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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/01/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
in persona del Giudice unico, dott. Bruno Conca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 22379/2023 RG del Tribunale di Torino, trattenuta in decisione all'udienza del 03/12/2024, promossa da
P. IV , in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Michela CIPOLLOTTA, giusta procura a Parte_2 margine dell'atto di citazione,
ATTRICE, contro
P.IV , in persona del Dott. , rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 difesa dagli Avv.ti Giovanni TRENTI e Michela BOCCARDO ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Torino, via Ettore de Sonnaz 21, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTA,
avente ad oggetto: contratti bancari
1 Conclusioni per come da verbale di udienza del Parte_1 Controparte_1
03.12.2024.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 13.12.2023, promuoveva il Parte_1 presente giudizio nei confronti di chiedendo l'accoglimento delle Controparte_1 seguenti conclusioni:
“
1. ORDINARE alla in persona legale rappresentante pro tempore, di cancellare Controparte_1 immediatamente le segnalazioni in capo alla Attrice dalla Centrale Rischi presso la Banca di Italia;
2. accertare e dichiarare l'illegittimità delle segnalazioni presenti nella Centrale Rischi presso la
Banca di Italia in capo alla Attrice;
conseguentemente
3. accertare e dichiarare la responsabilità di parte convenuta per tutti i danni patiti dalla Parte_1
e, per l'effetto, condannarla alla refusione dei succitati danni patrimoniali quantificabili in €.
[...]
130.000,00= o in quella somma maggiore o minore che il Giudice riterrà di Giustizia a seguito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria
4. accertare e dichiarare la responsabilità di parte convenuta per tutti i danni patiti dalla Parte_1
e, per l'effetto, condannarla alla refusione dei succitati danni non patrimoniali quantificabili
[...] in €. 205.000,00= o in quella somma maggiore o minore che il Giudice riterrà di Giustizia a seguito dell'espletanda istruttoria oppure in quella somma individuata e da liquidarsi in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
5. condannare la alla rifusione delle spese processuali e dei compensi ex D.M. Controparte_3
D.M. 147/2022 – "Regolamento recante modifiche al D.M. 55/2014, concernente la Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", oltre rimborso spese generali, IVA e c.p.a., del presente procedimento con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
2. In data 02.02.2024, si costituiva nel presente giudizio contestando Controparte_1 quanto ex adverso dedotto e chiedendo a sua volta l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“rigettare le domande tutte formulate da parte attrice nei confronti di in Controparte_1 quanto infondate in fatto ed in diritto.
2 Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario 15%, nonché la maggiorazione dovuta ex
D.M. 8.03.2018, n. 37 per essere gli atti redatti con modalità ipertestuali, C.P.A. ed I.V.A., come per legge.”
3. Depositate le memorie ex art. 171ter c.p.c., all'udienza del 29.05.2024 il Giudice, dando atto che la presente controversia verte in tema di contratti bancari, assegnava alla parte più diligente termine di giorni 15 per iniziare la procedura di media-conciliazione e rinviava la causa al 6.11.24 con note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
4. In data 16.09.2024 la causa veniva riassegnata al presente Giudice.
5. Entrambe le parti davano atto del mancato esperimento della procedura di mediazione ed il
Giudice, con Ordinanza del 18.11.2024, fissava successiva udienza di precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale al 03.12.2024.
6. All'udienza del 03.12.2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta a decisione ex art. 281sexies terzo comma.
7. Nei propri atti, la parte attrice ha dedotto in sintesi che:
- la (d'ora in avanti, solo o attrice) è azienda che svolge l'attività di Parte_1 Pt_1 vendita al dettaglio e all'ingrosso di pellet certificato, legna da ardere, briquette, etc;
- la stessa in data 19/09/2022 stipulava contratto di finanziamento con con il Controparte_1 quale veniva erogata in proprio favore la somma di €. 25.000,00= (All.to 2 parte attrice);
- in data 14/09/2023 la incaricava l'Avv. Cristiana Ramadori di prendere contatto con la Pt_1
, per il tramite del Dott. della CNA di Siena, al fine di Controparte_4 Persona_1 richiedere, in nome e per conto della società, un ulteriore prestito, della somma di €. 130.000,00=
(All.to 3 parte attrice);
- in data 12/10/2023, il Sig. comunicava al predetto Avvocato, il rifiuto del prestito da Per_1 parte della , a causa della presenza nella banca dati del RI (All.to 4 parte Controparte_4 attrice) di una segnalazione per un insoluto, relativo ad una rata del prestito stipulato in data
19.09.2022, segnalazione effettuata dalla , come da report inviato via mail dal Controparte_1 referente della CNA, inoltrato poi in data 16/10/2023 all'odierna attrice (All.to 5 parte attrice);
3 - a seguito del controllo contabile-amministrativo, veniva verificato che, alla data del
12/10/2023, tutte le rate erano state pagate (All.to 6 parte attrice); pertanto, veniva inviata alla convenuta una diffida legale, con la quale la stessa veniva invitata a provvedere immediatamente alla cancellazione della segnalazione in quanto illegittima (All.to 7 parte attrice), precisando che nessun preventivo avviso di segnalazione al SIC era stato notificato alla società, in evidente violazione dell'art. 4, co. 7, “Codice Deontologico”;
- in data 20/10/2023, la odierna convenuta riscontrava detta missiva, rappresentando che “alla data del 21/08/2023 non vi erano fondi ai fini del pagamento della rata del finanziamento n.
