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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 19/03/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 35 -1/2024 R.G. P.U.
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I P A T T I
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Patti, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
1) Dr.ssa Concetta ALACQUA Presidente rel.
2) Dr.ssa Rosalia RUSSO FEMMINELLA Giudice
3) Dr.ssa Serena ANDALORO Giudice
Riunito telematicamente in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di apertura della liquidazione giudiziale N. R.G. 35-1/2024 P.U., promosso da:
c.f. e p. iva , con sede in Roma, viale Regina Controparte_1 P.IVA_1
Margherita, n. 125, in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott.
[...]
(doc. 1), rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti conferita per CP_2
atto notaio Dott. , Rep. n. 60896, dall'Avv. Antonio Christian Faggella Persona_1
Pellegrino,
-RICORRENTE-
Per la liquidazione giudiziale di
c.f. e p. iva , in persona del Controparte_3 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, con sede legale Sant'Agata Di Militello (ME),
Piazza Verga n. 26,
- RESISTENTE -CONTUMACE
Il Collegio, letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, depositato nei confronti di;
Controparte_3
1 esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
la società resistente è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
OSSERVA
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della società resistente la quale, pur se regolarmente convocata, non si è costituita nel presente giudizio.
La domanda è procedibile e sussiste la legittimazione attiva della ricorrente.
La ricorrente ha infatti allegato di vantare un credito verso Istituti Paritari CP_4
di euro 43.179,97 oltre interessi e spese, portato dal Decreto Ingiuntivo n. 535/2020, emesso dal Giudice del Tribunale di Patti, nell'ambito del procedimento monitorio n.
1736/2020; tale decreto ingiuntivo non è stato opposto ed è divenuto esecutivo. giusta attestazione del Giudice del 01.09.2023.
Ha rilevato che la società versa in stato di insolvenza, stante il mancato pagamento del proprio debito e la sussistenza di una serie di elementi, quali ad esempio il mancato deposito dei bilanci, a partire dall'anno 2010 e la sua inattività.
Ha rilevato, inoltre, l'esistenza dei limiti dimensionali della società resistente, anche tenuto conto dell'inesistenza della prova in merito al mancato superamento dei limiti dimensionali, il cui onere grava sul debitore, rimasto contumace nel presente giudizio.
Ai fini dell'accertamento del credito nell'ambito dell'istruttoria per l'apertura della liquidazione giudiziale, attesa la cognizione prevalentemente sommaria di tale fase, i documenti prodotti sono sufficienti ai fini della prova del credito (cfr. D.I. e allegati).
In considerazione dell'importo del credito azionato, unitamente a quelli emersi nel corso dell'istruttoria, risulta pure integrato il requisito di cui al comma V dell'art. 49
CCII.
La società debitrice presenta i requisiti soggettivi per essere sottoposta alla procedura
2 in esame.
Infatti, non ha dato la prova contraria, cui era onerata ex art. 121 CCII, essendo rimasta contumace nel presente giudizio.
Dal certificato camerale in atti, peraltro, non risultano depositati presso la i CP_5
bilanci di esercizio a partire dall'anno 2010; risulta inoltre che la stessa è inattiva, come anche la relativa pec.
Né è ricostruibile dagli atti che la ditta non abbia i requisiti soggettivi, né, come sopra evidenziato, sono disponibili le scritture contabili.
Sussiste pure il requisito oggettivo dell'insolvenza.
La ditta ricorrente ha infatti dato prova dell'impossibilità di soddisfare il proprio credito vantato nei confronti della resistente stante l'esistenza di una serie di elementi che, complessivamente considerati, costituiscono chiari indici della manifestazione dello stato di insolvenza.
Infatti, ha allegato e provato che si tratta di ditta inattiva a partire dal 2010, anno di deposito dell'ultimo bilancio di esercizio, l'irreperibilità della società, stante anche l'inattività dell'indirizzo pec della resistente e la chiusura dei locali, tutti elementi dai quali poter desumere l'incapacità di produrre beni con un margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa, e quindi all'estinzione dei debiti.
