Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 30/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 30.1.2025, alle ore 12.16 compaiono i procuratori delle parti l'Avv. LALLI Claudio per la parte ricorrente e l'Avv. BIAGINI Daniele per la parte resistente: compare altresì l'Avv. Ilaria RAFFANTI in sostituzione dell'Avv. Quarta per INPS, terzo chiamato.
IL GIUDICE Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c. I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie. Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta delle parti di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura. All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Rossella Soffio
all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente SENTENZA
Nella causa di LAVORO proc. n. 467/2020 promossa da
con il patrocinio dell'Avv. LALLI Claudio Parte_1
C o n t r o
resistente, con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1
BIAGINI Daniele
c h i a m a t o i n c a u s a
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso depositato in data 3.6.2020 narrava di aver lavorato alle Parte_1 dipendenze della stagionalmente, di Controparte_2 fatto e senza soluzione di continuità, dal 3.4.2010 al 31.10.2017, con mansioni di portiere unico di notte.
Assumeva in ricorso non solo di aver osservato sempre un orario di lavoro maggiore rispetto a quello contrattualizzatogli, ma di aver altresì svolto mansioni appartenenti al livello superiore rispetto a quello riconosciutogli contrattualmente, denunciando di non aver mai goduto di ferie, di giorni di riposo, e neppure di permessi od altre festività.
Lamentava infine di aver sottoscritto un verbale di conciliazione sindacale senza avvedersi di cosa si trattasse, unicamente sulla base della fiducia riposta nei datori di lavoro, di non aver mai incontrato alcun sindacalista e conseguentemente sosteneva la nullità di tale atto.
Così concludeva:
1) Preliminarmente Voglia ACCERTARE E DICHIARARE, in ragione delle allegazioni spiegate in Ricorso, la Nullità/Invalidità/Inefficacia/Annullabilità del Verbale di Conciliazione in Sede Sindacale, e dunque della relativa Transazione, sottoscritto dal Sig. e Parte_1 dalla , in data 08/03/2018, con ogni Controparte_2 conseguenza di Legge;
2) Voglia quindi ACCERTARE E DICHIARARE che, per quanto esposto in narrativa, tra il Sig. e la con Sede Parte_1 Controparte_2 Controparte_2 Legale ed Unità Locale in Massa (MS), Via Don Luigi Sturzo n. 19, C.F.
sono intercorsi vari Rapporti di Lavoro Subordinato “stagionali” C.F._1 con orario full-time, con Mansioni, di fatto, di Portiere Unico di Notte, espletate sempre all'interno dello con decorrenza dal 03 Aprile 2010 al 31 Ottobre 2010, dal 21 CP_2
Aprile 2011 al 31 Ottobre 2011, dal 07 Aprile 2012 al 31 Ottobre 2012, dal 25 Aprile 2013 al 31 Ottobre 2013, dal 16 Aprile 2014 al 31 Ottobre 2014, dal 23 Aprile 2015 al 31 Ottobre
2015, dal 23 Aprile 2016 al 31 Ottobre 2016 e dal 14 Aprile 2017 al 31 Ottobre 2017, o comunque da quelle date che saranno ritenute di Giustizia, con il conseguente Diritto, da parte del Sig. , ad ottenere, sin dall'inizio, l'inquadramento economico e contributivo Parte_1 del Lavoratore appartenente al 3° Livello e con Qualifica di Portiere Unico di Notte, in applicazione dei CC.CC.NN.LL. per i dipendenti Pubblici Servizi Ristorazione Turismo, nella parte relativa al comparto Aziende Alberghiere, vigenti nel tempo in cui si è sviluppato il
Rapporto di Lavoro e cioè il C.C.N.L. 20/02/2010 e 28/05/2014, e successivi Accordi nonché allegate Tabelle Salariali;
3) Voglia, per gli effetti, ACCERTARE e DICHIARARE che il Sig. , in ragione Parte_1 dello svolgimento effettivo di ogni singolo Rapporto di Lavoro e dell'articolazione dell'Orario di Lavoro, sì come rappresentati puntualmente in Ricorso, ha maturato un credito per
Differenze Retributive sì come risulta dagli allegati e notificati e per gli effetti Pt_2
2 CONDANNARE la , con Sede Legale ed Controparte_2 Unità Locale in Massa (MS), Via Don Luigi Sturzo n. 19, C.F. a C.F._1 pagare al Sig. a tale titolo, la somma complessiva lorda di € 137.387,67= Parte_1 (comprendenti Lavoro Ordinario per € 42.677,22=, Festività per € 1.865,78=, Maggiorazione Notturna 25% per € 10.250,78=, Lavoro festivo 20% per € 1.877,25=, Lavoro Straordinario 30% per € 28.146,42=, Mancati Riposi per € 9.996,02=, Straordinario 60% per € 25.802,71=, Ratei di Tredicesima e Quattordicesima mensilità per € 8.322,88=, Ferie non godute, R.O.L. ed ex Festività per € 6.677,66= nonché Trattamento di Fine Rapporto per € 5.270,95=), o quella somma maggiore e/o minore che sarà ritenuta di Giustizia anche in applicazione dell'art. 36 Cost., il tutto oltre Interessi di Legge e Rivalutazione Monetaria calcolati dal giorno del dovuto sino al giorno dell'effettivo pagamento;
4) Voglia, in ragione dell'articolazione della prestazione lavorativa, sì come specificamente dettagliata in Ricorso, ACCERTARE e DICHIARARE che il Sig. avendo Parte_1 lavorato sempre nei sette giorni su sette della settimana e, quindi, senza beneficiare della giornata di riposo, ha Diritto ad ottenere il Risarcimento del Danno conseguente all'usura psico-fisica subìta per la continutità della prestazione lavorativa oltre la 6^ giornata e quindi conseguente al mancato riposo, e, per gli effetti, CONDANNARE la
[...]