17717477. Rata che è stata pagata in data 11/09/2023”; ed ancora, allegava l'Informativa ai sensi dell'art.
5.6 del Codice di Condotta datata 12/09/2023 - presuntivamente inviata alla Pt_1
-, senza allegare, però, alcuna prova di avvenuta consegna (All.to 8 parte attrice);
- in data 24/10/2023, pertanto, la contestava la risposta di parte convenuta, sottolineando Pt_1 che la segnalazione comunque non indicava un mero ritardo, ma un insoluto, inoltre, la segnalazione comunque è avvenuta prima del detto avviso, dunque, presuntivamente inviato dopo il pagamento (All.to 9 parte attrice);
- in data 02/11/2023, a seguito di un accesso presso la Centrale Rischi della Banca di Italia si scopriva la presenza – oltre del prestito dell'importo di €. 25 k (ovvero di importo inferiore ad €.
30 k fissato quale limite di segnalazione) – di altre segnalazioni, effettuate sempre dalla
[...]
relative a operazioni sconosciute alla (All.to 10 parte attrice); in particolare, CP_1 Pt_1 veniva segnalato 1) nel mese di agosto 2022 “Crediti per cassa” (accordato e non utilizzato) di €.
50.000,00= nella categoria RISCHI A SCADENZA, 2) nel mese di settembre 2022 “Crediti per cassa” (accordato e non utilizzato) di €. 25.000,00= nella categoria RISCHI A SCADENZA – oltre la segnalazione del prestito concesso e in corso dell'importo di €. 25 k –, 3) nel mese di ottobre 2022 “Crediti per cassa”, inoltre, vi è una segnalazione non meglio specificata nella categoria RISCHI A REVOCA;
- in data 06/11/2023, la veniva diffidata a procedere Controparte_1 anche alla cancellazione delle suddette segnalazioni, in quanto anch'esse illegittime (All.to 11 parte attrice);
- in data 13/11/2023 si procedeva a inviare un'altra missiva al fine di reiterare le varie richieste e tentando di definire la controversia (All.to 14 parte attrice);
- nella medesima data, la comunicava che “la segnalazione presso RI riferita Controparte_1 al ritardo nel pagamento della rata del finanziamento n.17717477 intestato alla società risulta essere stata cancellata in via straordinaria”, ed ancora “con riferimento alle doglianze inerenti le
4 segnalazioni presso la Centrale dei Rischi di Banca d'Italia, la informiamo di aver provveduto ad avviare gli opportuni approfondimenti, e che provvederemo a riscontrarla al riguardo mediante separata comunicazione” (All.to 15 parte attrice);
- in data 14/11/2023 si procedeva ad informare la CNA della cancellazione dell'insoluto e si proseguiva nella richiesta del prestito di 130k (All.to 16 parte attrice);
- in data 15/11/2023 il nuovo referente di CNA, Sig. inoltrava la Persona_2 comunicazione inviata dalla , nella quale si rappresentava che “Nonostante ciò Controparte_4
(cancellazione dell'insoluto della rata) non risulta comunque processabile per l'impresa un'operazione da AIDEXA perché, inserendo i dati anagrafici su portale (ad uso interno) condiviso con la banca (per le prevalutazioni) non risulta finanziabile” (All.to 17 parte attrice);
- in data 22/11/2023, la comunicava che “A seguito degli opportuni Controparte_1 approfondimenti effettuati in relazione ai fatti esposti, è emerso come la segnalazione in questione, relativa ai mesi di agosto, settembre ed ottobre 2022, sia riferita ad una delibera duplicata del prestito n. 17717477 per euro 25.000,00 assistito da Fondo di Garanzia ed erogato in data 19 settembre 2022. Preso atto dell'irregolare segnalazione in argomento, la informiamo che le preposte funzioni hanno provveduto ad autorizzare la rettifica della segnalazione presso la
Centrale Rischi in questione riferita ai mesi di agosto, settembre ed ottobre 2022, la quale verrà recepita secondo le tempistiche previste da tali sistemi di segnalazione”; ed ancora, diversamente da quanto occorso “Si precisa, ad ogni modo, che tale evidenza non risulta in alcun modo ascrivibile nell'ambito delle pregiudizievoli negative, ed in ogni caso risulta essere stata ristretta unicamente alle tre mensilità del 2022 attualmente oggetto di cancellazione”
(All.to 19 parte attrice);
- nel corso del mese di ottobre 2023, venivano notificati in nome e per conto di clienti dell'attrice, due precetti (All.to 20 e 21 parte attrice), di cui uno relativo ad un decreto ingiuntivo opposto per il quale è tutt'ora pendente una causa presso il Tribunale di Rovigo
(R.G. 709/2023), l'altro relativo ad un decreto ingiuntivo non opposto e per il quale è pendente un accordo di rateazione;
- in data 16/11/2023, la veniva altresì a conoscenza di un pignoramento presso la Pt_1 [...] effettuato nella medesima data e relativo al decreto ingiuntivo opposto anzidetto CP_1
(R.G. 709/2023), per una somma di €. 8.720,33= (All.to 22 parte attrice)
- sulla base delle dedotte circostanze di fatto, la ha subito un grave danno a causa delle Pt_1 segnalazioni illegittime effettuate dalla , trovandosi nella impossibilità di Controparte_1
5 accedere al credito non per sua colpa, ma frutto di irregolarità sull'operato da parte del proprio
Istituto bancario.