Oltre al debito nei confronti della ricorrente, la società resistente risulta debitrice per l'importo di euro 34.766,81 nei confronti dell'agenzia delle entrate (Cfr. attestazione allegata in atti), nonchè della somma di euro 177.966,53 verso l'I.N.P.S. (cfr. attestazione in atti), nonché di carichi iscritti a ruolo per euro 327.415,31 (cfr. attestazione A.D.E.- Riscossione allegata in atti).
Conseguentemente, dalle risultanze dell'istruttoria svolta, è evidente che la società resistente non disponga di elementi patrimoniali sufficienti a far fronte, con mezzi normali, al pagamento dei debiti e ad assicurare l'eguale e integrale soddisfacimento dei creditori.
La società versa, dunque, in stato d'insolvenza, non essendo Controparte_3
più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte.
3 Deve, pertanto, procedersi alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, tenendo conto, nella nomina del Curatore, dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCI.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
DICHIARA
L'apertura della liquidazione giudiziale della società Controparte_3
c.f. e p. iva , in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_2
tempore, con sede legale Sant'Agata Di Militello (ME), Piazza Verga n. 26;
NOMINA la Dott.ssa Concetta Alacqua Giudice Delegato per la procedura;
consultato l'albo nazionale;
NOMINA
Curatore l'Avv. in considerazione del curriculum, il quale, anche Parte_1
alla luce dell'organizzazione dello studio professionale, risulta, allo stato, in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
4 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
STABILISCE il giorno 25.06.2025 ore 11.00, per l'adunanza dei creditori, per la verificazione dello stato passivo nelle forme di cui all'art. 127-bis c.p.c., con trattazione da remoto mediante, l'applicativo Microsoft Teams
DISPONE
Che l'udienza si svolga con modalità da remoto come segue ex art. 127 bis cpc:
La video conferenza si svolgerà con l'utilizzo del software “Teams di Microsoft” tramite collegamento al link sottostante:
________________________________________________________________________________
Microsoft Teams Need help? Join the meeting now Meeting ID: 382 509 837 702
Passcode: XL3Up7PT
________________________________________________________________________________
Nel giorno fissato per l'udienza, con congruo anticipo rispetto all'orario fissato
(almeno dieci minuti), l'utente dovrà compiere le seguenti operazioni:
1) scegliere di partecipare alla videoconferenza mediante “usa l'app web”;
2) nel riquadro evidenziato in blu cliccare il tasto “partecipa” in basso a sinistra;
3) cliccare ancora sul tasto “partecipa ora”; si verrà, così, automaticamente indirizzati all'interno dall'aula virtuale di udienza;
5 AVVISA che le parti eventualmente non ancora costituite con difensore e destinatarie di notificazione analogica del provvedimento potranno accedere al fascicolo informatico mediante “richiesta di visibilità”, onde acquisire l'indirizzo telematico dell'aula virtuale, contenuto come link nel provvedimento di fissazione dell'udienza.
- che i difensori delle parti potranno delegare un sostituto che dichiari di videocomparire per delega, fornendo i relativi recapiti mail e di telefono.
Si raccomanda di curare tempestivamente la predisposizione degli strumenti informatici (computer fisso o portatile, tablet, smartphone o altra idonea periferica), muniti di adeguato collegamento con la rete Internet, tale da consentire la riproduzione di immagini e suoni provenienti dall'aula virtuale, nonché di videocamera e microfono idonei alla partecipazione all'udienza, che dovranno essere avviati tramite gli appositi pulsanti di Teams al momento del collegamento (di default potrebbero, all'accensione, risultare spenti).
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive
6 verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA
Al curatore che deve procedere con immediatezza a quanto indicato nell'art. 193
Nuovo Codice della Crisi e che vanno rispettati i tempi prescritti dalla legge per il compimento delle singole attività.
Segnala inoltre l'esistenza di apposito protocollo redatto con la Procura in merito allo svolgimento delle attività di liquidazione, cui il Curatore è onerato ad attenersi.
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese per la registrazione della sentenza, le notifiche e le annotazioni di rito previste dalla legge, in osservanza dell'art. 146 nn. 4 e 5 T.U spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002), finché la massa attiva non avrà fondi disponibili, ponendo a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di “disponibilità liquide” immediatamente, per consentire il recupero delle somme prenotate a debito.
L'eventuale inosservanza di tale onere costituirà oggetto di valutazione ai fini delle successive eventuali nomine.
