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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/03/2025, n. 1007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1007 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 2761/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 2761 dell'anno 2024
TRA
Parte_1
assistito e difeso dall'avv. Franco Muratori
- appellante -
E
Controparte_1
assistita e difesa dall'avv. Ciro Palladino
- appellato - E
CP_
assistito e difeso dall'avv. Simona Miglio
- appellato -
E
CP_3
assistito e difeso dall'avv. Pierfrancesco Damasco
- appellato -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In data 22 luglio 2022 l (d'ora in avanti, notificava a Controparte_1 CP_4 Parte_1
l'intimazione di pagamento n.09720229029133411000 conseguente al mancato pagamento di sedici cartelle e di un avviso di addebito, per crediti di varia natura.
2. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Velletri, depositato il 3 agosto 2022, il impugnava la predetta Pt_1
intimazione - relativamente ai crediti di natura previdenziale e assistenziale – per i seguenti motivi:
“inesistenza ovvero omessa notifica degli atti sottesi;
intervenuta prescrizione dei presunti crediti iscritti a ruolo;
nullità dell'intimazione impugnata – omessa indicazione della base di calcolo degli interessi”.
CP_ Resistevano l' l' e l' CP_4 CP_3
3. Con sentenza n. 598/2024 del 4 aprile 2024, l'adito Tribunale così statuiva:
<<- rigetta il ricorso e/o ne dichiara l'inammissibilità;
- respinge ogni altra domanda e/o eccezione;
- condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte convenuta
[...]
, che liquida in euro 2.000,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi, ove Controparte_5
richiesto, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
CP_
- condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte convenuta che liquida in euro 1.000,00, oltre accessori di legge;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte convenuta che CP_3
liquida in euro 1.000,00, oltre accessori di legge;
- condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle parti convenute, di una somma equitativamente determinata ex art. 96, co. 3, c.p.c., che liquida nella misura di euro 6.000,00 in favore di
CP_
, di euro 3.000,00 in favore di e di euro 3.000,00 in favore di . Controparte_5 CP_3
4. Affermava il primo giudice:
4.1 che <2349/2021 emessa dalla Corte d'appello di Roma in data 6.07.2021 nel procedimento censito al NRG
3312/2019) è tardiva e, come tale, inammissibile e/o inutilizzabile nel presente giudizio, trattandosi di documento già conosciuto dalla parte ricorrente a partire dal 6.07.2021 e che pertanto la stessa avrebbe potuto e dovuto produrre nel presente giudizio già al momento del deposito del ricorso giurisdizionale
(3.08.2022)“.
4.2 che << che i motivi di ricorso – proposti avverso gli atti del procedimento di riscossione coattiva a mezzo ruolo di crediti contributivi previdenziali e assicurativi – afferenti alla regolarità formale e/o procedimentale degli atti impositivi ed esecutivi posti in essere dagli enti creditori o dall'agente della riscossione sono qualificabili in termini di opposizione agli atti esecutivi e, pertanto, devono essere proposti entro il termine di decadenza di 20 giorni di cui all'art. 617, co. 1-2, c.p.c., decorrenti dalla ricezione dei singoli atti impositivi o esecutivi>>;
4.3 che <<il termine di prescrizione dei crediti contributivi previdenziali e assicurativi è quinquennale decorre dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati;
che in data 18.11.2019 l' aveva regolarmente notificato al , a mezzo di raccomandata postale, CP_4 Pt_1
l'intimazione di pagamento n. 09720199078700543000, riguardante anche le cartelle di pagamento
09720140106692026000, n. 09720150139994804000, n. 09720160016506248000, n.
