Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 19/03/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza – Sezione Prima Civile - in composizione monocratica, nella persona del dott. Gabriele CONTI ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5863/2023 promossa da:
(p. iva ), rappresentata e difesa dall'avv. BISIN ANNA Parte_1 P.IVA_1
del Foro di Padova e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in
Padova, viva N. Tommaseo nr. 74/B
ATTRICE contro c.f. ), non costituita in giudizio Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTA
avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi e art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.)
CONCLUSIONI:
PER LA PARTE ATTRICE:
voglia il Tribunale di Vicenza ogni contraria istanza disattesa e reietta,
1) dichiarare la risoluzione del contratto di stipulato tra e Parte_1 CP_1
ai sensi dell'art. 1453 c.c.;
[...]
1
prezzo pagato da per un totale di Euro 6.100,00 oltre interessi di cui Parte_1
all'art. 1284 c.c. dal pagamento del prezzo al saldo;
3) condannare al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1
penale pattuita per ogni giorno di ritardo dei lavori, da quantificarsi anche ai sensi dell'art. 1384 c.c., oltre interessi di cui all'art. 1284 c.c. e la rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
4) condannare al risarcimento dei danni subiti per il notevole Controparte_1
ritardo nell'esecuzione dei lavori, nella somma che verrà quantificata in corso di causa, oltre interessi di cui all'art. 1284 c.c. e la rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
5) con vittoria di spese e competenze di causa, oltre al rimborso delle spese generali in ragione del 15% ed I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio al fine di sentir accogliere le conclusioni di cui in atto Controparte_1
di citazione.
A fondamento delle proprie domande l'attrice esponeva quanto segue:
1) nel mese di febbraio 2023 il sig. l.r. dell'attrice, Parte_2
contattava la società in persona dell'amministratore unico Controparte_1
al fine di richiedere un preventivo per l'esecuzione dei Controparte_2
lavori di restauro dell'immobile sito in Via Cremona n. 2, Padova, necessari per la realizzazione di una clinica odontoiatrica;
2 2) provvedeva pertanto ad emettere il preventivo del Controparte_1
13.3.2023, avente ad oggetto i lavori di: “Demolizione pareti di cartongesso e smaltimento, apertura porte su cartongesso, costruzione di nuove pareti in cartongesso con innesto di lamina piombata, apertura porta che va verso la zona bagno per passaggio disabili, risistemazione e adeguamento bagno per disabili e sistemazione altro bagno per dipendenti, creazione stanza insonorizzata per compressori, predisposizione impianto idraulico, aria e scarico acque e aspiratore, controllo climatizzatore esistente, fornitura e posa porte scorrevoli e vetro satinato e normali. Tinteggiatura con colori a scelta,
fornitura e posa battiscopa bianco”, per costo di euro 9.000,00 + iva (doc. 2);
3) si rivolgeva quindi al geom. per la Parte_1 CP_3
formulazione del progetto dello studio e la realizzazione della planimetria in scala, realizzati nel mese di aprile 2023 (doc. 3);
4) una volta ottenuto il suddetto progetto, con contratto del 9.5.2023, la società commissionava alla società l'esecuzione dei Parte_1 Controparte_1
lavori di restauro dell'immobile in questione, per il prezzo pattuito di €
9.000,00 oltre iva (doc. 4);
5) i lavori commissionati consistevano nello smontaggio, demolizione,
smaltimento e ripristino dei nuovi cartongessi, in alcuni parti cartongessi piombati per la realizzazione dello studio;
l'apertura del foro per la realizzazione della porta del bagno disabili, sistemazione e adeguamento bagno disabili e ripristino e sistemazione del secondo bagno;
la posa dell'impianto idraulico dedicato e dell'impianto elettrico con consegna delle relative certificazioni necessarie ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio di professioni
3 mediche e odontoiatriche;
alloggio di nuove porte;
pulizia e ripristino dell'aria condizionata già esistente;
posa dell'impianto di aspirazione e di aria compressa utilizzando le pompe di aspirazione ed i compressori già consegnati dalla Pt_1
[... ad creazione di stanza insonorizzata per l'alloggio di pompe CP_1
compressori e della pittura a smalto lavabile necessaria;
6) quanto al programma di esecuzione dei lavori, a pag. 2 del contratto stipulato (doc. 4), le parti prevedevano che i lavori dovevano iniziare il giorno
17.5.2023 e che i locali avrebbero dovuto essere riconsegnati entro e non oltre il giorno 22.06.2023. Inoltre, le parti pattuivano che i lavori avrebbero dovuto essere eseguiti secondo le seguenti tempistiche:
- dal 17/5 al 24/5 demolizione e smaltimento dei rifiuti generati;
- dal 25/5 al 31/5 costruzione delle opere da eseguire (cartongessi,
recupero porta ecc…);
- dall'1/6 al 13/6 esecuzione impianto idraulico, ripristino impianto elettrico secondo normative vigenti, posa in opera di pompe di aspirazione e compressore, controllo e ripristino del condizionatore presente;
- dal 14/6 al 20/6 tinteggiature e rifiniture varie;
- consegna dei locali entro il 22/6.
