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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 29/03/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4555 /2012
TRIBUNALE ORDINARIO di MESSINA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina, prima sezione civile, in persona del Giudice Onorario Carolina La
Torre ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 4555 /2012 R.G. introitata all'udienza del 27.01.2025, previa rinuncia delle parti alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., avendo già le stesse depositato note conclusive, e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] cod. fisc Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. PONZIO FRANCESCO giusta procura in atti;
-attore opponente-
CONTRO
c.f. ,in persona dell'amministratore pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ROMANO ROSA, come da procura in atti;
– convenuta opposta –
NONCHE'
Controparte_2
(N. RCP 4/2009 DEL TRIBUNALE DI MESSINA) con sede
[...]
in Messina via Principessa Mafalda, 30 CF e P.IV , (procedura definita in data P.IVA_2
13.03.2024)
-terzo chiamato-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: Le parti concludono come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato l'11 luglio 2012, il Sig. proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo -provvisoriamente esecutivo- n. 765/2012, emesso dal Tribunale di
Messina in data 23 aprile 2012, con il quale, su istanza del , gli era stato Controparte_1
pagina1 di 5 ingiunto di pagare la complessiva somma di € 16.742,71, oltre spese ed accessori. L'opponente, con il suddetto atto, eccepiva la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo per carenza dei requisiti ex art. 125 c.p.c., nonché la propria carenza di legittimazione passiva in quanto non più proprietario dell'immobile cui si riferisce il credito azionato in monitorio, avendolo costui offerto pro soluto nell'ambito del Concordato “Linea Form s.a.s. di Ponzio Letterio”. Nel merito, assumeva che, contrariamente a quanto sostenuto dal opposto, la somma dovuta a titolo di quote CP_1 condominiali ammontava ad € 15.705,76 e non a quella ingiunta di € 16.742,71. In via riconvenzionale, reclamava il pagamento della somma di € 40.000,00 per assunti danni patrimoniali e non, dallo stesso subiti a causa dell'asserita mancanza e/o tardiva esecuzione dei lavori di ristrutturazione dei parapetti e del lastrico solare, nonchè di quelli relativi alla ristrutturazione dell'immobile. Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo, previa sospensione della provvisoria esecutorietà dello stesso.
Costituitosi, con comparsa depositata in data 24.12.2012, il CP_1 CP_1
contestava tutto quanto ex adverso dedotto, chiedendo, preliminarmente, alla luce della eccepita carenza di legittimazione passiva, di essere autorizzato a chiamare in causa il CP_2 [...]
in persona del Commissario giudiziale. Nel merito, precisava che, in Controparte_2 data 19.05.2012, ossia successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo, in considerazione di una minor spesa rispetto a quella preventivata, l'assemblea dei Condomini aveva dato mandato all'Amministratore di inviare il nuovo riparto dell'esercizio delle spese straordinarie e, che, pertanto, il credito vantato nei confronti del sig. , per come scaturente dal consuntivo approvato, era pari Pt_1 ad un importo pro quota di € 15.705,76.
Con ordinanza pronunciata all'udienza del 28.01.2013, il veniva autorizzato alla CP_1
chiesta chiamata in causa.
Con comparsa del 6.12.2013 si costituiva in giudizio Controparte_2
in concordato preventivo”, eccependo, a sua volta, la propria carenza di
[...]
legittimazione passiva in quanto, secondo l'assunto della procedura, il credito di cui al decreto ingiuntivo era relativo ad un debito personale del sig. . Parte_1
Interrottosi il giudizio per la cancellazione volontaria dall'Albo degli Avvocati dell'avv. Gloria
Cappuccio, difensore di in Controparte_2
concordato preventivo, a seguito di rituale riassunzione si costituiva il sig. . Parte_1
in liquidazione volontaria in concordato preventivo, Controparte_2
nonostante la regolare notifica del ricorso per riassunzione e del pedissequo decreto per la comparizione delle parti, restava contumace.
pagina2 di 5 All'udienza del 27.01.2025 il convenuto rinunciava alle domande nei confronti del CP_1
concordato avendo il Commissario giudiziale comunicato al condominio medesimo che la procedura era stata definita in data 13.03.2024. La causa veniva assunta in decisione con la rinuncia ai termini di cui all'art. 190 da parte dei difensori presenti.