09720170124556257000 e l'avviso di addebito n. 39720170011103528000
che in data 9.09.2016 l' aveva regolarmente notificato al , a mezzo di raccomandata postale CP_4 Pt_1
consegnata a persona di famiglia, l'intimazione di pagamento n. 097 2016 90225801 52 000, riguardante anche le cartelle di pagamento n. 09720130104479653000 e n. 0972014009221453000;
che tali intimazioni non erano state impugnate;
che <
dalla verifica dell'avvenuta regolare notificazione, in origine, delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito sopra menzionati – avrebbe comunque dovuto impugnare tempestivamente sia l'intimazione di pagamento n. 09720199078700543000 sia l'intimazione di pagamento n. 097 2016 90225801 52 000 al fine di far valere, tramite la c.d. “azione recuperatoria” (da proporsi entro il termine di 40 giorni di cui all'art. 24,
co. 5, del D. Lgs. n. 46/1999 e/o entro il termine di cui all'art. 617 c.p.c., entrambi decorrenti dalla ricezione della notificazione della suddetta intimazione di pagamento), (1) gli eventuali vizi formali o procedimentali degli atti posti in essere, anteriormente alla data di notificazione dell'intimazione di pagamento in questione,
dagli enti creditori o dall'agente della riscossione (ivi compresa l'asserita intervenuta decadenza dal potere di riscossione per tardiva iscrizione a ruolo) e (2) gli eventuali motivi di opposizione afferenti al merito delle pretese vantate dagli enti creditori o dall'agente della riscossione (ivi compresa l'asserita estinzione dei crediti contributivi portati dalle cartelle di pagamento e dagli avvisi di addebito di cui sopra per prescrizione intervenuta prima della notificazione della medesima intimazione di pagamento)>>;
che <
menzionate: pertanto i crediti portati dalle cartelle di pagamento e/o dagli avvisi di addebito ai quali tali intimazioni di pagamento facevano riferimento sono divenuti irretrattabili e la parte ricorrente è decaduta, ai sensi degli artt. 24, co. 5, del D. Lgs. n. 46/1999 e 617 c.p.c. dalla possibilità di far valere i vizi formali o procedimentali e i motivi di merito menzionati in precedenza>>;
4.4 che <<il termine di prescrizione dei crediti contributivi previdenziali e assicurativi è quinquennale pagamento e/o dei singoli avvisi di addebito sottesi alle due intimazioni di pagamento sopra menzionate è
anch'esso inammissibile per tardività, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., poiché tale motivo di ricorso (riguardante la regolarità formale e/o procedimentale degli atti impositivi ed esecutivi posti in essere dagli enti creditori o dall'agente della riscossione) è qualificabile in termini di opposizione agli atti esecutivi e poiché il relativo termine di 20 giorni era iniziato a decorrere quantomeno dalla data di ricezione della notificazione delle altre due intimazioni di pagamento sopra ricordate>>;
che <
quinquennio di cui all'art. 3 della L. n. 335/1995 e dell'ulteriore periodo di sospensione di cui all'art. 37, co.
2, del D.L. n. 18/2020 e s.m.i., e all'art. 11, co. 9, del D.L. n. 183/2020 e s.m.i. – da computarsi rispetto alla data di notificazione di ciascuna delle due intimazioni di pagamento sopra menzionate (n.
09720199078700543000 e n. 097 2016 90225801 52 000) – l'agente della riscossione ha pacificamente notificato alla parte ricorrente l'intimazione di pagamento n. 09720229029133411000, impugnata dalla parte ricorrente in questa sede, che, nel dettaglio, risulta essere stata spedita a mezzo posta dall'agente della riscossione in data 8.07.2022 e poi ricevuta dal destinatario in data 22.07.2022>>;
4.5 che <<neppure si è verificato in concreto, per effetto della prescrizione, alcun estintivo con riguardo ai crediti previdenziali portati dalle cartelle di pagamento n. 09720170274423333000 (relativa a crediti sorti nell'anno 2017) e n. 09720190021574184000 (relativa a crediti sorti nell'anno 2018), poiché alla data di notificazione dell'intimazione di pagamento impugnata in questa sede dalla parte ricorrente (n.
09720229029133411000) non era certamente decorso il quinquennio di cui all'art. 3 della L. n. 335/1995, in quanto prolungato di 311 giorni per effetto del periodo di sospensione di cui all'art. 37, co. 2, del D.L. n.
18/2020 e e all'art. 11, co. 9, del D.L. n. 183/2020 e s.m.i.>>; CP_6 che << il motivo di ricorso riguardante l'invalidità dell'intimazione di pagamento n. 09720229029133411000
per difetto di motivazione circa le modalità di calcolo degli interessi maturati sui crediti portati dagli atti impositivi da essa richiamati o comunque per incomprensibilità delle modalità di quantificazione dei medesimi interessi è inammissibile, in quanto formulato in modo meramente generico, apodittico,
suggestivo ed esplorativo>>;
4.6 che <<l'eccezione di disconoscimento (rectius: la contestazione conformità tra le copie documenti prodotte in giudizio dalle parti convenute e gli originali dei medesimi documenti detenuti dalle stesse)
sollevata dalla parte ricorrente è, in determinata misura, irrilevante – in ragione della irretrattabilità dei crediti contributivi portati da alcuni degli atti impositivi sottesi all'intimazione di pagamento impugnata,
derivata comunque dalla mancata tempestiva impugnazione delle precedenti intimazioni di pagamento n.
09720199078700543000 e n. 097 2016 90225801 52 000 – e, in altra misura, inammissibile>>.
4.7 che le difese e le eccezioni del erano state temerarie, infondate e meramente defatiganti, sicché Pt_1
andava pronunciata condanna ex art. 96 c.p.c.
5. Con ricorso del 4 ottobre 2024 il interponeva appello. Pt_1
Le parti appellate resistevano.
6. Con il primo motivo, l'appellante eccepisce la “nullità della sentenza per aver ritenuto inammissibile e/o inutilizzabile nel giudizio di primo grado la sentenza n.2349/2021 della corte di appello di Roma, sez. lavoro,
depositata dal ricorrente prima dell'udienza di prima comparizione - violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., 132 c.p.c. e art. 24 costituzione della repubblica;
non debenza delle somme di cui alle cartelle n.09720130104479653000 e n.972014009221453000 annullate dalla sentenza n.2349/2021 CAP Roma-
giudicato esterno”.
