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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 17/11/2025, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Elisa Dai Checchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3065 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2022, promossa da c.f. , Parte_1 C.F._1 con l'avv. ;
ATTORE contro c.f. Controparte_1 C.F._2 con l'avv. :
CONVENUTO on l'avv. Caniato Controparte_2
***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione invocava la responsabilità dell'avvocato chiedendone la condanna al Parte_1 CP_1 risarcimento dei danni cagionati dall'inadempimento delle obbligazioni gravanti sul professionista a seguito del conferimento, da parte di esso attore, del mandato difensivo in due diverse cause contro la società Team
Broker s.r.l.: la prima, di lavoro, che si concludeva con la condanna della società a pagare una somma, poi notevolmente ridotta in appello, in favore del e, la seconda (iniziata a tutela del credito accertato dalla Pt_1 prima), avente ad oggetto la pretesa del di surrogarsi (fino a concorrenza del credito, come Pt_1 quantificato in primo grado nell'altro giudizio) alla società Team Broker s.r.l., nei crediti da questa vantati in confronto di un terzo, debitor debitoris, giudizio quest'ultimo che si concludeva invece con il rigetto della domanda del e la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore della società. Pt_1
A fondamento della domanda, deduceva che l'avvocato aveva omesso le attività necessarie alla riscossione del credito derivante dalla prima sentenza;
che, in riferimento al secondo giudizio, aveva omesso di dichiarare la cancellazione della società convenuta dal Registro delle Imprese, intervenuta in corso di causa, sicché il giudizio proseguiva e veniva emessa una sentenza sfavorevole a esso attore, che l'avv. CP_1 ometteva di impugnare;
che detta sentenza, inoltre, condannava esso attore al pagamento delle spese di lite, parametrate sul valore della domanda surrogatoria, pari all'importo del suo credito, che l'avv. non CP_1 aveva rettificato, a seguito della riduzione disposta in appello.
Resistevano il e la sua compagnia assicuratrice, chiamata in manleva. CP_1
La causa, tutta documentale, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra richiamate.
La domanda è fondata nei limiti e per le ragioni che seguono.
Con il conferimento del mandato, l'avvocato assume nei confronti del cliente un'obbligazione di tipo contrattuale, che ha ad oggetto una serie di prestazioni anche accessorie rispetto alla prestazione principale, che possono considerarsi manifestazione delle regole che impongono l'esecuzione della stessa secondo buona fede e nel rispetto delle regole dell'arte cui il professionista soggiace.
Trattandosi di responsabilità contrattuale, il riparto degli oneri di allegazione e prova è regolato dall'art. 1218
c.c., sicché spetta al cliente dimostrare il conferimento dell'incarico, mentre incombe sul professionista l'onere di provare l'esatto adempimento della prestazione, ovvero l'impossibilità per causa non imputabile e, dunque, è onere del professionista dimostrare di aver adempiuto tutti i suoi obblighi informativi, sollecitando il cliente a fornire indicazioni circa la propria adesione ad una data strategia difensiva, previa illustrazione delle relative conseguenze (Cass. 7410/2017).
In ogni caso, il cliente-creditore non è esonerato dall'onere di provare il danno(-conseguenza) e la sua connessione con la violazione dell'impegno contrattuale, dovendosi comunque procedere all'accertamento della causalità giuridica, che seleziona i pregiudizi risarcibili in quanto conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento ex art. 1223 c.c. Ai fini risarcitori, occorre, dunque, indagare se il pregiudizio allegato dal cliente discenda, secondo un criterio di causalità giuridica, proprio da tale inadempimento: "in materia di responsabilità del professionista, il cliente è tenuto a provare non solo di aver sofferto un danno, ma anche che questo è stato causato dalla insufficiente o inadeguata attività del professionista e cioè dalla difettosa prestazione professionale. In particolare, trattandosi dell'attività del difensore, l'affermazione della sua responsabilità implica l'indagine - positivamente svolta - sul sicuro e chiaro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata e, quindi, la certezza che gli effetti di una diversa attività del professionista medesimo sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente, rimanendo, in ogni caso, a carico del professionista l'onere di dimostrare l'impossibilità a lui non imputabile della perfetta esecuzione della prestazione" (Cass., n. 25266/08).
Così richiamati in estrema sintesi i principi che presidiano la responsabilità del professionista, si viene ad esaminare il caso di specie.
