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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 28/10/2025, n. 1536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1536 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 2707/2020
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
VERBALE DI CAUSA
Oggi 28/10/2025, alle ore 10:50, innanzi al dott. Antonio Pianoforte, nonché la g.o.p. Anna Maria Di
Maria, sono comparsi: per ), poi divenuta l'avv. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
FAZIO MONICA oggi sostituito dall'avv. STEFANO SCHININA'; per , l'avv. BONCORAGLIO SERGIO. Controparte_1
Il giudice invita le parti a precisare le rispettive conclusioni e a discutere la causa, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
L'avv. di parte attrice precisa le conclusioni riportandosi alle note conclusive del 22/9/2025 e, sulla questione preliminare, evidenzia che la prova scritta del contratto si evince dai docc. 375 e 376, già prodotti in atti.
L'avv. di parte convenuta precisa come da note autorizzate depositate il 19/9/2025. Sul contratto eccepisce la mancata produzione dello stesso, anche quello di cessione del credito.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Uscito dalla camera di consiglio, pronuncia sentenza dandone lettura, con relativa stesura a verbale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 2707/2020 pendente tra: pagina 1 di 9 (già , (P.I. ) in persona del legale rappr.te pro Parte_2 Parte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in Milano, Via Domenichino n. 5, con il patrocinio dell'avv.to Monica Fazio (pec:
) e dell'avv.to Ivano Fazio (pec: Email_1
, presso il loro studio elettivamente domiciliata in Email_2
Milano nella via S. Barnaba n.30;
ATTRICE contro
(C.F. ), in persona del p.t., con sede in con il Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 CP_1 patrocinio dell'avv. Sergio Boncoraglio (C.F.: ), (pec: C.F._1 agusa.gov.it) con elezione di domicilio in in piazza San Giovanni, Email_3 CP_1 CP_1 palazzo INA, presso l'avvocatura del di CP_1 CP_1
CONVENUTO
Svolgimento del processo
Con atto di citazione, notificato in data 07/08/2020, (già ha Parte_2 Parte_1 convenuto in giudizio, avanti all'intestato tribunale, il chiedendone la condanna al Controparte_1 pagamento - in suo favore ed in qualità di cessionaria del credito vantato da - della Controparte_3 somma di euro 7.491,58 a titolo di sorte capitale per la somministrazione di energia elettrica, oltre ad euro 2.914,01 a titolo di interessi moratori decorrenti dal 31/07/20 ex d.lgs. n. 231/2002, ad euro 4.611,29 per il mancato pagamento delle note di credito e di ulteriori euro 1.280,00 a titolo di risarcimento danni ex art. 6, co. 2, d.lgs. n. 231/2002.
A tal fine allegava:
- di aver agito in giudizio in forza di cessione del credito intervenuta tra essa ed Parte_2 [...]
giusta scrittura privata autenticata da Notaio e notificata al Comune di in data CP_3 CP_1
13/04/2017, unitamente all'elenco delle fatture rimaste insolute pari a n. 32 (doc. 3 atto introduttivo);
- di aver diritto fino alla data del 31/07/2020, alla corresponsione dell'importo di euro 2.914,01 a titolo di interessi moratori determinati ex artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 231/02, per come novellato dal d.lgs. n. 192/12.
-di aver altresì diritto alla corresponsione dell'ulteriore importo di euro 4.611,29 di cui alle emesse note di debito - n. 90008921 di euro 307,41 del 20/07/2018; n. 90011840 di euro 1.726,15 del 24/10/2018; n.
90001497 dell'importo 2.577,73 del 21/09/2019- conseguenti al generarsi di interessi moratori per il ritardo nel pagamento delle fatture cedute (doc. 6 e 7 atto introduttivo) nonché all'importo di euro €
pagina 2 di 9 1.280,00 a titolo di risarcimento del danno dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 231/02, novellato dal d.lgs. n. 192/12;
-che in data 5/6/2019 essa attrice aveva formalmente provveduto a diffidare all'adempimento il convenuto il quale, tuttavia, non aveva posto in essere alcuna contestazione né in Controparte_1 ordine al contestato ritardo nel pagamento delle somme cedute né in ordine alle emesse note di debito;
Concludeva, pertanto, come segue:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare:
- in via principale: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertato e dichiarato il diritto di
[...]
condannare il (C.F.: , in persona del Parte_1 Controparte_1 P.IVA_2
Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di delle seguenti somme: − Parte_1
€ 7.491,58 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 3 o di quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, da maggiorarsi di interessi moratori, maturati
e maturandi, nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, da calcolarsi dalle singole scadenze al saldo, pari, alla data del 31/07/20, ad € 2.914,01 nonché degli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
− € 4.611,29 per il mancato pagamento delle NDI emesse per gli interessi di mora maturati per il ritardato pagamento delle fatture descritte nell'allegato alle NDI, prodotte sub doc. 6 e riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 7, da maggiorarsi degli interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
− € 1.280,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale.