Deduce la parte:
che la sentenza n. 2349/2021 ha annullato sia l'intimazione di pagamento n.09720169022580152000 sia le cartelle n.09720130104479653000 e n.0972014009221453000 con riferimento alle quali nulla è pertanto più
dovuto; che <
eccezione in senso tecnico, ma è rilevabile in ogni stato e grado anche d'ufficio>>;
che, peraltro, l'intimazione di pagamento n. 09720169022580152000 è stata notificata in data 09.09.2016,
mentre la successiva intimazione n.09720229029133411000 oggetto del presente giudizio è stata notificata in data 22.07.2022:
che, pur computando il periodo di sospensione Covid dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni) la prescrizione risulta, comunque verificatasi alla data del 17.7.2022, ossia prima dell'intimazione notificata il 22.7.2022.
7. Con il secondo motivo, l'appellante denuncia “violazione e/o falsa applicazione dell'art. 116 cod. proc. civ.
- erroneità e contraddittorietà della pronuncia – sulla qualificazione e sull'ammissibilità dell'opposizione e del motivo di doglianza relativo alla omessa notificazione delle cartelle di pagamento e dell'avviso di addebito sottesi all'intimazione impugnata”.
Sostiene il : Pt_1
che <
prime cure avrebbe dovuto pronunciarsi sull'eccezione di omessa notifica degli atti prodromici – cartelle di pagamento e l'avviso di addebito, indicati nel ricorso introduttivo>>;
che il Tribunale ha, pertanto, errato nel ritenere che <
pagamento e dell'avviso di addebito avrebbe dovuto essere proposta ai sensi dell'art. 617 c.p.c.>>.
8. Con il terzo motivo, l'appellante censura l'impugnata sentenza per “violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. – omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado sulla nullità di notifica delle cartelle
09720140106692026000, n. 09720150139994804000, n. 09720160016506248000, n.
09720170124556257000, n.09720170274423333000 e n.09720190021574184000 e dell'avviso di addebito n.39720170011103528000 – e sull'intervenuta prescrizione e decadenza ex art. 25 l. 46/1999>>. Assume l'appellante che le predette cartelle non sarebbero state ritualmente notificate e che <
CP_ prime cure, ove avesse correttamente valutato la documentazione depositata dall' e dall' avrebbe CP_4
dovuto dichiarare nullità della notifica delle cartelle di pagamento n.09720140106692026000, n.
09720150139994804000, n.09720160016506248000, n.09720170124556257000,
n.09720170274423333000 e n.09720190021574184000 e dell'avviso di addebito n.
39720170011103528000, e per l'effetto l'intervenuta decadenza di cui all'art. 25 l. 46/1999 e/o prescrizione,
con conseguente inesistenza dei presunti relativi debiti>>.
9. Con il quarto motivo, l'appellante lamenta “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2712 e 2719 c.c. e
22 e ss. d.lgs 82/2005 – violazione dell'artt. 112 c.p.c. e 116 c.p.c., 2697 c.c.”.
A parere dell'appellante, << la sentenza di primo grado presta il fianco a più ordini di rilievi e censure nella parte in cui il Giudice di primo grado in violazione e/o falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. ha ritenuto che la documentazione prodotta dall'Agente della Riscossione in primo grado fosse idonea a dimostrare l'avvenuta notifica degli asseriti atti interruttivi, e in violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. ha omesso di pronunciarsi in relazione al disconoscimento delle cartelle di pagamento /dell'avviso di addebito e all'eccezione di inesistenza degli originali formulati dal ricorrente in primo grado>>.
10. Con il quinto e ultimo motivo, l'appellante si duole di essere stato condannato al pagamento delle spese,
anche per lite temeraria, senza che ve ne fossero i presupposti.
11. Va premesso che il ha impugnato l'intimazione di pagamento n.09720229029133411000 in Pt_1
relazione alle seguenti cartelle:
1) Cartella n. 09720130104479653000 notificata in data 17.07.2013, per omessi versamenti premi anno CP_3
2011-2012;
2) Cartella n. 0972014009221453000 notificata in data 25.11.2014, per omessi versamenti premi anno CP_3
2011-2012-2013;
3) Cartella n. 09720140106692026000 notificata in data 23.09.2015, per omessi versamenti premi anno CP_3
2012-2013-2014; 4) Cartella n. 09720150139994804000 notificata in data 20.04.2016, per omessi versamenti premi anno CP_3
2013-2014-2015;
5) Cartella n. 09720160016506248000 notificata in data 20.04.2016, per omessi versamenti premi anno CP_3
2015;
6) Cartella n. 09720170124556257000 notificata in data 15.11.2017, per omessi versamenti premi anno CP_3
2016-2017;
7) Cartella n. 09720170274423333000 notificata in data 20.07.2019, per omessi versamenti premi anno CP_3
2017;
8) Cartella n. 09720190021574184000 notificata in data 04.09.2019, per omessi versamenti premi anno CP_3
2018;
9) Avviso di addebito n. 39720170011103528000 notificato in data 29.09.2017, per omessi versamenti
CP_ contributi anno 2016.
