Ordinanza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, ordinanza 24/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 865/2024 R.G.
TRIBUNALE DI AVELLINO
ORDINANZA
IL G.I. dott.ssa Valentina Pierri letti gli atti e sciolta la riserva assunta;
PREMESSO CHE
Con ricorso ex art. 1172 c.c. depositato in data 25.03.2024, e Parte_1 Parte_2 adivano l'intestato Tribunale, all'uopo esponendo:
- di essere proprietari di un immobile, con annessi giardino e garage, situato in Mercogliano, alla via Michele Sparano, 9, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Mercogliano, al foglio 13, p.lla 1224 – sub 5], ubicato al piano terra del resistente;
CP_1
- che a distanza di poco tempo dall'acquisto dell'anzidetto immobile, avevano riscontrato la presenza di infiltrazioni e formazioni di muffa in uno dei vani dell'appartamento, con localizzazione delle problematiche nella parte bassa delle mura e al soffitto;
- che i ricorrenti avevano tempestivamente provveduto a segnalare tale problematica all'amministratore del Condominio con nota pec del 30.7.2023, rimasta tuttavia priva di qualsiasi riscontro;
- di aver segnalato il problema con ulteriore nota pec del 5.12.2023, con la quale gli istanti denunciavano altresì i frequenti allagamenti occorsi al proprio giardino per effetto delle condizioni in cui versa il canale di gronda posto nella parte alta del fabbricato, dal quale, nelle giornate di pioggia, promanano copiose tracimazioni di acqua piovana sul piano di calpestio del giardino;
- che anche la successiva diffida dell'1.2.2024 non riceveva riscontro;
- che, allo stato attuale, l'immobile degli istanti è afflitto dalle gravi problematiche destinate ad aggravarsi ulteriormente in difetto di pronto intervento.
Tanto premesso, la parte ricorrente chiedeva di “… ordinare al resistente , in persona CP_1 dell'amm.re p.t., di provvedere alla immediata esecuzione di tutte le opere ritenute necessarie per rimuovere lo stato di pericolo di danno grave e prossimo gravante sull'immobile di proprietà dei ricorrenti - come verranno determinate in corso di causa, anche a mezzo TU, di cui, occorrendo, sin d'ora si chiede la nomina – con particolare riferimento a quelle necessarie: - Alla eliminazione delle cause determinanti le infiltrazioni e la conseguente formazione di macchie di umidità e muffa nella stanza dell'immobile dei ricorrenti adibita a studio;
- al ripristino delle pregresse condizioni della stanza in questione;
- alla eliminazione delle cause determinati la tracimazione di acqua piovana dal canale di gronda verso il giardino dei ricorrenti in occasione delle giornate di pioggia;
- al ripristino delle pregresse condizioni del terreno del giardino;
- adottare ogni ulteriore provvedimento eventualmente ritenuto necessario alla rimozione dello stato di pericolo, disponendo, se del caso, idonea garanzia per gli eventuali danni;
- disporre, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., una penale a carico del resistente per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei CP_1 provvedimenti disposti dal Tribunale, fissandone la decorrenza”. Vinte le spese, con attribuzione.
Con comparsa depositata in data 10.6.2024 si costituiva altresì in giudizio la Controparte_3 eccependo, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva nonché l' inoperatività della garanzia assicurativa e chiedendo, in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della eccezione preliminare e di accoglimento della manleva, di escludere la manleva in ordine alle spese legali sostenute, da porre a carico del e di ridurre l'indennità in CP_1 ragione dell'aggravamento dei danni conseguente all'inerzia del , al netto della franchigia CP_1 prevista per polizza.
Disposta ed espletata TU, all'esito dell'udienza del 23.12.2024, il giudice si riservava per la decisione.
OSSERVA
Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto nei limiti di seguito indicati.
Si rileva, innanzitutto, che, nella fattispecie, alla stregua del "nomen iuris" conferito alla domanda esperita e al "petitum" concretamente dedotto in giudizio, si verte nell'ambito della proposizione di un'azione nunciatoria di danno temuto, secondo il paradigma normativo trasparente dall'art. 1172
c.c.., ragion per cui, quanto alla valutazione delle condizioni del "periculum in mora" e del "fumus boni iuris" dell'intentata azione, occorre procedere, nel caso che ci occupa, all'accertamento del pericolo di danno da una cosa ad un'altra cosa, della gravità e della prossimità del danno e della sussistenza del ragionevole timore del pericolo, il tutto sul presupposto che l'azione in discorso non è soggetta a termini di decadenza.
