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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/06/2025, n. 1767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1767 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 3918/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
– Prima Sezione Civile -
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Andrea Francesco
Fabbri, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3918/2023 R.Gen.Aff.Cont. vertente
TRA
p. Iva: ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, , rappresentata e difesa, in virtù di giusta procura Parte_2 in atti, dagli Avv.ti Riccardo Luzi e Chiara Collese, unitamente ai quali elettivamente domicilia presso lo studio sito in San Benedetto del Tronto
(AP), al Viale De Gasperi n. 35;
-Opponente-
CONTRO
p. Iva: ), in persona dell'Amministratore pro CP_1 P.IVA_2 tempore, , rappresentata e difesa in virtù di giusta Controparte_2 procura in atti, dall'Avv. Francesco Di Stazio, unitamente al quale elettivamente domicilia in Mugnano di Napoli (NA), al Viale Mons. A.
Menna n. 14;
-Opposta-
Oggetto: altri contratti d'opera.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate.
Svolgimento del processo
- Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, Parte_1 conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, la società CP_1 al fine di ottenere la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo n. 885/2023, emesso dal Tribunale di Nola, nell'ambito del procedimento recante n. R.g.
2929/23, con il quale veniva ingiunto a il pagamento, in favore Parte_1 di della somma di € 16.696,38 oltre interessi nonché spese e CP_1 competenze del giudizio monitorio;
chiedeva, inoltre, e in via subordinata, di accertare e dichiarare la nullità del rapporto contrattuale intercorso con la e, sempre in via subordinata, chiedeva accertarsi il danno dalla CP_1 stessa subito con compensazione con la somma ingiunta, il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari.
- In particolare, la pretesa creditoria traeva origine dalla fornitura, da parte di di prestazioni per servizi di contrattualistica per telefonia/call CP_1 center, alla società adducendo quale prova del proprio credito n. Parte_1
2 fatture (id est, fattura n. 84/22 di importo pari ad € 5.782,70 e fattura n. 114/22 di importo pari ad € 15.913,68), per una complessiva somma di €
21.696,38. A fronte delle fatture emesse, provvedeva ad alcuni Parte_1 pagamenti parziali, per un residuo dovuto e ingiunto pari ad € 16.696,38.
- Pertanto, con un unico motivo di opposizione, l'istante contestava, sostanzialmente, l'insussistenza di un titolo a fondamento della pretesa creditoria, ovvero la mancanza di un contratto di fornitura, eccependo, altresì,
l'inidoneità della documentazione depositata a fungere da prova del credito vantato, atteso il carattere unilaterale della fattura.
- Si costituiva regolarmente in giudizio, la quale deduceva la CP_1 sussistenza del rapporto intercorso con la RT s.r.l.s., provato da corrispondenza a mezzo e-mail intercorsa tra le parti oltre che da documentazione contabile dei pagamenti eseguiti da RT s.r.l.s. in favore di chiedeva, quindi, il rigetto dell'opposizione con conferma CP_1 decreto ingiuntivo opposto, previa concessione della provvisoria esecuzione;
chiedeva, inoltre, condannarsi ai sensi dell'art. 96 c.p.c., con Parte_1 vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del Procuratore ex art. 93
c.p.c.
- 2 -
- Instauratosi il contraddittorio, la causa veniva rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 28.10.2025, con i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
- Nelle more del giudizio, l'opponente provvedeva, altresì, al pagamento dell'intera sorta capitale, per una complessiva somma di € 17.000,00.
- Indi, all'anticipata udienza del 30.01.2025, l'opponente instava per una pronuncia di cessazione della materia del contendere, mentre l'opposta chiedeva pronunciarsi la condanna di al pagamento degli Parte_1 interessi moratori frattanto maturati in relazione alle somme portate dalle fatture poste a base del monitorio, oltre spese di lite nonché la condanna di parte opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
- All'esito di tale udienza, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Motivi della decisione
- In limine litis, si evidenzia che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Da tale premessa derivano i due seguenti corollari. Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
- Il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo – tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese – ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
- Invero, nel giudizio che si instaura nell'opposizione a decreto ingiuntivo “il creditore opposto conserva la qualità di parte attrice in senso sostanziale sulla quale grava il relativo onere probatorio: ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in
- 3 -
opposizione), con la conseguenza che l'onere della prova del credito incombe al creditore opposto, mentre all'opponente spetta solo di provare, secondo le regole generali (art. 2697 c.c.), i fatti estintivi, modificativi o impeditivi” (cfr. tra le altre Cass., 17 novembre 2003 n. 17371).