Da ultimo (vedi note scritte depositate in data 05.11.2024), parte attrice ha poi affermato che sebbene nel corso del presente giudizio non sia stata esperita la procedura di mediazione, la natura della presente controversia (risarcimento del danno derivante dalla responsabilità dell'Istituto di Credito convenuto per aver operato una illegittima iscrizione presso il RI determinante una lesione anche dell'onore e della reputazione dell'attrice ovvero per aver operato una illegittima segnalazione del nominativo dell'attrice alla Centrale Rischi della Banca
d'Italia) esula dal novero di quelle per le quali l'art. 5 D.Lgs 28/2010 prevede l'obbligatorio esperimento della procedura di mediazione a pena di improcedibilità del relativo giudizio (Trib.
Roma 12/06/2017 e 10/12/2019 n. 23664), non potendosi quindi, nel caso di specie, configurare alcuna improcedibilità delle domande proposte.
8. Nei propri atti, la parte convenuta ha a sua volta sostenuto che:
- la segnalazione alla RI (Centrale Rischi Finanziaria) disposta legittimamente – in via straordinaria – veniva cancellata già in data 3 novembre 2023;
- detta segnalazione (legittima) non si pone in nessun nesso di causalità con il mancato finanziamento alla da parte dell' , per il tramite di Banca Parte_1 Controparte_5
Aidexa, cui aveva indirizzato la propria richiesta la società; e ciò emerge chiaramente dalla lettera che la CNA Siena, per il tramite del signor riferiva con e-mail del 15 Persona_2 novembre 2023 all'Avv. Ramadori (all.to 17 parte attrice);
- i criteri dettati dalla giurisprudenza (di merito e di legittimità) per le segnalazioni alla Centrale dei Rischi di Banca d'Italia non valgono per le segnalazioni alla RI;
- è legittimo da parte della Banca che eroga un prestito, segnalare alla RI anche il semplice ritardo nel pagamento delle rate mensili ed anche per importi modesti (così, ex multis, in
Cassazione del 22 agosto 2018, n. 20896);
- nei termini contrattualmente previsti la non ha provveduto al pagamento della Parte_1 rata di agosto 2023 (che è stata pagata solo l'11 settembre successivo) e risultava del tutto legittima la segnalazione dell'insoluto alla RI;
- la Banca ha trasmesso alla cliente l'avviso di rata scaduta e le relative conseguenze (doc. 2 parte convenuta);
- il profilo di legittimità della segnalazione in rapporto all'onere preventivo di avviso al debitore, che – per la prima volta – sia classificato negativamente, acquista rilievo esclusivamente
6 qualora si tratti di segnalazioni per credito al consumo, come espressamente riconosciuto dalla
Suprema Corte con sentenza del 13 dicembre 2021, n. 39769;
- circa la segnalazione presso la Centrale Rischi di Banca d'Italia, l'irregolarità della segnalazione da parte di era stata determinata da una duplicazione della Controparte_1 delibera sul prestito n. 177717477 per € 25.000,00 assistito da Fondo di Garanzia ed erogato in data 19 settembre 2022;
- nel mese di agosto 2022, , per un mero disguido procedurale, ha effettuato una Controparte_1 duplicazione di delibera sul prestito, mentre la stipula del relativo contratto è avvenuta a settembre 2022, dopo la pausa feriale e la delibera del Mediocredito Centrale;
da lì, l'automatica segnalazione alla Centrale Rischi di un accordato deliberato alla società di € 50.000,00 (€
25.000,00 per ciascun finanziamento); a decorrere da settembre 2022, è specificato nell'accordato operativo l'importo di € 24.622,00 per un finanziamento (ovviamente il prestito n. 17717477) e di un accordato operativo pari a zero per l'altro finanziamento;
- che l'irregolarità non ha creato alcun pregiudizio alla società;
- detta segnalazione, infatti, per un accordato di € 50.000,00 (importo, dunque, parzialmente errato) e un utilizzato di € 25.000,00 (importo corretto) nella categoria dei “crediti per cassa – rischi a scadenza” ha riguardato solamente i mesi di agosto, settembre e ottobre 2022; la segnalazione veniva quindi abbandonata e a decorrere da novembre 2022 non v'era più alcuna segnalazione attiva in capo alla in ogni caso, anche le tre predette mensilità sono Parte_1 state oggetto di cancellazione nel novembre 2023;
- dal riscontro di diniego del finanziamento da parte di , per il tramite di Banca Controparte_4
Aidexa, del 15 novembre 2023 trasmesso dal signor di CNA Siena all'Avv. Persona_2
Ramadori (all.to 17 parte attrice) non emerge alcun riferimento alla segnalazione alla Centrale
Rischi di cui si discute a sostegno della valutazione di non finanziabilità della;
Parte_1
- le motivazioni della non finanziabilità della sono ricavabili da quanto riferito dal Parte_1 signor della CNA Siena in data 15 novembre 2023 (all.to 17 parte attrice), e Persona_2 cioè gravi criticità segnalate nei mesi precedenti in capo all'ex amministratore unico della Pt_1
inoltre, espressamente, dopo aver rilevato che la RI è positiva, nella stessa
[...] comunicazione si afferma che “non è inoltre fattibile una operazione di credito diretto da parte di (importo max 70 mila euro) poiché l'impresa non ha sede né unità locali in Controparte_4
Toscana e/o Emilia Romagna”;
- in capo ad non è configurabile alcuna responsabilità risarcitoria nei confronti Controparte_1 della nella fattispecie non ci sono state segnalazioni illegittime pregiudizievoli e Parte_1
7 l'irregolarità di una segnalazione non può certo ritenersi sussistente in re ipsa di alcun danno come preteso da controparte;
- persino in ipotesi di segnalazioni illegittime “a sofferenza”, si è consolidato quell'orientamento che ritiene non sussistente in re ipsa non solo il danno patrimoniale ma anche quello non patrimoniale, per cui sul soggetto indebitamente segnalato ricade l'onere di darne allegazione e prova (ex multis, Cassazione 9 febbraio 2021, n. 3130);
- controparte non ha provato il nesso di causa tra la segnalazione e il mancato finanziamento;
- la materia del contendere riguardo alla cancellazione immediata o meno della segnalazione presso la Centrale Rischi di Banca d'Italia è già cessata in quanto aveva già Controparte_1 riferito all'Avv. Ramadori, con pec del 22 novembre 2023 (All.to 19 parte attrice), che la segnalazione de qua era già oggetto di cancellazione.