In ogni caso: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del
15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.”
Si costituiva in giudizio il il quale, insistendo per il rigetto delle domande attoree, Controparte_1 eccepiva:
- che, sebbene l'attrice fosse stata più volte sollecitata a trasmettere copia delle fatture relative alla sorte capitale richiesta da quest'ultima non aveva giammai provveduto, non potendo essa CP_3 convenuta avere conseguentemente contezza della propria situazione debitoria;
- che, contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, l'importo di cui alla fattura n. 1680025837 di euro
1.947,56, era stato interamente corrisposto da esso convenuto mediante mandato di pagamento n. 5344 del 28.06.2017 (cfr. punto 39, pag.7, doc. 6 parte convenuta) con corresponsione del maggiore importo pagina 3 di 9 di euro 10.222,86, da intendersi, comprensivo anche dell'ammontare di euro 6.979,70 risultante dalla somma degli importi di cui alle fatture n. 1490084536 di euro 6.043,81; n. 1490084537 di euro 174,04;
n. 1490084538 di euro 123,57; n. 1490084539 di euro 133,22; n. 1490084540 di euro 505,06 e per le quali era avvenuta la cessione del credito in favore dell'attrice;
- che, conseguentemente alla non debenza di alcuna somma da parte del di non potevano CP_1 CP_1 riconoscersi in favore dell'attrice importi ulteriori a titolo di interessi moratori ex artt. 2 e 5 del D. Lgs.
n. 231/2002;
- che in relazione alle note di debito di cui ai doc. 9 e 10 parte attrice non aveva fornito, né in fase stragiudiziale né in corso di giudizio, il contratto di cessione alla Lake Securitisation e/o le relative fatture;
- che nella nota di debito n. 90008921 del 20.07.2018 di euro 307,41 (doc. 8), erano stati indicati importi
(anche minimi, es. 1,72) senza fornire a supporto prova alcuna, laddove negli altri atti di cessione intervenuti con EN RG ed EN OL (prodotti dall'attrice al doc. 8) le relative fatture cedute, al contrario, indicavano importi diversi e maggiori;
- che nessuna somma era parimenti dovuta all'attrice a titolo di risarcimento del danno ex art. 6, co. 2, d. lgs. n. 231/2002, posto che il calcolato importo forfettario di euro 40,00 per ciascuna fattura non pagata presupponeva il mancato pagamento di n. 32 fatture costituenti la sorte capitale, senza che tuttavia fosse stata fornita prova in ordine all'effettiva debenza delle somme portate da esse;
- che, infine, nel numero di fatture presuntivamente non pagate, l'attrice aveva erroneamente inserito n.
12 note di credito emesse a favore del e che le restanti 19 fatture erano da considerarsi Controparte_1 tutte correttamente corrisposte da esso convenuto come da fattura n. 5943 del 01.02.2019 e mandato di pagamento n 3067 del 05.03.2019 (cfr. doc. 11 e 12 parte convenuta);
Concludeva, pertanto, come segue:
“Piaccia al Tribunale adito Reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Rigettare le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non fornite di prova. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio. Con riserva di ulteriori deduzioni e produzioni, anche di carattere istruttorio, nel prosieguo del giudizio, nei termini e modi di legge.”.
Chiesti e concessi i chiesti termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., il giudice ritenendo irrilevanti ai fini del decidere le istanze istruttorie articolate da parte attrice, riteneva la causa matura per la decisione e la rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17/10/2023.
Successivamente a diversi rinvii necessitati dal carico di ruolo, all'udienza del 3/8/2025, il successivo assegnatario del fascicolo, rilevando d'ufficio la mancanza in atti del contratto posto alla base dell'obbligazione azionata da parte attrice e la cui forma scritta appariva prima facie quale requisito di pagina 4 di 9 validità del negozio giuridico, assegnava alle parti termine ex art. 101 c.p.c. per interloquire sulla questione, nonché per depositare note conclusive.
Infine, ritenuta la causa matura per la decisione, quest'ultima è stata rinviata all'udienza odierna, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'esito della quale, fatte precisare le conclusioni e data la parola alle parti per la discussione, pronunciava la presente sentenza.