12. Orbene, con la sentenza n. 2349/2021, la Corte di Appello di Roma ha dichiarato che <dall'appellante con riferimento>> a varie cartelle di pagamento, tra cui quelle di cui ai punti 1) e 2) del precedente punto 11. (ossia le cartelle n. 09720130104479653000 e n.09720140009221453000).
CP_ La sentenza è stata pronunciata nei confronti dell' e dell' (oltre che dell' , di guisa che, CP_4 CP_3
non avendo contestato i predetti enti che, come allegato dal , essi non hanno proposto ricorso per Pt_1
cassazione, si è formato il giudicato sulla non debenza, da parte dell'appellante, delle somme portate dalle cartelle in questione.
L'eccezione di giudicato esterno non è sottoposta alle preclusioni (neppure documentali) previste per le fasi processuali, dovendosi garantire in modo effettivo la non contraddizione tra giudicati;
l'esistenza del giudicato esterno, al pari di quella del giudicato interno, non costituisce un'eccezione in senso tecnico, ma è
rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo (principio affermato da Cass., sez. un., n. 1099/1998 e da tutta la giurisprudenza successiva, anche amministrativa – vd. CdS 3754/2023 -). Pertanto, il primo motivo è fondato e va accolto nei termini di cui in dispositivo.
13. Il secondo e terzo motivo, esaminabili congiuntamente perché connessi, sono inammissibili.
Come ricorda lo stesso appellante, il Tribunale ha affermato che la questione sollevata dal in relazione Pt_1
alla alla omessa notificazione delle cartelle di pagamento e dell'avviso di addebito sottesi all'intimazione impugnata integrava opposizione agli atti esecutivi.
Ora, l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere compiuta in base al principio dell'apparenza, vale a dire con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione effettuata, anche implicitamente dal giudice nello stesso provvedimento, indipendentemente dall'esattezza di essa nonché da quella operata dalla parte (ex multis, Cass. 24933/2017; 2811/2018;
23390/2020).
Ne consegue, nella specie, che avendo il Tribunale qualificato (correttamente o no, non rileva) l'azione proposta come opposizione agli atti esecutivi, l'unico rimedio esperibile era il ricorso per Cassazione ex art. 111 c.p.c. (poiché la sentenza è, ex art. 618, c.p.c. inappellabile).
14. Il quarto motivo è inammissibile perché inconferente.
Come emerge dalle note scritte di primo grado (richiamate dal in questa sede), il ricorrente aveva Pt_1
disconosciuto la conformità agli originali delle notifiche di alcune delle cartelle e dell'avviso di addebito oggetto dell'intimazione impugnata.
Ma, una volta affermato dal Tribunale che ogni questione attinente alla ritualità delle notifiche degli atti prodromici costituiva opposizione agli atti esecutivi, la doglianza espressa con il motivo in esame si appalesa inammissibile perché andava fatta valere a sostegno di un eventuale ricorso per Cassazione ex artt. 618 c.p.c.
e 111 cost.
In sostanza, all'inammissibilità del secondo e terzo motivo, consegue l'irrilevanza del quarto motivo.
15. Il quinto motivo resta assorbito. Invero, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (Cass.
5890/2022).
16. Considerato l'esito complessivo del processo (ossia l'accoglimento solo parziale della domanda attorea),
le spese del doppio grado del giudizio vanno interamente compensate tra l'appellante, l' e l' CP_4 CP_3
CP_ Può, invece, essere confermata la statuizione del Tribunale sulle spese tra il e l' (perché la parziale Pt_1
CP_ riforma della sentenza operata in questa sede non investe il credito dell' .
CP_ E anche le spese del presente grado tra l'appellante e l' come liquidate in dispositivo, vanno regolate secondo la regola della soccombenza.
17. La fondatezza, ancorché parziale, dell'originario ricorso rende, in radice, non ravvisabile una responsabilità del ex art. 96 c.p.c. Pt_1
Senza contare che le censure e le difese non potevano ritenersi palesemente infondate.
Pertanto, in riforma della statuizione resa al riguardo dal Tribunale, vanno dichiarate non dovute dal le Pt_1
somme liquidate dal Tribunale in favore degli enti appellati ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione accoglie per quanto di ragione l'appello proposto, con ricorso depositato in data 4 ottobre 2024, da Pt_1
CP_
nei confronti dell' , dell' e dell' avverso la sentenza del
[...] Controparte_5 CP_3
Tribunale del lavoro di Velletri in data 4 aprile 2024 e, per l'effetto, in parziale riforma di detta sentenza, così
provvede.
dichiara illegittima l'intimazione di pagamento n. 09720229029133411000, notificata a in data Parte_1
22 luglio 2022, con esclusivo riferimento ai crediti portati dalle cartelle n. 09720130104479653000 e n.
0972014009221453000.
dichiara non dovute dal le somme liquidate dal Tribunale in favore degli enti appellati ai sensi dell'art. Pt_1
96 c.p.c.
Conferma, nel resto, l'impugnata sentenza anche relativamente alla statuizione sulle spese tra Parte_1
CP_ e l'
Compensa interamente tra l'appellante, l' e l le spese del doppio Controparte_5 CP_3
grado del giudizio.
