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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/10/2025, n. 9853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9853 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
11 SEZIONE CIVILE
N. 22985/2024 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, solo parte ricorrente ha depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
Dichiara altresì la contumacia di Controparte_1
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 22985/2024 r.g.a.c. Pag. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronuncia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., in data 30.10.2025, la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 22985 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
C.F. Parte_1
, in persona dell'amministratore p.t. rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'avv. Anna Esposito presso il cui studio elettivamente domicilia, in napoli alla Via Toledo n. 116, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, Controparte_2
P.I. , in persona del l.r.p.t. con sede in Acerra (Na) alla via P.IVA_2
Sant'Anna n. 58
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: appalto;
risarcimento danni
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
n. 22985/2024 r.g.a.c. Pag. 2 1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono.
(Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
2. Con ricorso ex art. 281-decies ss. c.p.c, depositato il 28.10.2024 e regolarmente notificato tramite pec il 18.9.2025, il
[...]
citava in giudizio, dinanzi al sopra intestato Parte_1
Tribunale, al fine di sentire accogliere Controparte_1 le seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della società
in persona del l.r.p.t., per aver eseguito i Controparte_1 lavori appaltati ed indicati nella premessa del presente atto in maniera tecnicamente imperfetta e senza il rispetto della regola dell'arte;
2) per l'effetto, condannare la ditta appaltatrice, in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di € Parte_1
39.125,24, oltre iva, a titolo di risarcimento dei danni, quale importo quantificato nella relazione di CTU espletata per il rifacimento delle opere non eseguite a regola d'arte e necessarie per il conseguimento dell'utilità cui era finalizzato l'appalto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali a decorrere dall'accertato inadempimento;
n. 22985/2024 r.g.a.c. Pag. 3 3) in via subordinata ed alternativa, condannare la ditta appaltatrice, in persona del l.r.p.t., al pagamento dell'importo di € 39.125,24, oltre iva, in favore del Condomino ricorrente a titolo di riduzione del prezzo dell'appalto nella misura pari all'effettivo valore dell'intera opera in relazione all'utilità raggiunta attraverso i lavori erroneamente eseguiti dalla società resistente ovvero, in via ancor più gradata, condannarla al pagamento dell'importo, maggiore o minore, che dovesse essere riconosciuto congruo ed equo per il rifacimento delle opere non eseguite a regola d'arte, oltre al riconoscimento, in ogni caso, della rivalutazione e degli interessi legali a decorrere dall'accertato inadempimento;
4) sin d'ora, nella denegata ipotesi di accertamento di qualsivoglia pretesa creditoria che eventualmente verrà dedotta in giudizio dalla ditta appaltatrice, si formula espressa richiesta di compensazione parziale tra i rispettivi crediti accertati;
5) condannare la società resistente, in persona del l.r.p.t., a rimborsare al Convenuto ricorrente l'importo di € 3.149,48 anticipato a titolo di spese e compensi per l'attività espletata dal CTU, di cui al decreto di liquidazione ed ai preavvisi di parcella predisposti dall'ausiliario;
6) vittoria di spese e competenze professionali, rimborso spese generali, oltre oneri fiscali come per legge, da liquidare per il presente giudizio e per il precedente procedimento per ATP recante RG
23681/2023”.
A fondamento delle proprie pretese il ricorrente deduceva di aver stipulato un contratto di appalto per dei lavori di pavimentazione dell'intera area scoperta del , non eseguiti a regola d'arte Parte_1 dalla resistente.
Precisava di aver anche svolto un giudizio di ATP, ex art. 696 c.p.c., recante n. 23681/2023 R.G., nel corso del quale la resistente decideva di restare contumace.
3. Sostituita l'udienza del 30.10.2025 con note scritte, ex art. 127-ter
c.p.c., dichiarata la contumacia di Controparte_1
n. 22985/2024 r.g.a.c. Pag. 4 anche nella presente controversia, il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., come anticipato con decreto del 4.11.2024 notificato anche alla parte contumace.
5. La domanda principale è fondata.
5.1. Come precisato dal CTU, ing. in sede di ATP Persona_1 ex art. 696 c.p.c. (rg. 23681/2023), le cui conclusioni per la loro linearità
e coerenza vanno integralmente condivise, i lavori di pavimentazione non sono stati eseguiti a regola d'arte.
Sul punto, del resto, appare sintomatica la contumacia dell'impresa che, peraltro, non ha inteso partecipare neppure al giudizio di ATP.
