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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 22/10/2025, n. 1605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1605 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3322/2022
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento, deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso da
Parte_1
- parte ricorrente -
Avv.to
[...]
Email_1
CONTRO
CP_1
- parte contumace -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.6.2022 parte ricorrente ha impugnato la nota ricevuta in data
17.10.2021 con la quale l'ente le ha intimato la restituzione dell'importo di € 1.116,92 per indebita percezione del rateo pensionistico d'invalidità civile e dell'indennità di accompagnamento relative al mese di agosto 2021 spettanti alla madre , della quale era anche tutrice, dal momento Persona_1 che aveva versato la somma sul conto postale cointestato alle due qualche giorno prima rispetto alla morte della titolare dei trattamenti assistenziali.
Deduceva l'insussistenza del diritto alla ripetizione dell'indebito in quanto il proprio dante causa aveva regolarmente maturato il rateo pensionistico per il mese di agosto poiché deceduta in data
1.8.2021.
Esperito inutilmente ricorso amministrativo al Comitato Provinciale di Cosenza – il quale, con CP_1 delibera n. 2230465 del 22.3.2022, confermava il provvedimento di restituzione delle somme sostenendo che i ratei di agosto sarebbero stati esigibili solo dal 2.8.2022, mentre la titolare era deceduta il giorno precedente e, poi, esponeva che tali somme erano sì maturate ma il loro pagamento sarebbe dovuto avvenire nei confronti degli eredi e non avrebbe dovuto essere accreditato alla persona deceduta il giorno prima della sua esigibilità – adiva in giudizio, chiedendo l'accoglimento della domanda con vittoria di spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
In data 30.5.2024 depositava prova della notifica del ricorso ritualmente avvenuta nei confronti della controparte la quale non si costituiva, e della quale pertanto viene dichiarata in questa sede la CP_1 contumacia.
***
Orbene, poiché nel caso di specie i ratei erogati, seppure con anticipo rispetto alla mensilità di sua pertinenza, si riferiscono ad un periodo temporale non successivo rispetto al decesso della loro titolare
– atteso che la sigr.ra è venuta a mancare il primo del mese di agosto 2021 e quindi ha Persona_1 maturato il proprio diritto a percepire i trattamenti di cui beneficiava per quella mensilità – appare di palmare evidenza che il ricorso va accolto.
Pensione ed accompagnamento corrisposti si riferivano, infatti, ad un periodo in cui la beneficiaria della prestazione, seppure per un solo giorno rispetto al mese a cui si riferivano, era in vita.
Pertanto, prendendo le mosse da quell'orientamento giurisprudenziale il quale, rispetto alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento, esprime un principio che si ritiene di poter condividere anche a proposito della pensione ordinaria di invalidità, e cioè apprezza che «gravi patologie, tali da rendere l'individuo totalmente inabile e da fare ragionevolmente prevedere che la morte sopraggiunga proprio in dipendenza e conseguenza delle stesse, non escludono il diritto all'indennità di accompagnamento finché l'evento letale sia certus an ma incertus quando, non apparendo razionale e rispondente alle finalità della legge negare la necessità di un'assistenza continua per il fatto che, entro un periodo di tempo imprecisato, sopraggiungerà la morte a causa delle patologie invalidanti» (Cass. 29449/2020) si ritiene che le somme in contestazione siano state giustamente corrisposte alla donna.
L'accaduto appare conforme a legge nonostante l'erogazione sia avvenuta in anticipo rispetto al mese di effettiva maturazione delle somme e realizzata sul conto postale non esclusivo ma cointestato alla ricorrente.
Del resto, nel momento in cui i ratei sono entrati nella disponibilità della pensionata, ella era vivente.
Dunque, contrariamente a quanto dedotto dal Comitato Provinciale Cosenza in sede CP_1 amministrativa, gli importi a lei dovuti sono naturalmente e correttamente confluiti nel patrimonio personale della donna, non potendo rientrare in alcun patrimonio ereditario.
Per l'effetto, l'avvenuto pagamento controverso non appare un indebito da dover ripetere.
Si sarebbe stati, diversamente, in presenza di un indebito qualora l'accredito sul conto corrente dei ratei di agosto della pensione e dell'indennità accompagnamento della sig.ra fosse avvenuto Per_1 in epoca successiva al suo decesso, cioè in un momento in cui il diritto maturato dall'ormai defunta avrebbe dovuto essere trasferito a tutti gli eredi e non versato sul conto personale dell'avente causa cointestato assieme alla sola figlia sua tutrice;
oppure, ancora, qualora l'odierna ricorrente, ossia la figlia tutrice, avesse riscosso le somme versate alla madre in data successiva al decesso.
Tali ipotesi, invece, non si sono pacificamente verificate nel caso di specie.