con Sede Legale ed Unità Locale in Massa (MS), Via Don Controparte_2 Luigi Sturzo n. 19, C.F. a pagare al Sig. tale C.F._1 Parte_1 Risarcimento del Danno, calcolato dal 2010 al termine dell'ultimo Rapporto di Lavoro (oppure alla data che sarà ritenuta di Giustizia), sì come risulta dagli allegati e notificati corrispondente ad una somma complessiva lorda pari ad € 32.723,18= (o quella Pt_2 diversa somma maggiore o minore o diversa maniera che sarà ritenuta più giusta ed equa) oltre rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo ed interessi legali sulle somme rivalutate;
5) Voglia infine CONDANNARE la , con Controparte_2
Sede Legale ed Unità Locale in Massa (MS), Via Don Luigi Sturzo n. 19, C.F.
a pagare tutte le spese e competenze del presente Giudizio, C.F._1 calcolate secondo Tariffa Professionale di Legge e calcolata secondo il valore della Causa.
In via istruttoria produceva conteggi analitici sia con riguardo alle differenze retributive sia con riguardo al risarcimento del danno da usura: chiedeva ammettersi prova per testi sulle circostanze capitolate e chiedeva al Giudice emettersi ordine di esibizione relativamente ai nominativi dei dipendenti della resistente al fine di poterli sentire quali testimoni.
Si costituiva, in data 25.9.2020, la Controparte_2 ontestando tutte le allegazioni in fatto e in diritto svolte da parte ricorrente.
[...]
Sosteneva e argomentava circa la validità dell'accordo conciliativo sindacale sottoscritto e sostenendo comunque la maturata intervenuta prescrizione con riguardo ai crediti retributivi maturati in relazione ai diversi contratti succedutisi nel tempo.
Così concludeva:
Il Tribunale adito, in persona del Giudice unico del lavoro, Voglia per le motivazioni esposte, rigettare il ricorso del Sig. , in quanto inammissibile, infondato in fatto e diritto e Parte_1 perchè non provato. Voglia condannare il Sig. a pagare tutte le spese e competenze del presente giudizio. Pt_1
3 In via istruttoria chiedeva di escutere i testi individuati dal ricorrente nonché ammettere, quali testi da escutere sulla parte in fatto della presente memoria, propri testi e chiedeva l'interrogatorio formale del . Chiedeva acquisirsi l'originale dell'accordo Parte_1 sindacale, la documentazione contrattuale relativa agli anni 2010/2013 e chiedeva disporsi accertamenti sui conti correnti del ricorrente anche in relazione al tenore di vita condotto.
Si costituiva, in data 19.8.2020, terzo chiamato, l'INPS, spiegando domanda riconvenzionale con cui, ove all'esito del presente giudizio risultasse fondata la richiesta di parte ricorrente e risulti pertanto accertato un rapporto di lavoro subordinato nei termini e condizioni indicati in ricorso, nonché accertate retribuzioni e/o erogazioni soggette ad obblighi contributivi e previdenziali, nei limiti dell'operare della prescrizione, domandava l'accertamento dei contributi dovuti ed omessi.
Così concludeva:
Voglia il Tribunale di Massa, nel caso di accertamento di retribuzioni o erogazioni di somme soggette ad imposizione contributiva previdenziale, accertare i contributi dovuti per legge, nei termini prescrizionali, con le sanzioni maturate e maturande a quella data, dichiarando obbligata e condannando la società convenuta al relativo pagamento. Con vittoria di spese e onorari di lite.
Fissata l'udienza al 6.10.2020, la stessa veniva rinviata di ufficio al 19.11.2020 e poi rinviata di ufficio al 15.4.2021 ove il giudice ammetteva l'audizione del teste Tes_1
rinviando per la sua audizione all'udienza del 10.6.2021. Raccolta la testimonianza
[...] il giudice disponeva CTU contabile nominava il Dr e rinviava per il conferimento Per_1 dell'incarico all'udienza del 16.9.2021 ove veniva anche sentito il teste comune
[...]
. Tes_2
Alla successiva udienza dell'8.2.2022 veniva sentito il teste di parte ricorrente
[...]
All'udienza del 3.5.2022 venivano sentiti i testi di parte Parte_3 ricorrente Alla successiva udienza del 13.9.2022 Tes_3 Testimone_4 veniva sentito il teste di parte ricorrente Parte_4 Testimone_5
Alla successiva udienza del 4.5.2023 veniva sentito il teste di parte ricorrente
[...]
e Tes_6 Testimone_7
Con decreto datato 29.9.2023 questo giudice subentrato revocava il CTU che non aveva mai provveduto a depositare l'elaborato e fissata udienza di discussione al 11.3.2024 con assegnazione di termine per note. Successivamente veniva disposta l'acquisizione della
4 copia degli atti relativi alla visita ispettiva effettuata dall'Ispettorato del lavoro nell'agosto
2017, veniva disposto, all'udienza del 2.5.2024, l'interrogatorio libero del ricorrente nonché del resistente. All'udienza del 13.5.2024 veniva disposta nuovamente l'assunzione a sit del sindacalista e l'audizione del Brig. Tes_1 Controparte_3
All'udienza del 16.7.2024 venivano ulteriormente sentiti i testi di parte ricorrente e Da ultimo veniva disposta CTU Parte_5 Tes_8 Testimone_9 contabile con affidamento della stessa al Dr con rinvio per la Persona_2 discussione all'udienza del 30.1.2025.
Nel venire a decidere la presente controversia, si ritiene opportuno e comunque rispondente ai criteri di cui al d.m.
8.8.2023 ex art. 46 disp. att. c.p.c., provvedere ad una analisi per punti specifici delle questioni in fatto e in diritto poste dalla causa in decisione.
