Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/05/2025, n. 4463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4463 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
n. 9632/2020 r.g.a.c.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9632/2020 RGAC e vertente
TRA
, e , elettivamente domiciliati in Parte_1 Parte_2 Parte_3
Napoli alla Piazza Vanvitelli 15 presso l'avv. Angelo Pisani, dal quale sono rappresentati e difesi come da procura allegata telematicamente all'atto di citazione
ATTORI
E
, in persona dei ll.rr.pp.tt., quale impresa designata per la Regione Controparte_1
Campania dal FGVS, elettivamente domiciliata in Napoli al Centro Direzionale Isola E/2 presso l'avv. Fabrizio Massaccesi, dal quale è rappresentata e difesa come da procura alle liti rilasciata in data 18/12/2014 in Mogliano Veneto (Treviso) con atto per notaio rep. 186905 Persona_1
APPELLATA
Oggetto: Risarcimento danni da circolazione stradale
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e va rigettata.
pagina 1 di 4
Regione Campania dal FGVS, chiedendo di dichiarare il conducente di un veicolo non identificato responsabile di un sinistro che assumevano essersi verificato in data 19/1/2018 in Napoli, quando moglie di e madre degli Persona_2 Parte_1 altri due attori e deceduta per altre cause in data 17/1/2019, sarebbe stata investita e scaraventata al suolo dal predetto veicolo pirata – e condannare l'impresa designata convenuta a risarcire i danni subiti dalla loro dante causa per le lesioni personali riportate nell'evento, da liquidare nel limite di € 52.000 per invalidità temporanea totale e parziale, danno biologico permanente, danno morale e spese mediche sostenute, oltre rivalutazione ed interessi legali dal fatto al soddisfo, con vittoria delle spese di lite con distrazione;
si è costituita l'impresa designata convenuta chiedendo di rigettare la domanda perché infondata o subordinatamente dichiarare il concorso di colpa della danneggiata, con vittoria delle spese di lite;
nel corso della istruttoria è stata prodotta documentazione, è stato escusso il teste nato a [...] il [...], è Parte_1 stata espletata consulenza tecnica d'ufficio dal dr. ora la causa va Persona_3 decisa.
La domanda è proponibile, avendo già l'originaria danneggiata messo in mora l'impresa designata convenuta ex art. 287 Cod.Ass. con messaggio pec del 4/6/2018 inviato anche a Consap – richiesta poi integrata a nome degli eredi attuali attori in data 24/4/2020.
Il teste escusso, , nipote della dante causa degli attori, ha riferito: “il Parte_1 fatto si verificò verso le 10 di sera;
a.d.r. era buio;
nonna era uscita per depositare l'immondizia; io stavo a casa sua;
ho sentito urlare, uscii fuori a soccorrerla e non riuscii neppure a vedere l'auto; vidi l'auto, era scura e girò subito nel vicoletto di fronte che porta sopra a Rione Alto a Materdei;
a.d.r.: mia nonna stava a terra;
controllai prima come stava e poi l'alzai da terra e la portai in casa;
la nonna abitava al piano terra;
a.d.r.: lamentava dolore sul lato sinistro del corpo;
quando arrivai dopo averla sentita gridare mia nonna era a terra;
non chiamai l'ambulanza; non voleva andare in ospedale dicendo che stava bene;
ma poi la mattina dopo abbiamo dovuto chiamare l'ambulanza perché si lamentava;
a.d.r.: non riusciva a muoversi e non voleva essere toccata;
a.d.r.: soltanto io arrivai sul posto per primo;
in casa di mia nonna oltre a me, c'era mia zia e basta;
poi c'era il nonno, ora defunto, che all'epoca non si riusciva a muovere;
non ho visto l'investimento ma ho sentito solo urlare;
mia nonna fu operata al femore;
si era rotto;
ricordo che mia nonna non venne al mio matrimonio che si tenne successivamente;
non ricordo l'epoca del sinistro;
forse era ottobre prima del mio matrimonio ad aprile;
a.d.r.: mi sono sposato nel 2018”. I l teste, dunque, non vide un'autovettura investire la nonna: udì la nonna urlare, corse fuori dall'abitazione al piano terra, vide la nonna a terra ed un'autovettura che girava in un vicoletto e si allontanava. Per quanto se ne sa, può benissimo darsi che sia inciampata e caduta da sola, senza essere stata Persona_2 affatto urtata dall'autovettura che il teste vide girare nel vicoletto di fronte. Il teste pagina 2 di 4 sembra aver semplicemente dedotto che quell'autovettura avesse investito la nonna, ma le cose potrebbero essere andate diversamente;
oppure il teste potrebbe avere riportato quanto riferitogli dalla nonna, ma allora si tratterebbe di una deposizione de relato ex parte actoris (gli odierni attori stanno in giudizio come eredi di , e si Persona_2 applicherebbe il principio enunciato da Cass. 4530/2025: “In tema di prova testimoniale, i testimoni de relato actoris sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa”. Si dirà che, nella immediatezza del fatto, quanto riferito dall'infortunata dovrebbe considerarsi attendibile, ma diversi motivi potrebbero averla indotta a non riferire il vero (ad esempio la mera impressione di essere stata investita, o la vergogna per essere caduta da sola: si consideri che al momento dell'infortunio la dante causa degli attori aveva l'età di anni 83, e la sua stabilità nella deambulazione, e/o le sue facoltà percettive, avrebbero potuto non essere ottimali). Va poi osservato che nel referto di pronto soccorso dell'Aorn A. Cardarelli, riferito all'infortunio subito da venne accertato che la Persona_2 paziente non presentava dolore né al torace né all'addome, e non vengono rilevate ecchimosi né escoriazioni, risultando solo la frattura pertrocanterica al femore sinistro;
ora, anche se il CTU nella sua relazione, al paragrafo dedicato al “nesso di causa” ha scritto: “Le lesioni riportate dal sig. sono compatibili in senso cronologico e Persona_2 topografico e dell'efficienza quali e quantitativa, con la dinamica riferita all'atto di citazione per investimento da auto pirata, con esclusione di altre cause.”, questo è un mero giudizio di compatibilità tra la frattura e l'investimento, e non si sofferma sulle lesioni secondarie che pur dovrebbe avere riportato la sig.ra se davvero fosse stata investita da un'automobile che procedeva molto Per_2 velocemente, colpita violentemente ad un fianco e sbattuta altrettanto violentemente al suolo sull'altro fianco. Lesioni non riportate nel referto di Pronto Soccorso, il che induce a ritenere che la dante causa degli attori non sia stata investita da un'automobile. Infine, non sembra verosimile che, dopo aver subito una frattura pertrocanterica al femore, ossia una lesione grave e dolorosa, con evidenti difficoltà di movimento, per di più all'età di anni 83, possa aver rifiutato di essere soccorsa Persona_2 asserendo che stava bene, per poi farsi portare in ospedale solo il giorno dopo.
Le incongruenze sopra evidenziate nel materiale probatorio raccolto, non consentono di considerare provata la domanda degli attori;
le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 9632/2020 rgac tra: Pt_1
e , attori;
quale
[...] Parte_2 Parte_3 Controparte_1 impresa designata dal FGVS, convenuta;
così provvede: 1) Rigetta la domanda;
pagina 3 di 4 2) Pone definitivamente a carico degli attori le spese della consulenza tecnica d'ufficio;
3) Condanna gli attori a rimborsare alla impresa designata convenuta le spese del giudizio, che liquida in € 3900 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa. Così deciso in Portici in data 6/5/2025 Il giudice unico
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