CP_ Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell delle spese del presente grado del giudizio che liquida, in complessivi €.500,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2024
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 2761 dell'anno 2024
TRA
Parte_1
assistito e difeso dall'avv. Franco Muratori
- appellante -
E
Controparte_1
assistita e difesa dall'avv. Ciro Palladino
- appellato - E
CP_
assistito e difeso dall'avv. Simona Miglio
- appellato -
E
CP_3
assistito e difeso dall'avv. Pierfrancesco Damasco
- appellato -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In data 22 luglio 2022 l (d'ora in avanti, notificava a Controparte_1 CP_4 Parte_1
l'intimazione di pagamento n.09720229029133411000 conseguente al mancato pagamento di sedici cartelle e di un avviso di addebito, per crediti di varia natura.
2. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Velletri, depositato il 3 agosto 2022, il impugnava la predetta Pt_1
intimazione - relativamente ai crediti di natura previdenziale e assistenziale – per i seguenti motivi:
“inesistenza ovvero omessa notifica degli atti sottesi;
intervenuta prescrizione dei presunti crediti iscritti a ruolo;
nullità dell'intimazione impugnata – omessa indicazione della base di calcolo degli interessi”.
CP_ Resistevano l' l' e l' CP_4 CP_3
3. Con sentenza n. 598/2024 del 4 aprile 2024, l'adito Tribunale così statuiva:
<<- rigetta il ricorso e/o ne dichiara l'inammissibilità;
- respinge ogni altra domanda e/o eccezione;
- condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte convenuta
[...]
, che liquida in euro 2.000,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi, ove Controparte_5
richiesto, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
CP_
- condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte convenuta che liquida in euro 1.000,00, oltre accessori di legge;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte convenuta che CP_3
liquida in euro 1.000,00, oltre accessori di legge;
- condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle parti convenute, di una somma equitativamente determinata ex art. 96, co. 3, c.p.c., che liquida nella misura di euro 6.000,00 in favore di
CP_
, di euro 3.000,00 in favore di e di euro 3.000,00 in favore di . Controparte_5 CP_3
4. Affermava il primo giudice:
4.1 che <
3312/2019) è tardiva e, come tale, inammissibile e/o inutilizzabile nel presente giudizio, trattandosi di documento già conosciuto dalla parte ricorrente a partire dal 6.07.2021 e che pertanto la stessa avrebbe potuto e dovuto produrre nel presente giudizio già al momento del deposito del ricorso giurisdizionale
(3.08.2022)“.
4.2 che << che i motivi di ricorso – proposti avverso gli atti del procedimento di riscossione coattiva a mezzo ruolo di crediti contributivi previdenziali e assicurativi – afferenti alla regolarità formale e/o procedimentale degli atti impositivi ed esecutivi posti in essere dagli enti creditori o dall'agente della riscossione sono qualificabili in termini di opposizione agli atti esecutivi e, pertanto, devono essere proposti entro il termine di decadenza di 20 giorni di cui all'art. 617, co. 1-2, c.p.c., decorrenti dalla ricezione dei singoli atti impositivi o esecutivi>>;
4.3 che <<il termine di prescrizione dei crediti contributivi previdenziali e assicurativi è quinquennale decorre dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati;
che in data 18.11.2019 l' aveva regolarmente notificato al , a mezzo di raccomandata postale, CP_4 Pt_1
l'intimazione di pagamento n. 09720199078700543000, riguardante anche le cartelle di pagamento
09720140106692026000, n. 09720150139994804000, n. 09720160016506248000, n.