1)in ordine alla validità del verbale di conciliazione
Parte resistente ha prodotto (doc. 5 allegato alla memoria di costituzione) un atto intitolato “verbale di conciliazione in sede sindacale” redatto e sottoscritto l'8.3.2018 e depositato presso l'Ispettorato del lavoro in data 24.9.2018.
In esso si legge che , odierno ricorrente, presso lo studio del Rag. , Parte_1 Tes_2 con l'assistenza di , Uil Toscana nord “in veste di conciliatore”, a titolo di Tes_1 retribuzioni non percepite tra il 2011 e il 31.10.2017 riceve ed accetta la somma di €.
3.500,00 dichiarandosi integralmente soddisfatto e perciò rinunciando ad ogni altra pretesa nascente dai rapporti di lavoro precedentemente in essere.
Come noto, secondo gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità che ha interpretato il disposto normativo di cui all'art. 2113 c.c. e 410 e segg c.p.c., perché il verbale di conciliazione sia riconducibile al novero delle conciliazioni non impugnabili di cui all'art. 2113, ult. comma, c.c., e non sia affetto da nullità, occorre che l' assistenza sindacale sia effettiva (cfr. Sez. L - , Ordinanza n. 25796 del 05/09/2023): “in tema di conciliazione in sede sindacale, ai fini dell'inoppugnabilità delle rinunce e delle transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, è necessario che l'accordo sia stato raggiunto con un'assistenza sindacale effettiva, tale da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura.
5 Ebbene: deve osservarsi, nel caso di specie, intanto che l'accordo di cui si discute trasfuso nel documento richiamato fu concluso e sottoscritto presso l'ufficio del Rag. Tes_2 consulente dell'azienda resistente e non nei locali dell'organizzazione sindacale.
Sostiene parte resistente che ciò avvenne a cagione della fretta che il lavoratore aveva di concludere “in giornata” e che pertanto, in quanto espressione della sua volontà, legittima ex art. 411, 3 comma c.p.c. una sede differente.
Non è possibile condividere simile impostazione.
Intanto il ricorrente non ha riferito una simile circostanza: sentito in sede di interrogatorio libero nell'udienza del 2.5.2024 riconosciuta come propria la firma apposta sul verbale di Tes_ conciliazione, ha narrato che “il sig. lo conosco. Sono andato nel suo studio una volta a chiedere se mi rimborsavano il pagamento di una somma che io avevo pagato di 11.000,00 € per 3 Tes_ cartelle di pagamento ricevute dall' Agenzia delle Entrate. Sono andato da perché era lui il consulente”.
Inoltre la giurisprudenza di legittimità è chiara sul punto: cfr.
Sez. L, Ordinanza n. 10065 del 15/04/2024): “la conciliazione in sede sindacale, ai sensi dell'art.
411, comma 3, c.p.c., non può essere validamente conclusa presso la sede aziendale, non potendo quest'ultima essere annoverata tra le sedi protette mancando del carattere di neutralità indispensabile a garantire, unitamente all'assistenza prestata dal rappresentante sindacale, la libera determinazione della volontà del lavoratore”.
E comunque, ciò a parte, molteplici sono gli indici emersi dall'istruttoria svolta che consentono di concludere per la mancanza di effettività dell'accordo.
La resistente sentita anch'essa dal giudice nella stessa udienza ha riferito: CP_4
Tes_
“la mia esigenza circa la conciliazione è stata quella di seguire il consiglio del ragioniere perché il sig. era stato già dallo stesso lamentando, inizialmente, di dover pagare delle multe relative ad Pt_1 avvisi di accertamento che intendeva imputare a noi”.
Ora, a fronte di questa rimostranza, fu versata una somma di denaro al medesimo, Pt_1 fatto così giustificato dalla resistente: “riconosco che l'obiezione che lei mi muove circa il fatto che se non ero debitrice di alcuna somma non avrei dovuto accedere alla richiesta del lavoratore e le dico che io mi sono infatti forzata a farlo, pur ritenendo di non doverlo fare”……. “Ribadisco che le mensilità sono sempre state correttamente erogate e che 3.500,00 € era la somma che il ricorrente voleva gli fosse corrisposta”.
6 E ciò ha continuato a sostenere la resistente a fronte del fatto che le venisse riletto il punto n. 2 posta del verbale di conciliazione nella parte in cui la medesima riconosce di dover liquidare al signor la somma netta di 3.500 € quali importi di mensilità Pt_1 non erogati”.
Dunque stando alla ricostruzione di parte resistente vero dominus di tutta l'operazione sarebbe stato il Rag. il quale avrebbe acceduto ad una richiesta di “non vi fu Tes_2 Pt_1
Tes_ alcuna contrattazione, quando mi parlo di questa cifra io dissi diamogliela”.
sentito a sua volta, conferma di aver cercato lui il sindacalista che conosceva Tes_2 Tes_1 già (ha ammesso che il fratello è cliente del proprio studio in quanto Presidente Per_2 di una cooperativa di cui peraltro lo stesso sindacalista -cfr. verbale di udienza del
13.5.2024- riconosce candidamente di far parte!), ha confermato che non Pt_1 conosceva in precedenza e lo ha incontrato per la prima volta proprio l'8 marzo Tes_1
2018 presso il suo studio ove avevano concordato che sarebbe stato firmato il verbale di conciliazione.
E infatti aveva così risposto alle domande in sede di interrogatorio: Pt_1
“Non mi sono mai rivolto a un avvocato, nel modo più assoluto;
non mi sono mai rivolto a un Tes_ sindacalista, nel modo più assoluto per richiedere queste somme”: e ancora: “il sindacalista non
l'ho chiamato io, non lo conoscevo, l'ho conosciuto solo quel giorno li. Preciso che non è vero nel modo più assoluto quello che lui ha raccontato, che mi ha portato in una stanza attigua per spiegarmi il contenuto dell'accordo. Io preciso, invece, di non aver mai lasciato la sedia sulla quale mi sono seduto, ero alla Tes_ scrivania;
di fianco a me c'era la proprietaria dell'albergo e di fronte c'era il sig. ”.