7) aveva interesse non solo che i locali fossero consegnati Parte_1
entro e non oltre il 22/6, ma anche che, se possibile, fossero consegnati prima del termine pattuito, e pertanto veniva previsto che se la consegna fosse avvenuta prima del 22/6 sarebbe stato riconosciuto ad un extra CP_1
budget di € 1.200,00 (doc. 4);
4 8) era prevista anche una penale per il ritardo dei lavori, quantificata in €
200,00 per ogni giornata di ritardo: “ogni giorno di ritardo, la è a CP_1
conoscenza ed è d'accordo, accetta e acconsente che dopo il 22/6, qualora i lavori non dovessero essere finiti verrà applicata una penale per mancata consegna dei locali entro i termini sopra indicati. La penale si quantifica in €
200,00 a giornata, per ogni giornata di ritardo”;
9) nel rispetto di quanto previsto dal contratto, in data 9.5.2023 l'attrice provvedeva ad eseguire in favore della convenuta il pagamento del primo acconto di € 3.000,00 oltre iva (doc. 5);
10) il giorno 17.05.2023 tramite il proprio rappresentante Controparte_1
legale , iniziava a smantellare delle pareti di cartongesso, Controparte_2
inviando le foto dei primi lavori al rappresentante legale di (doc. 6); Pt_1
11) in data 18.5.2023, nel rispetto dei termini contrattuali, Pt_1
eseguiva il pagamento del secondo acconto di € 1.000,00 oltre iva (doc. 7), cui seguiva, in anticipo e su espressa richiesta della convenuta, il pagamento del terzo acconto di € 1.000,00 oltre iva in data 23.5.20023 (doc. 8);
12) in data 01 giugno 2023 gli architetti Andrea Briani e Parte_3
confermavano il progetto redatto dal geom. (doc. 9); CP_3
13) successivamente al pagamento dell'ultimo acconto da parte di , Pt_1
la convenuta non si presentava più in cantiere, adducendo varie scuse;
14) il giorno 15 giugno 2023 l'attrice decideva quindi di incaricare un tecnico di fiducia, sig. , al fine di eseguire un sopralluogo Controparte_4
per verificare la possibilità di installare le poltrone odontoiatriche, ma risultava che ancora non era stata posizionata alcuna tubazione idraulica;
5 15) il sig. quindi comunicava all'attrice prima di essere in CP_2
lutto familiare poi di essersi rotto un dito aprendo il furgone
16) nel frattempo erano scaduti tutti i termini contrattuali per l'esecuzione dei lavori e la consegna dei locali ed che si era recata in CP_1
cantiere solamente i giorni 17 e 18 maggio, aveva lasciato i locali pieni di materiale da portare in discarica, come da foto allegate (doc. 17);
17) con pec del 29.6.2023 l'avv. Bisin invitava quindi a CP_1
completare i lavori commissionati, precisando che si riservava di Pt_1
invocare la risoluzione del contratto (doc. 18);
18) In data 13.7.2023 riscontrava tale comunicazione, non CP_1
dimostrando alcuna disponibilità a terminare i lavori commissionati, riferendo di aver percepito il pagamento di somme inferiori a quelle realmente pagate dall'attrice ed asserendo di non aver lavorato a causa di problemi sui progetti consegnati (doc. 19);
19) riscontrava tale comunicazione, tramite l'avv. Bisin, chiedendo Pt_1
la restituzione del prezzo versato oltre al pagamento della penale, che sarebbe stata quantificata una volta portati a termine i lavori, ed oltre al risarcimento degli ulteriori danni (doc. 20), ma non otteneva alcun riscontro positivo.