Parte convenuta ha poi chiesto dichiararsi l'improcedibilità delle domande di controparte per il mancato esperimento della procedura di mediazione ex art. 5 quater, comma 3, D.lvo n.
28/2010.
9. Ciò detto, le domande di parte attrice devono dichiararsi improcedibili.
Parte attrice ha sostenuto che la presente controversia non rientra nel novero di quelle per le quali l'art. 5 D.Lgs 28/2010 prevede l'obbligatorio esperimento della procedura di mediazione quale condizione di procedibilità del relativo giudizio, vertendo il presente giudizio, a suo avviso, non in materia di contratti bancari ma in materia di risarcimento del danno derivante dalla responsabilità dell'Istituto di Credito convenuto per aver operato una illegittima iscrizione presso il RI determinante una lesione anche dell'onore e della reputazione dell'attrice ovvero per aver operato una illegittima segnalazione del nominativo dell'attrice alla Centrale Rischi della Banca d'Italia. Parte attrice a sostegno di quanto dedotto ha poi menzionato alcune pronunce di merito in tal senso (Trib. Roma 12/06/2017 e 10/12/2019 n. 23664). Pertanto, il mancato esperimento nel presente giudizio del procedimento di mediazione non comporterebbe alcuna improcedibilità delle domande proposte.
Ad avviso di questo Giudice, tuttavia, la presente controversia non può ritenersi estranea alla materia dei contratti bancari, trovando le segnalazioni ivi impugnate origine in presunte inadempienze relative all'esecuzione di un contratto di finanziamento sottoscritto tra le parti.
La giurisprudenza ha inoltre individuato nell'erronea segnalazione al RI la violazione, da parte della Banca mutuante, del dovere di solidarietà inerente al rapporto contrattuale, in forza
8 del quale ciascun contraente è tenuto a non pregiudicare ingiustificatamente le ragioni dell'altro
(cfr. Cassazione civile sez. I, 16/04/2018, n.9385).
Infine, la qualificazione contrattuale della presente controversia è esplicitamente affermata anche da parte attrice, laddove nel proprio atto di citazione (cfr. pag. 6) afferma che “La giurisprudenza riconosce che la responsabilità dell'intermediario per la illegittima segnalazione possa assumere sia natura contrattuale che extracontrattuale, a seconda che il rapporto fra le parti sia o meno già in atto.
In altri termini, ove il rapporto non sia in essere, perché, ad esempio, la Banca ha risolto il rapporto e in seguito ha provveduto alla segnalazione, non di meno il fatto della segnalazione, se illecito, è in ogni caso produttivo di un danno ingiusto. Ove invece il rapporto sia in corso, come nel caso specifico,
i doveri di comportamento corretto e secondo buona fede che circondano le obbligazioni principali dedotte nel rapporto contrattuale impongono che, a fianco della valutazione circa la scorrettezza della segnalazione, sia ravvisabile una responsabilità contrattuale dell'intermediario produttiva (anche potenzialmente) di un danno risarcibile.”
Pertanto, essendo la materia dei contratti bancari ricompresa tra quelle per cui l'art. 5 D.Lgs
28/2010 prevede l'obbligatorio esperimento della procedura di mediazione quale condizione di procedibilità del relativo giudizio e non essendo stata esperita la relativa procedura nonostante l'esperimento della stessa sia stato espressamente disposto dal Giudice, le domande di parte attrice devono dichiararsi improcedibili.
In disparte da ciò, si rileva inoltre come, anche a voler aderire alla tesi prospettata da parte attrice circa la non annoverabilità della presente controversia tra quelle per cui l'art. 5 D.Lgs
28/2010 prevede l'obbligatorio esperimento della procedura di mediazione quale condizione di procedibilità del relativo giudizio, l'art. 5quater del D.Lgs 28/2010 ha previsto per il Giudice la possibilità nel corso del giudizio, valutata ogni circostanza, di disporre comunque l'esperimento del procedimento di mediazione. Lo stesso art. 5quater dispone inoltre che l'esperimento della mediazione demandata dal giudice è parimenti condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Nel presente Giudizio, avendo il precedente Giudice istruttore espressamente disposto l'esperimento della procedura di mediazione, le domande di controparte, in disparte dall' essere ricomprese o meno tra quelle previste dall'art. 5 D.Lgs 28/2010 in tema di mediazione obbligatoria, verrebbero comunque dichiarate improcedibili ex art. 5quater D.Lgs 28/2010.