Dunque, il sindacalista non fu scelto dal ricorrente, non lo conosceva, non svolse comunque almeno un incontro preliminare per essere messo a parte della storia lavorativa del rinunciante, comprendere che tipo di mansione svolgesse, per quante ore lavorate, per conoscere esattamente le sue rivendicazioni e potergli così fornire un apporto reale e tecnicamente valido in considerazione di ciò a cui il lavoratore -a fronte della corresponsione di 3.500 euro in relazione alle stagioni lavorative 2011, 2012, 2013, 2014,
2015, 2016 e 2017- si apprestava a rinunciare come da verbale sottoscritto, la cui portata vale la pena richiamare: “dichiara di ritenersi integralmente definitivamente soddisfatto in via transattiva e conciliativa di ogni qualsiasi suo avere e/o pretesa creditoria di qualunque genere natura, qualunque titolo (sia qui dedotta che non dedotta) anche di carattere risarcitorio/indennitario, e con riguardo anche ai danni o pretesi natura sia patrimoniale che non patrimoniale, sia contrattuale che
7 extracontrattuale -che possa essere riferibile e riconducibile a qualunque tipologia precorso rapporto lavorativo e/o opera, di ogni natura o genere, che possa essere intervenuto con la Società solvente e di non avere, pertanto egli più nulla da chiedere, esigere e pretendere nei confronti di quest'ultima (e/o di chicchesia altri risultasse con essa obbligato/coobbligato) in dipendenza delle rese attività lavorative e ciò per tutto il periodo inizio, svolgimento e cessazione, durante il quale il signor è stato alle Pt_6 dipendenze della .”. Controparte_2
Neppure provvide lui alla formazione del verbale che trovò già predisposto: particolarmente emblematica si rivela da questo punto di vista la circostanza che nel predetto verbale di conciliazione compaia anche la dizione “il presente verbale viene sottoscritto anche dai rispettivi difensori delle parti”, che davvero non si comprende come possa conciliarsi con le dichiarazioni dello stesso “preciso di aver letto personalmente tutto il verbale ad alta Tes_1 voce” rese all'udienza del 13.5.2024 e con quelle “chiarisco che nell'accordo avrebbero dovuto essere presenti legali difensori le parti perché a quanto mi era stato riferito, l'accordo in questione era stato trovato con la mediazione degli avvocati: però poi gli avvocati non vennero, ma questo punto 11 è rimasto nella stesura dell'atto su specifica richiesta della signora E dato che per me non CP_2 cambiava niente, non ebbi nulla da obiettare” rese all'udienza del 10.6.2021.
E infine il sindacalista (UIL) non apparteneva neppure all'associazione sindacale a cui è risultato dall'istruttoria appartenere il lavoratore (SNALS E CISL), tanto che fu necessario anche fargli sottoscrivere una delega sindacale di associazione alla predetta organizzazione.
Una vicenda assimilabile a quella definitivamente decisa dalla Suprema Corte (cfr.
Sez. L, Sentenza n. 13217 del 2008) che nel precisare che l'accordo tra il lavoratore ed il datore di lavoro, nel quale sia identificata la lite da definire ovvero quella da prevenire
(unitamente, in tal caso, all'individuazione dell'interesse del lavoratore) e che contenga lo scambio tra le parti di reciproche concessioni, è qualificabile come atto di transazione ed assume rilievo, quale conciliazione in sede sindacale ai sensi dell'art. 411, terzo comma, cod. proc. civ., ove sia stato raggiunto con un'effettiva assistenza del lavoratore da parte di esponenti dell'organizzazione sindacale indicati dal medesimo, dovendosi valutare, a tal fine, se, in relazione alle concrete modalità di espletamento della conciliazione, sia stata correttamente attuata la funzione di supporto che la legge assegna al sindacato nella fattispecie conciliativa, aveva evidenziato “che nessuna opera di effettiva assistenza era stata posta in essere dal sindacalista, limitatosi a svolgere il ruolo di un testimone di operazioni (elaborazione di
8 conteggi) cui era rimasto estraneo e di fatti (ricostruzione della storia lavorativa del lavoratore) precedentemente ignorati;
che la ignoranza della vicenda impediva quella assistenza consapevole ed informata richiesta per la transazione sindacale”.
E, quanto alla giurisprudenza di merito, condivisa anche dalla Corte di Appello di Genova che, con la sentenza n. 3/2024 del 26.1.2024, richiamando la giurisprudenza di legittimità per cui costituisce principio consolidato in materia quello del decisivo rilievo dell'effettività dell'assistenza sindacale, nel senso che le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili, a condizione che l'assistenza prestata dai rappresentanti sindacali sia stata effettiva, così da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura (cfr. Cass. n. 24024/2013, Cass. n. 12858/2003 e da ultimo Cass.
25796/2023), aveva ritenuto nel caso sottoposto al suo esame che non potesse ritenersi provato un'effettiva assistenza sindacale: “occorre invece considerare che il sindacalista, appartenente ad un'organizzazione sindacale pacificamente diversa da quella cui il lavoratore si era rivolto in precedenza e investito del mandato del solo con la sottoscrizione del verbale, risulta avere preso parte all'incontro nella espressa qualità di “conciliatore” …….nell'atto non si fa cenno ad alcuna attività di informativa o confronto intercorsa tra il e l'appellante in merito alle questioni controverse e, in particolare, alle specifiche pretese oggetto del giudizio, vale a dire le prestazioni di lavoro straordinario e la mancata effettuazione dei riposi nel periodo intercorso tra il settembre 2010 e lo sbarco avvenuto il 29.10.2018.
