Ordinanza collegiale 14 novembre 2024
Ordinanza collegiale 20 marzo 2025
Sentenza 24 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 24/02/2026, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00883/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00890/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la BAa
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 890 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Paride Luzzi e IAluce Ricci, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti
contro
Comune -OMISSIS-, non costituito in giudizio
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio
per l’accertamento
- dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di -OMISSIS-sull’istanza protocollata dalla ricorrente in data 23 dicembre 2023, avente ad oggetto “atto di significazione e diffida all’avvio del procedimento volto all’annullamento in autotutela della SCIA in variante del 30.05.2023 presentata da (…) -OMISSIS- relativa ad opere sull’immobile sito in -OMISSIS-, strada privata, censito a Foglio -OMISSIS-”;
quanto al ricorso per motivi aggiunti:
- per l’annullamento del provvedimento datato 17 dicembre 2024, con il quale il Responsabile dell’Ufficio Urbanistica ed Edilizia privata del Comune di -OMISSIS- ha concluso il procedimento, avviato dopo la notifica del ricorso introduttivo, ritenendo la legittimità e validità della s.c.i.a. n. 1985 del 30 maggio 2023 presentata dal controinteressato.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 il dott. RO BA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23 aprile 2024, -OMISSIS-, proprietaria di un fabbricato residenziale con terreni pertinenziali ubicato nel Comune di -OMISSIS-, ha chiesto l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione convenuta di provvedere sull’istanza di avvio del procedimento, presentata in data 23 dicembre 2023, e finalizzata all’annullamento in autotutela della SCIA in variante comunicata dal controinteressato confinante.
In particolare, nella premessa in fatto della sua domanda ex art. 117 c.p.a., la ricorrente ha esposto che il soggetto che aveva presentato la SCIA contestata avrebbe “in corso da oltre un decennio l’edificazione di un fabbricato residenziale, ad oggi non ancora ultimato”, in relazione al quale si erano succeduti diversi provvedimenti di autorizzazione, tra cui, per l’appunto, la segnalazione del 30 maggio 2023 per cui è causa, presentata in variante rispetto alla SCIA del 26.09.2019, ma sempre riconducibile, in tesi, al titolo edilizio originario (permesso di costruire n. 11/2012).
La SCIA oggi contestata era stata prodotta nel giudizio civile proposto avanti al Tribunale di -OMISSIS- e avente ad oggetto l’azione di negatoria servitutis volta ad ottenere l’arretramento della porzione del fabbricato confinante che si proietterebbe oltre il filo della facciata dell’edificio e che si collocherebbe al di sotto dei cinque metri dal confine della proprietà della signora -OMISSIS-.
Sempre in premessa, infine, parte ricorrente ha dato atto che il controinteressato aveva descritto le opere che intendeva eseguire – autocertificandole come manutenzione straordinaria - nei seguenti termini:
a) modificare l’apertura lato lago al piano primo, che permette l’accesso alla terrazza, andando a unificare in un’unica apertura le due aperture già approvate;
b) sempre al piano primo, sul prospetto opposto, costruire due pilastri in sasso ed andare a uniformare la copertura;
c) installare sul tetto dei lucernari e modificare leggermente le dimensioni di alcune aperture.
Dopo un rinvio della causa e una richiesta istruttoria connessi all’acquisizione di chiarimenti dal Comune convenuto in ordine allo stato del procedimento avviato su istanza della interessata, la ricorrente ha ritualmente proposto motivi aggiunti avverso l’atto con cui, in data 17 dicembre 2024, l’amministrazione ha concluso il suddetto procedimento in senso favorevole al controinteressato, con conseguente valutazione di legittimità della SCIA dallo stesso presentata il precedente 30 maggio 2023.