9 10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono da liquidarsi come in dispositivo, tenuto conto dello scaglione di riferimento (€ 52.000/260.000) ed operate (con arrotondamento) le riduzioni di legge per l'assenza di speciali questioni in fatto o in diritto e per la pronuncia meramente in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, Sezione I Civile, in persona del Giudice unico, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede: dichiara l'improcedibilità di tutte le domande proposte da Parte_1 condanna alla refusione in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali del presente Giudizio, che si liquidano in € 4.950,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario nella misura del 15%
Così deciso in Torino, 14/1/2025
Il Giudice unico dott. Bruno Conca
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
in persona del Giudice unico, dott. Bruno Conca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 22379/2023 RG del Tribunale di Torino, trattenuta in decisione all'udienza del 03/12/2024, promossa da
P. IV , in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Michela CIPOLLOTTA, giusta procura a Parte_2 margine dell'atto di citazione,
ATTRICE, contro
P.IV , in persona del Dott. , rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 difesa dagli Avv.ti Giovanni TRENTI e Michela BOCCARDO ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Torino, via Ettore de Sonnaz 21, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTA,
avente ad oggetto: contratti bancari
1 Conclusioni per come da verbale di udienza del Parte_1 Controparte_1
03.12.2024.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 13.12.2023, promuoveva il Parte_1 presente giudizio nei confronti di chiedendo l'accoglimento delle Controparte_1 seguenti conclusioni:
“
1. ORDINARE alla in persona legale rappresentante pro tempore, di cancellare Controparte_1 immediatamente le segnalazioni in capo alla Attrice dalla Centrale Rischi presso la Banca di Italia;
2. accertare e dichiarare l'illegittimità delle segnalazioni presenti nella Centrale Rischi presso la
Banca di Italia in capo alla Attrice;
conseguentemente
3. accertare e dichiarare la responsabilità di parte convenuta per tutti i danni patiti dalla Parte_1
e, per l'effetto, condannarla alla refusione dei succitati danni patrimoniali quantificabili in €.
[...]
130.000,00= o in quella somma maggiore o minore che il Giudice riterrà di Giustizia a seguito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria
4. accertare e dichiarare la responsabilità di parte convenuta per tutti i danni patiti dalla Parte_1
e, per l'effetto, condannarla alla refusione dei succitati danni non patrimoniali quantificabili
[...] in €. 205.000,00= o in quella somma maggiore o minore che il Giudice riterrà di Giustizia a seguito dell'espletanda istruttoria oppure in quella somma individuata e da liquidarsi in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
5. condannare la alla rifusione delle spese processuali e dei compensi ex D.M. Controparte_3
D.M. 147/2022 – "Regolamento recante modifiche al D.M. 55/2014, concernente la Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", oltre rimborso spese generali, IVA e c.p.a., del presente procedimento con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
2. In data 02.02.2024, si costituiva nel presente giudizio contestando Controparte_1 quanto ex adverso dedotto e chiedendo a sua volta l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“rigettare le domande tutte formulate da parte attrice nei confronti di in Controparte_1 quanto infondate in fatto ed in diritto.
2 Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario 15%, nonché la maggiorazione dovuta ex
D.M. 8.03.2018, n. 37 per essere gli atti redatti con modalità ipertestuali, C.P.A. ed I.V.A., come per legge.”
3. Depositate le memorie ex art. 171ter c.p.c., all'udienza del 29.05.2024 il Giudice, dando atto che la presente controversia verte in tema di contratti bancari, assegnava alla parte più diligente termine di giorni 15 per iniziare la procedura di media-conciliazione e rinviava la causa al 6.11.24 con note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
4. In data 16.09.2024 la causa veniva riassegnata al presente Giudice.
5. Entrambe le parti davano atto del mancato esperimento della procedura di mediazione ed il
Giudice, con Ordinanza del 18.11.2024, fissava successiva udienza di precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale al 03.12.2024.
6. All'udienza del 03.12.2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta a decisione ex art. 281sexies terzo comma.
7. Nei propri atti, la parte attrice ha dedotto in sintesi che:
- la (d'ora in avanti, solo o attrice) è azienda che svolge l'attività di Parte_1 Pt_1 vendita al dettaglio e all'ingrosso di pellet certificato, legna da ardere, briquette, etc;
- la stessa in data 19/09/2022 stipulava contratto di finanziamento con con il Controparte_1 quale veniva erogata in proprio favore la somma di €. 25.000,00= (All.to 2 parte attrice);
- in data 14/09/2023 la incaricava l'Avv. Cristiana Ramadori di prendere contatto con la Pt_1
, per il tramite del Dott. della CNA di Siena, al fine di Controparte_4 Persona_1 richiedere, in nome e per conto della società, un ulteriore prestito, della somma di €. 130.000,00=
(All.to 3 parte attrice);
- in data 12/10/2023, il Sig. comunicava al predetto Avvocato, il rifiuto del prestito da Per_1 parte della , a causa della presenza nella banca dati del RI (All.to 4 parte Controparte_4 attrice) di una segnalazione per un insoluto, relativo ad una rata del prestito stipulato in data
19.09.2022, segnalazione effettuata dalla , come da report inviato via mail dal Controparte_1 referente della CNA, inoltrato poi in data 16/10/2023 all'odierna attrice (All.to 5 parte attrice);
3 - a seguito del controllo contabile-amministrativo, veniva verificato che, alla data del
12/10/2023, tutte le rate erano state pagate (All.to 6 parte attrice); pertanto, veniva inviata alla convenuta una diffida legale, con la quale la stessa veniva invitata a provvedere immediatamente alla cancellazione della segnalazione in quanto illegittima (All.to 7 parte attrice), precisando che nessun preventivo avviso di segnalazione al SIC era stato notificato alla società, in evidente violazione dell'art. 4, co. 7, “Codice Deontologico”;
- in data 20/10/2023, la odierna convenuta riscontrava detta missiva, rappresentando che “alla data del 21/08/2023 non vi erano fondi ai fini del pagamento della rata del finanziamento n.
