Articolo 20 della Legge 23 agosto 1988, n. 400
Articolo 19Articolo 21
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27 settembre 1988
Art. 20. (Ufficio di segreteria del Consiglio dei ministri) 1. Sono posti alle dirette dipendenze del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri l'ufficio di segreteria del Consiglio dei ministri nonche' i dipartimenti ed uffici per i quali il sottosegretario abbia ricevuto delega dal Presidente del Consiglio dei ministri.
2. L'ufficio di segreteria del Consiglio dei ministri assicura la documentazione e l'assistenza necessarie per il Presidente ed i ministri in Consiglio; coadiuva il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, curando gli adempimenti preparatori dei lavori del Consiglio, nonche' quelli di esecuzione delle deliberazioni del Consiglio stesso.
Entrata in vigore il 27 settembre 1988
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