La giurisprudenza ha, in proposito, evidenziato che ricorre l'ipotesi di danno temuto quando da parte del ricorrente si assume che da un'opera eseguita sull'altrui proprietà possa derivare danno al proprio fondo, non in considerazione dell'attività in sè posta in essere, bensì per il pericolo di danno cui soggiace il fondo in conseguenza della situazione determinatasi per effetto dell'opera portata a compimento (cfr., per tutte, Cass. 4 gennaio 1995, n. 141 e Cass. 9 marzo 1989, n. 1237).
La denuncia di danno temuto postula, in effetti, un non facere, ossia l'inosservanza dell'obbligo di rimuovere una situazione di un edificio, di un albero o di qualsiasi altra cosa, comportante pericolo di un danno grave e prossimo per il bene in proprietà o in possesso del denunciante, e prevede come rimedio l'ordine, a chi abbia la piena disponibilità del bene costituente pericolo, di eseguire quanto necessario per la rimozione della causa di quest'ultimo.
La migliore dottrina ha, inoltre, precisato - sempre con riferimento alla denuncia di danno temuto - che la responsabilità del denunciato è configurabile anche in presenza di una situazione che, pur derivando da un fattore naturale, può essere scongiurata con l'ordinaria diligenza, in ciò concretandosi l'estremo della colpa. In sostanza, se il danno paventato alla stregua dell'art. 1172 c.c. proviene da un evento naturale relativo ad una cosa inanimata, non per questo si può escludere il comportamento antigiuridico (sulla scorta del principio stabilito nell'art. 2051 c.c.) di colui al quale la cosa pericolosa appartiene: comportamento che, sebbene non abbia receduto od accompagnato l'evento, si pone tuttavia in un secondo momento, di fronte al vitium loci o soli o all'accidens extrinsecus, come inattività, e quindi si sostanzia in un atteggiamento che configura una responsabilità per colpa. Con la denuncia di danno temuto, in sostanza, si mira ad eliminare in radice la causa dannosa (ossia il pericolo di danno grave e prossimo), arrestandola nel suo naturale svolgimento mediante l'apprestamento di cautele idonee.
Conseguentemente, il giudice, all'esito della procedimentalizzata fase cautelare, deve individuare gli accorgimenti ai quali dovrà conformarsi la parte obbligata onde ovviare al pericolo incombente, evitando di adottare provvedimenti tendenzialmente definitivi, alla stregua della sommarietà degli accertamenti che caratterizzano tale fase ed in funzione della salvaguardia dell'esigenza di limitare al minimo la proprietà o il possesso altrui nell'interesse del denunciante in relazione alla necessità di conseguire lo scopo che legittima l'azione, al fine di non compromettere l'esito finale della controversia.
Ciò posto sul piano generale, con riguardo alla fattispecie concretamente dedotta in giudizio e tenuto conto della natura necessariamente sommaria caratterizzante la presente fase "ante causam", si deve ritenere che sia rimasta effettivamente comprovata sia la sussistenza delle infiltrazioni e degli allagamenti denunciati sia riconducibilità eziologica degli stessi ad una serie di concause e, nello specifico, alla omessa manutenzione delle parti comuni, con conseguente responsabilità del evocato in giudizio. CP_1
Invero, deve rilevarsi che il TU CH. , alla cui consulenza si aderisce pienamente, Persona_1 essendo stata espletata secondo ineccepibili criteri tecnici, ha accertato, all'esito di un'attenta e accurata ispezione dei luoghi di causa che “l'ambiente posto alla destra dell'ingresso principale, da adibirsi a studio, è interessato da fenomeni di infiltrazioni di acqua con relative evidenze al soffitto
e lungo le pareti perimetrali ove insistono anche fenomeni di efflorescenza e muffe. Si è proceduto pertanto al rilievo metrico degli spazi e a riprese termografiche e fotografiche. I rilievi sono proseguiti all'esterno e più precisamente nel giardino pertinenziale per l'individuazione dei canali di gronda da cui si origina lo stillicidio” (cfr. pag. 11 della TU depositata il 2.12.2024).