17717477. Rata che è stata pagata in data 11/09/2023”; ed ancora, allegava l'Informativa ai sensi dell'art.
5.6 del Codice di Condotta datata 12/09/2023 - presuntivamente inviata alla Pt_1
-, senza allegare, però, alcuna prova di avvenuta consegna (All.to 8 parte attrice);
- in data 24/10/2023, pertanto, la contestava la risposta di parte convenuta, sottolineando Pt_1 che la segnalazione comunque non indicava un mero ritardo, ma un insoluto, inoltre, la segnalazione comunque è avvenuta prima del detto avviso, dunque, presuntivamente inviato dopo il pagamento (All.to 9 parte attrice);
- in data 02/11/2023, a seguito di un accesso presso la Centrale Rischi della Banca di Italia si scopriva la presenza – oltre del prestito dell'importo di €. 25 k (ovvero di importo inferiore ad €.
30 k fissato quale limite di segnalazione) – di altre segnalazioni, effettuate sempre dalla
[...]
relative a operazioni sconosciute alla (All.to 10 parte attrice); in particolare, CP_1 Pt_1 veniva segnalato 1) nel mese di agosto 2022 “Crediti per cassa” (accordato e non utilizzato) di €.
50.000,00= nella categoria RISCHI A SCADENZA, 2) nel mese di settembre 2022 “Crediti per cassa” (accordato e non utilizzato) di €. 25.000,00= nella categoria RISCHI A SCADENZA – oltre la segnalazione del prestito concesso e in corso dell'importo di €. 25 k –, 3) nel mese di ottobre 2022 “Crediti per cassa”, inoltre, vi è una segnalazione non meglio specificata nella categoria RISCHI A REVOCA;
- in data 06/11/2023, la veniva diffidata a procedere Controparte_1 anche alla cancellazione delle suddette segnalazioni, in quanto anch'esse illegittime (All.to 11 parte attrice);
- in data 13/11/2023 si procedeva a inviare un'altra missiva al fine di reiterare le varie richieste e tentando di definire la controversia (All.to 14 parte attrice);
- nella medesima data, la comunicava che “la segnalazione presso RI riferita Controparte_1 al ritardo nel pagamento della rata del finanziamento n.17717477 intestato alla società risulta essere stata cancellata in via straordinaria”, ed ancora “con riferimento alle doglianze inerenti le
4 segnalazioni presso la Centrale dei Rischi di Banca d'Italia, la informiamo di aver provveduto ad avviare gli opportuni approfondimenti, e che provvederemo a riscontrarla al riguardo mediante separata comunicazione” (All.to 15 parte attrice);
- in data 14/11/2023 si procedeva ad informare la CNA della cancellazione dell'insoluto e si proseguiva nella richiesta del prestito di 130k (All.to 16 parte attrice);
- in data 15/11/2023 il nuovo referente di CNA, Sig. inoltrava la Persona_2 comunicazione inviata dalla , nella quale si rappresentava che “Nonostante ciò Controparte_4
(cancellazione dell'insoluto della rata) non risulta comunque processabile per l'impresa un'operazione da AIDEXA perché, inserendo i dati anagrafici su portale (ad uso interno) condiviso con la banca (per le prevalutazioni) non risulta finanziabile” (All.to 17 parte attrice);
- in data 22/11/2023, la comunicava che “A seguito degli opportuni Controparte_1 approfondimenti effettuati in relazione ai fatti esposti, è emerso come la segnalazione in questione, relativa ai mesi di agosto, settembre ed ottobre 2022, sia riferita ad una delibera duplicata del prestito n. 17717477 per euro 25.000,00 assistito da Fondo di Garanzia ed erogato in data 19 settembre 2022. Preso atto dell'irregolare segnalazione in argomento, la informiamo che le preposte funzioni hanno provveduto ad autorizzare la rettifica della segnalazione presso la
Centrale Rischi in questione riferita ai mesi di agosto, settembre ed ottobre 2022, la quale verrà recepita secondo le tempistiche previste da tali sistemi di segnalazione”; ed ancora, diversamente da quanto occorso “Si precisa, ad ogni modo, che tale evidenza non risulta in alcun modo ascrivibile nell'ambito delle pregiudizievoli negative, ed in ogni caso risulta essere stata ristretta unicamente alle tre mensilità del 2022 attualmente oggetto di cancellazione”
(All.to 19 parte attrice);
- nel corso del mese di ottobre 2023, venivano notificati in nome e per conto di clienti dell'attrice, due precetti (All.to 20 e 21 parte attrice), di cui uno relativo ad un decreto ingiuntivo opposto per il quale è tutt'ora pendente una causa presso il Tribunale di Rovigo
(R.G. 709/2023), l'altro relativo ad un decreto ingiuntivo non opposto e per il quale è pendente un accordo di rateazione;
- in data 16/11/2023, la veniva altresì a conoscenza di un pignoramento presso la Pt_1 [...] effettuato nella medesima data e relativo al decreto ingiuntivo opposto anzidetto CP_1
(R.G. 709/2023), per una somma di €. 8.720,33= (All.to 22 parte attrice)
- sulla base delle dedotte circostanze di fatto, la ha subito un grave danno a causa delle Pt_1 segnalazioni illegittime effettuate dalla , trovandosi nella impossibilità di Controparte_1
5 accedere al credito non per sua colpa, ma frutto di irregolarità sull'operato da parte del proprio
Istituto bancario.
