CA
Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 20/01/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Seconda Civile Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Bianca Maria Gaudioso - Presidente dott.ssa Maria Laura Benini - Consigliere dott. Samuele Scalise – Giudice Ausiliario Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile di II grado iscritta a rg.n.1011/2021
promossa da
elettivamente in Ferrara, Via Borgo dei Leoni n. Parte_1 91, presso lo studio dell'avv. Francesco Andriulli, che, anche di- sgiuntamente all'avv. Nicola Romanin, lo rappresenta e difendono in virtù di procura in calce all'atto di appello
- Appellante –
Contro
, in persona del Presidente della Giunta Re- Controparte_1 gionale pro-tempore, elettivamente domiciliata in Bologna, Via Gal- leria Marconi n. 2, presso lo studio dell'avv. Gian Patrizio Cremo- nini, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione del presente grado di giudizio
- Appellata-
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da rispettivi atti che si intendono richiamati e illustrati in motivazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ritualmente depositato dinanzi al Tribunale di Ferrara, il sig. ha proposto op- Parte_1 posizione all'ordinanza del 27.02.2019 con la quale la gli ha ingiunto il paga- Controparte_1 mento della somma di € 22.994,66, oltre accessori, al fine di ottenerne l'annullamento.
Più in dettaglio il ricorrente ha dedotto che detta ordinanza-ingiunzione era fondata sull'errato presupposto che questi non avesse la disponibilità giuridica del podere “ ” alla data di presentazione delle “Do- Pt_2 mande Uniche” negli anni 2011 e 2012, Ha rilevato che, invece, alle date indicate, era pacificamente proprietario dei predetti terreni in quanto: a) la sentenza del Tribunale di Ferrara del 23.07.2010 n. 1231, che ne aveva assegnato la proprietà esclusiva a terzi, risultava inefficace in quanto non definitiva;
b) aveva mantenuto l'effettiva disponibilità di detti terreni fino all'aprile 2012.
Ha aggiunto, altresì, che la aveva erroneamente omesso di considerare che, con CP_1 CP_1 comunicazione del 9.01.2013 - trasmessa alla P.A. prima dell'attivazione dei controlli di rito - aveva ri- nunciato alla “Domanda Unica” 2012 relativa ai terreni ricompresi nel Podere ”; pertanto la Pt_2 aveva erroneamente ravvisato la sussistenza di false dichiarazioni nella “Domanda Unica” 2012 CP_1
e ritenuto sussistente il requisito della colpa, applicando la corrispondente sanzione.
Si è ritualmente costituita in giudizio la con comparsa con la quale ha eviden- Controparte_1 ziato:
1 - l'assenza in capo al della “disponibilità giuridica” o “disponibilità titolata” dei terreni indicati Parte_1 nelle domande di contributo, al momento della presentazione delle domande dei contributi in questione;
- la correttezza della sanzione applicata, in quanto il al momento della rinuncia dei contributi, Parte_1 era già a conoscenza delle anomalie presenti nelle domande dei contributi controversi e che la P.A. stesse effettuando i corrispondenti controlli;
- l'incensurabilità dell'ordinanza-ingiunzione anche nella parte in cui riconduceva le false dichiarazioni sanzionate alla condotta colpevole del Parte_1
La trattazione della causa veniva più volte rinviata in attesa della pronuncia del TAR Emilia Romagna, dinanzi al quale era stato impugnato il provvedimento di Controparte_2 di revoca dei contributi, poi definita con sentenza n. 682/2020 di
[...] rigetto del ricorso. Quindi, il Tribunale di Ferrara, con sentenza a verbale n. 671/2020, depositata in data 18.11.2020, all'esito dell'espletata istruttoria consistita nella disamina della documentazione in atti, ha rigettato la domanda, confermando la legittimità dell'ordinanza impugnata, con la seguente motivazione:
“ Documentata da parte convenuta e chiarita, dunque, l'assenza di disponibilità giuridica dei terreni in capo al ricorrente al momento della presentazione della domande di contributi in questione (per gli anni 2011 e 2012) e rilevata la correttezza della ordinanza-ingiunzione impugnata anche nella parte in cui ha ricondotto le false dichiarazioni sanzionate alla condotta colpevole dell'opponente, a fronte delle condi- visibili considerazioni esposte in atti dalla (confermate dal G.A. investito della questione) e posto CP_1 che, nel presente giudizio è incontestato che al momento della rinuncia ai contributi controversi il Pt_3 fosse a conoscenza del fatto che il sistema avesse già rilevato anomalie nella sua domanda di contri-
[...] buto e che la P.A. stesse effettuando i corrispondenti controlli;
per le esposte ragioni, esclusa la dedotta buona fede del ricorrente nel caso in esame, il ricorso proposto non può trovare accoglimento”. Avverso detta sentenza ha proposto appello iscritto a ruolo in data 19.05.2021, fondato Parte_1 su tre motivi.
