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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 21/03/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
n. 2135/2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2135/2017 R.G., tra le parti:
(P. IVA , Parte_1 P.IVA_1
col patrocinio dell'Avv. Antonino Liuzzo;
- parte opponente -
AVV. (c.f. , Controparte_1 C.F._1
rappresentata e difesa da sé stessa, ai sensi dell'art.86 CPC;
- parte opposta -
CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da atti e verbali di causa.
*****
Con ricorso depositato in data 21.12.2017, di Pt_1 Parte_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 421/2017, R.G.
[...]
1300/2017, emesso in data 10.11.2017 da questo Tribunale, con cui è stato ingiunto alla
1 di 8 predetta il pagamento in favore dell'Avv. della Pt_1 Controparte_1
somma di 8.717,16 euro, oltre interessi, spese e compensi della procedura monitoria.
In sede monitoria l'Avv. ha dedotto di aver espletato le seguenti attività CP_1
professionali in favore di Pt_1
1. il ricorso per Decreto Ingiuntivo, iscritto a ruolo, presso il Tribunale di Patti, il
14.07.2016 – al n. 1239/16 RG - contro in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore;
[... 2. la scrittura privata di transazione del 17.05.2016 intercorsa tra la ditta Parte_1
e la in persona del legale Parte_1 Controparte_2
rappresentante pro-tempore e la relativa attività extragiudiziaria;
3. l'istanza di mediazione del 20.12.2016, presso l'organismo di Mediazione ANGEC e il conseguente procedimento definito con verbale dell'11.02.2017, l'instaurazione della causa civile n. 284/2017 R.G., vertente tra la ditta Parte_1 contro la e l' e lo svolgimento delle Controparte_3 Controparte_4 attività sino alla data di rinuncia al mandato dell'11.07.2017.
In relazione a dette attività l'Avv. ha emesso le fatture nn. 2, 29, 30, 31 e 32 del CP_1
2017 per un importo complessivo di 8.717,16 euro.
Con l'atto di opposizione ha contestato la debenza delle somme richieste (sia Pt_1 in ordine all'an che al quantum); e spiegato domanda riconvenzionale tesa ad ottenere il pagamento della somma di 16.220,65 euro, portata dalla fattura n. 29/A del 02/10/2017, emessa da nei confronti dell'Avv. a saldo dei lavori di appalto Pt_1 CP_1 effettuati dalla predetta società su un immobile di proprietà dell'opposta sito in Patti,
c.da Mongiove.
Parte opponente ha quindi chiesto la revoca del D.I. opposto, e la condanna di parte opposta al pagamento della somma di 16.220,65 euro, con vittoria di spese e compensi di lite.
Con comparsa del 15.01.2019 si è costituita l'Avv. , contestando il contenuto CP_1 dell'atto di citazione e chiedendo la conferma del D.I. opposto, evidenziando che per
2 di 8 quantificare il corrispettivo dell'appalto è stato già introdotto un procedimento di ATP, iscritto al n. 619/2018 R.G.
Con ordinanza del 03.04.2020 è stata concessa la provvisoria esecutività del D.I. opposto e concessi i termini ex art. 183 CPC.
All'udienza del 16.11.2022 in considerazione delle risultanze del giudizio di Pt_1
ATP, ha rinunciato alla domanda riconvenzionale. Rinuncia accettata da parte opposta, la quale ha tuttavia chiesto che detta domanda venga considerata ai fini del riparto delle spese di lite.
Indi la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del
10.12.2024 introitata per la decisione con i termini ex art. 190 CPC.
*****
Preliminarmente si rileva l'inammissibilità della documentazione prodotta da parte opposta con le memorie di replica, e segnatamente della sentenza emessa il 1° febbraio
2024 da questo Tribunale nell'ambito del giudizio n. 284/2017 tra , Pt_1 [...]
e trattandosi di documentazione su cui parte Controparte_5 CP_4
opposta non ha potuto interloquire, e che parte opponente avrebbe potuto -e dovuto- produrre entro l'udienza di precisazione delle conclusioni, siccome tenutasi in data successiva (10.12.2024) rispetto alla data di pubblicazione della citata sentenza
(01.02.2024).
Nel merito, si rileva quanto appresso.