Da ultimo (vedi note scritte depositate in data 05.11.2024), parte attrice ha poi affermato che sebbene nel corso del presente giudizio non sia stata esperita la procedura di mediazione, la natura della presente controversia (risarcimento del danno derivante dalla responsabilità dell'Istituto di Credito convenuto per aver operato una illegittima iscrizione presso il RI determinante una lesione anche dell'onore e della reputazione dell'attrice ovvero per aver operato una illegittima segnalazione del nominativo dell'attrice alla Centrale Rischi della Banca
d'Italia) esula dal novero di quelle per le quali l'art. 5 D.Lgs 28/2010 prevede l'obbligatorio esperimento della procedura di mediazione a pena di improcedibilità del relativo giudizio (Trib.
Roma 12/06/2017 e 10/12/2019 n. 23664), non potendosi quindi, nel caso di specie, configurare alcuna improcedibilità delle domande proposte.
8. Nei propri atti, la parte convenuta ha a sua volta sostenuto che:
- la segnalazione alla RI (Centrale Rischi Finanziaria) disposta legittimamente – in via straordinaria – veniva cancellata già in data 3 novembre 2023;
- detta segnalazione (legittima) non si pone in nessun nesso di causalità con il mancato finanziamento alla da parte dell' , per il tramite di Banca Parte_1 Controparte_5
Aidexa, cui aveva indirizzato la propria richiesta la società; e ciò emerge chiaramente dalla lettera che la CNA Siena, per il tramite del signor riferiva con e-mail del 15 Persona_2 novembre 2023 all'Avv. Ramadori (all.to 17 parte attrice);
- i criteri dettati dalla giurisprudenza (di merito e di legittimità) per le segnalazioni alla Centrale dei Rischi di Banca d'Italia non valgono per le segnalazioni alla RI;
- è legittimo da parte della Banca che eroga un prestito, segnalare alla RI anche il semplice ritardo nel pagamento delle rate mensili ed anche per importi modesti (così, ex multis, in
Cassazione del 22 agosto 2018, n. 20896);
- nei termini contrattualmente previsti la non ha provveduto al pagamento della Parte_1 rata di agosto 2023 (che è stata pagata solo l'11 settembre successivo) e risultava del tutto legittima la segnalazione dell'insoluto alla RI;
- la Banca ha trasmesso alla cliente l'avviso di rata scaduta e le relative conseguenze (doc. 2 parte convenuta);
- il profilo di legittimità della segnalazione in rapporto all'onere preventivo di avviso al debitore, che – per la prima volta – sia classificato negativamente, acquista rilievo esclusivamente
6 qualora si tratti di segnalazioni per credito al consumo, come espressamente riconosciuto dalla
Suprema Corte con sentenza del 13 dicembre 2021, n. 39769;
- circa la segnalazione presso la Centrale Rischi di Banca d'Italia, l'irregolarità della segnalazione da parte di era stata determinata da una duplicazione della Controparte_1 delibera sul prestito n. 177717477 per € 25.000,00 assistito da Fondo di Garanzia ed erogato in data 19 settembre 2022;
- nel mese di agosto 2022, , per un mero disguido procedurale, ha effettuato una Controparte_1 duplicazione di delibera sul prestito, mentre la stipula del relativo contratto è avvenuta a settembre 2022, dopo la pausa feriale e la delibera del Mediocredito Centrale;
da lì, l'automatica segnalazione alla Centrale Rischi di un accordato deliberato alla società di € 50.000,00 (€
25.000,00 per ciascun finanziamento); a decorrere da settembre 2022, è specificato nell'accordato operativo l'importo di € 24.622,00 per un finanziamento (ovviamente il prestito n. 17717477) e di un accordato operativo pari a zero per l'altro finanziamento;
- che l'irregolarità non ha creato alcun pregiudizio alla società;
- detta segnalazione, infatti, per un accordato di € 50.000,00 (importo, dunque, parzialmente errato) e un utilizzato di € 25.000,00 (importo corretto) nella categoria dei “crediti per cassa – rischi a scadenza” ha riguardato solamente i mesi di agosto, settembre e ottobre 2022; la segnalazione veniva quindi abbandonata e a decorrere da novembre 2022 non v'era più alcuna segnalazione attiva in capo alla in ogni caso, anche le tre predette mensilità sono Parte_1 state oggetto di cancellazione nel novembre 2023;
- dal riscontro di diniego del finanziamento da parte di , per il tramite di Banca Controparte_4
Aidexa, del 15 novembre 2023 trasmesso dal signor di CNA Siena all'Avv. Persona_2
Ramadori (all.to 17 parte attrice) non emerge alcun riferimento alla segnalazione alla Centrale
Rischi di cui si discute a sostegno della valutazione di non finanziabilità della;
Parte_1
- le motivazioni della non finanziabilità della sono ricavabili da quanto riferito dal Parte_1 signor della CNA Siena in data 15 novembre 2023 (all.to 17 parte attrice), e Persona_2 cioè gravi criticità segnalate nei mesi precedenti in capo all'ex amministratore unico della Pt_1
inoltre, espressamente, dopo aver rilevato che la RI è positiva, nella stessa
[...] comunicazione si afferma che “non è inoltre fattibile una operazione di credito diretto da parte di (importo max 70 mila euro) poiché l'impresa non ha sede né unità locali in Controparte_4
Toscana e/o Emilia Romagna”;
- in capo ad non è configurabile alcuna responsabilità risarcitoria nei confronti Controparte_1 della nella fattispecie non ci sono state segnalazioni illegittime pregiudizievoli e Parte_1
7 l'irregolarità di una segnalazione non può certo ritenersi sussistente in re ipsa di alcun danno come preteso da controparte;
- persino in ipotesi di segnalazioni illegittime “a sofferenza”, si è consolidato quell'orientamento che ritiene non sussistente in re ipsa non solo il danno patrimoniale ma anche quello non patrimoniale, per cui sul soggetto indebitamente segnalato ricade l'onere di darne allegazione e prova (ex multis, Cassazione 9 febbraio 2021, n. 3130);
- controparte non ha provato il nesso di causa tra la segnalazione e il mancato finanziamento;
- la materia del contendere riguardo alla cancellazione immediata o meno della segnalazione presso la Centrale Rischi di Banca d'Italia è già cessata in quanto aveva già Controparte_1 riferito all'Avv. Ramadori, con pec del 22 novembre 2023 (All.to 19 parte attrice), che la segnalazione de qua era già oggetto di cancellazione.
