Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 20/06/2025, n. 1658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1658 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
mir REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –
in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1475/2020 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Messina presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'avv. Antonella Russo, che lo rappresenta e difende per procura in atti,
ricorrente
e
(c.f. ) con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Messina presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Istituto, rappresentato e difeso dall'avv. Antonietta Canu del ruolo professionale per procura in atti,
resistente
oggetto: pensione privilegiata ex d.P.R. n. 1092/1973.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 9 marzo 2020 adiva questo giudice del lavoro e, Parte_1
premesso di aver lavorato alle dipendenze del dal 13 settembre 1976 al 31 maggio Controparte_2
2012 con qualifica di sostituto commissario della Polizia di Stato e di essere affetto da “Artrosi cervicale con segni RX di riduzione dello spazio discale C6-C7 con segni di radicolopatia bilaterale” e
“Condropatia femoro rotulea RMN documentata in sogg. con segni clinici di lassità del compartimento mediale in esiti distrattivi del legamento collaterale mediale in pregresso trauma distorsivo del ginocchio dx”, entrambe giudicate dal Comitato di Verifica per le cause di servizio istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze dipendenti da causa di servizio rispettivamente con delibere n. 479/2007
e n. 57/2010, lamentava la mancata liquidazione da parte dell' della pensione di privilegio richiesta CP_1
con domande del 25 febbraio 2013 e del 6 novembre 2014 (e con successivi solleciti del 18 settembre
2018 e 25 ottobre 2019), nonostante l'avvenuta trasmissione ad opera del di tutta Controparte_2
la relativa documentazione amministrativa e sanitaria, come da note del 25 luglio 2014, del 29 novembre
Nella resistenza dell'Istituto, sostituita l'udienza del 19 giugno 2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Si premette che a partire dalle note del 10 maggio 2024 il ricorrente ha dato atto dell'avvenuto riconoscimento, da parte dell' , del suo diritto alla corresponsione della pensione di privilegio, CP_1
avendo appurato, tramite accesso alla propria area personale, l'accoglimento, nelle more del giudizio, della domanda prot. .4864.25/02/2013.0009138, risultante, alla data del 15 gennaio 2024, in stato CP_1 di “liquidazione definitiva”. Ha lamentato, tuttavia, il mancato pagamento delle somme a tale titolo dovutegli, insistendo pertanto nell'accoglimento delle domande e nella chiesta nomina di ctu ai fini della quantificazione della prestazione economica in oggetto.
L'Istituto, in esecuzione dell'ordine emesso dal giudice, ha prodotto solo la copia dell'estratto aggiornato del cassetto previdenziale del cittadino, dal quale risultano in favore del generici Parte_1
pagamenti a titolo di pensione per l'intero periodo in discussione (2014-2025), ma come eccepito dal ricorrente e non contestato si tratta dei ratei della pensione di vecchiaia di cui egli era già titolare.
Pertanto non può dichiararsi cessata la materia del contendere, ma il comportamento processuale dell'ente può essere interpretato come una conferma della fondatezza della domanda.
3.- Tuttavia, l' aveva eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice adito, CP_1
trattandosi di controversia avente ad oggetto il diritto, la misura o la decorrenza di pensione a carico della gestione pubblica ex rimessa alla giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti, ai sensi degli CP_3
artt. 13 e 62 r.d. n. 1214/1934.
L'eccezione è fondata.
Invero, come recentemente chiarito dalla Suprema Corte, la giurisdizione contabile è estesa a tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle in cui, come nella fattispecie in esame, si alleghi a fondamento della pretesa l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato (v.
Cass. S.U. n. 3719/2024 in fattispecie relativa a illegittimo recupero da parte dell' , sulle somme CP_1
erogate ad un dipendente pubblico a titolo di pensione privilegiata, degli importi già corrispostigli per equo indennizzo, ex art. 144 d.P.R. n. 1092/1973).
Nella specie, peraltro, contrariamente a quanto eccepito dal ricorrente, la controversia non verteva neppure su mera questione di liquidazione del trattamento già riconosciuto, ma aveva ad oggetto il previo accertamento del diritto del pensionato alla corresponsione della provvidenza richiesta, risultando dalla documentazione in atti (cfr. decreto n. 2486/17N) che le infermità per le quali è stata avanzata la domanda sono state ascritte alla Tab. B – legittimante il riconoscimento dell'indennità una tantum di cui all'art. 69
d.p.R. n. 1092/1973 – e non già alla Tab. A, richiesta invece per la corresponsione della pensione privilegiata, ex art. 64 del medesimo decreto.
4.- Quanto alla liquidazione delle spese del giudizio, tenuto conto delle ragioni della decisione e del contegno processuale dell'Istituto, esse vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore della Corte dei Conti e compensa le spese processuali.
Messina, 20.6.2025
Il Giudice del Lavoro
Valeria Totaro