In relazione al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la Suprema Corte ha ripetutamente precisato che le parti, pur risultando processualmente invertite e speculari l'una all'altra, conservano la loro posizione sostanziale in guisa da rimanere impregiudicata la disciplina generale sulla distribuzione dell'onere probatorio: il creditore opposto (che assume formalmente la veste di attore agente per via monitorio- ingiunzionale) dovrà pertanto dare la prova della fonte negoziale o legale del proprio diritto;
mentre il debitore opponente dovrà dare la prova dei fatti impeditivi, estintivi o
3 di 8 modificativi dell'obbligazione (cfr. Cass. Sez. I, n. 8718/2000; n. 2101/2015; Sez. III, n.
4800/17).
Ne consegue che le agevolazioni probatorie caratterizzanti il procedimento per decreto ingiuntivo – riconosciute al creditore procedente per via monitoria ai sensi degli artt.
633 ss. c.p.c. in vista di una potenziale immediata soddisfazione delle ragioni prima facie fondate – non avranno più alcuna ragion d'essere allorquando il processo venga ricondotto nell'alveo ordinario del processo di cognizione, sì da doversi concludere che la documentazione comprovante il credito dovrà essere valutata e potrà poi rilevare alla luce delle regole ordinarie previste dalla relativa disciplina civilistica e processual- civilistica.
Si rileva altresì che la tesi di parte opposta, secondo cui “la dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo in corso di causa comporta la cristallizzazione degli effetti giuridici connessi alla sua emissione”, e “determina la stabilizzazione del titolo esecutivo in favore del creditore opposto”, è infondata, essendo la provvisoria esecutività del D.I. rilasciata esclusivamente a seguito della verifica dei presupposti previsti dall'art. 648 CPC, e non comporta alcuna valutazione “definitiva” da parte del giudice in ordine alla fondatezza o meno della pretesa creditoria.
Fatte queste premesse di carattere generale, si rileva che nel caso in esame l'attività prestata dall'Avv. in favore di così come emerge dalle allegazioni CP_1 Pt_1
delle parti e dalla documentazione in atti, è consistita:
a) nella predisposizione e deposito di un ricorso monitorio nei confronti di Ci. Di.
rubricato al n. 1239/16 R.G. Trib. Patti, successivamente Parte_2
abbandonato (valore della controversia: 18.789,59 euro);
b) nell'attività stragiudiziale nei confronti di Ci. Di. culminata Parte_2
con la stipula in data 13.10.2016 di un accordo transattivo (valore della controversia: 23.509,38 euro);
c) nell'introduzione in data 20.12.2016 di un procedimento di mediazione civile nei confronti di (valore della controversia: Controparte_5
10.821,60 euro);
4 di 8 d) nello studio e nell'introduzione di un giudizio civile nei confronti di
[...]
rubricato al n. 284/2017 R.G. Trib. Patti (valore della Controparte_5
controversia: 13.000,00 euro).
Per dette attività non risulta che le parti, al momento del conferimento dell'incarico, abbiano concordato i compensi spettanti alla Professionista.
Gli stessi debbono pertanto esser quantificati sulla scorta dei parametri medi previsti dal
DM 55/2014, come modificato dal DM 37/2018, applicabile ratione temporis, non sussistendo ragioni per discostarsi da detti parametri medi.
Sul punto si segnala una recente sentenza della Corte di Appello di Milano, la cui massima recita: “in materia di quantificazione dei compensi dovuti all'avvocato, in linea con le tabelle in vigore all'epoca di cui al DM 55 del 2014, il Giudice nel quantificare il compenso spettante al difensore in esecuzione del contratto di patrocinio concluso con il cliente, in assenza di accordo scritto, si deve attenere alle tabelle di riferimento e, di regola, ai valori medi in essi indicati” (v. Corte appello Milano sez. II,
26/04/2023, n. 1330).
Ebbene, i compensi spettanti all'Avv. sulla scorta dei parametri medi previsti CP_1
dal DM 55/2014, come modificato dal DM 37/2018, sono i seguenti:
a) per il ricorso monitorio iscritto al n 1239/16 R.G. nei confronti di Ci. Di.
[...]