In particolare, in riferimento alla sussistenza delle infiltrazioni e degli inconvenienti lamentati dai ricorrenti, il TU ha accertato che “l'ambiente studio è oggetto di infiltrazioni di acqua sia al soffitto
e più precisamente per una fascia che va dalla finestra balcone fino al punto luce che lungo le pareti perimetrali ove insistono fenomeni di efflorescenza e muffe (…). Proprio sul balcone esterno è presente una colonna pluviale che attraversa la soletta del balcone sovrastante e si innesta nella pavimentazione del balcone della parte ricorrente. Orbene proprio nei punti di innesto e di passaggio della suddetta colonna sono evidenti macchie di infiltrazioni sia recenti che pregresse (cfr. pagg. 11
e 12 della TU depositata il 2.12.2024).
Nel corso dei vari sopralluoghi effettuati presso l'unità immobiliare oggetto di causa, il TU ha potuto constatare che “da un esame visivo e fotografico condotto sul fabbricato condominiale sia sul prospetto principale che su quello laterale (sulla verticale del giardino di proprietà dei ricorrenti) è stato rilevato il cattivo stato di manutenzione dei canali di gronda che presentano evidenti segni di ossidazione e fori causati dalla ruggine che possono dare seguito a fenomeni cospicui di stillicidio sulle proprietà sottostanti in caso di precipitazioni meteoriche” (cfr. pag. 5 della TU depositata il
2.12.2024).
Il TU ha anche effettuato rilievi metrici nonché riprese fotografiche e termografiche dalle quali è emerso che nell'ambiente prossimo all'ingresso (studio) della unità immobiliare vi sono “segni di pregresse infiltrazioni sia all'intradosso del solaio (soffitto), sia lungo le pareti perimetrali dell'ambiente che danno verso l'esterno” e che il soffitto presenta segni di rigonfiamento dell'intonaco con estensione variabile dal balcone esterno fino al punto luce così come lungo il perimetro della stanza per una fascia variabile dai 15 ai 40 cm in corrispondenza dello zoccolino ove si evidenziava anche la presenza di muffe estese. Invece, sul balcone esterno, veniva rilevata la presenza di n. 2 tubazioni, ovvero, la discesa pluviale condominiale e lo scarico dell'ambiente cucina dell'appartamento posto al piano superiore” (cfr. pag. 6 della TU depositata il 2.12.2024).
Inoltre, durante il successivo sopralluogo del 03/10/2024, il TU ha proceduto al taglio della pluviale in metallo preverniciato che si presentava all'interno particolarmente ossidato con fenomeno evidente di corrosione in corrispondenza della sovrapposizione tra il tratto superiore e inferiore. Secondo il
TU “tale fenomeno in caso di ingenti precipitazioni meteoriche è causa di infiltrazione nella muratura e, per scorrimento, nel solaio. Inoltre, la sovrapposizione/innesto delle due pluviali non presentava un controtubo di protezione atto a resistere ad eventuali azioni aggressive in caso di perdite causate dall'ossidazione” (cfr. pag. 7 della TU depositata il 2.12.2024).
Quanto alle cause del fenomeno riscontrato, il TU ha ben chiarito che le infiltrazioni e gli allagamenti di cui si controverte sono determinati dal deterioramento della pluviale e dei canali di gronda che hanno provocato lo stato riscontrato nell'unità immobiliare e nel giardino dei ricorrenti.
In particolare, il TU ha riscontrato che “I canali di gronda, insistenti sulla verticale della proprietà dei ricorrenti, all'esame visivo apparivano in più punti ammalorati, ovvero ossidati e con fenomeni estesi di ruggine..”.
Alla stregua delle riferite rilevazioni, appare evidente la sussistenza del fumus boni iuris, atteso che le lamentate infiltrazioni e gli allagamenti sono originate dal deterioramento della pluviale e dei canali di gronda per la omessa e/o cattiva manutenzione, con conseguente CP_4 responsabilità, del tenuto all'adempimento dei doveri di manutenzione e di custodia in CP_1 ordine ai beni rientranti nella rispettiva disponibilità.
Sussiste altresì il periculum in mora.
Giova, sul punto, richiamare quanto asserito dalla consolidata giurisprudenza con riguardo al requisito del "pericolo di un danno grave e prossimo”. Secondo condivisibile opinione, infatti, il concetto di pregiudizio espresso dall'art. 1172 c.c. va inteso in senso ampio, riferendosi non solo all'ipotesi di deterioramento o di alterazione della cosa, ma anche alla menomazione od offesa a quei vantaggi, qualunque essi siano, che possono essere ritratti dalla cosa di proprietà o in possesso del denunciante.
