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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 02/05/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor Antonio Dinatolo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 851/2021 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaella Parte_1
Mazzotta e Massimo Sacco
-RICORRENTE-
contro in persona del Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso, ex art. 417 bis c.p.c., dalle funzionarie CP_2
delegate, dottoresse e Controparte_3 Controparte_4
[...]
e in persona del Controparte_5
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giulia Renzetti,
Marcello Carnovale, Umberto Ferrato e Carmela Filice
-RESISTENTE-
oggetto: pagamento TFS.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 02.07.2021 e ritualmente notificato alle parti convenute la ricorrente in epigrafe ha adito il Tribunale di Paola in funzione di Giudice del Lavoro per ottenere una pronuncia di condanna alla liquidazione del TFS maturato, oltre accessori di legge, nonchè ulteriore condanna al risarcimento dei danni per il ritardo procedimentale da quantificarsi in via equitativa.
Si è costituito in giudizio il convenuto deducendo che il mancato adempimento CP_1
a quanto richiesto dalla ricorrente derivava da un impedimento di carattere pratico connesso alla piattaforma SIDI che, interrogata sulla posizione della docente, rilasciava la seguente comunicazione “Il personale trovato non è di competenza della scuola”. Si
è costituito in giudizio l' deducendo che alla data del 24.01.2022 il datore di lavoro CP_5
non gli aveva ancora comunicato i dati utili alla liquidazione del TFS e che in assenza degli stessi non poteva procedere ad alcuna liquidazione.
Nelle more del giudizio, parte ricorrente ha depositato documentazione attestante che in data 09.02.2024 l' aveva provveduto a liquidarle, a titolo di TFS, la somma pari ad CP_5
€ 25.238,27, insistendo ulteriormente, per la condanna in solido al pagamento della differenza lorda ancora dovuta in relazione all'effettiva anzianità di servizio, oltre accessori di legge a far data dal termine legislativamente stabilito per la corresponsione del TFS e fino all'effettivo soddisfo.
Acquisita la documentazione offerta dalle parti, concesso termine per il deposito di note illustrative e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Quanto alla domanda diretta al pagamento del TFS, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. In particolare, dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente risulta che l'Istituto previdenziale ha provveduto, ancorchè in ritardo
(il 09.02.2024), alla corresponsione del TFS in favore della per un Parte_1 totale, al netto delle ritenute di legge, pari ad € 25.238,27 (cfr. all. note di trattazione scritta del 09.04.2024 e 31.03.2025).
2 3. Su tali somme, però, le controparti, in solido tra loro - considerato che il ritardato adempimento è dipeso, evidentemente, dalla tardiva comunicazione all' , ad opera CP_5
Cont del , dei dati utili alla liquidazione del TFS – devono essere condannate al pagamento degli interessi legali dalla scadenza del termine legislativamente previsto per il pagamento del TFS fino all'effettivo soddisfo.
In particolare, per come emerge dalla documentazione versata in atti dalla parte ricorrente, la a cessato dal servizio il 31.08.2019 per raggiunti limiti di Parte_1 età (cfr. all. 1 ricorso, ovvero pag. 2 del “decreto conferimento pensione”).
Alla luce di tale premessa, la fattispecie concreta è disciplinata dall'art. 3, D.L. n. 79 del
1997, nella parte in cui al comma 2 prevede che “Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti di cui al comma 1, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente erogatore provvede […] nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi”.
Orbene, considerato che la ricorrente è andata in pensione per raggiunti limiti di età, in data 31.08.2019, il procedimento di erogazione del TFS si sarebbe dovuto concludere entro dodici mesi decorrenti da tale data.
In definitiva, dunque, l'erogazione del TFS ad opera dell'Istituto previdenziale sarebbe dovuta avvenire entro il termine dell'01.12.2020. Ciò che non è avvenuto.
Ne discende che le parti resistenti, in solido tra loro, devono essere condannate a corrispondere gli interessi legali, sulla somma poi effettivamente liquidata a titolo di TFS,
a decorrere dall'01.12.2020 e fino all'effettivo soddisfo.
4. Quanto alla domanda di risarcimento del danno da ritardo avanzata dalla parte ricorrente, la stessa non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
Premesso che tale domanda è di cognizione del giudice ordinario, in quanto dal tenore complessivo del ricorso parte ricorrente sembrerebbe lamentarsi di meri “comportamenti
3 materiali” della p.a., la stessa non può essere accolta per mancanza di deduzioni e prove in ordine alle conseguenze pregiudizievoli derivanti dal ritardo.
In particolare, vertendosi in tema di risarcimento del danno da condotta materiale della p.a. e non di indennizzo da ritardo, gravava sull'odierna parte ricorrente uno specifico onere di allegazione e prova avente ad oggetto il danno conseguenza patito.
Il mancato assolvimento di tale onus probandi determina il naturale rigetto della domanda risarcitoria.
4. Per quanto riguarda le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, essendo intervenuta la liquidazione del TFR oltre il termine legislativamente previsto, sono poste in solido a carico delle parti resistenti e si liquidano come da dispositivo, nel rispetto dei parametri minimi fissati dal d.m. 55/2014, come aggiornati dal d.m. 147/2022, tenuto conto della materia (causa di lavoro), del valore della controversia (scaglione 5.201,00- 26.000,00), con distrazione in favore dei procuratori attorei.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alla sorte capitale rivendicata dalla ricorrente;
2) Condanna le parti resistenti, in solido tra loro, a corrispondere alla ricorrente gli interessi legali maturati sulla sorte capitale dall'01.12.2020 e fino all'effettivo soddisfo;
3) Condanna le parti resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che si liquidano in € 2.695,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari.
Si comunichi.
Paola, 02.05.2025.
Il Giudice
Antonio Dinatolo
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