Con il primo motivo lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale, facendo proprie le motivazioni della sentenza del TAR sopra richiamata, ha dichiarato che “la sentenza del Tribu- nale di Ferrara ha mutato la situazione giuridica preesistente;
e dal 23/07/2010 è venuta meno la dispo- nibilità giuridica del ” in capo al Parte_4 Parte_1
Con il secondo motivo si duole del fatto che il Tribunale abbia omesso ogni pronuncia sulla circostanza che, nella determinazione della sanzione corrispondente alla contribuzione effettivamente considerata non dovuta, si sarebbe dovuto tenere conto del fatto : a) che le due annualità avevano presupposti di fatto diversi (nel 2011 il ha avuto la disponibilità del fondo per l'intero anno, mentre nel 2012 soltanto Parte_1 sino al 02/04/2012); b) che era pacifico il riconoscimento dei contributi relativamente alle particelle da sempre di proprietà esclusiva dell'appellante. Con il terzo motivo rileva che il Tribunale, erroneamente, non ha tenuto conto del fatto che vi era stata una rinuncia alla “Domanda Unica” 2012 e, conseguentemente, erano venuti meno i presupposti di legge per applicare la disciplina comunitaria di cui agli artt. 25 e 73 Reg. CE n. 1122/2009. Conclude chiedendo l'accoglimento del proposto appello, con conseguente annullamento dell'ordinanza- ingiunzione impugnata o, in via subordinata, con rideterminazione della relativa sanzione, con il favore delle spese del doppio grado di giudizio. Si è regolarmente costituita in giudizio la con comparsa di costituzione con la Controparte_1 quale ha chiesto il rigetto del proposto appello per le seguenti ragioni.
2 Sul primo motivo sostiene che la sentenza impugnata ha correttamente evidenziato che era “chiarita, dun- que l'assenza di disponibilità giuridica dei terreni in capo al ricorrente al momento della presentazione delle domande di contributi in questione (per gli anni 2011 e 2012”, e per tali ragioni, ha respinto le domande avversarie (sent. impugnata, pag. 6).
Rileva che il mancato rispetto da parte dell'odierno appellante, dell'ordinanza del Tribunale di Ferrara che gli prescriveva la consegna del fondo “ ” a terzi, sostanziandosi in una condotta contra legem, non Pt_2 gli consentiva di avvalersi della materiale disponibilità del bene al fine di giovarsi dei contributi comunitari per cui è causa.
Sul secondo motivo rileva che è del tutto esente da censure la statuizione di primo grado nella parte in cui ha confermato la “correttezza dell'ordinanza ingiunzione impugnata anche nella parte in cui ha ricondotto le false dichiarazioni sanzionate alla condotta colpevole dell'opponente” (sent. pag. 6). Rileva che , la semplice lettura del provvedimento del Tribunale di Ferrara 7 - 10 ottobre 2011 (doc. 14 appellante) dimostra che già alla data del 16 maggio 2011 (data di presentazione della “Domanda Unica” 2011) il deteneva i terreni del Podere “ ”, inseriti nella domanda, con la piena consape- Parte_1 Pt_2 volezza di violare l'ordinanza del Tribunale di Ferrara del 13 dicembre 2010, con la quale aveva privato l'odierno appellante della disponibilità del Fondo “ ”, ordinandone la consegna agli aventi diritto Pt_2
ed (doc. 14 appellante). CP_3 Controparte_4
Sul terzo motivo sostiene che il Tribunale ha correttamente affermato che, al momento della rinuncia ai contributi controversi, il fosse perfettamente a conoscenza del fatto che (a) il Sistema aveva Parte_1 rilevato anomalie nella sua domanda di contributo e (b) che la P.A. stava effettuando i corrispondenti controlli e che pertanto era documentata l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 73 Reg. CE n. 1122/2009 invocato dall'appellante.
Conclude chiedendo il rigetto dell'atto di appello e con il favore delle spese di lite.
Quindi, sulla scorta delle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 31.10.2023, tenutasi con modalità cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il proposto appello è inammissibile stante l'avvenuto decorso del termine previsto dall'art.327 cpc.