Tali pretese non risultano neppure menzionate in maniera specifica nel verbale (e negli atti in esso richiamati), che risulta peraltro affetto da errori marchiani e imprecisioni nella ricostruzione del contenzioso in essere, sì da dubitare dell'effettiva contezza in capo al sindacalista, estraneo alle fasi precedenti, della reale portata delle rivendicazioni del lavoratore e, quindi, delle relative rinunce. ……..[il sindacalista n.d.r.] non risulta neppure avere avuto conoscenza dell'esatto contenuto delle richieste e dell'ammontare dei crediti retributivi vantati dal lavoratore sì da non essere stato in condizioni di valutare la congruità e convenienza dell'importo ricevuto a fronte di dette rinunce ed appare avere espletato un mero ruolo di controllo formale, insufficiente ad assicurare l'effettiva assistenza sindacale, necessaria per la validità della conciliazione. Ne discende che l'atto, validamente impugnato ai sensi dell'art. 2113 c.c., è nullo”.
Infatti e merita di essere ricordato, il verbale di conciliazione è stato tempestivamente impugnato il 7.9.2018, nel termine di 6 mesi dalla sottoscrizione come prevede l'art. 2113
9 cc (considerato impugnativa tempestiva -doc. 10 parte ricorrente-, dovendosi avere riguardo alla data di spedizione, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, cfr. SS.UU.
n. 40543 del 2021).
2)in ordine alla dedotta intervenuta prescrizione dei crediti di lavoro
L'istruttoria svolta ha dimostrato che il ricorrente ha lavorato con singoli Parte_1 contratti stagionali a tempo determinato far data dall'anno 2010.
Documentalmente risulta la prestazione dell'attività lavorativa:
• Dal 3.4.2010 al 10.4.2010 (cfr. doc. 3 allegato alla memoria di costituzione)
• Dal 2.6.2010 al 31.8.2010 (cfr. doc. 3 allegato alla memoria di costituzione)
• Dal 21.4.2011 al 20.7.2011 (cfr. doc. 3 allegato alla memoria di costituzione)
• Dal 1.6.2012 al 31.7.2012 (cfr. doc. 3 allegato alla memoria di costituzione)
• Dal 25.4.2013 al 14.10.2013 (cfr. doc. 4 allegato al ricorso)
• Dal 16.4.2014 al 31.10.2014 (cfr. doc. 4 allegato al ricorso)
• Dal 23.4.2015 al 31.7.2015, prorogato al 25.10.2015 (cfr. doc. 3 allegato alla memoria di costituzione)
• Dal 23.4.2016 al 30.9.2016, prorogato al 31.10.2016 (cfr. doc. 4 allegato al ricorso)
• Dal 14.4.2017 al 24.9.2017, poi prorogato al 31.10.2017 (cfr. doc. 4 allegato al ricorso)
Risulta altresì documentalmente che, con missiva datata 7.9.2018 (cfr. doc. 10 allegato al ricorso) che il ricorrente, a mezzo dei propri difensori e con missiva ricevuta dalla resistente ebbe a richiedere le differenze retributive in ragione e Controparte_2 dell'orario lavorativo concretamente svolto e dell'inquadramento superiore rivendicato.
Tale missiva, spedita a mezzo lettera raccomandata con rar risulta regolarmente ricevuta in data 11.9.2018.
Poiché vengono qui in questione singoli contratti a tempo determinato -cfr.
Sez. L , Sentenza n. 20918 del 05/08/2019 secondo cui “nel caso di successione di due o più contratti di lavoro a termine legittimi, il termine di prescrizione dei crediti retributivi di cui agli artt.
2948, n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, c.c., inizia a decorrere, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento, dovendo considerarsi autonomamente e distintamente i crediti
10 scaturenti da ciascun contratto da quelli derivanti dagli altri, senza che possano produrre alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo tra i rapporti lavorativi, stante la tassatività delle cause sospensive previste dagli artt. 2941 e 2942 c.c., o possa ravvisarsi, in tali casi, il "metus" del lavoratore verso il datore che presuppone un rapporto a tempo indeterminato non assistito da alcuna garanzia di continuità”, principio comunque ribadito comunque da ultimo Cass.
Sez. L., Ordinanza n. 11622 del 30/04/2024- , secondo cui la prescrizione decorre in costanza di rapporto, in quanto non è ravvisabile alcun "metus" rispetto alla perdita di una possibilità di stabilizzazione, normativamente preclusa, e di rinnovo del contratto, oggetto di un'aspettativa di mero fatto non giustiziabile, debbono ritenersi prescritti gli emolumenti da corrispondere in data precedente al 25.4.2013.
Pertanto è estinto ogni credito del ricorrente maturato sino a quella data.
3)circa l'orario di lavoro prestato e il mancato godimento di ferie, riposi e permessi
Rileva in primo luogo il giudicante, nel venire a decidere questo specifico aspetto, che l'istruttoria ha dimostrato pienamente che svolgeva la mansione di portiere di Pt_1 notte (fatto in sé neppure in contestazione) come unico portiere.
Sul punto si veda la deposizione del testimone un amico Parte_3 del ricorrente che dichiara di essere andato a trovarlo alla sera, presso l' CP_2
“…..È capitato che quando andavo l'ho trovato a volte al bar che serviva a clienti stranieri, avendo padronanza la lingua tedesca e francese. Ho trovato la reception che passava le chiavi ai clienti e compilare le schede di identificazione e registrazione di clienti destinati alla polizia, si trattava di un modulo prestampato da compilare e inoltrare alla PS.”