Quanto, poi, alla nozione di prossimità, essa mira ad attribuire rilevanza ai cd. danni “imminenti”, ossia suscettibili di verificazione improvvisa per essere già in atto le condizioni che hanno determinato l'insorgenza del pericolo.
Ne consegue che il danno è qualificabile come “prossimo” anche quando sia già attuale ed effettivo ma vi sia il ragionevole timore della sua protrazione, in relazione al pregiudizio già prodottosi e verosimilmente verificabile o aggravabile.
Alla luce di tali principi, deve ritenersi che, nel caso di specie, sussistano i presupposti richiesti dall'art. 1172 c.c., giacchè – come evidenziato dallo stesso TU - l'indagine effettuata ha fatto emergere che “le infiltrazioni rilevate nell'ambiente interno (studio) hanno generato la proliferazione di muffe che pregiudicano una normale fruizione del locale, rendendolo insalubre e arricchendolo di composti organici volatili o vere e proprie tossine. La contaminazione fungina in ambienti indoor è una forma di inquinamento ambientale che può causare agli occupanti l'insorgere di patologie respiratorie quali sinusiti allergiche e asma. Inoltre, la problematica sopradescritta, oltre a incidere sulla salute degli occupanti mina l'integrità strutturale degli stessi immobili arrecando danni alle finiture come, per esempio, agli intonaci e agli arredi. In virtù di tutto ciò, alla luce di quanto evidenziato durante i sopralluoghi, si rende necessario eliminare tutte le cause che generano le condizioni che ad oggi non permettono l'utilizzabilità del bene anche se in forma limitata o parziale.” (cfr. p. 13 della relazione depositata il 2.12.2024). Tale condizione (che impedisce di fatto il pieno utilizzo del bene) si atteggia, inoltre, come “grave” in considerazione dei diritti che potrebbe compromettere (ivi compreso, il diritto alla salute) e “prossima” in relazione al concreto rischio di aggravamento dei danni già verificatesi.
Occorre, pertanto, procedere alla tempestiva esecuzione di interventi urgenti onde evitare il pericolo incombente sulla proprietà dei ricorrenti.
Si rende necessario, in particolare, eliminare le cause accertate del fenomeno infiltrativo e mettere in sicurezza l'unità immobiliare e il giardino di proprietà dei ricorrenti, ripristinandone l'utilizzabilità.
Il resistente sarà tenuto, compatibilmente con la natura propria dei provvedimenti urgenti CP_1 di tipo nunciatorio, ad effettuare le opere ritenute indispensabili per eliminare la propagazione delle infiltrazioni denunciate, che si possono indicare nella realizzazione degli interventi individuati dal
TU.
In particolare, il TU, a p. 14 della relazione, ha elencato le opere necessarie affinché il vano possa essere nuovamente fruibile e salubre e il giardino utilizzabile, ovvero:
- rimozione della pluviale (costo a carico del ); CP_1
- rimozione del canale di gronda sulla parte di fabbricato che insiste sul giardino pertinenziale di parte ricorrente (costo a carico del ); CP_1
- rimozione dello strato di finitura delle superfici intonacate e tinteggiate danneggiate dalle infiltrazioni sia all'interno che all'esterno;
- pulitura delle superfici con uso di idropulitrice;
- rimozione dello zoccolino battiscopa;
- trasporto a rifiuto del materiale di risulta;
- ripresa di intonaco e successiva stuccatura e rasatura;
- preparazione del fondo con fissativo e tinteggiatura di tutto il vano;
- posa di nuovo zoccolino battiscopa;
- tinteggiatura della parete esterna del balcone con pittura traspirante;
- installazione di nuova pluviale (costo a carico del ); CP_1
- revisione parziale dell'impianto elettrico (studio)
- installazione di nuovo canale di gronda sulla parte di fabbricato che insiste sul giardino pertinenziale di parte ricorrente (costo a carico del ). CP_1
Inoltre il TU ha indicato una soluzione tecnica idonea ad evitare che il fenomeno possa nuovamente ripresentarsi, ovvero “lo spostamento dell'intera pluviale sulla parete cieca del fabbricato lateralmente il portone di ingresso, in questo modo si eliminerebbero gli CP_4 attraversamenti delle solette dei balconi ad ogni piano, evitando che nei punti di giunzione e collegamento si possano ripetere infiltrazioni come quelle rilevate all'interno della proprietà del ricorrente (come dimostrato in fase di ultimo sopralluogo del 10/10/2024).
