Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 31/01/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice Antonella Paparo, all'esito dell'udienza cartolare del 17 dicembre 2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 833/2024 R.L. promossa da
, rappresentato e difeso per mandato Parte_1
in atti dall' avv.to Marina Gargiulo;
ricorrente contro in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso come in atti;
CP_1
resisternte conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8 febbraio 2024, il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l proponendo opposizione CP_1
avverso l'avviso di addebito notificatagli l'8 gennaio precedente con cui gli veniva richiesto il pagamento di contributi I.V.S.
Gestione commercianti per il periodo gennaio - settembre 2021 per il complessivo importo di euro 3.562,72.
Eccepiva l'illegittimità della pretesa dell che non considerava CP_1
l'esonero parziale della contribuzione previdenziale assistenziale riconosciutagli, giusta domanda del 14 settembre 2021, ai sensi dell'articolo 1 comma 22 bis della legge 178 del 2020 e successive modificazioni. Deduceva l'illegittimità del recupero di agevolazioni contributive per un periodo anteriore a quello in cui
è stato emesso il durc negativo.
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diritto chiedeva il rigetto del ricorso del quale deduceva l'infondatezza.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Giova premettere che spetta al ricorrente che assuma di avere diritto ad usufruire di agevolazione contributiva fornire la prova dei fatti costitutivi del preteso diritto ad una eccezione all'obbligo contributivo .
Ciò significa che nel giudizio a cognizione piena instaurato con l'opposizione all'iscrizione a ruolo, che è il mezzo accordato dalla legge al debitore al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente (cfr. Cass. n. 17978 del 2008; n. 14692 del 2007), chi ha usufruito degli esoneri ha l'onere di allegare e provare l'esistenza di tutte le condizioni previste dalla legge affinché detto utilizzo possa ritenersi legittimo .
Nella specie, è incontestato oltre che documentalmente provato che il ricorrente ha omesso il versamento di contributi per CP_1
l'anno 2019 e che i predetti crediti contributivi sono stati oggetto di avvisi di addebito non opposti.
L'omissione contributiva ha, poi, determinanto l'emissione di un durc negativo in data 3 marzo 2022 e la perdita dei benefici goduti per l'anno 2021, richiesti dall'Istituto con l'avviso di addebito qui opposto.
Gli è che, a seguito dell'emissione di durc irregolare per pregressa irregolarità contributiva, correttamente l' ha richiesto il CP_1
pagamento degli esoneri goduti nel 2021, discendendo tale conclusione non già da una presunta retroattività del DURC, ma
2 semplicemente dal suo valore di accertamento (necessariamente ex post) di una irregolarità che di per sé è ostativa alla fruizione delle agevolazioni contributive (cfr. in tal senso Cass. n. 12591 del
2024 nonchè Cass. n. 30273 del 2024).
L'art.1 comma 1175 della legge 296 il 2006 prevede che “A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, …. .”
Inammissibile è, infine, la doglianza circa l'illegittimità dell'annullamento d'ufficio dell'ammissione all'agevolazione fiscale che ha preceduto la notifica dell'avviso di addebito impugnato, in quanto vizio del procedimento fatto valere solo con le note del 2 aprile 2024 ed in ogni caso oltre il termine di 20 giorni dalla notifica del titolo, previsto dall'art. 617 cpc per l'instaurazione del giudizio di opposizione agli atti esecutivi.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.
PQM
ricetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell' delle CP_1
spese di lite che liquida in complessivi euro 1350,00 oltre rimborso forfettario spese generali al 15%.
Torre Annunziata 31 gennaio 2025 IL GIUDICE
Antonella Paparo
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