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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 21/11/2025, n. 4402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4402 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 12510/2024 R.G. promossa da:
, rappr. e dif. dall'avv. ROBERTO GAMMAROTA;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
in persona del
[...] legale rappr. p.t., rappr. e dif. dal Dirigente pro tempore
[...]
, ai sensi dell'art. 417 bis, co.1, c.p.c.; CP_2
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo depositato in data 14.10.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata – premesso di essere prestare di lavoro alle dipendenze del area professionale Controparte_3 personale A.T.A qualifica collaboratore scolastico con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 1.9.2012 (economica 1.9.2013) attualmente in servizio presso l'Istituto Scolastico I.C. Via Firenze – Forlani di
Conversano; di aver prestato, nell'arco della propria carriera lavorativa,
e precisamente dal 22.9.2001 al 31.8.2012, servizio alle dipendenze del in adempimento di ripetuti contratti a termine, sempre con la Pt_2 qualifica di assistente amministrativo ATA;
che, tuttavia, in nessun caso il servizio prestato è stato valutato, ai fini giuridici economici, alla stregua di quanto accade per il lavoro analogamente prestato dal personale di ruolo con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sicché i servizi prestati in regime di pre-ruolo venivano valutati in maniera difforme rispetto a quanto previsto per i periodi di ruolo, applicando una illegittima discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato del Comparto Scuola - agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “In via principale 1. In applicazione del principi statuiti dall'Ordinamento Comunitario (Direttiva del Consiglio 28 Giugno 1999, 1999/70/CE, richiamata dalla Sentenza n. 307 del 13 Settembre 2007) e, in conseguente disapplicazione della normativa nazionale in materia, in ossequio ai criteri di calcolo dettati da Cass.
Sez Lavoro n. 31150/2019 del 28.11.2019 accertare e dichiarare il diritto della sig.ra al riconoscimento integrale del servizio di Parte_1 lavoro svolto con contratto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze
Part del con qualifica di collaboratore scolastico ATA dal 29.9.2001 al
31.8.2012 per complessivi anni 9 mesi 5 e giorni 16 con ogni più ampia conseguenza di legge e per lo effetto,
2. disapplicare/annullare il Decreto di Ricostruzione carriera n. 173 emesso dall'Istituto Scolastico Istituto Comprensivo Via Firenze – Forlani di Conversano (Ba) in data 7.1.2016 poiché emesso in palese violazione della SUPERIORE Direttiva Comunitaria 1999/70/CE clausola 4 principio di non discriminazione nella misura in cui, applicando il meccanismo previsto dal combinato disposto degli art. 569 e 570 d. lgs 297/94 , non riconosceva ai fini della ricostruzione della carriera tutti i servizi di lavoro svolti dalla ricorrente durante il periodo di pre-ruolo;
3. condannare le Amministrazioni convenute ad adottare tutti gli atti conseguenti al riconoscimento integrale ai fini giuridici ed economici dei servizi prestati dalla ricorrente nel periodo di pre-ruolo ivi compreso ad effettuare un nuovo legittimo inquadramento dell'istante in virtù dell'anzianità lavorativa maturata da riconoscersi integralmente ed a corrispondere in favore della ricorrente il relativo trattamento economico e tutti gli arretrati a tale titolo maturati e dovuti, ove occorra anche a titolo risarcitorio, per differenza tra il percepito ed il percipiendo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
4. condannare il in persona del suo Controparte_3
alla rifusione di tutte le spese, competenze ed onorari di CP_4 giudizio, oltre il 15% di spese generali, oltre IVA e CPA, diritti ed onorari successivi ed occorendi da distrarre tutti in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso alcun compenso”.
Si costituiva in giudizio la parte resistente, la quale eccepiva preliminarmente la prescrizione decennale e quinquennale delle differenze retributive, chiedendo nel merito il rigetto del ricorso.
Acquisita la documentazione versata in atti, all'odierna udienza, la causa
è stata decisa nei termini indicati in dispositivo.
Il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione.
Preliminarmente, va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso, atteso che dalla documentazione depositata dalla stessa parte resistente si evince, allo stato, il riconoscimento dell'anzianità della ricorrente, sia ai fini giuridici che economici, nei limiti indicati in ricorso.
Ciò premesso, la parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell'anzianità maturata, per il cumulo dei periodi lavorati in esecuzione dei contratti a tempo determinato stipulati in successione col CP_3 convenuto, e del trattamento economico più elevato che ne deriverebbe.