Ciò premesso in fatto l'attrice deduceva in diritto che la convenuta si era resa gravemente inadempiente alle obbligazioni del contratto di appalto sottoscritto tra le parti, avendo prestato la propria attività in cantiere solo nei giorni 17 e 18.05.23 e poi sostanzialmente abbandonando il cantiere,
trattenendo gli importi ricevuti in acconto e rifiutandosi, anche a seguito di espressa richiesta della committente, di portare a termine i lavori. Non
6 corrispondevano al vero le circostanze relative al decesso e alla malattia dei genitori del legale rappresentante della convenuta, come risultava dalla documentazione di esistenza in vita dei medesimi. A-Nuovo, peraltro, oltre a non terminare i lavori, aveva lasciato nel cantiere cumuli di rifiuti da smaltire a seguito delle demolizioni effettuate.
L'attrice esponeva che, a causa dell'inadempimento della convenuta,
aveva dovuto rivolgersi ad altre ditte per terminare i lavori con conseguente allungamento dei tempi di realizzazione, anche per il periodo feriale, così
avendoli potuti terminare solo nella quarta settimana di novembre 2023, con conseguente ritardo di cinque mesi nella possibilità di aprire la prevista clinica odontoiatrica.
L'attrice, pertanto, chiedeva dichiararsi la risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1453 c.c., con restituzione del prezzo versato a titolo di acconto pari ad € 6.100 e con condanna della convenuta al pagamento della penale di €
200 per ogni giorno di ritardo e al risarcimento di tutti patiti e patiendi conseguenti al predetto inadempimento.
I.
1. La convenuta, sebbene ritualmente intimata, non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace.
II. La causa era istruita mediante l'interpello del legale rappresentante della convenuta sui capp. da 17 a 28 della seconda memoria ex art. 171ter c.p.c.
dell'attrice. La parte, pur ritualmente intimata, non si presentava per rendere l'interpello ammesso. Subentrato dal 03.10.24 il sottoscritto g.i. era inoltre ammessa prova per testi come da ordinanza del 07.01.25. Espletato
l'incombente, la parte attrice, all'udienza del 21.02.25, precisava le conclusioni
7 come in epigrafe trascritte e discuteva la causa riportandosi agli atti e il giudice tratteneva la causa in decisione riservando il deposito della sentenza nel termine ex art. 281sexies c.p.c..
III. Le domande attoree sono fondate nei limiti che seguono.
III.
1. L'attrice ha proposto in via principale domanda volta alla dichiarazione giudiziale di risoluzione del contratto di appalto, stipulato tra le parti.
Pacifica in causa la sottoscrizione di un contratto di appalto tra le parti
(doc. 4 attrice) avente ad oggetto i seguenti lavori da svolgere presso i locali della committente:
Rispetto all'oggetto del contratto è emerso che la convenuta ha,
parzialmente, effettuato i lavori di smontaggio e demolizione, come risulta dalla documentazione fotografica in atti e anche dalla deposizione del teste
(v. verbale udienza 21.02.25). Controparte_4
L'inadempimento della convenuta rispetto alle obbligazioni dedotte in contratto risulta palese in quanto dalle comunicazione whatsapp tra la committente e il l.r. di emerge che quest'ultima, dopo i primi Controparte_1
due giorni di lavoro, aveva sostanzialmente abbandonato il cantiere. Il sig.
aveva, infatti, iniziato ad addure varie giustificazioni, Controparte_2
rivelatesi poi, almeno in parte, inveritiere (quelle relative al decesso della
8 madre e alla malattia del padre) e poi, a fronte della contestazione del legale di
(doc. 18), aveva risposto con una pec adducendo giustificazioni Parte_1
assai confuse, rimaste peraltro prive di alcun riscontro e dichiarato “ritengo chiuso il rapporto con i clienti e ”. CP_5 Pt_2
Ad ulteriore fondamento della domanda attorea sul punto il l.r. della convenuta, pur ritualmente intimato, non è comparso a rendere l'interpello ammesso con le conseguenze ex art. 232 c.p.c., comportamento processuale coerente anche con la mancata costituzione in giudizio con conseguente rinuncia della parte a dedurre argomenti o produrre documenti in contrasto con quanto dedotto e prodotto dall'attrice.
Deve essere pertanto dichiarata ex art. 1453 c.c. la risoluzione del contratto stipulato tra le parti (doc. 4), posto che il cantiere è stato abbandonato nonostante le sollecitazioni e la diffida dell'attrice, senza alcuna accettazione e senza completamento delle opere previste in contratto, ciò che integra di per sé la gravità dell'inadempimento della ex art. Controparte_1
1455 c.c. necessario ai fini della pronuncia di risoluzione.