Per quanto concerne la lamentata omissione delle attività di esazione del credito riconosciuto al dalla Pt_1 sentenza conclusiva della causa di lavoro, il convenuto ha dimostrato documentalmente di aver CP_1 diligentemente azionato la tutela esecutiva, promuovendo l'espropriazione in danno della società debitrice del e chiedendone il fallimento, senza che l'attore abbia in questa sede indicato altri procedimenti che Pt_1 potevano essere utilmente esperiti per riscuotere il credito.
Per quanto concerne la mancata dichiarazione della intervenuta estinzione della società, è sufficiente osservare che il verificarsi di uno degli eventi previsti dall'art. 300 cod. proc. civ. produce effetto solo se il procuratore della parte, cui si riferisce l'evento interruttivo, lo dichiari in udienza o lo notifichi alle altre parti (Cass. 3345/2024), rimarcandosi che la dichiarazione può provenire solo dal procuratore della parte cui l'evento interruttivo si riferisce e non già dal difensore della controparte, né può essere dichiarata
d'ufficio dal giudice in mancanza della stessa (così Cass. 20809/2018, resa proprio in tema di estinzione di società), sicché nessun rimprovero può essere mosso al né per l'omessa dichiarazione dell'evento CP_1 che aveva colpito la controparte in corso di causa, né per l'omessa impugnazione della sentenza sotto tale profilo, non costituendo, come detto, errore del giudice l'omesso rilievo officioso dell'evento interruttivo.
Né vengono indicati motivi ulteriori di gravame, sicché deve ritenersi che il non abbia assolto l'onere Pt_1 da cui era gravato, non avendo dimostrato la sussistenza di ragionevoli possibilità di accoglimento dell'appello che l'avvocato ha omesso di interporre e non avendo invero neppure allegato elementi CP_1 sulla base dei quali ritenere che la sentenza sfavorevole poteva essere riformata.
Da ultimo, occorre esaminare l'omessa rettifica dell'ammontare del credito, fino a concorrenza del quale si agiva in via surrogatoria, dopo la sua riduzione in appello.
Sotto tale profilo, la domanda è fondata.
Come noto, ai fini della liquidazione delle spese di lite a carico del soccombente, si deve tener conto - quale criterio che delimita il potere giurisdizionale di cui il giudice è investito con l'azione della parte sia per le statuizioni principali che per quelle accessorie - del valore della controversia, determinato a norma del codice di procedura civile, dunque, in relazione ai giudizi per azioni surrogatorie o revocatorie, avendo riguardo all'entità della ragione di credito tutelata.
È altresì noto che, se la domanda attorea viene rigettata, il valore della causa, in applicazione del criterio del
"disputatum", si determina sulla base della somma infondatamente domandata dall'attore soccombente.
Ai fini della determinazione di tale valore, occorre tenere conto, non solo delle risultanze dell'atto introduttivo, ma anche di tutte le precisazioni della domanda apportate dall'attore entro il maturare delle preclusioni assertive, ovvero entro la memoria di cui all'art. 183 n.1 c.p.c., dunque di tutte le modificazioni consentite, in quanto costituenti mera emendatio libelli.
Diversamente opinando, ovvero ritenendo irrilevanti – ai fini della statuizione sulle spese - le precisazioni e modificazioni della domanda di cui alla prima memoria attorea, si perverrebbe all'inaccettabile conclusione per la quale il giudice dovrebbe giudicare sulla domanda modificata (trattandosi di emendatio consentita), mentre ai fini della liquidazione delle spese dovrebbe tenere conto di un valore diverso, parametrato a una domanda sulla quale non ha in realtà statuito.
Se così è, la non corretta indicazione in prima memoria del credito fino a concorrenza del quale si agisce in surrogazione costituisce inadempimento rilevante, che incide sulla condanna alle spese.
Nella specie, è pacifico in causa e risulta documentalmente dimostrato che, nel giudizio instaurato con l'azione surrogatoria, l'avv. non ha modificato, né precisato la domanda in sede di prima memoria CP_1 di cui all'art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. e ciò nonostante fosse già intervenuta la sentenza di appello che riduceva notevolmente l'importo del credito del verso la Pt_1 CP_3 Ora, l'omessa rettifica dell'entità del credito da tutelare attraverso la surrogatoria costituisce certamente un inadempimento del difensore, che è tenuto a coltivare diligentemente l'azione, indicando l'esatto ammontare delle ragioni di credito del suo cliente, anche alla luce delle sopravvenienze verificatesi entro il maturare delle preclusioni assertive.