°°°°°°
Deve preliminarmente rilevarsi come con note depositate in data 27.01.2025 (in esito alla richiesta di chiarimenti di cui all'ordinanza del 18.01.2025), il condominio opposto evidenziava che con comunicazione del 21.01.2025, depositata in atti, il Commissario Giudiziale, avv. Giuseppe
Cucinotta, ha reso noto al Condominio medesimo la chiusura della procedura a seguito della completa esecuzione, in data 13.03.2024, con la restituzione al sig. - previa autorizzazione del Parte_1
G.D.- della terrazza ricadente nello stesso , per l'infruttuosità dei tentativi Controparte_1
di vendita esperiti. Posto ciò, considerato che la mancanza di attivo non consentirebbe la soddisfazione delle ragioni creditorie del Condominio, quest'ultimo ha dichiarato di rinunciare alle domande proposte nei confronti della procedura Concordato di , Controparte_2 Parte_1 insistendo nell'accoglimento delle domande nei confronti del solo opponente.
Quanto sopra rende superflua ogni statuizione in ordine alle domande ed eccezioni sollevate dalle parti nei confronti del Concordato.
Precisato quanto sopra, deve rilevarsi che con l'opposizione introduttiva dell'odierno giudizio il sig. non contesta la dovutezza delle somme per le causali indicate nel decreto ingiuntivo, Pt_1
salva la precisazione sull' esatto ammontare recepita dal condominio opposto nella proprie difese, limitandosi a eccepire sul punto il proprio difetto di legittimazione passiva, questione non più rilevante in ragione della chiusura del concordato con restituzione della terrazza di copertura al
. Pt_1
Risulta, inoltre, pacifico che il non abbia impugnato la delibera condominiale di Pt_1
approvazione dei lavori straordinari e del computo metrico inerente gli stessi.
Secondo le Sezioni Unite della Cassazione (sent. 27 febbraio 2007, n. 4421, che avalla quanto già sostenuto dall'orientamento maggioritario espresso dal-le sezioni semplici -cfr. Cass. Civ
18.2.2003 n. 2387 Cass.
8.8.2000 n. 10427) "l'efficacia delle deliberazioni condominiali e la contribuzione alle spese comuni sono sottoposte a una particolare disciplina intesa a salvaguardare le esigenze di funzionalità dell'ente. Tale particolare disciplina è data in particolare dalla norma contenuta dall'art. 1137 cod. civ. secondo la quale le decisioni adottate dalla assemblea sono obbligatorie per tutti i condomini, pur se impugnate davanti alla autorità giudiziaria salvo che questa non ne ordini la sospensione (art. 1137 cod. civ.). Corollario di tale obbligatorietà è che le deliberazioni con cui vengono stabiliti i contributi dovuti dai singoli condomini di far fronte agli oneri pagina3 di 5 condominiali, stabilito dalla legge (art. 1123 cod. civ.) costituiscono titoli di credito del , CP_1
e da sole, senz'altro, provano l'esistenza di tale credito, e legittimano non solo la concessione del decreto ingiuntivo (art. 63 disp. att. cod. civ.), ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel giudizio di opposizione che quest'ultimo proponga contro tale decreto, ed il cui ambito è dunque ristretto alla sola verifica della esistenza e della efficacia della deliberazione assembleare di approvazione della spesa, e di ripartizione del relativo onere" (Cass. Civ 18.2.2003 n. 2387).
In applicazione dei superiori principi, deve ritenersi dovuta dal la somma ricalcolata in Pt_1
corso di causa di Euro 15.705,76, essendo la delibera in oggetto – ad oggi- valida ed efficace.
Ne discende la revoca del d.i. (riportante una somma diversa) e la condanna dell'opponente al pagamento della suddetta somma di Euro 15.705,76.
Quanto alle domande riconvenzionali, privo di adeguato supporto probatorio è rimasto l'assunto secondo cui le asserite infiltrazioni causative dei danni non patrimoniali dedotti nell'atto introduttivo del giudizio siano ricollegabili causalmente ai lavori oggetto del decreto ingiuntivo opposto, in presenza di contestazione del che, riportandosi ad una consulenza espletata CP_1
stragiudizialmente nel contraddittorio tra le parti, ha accertato che le infiltrazioni sarebbero da ricondurre a lavori inerenti la realizzazione della canna fumaria di pertinenza di una unità immobiliare dell'opponente medesimo.