Nel merito
Ciò premesso, la domanda di pagamento svolta da (già ), è Parte_2 Parte_1 infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
In forza del principio della c.d. “ragione più liquida” il quale, “imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (cass. 12002/2014; conforme, cass. civ., sez. III, ord., 08-03-2017, n. 5804: “in applicazione del principio processuale della
"ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014), dovendo pertanto darsi seguito all'indirizzo giurisprudenziale di questa Corte secondo cui, nel giudizio di cassazione, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost. alla stregua del quale deve essere interpretato l'art. 276 c.p.c., impone, in presenza di un'evidente ragione
d'inammissibilità del ricorso o di una manifesta infondatezza dello stesso, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un'attività processuale del tutto ininfluente sull'esito del giudizio (cfr. Corte cass. Sez. U, Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010; id. Sez. 3, Sentenza n.
690 del 18/01/2012; id. Sez. 3, Sentenza n. 15106 del 17/06/2013)”; nello stesso senso, cass. civ., sez. unite, sent., 23-10-2017, n. 24969: “Va applicato il principio della c.d. ragione più liquida, che trae fondamento dalle disposizioni di cui agli artt. 24 e 11 Cost., interpretati nel senso che la tutela giurisdizionale deve risultare effettiva e celere per le parti in giudizio, in base al quale deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche senza valutare la fondatezza o meno di questioni pregiudiziali o preliminari (Cass. Sez. U.
08/05/2014, n. 9936; Cass. 12/12/2014, n. 26242)”. pagina 5 di 9 Come è noto, in applicazione dei principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Tale criterio di riparto dell'onere probatorio opera anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento. Al creditore istante sarà, pertanto, sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n.
13533; Cass. Civ., sez. III, 20.1.2015 n. 826; Cass. Civ., sez. II, 12.6.2018 n. 15328).
Nel caso di specie, sarebbe stato onere della società attrice provare il titolo negoziale posto a base della pretesa creditoria, al fine di dimostrare l'obbligo dell'convenuto di pagare quanto giudizialmente richiesto.
Tale onere non può, invero, ritenersi assolto da parte dell'attrice la quale ha prodotto in giudizio l'atto di cessione del credito e l'elenco delle fatture emesse dalla cedente che, come è noto, non costituiscono un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite in quanto documento a formazione unilaterale (Cass.
Civ., 21.10.2019 n. 26801; Cass. Civ., 15.05.2018 n. 11736; Cass. Civ., 12.01.2016 n. 299) ma non ha, tuttavia, prodotto in atti il contratto posto a fondamento del credito fatto valere, idoneo a provare la sussistenza di un'obbligazione di pagamento del nei suoi confronti, quale cessionaria del credito vantato da atteso che l'onere della forma scritta, imposto ad substantiam per i contratti stipulati tra un privato e la pubblica amministrazione ai sensi degli artt. 16 e 17 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, impedisce non solo di ritenere provata la stipulazione, in assenza dell'atto dotato del predetto requisito, ma anche di attribuire alla produzione delle fatture l'efficacia di comportamento processuale ammissivo del diritto sorto dal contratto.
Sul punto, infatti, costituisce ius receptum il principio secondo il quale, in ossequio ai principi cardine di contabilità pubblica, espressione dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost., i contratti privati intervenuti con la pubblica amministrazione debbano essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta, la quale assolve una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo di identificare con precisione il contenuto del programma negoziale, anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e dell'assoggettamento al controllo dell'autorità di controllo (Cass. Civ., Sez. I, 19.09.2013
n. 21477; Cass. Civ., 24.01.2007 n. 1606; Cass. Civ., 26.10.2007 n. 22537; cfr., ancor più di recente,
Cass. civ. n. 20033 /2016: “[i] requisiti di validità dei contratti posti in essere dalla P.A., anche "iure pagina 6 di 9 privatorum", attengono essenzialmente alla manifestazione della volontà ed alla forma: la prima deve provenire dall'organo al quale è attribuita la legale rappresentanza (previe eventuali delibere di altri organi), mentre la forma deve essere, a pena di nullità, scritta, al fine precipuo di consentire i controlli cui l'azione amministrativa è sempre soggetta. Il difetto di tali requisiti esclude la sussistenza di un contratto, configurandosi, invero, un comportamento di fatto privo di rilievi di sorta sul piano giuridico per l'assenza in radice dell'accordo tra le parti, richiesto dall'art. 1321 c.c., anche per la costituzione di un contratto invalido e non opponibile ai terzi”).