Trattasi di inadempimento che ha determinato un pregiudizio per il cliente, che è stato condannato al pagamento delle spese di lite, parametrate sull'importo del credito azionato nell'atto introduttivo, invece che sul minore importo effettivamente spettante al per come accertato dalla sentenza di appello nell'altro Pt_1 giudizio, poi passata in giudicato.
Si ritiene, pertanto, che l'inadempimento del difensore - che ha omesso di rettificare l'entità del credito a tutela del quale agiva in surrogatoria – abbia determinato la condanna del al pagamento delle spese di Pt_1 lite, nella complessiva misura di euro 21.515,12 (importo pagato effettivamente dal ai difensori delle Pt_1 controparti dichiaratisi antistatari), invece che nella minore misura di euro 3.729,00, che sarebbe stata ragionevolmente liquidata , ove egli avesse provveduto alla riduzione del petitum. Tale ultimo importo è ottenuto, calcolando le spese di lite, sulla base del DM 55/2014, ai valori minimi (parametro impiegato dal giudice di quella causa) applicati al valore della causa di euro 2.030,41 (credito del accertato in sede Pt_1 di appello).
Ne deriva che la mancata rettifica del credito ha cagionato all'attore un pregiudizio di euro 17.786,12 (pari a euro 21.515,12 -3.729,00), che l'avv. è tenuto a rifondere al CP_1 Pt_1
Parimenti fondata è la domanda di manleva, atteso che , in forza della polizza prodotta, la compagnia assicuratrice deve tenere indenne l'assicurato di quanto sia chiamato a pagare per effetto della CP_2 presente sentenza.
Le spese, liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al DM 55/2014, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie per quanto di ragione la domanda e per l'effetto,
- condanna l'avv. al pagamento in favore di della somma di euro CP_1 Parte_1
17.786,12, oltre interessi e rivalutazione dall'esborso al saldo;
- condanna l'avv. alla rifusione in favore di delle spese di lite, che liquida CP_1 Parte_1 in euro 5.077,00;
- condanna a tenere indenne l'avv. di quanto sia tenuto a pagare Controparte_4 CP_1 per effetto della presente sentenza;
- condanna alla rifusione in favore dell'avv. delle spese di chiamata Controparte_2 CP_1 in causa, che liquida in euro 5.077,00.
Rimini, 17.11.2025
Il Giudice
Dr.ssa Elisa Dai Checchi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Elisa Dai Checchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3065 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2022, promossa da c.f. , Parte_1 C.F._1 con l'avv. ;
ATTORE contro c.f. Controparte_1 C.F._2 con l'avv. :
CONVENUTO on l'avv. Caniato Controparte_2
***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione invocava la responsabilità dell'avvocato chiedendone la condanna al Parte_1 CP_1 risarcimento dei danni cagionati dall'inadempimento delle obbligazioni gravanti sul professionista a seguito del conferimento, da parte di esso attore, del mandato difensivo in due diverse cause contro la società Team
Broker s.r.l.: la prima, di lavoro, che si concludeva con la condanna della società a pagare una somma, poi notevolmente ridotta in appello, in favore del e, la seconda (iniziata a tutela del credito accertato dalla Pt_1 prima), avente ad oggetto la pretesa del di surrogarsi (fino a concorrenza del credito, come Pt_1 quantificato in primo grado nell'altro giudizio) alla società Team Broker s.r.l., nei crediti da questa vantati in confronto di un terzo, debitor debitoris, giudizio quest'ultimo che si concludeva invece con il rigetto della domanda del e la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore della società. Pt_1
A fondamento della domanda, deduceva che l'avvocato aveva omesso le attività necessarie alla riscossione del credito derivante dalla prima sentenza;
che, in riferimento al secondo giudizio, aveva omesso di dichiarare la cancellazione della società convenuta dal Registro delle Imprese, intervenuta in corso di causa, sicché il giudizio proseguiva e veniva emessa una sentenza sfavorevole a esso attore, che l'avv. CP_1 ometteva di impugnare;
che detta sentenza, inoltre, condannava esso attore al pagamento delle spese di lite, parametrate sul valore della domanda surrogatoria, pari all'importo del suo credito, che l'avv. non CP_1 aveva rettificato, a seguito della riduzione disposta in appello.
Resistevano il e la sua compagnia assicuratrice, chiamata in manleva. CP_1
La causa, tutta documentale, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra richiamate.
La domanda è fondata nei limiti e per le ragioni che seguono.