Posto quanto sopra si evidenzia comunque, in relazione alla tipologia di danno lamentata dal
, che il danno non patrimoniale costituisce “danno conseguenza” che va allegato e provato (cfr. Pt_1
Cass. S.U. n. 26972/08).
Tale danno è disciplinato dall'art. 2059 del codice civile che prevede che “il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”.
La selezione degli interessi risarcibili, da effettuare a livello normativo (negli specifici casi determinati dalla legge) o in via di interpretazione da parte del giudice (chiamato ad individuare la sussistenza, alla stregua della Costituzione, di uno specifico diritto inviolabile della persona necessariamente presidiato dalla minima tutela risarcitoria), non basta per ottenere il risarcimento dei pregiudizi non patrimoniali, essendo indispensabile valutare anche la gravità dell'offesa, nel senso che il diritto tutelato deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone pur sempre un grado minimo di tolleranza, da accertare secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico (Cass. n. 20615/16, n. 16133/14).
Nel caso di specie alcune elemento viene fornito per ritenere la sussistenza di un pregiudizio
“da infiltrazioni” comprovante la “gravità dell'offesa” incisa oltre la soglia della ordinaria tollerabilità.
pagina4 di 5 In ragione di quanto sopra le domande riconvenzionali non possono trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza di nei confronti del condominio Parte_1 CP_1
e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della domanda, della complessità delle questioni trattate e dell'attività svolta, applicando i parametri approvati con il D.M. n. 55 del
10.03.2014, pubblicato in G.U. del 02.04.2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022.
Nulla sulle spese in relazione al Concordato non costituitosi dopo l'interruzione e nei cui confronti le domande hanno formato oggetto di rinuncia da parte del Condominio.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa
Revoca il decreto ingiuntivo opposto
Condanna al pagamento in favore del condominio il della somma di Parte_1 CP_1
Euro 15.705,76 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Rigetta le domande riconvenzionali.
[.. Condanna alla refusione delle spese processuali in favore del condominio Parte_1
che liquida in Euro 5.077,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali nella CP_1
misura di legge.
Così deciso in Messina il 28/03/2025
Il Giudice
(Carolina La Torre)
In caso di diffusione della presente sentenza si omettano le generalità e gli altri identificativi delle parti.
pagina5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di MESSINA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina, prima sezione civile, in persona del Giudice Onorario Carolina La
Torre ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 4555 /2012 R.G. introitata all'udienza del 27.01.2025, previa rinuncia delle parti alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., avendo già le stesse depositato note conclusive, e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] cod. fisc Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. PONZIO FRANCESCO giusta procura in atti;
-attore opponente-
CONTRO
c.f. ,in persona dell'amministratore pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ROMANO ROSA, come da procura in atti;
– convenuta opposta –
NONCHE'
Controparte_2
(N. RCP 4/2009 DEL TRIBUNALE DI MESSINA) con sede
[...]
in Messina via Principessa Mafalda, 30 CF e P.IV , (procedura definita in data P.IVA_2
13.03.2024)
-terzo chiamato-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: Le parti concludono come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato l'11 luglio 2012, il Sig. proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo -provvisoriamente esecutivo- n. 765/2012, emesso dal Tribunale di
Messina in data 23 aprile 2012, con il quale, su istanza del , gli era stato Controparte_1
pagina1 di 5 ingiunto di pagare la complessiva somma di € 16.742,71, oltre spese ed accessori. L'opponente, con il suddetto atto, eccepiva la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo per carenza dei requisiti ex art. 125 c.p.c., nonché la propria carenza di legittimazione passiva in quanto non più proprietario dell'immobile cui si riferisce il credito azionato in monitorio, avendolo costui offerto pro soluto nell'ambito del Concordato “Linea Form s.a.s. di Ponzio Letterio”. Nel merito, assumeva che, contrariamente a quanto sostenuto dal opposto, la somma dovuta a titolo di quote CP_1 condominiali ammontava ad € 15.705,76 e non a quella ingiunta di € 16.742,71. In via riconvenzionale, reclamava il pagamento della somma di € 40.000,00 per assunti danni patrimoniali e non, dallo stesso subiti a causa dell'asserita mancanza e/o tardiva esecuzione dei lavori di ristrutturazione dei parapetti e del lastrico solare, nonchè di quelli relativi alla ristrutturazione dell'immobile. Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo, previa sospensione della provvisoria esecutorietà dello stesso.
