Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 15/01/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 15/01/2025, innanzi al Giudice dott. Daniele Salvatore Abbate,
viene chiamata la causa R.G. n. 3202 dell'anno 2020 promossa da
(avv. BARRACATO GIANCARLO) Parte_1
CONTRO
(avv. ZUMMO DANIELE) Controparte_1
Si dà atto che sono presenti l'avv. BARRACATO per;
Parte_1
l'avv. ZUMMO per Controparte_1
I procuratori delle parti discutono la causa oralmente e si riportano alle conclusioni dei rispettivi atti introduttivi
IL GIUDICE
all'esito della camera di consiglio, decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., della quale viene data lettura in assenza delle parti. Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Daniele Salvatore Abbate, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Tribunale di Termini Imerese Sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele
Salvatore Abbate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3202/2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
30/01/1966, elettivamente domiciliata in Cefalù, via Prestisimone n.
17/f, presso l'Avv. Giancarlo Barracato, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
-parte attrice- contro
(P.I. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Palermo,
via G. Marconi n. 7, presso l'avv. Daniele Zummo, che la rappresenta e difende per mandato in atti,
-parte convenuta-
OGGETTO: risarcimento del danno cagionato da cose in custodia.
Tribunale di Termini Imerese Sezione civile CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale al quale si rinvia.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione depositato il 7/12/2020, citava Parte_1
in giudizio chiedendone la condanna al pagamento della Controparte_2
somma di € 10.378,82, a titolo di risarcimento del danno subito a causa del sinistro avvenuto il 17/01/2020 all'ingresso del negozio “ CP_2
”, sito in Cefalù, via Roma nn. 70/72, a seguito dell'impatto con la
[...]
porta di ingresso.
In particolare, l'attrice deduceva che:
- l'impatto era avvenuto, poichè la lastra di vetro della porta di entrata era priva di adeguata segnalazione e particolarmente trasparente per via della illuminazione all'interno dei locali;
- a causa dell'impatto e del sanguinamento del naso veniva trasportata al Pronto Soccorso dell'ospedale fondazione G. Giglio
di Cefalù, dove riceveva le prime cure e le veniva diagnosticata una “frattura parzialmente scomposta, traumatica, terzo inferiore
ossa proprie del naso”.
- in data 13/01/2020 veniva ricoverata presso l'ospedale Civico di
Palermo, dove veniva sottoposta ad intervento chirurgico di
“riduzione di frattura scomposta delle ossa proprie del naso” in anestesia locale e veniva dimessa il giorno stesso;
- a seguito di successivi controlli clinici erano riscontrati nella paziente dolenzia nella regione piramide nasale, parestesia locale e difficoltà respiratoria nasale;
Tribunale di Termini Imerese Sezione civile - dalla consulenza medica risultava che la stessa, in seguito al trauma del 7 gennaio 2020, aveva subito un periodo di inabilità
assoluta pari a 20 giorni ed un periodo di inabilità temporanea parziale pari a 10 giorni e che l'invalidità residua permanente veniva quantificata nel corrispettivo del 6%, incluso il modesto pregiudizio estetico determinato dal piccolo gibbo e dal piccolo esito cicatriziale;
- il pregiudizio risarcibile, quantificato in € 10.378,82,
comprendeva: € 6.478,33 per danno biologico;
€ 949,80 per ITT;
€
356,18 per ITP al 75%; ed € 2.594,51 per danno morale.
Chiedeva, dunque, la condanna di parte convenuta al risarcimento dei danni quantificati in € 10.378,82, oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla data del sinistro al soddisfo.
Con atto di costituzione in giudizio del 18/10/2022 si costituiva in giudizio contestando in fatto in diritto la domanda Controparte_2
attorea.
La causa è stata istruita mediante acquisizione di prova documentale,
testimoniale e interrogatorio formale dell'attrice.
All'udienza odierna la causa la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La fattispecie in esame va ricondotta nell'alveo applicativo della responsabilità per danno da cosa in custodia, disciplinata dall'art. 2051
c.c.
La norma su richiamata introduce una forma di responsabilità di tipo oggettivo, i cui presupposti sono individuabili nell'evento dannoso e nel
Tribunale di Termini Imerese Sezione civile nesso di causalità tra il bene in custodia e il danno. La responsabilità è
esclusa se il custode prova il caso fortuito, ossia il fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res (cfr. Cass. civ. n. 26142/23).
La responsabilità per i danni prodotti da cosa in custodia di cui all'art. 2051 c.c., quindi, non si fonda sull'attività o su un comportamento del custode, bensì sulla relazione di custodia intercorrente tra costui e la cosa dannosa, sicché anche il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore esterno che attiene non al comportamento del danneggiante ma alle modalità di causazione del danno (cfr. Cass. civ. n.
5031/1998).
Dal tenore letterale dell'art. 2051 c.c., infatti, si ricava l'intento legislativo di fondare la responsabilità del custode sul solo rapporto di custodia intercorrente tra questo e la cosa che il danno ha prodotto.
Ne consegue, in punto di riparto dell'onere probatorio, che grava sul danneggiato l'obbligo di dimostrare, da un lato, che il fatto dannoso si è
prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene e, dall'altro, che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisce la causa o la concausa del danno (cfr. Cass. civ. n. 25243/2006). Incombe, invece,
sul custode l'onere di provare la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, primo periodo, cod. pen., come causa esclusiva di tale evento (cfr., da ultimo, Cass. civ. n. 18518/24).
Tribunale di Termini Imerese Sezione civile Orbene nel caso in esame, il pregiudizio lamentato dall'attrice va eziologicamente ricondotto esclusivamente alla condotta colposa dell'attrice, dal momento che la stessa non si è avveduta della porta di accesso all'esercizio commerciale.
Invero, seppure le caratteristiche fisiche della res la rendessero non immediatamente percepibile, tuttavia , utilizzando Parte_1
l'ordinaria diligenza avrebbe dovuto accorgersi della presenza della porta di accesso in considerazione del fatto che: i) sia la porta di accesso che la vetrina adiacente erano entrambe in vetro (cfr. foto in atti prodotte dall'attrice), ii) secondo la comune esperienza, è facilmente prevedibile che al varco di accesso sia collocata una porta;
iii) sul margine destro della porta erano collocati adesivi e maniglia.
Per quanto attiene alla presenza di adesivi sulla porta, lo scrivente reputa attendibili le dichiarazioni rese dal teste , escusso all'udienza Tes_1
dell'11.4. 2024 (“E' vero, gli adesivi sono presenti vicino alla maniglia sulla destra. Gli adesivi ci sono da ameno sei o sette anni. Sono un cliente del negozio. Per quello che mi risulta da sei o sette anni ci sono sempre stati gli adesivi relativi ai pagamenti elettronici”), dal momento che le stesse trovano conferma nelle riproduzioni fotografiche prodotte dalla stessa attrice.
Alla luce di tali considerazioni, il pregiudizio subito dall'attrice va eziologicamente imputato esclusivamente alla condotta colposa della stessa, risultando la res mera occasione dell'evento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al dm 55/14 per le cause
Tribunale di Termini Imerese Sezione civile di valore sino ad euro 26.000, ridotte al 50% per la complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa,
definitivamente pronunciando:
rigetta la domanda attorea;
condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta, che liquida in complessivi euro 2540,00, oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Termini Imerese, in data 15.1.2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico,
viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Daniele Salvatore
Abbate, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4
del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n.
24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n.
44.
Tribunale di Termini Imerese Sezione civile