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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA III SEZIONE
Composto dai seguenti magistrati: Dott. Francesco Abete Presidente Dott.ssa Valentina Vitulano Giudice relatore Dott. Amleto Pisapia Giudice RIUNITO in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta all'esito della udienza collegiale del 12 marzo 2025 nel procedimento di reclamo iscritto al RG. 244/2025; OSSERVA
Con ricorso depositato in data 22.1.2025 NO PA ha proposto reclamo avverso l'ordinanza resa in data 9.1.2025, comunicata il
13.1.2025, dal G.E. dott.ssa Musi con la quale veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'esecuzione mobiliare presso terzi intrapresa in suo danno ritenendo l'istanza preclusa dalla antecedente proposizione al giudice dell'opposizione a precetto di analoga istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ai sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c., con conseguente consumazione del relativo potere processuale.
Il reclamante assume l'erroneità della decisione poiché, e contrariamente a quanto affermato dal G.E., in sede di opposizione a precetto non era stata formulata alcuna istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo per cui alcun potere processuale poteva ritenersi consumato, nel merito ha riproposto in tale sede i motivi posti a sostegno della originaria istanza cautelare, con i quali deduce la carenza di legittimazione attiva della reclamata e l'estinzione del credito per effetto degli esiti di pregresse procedure esecutive.
Instauratosi il contraddittorio, nella memoria di costituzione la reclamata ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del reclamo non avendo il ricorrente inteso coltivare l'opposizione agli atti esecutivi proposta avverso l'ordinanza di assegnazione, che ha definito la procedura esecutiva, con conseguente impossibilità di incidere sui relativi effetti e nel merito ha dedotto la infondatezza degli assunti avversi chiedendone l'integrale rigetto.
1 Tanto premesso osserva il Collegio che nell'espropriazione presso terzi, il provvedimento di assegnazione del credito ex art.553 c.p.c. rappresenta l'atto giurisdizionale conclusivo del procedimento, determinando –con una cessio pro solvendo- il simultaneo trasferimento del credito pignorato dal debitore esecutato alla parte assegnataria, per cui la cd. “materiale assegnazione delle somme” attiene al pagamento ed estranea all'ordinanza di assegnazione, la quale non è dunque suscettibile di essere modificata o revocata dal giudice dell'esecuzione (ex plurimis, cfr. le più recenti pronunce, da Cass. 26/02/2019, n. 5489; Cass.
05/06/2020, n. 10820; Cass. 21/04/2022, n. 12690, Cass., 28 marzo
2001 n.4494 Cass., 26 maggio 1993 n.5890; Cass., 13 giugno 1992
n.7248);
Da ciò deriva che la "pendenza" della procedura esecutiva - e, di riflesso,
l'operatività del vincolo pignoratizio - viene meno in virtù dell'ordinanza emessa dal g.e. ai sensi degli artt. 553 con conseguente inammissibilità del reclamo non potendosi sospendere un' esecuzione ormai chiusa e definita, né, peraltro, l'eventuale accoglimento del reclamo potrebbe incidere sugli effetti della separata ordinanza di assegnazione resa dal
G.E., avverso la quale il reclamante avrebbe dovuto e potuto coltivare,
l'autonoma opposizione, ciò che invece non è avvenuto.
La pronuncia in rito giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il reclamo;
Compensa le spese di lite.
Torre Annunziata, 12 marzo 2025
Il Presidente
Dott. Francesco Abete
Il giudice relatore
Dott. Valentina Vitulano
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