Con il conferimento del mandato, l'avvocato assume nei confronti del cliente un'obbligazione di tipo contrattuale, che ha ad oggetto una serie di prestazioni anche accessorie rispetto alla prestazione principale, che possono considerarsi manifestazione delle regole che impongono l'esecuzione della stessa secondo buona fede e nel rispetto delle regole dell'arte cui il professionista soggiace.
Trattandosi di responsabilità contrattuale, il riparto degli oneri di allegazione e prova è regolato dall'art. 1218
c.c., sicché spetta al cliente dimostrare il conferimento dell'incarico, mentre incombe sul professionista l'onere di provare l'esatto adempimento della prestazione, ovvero l'impossibilità per causa non imputabile e, dunque, è onere del professionista dimostrare di aver adempiuto tutti i suoi obblighi informativi, sollecitando il cliente a fornire indicazioni circa la propria adesione ad una data strategia difensiva, previa illustrazione delle relative conseguenze (Cass. 7410/2017).
In ogni caso, il cliente-creditore non è esonerato dall'onere di provare il danno(-conseguenza) e la sua connessione con la violazione dell'impegno contrattuale, dovendosi comunque procedere all'accertamento della causalità giuridica, che seleziona i pregiudizi risarcibili in quanto conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento ex art. 1223 c.c. Ai fini risarcitori, occorre, dunque, indagare se il pregiudizio allegato dal cliente discenda, secondo un criterio di causalità giuridica, proprio da tale inadempimento: "in materia di responsabilità del professionista, il cliente è tenuto a provare non solo di aver sofferto un danno, ma anche che questo è stato causato dalla insufficiente o inadeguata attività del professionista e cioè dalla difettosa prestazione professionale. In particolare, trattandosi dell'attività del difensore, l'affermazione della sua responsabilità implica l'indagine - positivamente svolta - sul sicuro e chiaro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata e, quindi, la certezza che gli effetti di una diversa attività del professionista medesimo sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente, rimanendo, in ogni caso, a carico del professionista l'onere di dimostrare l'impossibilità a lui non imputabile della perfetta esecuzione della prestazione" (Cass., n. 25266/08).
Così richiamati in estrema sintesi i principi che presidiano la responsabilità del professionista, si viene ad esaminare il caso di specie.
Per quanto concerne la lamentata omissione delle attività di esazione del credito riconosciuto al dalla Pt_1 sentenza conclusiva della causa di lavoro, il convenuto ha dimostrato documentalmente di aver CP_1 diligentemente azionato la tutela esecutiva, promuovendo l'espropriazione in danno della società debitrice del e chiedendone il fallimento, senza che l'attore abbia in questa sede indicato altri procedimenti che Pt_1 potevano essere utilmente esperiti per riscuotere il credito.
Per quanto concerne la mancata dichiarazione della intervenuta estinzione della società, è sufficiente osservare che il verificarsi di uno degli eventi previsti dall'art. 300 cod. proc. civ. produce effetto solo se il procuratore della parte, cui si riferisce l'evento interruttivo, lo dichiari in udienza o lo notifichi alle altre parti (Cass. 3345/2024), rimarcandosi che la dichiarazione può provenire solo dal procuratore della parte cui l'evento interruttivo si riferisce e non già dal difensore della controparte, né può essere dichiarata
d'ufficio dal giudice in mancanza della stessa (così Cass. 20809/2018, resa proprio in tema di estinzione di società), sicché nessun rimprovero può essere mosso al né per l'omessa dichiarazione dell'evento CP_1 che aveva colpito la controparte in corso di causa, né per l'omessa impugnazione della sentenza sotto tale profilo, non costituendo, come detto, errore del giudice l'omesso rilievo officioso dell'evento interruttivo.
Né vengono indicati motivi ulteriori di gravame, sicché deve ritenersi che il non abbia assolto l'onere Pt_1 da cui era gravato, non avendo dimostrato la sussistenza di ragionevoli possibilità di accoglimento dell'appello che l'avvocato ha omesso di interporre e non avendo invero neppure allegato elementi CP_1 sulla base dei quali ritenere che la sentenza sfavorevole poteva essere riformata.
Da ultimo, occorre esaminare l'omessa rettifica dell'ammontare del credito, fino a concorrenza del quale si agiva in via surrogatoria, dopo la sua riduzione in appello.
Sotto tale profilo, la domanda è fondata.
Come noto, ai fini della liquidazione delle spese di lite a carico del soccombente, si deve tener conto - quale criterio che delimita il potere giurisdizionale di cui il giudice è investito con l'azione della parte sia per le statuizioni principali che per quelle accessorie - del valore della controversia, determinato a norma del codice di procedura civile, dunque, in relazione ai giudizi per azioni surrogatorie o revocatorie, avendo riguardo all'entità della ragione di credito tutelata.