540,00 euro per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, Parte_2
CPA e IVA (ove dovuti), come per legge, e 145,50 euro per spese (a titolo di contributo unificato e marca da bollo, siccome previste ex lege e non contestate da parte opponente);
b) per l'attività stragiudiziale prestata nei confronti di Ci. Di. Parte_2
1.890,00 euro per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e
IVA (ove dovuti), come per legge;
c) per il procedimento di mediazione nei confronti di Controparte_5
(conclusosi con esito negativo per non aver la parte convenuta partecipato
[...] all'incontro): 420,00 euro per compensi professionali, oltre spese generali al
15%, CPA e IVA (ove dovuti), come per legge;
5 di 8 d) per lo studio e l'introduzione del giudizio civile nei confronti di CP_5
: 1.696,00 euro per compensi professionali, oltre spese generali al
[...]
15%, CPA e IVA (ove dovuti), come per legge, e 264,00 euro per spese (a titolo di contributo unificato e marca da bollo, siccome previste ex lege e non contestate da parte opponente).
Quanto alla richiesta degli interessi, deve osservarsi che rispetto al momento della decorrenza, quando sorge controversia tra l'avvocato ed il cliente circa il compenso per prestazioni professionali, il debitore non può essere ritenuto in mora prima della liquidazione del debito, che avviene con l'ordinanza che conclude il procedimento ex art. 28, Legge n. 794/1942, sicché è a quella data - e nei limiti di quanto liquidato dal giudice - che va rapportata la decorrenza degli interessi (Cass., n. 2954/16; Cass., n.
2431/11; Cass., n. 11777/05; Cass., n. 5240/99; Cass., n. 5004/93).
Pertanto, gli interessi andranno applicati sull'importo liquidato a decorrere dalla data della presente sentenza, fino all'integrale soddisfo.
La somma spettante all'Avv. per le attività prestate in favore di CP_1 Pt_1
ammonta quindi complessivamente a (540,00 + 1.890,00 + 420,00 + 1.690,00 =)
4.540,00 euro per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA (ove dovuti), come per legge;
e 409,50 euro per spese, oltre interessi come specificato.
Essendo detta somma inferiore rispetto a quella portata dal D.I. opposto, va lo stesso revocato ed accertato nei superiori termini il diritto di credito dell'Avv. nei CP_1
confronti di Parte_1
Al riguardo, va precisato che, a seguito della concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, ha corrisposto all'Avv. l'intera somma Pt_1 CP_1
ingiunta.
Ne consegue che l'opponente non va condannato al pagamento della somma sopra accertata (siccome inferiore), discendendo piuttosto in capo all'accipiens l'obbligo di restituzione dell'eccedenza.
6 di 8 Per quanto concerne, invece, la domanda rinunciata, in ossequio al disposto dell'art.306
CPC, la rinuncia accettata comporta il rimborso delle spese.
Nel caso di specie, tale rimborso viene liquidato applicando l'aumento per l'ulteriore valutazione rispetto alle spese della domanda principale.
*****
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore dell'opposta come da dispositivo in base ai parametri medi previsti dal DM 55/2014, come modificato dal
DM 147/2022, per scaglione di valore (determinato in base al decisum, e quindi tra
1.100 e 5.200 euro).
P.Q.M.
Il Giudice civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento indicato in epigrafe, così provvede:
- REVOCA IL D.I. OPPOSTO;
- DICHIARA CHE I COMPENSI SPETTANTI ALL'AVV. CP_1
PER LE ATTIVITA' PRESTATE IN FAVORE DI
[...] [...]
, MEGLIO DESCRITTE IN PARTE MOTIVA, Parte_1
AMMONTANO COMPLESSIVAMENTE A 4.540,00 EURO PER
COMPENSI PROFESSIONALI, OLTRE SPESE GENERALI AL 15%, CPA E
IVA (OVE DOVUTI), COME PER LEGGE, E 409,50 EURO PER SPESE,
OLTRE INTERESSI DALLA DATA DELLA PRESENTE SENTENZA SINO
AL SODDISFO;
- DÀ ATTO CHE è STATO PAGATO IN CORSO DI CAUSA L'INTERO
IMPORTO PORTATO DAL DECRETO INGIUNTIVO OPPOSTO;
- CONDANNA ALLA REFUSIONE Parte_1
DELLE SPESE PROCESSUALI IN FAVORE DELL'AVV. CP_1
, CHE SI LIQUIDANO IN 3.190,00 EURO PER COMPENSI
[...]
PROFESSIONALI, OLTRE RIMBORSO SPESE GENERALI AL 15%, IVA E
CPA (OVE DOVUTI) COME PER LEGGE.