Dall' analitica del conto corrente presente in atti si evince, appunto, che l'accreditamento della somma corrispondente ai ratei di agosto è avvenuta in data 27.7.2021, quindi al momento in cui la titolare era ancora in vita e qualche giorno prima rispetto a quello di sua esigibilità, e poi che la ricorrente ha riscosso degli importi solo fino a prima del decesso della madre titolare della pensione (l'ultimo prelievo risulta infatti, per tabulas, avvenuto in data 29.7.2021).
Queste circostanze non possono dunque che confermare quanto eccepito in ordine alla irripetibilità delle somme corrisposte.
Il fatto che non si sia presenza di alcun indebito ripetibile assorbe, peraltro, ogni ulteriore questione in ordine all'affidamento ingeneratosi nella odierna ricorrente.
Com'è noto, infatti, la ripetizione di una prestazione assistenziale è possibile solo laddove l'accipiens abbia indotto in errore, con dolo o colpa, l'ente previdenziale: “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento” (Cass., Sez. Lav., sentenze nn. 1446/2008,
11921/2015).
Nel caso di specie, tenuto conto degli accadimenti che la ricorrente, oltre a non aver indotto in alcun modo, non avrebbe potuto neanche evitare, e poi della circostanza per cui ella ha riscosso delle somme quando non si era ancora realizzato il decesso della madre, deve concludersi che la stessa col proprio comportamento non avrebbe dato luogo alla ripetibilità delle prestazioni.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, in accoglimento del ricorso, va dichiarato illegittimo il provvedimento di indebito del 17.10.2021 e non ripetibile il pagamento ivi reclamato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. n.
55/2014, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, in misura minima tenuto conto dell'assenza di specifiche questioni di fatto o di diritto, ed in ragione dell'attività svolta, con attribuzione in favore dell'avv. Nicola Filardo antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Manuela Esposito, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- in accoglimento del ricorso, dichiara non dovuto dalla ricorrente l'importo di € 1.116,92 di cui al provvedimento del 17.10.2021;
- condanna l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di lite, liquidate CP_1 in € 886,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, con attribuzione nei confronti del procuratore dichiaratosi antistatario.
Castrovillari, 22.10.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marianna Dicosta - Addetta all'Ufficio Per il Processo ai sensi del D.L. 80/2021 (conv. in L. 113/2021), per come modif. dal D.L. 215/2023 (conv. in L. 18/ 2024).
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento, deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso da
Parte_1
- parte ricorrente -
Avv.to
[...]
Email_1
CONTRO
CP_1
- parte contumace -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.6.2022 parte ricorrente ha impugnato la nota ricevuta in data
17.10.2021 con la quale l'ente le ha intimato la restituzione dell'importo di € 1.116,92 per indebita percezione del rateo pensionistico d'invalidità civile e dell'indennità di accompagnamento relative al mese di agosto 2021 spettanti alla madre , della quale era anche tutrice, dal momento Persona_1 che aveva versato la somma sul conto postale cointestato alle due qualche giorno prima rispetto alla morte della titolare dei trattamenti assistenziali.
Deduceva l'insussistenza del diritto alla ripetizione dell'indebito in quanto il proprio dante causa aveva regolarmente maturato il rateo pensionistico per il mese di agosto poiché deceduta in data
1.8.2021.
Esperito inutilmente ricorso amministrativo al Comitato Provinciale di Cosenza – il quale, con CP_1 delibera n. 2230465 del 22.3.2022, confermava il provvedimento di restituzione delle somme sostenendo che i ratei di agosto sarebbero stati esigibili solo dal 2.8.2022, mentre la titolare era deceduta il giorno precedente e, poi, esponeva che tali somme erano sì maturate ma il loro pagamento sarebbe dovuto avvenire nei confronti degli eredi e non avrebbe dovuto essere accreditato alla persona deceduta il giorno prima della sua esigibilità – adiva in giudizio, chiedendo l'accoglimento della domanda con vittoria di spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
In data 30.5.2024 depositava prova della notifica del ricorso ritualmente avvenuta nei confronti della controparte la quale non si costituiva, e della quale pertanto viene dichiarata in questa sede la CP_1 contumacia.
***
Orbene, poiché nel caso di specie i ratei erogati, seppure con anticipo rispetto alla mensilità di sua pertinenza, si riferiscono ad un periodo temporale non successivo rispetto al decesso della loro titolare
– atteso che la sigr.ra è venuta a mancare il primo del mese di agosto 2021 e quindi ha Persona_1 maturato il proprio diritto a percepire i trattamenti di cui beneficiava per quella mensilità – appare di palmare evidenza che il ricorso va accolto.