09720170124556257000 e l'avviso di addebito n. 39720170011103528000
che in data 9.09.2016 l' aveva regolarmente notificato al , a mezzo di raccomandata postale CP_4 Pt_1
consegnata a persona di famiglia, l'intimazione di pagamento n. 097 2016 90225801 52 000, riguardante anche le cartelle di pagamento n. 09720130104479653000 e n. 0972014009221453000;
che tali intimazioni non erano state impugnate;
che <
dalla verifica dell'avvenuta regolare notificazione, in origine, delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito sopra menzionati – avrebbe comunque dovuto impugnare tempestivamente sia l'intimazione di pagamento n. 09720199078700543000 sia l'intimazione di pagamento n. 097 2016 90225801 52 000 al fine di far valere, tramite la c.d. “azione recuperatoria” (da proporsi entro il termine di 40 giorni di cui all'art. 24,
co. 5, del D. Lgs. n. 46/1999 e/o entro il termine di cui all'art. 617 c.p.c., entrambi decorrenti dalla ricezione della notificazione della suddetta intimazione di pagamento), (1) gli eventuali vizi formali o procedimentali degli atti posti in essere, anteriormente alla data di notificazione dell'intimazione di pagamento in questione,
dagli enti creditori o dall'agente della riscossione (ivi compresa l'asserita intervenuta decadenza dal potere di riscossione per tardiva iscrizione a ruolo) e (2) gli eventuali motivi di opposizione afferenti al merito delle pretese vantate dagli enti creditori o dall'agente della riscossione (ivi compresa l'asserita estinzione dei crediti contributivi portati dalle cartelle di pagamento e dagli avvisi di addebito di cui sopra per prescrizione intervenuta prima della notificazione della medesima intimazione di pagamento)>>;
che <
menzionate: pertanto i crediti portati dalle cartelle di pagamento e/o dagli avvisi di addebito ai quali tali intimazioni di pagamento facevano riferimento sono divenuti irretrattabili e la parte ricorrente è decaduta, ai sensi degli artt. 24, co. 5, del D. Lgs. n. 46/1999 e 617 c.p.c. dalla possibilità di far valere i vizi formali o procedimentali e i motivi di merito menzionati in precedenza>>;
4.4 che <<il termine di prescrizione dei crediti contributivi previdenziali e assicurativi è quinquennale pagamento e/o dei singoli avvisi di addebito sottesi alle due intimazioni di pagamento sopra menzionate è
anch'esso inammissibile per tardività, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., poiché tale motivo di ricorso (riguardante la regolarità formale e/o procedimentale degli atti impositivi ed esecutivi posti in essere dagli enti creditori o dall'agente della riscossione) è qualificabile in termini di opposizione agli atti esecutivi e poiché il relativo termine di 20 giorni era iniziato a decorrere quantomeno dalla data di ricezione della notificazione delle altre due intimazioni di pagamento sopra ricordate>>;
che <
quinquennio di cui all'art. 3 della L. n. 335/1995 e dell'ulteriore periodo di sospensione di cui all'art. 37, co.
2, del D.L. n. 18/2020 e s.m.i., e all'art. 11, co. 9, del D.L. n. 183/2020 e s.m.i. – da computarsi rispetto alla data di notificazione di ciascuna delle due intimazioni di pagamento sopra menzionate (n.
09720199078700543000 e n. 097 2016 90225801 52 000) – l'agente della riscossione ha pacificamente notificato alla parte ricorrente l'intimazione di pagamento n. 09720229029133411000, impugnata dalla parte ricorrente in questa sede, che, nel dettaglio, risulta essere stata spedita a mezzo posta dall'agente della riscossione in data 8.07.2022 e poi ricevuta dal destinatario in data 22.07.2022>>;
4.5 che <<neppure si è verificato in concreto, per effetto della prescrizione, alcun estintivo con riguardo ai crediti previdenziali portati dalle cartelle di pagamento n. 09720170274423333000 (relativa a crediti sorti nell'anno 2017) e n. 09720190021574184000 (relativa a crediti sorti nell'anno 2018), poiché alla data di notificazione dell'intimazione di pagamento impugnata in questa sede dalla parte ricorrente (n.
09720229029133411000) non era certamente decorso il quinquennio di cui all'art. 3 della L. n. 335/1995, in quanto prolungato di 311 giorni per effetto del periodo di sospensione di cui all'art. 37, co. 2, del D.L. n.
18/2020 e e all'art. 11, co. 9, del D.L. n. 183/2020 e s.m.i.>>; CP_6 che << il motivo di ricorso riguardante l'invalidità dell'intimazione di pagamento n. 09720229029133411000
per difetto di motivazione circa le modalità di calcolo degli interessi maturati sui crediti portati dagli atti impositivi da essa richiamati o comunque per incomprensibilità delle modalità di quantificazione dei medesimi interessi è inammissibile, in quanto formulato in modo meramente generico, apodittico,
suggestivo ed esplorativo>>;
4.6 che <<l'eccezione di disconoscimento (rectius: la contestazione conformità tra le copie documenti prodotte in giudizio dalle parti convenute e gli originali dei medesimi documenti detenuti dalle stesse)
sollevata dalla parte ricorrente è, in determinata misura, irrilevante – in ragione della irretrattabilità dei crediti contributivi portati da alcuni degli atti impositivi sottesi all'intimazione di pagamento impugnata,
derivata comunque dalla mancata tempestiva impugnazione delle precedenti intimazioni di pagamento n.
09720199078700543000 e n. 097 2016 90225801 52 000 – e, in altra misura, inammissibile>>.
4.7 che le difese e le eccezioni del erano state temerarie, infondate e meramente defatiganti, sicché Pt_1
andava pronunciata condanna ex art. 96 c.p.c.
5. Con ricorso del 4 ottobre 2024 il interponeva appello. Pt_1
Le parti appellate resistevano.
6. Con il primo motivo, l'appellante eccepisce la “nullità della sentenza per aver ritenuto inammissibile e/o inutilizzabile nel giudizio di primo grado la sentenza n.2349/2021 della corte di appello di Roma, sez. lavoro,
depositata dal ricorrente prima dell'udienza di prima comparizione - violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., 132 c.p.c. e art. 24 costituzione della repubblica;
non debenza delle somme di cui alle cartelle n.09720130104479653000 e n.972014009221453000 annullate dalla sentenza n.2349/2021 CAP Roma-
giudicato esterno”.