ONERA
Il Curatore ad esplicitare – contestualmente alla propria dichiarazione di accettazione
(o entro i successivi 30 giorni) –- con nota da inviarsi alla PEC della cancelleria del procedimento, e non nel fascicolo della procedura, i procedimenti fallimentari/liquidazione giudiziale (compresi quelli concordatari) di cui risulti titolare presso questo Tribunale, distinguendo quelli assegnati con la sentenza o all'apertura da quelli in cui sia succeduto al precedente curatore e da quando. Specificherà, altresì, lo stato di ciascuna procedura ed in particolare le attività di liquidazione in corso e le cause che ostano alla chiusura e la previsione dei tempi di definizione.
Specificherà, inoltre, gli incarichi di curatore svolti in passato presso questo Tribunale, indicando il numero di ruolo, la data di conferimento dell'incarico e di chiusura del fallimento, con indicazione del tipo di chiusura (con o senza riparto di attivo).
Rammenta che la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità va fatta
7 esplicitamente e tenendo conto del disposto dell'art. 125 Nuovo Codice della Crisi e dell'art. 2 del d. lgs 54/2018 che trova applicazione anche rispetto ai coadiutori.
Ove intendesse rifiutare l'incarico, il Curatore dovrà adeguatamente motivare il rifiuto e depositare alla PEC della cancelleria fallimentare una nota in cui indichi se negli ultimi due anni abbia rifiutato altri incarichi e le ragioni e se intenda confermare la propria disponibilità ad assumere ulteriori incarichi in futuro.
DISPONE che la presente sentenza sia notificata alla società sottoposta a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore, alla parte ricorrente, alla Procura della Repubblica di Patti, nonché iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4,
CCI; che la Cancelleria provveda inoltre a comunicare a tutti i Magistrati, anche non togati, del settore civile e lavoro del Tribunale di Patti (inviando mail all'indirizzo istituzionale di ciascuno di essi) copia del solo dispositivo della presente sentenza, nella parte in cui dichiara il fallimento.
Manda alla cancelleria anche per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione “udienza da remoto”.
Così deciso telematicamente nella camera di consiglio del 17.03.2025
Il Presidente est.
(Dr.ssa Concetta Alacqua)
8
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I P A T T I
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Patti, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
1) Dr.ssa Concetta ALACQUA Presidente rel.
2) Dr.ssa Rosalia RUSSO FEMMINELLA Giudice
3) Dr.ssa Serena ANDALORO Giudice
Riunito telematicamente in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di apertura della liquidazione giudiziale N. R.G. 35-1/2024 P.U., promosso da:
c.f. e p. iva , con sede in Roma, viale Regina Controparte_1 P.IVA_1
Margherita, n. 125, in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott.
[...]
(doc. 1), rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti conferita per CP_2
atto notaio Dott. , Rep. n. 60896, dall'Avv. Antonio Christian Faggella Persona_1
Pellegrino,
-RICORRENTE-
Per la liquidazione giudiziale di
c.f. e p. iva , in persona del Controparte_3 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, con sede legale Sant'Agata Di Militello (ME),
Piazza Verga n. 26,
- RESISTENTE -CONTUMACE
Il Collegio, letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, depositato nei confronti di;
Controparte_3
1 esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
la società resistente è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
OSSERVA
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della società resistente la quale, pur se regolarmente convocata, non si è costituita nel presente giudizio.
La domanda è procedibile e sussiste la legittimazione attiva della ricorrente.
La ricorrente ha infatti allegato di vantare un credito verso Istituti Paritari CP_4
di euro 43.179,97 oltre interessi e spese, portato dal Decreto Ingiuntivo n. 535/2020, emesso dal Giudice del Tribunale di Patti, nell'ambito del procedimento monitorio n.
1736/2020; tale decreto ingiuntivo non è stato opposto ed è divenuto esecutivo. giusta attestazione del Giudice del 01.09.2023.
Ha rilevato che la società versa in stato di insolvenza, stante il mancato pagamento del proprio debito e la sussistenza di una serie di elementi, quali ad esempio il mancato deposito dei bilanci, a partire dall'anno 2010 e la sua inattività.
Ha rilevato, inoltre, l'esistenza dei limiti dimensionali della società resistente, anche tenuto conto dell'inesistenza della prova in merito al mancato superamento dei limiti dimensionali, il cui onere grava sul debitore, rimasto contumace nel presente giudizio.