Difatti è pacifico che la controversia in esame (opposizione avverso ordinanza ingiunzione) è assoggettata al rito del lavoro ai sensi dell'art. 6 del Dlgs n.150/2011. Pertanto l'appello si sarebbe dovuto proporre con ricorso da depositarsi in cancelleria entro il termine di sei mesi (da computarsi ai sensi dell'art. 155 comma 2 cpc ) decorrenti dall'avvenuta pubblicazione della sentenza contestuale del 18.11.2020 e quindi entro e non oltre il 18.05.2021, mentre invece risulta iscritto a ruolo in data 19.05.2021. Si osserva che è privo di rilievo il fatto che l'appello sia stato erroneamente proposto con atto di citazione notificato prima della scadenza di detto termine.
Difatti, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (ex plurimis Cass.n.10643/2014) laddove la legge prevede che un giudizio debba essere introdotto con ricorso e sia stato invece introdotto con cita- zione, l'atto produce gli effetti del ricorso solo se depositato presso il competente Ufficio giudiziario nel rispetto del termine perentorio indicato dalla legge, non essendo sufficiente la mera notificazione di detto atto entro la medesima data.
Rileva quindi il momento in cui viene compiuta la formalità alla quale l'ordinamento ricollega l'esercizio dell'azione.
3 Quindi, nel caso in esame, avendo il proposto appello con atto di citazione, invece che con Parte_1 ricorso, avrebbe dovuto provvedere al deposito di detto presso questa Corte entro il termine perentorio del
18.05.2020.
Di guisa che è pertanto tardivo e inammissibile l'appello depositato in data 19.05.2020. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono poste quindi a carico dell'appel- lante e sono liquidate come in dispositivo, con riferimento ai parametri di cui al DM 147/2022 (Cass.n.19068/2020), del grado di complessità della controversia, dell'attività svolta e delle questioni esa- minate.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta l'appello;
- condanna a rifondere alla le spese di lite del presente grado di Parte_1 Controparte_1 giudizio che si liquidano in complessivi in € 3.966,00 per onorari, oltre al rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il giorno 27.11.2024.
Il Presidente dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Giudice Ausiliario Estensore dott. Samuele Scalise
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Seconda Civile Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Bianca Maria Gaudioso - Presidente dott.ssa Maria Laura Benini - Consigliere dott. Samuele Scalise – Giudice Ausiliario Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile di II grado iscritta a rg.n.1011/2021
promossa da
elettivamente in Ferrara, Via Borgo dei Leoni n. Parte_1 91, presso lo studio dell'avv. Francesco Andriulli, che, anche di- sgiuntamente all'avv. Nicola Romanin, lo rappresenta e difendono in virtù di procura in calce all'atto di appello
- Appellante –
Contro
, in persona del Presidente della Giunta Re- Controparte_1 gionale pro-tempore, elettivamente domiciliata in Bologna, Via Gal- leria Marconi n. 2, presso lo studio dell'avv. Gian Patrizio Cremo- nini, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione del presente grado di giudizio
- Appellata-
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da rispettivi atti che si intendono richiamati e illustrati in motivazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ritualmente depositato dinanzi al Tribunale di Ferrara, il sig. ha proposto op- Parte_1 posizione all'ordinanza del 27.02.2019 con la quale la gli ha ingiunto il paga- Controparte_1 mento della somma di € 22.994,66, oltre accessori, al fine di ottenerne l'annullamento.
Più in dettaglio il ricorrente ha dedotto che detta ordinanza-ingiunzione era fondata sull'errato presupposto che questi non avesse la disponibilità giuridica del podere “ ” alla data di presentazione delle “Do- Pt_2 mande Uniche” negli anni 2011 e 2012, Ha rilevato che, invece, alle date indicate, era pacificamente proprietario dei predetti terreni in quanto: a) la sentenza del Tribunale di Ferrara del 23.07.2010 n. 1231, che ne aveva assegnato la proprietà esclusiva a terzi, risultava inefficace in quanto non definitiva;
b) aveva mantenuto l'effettiva disponibilità di detti terreni fino all'aprile 2012.
Ha aggiunto, altresì, che la aveva erroneamente omesso di considerare che, con CP_1 CP_1 comunicazione del 9.01.2013 - trasmessa alla P.A. prima dell'attivazione dei controlli di rito - aveva ri- nunciato alla “Domanda Unica” 2012 relativa ai terreni ricompresi nel Podere ”; pertanto la Pt_2 aveva erroneamente ravvisato la sussistenza di false dichiarazioni nella “Domanda Unica” 2012 CP_1
e ritenuto sussistente il requisito della colpa, applicando la corrispondente sanzione.