Il teste allievo del ricorrente che è stato suo insegnante ha dichiarato: Tes_3
“conosco le circostanze perché nel periodo in cui facevo la stagione ci sentivamo telefonicamente, oppure sia
a fine del mio turno lavorativo o all'inizio di quello mattutino, lo andavo a trovare all'utente che c'era una bella terrazza e beviamo qualcosa insieme, mentre la mattina lo aspettavo, quando finiva il suo turno e andavamo a prendere un caffè, a fare colazione al bar davanti all'hotel. ….. Posso confermare che la sera quando andavo potevo trovarlo al bar a servire i clienti oppure dietro la reception a dare le chiavi ai clienti o accompagnarli alle camere……Sapevo che il che il signor lavorava tutti i giorni perché quando avevo il giorno di riposo lo chiamavo per andare a Pt_1 mangiare una pizza, ma lui mi diceva che non poteva perché fino a ottobre lavorava tutti i giorni”.
11 La presenza nell'arco dell'intera notte e lo svolgimento delle mansioni di portiere sono testimoniate anche dal teste pur per un periodo molto limitato Testimone_4
(aprile 2010) del rapporto lavorativo, che ha dichiarato di aver sempre visto lavorare in quel periodo alla notte il ricorrente, di averlo visto alle 4.00/5.00 del mattino alla portineria e che, al mattino, intorno alle 7.00, smontante, predisponeva tutto per il buffet.
e presenza per l'intero arco della notte confermato anche dai testimoni Tes_10
e figli del ricorrente, che hanno anch'essi, per brevi Parte_4 Testimone_5 periodi, prestato attività lavorativa presso il medesimo resistente: in relazione alla loro posizione la loro deposizione deve essere vagliata criticamente e tuttavia non può non evidenziarsi che ha dichiarato -senza che tale circostanza ricevesse smentita Testimone_5 da controparte- di non aver mai, lui stesso, fruito di giorno di riposo, di essere stato assunto prima come apprendista part time dal 12.5.20211 al 4.6.2011 per poi essere riassunto il 23.7.2011 fino al 1.8.2011 avendo in realtà lavorato per tutta la stagione: così offrendo dimostrazione di una certa disinvoltura nella gestione dei rapporti di lavoro dei dipendenti.
Successivamente al provvedimento rivolto ad INPS di provvedere al deposito dell'elenco dei dipendenti dell'hotel si è dato corso all'assunzione di ulteriori CP_2 testimoni.
È stato sentito così cuoco presso la resistente dal 2011 al 2017, da Parte_5 aprile ad ottobre, il quale ha confermato orari, mansioni, mancata fruizione del riposo settimanale: “io finivo di lavorare intorno alle 21 e ricordo che il ricordo invece iniziava a lavorare faceva il portiere di notte…… lo vedevo entrare al lavoro 7 giorni su sette e non ho visto altre persone che svolgessero il ruolo di portinaio all'interno dell'hotel se non lui…. lo incontravo sempre quando finivo il lavoro alle 21….. alle 21 l'ho visto già al lavoro e si occupava dei clienti che dovevano arrivare oppure dava una mano in sala infatti reception e sala colazioni erano attigue”.
Relativamente a questo testimone, il difensore di parte resistente ha chiesto l'autorizzazione a produrre l'orario di lavoro onde potesse esserne valutata la credibilità.
Ebbene, non si ritiene che tale produzione possa inficiare la attendibilità della deposizione trattandosi di indicazione di ore giornaliere lavorate e non di orario di lavoro, peraltro variabile e comunque anche di 8,40 giornaliere: considerato anche che in un albergo appare anche logico che un cuoco terminasse l'orario lavorativo intorno alle 21,
12 dovendosi certamente ritenere necessaria la sua presenza anche per la preparazione della cena.
Peraltro la dichiarazione di risulta anche in linea con quanto dichiarato da Pt_5
cameriere di sala per due stagioni presso il resistente: “l'ho visto lavorare Testimone_9 come portiere di notte… L'ho visto in sala per portare qualcosa non so la mansione precisa…. io servivo le colazioni l'ho visto venire in sala a portare delle cose forse una tazzina o un piatto.. il ricorrenteera una presenza costante in hotel”: con ciò provando che il ricorrente, come dallo stesso allegato, non si era mai assentato, mai usufruendo di ferie e permessi.
Ciò detto, merita aggiungere che parte resistente, nonostante sollecitata dal giudice su questo punto (si veda in particolare memoria depositata da parte resistente in data
23.4.2024) non ha offerto alcuna prova del fatto che la funzione di portiere di notte fosse svolta da altri sia in sostituzione del nel giorno di riposo sia ad integrazione del Pt_1 servizio prestato dallo stesso (ponendo mente al fatto che l' attività di portierato svolta dal ricorrente, stando al contratto, era limitata a due ore giornaliere, precisamente dalle 22.00 alle 24.00). E ciò non è fatto secondario perché è irragionevole che in un albergo in zona turistica non fosse offerto ai clienti in vacanza la possibilità di usufruire del servizio di portierato nelle ore notturne.
Dunque non svolgeva turno di riposo e operava qualche portiere unico.
Tale conclusione ritiene questo giudice non essere smentita dalle risultanze della visita ispettiva svolta dall'Ispettorato del lavoro in data 15.8.2017 richiesta da questo giudice ad Con Con
con ordinanza resa in data 11.3.2024 (cfr. documenti trasmessi da con pec datata
19.3.2024) ed anzi invece da essa confermata. Con Risulta infatti che si recò presso l' (cfr. deposizione del Brig. CP_2
sentito all'udienza del 13.5.2024 ex art. 421 c.p.c.) per un controllo Controparte_3 casuale alle ore 02.10 del 15 agosto.
Occorre precisare che, sulla base del contratto di lavoro in quel momento vigente, Pt_1 prestava attività lavorativa (cfr. doc. 4 allegato al ricorso) per due ore settimanali, dalle
22.00 alle 24.00 del venerdì.