Ai fini dell'accertamento del credito nell'ambito dell'istruttoria per l'apertura della liquidazione giudiziale, attesa la cognizione prevalentemente sommaria di tale fase, i documenti prodotti sono sufficienti ai fini della prova del credito (cfr. D.I. e allegati).
In considerazione dell'importo del credito azionato, unitamente a quelli emersi nel corso dell'istruttoria, risulta pure integrato il requisito di cui al comma V dell'art. 49
CCII.
La società debitrice presenta i requisiti soggettivi per essere sottoposta alla procedura
2 in esame.
Infatti, non ha dato la prova contraria, cui era onerata ex art. 121 CCII, essendo rimasta contumace nel presente giudizio.
Dal certificato camerale in atti, peraltro, non risultano depositati presso la i CP_5
bilanci di esercizio a partire dall'anno 2010; risulta inoltre che la stessa è inattiva, come anche la relativa pec.
Né è ricostruibile dagli atti che la ditta non abbia i requisiti soggettivi, né, come sopra evidenziato, sono disponibili le scritture contabili.
Sussiste pure il requisito oggettivo dell'insolvenza.
La ditta ricorrente ha infatti dato prova dell'impossibilità di soddisfare il proprio credito vantato nei confronti della resistente stante l'esistenza di una serie di elementi che, complessivamente considerati, costituiscono chiari indici della manifestazione dello stato di insolvenza.
Infatti, ha allegato e provato che si tratta di ditta inattiva a partire dal 2010, anno di deposito dell'ultimo bilancio di esercizio, l'irreperibilità della società, stante anche l'inattività dell'indirizzo pec della resistente e la chiusura dei locali, tutti elementi dai quali poter desumere l'incapacità di produrre beni con un margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa, e quindi all'estinzione dei debiti.
Oltre al debito nei confronti della ricorrente, la società resistente risulta debitrice per l'importo di euro 34.766,81 nei confronti dell'agenzia delle entrate (Cfr. attestazione allegata in atti), nonchè della somma di euro 177.966,53 verso l'I.N.P.S. (cfr. attestazione in atti), nonché di carichi iscritti a ruolo per euro 327.415,31 (cfr. attestazione A.D.E.- Riscossione allegata in atti).
Conseguentemente, dalle risultanze dell'istruttoria svolta, è evidente che la società resistente non disponga di elementi patrimoniali sufficienti a far fronte, con mezzi normali, al pagamento dei debiti e ad assicurare l'eguale e integrale soddisfacimento dei creditori.
La società versa, dunque, in stato d'insolvenza, non essendo Controparte_3
più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte.
3 Deve, pertanto, procedersi alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, tenendo conto, nella nomina del Curatore, dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCI.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
DICHIARA
L'apertura della liquidazione giudiziale della società Controparte_3
c.f. e p. iva , in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_2
tempore, con sede legale Sant'Agata Di Militello (ME), Piazza Verga n. 26;
NOMINA la Dott.ssa Concetta Alacqua Giudice Delegato per la procedura;
consultato l'albo nazionale;
NOMINA
Curatore l'Avv. in considerazione del curriculum, il quale, anche Parte_1
alla luce dell'organizzazione dello studio professionale, risulta, allo stato, in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
4 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
STABILISCE il giorno 25.06.2025 ore 11.00, per l'adunanza dei creditori, per la verificazione dello stato passivo nelle forme di cui all'art. 127-bis c.p.c., con trattazione da remoto mediante, l'applicativo Microsoft Teams
DISPONE
Che l'udienza si svolga con modalità da remoto come segue ex art. 127 bis cpc:
La video conferenza si svolgerà con l'utilizzo del software “Teams di Microsoft” tramite collegamento al link sottostante:
________________________________________________________________________________
Microsoft Teams Need help? Join the meeting now Meeting ID: 382 509 837 702
Passcode: XL3Up7PT
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Nel giorno fissato per l'udienza, con congruo anticipo rispetto all'orario fissato
(almeno dieci minuti), l'utente dovrà compiere le seguenti operazioni:
1) scegliere di partecipare alla videoconferenza mediante “usa l'app web”;
2) nel riquadro evidenziato in blu cliccare il tasto “partecipa” in basso a sinistra;
3) cliccare ancora sul tasto “partecipa ora”; si verrà, così, automaticamente indirizzati all'interno dall'aula virtuale di udienza;
5 AVVISA che le parti eventualmente non ancora costituite con difensore e destinatarie di notificazione analogica del provvedimento potranno accedere al fascicolo informatico mediante “richiesta di visibilità”, onde acquisire l'indirizzo telematico dell'aula virtuale, contenuto come link nel provvedimento di fissazione dell'udienza.