La difesa della signora -OMISSIS- ha dedotto, viceversa, l’illegittimità di tale provvedimento sulla base dei seguenti motivi aggiunti, proposti in data 12 febbraio 2025:
- violazione del dovere di vigilanza edilizia facente capo al Comune procedente e illogicità manifesta, in quanto gli Uffici preposti al controllo della legittimità della SCIA avrebbero omesso qualsivoglia verifica sulla circostanza, rappresentata dalla ricorrente, secondo cui dopo la presentazione della SCIA del 30.05.2023 non sarebbero stati eseguiti lavori sull’immobile in oggetto, di modo che ci si troverebbe al cospetto della richiesta di sanatoria di un illecito edilizio compiuto prima della presentazione della segnalazione;
- erroneità dell’invocazione del piano attuativo originario (il piano di lottizzazione del 1982) “come ombrello legittimante non solo per le opere realizzate ma anche per l’attività edificatoria inattuata o frutto di scelte successive”, a prescindere dall’epoca del piano di lottizzazione, che nel frattempo avrebbe superato il limite massimo di validità (decennale);
- applicabilità al caso di specie dell’art. 18.4 delle NTA del Piano delle Regole, trattandosi, secondo la ricorrente, di “una struttura nuova ancorata al suolo con pilastri cementizi” che costituirebbe nuova costruzione soggetta alle previsioni di tale norma, con conseguente illegittimità della asserita non applicabilità al caso di specie, secondo quanto motivato nell’atto impugnato, dell’obbligo di rispetto della distanza di 5 metri dal confine.
Non si sono costituiti in giudizio né l’amministrazione convenuta né il controinteressato e la causa è stata discussa e trattenuta definitivamente in decisione, dopo un’ordinanza con cui la Sezione ha convertito il rito, all’udienza pubblica del 4 febbraio 2026.
Il Collegio deve preliminarmente rilevare, in fatto, che l’azione di negatoria servitutis dinanzi al Giudice civile è stata intentata dalla odierna ricorrente in data antecedente alla presentazione della Scia in variante contestata nel presente giudizio, e concerne, tra l’altro, anche l’asserita violazione da parte del controinteressato delle distanze minime dal confine, rispetto alla proprietà della signora -OMISSIS-, in quanto l’immobile del sig. -OMISSIS-, nella sua parte più a monte, andrebbe oltre la sagoma della costruzione della vicina, in dichiarata violazione dell’art. 17 del Piano delle Regole allegato al PGT, che fissa in misura maggiore o uguale a metri 5 la distanza dei fabbricati dal confine, senza possibilità, a dire della parte attrice nel giudizio civile de quo, “di deroga alcuna”.
Sotto il profilo invece dell’azione proposta nell’odierno contenzioso, venuto meno in corso di causa il silenzio originariamente contestato dalla ricorrente con ricorso ex art. 117 c.p.a. (con domanda di accertamento che è dunque divenuta improcedibile), l’esame del Tribunale si deve concentrare sulla legittimità o meno del provvedimento comunale di verifica della SCIA in variante presentata dal sig. -OMISSIS-, così come impugnato con i motivi aggiunti.
Tale provvedimento, nello specifico, è stato adottato entro un anno dall’istanza della sig.ra -OMISSIS- volta a diffidare l’amministrazione procedente “ ad avviare con ogni sollecitudine il procedimento di annullamento in autotutela della SCIA in variante 30.05.2023 da -OMISSIS- -OMISSIS- ”.
Occorre pertanto accertare se i poteri comunali di cui all’art. 21-nonies della L. n. 241 del 1990, come richiamati dall’art. 19, comma 4 della medesima legge, e in quanto sollecitati dal terzo ai sensi del successivo comma 6-ter, siano stati correttamente esercitati.
I rilievi alla SCIA contenuti nell’istanza del 23 dicembre 2023 presenta dalla ricorrente (“atto di significazione e diffida”) erano essenzialmente tre:
- l’efficacia dell’originario permesso di costruire era scaduta, e dunque la SCIA in variante non avrebbe potuto ottenere l’effetto indiretto di proroga di tale efficacia (motivo considerato assorbente e preliminare, nella diffida);
- alcune opere oggetto della segnalazione edilizia sarebbero già state realizzate al momento del deposito negli Uffici comunali del nuovo progetto (in particolare, i lucernari e la trasformazione della preesistente finestra in portafinestra);
- la realizzazione del pilastro sul retro al lato primo non sarebbe rispettosa della distanza dal confine di almeno cinque metri, né sarebbe considerabile alla stregua di costruzione in aderenza, non esistendo sulla relativa linea di confine alcuna fabbrica.