Ebbene, il 15 agosto 2017, cadeva di martedì. Cont Dunque quando l' effettua l'accesso né per l'ora (le 02.10) né per la giornata
(martedì) avrebbe dovuto trovarsi presso l'hotel a svolgere Pt_1 CP_2
l'attività lavorativa.
13 Con E tuttavia l' non ritenne di svolgere approfondimenti (cfr. deposizione del Brig.
all'udienza del 13.5.2024): “ricordo l'accesso fatto presso l' l'orario CP_3 CP_2 dell'ispezione è quello riportato nel verbale ovvero le ore 2.10……..abbiamo suonato e ci ha aperto il signore che abbiamo verbalizzato, che era l'unico presente. Parte_1
Abbiamo fatto la normale routine di ispezione;
ci siamo qualificati, abbiamo verificato il personale a lavoro cheera soltanto il sig e abbiamo acquisito le dichiarazioni…… Pt_1 il verbale si è chiuso con esito regolare perché non possiamo basare un accertamento sulle dichiarazioni del lavoratore e occorre fare dichiarazioni incrociate;
non è stato sentito il datore di lavoro che non c'era, né successivamente è stato sentito chicchessia……. preciso che non abbiamo fatto nessuna ulteriore verifica a riscontro né delle dichiarazioni del lavoratore, che comunque dichiarava di lavorare sei giorni a settimana per 1 ora e mezza al giorno, né relativamente alla circostanza che effettivamente l'avessero trovato a lavoro alle ore 2:10”.
Il ricorrente interrogato anche su questo punto, ha dichiarato in udienza di aver Pt_1 reso quelle dichiarazioni per non tradire l'amicizia con i proprietari e comunque per non perdere il lavoro.
Rimane il fatto che l'Ispettorato del lavoro concluse l'accertamento “senza rilevare alcuna irregolarità”.
4)in ordine allo svolgimento di mansioni superiori (dal 4 ° al 3° livello)
Il ricorrente contesta anche l'erroneo inquadramento contrattuale in ragione dell'attività di portiere unico di notte che assume di aver svolto.
I contratti a tempo determinato sottoscritti -con la precisazione che, in ragione di quanto sopra concluso riguardo alla intervenuta prescrizione, vengono esaminati solo i contratti a partire dall'anno 2013-, contengono l'attribuzione al lavoratore della qualifica ufficiale di portiere di albergo livello 4°.
Ebbene il CCNL 28.5.2014, Pubblici Servizi Ristorazione Turismo, nella parte relativa al comparto Aziende Alberghiere, all'art. 101quater, con riferimento al livello quarto, prevede:
“Appartengono a questo livello i Lavoratori che, anche preposti a gruppi operativi, con autonomia esecutiva, svolgono mansioni specifiche di carattere amministrativo, tecnico-pratico o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche in qualunque modo ottenute. Profili esemplificativi:
- infermiere;
14 - istruttore di nuoto con brevetto;
- istruttore di ginnastica correttiva;
- addetto a macchine elettrocontabili;
- cuoco capo partita*;
- chef de rang, sala, piani, vini (sommelier), trinciatore;
- seconda governante;
- barman, barwoman;
- capo lavandaio, dispensiere, cantiniere e caffettiere;
- centralinista lingue estere, cioè colui che, avendo una buona e specifica conoscenza delle lingue estere, effettua prestazioni specializzate sia per le comunicazioni interne che per quelle internazionali, determinandone anche le tariffe;
- capo garage;
- capo giardiniere;
- operaio specializzato, cioè colui che, in base ad indicazioni, per schemi o altro di equivalente, effettua interventi di particolare precisione per l'aggiustaggio, manutenzione e riparazione di macchine, impianti ed attrezzature;
- addetto fangoterapia;
- massoterapista;
- conducente di automezzi pesanti, cioè colui che e in possesso dei requisiti previsti dalla legge conduca automezzi di peso complessivo a pieno carico superiore a 3.500 Kg;
- guardarobiera unica consegnataria;
- portiere (ex secondo portiere ed ex turnante);
- estetista;
- segretario, cioè colui che si occupa delle operazioni di rilevazione ed elaborazione ed attività di corrispondenza sulla base di specifiche istruzioni e nel rispetto delle procedure stabilite;
- stenodattilografa con funzioni di segreteria;
- operatore c.e.d., cioè colui che, non è in grado di agire in completa autonomia tecnica, anche se opera a livello di procedura, e svolge funzioni raccogliendo informazioni e dati necessari onde valutare ed operare nella struttura procedurale informatica ed intervenire su programmi già esistenti secondo istruzioni logiche;
- altre qualifiche equivalenti…”;
E per il livello terzo:
“…Appartengono a questo livello:
- i Lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che richiedono particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza;
- i Lavoratori specializzati provetti che, con autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono attività che richiedono una specifica ed adeguata capacità professionale ottenete mediante approfondita preparazione teorica e/o tecnico pratica;
- i Lavoratori che, in possesso delle caratteristiche professionali di cui ai punti precedenti, hanno anche delle responsabilità di coordinamento tecnico - funzionale di altri Lavoratori. Profili esemplificativi:
- programmatore C.E.D.;
- segretario ricevimento cassa o amministrazione;
- PORTIERE UNICO;
- PORTIERE DI NOTTE;
- prima guardarobiera consegnataria, cioè colui che predispone sulla base di stime tecniche OMISSIS…….
Lo svolgimento ininterrotto delle mansioni effettive di Portiere Unico di Notte da parte del ricorrente, per l'intera durata del rapporto di lavoro di cui ai contratti 2013, 2014,
2015, 2016, 2017, ne legittima l'inquadramento nel Livello terzo del predetto C.C.N.L.