Si è ritualmente costituita in giudizio la con comparsa con la quale ha eviden- Controparte_1 ziato:
1 - l'assenza in capo al della “disponibilità giuridica” o “disponibilità titolata” dei terreni indicati Parte_1 nelle domande di contributo, al momento della presentazione delle domande dei contributi in questione;
- la correttezza della sanzione applicata, in quanto il al momento della rinuncia dei contributi, Parte_1 era già a conoscenza delle anomalie presenti nelle domande dei contributi controversi e che la P.A. stesse effettuando i corrispondenti controlli;
- l'incensurabilità dell'ordinanza-ingiunzione anche nella parte in cui riconduceva le false dichiarazioni sanzionate alla condotta colpevole del Parte_1
La trattazione della causa veniva più volte rinviata in attesa della pronuncia del TAR Emilia Romagna, dinanzi al quale era stato impugnato il provvedimento di Controparte_2 di revoca dei contributi, poi definita con sentenza n. 682/2020 di
[...] rigetto del ricorso. Quindi, il Tribunale di Ferrara, con sentenza a verbale n. 671/2020, depositata in data 18.11.2020, all'esito dell'espletata istruttoria consistita nella disamina della documentazione in atti, ha rigettato la domanda, confermando la legittimità dell'ordinanza impugnata, con la seguente motivazione:
“ Documentata da parte convenuta e chiarita, dunque, l'assenza di disponibilità giuridica dei terreni in capo al ricorrente al momento della presentazione della domande di contributi in questione (per gli anni 2011 e 2012) e rilevata la correttezza della ordinanza-ingiunzione impugnata anche nella parte in cui ha ricondotto le false dichiarazioni sanzionate alla condotta colpevole dell'opponente, a fronte delle condi- visibili considerazioni esposte in atti dalla (confermate dal G.A. investito della questione) e posto CP_1 che, nel presente giudizio è incontestato che al momento della rinuncia ai contributi controversi il Pt_3 fosse a conoscenza del fatto che il sistema avesse già rilevato anomalie nella sua domanda di contri-
[...] buto e che la P.A. stesse effettuando i corrispondenti controlli;
per le esposte ragioni, esclusa la dedotta buona fede del ricorrente nel caso in esame, il ricorso proposto non può trovare accoglimento”. Avverso detta sentenza ha proposto appello iscritto a ruolo in data 19.05.2021, fondato Parte_1 su tre motivi.
Con il primo motivo lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale, facendo proprie le motivazioni della sentenza del TAR sopra richiamata, ha dichiarato che “la sentenza del Tribu- nale di Ferrara ha mutato la situazione giuridica preesistente;
e dal 23/07/2010 è venuta meno la dispo- nibilità giuridica del ” in capo al Parte_4 Parte_1
Con il secondo motivo si duole del fatto che il Tribunale abbia omesso ogni pronuncia sulla circostanza che, nella determinazione della sanzione corrispondente alla contribuzione effettivamente considerata non dovuta, si sarebbe dovuto tenere conto del fatto : a) che le due annualità avevano presupposti di fatto diversi (nel 2011 il ha avuto la disponibilità del fondo per l'intero anno, mentre nel 2012 soltanto Parte_1 sino al 02/04/2012); b) che era pacifico il riconoscimento dei contributi relativamente alle particelle da sempre di proprietà esclusiva dell'appellante. Con il terzo motivo rileva che il Tribunale, erroneamente, non ha tenuto conto del fatto che vi era stata una rinuncia alla “Domanda Unica” 2012 e, conseguentemente, erano venuti meno i presupposti di legge per applicare la disciplina comunitaria di cui agli artt. 25 e 73 Reg. CE n. 1122/2009. Conclude chiedendo l'accoglimento del proposto appello, con conseguente annullamento dell'ordinanza- ingiunzione impugnata o, in via subordinata, con rideterminazione della relativa sanzione, con il favore delle spese del doppio grado di giudizio. Si è regolarmente costituita in giudizio la con comparsa di costituzione con la Controparte_1 quale ha chiesto il rigetto del proposto appello per le seguenti ragioni.