È altresì noto che, se la domanda attorea viene rigettata, il valore della causa, in applicazione del criterio del
"disputatum", si determina sulla base della somma infondatamente domandata dall'attore soccombente.
Ai fini della determinazione di tale valore, occorre tenere conto, non solo delle risultanze dell'atto introduttivo, ma anche di tutte le precisazioni della domanda apportate dall'attore entro il maturare delle preclusioni assertive, ovvero entro la memoria di cui all'art. 183 n.1 c.p.c., dunque di tutte le modificazioni consentite, in quanto costituenti mera emendatio libelli.
Diversamente opinando, ovvero ritenendo irrilevanti – ai fini della statuizione sulle spese - le precisazioni e modificazioni della domanda di cui alla prima memoria attorea, si perverrebbe all'inaccettabile conclusione per la quale il giudice dovrebbe giudicare sulla domanda modificata (trattandosi di emendatio consentita), mentre ai fini della liquidazione delle spese dovrebbe tenere conto di un valore diverso, parametrato a una domanda sulla quale non ha in realtà statuito.
Se così è, la non corretta indicazione in prima memoria del credito fino a concorrenza del quale si agisce in surrogazione costituisce inadempimento rilevante, che incide sulla condanna alle spese.
Nella specie, è pacifico in causa e risulta documentalmente dimostrato che, nel giudizio instaurato con l'azione surrogatoria, l'avv. non ha modificato, né precisato la domanda in sede di prima memoria CP_1 di cui all'art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. e ciò nonostante fosse già intervenuta la sentenza di appello che riduceva notevolmente l'importo del credito del verso la Pt_1 CP_3 Ora, l'omessa rettifica dell'entità del credito da tutelare attraverso la surrogatoria costituisce certamente un inadempimento del difensore, che è tenuto a coltivare diligentemente l'azione, indicando l'esatto ammontare delle ragioni di credito del suo cliente, anche alla luce delle sopravvenienze verificatesi entro il maturare delle preclusioni assertive.
Trattasi di inadempimento che ha determinato un pregiudizio per il cliente, che è stato condannato al pagamento delle spese di lite, parametrate sull'importo del credito azionato nell'atto introduttivo, invece che sul minore importo effettivamente spettante al per come accertato dalla sentenza di appello nell'altro Pt_1 giudizio, poi passata in giudicato.
Si ritiene, pertanto, che l'inadempimento del difensore - che ha omesso di rettificare l'entità del credito a tutela del quale agiva in surrogatoria – abbia determinato la condanna del al pagamento delle spese di Pt_1 lite, nella complessiva misura di euro 21.515,12 (importo pagato effettivamente dal ai difensori delle Pt_1 controparti dichiaratisi antistatari), invece che nella minore misura di euro 3.729,00, che sarebbe stata ragionevolmente liquidata , ove egli avesse provveduto alla riduzione del petitum. Tale ultimo importo è ottenuto, calcolando le spese di lite, sulla base del DM 55/2014, ai valori minimi (parametro impiegato dal giudice di quella causa) applicati al valore della causa di euro 2.030,41 (credito del accertato in sede Pt_1 di appello).
Ne deriva che la mancata rettifica del credito ha cagionato all'attore un pregiudizio di euro 17.786,12 (pari a euro 21.515,12 -3.729,00), che l'avv. è tenuto a rifondere al CP_1 Pt_1
Parimenti fondata è la domanda di manleva, atteso che , in forza della polizza prodotta, la compagnia assicuratrice deve tenere indenne l'assicurato di quanto sia chiamato a pagare per effetto della CP_2 presente sentenza.
Le spese, liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al DM 55/2014, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie per quanto di ragione la domanda e per l'effetto,
- condanna l'avv. al pagamento in favore di della somma di euro CP_1 Parte_1
17.786,12, oltre interessi e rivalutazione dall'esborso al saldo;
- condanna l'avv. alla rifusione in favore di delle spese di lite, che liquida CP_1 Parte_1 in euro 5.077,00;
- condanna a tenere indenne l'avv. di quanto sia tenuto a pagare Controparte_4 CP_1 per effetto della presente sentenza;
- condanna alla rifusione in favore dell'avv. delle spese di chiamata Controparte_2 CP_1 in causa, che liquida in euro 5.077,00.
Rimini, 17.11.2025
Il Giudice
Dr.ssa Elisa Dai Checchi