III.
2. Quanto alla domanda di restituzione dell'importo dei tre acconti percepiti dalla convenuta, pari ad € 6.100, va richiamato, in diritto, il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “In tema di appalto,
gli effetti recuperatori della risoluzione in ordine alle prestazioni già eseguite operano retroattivamente, in base alla regola generale prevista dall'art. 1458
c.c., verificandosi, per ciascuno dei contraenti ed indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempienza, una totale "restitutio in integrum". Ne
consegue che, nel caso di risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore,
9 quest'ultimo ha diritto, in detrazione alle ragioni di danno spettanti al committente, al riconoscimento del compenso per le opere effettuate e delle quali, comunque, il committente stesso si sia giovato. (Cass. n. 27640 del
30/10/2018, Rv. 651030 - 01); si veda anche ex multis Cass. n. 15705 del
21/06/2013, Rv. 626982 – 01 secondo cui “L'appalto, anche nei casi in cui la sua esecuzione si protragga nel tempo, e fatte salve le ipotesi in cui le prestazioni in esso dedotte attengano a servizi o manutenzioni periodiche, non può
considerarsi un contratto ad esecuzione continuata o periodica e, pertanto, non si sottrae alla regola generale, dettata dall'art. 1458 cod. civ., della piena retroattività di tutti gli effetti della risoluzione, anche in ordine alle prestazioni già eseguite;
ne consegue che il prezzo delle opere già eseguite può essere liquidato, a seguito della risoluzione del contratto, a titolo di equivalente pecuniario della dovuta "restitutio in integrum". Pertanto, operando l'art. 1458,
c.c., il controvalore delle prestazioni già eseguite da riconoscere all'appaltatore
è rappresentato dal “prezzo” delle opere realizzate, quale equivalente pecuniario della dovuta restitutio in integrum.”
Applicati i soprastanti principi e tenuto conto dell'attività di demolizione pacificamente svolta dalla convenuta, il cui compenso si ritiene di determinare equitativamente in € 500, deve essere condanna a restituire Controparte_1
all'attrice l'importo di € 5.600, senza rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, dalla domanda giudiziale al saldo (cfr. Cass. 6911/2018).
10 III.
3. Quanto alla domanda di pagamento della penale pattuita in contratto per il ritardo nella conclusione dei lavori la clausola contrattuale così
recita:
Trattasi, pertanto, di una penale stabilita per il solo ritardo nell'esecuzione dei lavori. In tale ipotesi va fatta applicazione della giurisprudenza di legittimità secondo cui “In ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento e di condanna al pagamento della penale, che sia stata pattuita dalle parti anche per il solo ritardo nell'adempimento, nella determinazione dell'importo della detta penale, non deve tenersi conto del periodo successivo alla notificazione della citazione contenente la domanda di risoluzione quando, al momento della proposizione di tale domanda, il ritardo sia già di non scarsa importanza avuto riguardo all'interesse del creditore, e,
quindi, sussista il requisito richiesto per l'operatività del limite posto all'adempimento tardivo dall'art. 1453, ultimo comma, c.c.” (cfr. Cass. 10441/2017).
Il calcolo della penale dal 23 giugno 2023, data stabilita in contratto come termine dei lavori, alla data della domanda di risoluzione del contratto (notifica dell'atto di citazione del presente giudizio: 22.11.23) condurrebbe all'importo di € 30.400 (€
200*n. 152 giorni di ritardo), palesemente iniquo a fronte di un corrispettivo contrattuale di € 9.000. Si deve pertanto provvedere d'ufficio (cfr. Cass., S.U.
18128/2005) a ridurre d l'importo della penale ad € 2.000. Su tale somma costituente debito di valuta spettano i soli interessi ex art. 1284, comma 4, dalla domanda giudiziale al saldo.
11 III.
4. Infine, quanto alla domanda di risarcimento del danno, la stessa è
ammissibile in quanto la penale era stata pattuita per il solo ritardo (cfr. Cass.