Ciò comporta non solo l'esclusione della possibilità di desumere l'intervenuta stipulazione del contratto da una manifestazione di volontà implicita o da comportamenti meramente attuativi, ma anche la necessità che, salvo diversa previsione di legge, l'intera vicenda negoziale sia consacrata in un unico documento, contenente tutte le clausole destinate a disciplinare il rapporto (Cass. Civ., Sez. Un.,
22.03.2010 n. 6827; Cass. Civ., Sez. I, 20.03.2014 n. 6555), essendo, peraltro, necessario che il perfezionamento dello stesso risulti dallo scambio di proposta e accettazione, non potendo ritenersi sufficiente che la forma scritta investa la sola dichiarazione negoziale dell'amministrazione né che la conclusione del contratto avvenga per facta concludentia (cfr., Cass. Civ., sez. II, 14.12.2009, n. 26174;
Cass. Civ., sez. I, 18.01.2019 n. 1452: “la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti che abbiano concordemente ammesso l'esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito”).
La forma scritta è, quindi, richiesta per la validità stessa del contratto e la prova della sua esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto non può essere sostituita da altri mezzi probatori e, quindi, neanche dal comportamento delle parti che abbiano esplicitamente o implicitamente ammesso l'esistenza del diritto oppure reiterati atti di ricognizione di debito e promesse di pagamento ad opera dell'ente (cfr., Cass. Civ., sez. I, 13.10.2016, n. 20690; Cass. Civ., sez. I, 24.01.2007, n. 1606; Cass. Civ., sez. I, 26.10.2007, n.
22537; Cass. Civ., sez. II, 14.12.2009, n. 26174) essendo, altresì, ai fini della conclusione del contratto, irrilevante l'esistenza di una attestazione da parte del responsabile dell'ufficio, ove la stessa non risulti essersi tradotta in un atto, sottoscritto dal rappresentante esterno dell'ente stesso e dal fornitore (Cass.
Civ. n. 2619/00; Cass. Civ. n. 1117/97; Cass. Civ. n. 6182/94; Cass. Civ. n. 4742/87).
Per giurisprudenza costante, infatti, l'osservanza di tale forma richiede la redazione di un atto recante la sottoscrizione del fornitore e dell'organo dell'ente legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del corrispettivo, dovendo escludersi che, ai fini della validità del contratto, la sua sussistenza possa ricavarsi da una delibera dell'organo collegiale pagina 7 di 9 dell'ente, in quanto si tratta di un atto di rilevanza interna di natura autorizzatoria privo di impegno contabile di spesa (Cass. Civ., 04.11.2013, n. 24679; Cass. Civ., 31.10.2018, n. 27910).
Tale principio è stato, peraltro, confermato da un più recente intervento della giurisprudenza di legittimità
(Cass. civ., sez. VI, 10.02.2020, n. 3109), la quale in una controversia avente ad oggetto il pagamento degli interessi maturati per il ritardato pagamento di prestazioni rese in favore di una pubblica amministrazione, ha espressamente evidenziato che “la prescrizione della forma scritta ad substantiam per la stipulazione dell'accordo esclude l'operatività del principio, sancito dall'art. 115 c.p.c., comma
1, secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione senza necessità di prova, dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta ad probationem, l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per
l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte (cfr. Cass. Civ., sez. I, 17.10.2018, n. 25999; Cass. Civ., 10.08.2001, n.
11054)”.
Né può ritenersi sufficiente a tal fine, in mancanza di apposito contratto redatto per iscritto, la produzione dell'“ordinativo di fornitura” n. 76641 del settembre 2011, allegato alla memoria autorizzata ex art. 101
c.p.c di parte attrice atteso che lo stesso, mancando degli elementi essenziali di cui all'art. 1325 c.c. appare più come una accettazione senza offerta che contratto, mancando tra l'altro anche l'indicazione dell'eventuale prezzo concordato tra le parti.
Il doc. 375, inoltre, rinvia alla conclusione “del singolo contratto attuativo della Convenzione”, nell'unico foglio sottoscritto, mentre l'art. 376 non risulta nemmeno firmato dalle parti, non potendo dunque integrare la forma della scrittura privata.
Di conseguenza, la domanda attorea deve essere rigettata, per mancanza di prova del titolo costitutivo della pretesa pecuniaria.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico di parte attrice.
Considerato il valore della domanda, visti i parametri di cui al d.m. 55/2014, ritenuto di applicare i valori medi, ridotti del 50% quanto alla fase di trattazione e decisionale, per mancanza di istruttoria e di concessione e redazione delle più complesse comparse e repliche ex art. 190 c.p.c., si liquidano in euro
3.387,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede: pagina 8 di 9 • rigetta la domanda di (già , (P.I. ); Parte_2 Parte_1 P.IVA_1
• condanna, altresì, (già , (P.I. a rimborsare Parte_2 Parte_1 P.IVA_1 al le spese di lite, che si liquidano in euro 3.387,00 per compensi, oltre rimborso Controparte_1 forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c.