7 di 8 Così deciso il 21 Marzo 2025
Il Giudice
Michela Agata La Porta
8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2135/2017 R.G., tra le parti:
(P. IVA , Parte_1 P.IVA_1
col patrocinio dell'Avv. Antonino Liuzzo;
- parte opponente -
AVV. (c.f. , Controparte_1 C.F._1
rappresentata e difesa da sé stessa, ai sensi dell'art.86 CPC;
- parte opposta -
CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da atti e verbali di causa.
*****
Con ricorso depositato in data 21.12.2017, di Pt_1 Parte_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 421/2017, R.G.
[...]
1300/2017, emesso in data 10.11.2017 da questo Tribunale, con cui è stato ingiunto alla
1 di 8 predetta il pagamento in favore dell'Avv. della Pt_1 Controparte_1
somma di 8.717,16 euro, oltre interessi, spese e compensi della procedura monitoria.
In sede monitoria l'Avv. ha dedotto di aver espletato le seguenti attività CP_1
professionali in favore di Pt_1
1. il ricorso per Decreto Ingiuntivo, iscritto a ruolo, presso il Tribunale di Patti, il
14.07.2016 – al n. 1239/16 RG - contro in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore;
[... 2. la scrittura privata di transazione del 17.05.2016 intercorsa tra la ditta Parte_1
e la in persona del legale Parte_1 Controparte_2
rappresentante pro-tempore e la relativa attività extragiudiziaria;
3. l'istanza di mediazione del 20.12.2016, presso l'organismo di Mediazione ANGEC e il conseguente procedimento definito con verbale dell'11.02.2017, l'instaurazione della causa civile n. 284/2017 R.G., vertente tra la ditta Parte_1 contro la e l' e lo svolgimento delle Controparte_3 Controparte_4 attività sino alla data di rinuncia al mandato dell'11.07.2017.
In relazione a dette attività l'Avv. ha emesso le fatture nn. 2, 29, 30, 31 e 32 del CP_1
2017 per un importo complessivo di 8.717,16 euro.
Con l'atto di opposizione ha contestato la debenza delle somme richieste (sia Pt_1 in ordine all'an che al quantum); e spiegato domanda riconvenzionale tesa ad ottenere il pagamento della somma di 16.220,65 euro, portata dalla fattura n. 29/A del 02/10/2017, emessa da nei confronti dell'Avv. a saldo dei lavori di appalto Pt_1 CP_1 effettuati dalla predetta società su un immobile di proprietà dell'opposta sito in Patti,
c.da Mongiove.
Parte opponente ha quindi chiesto la revoca del D.I. opposto, e la condanna di parte opposta al pagamento della somma di 16.220,65 euro, con vittoria di spese e compensi di lite.
Con comparsa del 15.01.2019 si è costituita l'Avv. , contestando il contenuto CP_1 dell'atto di citazione e chiedendo la conferma del D.I. opposto, evidenziando che per
2 di 8 quantificare il corrispettivo dell'appalto è stato già introdotto un procedimento di ATP, iscritto al n. 619/2018 R.G.
Con ordinanza del 03.04.2020 è stata concessa la provvisoria esecutività del D.I. opposto e concessi i termini ex art. 183 CPC.
All'udienza del 16.11.2022 in considerazione delle risultanze del giudizio di Pt_1
ATP, ha rinunciato alla domanda riconvenzionale. Rinuncia accettata da parte opposta, la quale ha tuttavia chiesto che detta domanda venga considerata ai fini del riparto delle spese di lite.
Indi la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del
10.12.2024 introitata per la decisione con i termini ex art. 190 CPC.
*****
Preliminarmente si rileva l'inammissibilità della documentazione prodotta da parte opposta con le memorie di replica, e segnatamente della sentenza emessa il 1° febbraio
2024 da questo Tribunale nell'ambito del giudizio n. 284/2017 tra , Pt_1 [...]
e trattandosi di documentazione su cui parte Controparte_5 CP_4
opposta non ha potuto interloquire, e che parte opponente avrebbe potuto -e dovuto- produrre entro l'udienza di precisazione delle conclusioni, siccome tenutasi in data successiva (10.12.2024) rispetto alla data di pubblicazione della citata sentenza
(01.02.2024).
Nel merito, si rileva quanto appresso.