10441/2017 cit.: “..la clausola penale, la quale costituisce una pattuizione accessoria diretta a rafforzare il vincolo contrattuale mediante una concordate e preventiva liquidazione del danno, può essere stipulata per il caso di inadempimento definitivo, ovvero per il solo ritardo nell'adempimento. In
quest'ultima ipotesi, ove il creditore agisca per il pagamento della penale deducendo il ritardo nell'inadempimento, permane l'obbligazione di adempiere gravante sul debitore, con la conseguenza che quest'ultimo, se il suo inadempimento diviene definitivo, è tenuto a risarcire al creditore il danno ulteriore diverso da quello convenzionalmente coperto dalla penale).
Tenuto conto del pacifico inadempimento della convenuta alle obbligazioni contrattuali, nonostante i reiterati solleciti e la diffida attorea e tenuto conto che tale comportamento ha sicuramente inciso, almeno parzialmente, sull'apertura dell'ambulatorio odontoiatrico dell'attrice costringendola in pieno periodo feriale (tra luglio e agosto 2023) a rivolgersi ad altre ditte per supplire all'abbandono del cantiere da parte di Controparte_1
può liquidarsi il danno da lucro cessante richiesto da parte attrice, sebbene in misura diversa da quella prospettata dalla parte medesima.
Preliminarmente va rilevato che parte attrice deduceva di aver iniziato l'attività della clinica solo a febbraio 2024, anziché, come previsto, a settembre
2023, a causa dell'inadempimento della convenuta, ritenendo pertanto che tale ritardo sia per intero addebitabile ad In realtà i lavori, da Controparte_1
contratto, dovevano durare 37 giorni (dal 17 maggio al 22 giugno 2023) e dalla
12 PEC della convenuta del 13 luglio 2023 risultava evidente che la stessa non avrebbe più ripreso i lavori. Pertanto si ritiene congruo considerare, ai fini risarcitori, un ritardo nell'apertura della clinica odontoiatrica, addebitabile all'inadempimento della convenuta, di mesi due. L'attrice ritiene dovuto un importo di € 5.380,51 per ogni mese di ritardo, calcolato sottraendo dall'importo dei ricavi dei primi due mesi di attività, febbraio e marzo 2024,
pari ad € 33.872 le uscite pari ad € 23.110,98 (non considerando i pagamenti relativi all'attività delle ditte occupate nella ristrutturazione dei locali in quanto costi una tantum). Questo giudicante ritiene che non possa,
semplicisticamente, ritenersi sulla base del mero estratto conto di un c/c intestato alla parte (che non è dato sapere se trattasi dell'unico conto riferibile alla stessa), per un limitato periodo di soli due mesi, che la differenza tra entrate e uscite rappresenti il mancato guadagno della medesima nel periodo. A
tacer d'altro dovrebbe essere detratta la tassazione, le spese generali necessarie all'esercizio dell'attività che non sono pagate su base mensile o bimestrale (es.
tassa rifiuti, commercialista etc..), il costo di eventuali dipendenti o collaboratori, apparendo difficile pensare che una clinica odontoiatrica possa lavorare senza dipendenti, a parte gli odontoiatri (ad es. una segretaria per gli appuntamenti, l'amministrazione o il front office e, almeno, una assistente alla poltrona). Si ritiene pertanto di procedere ad una liquidazione equitativa del danno, determinando il mancato guadagno per i due mesi considerati nella misura di circa il 35% dell'importo mensile richiesto, così giungendo alla somma, arrotondata, di € 3.750, già in moneta attuale, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo.
13 IV. Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza della convenuta e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. per il valore di causa pari all'accordato, al parametro compreso tra minimo e medio per tutte le fasi previste dal citato D.M., tenuto conto anche della contumacia della convenuta e della conseguente ridotta attività difensiva svolta.
-
P.Q.M.
-
Il Tribunale di Vicenza, ogni altra domanda, istanza ed eccezione reietta,
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) accerta e dichiara la risoluzione del contratto di appalto stipulato tra le parti
(doc. 4 attrice);
2) condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attrice dei seguenti importi:
- € 5.600 a titolo di restitutio in integrum, oltre interessi ex art. 1284, comma
4, dalla domanda giudiziale al saldo;
- € 2.000 a titolo di penale contrattualmente stabilita, così ridotta ad equità ex art. 1384 c.c., oltre interessi ex art. 1284, comma 4, dalla domanda giudiziale al saldo;
- € 3.750 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi ex art. 1284, comma 4,
dalla domanda giudiziale al saldo;
3) condanna parte convenuta a rimborsare alla parte attrice Controparte_1
le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 270,80 per Parte_1
esborsi, € 3.500 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Vicenza il 19/03/2025
14 Il Giudice
Gabriele Conti
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