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Sentenza 26 settembre 2024
Sentenza 26 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 26/09/2024, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 993/2021 R.G. promossa
DA
Parte_1
( ), in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. N. Maccarrone;
Appellante
CONTRO
( ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'avv. L. Cucuzza;
Appellato
OGGETTO: infortunio sul lavoro.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3265/2021 del 6.7.2021, il giudice del lavoro del Tribunale di
Catania accoglieva il ricorso proposto da nei confronti dell Controparte_1 Pt_1
volto ad ottenere l'accertamento di un grado di menomazione dell'integrità psicofisica, conseguente all'infortunio sul lavoro del 24.7.2007, in misura pari al
20%, ovvero al diverso grado riconosciuto a mezzo CTU, con il diritto a percepire la relativa rendita, avendo l'istituto, in sede collegiale, riconosciuto una percentuale invalidante pari al 14%.
Il tribunale, in particolare, riteneva di condividere integralmente, in quanto scaturite da approfondite indagini cliniche, diagnostiche e strumentali e sorrette da motivazioni adeguate e convincenti, le conclusioni cui era pervenuto il designato
CTU, il quale aveva verificato che il aveva riportato “Postumi trauma CP_1
distorsivo ginocchio sinistro con lesione M.I. ed esiti di osteocondrite dissecante condilo femorale laterale” che determinavano una menomazione pari al 16% di danno biologico.
Accertata, pertanto, la percentuale dei postumi invalidanti nella misura del 16%, il primo giudice condannava l a corrispondere, in favore del , il relativo Pt_1 CP_1
indennizzo a decorrere dal 16.3.2017, oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi si sensi della legge n. 412/1991, nonché al pagamento delle spese di lite.
Avverso la citata sentenza proponeva appello l'istituto soccombente, con atto depositato il 7.8.2021. Resisteva al gravame . Controparte_1
Rinnovata la consulenza tecnica d'ufficio, la causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 19 settembre 2024 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con unico motivo di gravame l censura la sentenza di primo grado per Pt_1
aver recepito acriticamente le conclusioni peritali.
Deduce che il consulente ha erroneamente riconosciuto un danno complessivo del 16% includendo, tra le lesioni di aggravamento, un “trauma distorsivo del rachide cervicale”, valutato nella misura del 4%, mai denunciato o certificato dal
. Contesta la riferibilità di detto trauma all'evento infortunistico del CP_1
24.7.2007, in occasione del quale all'odierno appellato è stata diagnosticata esclusivamente una “contusione del ginocchio sn”.
Sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto, piuttosto, condividere la valutazione effettuata in sede collegiale il 9.11.2017 e confermare, quale percentuale invalidante, quella del 14%.
2. L'appello è infondato.
Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 6.6.2024, attesa la necessità di chiarire se la patologia al rachide avesse o meno inciso sulla determinazione della percentuale di inabilità permanente riconosciuta in sentenza, come sostenuto dall'appellante, e di verificare l'eventuale riconducibilità causale di detta patologia all'infortunio del 24.7.2007, il Collegio ha affidato l'incarico di consulenza al medesimo esperto nominato in primo grado, dott. . Persona_1
Il CTU, nel rispondere ai quesiti posti da questa Corte, ha affermato che “a seguito dell'incidente il periziando ha subito un trauma distorsivo ginocchio sinistro con lesione M.I. e esiti di osteocondrite dissecante condilo femorale laterale, artrosi femoro-tibiale interna ed esterna. Le voci delle Tabelle delle Menomazioni del D.M. del 12.7.2000 che più si avvicinano a questo complesso quadro sintomatologico sono la: 273 che fissa fino a 23 punti percentuali “Anchilosi rettilinea del ginocchio”
Deficit articolare del ginocchio con flessione possibile da 50° a 90°”, ritenendo
“opportuno riconoscere al periziando un danno biologico complessivo del 16%
(sedici percento)”. Il dott. ha, quindi, chiarito che “La patologia al rachide Per_1
non ha inciso sulla determinazione della percentuale inabilità permanente”.
Le conclusioni del CTU sono condivisibili in quanto supportate dalla documentazione sanitaria in atti e logicamente e analiticamente motivate.
Si osserva che, contrariamente a quanto opinato dall'appellante nelle note di trattazione scritta del 18.9.2024, il consulente nominato in questo grado non ha affatto confermato che il trauma distorsivo del rachide cervicale “non doveva far parte della valutazione complessiva”. L'esperto ha, piuttosto, precisato che, nella determinazione della percentuale di inabilità permanente nella misura del 16% effettuata in primo grado, detta patologia non è stata considerata.
La sentenza impugnata va, pertanto, confermata.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex DM n.
55/2014, in ragione del valore della causa (scaglione da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00) e dell'attività difensiva espletata.
A carico dell'appellante vanno poste le spese di CTU liquidate separatamente.
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in euro
2.000,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge;
pone a carico dell'appellante le spese di CTU, liquidate separatamente;
ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso di appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 19 settembre 2024.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Graziella Parisi