Pensione ed accompagnamento corrisposti si riferivano, infatti, ad un periodo in cui la beneficiaria della prestazione, seppure per un solo giorno rispetto al mese a cui si riferivano, era in vita.
Pertanto, prendendo le mosse da quell'orientamento giurisprudenziale il quale, rispetto alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento, esprime un principio che si ritiene di poter condividere anche a proposito della pensione ordinaria di invalidità, e cioè apprezza che «gravi patologie, tali da rendere l'individuo totalmente inabile e da fare ragionevolmente prevedere che la morte sopraggiunga proprio in dipendenza e conseguenza delle stesse, non escludono il diritto all'indennità di accompagnamento finché l'evento letale sia certus an ma incertus quando, non apparendo razionale e rispondente alle finalità della legge negare la necessità di un'assistenza continua per il fatto che, entro un periodo di tempo imprecisato, sopraggiungerà la morte a causa delle patologie invalidanti» (Cass. 29449/2020) si ritiene che le somme in contestazione siano state giustamente corrisposte alla donna.
L'accaduto appare conforme a legge nonostante l'erogazione sia avvenuta in anticipo rispetto al mese di effettiva maturazione delle somme e realizzata sul conto postale non esclusivo ma cointestato alla ricorrente.
Del resto, nel momento in cui i ratei sono entrati nella disponibilità della pensionata, ella era vivente.
Dunque, contrariamente a quanto dedotto dal Comitato Provinciale Cosenza in sede CP_1 amministrativa, gli importi a lei dovuti sono naturalmente e correttamente confluiti nel patrimonio personale della donna, non potendo rientrare in alcun patrimonio ereditario.
Per l'effetto, l'avvenuto pagamento controverso non appare un indebito da dover ripetere.
Si sarebbe stati, diversamente, in presenza di un indebito qualora l'accredito sul conto corrente dei ratei di agosto della pensione e dell'indennità accompagnamento della sig.ra fosse avvenuto Per_1 in epoca successiva al suo decesso, cioè in un momento in cui il diritto maturato dall'ormai defunta avrebbe dovuto essere trasferito a tutti gli eredi e non versato sul conto personale dell'avente causa cointestato assieme alla sola figlia sua tutrice;
oppure, ancora, qualora l'odierna ricorrente, ossia la figlia tutrice, avesse riscosso le somme versate alla madre in data successiva al decesso.
Tali ipotesi, invece, non si sono pacificamente verificate nel caso di specie.
Dall' analitica del conto corrente presente in atti si evince, appunto, che l'accreditamento della somma corrispondente ai ratei di agosto è avvenuta in data 27.7.2021, quindi al momento in cui la titolare era ancora in vita e qualche giorno prima rispetto a quello di sua esigibilità, e poi che la ricorrente ha riscosso degli importi solo fino a prima del decesso della madre titolare della pensione (l'ultimo prelievo risulta infatti, per tabulas, avvenuto in data 29.7.2021).
Queste circostanze non possono dunque che confermare quanto eccepito in ordine alla irripetibilità delle somme corrisposte.
Il fatto che non si sia presenza di alcun indebito ripetibile assorbe, peraltro, ogni ulteriore questione in ordine all'affidamento ingeneratosi nella odierna ricorrente.
Com'è noto, infatti, la ripetizione di una prestazione assistenziale è possibile solo laddove l'accipiens abbia indotto in errore, con dolo o colpa, l'ente previdenziale: “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento” (Cass., Sez. Lav., sentenze nn. 1446/2008,
11921/2015).
Nel caso di specie, tenuto conto degli accadimenti che la ricorrente, oltre a non aver indotto in alcun modo, non avrebbe potuto neanche evitare, e poi della circostanza per cui ella ha riscosso delle somme quando non si era ancora realizzato il decesso della madre, deve concludersi che la stessa col proprio comportamento non avrebbe dato luogo alla ripetibilità delle prestazioni.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, in accoglimento del ricorso, va dichiarato illegittimo il provvedimento di indebito del 17.10.2021 e non ripetibile il pagamento ivi reclamato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. n.
55/2014, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, in misura minima tenuto conto dell'assenza di specifiche questioni di fatto o di diritto, ed in ragione dell'attività svolta, con attribuzione in favore dell'avv. Nicola Filardo antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Manuela Esposito, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- in accoglimento del ricorso, dichiara non dovuto dalla ricorrente l'importo di € 1.116,92 di cui al provvedimento del 17.10.2021;
- condanna l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di lite, liquidate CP_1 in € 886,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, con attribuzione nei confronti del procuratore dichiaratosi antistatario.
Castrovillari, 22.10.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marianna Dicosta - Addetta all'Ufficio Per il Processo ai sensi del D.L. 80/2021 (conv. in L. 113/2021), per come modif. dal D.L. 215/2023 (conv. in L. 18/ 2024).