Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 17/01/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00070/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01420/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1420 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Daniele Lutrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, Via F. Rubichi n. 39;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza dell’A.G.O. n. 121/2024, pubblicata il 14 febbraio 2024, notificata all’Avvocatura dello Stato di Lecce, ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, in data 15 febbraio 2024, e al Ministero della Salute, ai fini esecutivi ed ai sensi dell’art. 479 c.p.c., in data 10 maggio 2024, con la quale la Corte d’Appello di Lecce, accogliendo l’appello principale per quanto di ragione e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata del Tribunale di Lecce n. 519/2023 (confermata nel resto), ha condannato il Ministero della Salute al pagamento, in favore di -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- (eredi di -OMISSIS-) in solido fra loro, della differenza fra la somma di € 87.212,00, oltre accessori, e l’importo di € 24.467,48, oltre accessori, secondo le indicazioni contenute in motivazione; nonché al pagamento, in favore degli stessi soggetti, in solido fra loro, delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate per il primo grado in € 518,00 per spese di C.U. e in € 4.700,00 per compensi, e, per il grado d’appello, in € 777,00 per spese di C.U. ed in € 8.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%, con distrazione in favore dell’avv. Maria Luce Greco, anticipatario, e ha posto, infine, le spese di C.T.U. di primo grado, nella misura già liquidata, a carico del Ministero della Salute;
nonché per l’assegnazione
di un termine di trenta giorni (o diverso secondo l’apprezzamento) al Ministero della Salute per disporre il pagamento in favore degli eredi -OMISSIS- e dell’Avv. Maria Luce Greco, quale difensore anticipatario degli stessi, delle somme stabilite con la sentenza n. 121/2024 pronunciata dalla Corte d’Appello di Lecce;
e per la nomina
per il caso di ulteriore inadempimento, di un Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio di ottemperanza.
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Vista la sentenza della Corte d’Appello di Lecce n. 121/2024;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visti gli artt. 112 e 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 15 gennaio 2025 il dott. Carlo Iacobellis e uditi per le parti i difensori Avv. D. Lutrino per le parti ricorrenti, Avvocato dello Stato R. Corciulo per il Ministero resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con la sentenza n. 121/2024, pubblicata il 14 febbraio 2024, la Corte d’Appello di Lecce, accogliendo l’appello principale per quanto di ragione e, per l’effetto, in parziale riforma della impugnata del Tribunale di Lecce n. 519/2023, che conferma nel resto, in parziale accoglimento della domanda risarcitoria proposta con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado, ha condannato il Ministero della Salute al pagamento, in favore di -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- (eredi di -OMISSIS-) in solido fra loro, della differenza fra la somma di € 87.212,00, oltre accessori, e l’importo di € 24.467,48, oltre accessori, secondo le indicazioni contenute in motivazione. La Corte d’Appello di Lecce ha, altresì, rigettato l’appello incidentale e condannato il Ministero della Salute al pagamento, in favore di -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, in solido fra loro, delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate per il primo grado in € 518,00 per spese di C.U. e in € 4.700,00 per compensi, e, per il grado d’appello, in € 777,00 per spese di C.U. ed in € 8.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%, con distrazione in favore dell’avv. Maria Luce Greco, anticipatario.
Ha posto, infine, le spese di C.T.U. di primo grado, nella misura già liquidata, a carico del Ministero della Salute.
1.1 Ora, con ricorso di ottemperanza notificato in data 28 ottobre 2024 e depositato il 3 novembre 2024, i ricorrenti indicati in epigrafe chiedono l’esecuzione del giudicato formatosi in relazione alla menzionata sentenza dell’A.G.O. (pure) indicata in epigrafe, con il pagamento delle somme ivi portate in loro favore. Chiedono, inoltre, di assegnare un termine di trenta giorni (o diverso secondo l’apprezzamento) al Ministero della Salute per disporre il pagamento in favore degli eredi -OMISSIS- e dell’Avv. Maria Luce Greco, quale difensore anticipatario degli stessi, delle somme stabilite con la sentenza n. 121/2024 pronunciata dalla Corte d’Appello di Lecce; nonché la nomina, per il caso di ulteriore inadempimento, di un Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio di ottemperanza.
1.2 Espongono i ricorrenti che, nonostante la prefata sentenza n. 121/2024, pubblicata il 14 febbraio 2024, emessa dalla Corte d’Appello di Lecce, sia passata in giudicato e gli sia stata notificata il 10 maggio 2024, il Ministero della Salute non ha provveduto a darvi esecuzione.
1.3 Il 4 novembre 2024, con atto formale dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, il Ministero della Salute si è costituito in giudizio.
1.4 Il 3 gennaio 2025, il difensore dei ricorrenti ha depositato in giudizio una istanza di cessazione della materia del contendere, nella quale i quattro ricorrenti hanno dichiarato che il Ministero della Salute intimato ha soddisfatto gli interessi dedotti dai creditori nel presente giudizio, in quanto, “ ancorché in data successiva alla notifica ed al deposito del ricorso per l’ottemperanza, sono stati effettuati distinti pagamenti in relazione a quanto era dovuto .”
Hanno concluso, quindi, con la richiesta di improcedibilità del ricorso per cessata materia del contendere, con vittoria di spese ed onorari del giudizio di ottemperanza in favore del procuratore, che si dichiara antistatario.
1.5 All’esito dell’udienza in Camera di Consiglio del 15 gennaio 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. Il ricorso di ottemperanza - regolare in rito e tempestivo - è divenuto improcedibile per cessazione della materia del contendere.
In particolare, questo Collegio osserva che la pretesa creditoria azionata dagli odierni ricorrenti per l’ottemperanza del giudicato dell’A.G.O. di che trattasi è stata, nelle more del presente giudizio, integralmente soddisfatta dal Ministero della Salute, come da esplicita dichiarazione in tal senso resa dai ricorrenti con la sopracitata istanza di cessazione della materia del contendere del 03 gennaio 2025, depositata in giudizio in pari data (non contestata dalla controparte), per cui il ricorso di ottemperanza deve essere dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., secondo cui “ qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ”.
In questo senso, la giurisprudenza ha precisato che “ La pronuncia di cessazione della materia del contendere definisce la controversia nel merito, accertando la pretesa dedotta in giudizio allorquando si sia determinata una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell'interesse azionato; è, quindi, decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l'interesse legittimo esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito. ” (vedi: Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 26 gennaio 2024, n. 823).
In conclusione, il ricorso di ottemperanza va dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5 c.p.a..
3. Quanto alla valutazione della c.d. soccombenza virtuale, ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio, osserva brevemente il Collegio che il ricorso di ottemperanza appariva fondato, dal momento che, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza de quibus, pubblicata il 14 febbraio 2024, e notificata al Ministero della Salute il 10 maggio 2024, non era avvenuto alcun adempimento da parte dell’Amministrazione intimata, avendo quest’ultima corrisposto quanto dovuto (soltanto) nel corso del giudizio di ottemperanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso di ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dei ricorrenti, delle spese del presente giudizio di ottemperanza, liquidate in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre gli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario Avv. Daniele Lurtino.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Carlo Iacobellis, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carlo Iacobellis | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.