Così deciso in Ragusa, 28/10/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
pagina 9 di 9
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
VERBALE DI CAUSA
Oggi 28/10/2025, alle ore 10:50, innanzi al dott. Antonio Pianoforte, nonché la g.o.p. Anna Maria Di
Maria, sono comparsi: per ), poi divenuta l'avv. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
FAZIO MONICA oggi sostituito dall'avv. STEFANO SCHININA'; per , l'avv. BONCORAGLIO SERGIO. Controparte_1
Il giudice invita le parti a precisare le rispettive conclusioni e a discutere la causa, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
L'avv. di parte attrice precisa le conclusioni riportandosi alle note conclusive del 22/9/2025 e, sulla questione preliminare, evidenzia che la prova scritta del contratto si evince dai docc. 375 e 376, già prodotti in atti.
L'avv. di parte convenuta precisa come da note autorizzate depositate il 19/9/2025. Sul contratto eccepisce la mancata produzione dello stesso, anche quello di cessione del credito.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Uscito dalla camera di consiglio, pronuncia sentenza dandone lettura, con relativa stesura a verbale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 2707/2020 pendente tra: pagina 1 di 9 (già , (P.I. ) in persona del legale rappr.te pro Parte_2 Parte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in Milano, Via Domenichino n. 5, con il patrocinio dell'avv.to Monica Fazio (pec:
) e dell'avv.to Ivano Fazio (pec: Email_1
, presso il loro studio elettivamente domiciliata in Email_2
Milano nella via S. Barnaba n.30;
ATTRICE contro
(C.F. ), in persona del p.t., con sede in con il Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 CP_1 patrocinio dell'avv. Sergio Boncoraglio (C.F.: ), (pec: C.F._1 agusa.gov.it) con elezione di domicilio in in piazza San Giovanni, Email_3 CP_1 CP_1 palazzo INA, presso l'avvocatura del di CP_1 CP_1
CONVENUTO
Svolgimento del processo
Con atto di citazione, notificato in data 07/08/2020, (già ha Parte_2 Parte_1 convenuto in giudizio, avanti all'intestato tribunale, il chiedendone la condanna al Controparte_1 pagamento - in suo favore ed in qualità di cessionaria del credito vantato da - della Controparte_3 somma di euro 7.491,58 a titolo di sorte capitale per la somministrazione di energia elettrica, oltre ad euro 2.914,01 a titolo di interessi moratori decorrenti dal 31/07/20 ex d.lgs. n. 231/2002, ad euro 4.611,29 per il mancato pagamento delle note di credito e di ulteriori euro 1.280,00 a titolo di risarcimento danni ex art. 6, co. 2, d.lgs. n. 231/2002.
A tal fine allegava:
- di aver agito in giudizio in forza di cessione del credito intervenuta tra essa ed Parte_2 [...]
giusta scrittura privata autenticata da Notaio e notificata al Comune di in data CP_3 CP_1
13/04/2017, unitamente all'elenco delle fatture rimaste insolute pari a n. 32 (doc. 3 atto introduttivo);
- di aver diritto fino alla data del 31/07/2020, alla corresponsione dell'importo di euro 2.914,01 a titolo di interessi moratori determinati ex artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 231/02, per come novellato dal d.lgs. n. 192/12.
-di aver altresì diritto alla corresponsione dell'ulteriore importo di euro 4.611,29 di cui alle emesse note di debito - n. 90008921 di euro 307,41 del 20/07/2018; n. 90011840 di euro 1.726,15 del 24/10/2018; n.
90001497 dell'importo 2.577,73 del 21/09/2019- conseguenti al generarsi di interessi moratori per il ritardo nel pagamento delle fatture cedute (doc. 6 e 7 atto introduttivo) nonché all'importo di euro €
pagina 2 di 9 1.280,00 a titolo di risarcimento del danno dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 231/02, novellato dal d.lgs. n. 192/12;
-che in data 5/6/2019 essa attrice aveva formalmente provveduto a diffidare all'adempimento il convenuto il quale, tuttavia, non aveva posto in essere alcuna contestazione né in Controparte_1 ordine al contestato ritardo nel pagamento delle somme cedute né in ordine alle emesse note di debito;
Concludeva, pertanto, come segue:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare:
- in via principale: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertato e dichiarato il diritto di
[...]
condannare il (C.F.: , in persona del Parte_1 Controparte_1 P.IVA_2
Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di delle seguenti somme: − Parte_1
€ 7.491,58 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 3 o di quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, da maggiorarsi di interessi moratori, maturati
e maturandi, nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, da calcolarsi dalle singole scadenze al saldo, pari, alla data del 31/07/20, ad € 2.914,01 nonché degli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
− € 4.611,29 per il mancato pagamento delle NDI emesse per gli interessi di mora maturati per il ritardato pagamento delle fatture descritte nell'allegato alle NDI, prodotte sub doc. 6 e riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 7, da maggiorarsi degli interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
− € 1.280,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale.