In relazione al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la Suprema Corte ha ripetutamente precisato che le parti, pur risultando processualmente invertite e speculari l'una all'altra, conservano la loro posizione sostanziale in guisa da rimanere impregiudicata la disciplina generale sulla distribuzione dell'onere probatorio: il creditore opposto (che assume formalmente la veste di attore agente per via monitorio- ingiunzionale) dovrà pertanto dare la prova della fonte negoziale o legale del proprio diritto;
mentre il debitore opponente dovrà dare la prova dei fatti impeditivi, estintivi o
3 di 8 modificativi dell'obbligazione (cfr. Cass. Sez. I, n. 8718/2000; n. 2101/2015; Sez. III, n.
4800/17).
Ne consegue che le agevolazioni probatorie caratterizzanti il procedimento per decreto ingiuntivo – riconosciute al creditore procedente per via monitoria ai sensi degli artt.
633 ss. c.p.c. in vista di una potenziale immediata soddisfazione delle ragioni prima facie fondate – non avranno più alcuna ragion d'essere allorquando il processo venga ricondotto nell'alveo ordinario del processo di cognizione, sì da doversi concludere che la documentazione comprovante il credito dovrà essere valutata e potrà poi rilevare alla luce delle regole ordinarie previste dalla relativa disciplina civilistica e processual- civilistica.
Si rileva altresì che la tesi di parte opposta, secondo cui “la dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo in corso di causa comporta la cristallizzazione degli effetti giuridici connessi alla sua emissione”, e “determina la stabilizzazione del titolo esecutivo in favore del creditore opposto”, è infondata, essendo la provvisoria esecutività del D.I. rilasciata esclusivamente a seguito della verifica dei presupposti previsti dall'art. 648 CPC, e non comporta alcuna valutazione “definitiva” da parte del giudice in ordine alla fondatezza o meno della pretesa creditoria.
Fatte queste premesse di carattere generale, si rileva che nel caso in esame l'attività prestata dall'Avv. in favore di così come emerge dalle allegazioni CP_1 Pt_1
delle parti e dalla documentazione in atti, è consistita:
a) nella predisposizione e deposito di un ricorso monitorio nei confronti di Ci. Di.
rubricato al n. 1239/16 R.G. Trib. Patti, successivamente Parte_2
abbandonato (valore della controversia: 18.789,59 euro);
b) nell'attività stragiudiziale nei confronti di Ci. Di. culminata Parte_2
con la stipula in data 13.10.2016 di un accordo transattivo (valore della controversia: 23.509,38 euro);
c) nell'introduzione in data 20.12.2016 di un procedimento di mediazione civile nei confronti di (valore della controversia: Controparte_5
10.821,60 euro);
4 di 8 d) nello studio e nell'introduzione di un giudizio civile nei confronti di
[...]
rubricato al n. 284/2017 R.G. Trib. Patti (valore della Controparte_5
controversia: 13.000,00 euro).
Per dette attività non risulta che le parti, al momento del conferimento dell'incarico, abbiano concordato i compensi spettanti alla Professionista.
Gli stessi debbono pertanto esser quantificati sulla scorta dei parametri medi previsti dal
DM 55/2014, come modificato dal DM 37/2018, applicabile ratione temporis, non sussistendo ragioni per discostarsi da detti parametri medi.
Sul punto si segnala una recente sentenza della Corte di Appello di Milano, la cui massima recita: “in materia di quantificazione dei compensi dovuti all'avvocato, in linea con le tabelle in vigore all'epoca di cui al DM 55 del 2014, il Giudice nel quantificare il compenso spettante al difensore in esecuzione del contratto di patrocinio concluso con il cliente, in assenza di accordo scritto, si deve attenere alle tabelle di riferimento e, di regola, ai valori medi in essi indicati” (v. Corte appello Milano sez. II,
26/04/2023, n. 1330).
Ebbene, i compensi spettanti all'Avv. sulla scorta dei parametri medi previsti CP_1
dal DM 55/2014, come modificato dal DM 37/2018, sono i seguenti:
a) per il ricorso monitorio iscritto al n 1239/16 R.G. nei confronti di Ci. Di.
[...]