- Venendo al merito della vertenza può dirsi pienamente provato il credito.
Viene in rilievo, in primis, la dichiarazione contenuta nell'atto transattivo del
6/12/2022 (prodotta da parte opponente) con la quale la RT si riconosce debitrice della somma di euro 21.696,38, proprio in relazione alle fatture 84 e
144 del 2022 (id est quelle azionate con ricorso monitorio).
In secondo luogo, deve farsi riferimento alle scritture contabili depositate dall'opponente, dalle quali emerge il credito fatto valere e che, nei rapporti tra imprenditori inerenti all'esercizio dell'impresa, possono far prova anche a vantaggio dell'imprenditore (art 2710 c.c.).
- Ove emerga, come nel caso di specie, che il debito sia stato pagato, anche se nel corso della opposizione, la riscontrata insussistenza anche parziale dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito dell'originario ingiunto, comporta la impossibilità di confermare la condanna nell'importo indicato nel decreto opposto che, dunque, deve essere revocato integralmente. In tal senso si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza nr. 4436 del
25/02/2014, nel caso in cui nel corso del giudizio di opposizione il debitore abbia effettuato il pagamento della sorta capitale così come ingiunta.
- Condividendosi tale orientamento, tenuto conto, come dichiarato e precisato nelle more del giudizio, dell'avvenuto pagamento della somma di € 17.000,00 a titolo di sorta capitale (cfr., verbale d'udienza del 30.01.2025, ove emerge che l'opponente ha provveduto al saldo integrale della sorta Parte_3 capitale, a mezzo di distinti bonifici), pur non escludendo il debito originario, detta situazione di fatto comporta la impossibilità di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo che, dunque, va integralmente revocato.
- Essendo stato effettuato soltanto il pagamento della sorta capitale, l'opposta resta creditrice, nei confronti dell'opponente, in relazione agli interessi, spese e accessori per cui fondata e meritevole di accoglimento si appalesa la domanda di pagamento in tal senso formulata e precisata nel corso del giudizio.
- 4 -
- Vertendosi in un'ipotesi di transazione commerciale (ossia, quei contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo, cfr. art. 2, D.lgs. 231/02), in assenza di apposita previsione contrattuale, il termine, alla scadenza del quale gli interessi cominciano a decorrere è fissato in trenta giorni, e decorre “dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore
o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente”, di cui al D.lgs. 231/02 (che, dopo aver stabilito, all'art. 3, che “il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”, dispone inequivocabilmente, all'art. 4, commi 1 e 2, non soltanto che “gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento", cioè il termine stabilito in contratto, ma anche che ciò avviene automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora).
- In ordine, invece, alla domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. proposta dalla convenuta-opposta va respinta alla luce della inidonea ed insufficiente allegazione e prova in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi legittimanti una tale pronunzia (cfr., Cass. n. 27383/2015).
- Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano nella misura di cui in dispositivo, determinata in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, aggiornato dal successivo D.M. 147/2022, per lo scaglione di valore compreso tra euro € 5.201 a € 26.000 (così individuato in base al valore della domanda, pari ad € 16.696,38).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 885/2023 emesso dal Tribunale di Nola;
- dà atto dell'intervenuto pagamento della sorta capitale;
- condanna al pagamento, in favore di degli Parte_1 CP_1 interessi sulla somma di € 16.696,38 al tasso di cui al D. Lgs 231/2002 a
- 5 -
decorrere dalla data di scadenza delle singole rate previste nell'atto transattivo dell'atto transattivo del 6/12/2022;
- condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'Avv. Francesco Di
Stazio, dichiaratosi antistatario, delle spese di lite che si liquidano in €
5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Nola, 6/6/2025
Il Giudice dott. Andrea Francesco Fabbri
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
– Prima Sezione Civile -
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Andrea Francesco
Fabbri, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3918/2023 R.Gen.Aff.Cont. vertente
TRA
p. Iva: ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, , rappresentata e difesa, in virtù di giusta procura Parte_2 in atti, dagli Avv.ti Riccardo Luzi e Chiara Collese, unitamente ai quali elettivamente domicilia presso lo studio sito in San Benedetto del Tronto
(AP), al Viale De Gasperi n. 35;
-Opponente-
CONTRO
p. Iva: ), in persona dell'Amministratore pro CP_1 P.IVA_2 tempore, , rappresentata e difesa in virtù di giusta Controparte_2 procura in atti, dall'Avv. Francesco Di Stazio, unitamente al quale elettivamente domicilia in Mugnano di Napoli (NA), al Viale Mons. A.
Menna n. 14;
-Opposta-
Oggetto: altri contratti d'opera.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate.
Svolgimento del processo
- Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, Parte_1 conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, la società CP_1 al fine di ottenere la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo n. 885/2023, emesso dal Tribunale di Nola, nell'ambito del procedimento recante n. R.g.
2929/23, con il quale veniva ingiunto a il pagamento, in favore Parte_1 di della somma di € 16.696,38 oltre interessi nonché spese e CP_1 competenze del giudizio monitorio;
chiedeva, inoltre, e in via subordinata, di accertare e dichiarare la nullità del rapporto contrattuale intercorso con la e, sempre in via subordinata, chiedeva accertarsi il danno dalla CP_1 stessa subito con compensazione con la somma ingiunta, il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari.
- In particolare, la pretesa creditoria traeva origine dalla fornitura, da parte di di prestazioni per servizi di contrattualistica per telefonia/call CP_1 center, alla società adducendo quale prova del proprio credito n. Parte_1
2 fatture (id est, fattura n. 84/22 di importo pari ad € 5.782,70 e fattura n. 114/22 di importo pari ad € 15.913,68), per una complessiva somma di €
21.696,38. A fronte delle fatture emesse, provvedeva ad alcuni Parte_1 pagamenti parziali, per un residuo dovuto e ingiunto pari ad € 16.696,38.
- Pertanto, con un unico motivo di opposizione, l'istante contestava, sostanzialmente, l'insussistenza di un titolo a fondamento della pretesa creditoria, ovvero la mancanza di un contratto di fornitura, eccependo, altresì,
l'inidoneità della documentazione depositata a fungere da prova del credito vantato, atteso il carattere unilaterale della fattura.
- Si costituiva regolarmente in giudizio, la quale deduceva la CP_1 sussistenza del rapporto intercorso con la RT s.r.l.s., provato da corrispondenza a mezzo e-mail intercorsa tra le parti oltre che da documentazione contabile dei pagamenti eseguiti da RT s.r.l.s. in favore di chiedeva, quindi, il rigetto dell'opposizione con conferma CP_1 decreto ingiuntivo opposto, previa concessione della provvisoria esecuzione;
chiedeva, inoltre, condannarsi ai sensi dell'art. 96 c.p.c., con Parte_1 vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del Procuratore ex art. 93
c.p.c.
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- Instauratosi il contraddittorio, la causa veniva rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 28.10.2025, con i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
- Nelle more del giudizio, l'opponente provvedeva, altresì, al pagamento dell'intera sorta capitale, per una complessiva somma di € 17.000,00.
- Indi, all'anticipata udienza del 30.01.2025, l'opponente instava per una pronuncia di cessazione della materia del contendere, mentre l'opposta chiedeva pronunciarsi la condanna di al pagamento degli Parte_1 interessi moratori frattanto maturati in relazione alle somme portate dalle fatture poste a base del monitorio, oltre spese di lite nonché la condanna di parte opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
- All'esito di tale udienza, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Motivi della decisione
- In limine litis, si evidenzia che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Da tale premessa derivano i due seguenti corollari. Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
- Il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo – tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese – ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
- Invero, nel giudizio che si instaura nell'opposizione a decreto ingiuntivo “il creditore opposto conserva la qualità di parte attrice in senso sostanziale sulla quale grava il relativo onere probatorio: ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in
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opposizione), con la conseguenza che l'onere della prova del credito incombe al creditore opposto, mentre all'opponente spetta solo di provare, secondo le regole generali (art. 2697 c.c.), i fatti estintivi, modificativi o impeditivi” (cfr. tra le altre Cass., 17 novembre 2003 n. 17371).