In ogni caso: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del
15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.”
Si costituiva in giudizio il il quale, insistendo per il rigetto delle domande attoree, Controparte_1 eccepiva:
- che, sebbene l'attrice fosse stata più volte sollecitata a trasmettere copia delle fatture relative alla sorte capitale richiesta da quest'ultima non aveva giammai provveduto, non potendo essa CP_3 convenuta avere conseguentemente contezza della propria situazione debitoria;
- che, contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, l'importo di cui alla fattura n. 1680025837 di euro
1.947,56, era stato interamente corrisposto da esso convenuto mediante mandato di pagamento n. 5344 del 28.06.2017 (cfr. punto 39, pag.7, doc. 6 parte convenuta) con corresponsione del maggiore importo pagina 3 di 9 di euro 10.222,86, da intendersi, comprensivo anche dell'ammontare di euro 6.979,70 risultante dalla somma degli importi di cui alle fatture n. 1490084536 di euro 6.043,81; n. 1490084537 di euro 174,04;
n. 1490084538 di euro 123,57; n. 1490084539 di euro 133,22; n. 1490084540 di euro 505,06 e per le quali era avvenuta la cessione del credito in favore dell'attrice;
- che, conseguentemente alla non debenza di alcuna somma da parte del di non potevano CP_1 CP_1 riconoscersi in favore dell'attrice importi ulteriori a titolo di interessi moratori ex artt. 2 e 5 del D. Lgs.
n. 231/2002;
- che in relazione alle note di debito di cui ai doc. 9 e 10 parte attrice non aveva fornito, né in fase stragiudiziale né in corso di giudizio, il contratto di cessione alla Lake Securitisation e/o le relative fatture;
- che nella nota di debito n. 90008921 del 20.07.2018 di euro 307,41 (doc. 8), erano stati indicati importi
(anche minimi, es. 1,72) senza fornire a supporto prova alcuna, laddove negli altri atti di cessione intervenuti con EN RG ed EN OL (prodotti dall'attrice al doc. 8) le relative fatture cedute, al contrario, indicavano importi diversi e maggiori;
- che nessuna somma era parimenti dovuta all'attrice a titolo di risarcimento del danno ex art. 6, co. 2, d. lgs. n. 231/2002, posto che il calcolato importo forfettario di euro 40,00 per ciascuna fattura non pagata presupponeva il mancato pagamento di n. 32 fatture costituenti la sorte capitale, senza che tuttavia fosse stata fornita prova in ordine all'effettiva debenza delle somme portate da esse;
- che, infine, nel numero di fatture presuntivamente non pagate, l'attrice aveva erroneamente inserito n.
12 note di credito emesse a favore del e che le restanti 19 fatture erano da considerarsi Controparte_1 tutte correttamente corrisposte da esso convenuto come da fattura n. 5943 del 01.02.2019 e mandato di pagamento n 3067 del 05.03.2019 (cfr. doc. 11 e 12 parte convenuta);
Concludeva, pertanto, come segue:
“Piaccia al Tribunale adito Reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Rigettare le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non fornite di prova. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio. Con riserva di ulteriori deduzioni e produzioni, anche di carattere istruttorio, nel prosieguo del giudizio, nei termini e modi di legge.”.
Chiesti e concessi i chiesti termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., il giudice ritenendo irrilevanti ai fini del decidere le istanze istruttorie articolate da parte attrice, riteneva la causa matura per la decisione e la rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17/10/2023.
Successivamente a diversi rinvii necessitati dal carico di ruolo, all'udienza del 3/8/2025, il successivo assegnatario del fascicolo, rilevando d'ufficio la mancanza in atti del contratto posto alla base dell'obbligazione azionata da parte attrice e la cui forma scritta appariva prima facie quale requisito di pagina 4 di 9 validità del negozio giuridico, assegnava alle parti termine ex art. 101 c.p.c. per interloquire sulla questione, nonché per depositare note conclusive.
Infine, ritenuta la causa matura per la decisione, quest'ultima è stata rinviata all'udienza odierna, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'esito della quale, fatte precisare le conclusioni e data la parola alle parti per la discussione, pronunciava la presente sentenza.