In particolare il CTU ha evidenziato (pp. 42 s. elaborato peritale): “Le opere eseguite dalla società resistente, per un importo di € 42.012,36 oltre IVA, consistono: nell'eliminazione della pavimentazione di tutta
l'aria scoperta del Condominio;
nella realizzazione di un lastricato di porfido posato ad opus incertum e nel rifacimento della pavimentazione della scalinata già presente nella piccola area a verde situata all'interno del cortile condominiale.
La pavimentazione in lastre di porfido, con geometria di posa ad opus incertum, non rispetta le indicazioni della normativa di settore. In particolare, si rileva una condizione di degrado della stessa che si manifesta tramite: erosione delle fughe superficiali;
polverosità del massetto sottostante;
distacco delle lastre, etc. Le cause del degrado sono principalmente imputabili all'inidoneità del pacchetto di pavimentazione a ricevere le azioni sollecitanti, determinate da carichi statici e di transito, che, oltre al distacco delle lastre della pavimentazione, hanno prodotto la rottura delle stesse tramite lesioni trasversali alla loro dimensione maggiore e/o la loro frantumazione.
Questi effetti si manifestano maggiormente, ma non solo, lungo i percorsi degli autoveicoli in transito ed in particolare nei punti caratterizzati da maggiore inclinazione. L'inidoneità del massetto è eziologicamente collegata al mancato rispetto delle prestazioni tecniche richieste alla pavimentazione cortilizia ed in particolare si rileva la carenza delle seguenti caratteristiche tecniche: lo spessore
n. 22985/2024 r.g.a.c. Pag. 5 ridotto di alcune lastre in porfido;
l'errata composizione del calcestruzzo utilizzato per la realizzazione del massetto e delle fughe;
l'eccessiva dimensione delle fughe;
etc. Il tutto come meglio dettagliato nell'analisi analitica sulla base della normativa di settore prodotta nel corpo della relazione.
Le opere necessarie per eliminare i vizi riscontrati e ricondurre il tutto alla normativa di settore da eseguirsi sull'intera area cortilizia rivestita con pavimentazione in porfido, avente superfice pari a circa
510 mq, sono le seguenti: allestimento del cantiere;
demolizione di pavimento in lastre di pietra naturale senza recupero di materiale;
trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione ed oneri di smaltimento;
realizzazione di massetto di sottofondo di malta di cemento;
pavimento formato da frammenti di lastre di porfido in opera su letto di malta cementizia, con giunti connessi o fugati. I costi, stimati tramite l'elaborazione di computo metrico estimativo redatto per categorie di lavoro, ammontano ad € 39.125,24 oltre iva ed oneri tecnici per progettazione esecutiva e direzione dei lavori.” (pari sostanzialmente all'importo concordato per i lavori).
5.1.1. Sull'importo sopra indicato, € 39.125,24 oltre iva, costituente un'obbligazione di valore e calcolato al 20.4.2024 (data deposito elaborato peritale), vanno riconosciuti interessi e rivalutazione, da liquidarsi secondo i noti principi espressi da Cass. S.U. n. 1712/1995.
Al committente spetta, pertanto all'attualità, a titolo risarcitorio,
l'importo complessivo di euro 41.188,05, di cui euro 1.280,31 per interessi ed euro 782,50 per rivalutazione (coeff. Istat – Indice F.O.I. applicato per effettuare la rivalutazione: 1,02), oltre iva ed ulteriori interessi al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dalla pubblicazione e fino al soddisfo.
5.2. Restano assorbite le altre questioni.
6. Le spese di lite, ivi comprese quelle del giudizio di ATP, seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri di cui al DM 55/14, così come modificati dal DM 147/2022, ai valori minimi stante la non particolare complessità della controversia (scaglione: fino ad €
n. 22985/2024 r.g.a.c. Pag. 6 52.000,00), con esclusione della fase di trattazione/istruttoria, non espletata (nel presente giudizio).
7. Le spese di ATP vanno poste a carico della resistente, con il conseguente diritto del ricorrente di ripetere dalla impresa quanto pagato al CTU nominato in sede di ATP.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
, di € 41.188,05, oltre iva ed Parte_1 ulteriori interessi al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dalla pubblicazione e fino al soddisfo;
2) condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
, delle spese di lite che, ivi Parte_1 comprese quelle di ATP, liquida in € 700,00 per esborsi ed € 4.434,00 per compensi, oltre Iva, se dovuta, Cpa e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso);
3) pone definitivamente a carico di le Controparte_1 spese di ATP, con il conseguente diritto del Parte_1
di ripetere dalla precitata resistente quanto pagato al
[...]
CTU nominato in sede di ATP.
Il Giudice
dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
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