Costituitosi, con comparsa depositata in data 24.12.2012, il CP_1 CP_1
contestava tutto quanto ex adverso dedotto, chiedendo, preliminarmente, alla luce della eccepita carenza di legittimazione passiva, di essere autorizzato a chiamare in causa il CP_2 [...]
in persona del Commissario giudiziale. Nel merito, precisava che, in Controparte_2 data 19.05.2012, ossia successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo, in considerazione di una minor spesa rispetto a quella preventivata, l'assemblea dei Condomini aveva dato mandato all'Amministratore di inviare il nuovo riparto dell'esercizio delle spese straordinarie e, che, pertanto, il credito vantato nei confronti del sig. , per come scaturente dal consuntivo approvato, era pari Pt_1 ad un importo pro quota di € 15.705,76.
Con ordinanza pronunciata all'udienza del 28.01.2013, il veniva autorizzato alla CP_1
chiesta chiamata in causa.
Con comparsa del 6.12.2013 si costituiva in giudizio Controparte_2
in concordato preventivo”, eccependo, a sua volta, la propria carenza di
[...]
legittimazione passiva in quanto, secondo l'assunto della procedura, il credito di cui al decreto ingiuntivo era relativo ad un debito personale del sig. . Parte_1
Interrottosi il giudizio per la cancellazione volontaria dall'Albo degli Avvocati dell'avv. Gloria
Cappuccio, difensore di in Controparte_2
concordato preventivo, a seguito di rituale riassunzione si costituiva il sig. . Parte_1
in liquidazione volontaria in concordato preventivo, Controparte_2
nonostante la regolare notifica del ricorso per riassunzione e del pedissequo decreto per la comparizione delle parti, restava contumace.
pagina2 di 5 All'udienza del 27.01.2025 il convenuto rinunciava alle domande nei confronti del CP_1
concordato avendo il Commissario giudiziale comunicato al condominio medesimo che la procedura era stata definita in data 13.03.2024. La causa veniva assunta in decisione con la rinuncia ai termini di cui all'art. 190 da parte dei difensori presenti.
°°°°°°
Deve preliminarmente rilevarsi come con note depositate in data 27.01.2025 (in esito alla richiesta di chiarimenti di cui all'ordinanza del 18.01.2025), il condominio opposto evidenziava che con comunicazione del 21.01.2025, depositata in atti, il Commissario Giudiziale, avv. Giuseppe
Cucinotta, ha reso noto al Condominio medesimo la chiusura della procedura a seguito della completa esecuzione, in data 13.03.2024, con la restituzione al sig. - previa autorizzazione del Parte_1
G.D.- della terrazza ricadente nello stesso , per l'infruttuosità dei tentativi Controparte_1
di vendita esperiti. Posto ciò, considerato che la mancanza di attivo non consentirebbe la soddisfazione delle ragioni creditorie del Condominio, quest'ultimo ha dichiarato di rinunciare alle domande proposte nei confronti della procedura Concordato di , Controparte_2 Parte_1 insistendo nell'accoglimento delle domande nei confronti del solo opponente.
Quanto sopra rende superflua ogni statuizione in ordine alle domande ed eccezioni sollevate dalle parti nei confronti del Concordato.
Precisato quanto sopra, deve rilevarsi che con l'opposizione introduttiva dell'odierno giudizio il sig. non contesta la dovutezza delle somme per le causali indicate nel decreto ingiuntivo, Pt_1
salva la precisazione sull' esatto ammontare recepita dal condominio opposto nella proprie difese, limitandosi a eccepire sul punto il proprio difetto di legittimazione passiva, questione non più rilevante in ragione della chiusura del concordato con restituzione della terrazza di copertura al
. Pt_1
Risulta, inoltre, pacifico che il non abbia impugnato la delibera condominiale di Pt_1
approvazione dei lavori straordinari e del computo metrico inerente gli stessi.
Secondo le Sezioni Unite della Cassazione (sent. 27 febbraio 2007, n. 4421, che avalla quanto già sostenuto dall'orientamento maggioritario espresso dal-le sezioni semplici -cfr. Cass. Civ
18.2.2003 n. 2387 Cass.