Nel merito
Ciò premesso, la domanda di pagamento svolta da (già ), è Parte_2 Parte_1 infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
In forza del principio della c.d. “ragione più liquida” il quale, “imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (cass. 12002/2014; conforme, cass. civ., sez. III, ord., 08-03-2017, n. 5804: “in applicazione del principio processuale della
"ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014), dovendo pertanto darsi seguito all'indirizzo giurisprudenziale di questa Corte secondo cui, nel giudizio di cassazione, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost. alla stregua del quale deve essere interpretato l'art. 276 c.p.c., impone, in presenza di un'evidente ragione
d'inammissibilità del ricorso o di una manifesta infondatezza dello stesso, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un'attività processuale del tutto ininfluente sull'esito del giudizio (cfr. Corte cass. Sez. U, Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010; id. Sez. 3, Sentenza n.
690 del 18/01/2012; id. Sez. 3, Sentenza n. 15106 del 17/06/2013)”; nello stesso senso, cass. civ., sez. unite, sent., 23-10-2017, n. 24969: “Va applicato il principio della c.d. ragione più liquida, che trae fondamento dalle disposizioni di cui agli artt. 24 e 11 Cost., interpretati nel senso che la tutela giurisdizionale deve risultare effettiva e celere per le parti in giudizio, in base al quale deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche senza valutare la fondatezza o meno di questioni pregiudiziali o preliminari (Cass. Sez. U.
08/05/2014, n. 9936; Cass. 12/12/2014, n. 26242)”. pagina 5 di 9 Come è noto, in applicazione dei principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Tale criterio di riparto dell'onere probatorio opera anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento. Al creditore istante sarà, pertanto, sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n.
13533; Cass. Civ., sez. III, 20.1.2015 n. 826; Cass. Civ., sez. II, 12.6.2018 n. 15328).
Nel caso di specie, sarebbe stato onere della società attrice provare il titolo negoziale posto a base della pretesa creditoria, al fine di dimostrare l'obbligo dell'convenuto di pagare quanto giudizialmente richiesto.
Tale onere non può, invero, ritenersi assolto da parte dell'attrice la quale ha prodotto in giudizio l'atto di cessione del credito e l'elenco delle fatture emesse dalla cedente che, come è noto, non costituiscono un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite in quanto documento a formazione unilaterale (Cass.
Civ., 21.10.2019 n. 26801; Cass. Civ., 15.05.2018 n. 11736; Cass. Civ., 12.01.2016 n. 299) ma non ha, tuttavia, prodotto in atti il contratto posto a fondamento del credito fatto valere, idoneo a provare la sussistenza di un'obbligazione di pagamento del nei suoi confronti, quale cessionaria del credito vantato da atteso che l'onere della forma scritta, imposto ad substantiam per i contratti stipulati tra un privato e la pubblica amministrazione ai sensi degli artt. 16 e 17 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, impedisce non solo di ritenere provata la stipulazione, in assenza dell'atto dotato del predetto requisito, ma anche di attribuire alla produzione delle fatture l'efficacia di comportamento processuale ammissivo del diritto sorto dal contratto.
Sul punto, infatti, costituisce ius receptum il principio secondo il quale, in ossequio ai principi cardine di contabilità pubblica, espressione dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost., i contratti privati intervenuti con la pubblica amministrazione debbano essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta, la quale assolve una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo di identificare con precisione il contenuto del programma negoziale, anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e dell'assoggettamento al controllo dell'autorità di controllo (Cass. Civ., Sez. I, 19.09.2013
n. 21477; Cass. Civ., 24.01.2007 n. 1606; Cass. Civ., 26.10.2007 n. 22537; cfr., ancor più di recente,
Cass. civ. n. 20033 /2016: “[i] requisiti di validità dei contratti posti in essere dalla P.A., anche "iure pagina 6 di 9 privatorum", attengono essenzialmente alla manifestazione della volontà ed alla forma: la prima deve provenire dall'organo al quale è attribuita la legale rappresentanza (previe eventuali delibere di altri organi), mentre la forma deve essere, a pena di nullità, scritta, al fine precipuo di consentire i controlli cui l'azione amministrativa è sempre soggetta. Il difetto di tali requisiti esclude la sussistenza di un contratto, configurandosi, invero, un comportamento di fatto privo di rilievi di sorta sul piano giuridico per l'assenza in radice dell'accordo tra le parti, richiesto dall'art. 1321 c.c., anche per la costituzione di un contratto invalido e non opponibile ai terzi”).