Preme evidenziare che Codesto Tribunale si è già pronunciato con sentenza n. 1538/2023 su fattispecie analoga a quella del presente giudizio, di cui l'Odierna Giudicante richiama e condivide le motivazioni.
Il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato è stato sancito, nell'ordinamento dell'Unione Europea, dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE del
28.6.1999, secondo la quale “per quanto riguarda le condizioni di impiego,
i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; per il punto 4 della medesima clausola, in particolare, “i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Nell'interpretare la Direttiva 1999/70/CE, la Corte di Giustizia UE (sent.
13.9.2007, C-307/05, , ha anzitutto richiamato la propria Persona_1 precedente giurisprudenza, secondo cui le prescrizioni dell'Accordo Quadro
e della Direttiva sono applicabili anche “ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le Amministrazioni e con altri enti del settore pubblico” (v. sent. 4.7.2006, C-212/04, e altre), Per_2 trattandosi di “norme di diritto sociale comunitario di particolare importanza” che devono trovare applicazione a “tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro”.
La Corte ha poi precisato che cosa debba intendersi per “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro, precisando che la riserva di cui all'art. 137, n. 5, del Trattato UE (che esclude la materia della retribuzione dalle competenze delle istituzioni comunitarie) “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione”.
Affrontando, inoltre, lo specifico argomento della spettanza degli scatti di anzianità al personale assunto a termine dalle pubbliche
Amministrazioni, di ruolo o non di ruolo, la CGE ha affermato: “La mera circostanza che un impiego sia qualificato come 'di ruolo' in base all'ordinamento interno e presenti taluni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego dello Stato membro interessato è priva di rilevanza sotto questo aspetto, a pena di rimettere seriamente in questione l'efficacia pratica della direttiva 1999/70 e quella dell'Accordo Quadro nonché la loro applicazione uniforme negli Stati membri, riservando a questi ultimi la possibilità di escludere, a loro discrezione, talune categorie di persone dal beneficio della tutela voluta da tali strumenti comunitari”.
La Corte di Giustizia ha infine spiegato che la nozione di “ragioni oggettive” che, secondo la clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, possono giustificare la deroga al principio di non discriminazione in materia di periodi di anzianità, “non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo”, ma solo quando “la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria”.
In conclusione, secondo la CGUE, la nozione di “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro “dev'essere interpretata nel senso che essa può servire da fondamento ad una pretesa … che mira ad attribuire ad un lavoratore a tempo determinato scatti di anzianità che l'ordinamento interno riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato”.
Tali principi sono stati in seguito ribaditi dalla Corte di Giustizia
(sent. 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, e Persona_3
C-456/09, che ha ulteriormente precisato che “un'indennità Persona_4 per anzianità di servizio … rientra nell'ambito di applicazione della clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, in quanto costituisce una condizione d'impiego, per cui i lavoratori a tempo determinato possono opporsi ad un trattamento che, relativamente al versamento di tale indennità, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile. Il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola dell'Accordo Quadro”.
Ancora più di recente la Corte (ordinanza 7 marzo 2013 in causa C-393/11), pronunciando sulla compatibilità con il diritto dell'Unione delle disposizioni dettate in tema di inquadramento dei dipendenti “stabilizzati” dall'art. 75 del d.l. 112/2008, ha richiamato detti principi, evidenziando innanzitutto che le ragioni oggettive che giustificano la diversità di trattamento, devono consistere in “elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria.
Dette circostanze possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti a tempo determinato, dalle caratteristiche ad esse inerenti o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro”.
Deve, invece, escludersi che possa configurare una ragione oggettiva il mero richiamo alla natura temporanea del rapporto, in quanto ciò “svuoterebbe di contenuti gli obiettivi della direttiva e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato” (punto 41).
La Corte ha aggiunto che “il principio di non discriminazione, enunciato nella clausola 4 dell'accordo quadro, sarebbe privato di qualsiasi contenuto se il semplice fatto che un rapporto di lavoro sia nuovo in base al diritto nazionale fosse idoneo a configurare una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola suddetta, atta a giustificare una diversità di trattamento…” essendo necessario “prendere in considerazione la natura particolare delle mansioni svolte dai resistenti nel procedimento principale” (punti 50 e 51).
Infine nella ordinanza citata è stata anche affrontata la questione delle modalità di reclutamento e la Corte ha evidenziato che la diversità fra procedura di stabilizzazione (che veniva in rilievo nel procedimento principale) e concorso pubblico può giustificare una diversità di trattamento quanto alle condizioni di impiego solo qualora “un siffatto trattamento differenziato derivi dalla necessità di tener conto di esigenze oggettive attinenti all'impiego che deve essere ricoperto mediante la procedura di assunzione” (punti 45 e 46).
Nella sentenza 18 ottobre 2012 (in causa C-302/11 ) pronunciata Per_5 sempre con riferimento alle procedure di stabilizzazione, la Corte ha in sintesi affermato che “se nell'ambito della presente causa fosse dimostrato
– conformemente alle deduzioni in tal senso svolte dalle ricorrenti nei procedimenti principali, rammentate al punto 47 della presente sentenza – che le funzioni svolte da queste ultime in veste di dipendenti di ruolo sono identiche a quelle che esse esercitavano in precedenza nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato, e se fosse vero che, come sostenuto dal governo italiano nelle sue osservazioni scritte, la normativa nazionale in questione mira a valorizzare l'esperienza acquisita dai dipendenti con contratto a termine in seno all'AGCM, simili elementi potrebbero suggerire che la mancata presa in considerazione dei periodi di servizio compiuti dai lavoratori a tempo determinato è in realtà giustificata soltanto dalla durata dei loro contratti di lavoro e, di conseguenza, che la diversità di trattamento in esame nei procedimenti principali non è basata su giustificazioni correlate alle esigenze oggettive degli impieghi interessati dalla procedura di stabilizzazione che possano essere qualificate come «ragioni oggettive» ai sensi della clausola
4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro”.
Ora, in siffatto quadro di principi, è acquisito agli atti che alla parte ricorrente, assunta ripetutamente a tempo determinato, è stata applicata la disciplina dettata dai vari C.C.N.L. del comparto Scuola succedutisi nel tempo, fondata sul principio, già sancito dal D.Lgs. n. 297/1994 e ribadito a partire dal C.C.N.L. 1994/1998 (art. 53), secondo cui al personale amministrativo e tecnico non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale di ruolo, senza alcun riconoscimento dell'anzianità di servizio.
Gli stessi C.C.N.L., invece, prevedono per il personale assunto a tempo indeterminato un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali, e stabiliscono che il passaggio tra una posizione e l'altra avviene alla maturazione del primo biennio e dei successivi quinquenni di anzianità.
Nel caso di specie, poi, è pacifico che il resistente, al momento CP_3 dell'assunzione a tempo indeterminato della ricorrente, ha ricostruito la sua carriera valutando il periodo pre ruolo conformemente agli artt. 569 e
570 d.lgs. 297/1994 (i quali prevedono che per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi ai soli fini economici).
Ebbene, sia le disposizioni di cui alla contrattazione collettiva, sia l'art. 569 d.lgs. n. 297/1994 risultano in contrasto con le previsioni del diritto europeo e, in particolare, con la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999 trasfuso nella direttiva
1999/70/CE.
Dunque, l'oggettiva disparità di trattamento che sussiste, sotto il profilo retributivo, potrebbe ritenersi giustificata, ai sensi della Direttiva
1999/70/CE, soltanto ove fosse dimostrata l'esistenza di “ragioni oggettive”, che tuttavia – secondo quanto precisato dalla Corte di
Giustizia – devono essere strettamente attinenti alle modalità di svolgimento della prestazione e non possono consistere nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro;
nel fatto che il datore di lavoro sia una Pubblica Amministrazione;
nella circostanza che il trattamento deteriore sia previsto da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo né, infine, nella sola diversità delle modalità di reclutamento.
Nel caso di specie, tuttavia, non sono affatto emersi elementi concernenti le modalità di lavoro, ossia relativi alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate, tali da giustificare la diversità di trattamento.
Pertanto, nella più completa assenza di elementi che conducano a ritenere il contrario, la pacifica identità di mansioni e condizioni di impiego e l'analogia della formazione tra personale amministrativo di ruolo e a termine impongono, dunque, di ritenere la posizione rivestita da parte ricorrente pienamente comparabile a quella dei corrispondenti colleghi di ruolo di cui rivendica la progressione stipendiale.
S'impone pertanto una lettura della disciplina nazionale conforme alla norma europea così come interpretata dalla Corte di giustizia, per assicurarne la piena efficacia nella risoluzione della presente controversia.
Il contrasto tra le previsioni del diritto dell'Unione e le regole dettate dalla normativa interna speciale del settore scolastico, non giustificato da “ragioni oggettive”, deve essere risolto dal giudice nazionale in favore delle prime, in ragione della loro superiorità nella gerarchia delle fonti, attraverso la disapplicazione delle norme interne confliggenti.
È infatti pacifico, come ribadito dalla Corte anche nella citata sentenza che “qualora non possano procedere ad un'interpretazione Persona_3
e ad un'applicazione della normativa nazionale conformi alle prescrizioni del diritto dell'Unione, i giudici nazionali e gli organi dell'amministrazione hanno l'obbligo di applicare integralmente quest'ultimo e di tutelare i diritti che esso attribuisce ai singoli, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno”; del resto, nella stessa sentenza, la Corte ricorda che “la clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro esclude in generale e in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato per quanto riguarda le condizioni di impiego”: essa, pertanto, “è incondizionata e sufficientemente precisa da poter essere invocata nei confronti dello Stato da dipendenti pubblici temporanei dinanzi ad un giudice nazionale perché sia loro riconosciuto il beneficio delle indennità per anzianità di servizio”. Né a conclusioni diverse può pervenirsi alla luce della sentenza 20 settembre 2018 (causa C-466/2017 Motter).
Con specifico riferimento al personale ATA, il quale accede ai ruoli mediante concorsi provinciali per titoli, ai sensi dell'art. 554 T.U., e per il quale l'art. 570 del medesimo T.U. prevede che la ricostruzione della carriera venga effettuata in base al servizio effettivamente prestato, non possono – infatti - operare né la prima giustificazione addotta dal governo italiano per il personale docente (la diversa esperienza acquisita dai docenti assunti con concorso rispetto a quella dei docenti assunti in base ai titoli), né la seconda (evitare il prodursi di una discriminazione alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti con concorso, a fronte di norme che equiparano le supplenze di almeno 180 giorni ad annualità intere;
si vedano, in questo senso,
Tribunale di Roma, sez. III lav. sent. n. 7498 del 10.10.2018 e 8376 del
5.11.2018).
Né può sostenersi che la professionalità del personale amministrativo a termine sia diversa e non comparabile con quella del personale di ruolo, non potendo le argomentazioni addotte dal Governo italiano con riferimento al personale docente valere anche per il personale amministrativo che, salvo diverse allegazioni contrarie dell'amministrazione, svolge sempre le stesse mansioni indipendentemente dal termine dell'assunzione.
La professionalità del personale amministrativo non risulta infatti influenzata in modo altrettanto intenso dalla maggiore o minore continuità con cui le relative mansioni siano state eseguite nel corso degli anni.
Del resto (cfr., in tal senso, Trib. Salerno, Sez. lav., 28/03/2019, n.
535, giud. dott.ssa ) la circostanza che il processo di Per_6 acquisizione e consolidamento della professionalità del personale ATA sia qualitativamente diverso e diversamente influenzato dalla continuità di servizio, rispetto al personale docente, è desumibile anche da precisi indici normativi, tra i quali la diversa durata prevista per i rispettivi periodi di prova (due/quattro mesi per il personale ATA a seconda dei profili (art. 30 CCNL Scuola del 19/4/2018) ed un anno per il personale docente.
Ciò chiarito, va altresì esaminata la tesi del resistente, CP_3 secondo la quale non potrebbe essere valutato ai fini della ricostruzione della carriera l'anno 2013 in virtù dell'art. 1, comma1, lett. b) del D.P.R. n. 122/2013 che ha prorogato fino al 2013 il c.d. blocco stipendiale.
Ebbene, sulla specifica questione è intervenuta di recente una pronuncia della Suprema Corte che ha affermato i seguenti princìpi di diritto cui dare continuità: “…(omissis)… Il ricorso è invece infondato, perché le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive - da individuarsi, più precisamente, nell'art. 1, comma 1, lett.
b, del d.P.R. n. 122 del 2013, che estese a tutto il 2013 quanto già stabilito per gli anni 2010, 2011 e 2012 dall'art. 9, comma 23, del d.l. n.
78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010 - sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretate in senso letterale (art. 14 disp. prel. c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di
"Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico" (così la rubrica dell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2010).
Alla luce di tale impostazione, la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici.
