TAR Milano, sez. IV, sentenza 24/02/2026, n. 883
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Ordinanza collegiale 14 novembre 2024
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TAR
Ordinanza collegiale 20 marzo 2025
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Sentenza 24 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione del dovere di vigilanza edilizia e illogicità manifesta

    La documentazione fotografica prodotta dalla ricorrente non era sufficiente a dimostrare la realizzazione delle opere dopo la presentazione della SCIA, né il Comune aveva effettuato ulteriori accertamenti d'ufficio.

  • Accolto
    Erroneità dell'invocazione del piano attuativo originario come legittimante le opere

    Il piano di lottizzazione del 1983 non aveva più efficacia per decorso del tempo al momento del rilascio del permesso di costruire nel 2013. L'amministrazione non può basare la legittimità della costruzione in aderenza su tale piano scaduto.

  • Accolto
    Applicabilità dell'art. 18.4 delle NTA del Piano delle Regole per nuova costruzione soggetta a distanza dal confine

    In conseguenza dell'erronea applicazione del piano di lottizzazione scaduto, l'amministrazione non ha analizzato il regime giuridico della SCIA in variante alla luce della normativa vigente e del contenzioso civile in corso, dovendo riesaminare la legittimità della SCIA.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. IV, sentenza 24/02/2026, n. 883
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 883
    Data del deposito : 24 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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