2 Sul primo motivo sostiene che la sentenza impugnata ha correttamente evidenziato che era “chiarita, dun- que l'assenza di disponibilità giuridica dei terreni in capo al ricorrente al momento della presentazione delle domande di contributi in questione (per gli anni 2011 e 2012”, e per tali ragioni, ha respinto le domande avversarie (sent. impugnata, pag. 6).
Rileva che il mancato rispetto da parte dell'odierno appellante, dell'ordinanza del Tribunale di Ferrara che gli prescriveva la consegna del fondo “ ” a terzi, sostanziandosi in una condotta contra legem, non Pt_2 gli consentiva di avvalersi della materiale disponibilità del bene al fine di giovarsi dei contributi comunitari per cui è causa.
Sul secondo motivo rileva che è del tutto esente da censure la statuizione di primo grado nella parte in cui ha confermato la “correttezza dell'ordinanza ingiunzione impugnata anche nella parte in cui ha ricondotto le false dichiarazioni sanzionate alla condotta colpevole dell'opponente” (sent. pag. 6). Rileva che , la semplice lettura del provvedimento del Tribunale di Ferrara 7 - 10 ottobre 2011 (doc. 14 appellante) dimostra che già alla data del 16 maggio 2011 (data di presentazione della “Domanda Unica” 2011) il deteneva i terreni del Podere “ ”, inseriti nella domanda, con la piena consape- Parte_1 Pt_2 volezza di violare l'ordinanza del Tribunale di Ferrara del 13 dicembre 2010, con la quale aveva privato l'odierno appellante della disponibilità del Fondo “ ”, ordinandone la consegna agli aventi diritto Pt_2
ed (doc. 14 appellante). CP_3 Controparte_4
Sul terzo motivo sostiene che il Tribunale ha correttamente affermato che, al momento della rinuncia ai contributi controversi, il fosse perfettamente a conoscenza del fatto che (a) il Sistema aveva Parte_1 rilevato anomalie nella sua domanda di contributo e (b) che la P.A. stava effettuando i corrispondenti controlli e che pertanto era documentata l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 73 Reg. CE n. 1122/2009 invocato dall'appellante.
Conclude chiedendo il rigetto dell'atto di appello e con il favore delle spese di lite.
Quindi, sulla scorta delle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 31.10.2023, tenutasi con modalità cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il proposto appello è inammissibile stante l'avvenuto decorso del termine previsto dall'art.327 cpc.
Difatti è pacifico che la controversia in esame (opposizione avverso ordinanza ingiunzione) è assoggettata al rito del lavoro ai sensi dell'art. 6 del Dlgs n.150/2011. Pertanto l'appello si sarebbe dovuto proporre con ricorso da depositarsi in cancelleria entro il termine di sei mesi (da computarsi ai sensi dell'art. 155 comma 2 cpc ) decorrenti dall'avvenuta pubblicazione della sentenza contestuale del 18.11.2020 e quindi entro e non oltre il 18.05.2021, mentre invece risulta iscritto a ruolo in data 19.05.2021. Si osserva che è privo di rilievo il fatto che l'appello sia stato erroneamente proposto con atto di citazione notificato prima della scadenza di detto termine.
Difatti, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (ex plurimis Cass.n.10643/2014) laddove la legge prevede che un giudizio debba essere introdotto con ricorso e sia stato invece introdotto con cita- zione, l'atto produce gli effetti del ricorso solo se depositato presso il competente Ufficio giudiziario nel rispetto del termine perentorio indicato dalla legge, non essendo sufficiente la mera notificazione di detto atto entro la medesima data.
Rileva quindi il momento in cui viene compiuta la formalità alla quale l'ordinamento ricollega l'esercizio dell'azione.
3 Quindi, nel caso in esame, avendo il proposto appello con atto di citazione, invece che con Parte_1 ricorso, avrebbe dovuto provvedere al deposito di detto presso questa Corte entro il termine perentorio del
18.05.2020.
Di guisa che è pertanto tardivo e inammissibile l'appello depositato in data 19.05.2020. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono poste quindi a carico dell'appel- lante e sono liquidate come in dispositivo, con riferimento ai parametri di cui al DM 147/2022 (Cass.n.19068/2020), del grado di complessità della controversia, dell'attività svolta e delle questioni esa- minate.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta l'appello;
- condanna a rifondere alla le spese di lite del presente grado di Parte_1 Controparte_1 giudizio che si liquidano in complessivi in € 3.966,00 per onorari, oltre al rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il giorno 27.11.2024.
Il Presidente dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Giudice Ausiliario Estensore dott. Samuele Scalise
4