5)in ordine al danno c.d. da usura
15 Parte ricorrente sostiene sul punto, avendo lavorato senza beneficiare della giornata di riposo, di avere altresì diritto ad ottenere il risarcimento del danno conseguente all'usura psico-fisica subita per la continuità della prestazione lavorativa oltre la sesta giornata e ciò per tutta la durata del rapporto essendo la prescrizione -in questo caso decennale- non ancora maturata.
Rileva questo giudice che tuttavia parte ricorrente (cfr. verbale del 2.5.2024, interrogatorio libero del ricorrente) ha precisato che la mancata fruizione del giorno di riposo settimanale non è stata assoluta: “all'inizio io facevo il giorno di risposo. Anzi a sua domanda preciso che io facevo il riposo ma non in un giorno stabilito ma quando volevano loro…….non sono in grado, onestamente, di dire se il riposo lo facessi una volta al mese o una volta alla settimana”.
Ebbene, considerato che la prestazione lavorativa -per ogni anno lavorato- era stagionale e pari a poco più di sei mesi e che parte ricorrente da parte sua non ha fornito prova di altro e diverso danno -alla salute o biologico- in nesso di causa con la prestazione lavorativa svolta, deve ritenersi che il danno, da valutarsi in via presuntiva ma avuto riguardo tuttavia ad una prestazione lavorativa svolta sistematicamente con continuità e per anni con modalità usuranti, non sia nel caso concreto riconoscibile, risultando escluso il fatto costitutivo della pretesa e precisamente la configurabilità di un apprezzabile danno suscettibile di risarcimento.
6)in ordine alla quantificazione delle spettanze
Così ricostruita la vicenda che ha dato origine alla presente controversia e ritenuto provato, alla luce delle complessive risultanze dell'espletata prova orale, quanto sostenuto da parte ricorrente nel ricorso medesimo (e questo poiché i testi intimati da parte ricorrente hanno confermato l'espletamento, da parte dell'odierno istante, di attività lavorativa al di fuori dell'orario contrattualmente previsto), occorre nel contempo precisare che è stata disposta consulenza tecnica non potendosi utilizzare i conteggi prodotti da parte ricorrente agli atti di causa in quanto specificatamente contestati.
Sulla base dell'elaborato compilato dal CTU nominato, alle cui conclusioni, in quanto scaturite da un accurato esame della documentazione relativa al caso in esame nonché fondate su convincenti argomentazioni e immuni da vizi logici apparenti -conclusioni peraltro non oggetto di osservazione alcuna delle parti costituite-, ritiene questo giudice di doversi conformare (salvo quanto di seguito osservato con riguardo al percepito).
16 E dunque deve essere riconosciuto al ricorrente la somma complessiva di €. 86.715,19 così determinata:
€. 25.298,40 2013
€.24.537,28 2014
€.24.143,96 2015
€.24.537,17 2016
€.25.539,13= 2017
€.124.055,94 totale.
A tale somma deve essere aggiunta la quota di TFR, pari a € 4.581,26 nonché le indennità per ferie e permessi non goduti pari a €. 6.557,99: entrambe le voci con riguardo alle annualità non prescritte e dunque dal 2013 in avanti.
Infine a tale somma occorre sottrarre il percepito, per il quale tuttavia occorre discostarsi dai conteggi operati dal CTU che pur dando atto di aver conteggiato il percepito secondo quanto dichiarato dal lavoratore (1.500 € per i mesi di luglio e agosto) ha di fatto sottratto per quei mesi 1.300 €.
Dunque:
€.
9.000 per il 2013
€.
9.000 per il 2014
€.
9.000 per il 2015
€.
9.000 per il 2016
€.
9.000 per il 2017
€.
3.500 per accordo conciliativo=
€. 48.500 totale
Dunque è dovuto al lavoratore per differenze retributive l'ammontare complessivo di €.
86.715,19.
Al Ctu è stato altresì richiesto di provvedere alla quantificazione della quota di contributi previdenziali dovuti. In ragione della prescrizione dei contributi (comunque rilevabile di ufficio) il datore di lavoro è tenuto a versare i contributi previdenziali come calcolati e dunque per un ammontare complessivo pari ad €. 31.421,25 importo a cui tuttavia dovrà essere detratto quanto già eventualmente versato dal datore di lavoro.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
17 Con riguardo ai rapporti tra INPS e il resistente sono Controparte_2 liquidate secondo valore nei minimi in ragione della limitata attività svolta.
Con riguardo invece ai rapporti tra il ricorrente e il resistente Controparte_2 sono liquidate nei valori medi ma considerata la parziale soccombenza esse
[...] debbono essere compensate nella misura del 40% tra le parti, ponendosi a carico di parte resistente il restante 60%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte:
1. condanna parte resistente a corrispondere a la somma di €. Parte_1
86.715,19 per le causali di cui in motivazione, oltre rivalutazione dal giorno del dovuto alla sentenza e interessi sul capitale rivalutato anno per anno dal giorno del dovuto al giorno del saldo effettivo;
2. accerta e dichiara la sussistenza dell'obbligo del versamento contributivo in capo a parte resistente previa detrazione, dal capitale contributivo dovuto quantificato in
€. 31.421,25 oltre interessi dal giorno del dovuto al giorno del saldo effettivo, di quanto eventualmente versato per il medesimo titolo, da Controparte_1
il tutto con quantificazione rimessa a separata sede;
[...]
3. condanna altresì la resistente a rifondere a parte ricorrente le spese Parte_1
di lite che liquida in €. 13.395,00 oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge disponendone la compensazione nella misura del 40% tra le parti e ponendo il restante 60% a carico del resistente;
4. condanna parte resistente a rifondere ad INPS le spese di lite che liquida in €.
4.638,00 oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge;
5. Pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU già liquidate.
Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva.
Massa, 30 gennaio 2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Soffio
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