Deduce la parte:
che la sentenza n. 2349/2021 ha annullato sia l'intimazione di pagamento n.09720169022580152000 sia le cartelle n.09720130104479653000 e n.0972014009221453000 con riferimento alle quali nulla è pertanto più
dovuto; che <
eccezione in senso tecnico, ma è rilevabile in ogni stato e grado anche d'ufficio>>;
che, peraltro, l'intimazione di pagamento n. 09720169022580152000 è stata notificata in data 09.09.2016,
mentre la successiva intimazione n.09720229029133411000 oggetto del presente giudizio è stata notificata in data 22.07.2022:
che, pur computando il periodo di sospensione Covid dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni) la prescrizione risulta, comunque verificatasi alla data del 17.7.2022, ossia prima dell'intimazione notificata il 22.7.2022.
7. Con il secondo motivo, l'appellante denuncia “violazione e/o falsa applicazione dell'art. 116 cod. proc. civ.
- erroneità e contraddittorietà della pronuncia – sulla qualificazione e sull'ammissibilità dell'opposizione e del motivo di doglianza relativo alla omessa notificazione delle cartelle di pagamento e dell'avviso di addebito sottesi all'intimazione impugnata”.
Sostiene il : Pt_1
che <
prime cure avrebbe dovuto pronunciarsi sull'eccezione di omessa notifica degli atti prodromici – cartelle di pagamento e l'avviso di addebito, indicati nel ricorso introduttivo>>;
che il Tribunale ha, pertanto, errato nel ritenere che <
pagamento e dell'avviso di addebito avrebbe dovuto essere proposta ai sensi dell'art. 617 c.p.c.>>.
8. Con il terzo motivo, l'appellante censura l'impugnata sentenza per “violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. – omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado sulla nullità di notifica delle cartelle
09720140106692026000, n. 09720150139994804000, n. 09720160016506248000, n.
09720170124556257000, n.09720170274423333000 e n.09720190021574184000 e dell'avviso di addebito n.39720170011103528000 – e sull'intervenuta prescrizione e decadenza ex art. 25 l. 46/1999>>. Assume l'appellante che le predette cartelle non sarebbero state ritualmente notificate e che <
CP_ prime cure, ove avesse correttamente valutato la documentazione depositata dall' e dall' avrebbe CP_4
dovuto dichiarare nullità della notifica delle cartelle di pagamento n.09720140106692026000, n.
09720150139994804000, n.09720160016506248000, n.09720170124556257000,
n.09720170274423333000 e n.09720190021574184000 e dell'avviso di addebito n.
39720170011103528000, e per l'effetto l'intervenuta decadenza di cui all'art. 25 l. 46/1999 e/o prescrizione,
con conseguente inesistenza dei presunti relativi debiti>>.
9. Con il quarto motivo, l'appellante lamenta “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2712 e 2719 c.c. e
22 e ss. d.lgs 82/2005 – violazione dell'artt. 112 c.p.c. e 116 c.p.c., 2697 c.c.”.
A parere dell'appellante, << la sentenza di primo grado presta il fianco a più ordini di rilievi e censure nella parte in cui il Giudice di primo grado in violazione e/o falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. ha ritenuto che la documentazione prodotta dall'Agente della Riscossione in primo grado fosse idonea a dimostrare l'avvenuta notifica degli asseriti atti interruttivi, e in violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. ha omesso di pronunciarsi in relazione al disconoscimento delle cartelle di pagamento /dell'avviso di addebito e all'eccezione di inesistenza degli originali formulati dal ricorrente in primo grado>>.
10. Con il quinto e ultimo motivo, l'appellante si duole di essere stato condannato al pagamento delle spese,
anche per lite temeraria, senza che ve ne fossero i presupposti.
11. Va premesso che il ha impugnato l'intimazione di pagamento n.09720229029133411000 in Pt_1
relazione alle seguenti cartelle:
1) Cartella n. 09720130104479653000 notificata in data 17.07.2013, per omessi versamenti premi anno CP_3
2011-2012;
2) Cartella n. 0972014009221453000 notificata in data 25.11.2014, per omessi versamenti premi anno CP_3
2011-2012-2013;
3) Cartella n. 09720140106692026000 notificata in data 23.09.2015, per omessi versamenti premi anno CP_3
2012-2013-2014; 4) Cartella n. 09720150139994804000 notificata in data 20.04.2016, per omessi versamenti premi anno CP_3
2013-2014-2015;
5) Cartella n. 09720160016506248000 notificata in data 20.04.2016, per omessi versamenti premi anno CP_3
2015;
6) Cartella n. 09720170124556257000 notificata in data 15.11.2017, per omessi versamenti premi anno CP_3
2016-2017;
7) Cartella n. 09720170274423333000 notificata in data 20.07.2019, per omessi versamenti premi anno CP_3
2017;
8) Cartella n. 09720190021574184000 notificata in data 04.09.2019, per omessi versamenti premi anno CP_3
2018;
9) Avviso di addebito n. 39720170011103528000 notificato in data 29.09.2017, per omessi versamenti
CP_ contributi anno 2016.