Ciò comporta non solo l'esclusione della possibilità di desumere l'intervenuta stipulazione del contratto da una manifestazione di volontà implicita o da comportamenti meramente attuativi, ma anche la necessità che, salvo diversa previsione di legge, l'intera vicenda negoziale sia consacrata in un unico documento, contenente tutte le clausole destinate a disciplinare il rapporto (Cass. Civ., Sez. Un.,
22.03.2010 n. 6827; Cass. Civ., Sez. I, 20.03.2014 n. 6555), essendo, peraltro, necessario che il perfezionamento dello stesso risulti dallo scambio di proposta e accettazione, non potendo ritenersi sufficiente che la forma scritta investa la sola dichiarazione negoziale dell'amministrazione né che la conclusione del contratto avvenga per facta concludentia (cfr., Cass. Civ., sez. II, 14.12.2009, n. 26174;
Cass. Civ., sez. I, 18.01.2019 n. 1452: “la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti che abbiano concordemente ammesso l'esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito”).
La forma scritta è, quindi, richiesta per la validità stessa del contratto e la prova della sua esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto non può essere sostituita da altri mezzi probatori e, quindi, neanche dal comportamento delle parti che abbiano esplicitamente o implicitamente ammesso l'esistenza del diritto oppure reiterati atti di ricognizione di debito e promesse di pagamento ad opera dell'ente (cfr., Cass. Civ., sez. I, 13.10.2016, n. 20690; Cass. Civ., sez. I, 24.01.2007, n. 1606; Cass. Civ., sez. I, 26.10.2007, n.
22537; Cass. Civ., sez. II, 14.12.2009, n. 26174) essendo, altresì, ai fini della conclusione del contratto, irrilevante l'esistenza di una attestazione da parte del responsabile dell'ufficio, ove la stessa non risulti essersi tradotta in un atto, sottoscritto dal rappresentante esterno dell'ente stesso e dal fornitore (Cass.
Civ. n. 2619/00; Cass. Civ. n. 1117/97; Cass. Civ. n. 6182/94; Cass. Civ. n. 4742/87).
Per giurisprudenza costante, infatti, l'osservanza di tale forma richiede la redazione di un atto recante la sottoscrizione del fornitore e dell'organo dell'ente legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del corrispettivo, dovendo escludersi che, ai fini della validità del contratto, la sua sussistenza possa ricavarsi da una delibera dell'organo collegiale pagina 7 di 9 dell'ente, in quanto si tratta di un atto di rilevanza interna di natura autorizzatoria privo di impegno contabile di spesa (Cass. Civ., 04.11.2013, n. 24679; Cass. Civ., 31.10.2018, n. 27910).
Tale principio è stato, peraltro, confermato da un più recente intervento della giurisprudenza di legittimità
(Cass. civ., sez. VI, 10.02.2020, n. 3109), la quale in una controversia avente ad oggetto il pagamento degli interessi maturati per il ritardato pagamento di prestazioni rese in favore di una pubblica amministrazione, ha espressamente evidenziato che “la prescrizione della forma scritta ad substantiam per la stipulazione dell'accordo esclude l'operatività del principio, sancito dall'art. 115 c.p.c., comma
1, secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione senza necessità di prova, dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta ad probationem, l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per
l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte (cfr. Cass. Civ., sez. I, 17.10.2018, n. 25999; Cass. Civ., 10.08.2001, n.
11054)”.
Né può ritenersi sufficiente a tal fine, in mancanza di apposito contratto redatto per iscritto, la produzione dell'“ordinativo di fornitura” n. 76641 del settembre 2011, allegato alla memoria autorizzata ex art. 101
c.p.c di parte attrice atteso che lo stesso, mancando degli elementi essenziali di cui all'art. 1325 c.c. appare più come una accettazione senza offerta che contratto, mancando tra l'altro anche l'indicazione dell'eventuale prezzo concordato tra le parti.
Il doc. 375, inoltre, rinvia alla conclusione “del singolo contratto attuativo della Convenzione”, nell'unico foglio sottoscritto, mentre l'art. 376 non risulta nemmeno firmato dalle parti, non potendo dunque integrare la forma della scrittura privata.
Di conseguenza, la domanda attorea deve essere rigettata, per mancanza di prova del titolo costitutivo della pretesa pecuniaria.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico di parte attrice.
Considerato il valore della domanda, visti i parametri di cui al d.m. 55/2014, ritenuto di applicare i valori medi, ridotti del 50% quanto alla fase di trattazione e decisionale, per mancanza di istruttoria e di concessione e redazione delle più complesse comparse e repliche ex art. 190 c.p.c., si liquidano in euro
3.387,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede: pagina 8 di 9 • rigetta la domanda di (già , (P.I. ); Parte_2 Parte_1 P.IVA_1
• condanna, altresì, (già , (P.I. a rimborsare Parte_2 Parte_1 P.IVA_1 al le spese di lite, che si liquidano in euro 3.387,00 per compensi, oltre rimborso Controparte_1 forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c.
Così deciso in Ragusa, 28/10/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
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