A fronte di questi rilievi, il Comune di -OMISSIS- ha così argomentato:
- quanto al secondo profilo (opere già realizzate), non sarebbero agli atti dell’Ufficio comunale documenti comprovanti né la realizzazione in data successiva alla presentazione della SCIA delle opere “contestate” né la realizzazione in data antecedente delle suddette opere, posto che, secondo il Comune, non vi sarebbe certezza della documentazione fotografica presentata a tali fini dalla ricorrente;
- quanto al terzo profilo (mancato rispetto delle distanze), il piano attuativo sulla cui base sono state edificate le costruzioni dei due vicini avrebbe previsto che tali costruzioni dovevano essere costruite in aderenza, con possibilità di “sfalsare” i corpi di fabbrica.
Tanto premesso, e andando a esaminare singolarmente le censure articolate nell’odierno processo – censure che sono peraltro solo parzialmente sovrapponibili rispetto alle contestazioni effettuate nell’originaria istanza di autotutela -, il primo motivo aggiunto è infondato.
La ricorrente ha depositato documentazione fotografica, in allegato alla sua diffida (che, è bene ricordarlo, è stata inoltrata circa nove mesi dopo la segnalazione edilizia del vicino), da cui in effetti è impossibile dedurre se le opere “contestate” siano state o meno realizzate dopo la SCIA; ne deriva che l’Ufficio comunale interessato, sulla sola base di tale allegazione, non avrebbe potuto decidere nel senso dell’illegittimità della SCIA.
Né risultano concretamente omessi ulteriori accertamenti effettuabili di ufficio, anche in relazione al tempo trascorso, dai quali fosse possibile evincere con esattezza i dati ritenuti dalla ricorrente come indicativi del fatto che si sarebbe trattato di sanatoria di un illecito e non di nuovo intervento edilizio.
Il secondo e il terzo motivo aggiunto sono invece fondati. Il piano di lottizzazione a cui fa riferimento il Comune di -OMISSIS-, datato 9 luglio 1983, non aveva più efficacia, per il decorso del tempo, già al momento del rilascio del permesso di costruire in favore del controinteressato in data 17 aprile 2013.
Ne consegue che l’amministrazione non può ritenere legittima la costruzione in aderenza sulla sola base di quel piano, risultando invece necessario un approfondimento tecnico e giuridico che distingua tra le opere realizzate in base al piano di lottizzazione e quelle realizzate dopo la scadenza dello strumento attuativo, prendendo anche atto del contenzioso civile in corso tra le parti e del rispetto o meno della normativa invocata come applicabile dalla ricorrente.
In particolare, una volta rovesciata l’erronea prospettiva da cui è partito il provvedimento del Comune convenuto, risulta totalmente assente l’analisi del regime giuridico a cui è assoggettata l’ultima SCIA in variante presentata dal sig. -OMISSIS- (che è l’unico atto sul quale il Comune può ancora intervenire ex artt. 19, comma 4 e 21-nonies, comma 1 della legge sul procedimento amministrativo), con poteri che devono dunque essere nuovamente e integralmente esercitati dall’amministrazione, ai sensi dell’art. 34, comma 2 c.p.a..
I motivi aggiunti devono conseguentemente essere accolti, entro i limiti sopra evidenziati, con obbligo del Comune di -OMISSIS- di riesaminare in sede di autotutela la legittimità della SCIA per cui è causa, secondo le coordinate sopra evidenziate, e di concludere tale procedimento di riesame con un provvedimento espresso, ai sensi dei commi 3 e 4 della L. n. 241 del 1990, dopo avere verificato la sussistenza nel caso di specie delle condizioni di cui all’art. 21-nonies, comma 1 di tale legge, fatta eccezione per il limite temporale ivi previsto, che deve considerarsi già “cristallizzato” in senso favorevole alla ricorrente, a seguito dell’adozione entro il termine annuale all’epoca vigente del primo provvedimento conseguente all’istanza di intervento in autotutela (diffida), da parte dell’amministrazione, e della rituale proposizione dell’impugnazione avverso il suddetto atto, da parte della signora -OMISSIS-.
Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, in ragione della peculiarità e parziale novità della questione esaminata.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la BAa (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
dichiara l’improcedibilità del ricorso introduttivo;
accoglie i motivi aggiunti, nei limiti e con gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente e del controinteressato.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA AD SS, Presidente
RO BA, Consigliere, Estensore
Valentina Caccamo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO BA | IA AD SS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.