12. Orbene, con la sentenza n. 2349/2021, la Corte di Appello di Roma ha dichiarato che <
CP_ La sentenza è stata pronunciata nei confronti dell' e dell' (oltre che dell' , di guisa che, CP_4 CP_3
non avendo contestato i predetti enti che, come allegato dal , essi non hanno proposto ricorso per Pt_1
cassazione, si è formato il giudicato sulla non debenza, da parte dell'appellante, delle somme portate dalle cartelle in questione.
L'eccezione di giudicato esterno non è sottoposta alle preclusioni (neppure documentali) previste per le fasi processuali, dovendosi garantire in modo effettivo la non contraddizione tra giudicati;
l'esistenza del giudicato esterno, al pari di quella del giudicato interno, non costituisce un'eccezione in senso tecnico, ma è
rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo (principio affermato da Cass., sez. un., n. 1099/1998 e da tutta la giurisprudenza successiva, anche amministrativa – vd. CdS 3754/2023 -). Pertanto, il primo motivo è fondato e va accolto nei termini di cui in dispositivo.
13. Il secondo e terzo motivo, esaminabili congiuntamente perché connessi, sono inammissibili.
Come ricorda lo stesso appellante, il Tribunale ha affermato che la questione sollevata dal in relazione Pt_1
alla alla omessa notificazione delle cartelle di pagamento e dell'avviso di addebito sottesi all'intimazione impugnata integrava opposizione agli atti esecutivi.
Ora, l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere compiuta in base al principio dell'apparenza, vale a dire con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione effettuata, anche implicitamente dal giudice nello stesso provvedimento, indipendentemente dall'esattezza di essa nonché da quella operata dalla parte (ex multis, Cass. 24933/2017; 2811/2018;
23390/2020).
Ne consegue, nella specie, che avendo il Tribunale qualificato (correttamente o no, non rileva) l'azione proposta come opposizione agli atti esecutivi, l'unico rimedio esperibile era il ricorso per Cassazione ex art. 111 c.p.c. (poiché la sentenza è, ex art. 618, c.p.c. inappellabile).
14. Il quarto motivo è inammissibile perché inconferente.
Come emerge dalle note scritte di primo grado (richiamate dal in questa sede), il ricorrente aveva Pt_1
disconosciuto la conformità agli originali delle notifiche di alcune delle cartelle e dell'avviso di addebito oggetto dell'intimazione impugnata.
Ma, una volta affermato dal Tribunale che ogni questione attinente alla ritualità delle notifiche degli atti prodromici costituiva opposizione agli atti esecutivi, la doglianza espressa con il motivo in esame si appalesa inammissibile perché andava fatta valere a sostegno di un eventuale ricorso per Cassazione ex artt. 618 c.p.c.
e 111 cost.
In sostanza, all'inammissibilità del secondo e terzo motivo, consegue l'irrilevanza del quarto motivo.
15. Il quinto motivo resta assorbito. Invero, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (Cass.
5890/2022).
16. Considerato l'esito complessivo del processo (ossia l'accoglimento solo parziale della domanda attorea),
le spese del doppio grado del giudizio vanno interamente compensate tra l'appellante, l' e l' CP_4 CP_3
CP_ Può, invece, essere confermata la statuizione del Tribunale sulle spese tra il e l' (perché la parziale Pt_1
CP_ riforma della sentenza operata in questa sede non investe il credito dell' .
CP_ E anche le spese del presente grado tra l'appellante e l' come liquidate in dispositivo, vanno regolate secondo la regola della soccombenza.
17. La fondatezza, ancorché parziale, dell'originario ricorso rende, in radice, non ravvisabile una responsabilità del ex art. 96 c.p.c. Pt_1
Senza contare che le censure e le difese non potevano ritenersi palesemente infondate.
Pertanto, in riforma della statuizione resa al riguardo dal Tribunale, vanno dichiarate non dovute dal le Pt_1
somme liquidate dal Tribunale in favore degli enti appellati ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione accoglie per quanto di ragione l'appello proposto, con ricorso depositato in data 4 ottobre 2024, da Pt_1
CP_
nei confronti dell' , dell' e dell' avverso la sentenza del
[...] Controparte_5 CP_3
Tribunale del lavoro di Velletri in data 4 aprile 2024 e, per l'effetto, in parziale riforma di detta sentenza, così
provvede.
dichiara illegittima l'intimazione di pagamento n. 09720229029133411000, notificata a in data Parte_1
22 luglio 2022, con esclusivo riferimento ai crediti portati dalle cartelle n. 09720130104479653000 e n.
0972014009221453000.
dichiara non dovute dal le somme liquidate dal Tribunale in favore degli enti appellati ai sensi dell'art. Pt_1
96 c.p.c.
Conferma, nel resto, l'impugnata sentenza anche relativamente alla statuizione sulle spese tra Parte_1
CP_ e l'
Compensa interamente tra l'appellante, l' e l le spese del doppio Controparte_5 CP_3
grado del giudizio.
CP_ Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell delle spese del presente grado del giudizio che liquida, in complessivi €.500,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2024
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis