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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 13/06/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N. 318/2025 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato
da
, nata a [...] il [...], C.F. , residente Parte_1 C.F._1 in Piazza Conti d'Arco n. 14, 38073 VI DI (TN), rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenza Gnes (C.F. – recapito pec: C.F._2
presso la quale è elettivamente domiciliata in Trento, via Email_1
Grazioli n. 7 giusta procura in calce allegata al ricorso
e
, nato a [...] il [...], C.F. e Controparte_1 C.F._3 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Annelise Filz (C.F. – recapito pec: C.F._4
presso la quale è elettivamente domiciliato in Trento, via San Email_2
Vigilio n. 5 giusta procura in calce allegata al ricorso con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come successivamente confermate all'udienza del 19 marzo 2025 celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti in epigrafe, premesso di essersi sposati, in data 08.07.2000, a MA (TN), come da estratto di matrimonio nr. 3, P. II, Serie A, anno 2000; che, dalla loro unione, erano nati i figli in data 30.01.2003, e in data 26.09.2006; che la Persona_1 Persona_2 loro separazione era stata pronunciata dal Tribunale di Trento con sentenza n. 280 del 20.05.2020 e che la convivenza non era più ripresa, hanno adito questo tribunale con ricorso congiunto chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “- Il signor verserà un assegno di mantenimento di €670,00 Controparte_1 mensili per la figlia , maggiorenne non economicamente autosufficiente. La somma, Per_1 da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT a partire da gennaio 2026, verrà versata dal padre per euro 520,00.- direttamente sul conto corrente della madre, e per euro 150,00.- sul conto corrente della figlia entro il giorno 10 di ogni mese;
il padre verserà un assegno di mantenimento di €670,00 mensili per il figlio , maggiorenne non economicamente Per_2 autosufficiente direttamente sul conto corrente della madre, entro il giorno 10 di ogni mese;
- Le spese scolastiche, universitarie, tasse, libri e quant'altro necessario allo studio nonchè le spese mediche di tipo straordinario, dentista, oculista, visite specialistiche, esami ematici, e tutte le altre spese di tipo straordinario verranno sostenute interamente dal padre. Le detrazioni seguiranno l'effettivo pagamento.
- I figli vedranno e staranno con il padre liberamente, previo accordo con la mamma ed il padre
- Il signor a tacitazione di ogni pretesa economica da parte della moglie, CP_1 Parte_1
, a titolo di liquidazione una tantum versa alla stessa la somma di € 50.000.- nelle
[...] seguenti modalità: euro 25.000,00.- saranno versati tramite bonifico bancario, sul conto della signora , entro 5 gg dall'udienza che verrà fissata dal Giudice per il Parte_1 deposito di note, mentre la somma di euro 25.000,00.- verrà versata, sempre tramite bonifico, entro 10 gg dal deposito della sentenza di divorzio.
- La signora dichiara di accettare la somma di € 50.000,00.- a titolo di Parte_1 liquidazione una tantum assegno divorzile e con la corresponsione della somma totale si conferma conseguente e definitiva tacitazione di ogni e qualsivoglia pretesa di carattere economico che a lei potesse derivare dal cessato rapporto di coniugio. - Le spese della presente procedura saranno compensate, con rinuncia dei legali alla solidarietà”.
La domanda di divorzio è fondata e va accolta. Il procedimento di separazione è stato definito nel 2020, con sentenza n. 280/2020, pubbl. il 20.05.2020, mentre il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato il 28.01.2025, quindi dopo l'integrale decorrenza del termine previsto nell'art. 3, 3° co., l. n. 898/70.
È pacifico che la separazione sia durata ininterrottamente dall'inizio del relativo procedimento, che non vi è mai stata riconciliazione e che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i ricorrenti. Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato in data 28 gennaio 2025, così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a MA (TN) in data 08.07.2000 (matrimonio trascritto nel predetto comune al nr. 3, parte II, Serie A, dell'anno 2000) da nata a [...] il [...] e , nato a [...] il Parte_1 Controparte_1
18.06.1969, alle condizioni concordate dalle parti e riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
- dispone, ai sensi dell'art. 10, l.n. 1/12/1970 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 13 giugno 2025
Il Presidente rel. Laura Di Bernardi