Nel ricorso si precisa che la sentenza della Corte d'Appello è stata impugnata "limitatamente alla parte in cui ... ha riconosciuto un'anzianità di servizio pari ad anni 24 a decorrere dal 31.12.2014", non quindi nella parte in cui il è stato condannato a pagare differenze retributive che CP_5 sono maturate prima del 2013. È pertanto evidente che il ricorso è basato sull'errato presupposto che le norme di legge di blocco non riguardino solo gli "incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti"
(così l'art. 9, comma 23, del d.l. 78 del 2010, cit.), ma la stessa progressione in carriera, di modo che gli anni di blocco (e, dunque, per quanto ancora interessa, il 2013) non dovrebbero essere considerati nemmeno al diverso fine del riconoscimento giuridico di una superiore fascia stipendiale di inquadramento.
Ma una siffatta interpretazione estenderebbe la portata normativa delle disposizioni di legge asseritamente violate al di là del significato letterale delle parole usate, il che non è consentito dal carattere eccezionale delle disposizioni di legge (che derogano ai comuni principi di autonomia negoziale delle parti sociali) e nemmeno è richiesto per raggiungere lo scopo che il legislatore si è prefisso emanando quelle disposizioni… (omissis)…” (Cass. n. 16133/2024).
Pertanto, facendo concreta applicazione al caso in esame dei princìpi appena richiamati, occorre ritenere che l'anno 2013 di cui si discute debba essere correttamente valutato a fini giuridici, mentre non può ritenersi computabile a fini economici (in termini analoghi Tribunale di Bari sentenza n. 1156/2025 pubbl. il 20/03/2025).
E', peraltro, corretta la limitazione dei diritti di credito azionati rispetto alla prescrizione quinquennale, ex art. 2948, co. 1, n. 4) c.c..
Per insegnamento costante della Suprema Corte, il diritto agli scatti di anzianità è soggetto al termine di prescrizione quinquennale decorrente dalle singole date di maturazione.
Peraltro, poiché l'anzianità di servizio configura un mero fatto giuridico insuscettibile di prescrizione, gli scatti non prescritti vanno liquidati come se quelli precedenti, maturati ma non più dovuti per effetto della prescrizione, fossero stati corrisposti.
I medesimi principi trovano applicazione anche relativamente alle differenze retributive riconoscibili, nella specie, in luogo degli scatti di anzianità.
Atteso che la prescrizione è stata interrotta per la prima volta con la notifica della pec interruttiva della prescrizione, eseguita il 17.04.2025 restano prescritte le sole differenze retributive maturate anteriormente al
17.04.2020.
Per tutto quanto innanzi, il ricorso deve essere accolto nei limiti della prescrizione quinquennale.
Per la quantificazione possono essere utilizzati i conteggi di parte ricorrente, conteggi che appaiono corretti, e non risultano specificamente contestati dalla parte resistente.
Le predette considerazioni sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni eventualmente contestate tra le parti.
Quanto, da ultimo, alle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- accoglie il ricorso e dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento integrale ai fini giuridici ed economici - fatta eccezione per l'anno 2013 essendo esso irrilevante ai fini economici – di tutti i periodi di servizio svolti in costanza di rapporti di lavoro a tempo determinato che hanno avuto esecuzione presso la scuola statale, in misura pari ad anni 9 mesi 5 e giorni 16, con ogni conseguenza anche in ordine alla ricostruzione carriera;
- sempre per l'effetto, condanna le parti resistenti al pagamento delle differenze retributive maturate, in ragione di detta anzianità di servizio,
a decorrere dal 17.04.2020, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
-condanna le parti resistenti al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese processuali, che liquida in € 3.700,00, oltre oneri come per legge, con distrazione.
Bari, 14.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Agnese Angiuli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 12510/2024 R.G. promossa da:
, rappr. e dif. dall'avv. ROBERTO GAMMAROTA;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
in persona del
[...] legale rappr. p.t., rappr. e dif. dal Dirigente pro tempore
[...]