8.8.2000 n. 10427) "l'efficacia delle deliberazioni condominiali e la contribuzione alle spese comuni sono sottoposte a una particolare disciplina intesa a salvaguardare le esigenze di funzionalità dell'ente. Tale particolare disciplina è data in particolare dalla norma contenuta dall'art. 1137 cod. civ. secondo la quale le decisioni adottate dalla assemblea sono obbligatorie per tutti i condomini, pur se impugnate davanti alla autorità giudiziaria salvo che questa non ne ordini la sospensione (art. 1137 cod. civ.). Corollario di tale obbligatorietà è che le deliberazioni con cui vengono stabiliti i contributi dovuti dai singoli condomini di far fronte agli oneri pagina3 di 5 condominiali, stabilito dalla legge (art. 1123 cod. civ.) costituiscono titoli di credito del , CP_1
e da sole, senz'altro, provano l'esistenza di tale credito, e legittimano non solo la concessione del decreto ingiuntivo (art. 63 disp. att. cod. civ.), ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel giudizio di opposizione che quest'ultimo proponga contro tale decreto, ed il cui ambito è dunque ristretto alla sola verifica della esistenza e della efficacia della deliberazione assembleare di approvazione della spesa, e di ripartizione del relativo onere" (Cass. Civ 18.2.2003 n. 2387).
In applicazione dei superiori principi, deve ritenersi dovuta dal la somma ricalcolata in Pt_1
corso di causa di Euro 15.705,76, essendo la delibera in oggetto – ad oggi- valida ed efficace.
Ne discende la revoca del d.i. (riportante una somma diversa) e la condanna dell'opponente al pagamento della suddetta somma di Euro 15.705,76.
Quanto alle domande riconvenzionali, privo di adeguato supporto probatorio è rimasto l'assunto secondo cui le asserite infiltrazioni causative dei danni non patrimoniali dedotti nell'atto introduttivo del giudizio siano ricollegabili causalmente ai lavori oggetto del decreto ingiuntivo opposto, in presenza di contestazione del che, riportandosi ad una consulenza espletata CP_1
stragiudizialmente nel contraddittorio tra le parti, ha accertato che le infiltrazioni sarebbero da ricondurre a lavori inerenti la realizzazione della canna fumaria di pertinenza di una unità immobiliare dell'opponente medesimo.
Posto quanto sopra si evidenzia comunque, in relazione alla tipologia di danno lamentata dal
, che il danno non patrimoniale costituisce “danno conseguenza” che va allegato e provato (cfr. Pt_1
Cass. S.U. n. 26972/08).
Tale danno è disciplinato dall'art. 2059 del codice civile che prevede che “il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”.
La selezione degli interessi risarcibili, da effettuare a livello normativo (negli specifici casi determinati dalla legge) o in via di interpretazione da parte del giudice (chiamato ad individuare la sussistenza, alla stregua della Costituzione, di uno specifico diritto inviolabile della persona necessariamente presidiato dalla minima tutela risarcitoria), non basta per ottenere il risarcimento dei pregiudizi non patrimoniali, essendo indispensabile valutare anche la gravità dell'offesa, nel senso che il diritto tutelato deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone pur sempre un grado minimo di tolleranza, da accertare secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico (Cass. n. 20615/16, n. 16133/14).
Nel caso di specie alcune elemento viene fornito per ritenere la sussistenza di un pregiudizio
“da infiltrazioni” comprovante la “gravità dell'offesa” incisa oltre la soglia della ordinaria tollerabilità.
pagina4 di 5 In ragione di quanto sopra le domande riconvenzionali non possono trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza di nei confronti del condominio Parte_1 CP_1
e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della domanda, della complessità delle questioni trattate e dell'attività svolta, applicando i parametri approvati con il D.M. n. 55 del
10.03.2014, pubblicato in G.U. del 02.04.2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022.
Nulla sulle spese in relazione al Concordato non costituitosi dopo l'interruzione e nei cui confronti le domande hanno formato oggetto di rinuncia da parte del Condominio.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa
Revoca il decreto ingiuntivo opposto
Condanna al pagamento in favore del condominio il della somma di Parte_1 CP_1
Euro 15.705,76 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Rigetta le domande riconvenzionali.
[.. Condanna alla refusione delle spese processuali in favore del condominio Parte_1
che liquida in Euro 5.077,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali nella CP_1
misura di legge.
Così deciso in Messina il 28/03/2025
Il Giudice
(Carolina La Torre)
In caso di diffusione della presente sentenza si omettano le generalità e gli altri identificativi delle parti.
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