- Venendo al merito della vertenza può dirsi pienamente provato il credito.
Viene in rilievo, in primis, la dichiarazione contenuta nell'atto transattivo del
6/12/2022 (prodotta da parte opponente) con la quale la RT si riconosce debitrice della somma di euro 21.696,38, proprio in relazione alle fatture 84 e
144 del 2022 (id est quelle azionate con ricorso monitorio).
In secondo luogo, deve farsi riferimento alle scritture contabili depositate dall'opponente, dalle quali emerge il credito fatto valere e che, nei rapporti tra imprenditori inerenti all'esercizio dell'impresa, possono far prova anche a vantaggio dell'imprenditore (art 2710 c.c.).
- Ove emerga, come nel caso di specie, che il debito sia stato pagato, anche se nel corso della opposizione, la riscontrata insussistenza anche parziale dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito dell'originario ingiunto, comporta la impossibilità di confermare la condanna nell'importo indicato nel decreto opposto che, dunque, deve essere revocato integralmente. In tal senso si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza nr. 4436 del
25/02/2014, nel caso in cui nel corso del giudizio di opposizione il debitore abbia effettuato il pagamento della sorta capitale così come ingiunta.
- Condividendosi tale orientamento, tenuto conto, come dichiarato e precisato nelle more del giudizio, dell'avvenuto pagamento della somma di € 17.000,00 a titolo di sorta capitale (cfr., verbale d'udienza del 30.01.2025, ove emerge che l'opponente ha provveduto al saldo integrale della sorta Parte_3 capitale, a mezzo di distinti bonifici), pur non escludendo il debito originario, detta situazione di fatto comporta la impossibilità di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo che, dunque, va integralmente revocato.
- Essendo stato effettuato soltanto il pagamento della sorta capitale, l'opposta resta creditrice, nei confronti dell'opponente, in relazione agli interessi, spese e accessori per cui fondata e meritevole di accoglimento si appalesa la domanda di pagamento in tal senso formulata e precisata nel corso del giudizio.
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- Vertendosi in un'ipotesi di transazione commerciale (ossia, quei contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo, cfr. art. 2, D.lgs. 231/02), in assenza di apposita previsione contrattuale, il termine, alla scadenza del quale gli interessi cominciano a decorrere è fissato in trenta giorni, e decorre “dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore
o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente”, di cui al D.lgs. 231/02 (che, dopo aver stabilito, all'art. 3, che “il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”, dispone inequivocabilmente, all'art. 4, commi 1 e 2, non soltanto che “gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento", cioè il termine stabilito in contratto, ma anche che ciò avviene automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora).
- In ordine, invece, alla domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. proposta dalla convenuta-opposta va respinta alla luce della inidonea ed insufficiente allegazione e prova in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi legittimanti una tale pronunzia (cfr., Cass. n. 27383/2015).
- Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano nella misura di cui in dispositivo, determinata in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, aggiornato dal successivo D.M. 147/2022, per lo scaglione di valore compreso tra euro € 5.201 a € 26.000 (così individuato in base al valore della domanda, pari ad € 16.696,38).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 885/2023 emesso dal Tribunale di Nola;
- dà atto dell'intervenuto pagamento della sorta capitale;
- condanna al pagamento, in favore di degli Parte_1 CP_1 interessi sulla somma di € 16.696,38 al tasso di cui al D. Lgs 231/2002 a
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decorrere dalla data di scadenza delle singole rate previste nell'atto transattivo dell'atto transattivo del 6/12/2022;
- condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'Avv. Francesco Di
Stazio, dichiaratosi antistatario, delle spese di lite che si liquidano in €
5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Nola, 6/6/2025
Il Giudice dott. Andrea Francesco Fabbri
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