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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 13/05/2025, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
Il Giudice, dott.ssa Cristina Carrara, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza n. 1684/2019 R.G. promossa da
, con il patrocinio dell'avv. Manlio Galeano Pt_1
contro
, con il patrocinio dell'avv. Pietro Roccasalva Controparte_1
premesso che
- l ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Pt_1
n. 351/2019 con cui questo Tribunale, su istanza di , Controparte_1
ha ingiunto il pagamento della somma di € 8.820,22, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di indennità di malattia marittimi;
- l ha eccepito: a) l'improcedibilità della domanda Controparte_2
monitoria, non avendo il lavoratore atteso il decorso di 120 giorni dalla fine del periodo indennizzato;
b) l'erroneità della indennità giornaliera calcolata dal lavoratore, dovendosi escludere dalla base di calcolo
1 tutte le voci variabili ed eventuali della retribuzione, e non soltanto i compensi da lavoro straordinario;
c) la non indennizzabilità dei giorni intercorrenti tra la fine della inidoneità temporanea (31.12.2018) e la data in cui la competente commissione ha accertato la definitiva inidoneità alla navigazione (15.3.2019); d) il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione;
- il lavoratore marittimo, premesso che la domanda monitoria ha riguardato due distinti periodi indennizzabili - un primo, dal 18.8.2018
al 15.12.2018, conseguente alla dichiarazione di inabilità temporanea del 15.10.2018, ed un secondo conseguente alla dichiarazione di inidoneità definitiva alla navigazione del 15.3.2019 - ha aderito alla eccezione di improponibilità relativamente alla indennità richiesta per il secondo periodo;
mentre, per l'altra, ha obiettato che, trattandosi di liquidazione parziale, l'azione giudiziale non necessita del decorso dei
120 giorni;
nel merito, ha rilevato come l non ha puntualmente Pt_1
indicato quali voci retributive sarebbero da scomputarsi dalla base di calcolo della indennità giornaliera, sicché deve ritenersi corretta la determinazione di tale indennità in € 66,00; moltiplicata la quale per le
120 giornate indennizzabili si ottiene - per il primo periodo -
un'indennità di malattia di € 7.920,00; cosicché, detratto l'importo di €
5.039,00 già corrisposto dall'ente, residua un credito di € 2.881,00;
rilevato che
- l'eccezione di improcedibilità della domanda monitoria va disattesa relativamente al primo periodo indennizzabile, atteso che, per tale periodo, il lavoratore ha agito al fine di ottenere la differenza sull'indennità parzialmente riconosciutagli dall'ente previdenziale,
2 sicché, vertendosi in ipotesi di “prestazione riconosciuta solo in parte”,
l'azione giudiziale non necessariamente deve essere preceduta da ricorso amministrativo, operando il termine di decadenza di cui al comma 6 dell'art. 47 D.P.R. 639/1970, che decorre dal riconoscimento parziale della prestazione e non già dall'esaurimento del procedimento amministrativo o dalla scadenza dei termini per esso prescritti;
- nel merito, l'indennità giornaliera non può essere rideterminata nella inferiore misura di € 43,24 opposta dall' , non avendo l Pt_1 CP_3
puntualmente indicato le voci della retribuzione che dovrebbero in specie scomputarsi dalla base di calcolo, sì da potere valutare se queste abbiano o meno carattere straordinario ed eventuale;
- relativamente al secondo periodo indennizzabile, le parti concordano sulla improponibilità della domanda monitoria in parte qua;
- ciò impone di revocare il decreto ingiuntivo, con condanna dell' al Pt_1
pagamento della somma residua di € 2.881,00 a titolo di indennità di malattia per il primo periodo (da cui detrarre l'importo di € 62,54
riconosciuto in ricorso, ove già corrisposto);
- su detto importo va corrisposta la minor somma tra rivalutazione monetaria ed interessi, stante il divieto di cumulo condivisibilmente eccepito dall'opponente;
- sulla regolamentazione delle spese di lite, tenuto conto della spettanza meramente parziale del credito azionato in via monitoria, si stima equo porre a carico dell' solo 1/3 delle spese di lite;
Pt_1
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P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa ed eccezione, così
decide:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna l a pagare, in favore di , la somma di Pt_1 Controparte_1
€ 2.881,00 a titolo di differenza sulla indennità di malattia per il periodo dal 18.8.2018 al 15.12.2018 (da cui detrarre l'importo di € 62,54 ove già corrisposto), oltre la minor somma tra rivalutazione ed interessi dalla maturazione del credito sino al soddisfo;
3) condanna l a rifondere 1/3 delle spese di lite, che si liquidano per Pt_1
tale frazione in € 1.000,00, oltre IVA CPA e rimborso spese generali al
15%, da distrarsi in favore del procuratore della parte opposta dichiaratosi antistatario, e compensa la residua parte delle spese.
Ragusa, 13.5.2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Cristina Carrara
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