- che i difensori delle parti potranno delegare un sostituto che dichiari di videocomparire per delega, fornendo i relativi recapiti mail e di telefono.
Si raccomanda di curare tempestivamente la predisposizione degli strumenti informatici (computer fisso o portatile, tablet, smartphone o altra idonea periferica), muniti di adeguato collegamento con la rete Internet, tale da consentire la riproduzione di immagini e suoni provenienti dall'aula virtuale, nonché di videocamera e microfono idonei alla partecipazione all'udienza, che dovranno essere avviati tramite gli appositi pulsanti di Teams al momento del collegamento (di default potrebbero, all'accensione, risultare spenti).
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive
6 verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA
Al curatore che deve procedere con immediatezza a quanto indicato nell'art. 193
Nuovo Codice della Crisi e che vanno rispettati i tempi prescritti dalla legge per il compimento delle singole attività.
Segnala inoltre l'esistenza di apposito protocollo redatto con la Procura in merito allo svolgimento delle attività di liquidazione, cui il Curatore è onerato ad attenersi.
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese per la registrazione della sentenza, le notifiche e le annotazioni di rito previste dalla legge, in osservanza dell'art. 146 nn. 4 e 5 T.U spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002), finché la massa attiva non avrà fondi disponibili, ponendo a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di “disponibilità liquide” immediatamente, per consentire il recupero delle somme prenotate a debito.
L'eventuale inosservanza di tale onere costituirà oggetto di valutazione ai fini delle successive eventuali nomine.
ONERA
Il Curatore ad esplicitare – contestualmente alla propria dichiarazione di accettazione
(o entro i successivi 30 giorni) –- con nota da inviarsi alla PEC della cancelleria del procedimento, e non nel fascicolo della procedura, i procedimenti fallimentari/liquidazione giudiziale (compresi quelli concordatari) di cui risulti titolare presso questo Tribunale, distinguendo quelli assegnati con la sentenza o all'apertura da quelli in cui sia succeduto al precedente curatore e da quando. Specificherà, altresì, lo stato di ciascuna procedura ed in particolare le attività di liquidazione in corso e le cause che ostano alla chiusura e la previsione dei tempi di definizione.
Specificherà, inoltre, gli incarichi di curatore svolti in passato presso questo Tribunale, indicando il numero di ruolo, la data di conferimento dell'incarico e di chiusura del fallimento, con indicazione del tipo di chiusura (con o senza riparto di attivo).
Rammenta che la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità va fatta
7 esplicitamente e tenendo conto del disposto dell'art. 125 Nuovo Codice della Crisi e dell'art. 2 del d. lgs 54/2018 che trova applicazione anche rispetto ai coadiutori.
Ove intendesse rifiutare l'incarico, il Curatore dovrà adeguatamente motivare il rifiuto e depositare alla PEC della cancelleria fallimentare una nota in cui indichi se negli ultimi due anni abbia rifiutato altri incarichi e le ragioni e se intenda confermare la propria disponibilità ad assumere ulteriori incarichi in futuro.
DISPONE che la presente sentenza sia notificata alla società sottoposta a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore, alla parte ricorrente, alla Procura della Repubblica di Patti, nonché iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4,
CCI; che la Cancelleria provveda inoltre a comunicare a tutti i Magistrati, anche non togati, del settore civile e lavoro del Tribunale di Patti (inviando mail all'indirizzo istituzionale di ciascuno di essi) copia del solo dispositivo della presente sentenza, nella parte in cui dichiara il fallimento.
Manda alla cancelleria anche per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione “udienza da remoto”.
Così deciso telematicamente nella camera di consiglio del 17.03.2025
Il Presidente est.
(Dr.ssa Concetta Alacqua)
8