540,00 euro per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, Parte_2
CPA e IVA (ove dovuti), come per legge, e 145,50 euro per spese (a titolo di contributo unificato e marca da bollo, siccome previste ex lege e non contestate da parte opponente);
b) per l'attività stragiudiziale prestata nei confronti di Ci. Di. Parte_2
1.890,00 euro per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e
IVA (ove dovuti), come per legge;
c) per il procedimento di mediazione nei confronti di Controparte_5
(conclusosi con esito negativo per non aver la parte convenuta partecipato
[...] all'incontro): 420,00 euro per compensi professionali, oltre spese generali al
15%, CPA e IVA (ove dovuti), come per legge;
5 di 8 d) per lo studio e l'introduzione del giudizio civile nei confronti di CP_5
: 1.696,00 euro per compensi professionali, oltre spese generali al
[...]
15%, CPA e IVA (ove dovuti), come per legge, e 264,00 euro per spese (a titolo di contributo unificato e marca da bollo, siccome previste ex lege e non contestate da parte opponente).
Quanto alla richiesta degli interessi, deve osservarsi che rispetto al momento della decorrenza, quando sorge controversia tra l'avvocato ed il cliente circa il compenso per prestazioni professionali, il debitore non può essere ritenuto in mora prima della liquidazione del debito, che avviene con l'ordinanza che conclude il procedimento ex art. 28, Legge n. 794/1942, sicché è a quella data - e nei limiti di quanto liquidato dal giudice - che va rapportata la decorrenza degli interessi (Cass., n. 2954/16; Cass., n.
2431/11; Cass., n. 11777/05; Cass., n. 5240/99; Cass., n. 5004/93).
Pertanto, gli interessi andranno applicati sull'importo liquidato a decorrere dalla data della presente sentenza, fino all'integrale soddisfo.
La somma spettante all'Avv. per le attività prestate in favore di CP_1 Pt_1
ammonta quindi complessivamente a (540,00 + 1.890,00 + 420,00 + 1.690,00 =)
4.540,00 euro per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA (ove dovuti), come per legge;
e 409,50 euro per spese, oltre interessi come specificato.
Essendo detta somma inferiore rispetto a quella portata dal D.I. opposto, va lo stesso revocato ed accertato nei superiori termini il diritto di credito dell'Avv. nei CP_1
confronti di Parte_1
Al riguardo, va precisato che, a seguito della concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, ha corrisposto all'Avv. l'intera somma Pt_1 CP_1
ingiunta.
Ne consegue che l'opponente non va condannato al pagamento della somma sopra accertata (siccome inferiore), discendendo piuttosto in capo all'accipiens l'obbligo di restituzione dell'eccedenza.
6 di 8 Per quanto concerne, invece, la domanda rinunciata, in ossequio al disposto dell'art.306
CPC, la rinuncia accettata comporta il rimborso delle spese.
Nel caso di specie, tale rimborso viene liquidato applicando l'aumento per l'ulteriore valutazione rispetto alle spese della domanda principale.
*****
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore dell'opposta come da dispositivo in base ai parametri medi previsti dal DM 55/2014, come modificato dal
DM 147/2022, per scaglione di valore (determinato in base al decisum, e quindi tra
1.100 e 5.200 euro).
P.Q.M.
Il Giudice civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento indicato in epigrafe, così provvede:
- REVOCA IL D.I. OPPOSTO;
- DICHIARA CHE I COMPENSI SPETTANTI ALL'AVV. CP_1
PER LE ATTIVITA' PRESTATE IN FAVORE DI
[...] [...]
, MEGLIO DESCRITTE IN PARTE MOTIVA, Parte_1
AMMONTANO COMPLESSIVAMENTE A 4.540,00 EURO PER
COMPENSI PROFESSIONALI, OLTRE SPESE GENERALI AL 15%, CPA E
IVA (OVE DOVUTI), COME PER LEGGE, E 409,50 EURO PER SPESE,
OLTRE INTERESSI DALLA DATA DELLA PRESENTE SENTENZA SINO
AL SODDISFO;
- DÀ ATTO CHE è STATO PAGATO IN CORSO DI CAUSA L'INTERO
IMPORTO PORTATO DAL DECRETO INGIUNTIVO OPPOSTO;
- CONDANNA ALLA REFUSIONE Parte_1
DELLE SPESE PROCESSUALI IN FAVORE DELL'AVV. CP_1
, CHE SI LIQUIDANO IN 3.190,00 EURO PER COMPENSI
[...]
PROFESSIONALI, OLTRE RIMBORSO SPESE GENERALI AL 15%, IVA E
CPA (OVE DOVUTI) COME PER LEGGE.
7 di 8 Così deciso il 21 Marzo 2025
Il Giudice
Michela Agata La Porta
8 di 8