Infine, il convogliamento delle acque piovane, tramite la realizzazione di un pozzetto e successivo collegamento alla condotta di raccolta delle acque bianche, consentirebbe l'eliminazione di qualsiasi interferenza con le strutture del fabbricato condominiale” (cfr. p. 15 della relazione)
Tutte le opere a farsi sono indicate nei computi metrici allegati alla consulenza (allegati c1 e c2).
Il resistente va condannato all'esecuzione delle predette opere dirette ad eliminare le CP_1 infiltrazioni riscontrate e le relative cause.
Va, invece, disattesa la richiesta di disporre, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., una penale a carico del resistente per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti disposti dal CP_1
Tribunale. Invero, pur essendo la fissazione della somma di denaro per ogni giorno di ritardo compatibile in astratto con la tutela cautelare, è pur sempre necessario che detta pronuncia sia accessoria all'esecuzione di un obbligo di fare infungibile, ovvero tale da richiedere la necessaria cooperazione del debitore. Viceversa non può darsi luogo a tale condanna condizionata quando, come nella specie, il difetto di esecuzione spontanea può essere surrogato in via coattiva mediante individuazione in sede esecutiva di un soggetto al quale conferire l'incarico di realizzazione dei lavori, e ciò con identica soddisfazione per il creditore.
Quanto alla posizione della compagnia assicurativa chiamata in causa, re melius perpensa va dichiarata l'inammissibilità della domanda di manleva.
Invero, pur ritenendo questo giudice che la chiamata in garanzia del terzo sia astrattamente ammissibile nei procedimenti cautelari ogni qualvolta essa non determini una dilatazione temporale procedimentale inconciliabile con i tempi urgenti della lite cautelare e ove gli effetti materiali della emananda misura cautelare (ovvero degli atti di istruzione eseguiti) possano ricadere nella sfera giuridica del terzo, nel caso di specie la domanda di manleva si appalesa incompatibile alla luce delle contestazioni in ordine alla operatività della polizza, meritevoli di approfondimento nell'ambito di autonomo giudizio.
Va infatti evidenziato che il convenuto e la compagnia assicurativa chiamata in garanzia CP_1 hanno prodotto, a sostegno della propria tesi difensiva, condizioni generali di contratto diverse e non pienamente sovrapponibili.
In particolare, va rimarcato che, mentre il ha allegato le condizioni di cui al Controparte_2 md. 250231C ed. 01/22 in cui, all'articolo 33 è espressamente previsto l'indennizzo per i danni correlati alla rottura accidentale o all'intasamento delle pluviali e dei canali di gronda, la società ha allegato le condizioni del medesimo modello relative all'ed. 10/2016 in cui all'articolo CP_3
30 è espressamente esclusa la copertura assicurativa per i danni correlati ai canali “di raccolta e deflusso dell'acqua piovana”.
Trattasi di questione di natura contrattuale suscettibile di approfondimento che non appare compatibile con la natura cautelare del presente procedimento.
Le spese di lite, nel rapporto tra il ricorrente e il resistente, seguono la soccombenza di CP_1 quest'ultimo e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, tenuto conto della natura del contenzioso (procedimento cautelare), del valore della controversia e dell'attività difensiva in concreto svolta.
Attesa la natura processuale della declaratoria di inammissibilità della domanda di manleva, le spese processuali tra il resistente e la società assicurativa vanno integralmente compensate. CP_1
Le spese di TU vanno poste a carico del resistente. CP_1
P.Q.M.
Il G.D., dott.ssa Valentina Pierri, in merito al ricorso cautelare presentato il 25.03.2024 da Pt_1
e , ogni diversa istanza disattesa, letti gli artt. 669 quater e ss. e 1172
[...] Parte_2
c.c., così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina al di eseguire gli interventi Controparte_2 individuati dal TU CH. nella relazione depositata in data 2.12.2024 (pp. 14- Persona_1
15 e relativi computi metrici), come richiamati nella parte motiva;
2) dichiara inammissibile la domanda di manleva sollevata dal convenuto;
CP_1
3) condanna il resistente al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese processuali, CP_1 che liquida in euro 145,50 per spese ed euro 3.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione;
4) compensa le spese di lite nel rapporto processuale tra il e la soc. Controparte_2
Controparte_3
5) pone le spese di TU, liquidate con separato decreto, a definitivo carico del CP_1 resistente.
Manda la cancelleria per le comunicazioni di rito.
Avellino, 24.3.2025
Il Giudice
dott.ssa Valentina Pierri