Parte convenuta ha poi chiesto dichiararsi l'improcedibilità delle domande di controparte per il mancato esperimento della procedura di mediazione ex art. 5 quater, comma 3, D.lvo n.
28/2010.
9. Ciò detto, le domande di parte attrice devono dichiararsi improcedibili.
Parte attrice ha sostenuto che la presente controversia non rientra nel novero di quelle per le quali l'art. 5 D.Lgs 28/2010 prevede l'obbligatorio esperimento della procedura di mediazione quale condizione di procedibilità del relativo giudizio, vertendo il presente giudizio, a suo avviso, non in materia di contratti bancari ma in materia di risarcimento del danno derivante dalla responsabilità dell'Istituto di Credito convenuto per aver operato una illegittima iscrizione presso il RI determinante una lesione anche dell'onore e della reputazione dell'attrice ovvero per aver operato una illegittima segnalazione del nominativo dell'attrice alla Centrale Rischi della Banca d'Italia. Parte attrice a sostegno di quanto dedotto ha poi menzionato alcune pronunce di merito in tal senso (Trib. Roma 12/06/2017 e 10/12/2019 n. 23664). Pertanto, il mancato esperimento nel presente giudizio del procedimento di mediazione non comporterebbe alcuna improcedibilità delle domande proposte.
Ad avviso di questo Giudice, tuttavia, la presente controversia non può ritenersi estranea alla materia dei contratti bancari, trovando le segnalazioni ivi impugnate origine in presunte inadempienze relative all'esecuzione di un contratto di finanziamento sottoscritto tra le parti.
La giurisprudenza ha inoltre individuato nell'erronea segnalazione al RI la violazione, da parte della Banca mutuante, del dovere di solidarietà inerente al rapporto contrattuale, in forza
8 del quale ciascun contraente è tenuto a non pregiudicare ingiustificatamente le ragioni dell'altro
(cfr. Cassazione civile sez. I, 16/04/2018, n.9385).
Infine, la qualificazione contrattuale della presente controversia è esplicitamente affermata anche da parte attrice, laddove nel proprio atto di citazione (cfr. pag. 6) afferma che “La giurisprudenza riconosce che la responsabilità dell'intermediario per la illegittima segnalazione possa assumere sia natura contrattuale che extracontrattuale, a seconda che il rapporto fra le parti sia o meno già in atto.
In altri termini, ove il rapporto non sia in essere, perché, ad esempio, la Banca ha risolto il rapporto e in seguito ha provveduto alla segnalazione, non di meno il fatto della segnalazione, se illecito, è in ogni caso produttivo di un danno ingiusto. Ove invece il rapporto sia in corso, come nel caso specifico,
i doveri di comportamento corretto e secondo buona fede che circondano le obbligazioni principali dedotte nel rapporto contrattuale impongono che, a fianco della valutazione circa la scorrettezza della segnalazione, sia ravvisabile una responsabilità contrattuale dell'intermediario produttiva (anche potenzialmente) di un danno risarcibile.”
Pertanto, essendo la materia dei contratti bancari ricompresa tra quelle per cui l'art. 5 D.Lgs
28/2010 prevede l'obbligatorio esperimento della procedura di mediazione quale condizione di procedibilità del relativo giudizio e non essendo stata esperita la relativa procedura nonostante l'esperimento della stessa sia stato espressamente disposto dal Giudice, le domande di parte attrice devono dichiararsi improcedibili.
In disparte da ciò, si rileva inoltre come, anche a voler aderire alla tesi prospettata da parte attrice circa la non annoverabilità della presente controversia tra quelle per cui l'art. 5 D.Lgs
28/2010 prevede l'obbligatorio esperimento della procedura di mediazione quale condizione di procedibilità del relativo giudizio, l'art. 5quater del D.Lgs 28/2010 ha previsto per il Giudice la possibilità nel corso del giudizio, valutata ogni circostanza, di disporre comunque l'esperimento del procedimento di mediazione. Lo stesso art. 5quater dispone inoltre che l'esperimento della mediazione demandata dal giudice è parimenti condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Nel presente Giudizio, avendo il precedente Giudice istruttore espressamente disposto l'esperimento della procedura di mediazione, le domande di controparte, in disparte dall' essere ricomprese o meno tra quelle previste dall'art. 5 D.Lgs 28/2010 in tema di mediazione obbligatoria, verrebbero comunque dichiarate improcedibili ex art. 5quater D.Lgs 28/2010.
9 10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono da liquidarsi come in dispositivo, tenuto conto dello scaglione di riferimento (€ 52.000/260.000) ed operate (con arrotondamento) le riduzioni di legge per l'assenza di speciali questioni in fatto o in diritto e per la pronuncia meramente in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, Sezione I Civile, in persona del Giudice unico, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede: dichiara l'improcedibilità di tutte le domande proposte da Parte_1 condanna alla refusione in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali del presente Giudizio, che si liquidano in € 4.950,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario nella misura del 15%
Così deciso in Torino, 14/1/2025
Il Giudice unico dott. Bruno Conca
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