, ai sensi dell'art. 417 bis, co.1, c.p.c.; CP_2
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo depositato in data 14.10.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata – premesso di essere prestare di lavoro alle dipendenze del area professionale Controparte_3 personale A.T.A qualifica collaboratore scolastico con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 1.9.2012 (economica 1.9.2013) attualmente in servizio presso l'Istituto Scolastico I.C. Via Firenze – Forlani di
Conversano; di aver prestato, nell'arco della propria carriera lavorativa,
e precisamente dal 22.9.2001 al 31.8.2012, servizio alle dipendenze del in adempimento di ripetuti contratti a termine, sempre con la Pt_2 qualifica di assistente amministrativo ATA;
che, tuttavia, in nessun caso il servizio prestato è stato valutato, ai fini giuridici economici, alla stregua di quanto accade per il lavoro analogamente prestato dal personale di ruolo con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sicché i servizi prestati in regime di pre-ruolo venivano valutati in maniera difforme rispetto a quanto previsto per i periodi di ruolo, applicando una illegittima discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato del Comparto Scuola - agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “In via principale 1. In applicazione del principi statuiti dall'Ordinamento Comunitario (Direttiva del Consiglio 28 Giugno 1999, 1999/70/CE, richiamata dalla Sentenza n. 307 del 13 Settembre 2007) e, in conseguente disapplicazione della normativa nazionale in materia, in ossequio ai criteri di calcolo dettati da Cass.
Sez Lavoro n. 31150/2019 del 28.11.2019 accertare e dichiarare il diritto della sig.ra al riconoscimento integrale del servizio di Parte_1 lavoro svolto con contratto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze
Part del con qualifica di collaboratore scolastico ATA dal 29.9.2001 al
31.8.2012 per complessivi anni 9 mesi 5 e giorni 16 con ogni più ampia conseguenza di legge e per lo effetto,
2. disapplicare/annullare il Decreto di Ricostruzione carriera n. 173 emesso dall'Istituto Scolastico Istituto Comprensivo Via Firenze – Forlani di Conversano (Ba) in data 7.1.2016 poiché emesso in palese violazione della SUPERIORE Direttiva Comunitaria 1999/70/CE clausola 4 principio di non discriminazione nella misura in cui, applicando il meccanismo previsto dal combinato disposto degli art. 569 e 570 d. lgs 297/94 , non riconosceva ai fini della ricostruzione della carriera tutti i servizi di lavoro svolti dalla ricorrente durante il periodo di pre-ruolo;
3. condannare le Amministrazioni convenute ad adottare tutti gli atti conseguenti al riconoscimento integrale ai fini giuridici ed economici dei servizi prestati dalla ricorrente nel periodo di pre-ruolo ivi compreso ad effettuare un nuovo legittimo inquadramento dell'istante in virtù dell'anzianità lavorativa maturata da riconoscersi integralmente ed a corrispondere in favore della ricorrente il relativo trattamento economico e tutti gli arretrati a tale titolo maturati e dovuti, ove occorra anche a titolo risarcitorio, per differenza tra il percepito ed il percipiendo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
4. condannare il in persona del suo Controparte_3
alla rifusione di tutte le spese, competenze ed onorari di CP_4 giudizio, oltre il 15% di spese generali, oltre IVA e CPA, diritti ed onorari successivi ed occorendi da distrarre tutti in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso alcun compenso”.
Si costituiva in giudizio la parte resistente, la quale eccepiva preliminarmente la prescrizione decennale e quinquennale delle differenze retributive, chiedendo nel merito il rigetto del ricorso.
Acquisita la documentazione versata in atti, all'odierna udienza, la causa
è stata decisa nei termini indicati in dispositivo.
Il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione.
Preliminarmente, va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso, atteso che dalla documentazione depositata dalla stessa parte resistente si evince, allo stato, il riconoscimento dell'anzianità della ricorrente, sia ai fini giuridici che economici, nei limiti indicati in ricorso.
Ciò premesso, la parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell'anzianità maturata, per il cumulo dei periodi lavorati in esecuzione dei contratti a tempo determinato stipulati in successione col CP_3 convenuto, e del trattamento economico più elevato che ne deriverebbe.
Preme evidenziare che Codesto Tribunale si è già pronunciato con sentenza n. 1538/2023 su fattispecie analoga a quella del presente giudizio, di cui l'Odierna Giudicante richiama e condivide le motivazioni.
Il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato è stato sancito, nell'ordinamento dell'Unione Europea, dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE del
28.6.1999, secondo la quale “per quanto riguarda le condizioni di impiego,
i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; per il punto 4 della medesima clausola, in particolare, “i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Nell'interpretare la Direttiva 1999/70/CE, la Corte di Giustizia UE (sent.
13.9.2007, C-307/05, , ha anzitutto richiamato la propria Persona_1 precedente giurisprudenza, secondo cui le prescrizioni dell'Accordo Quadro
e della Direttiva sono applicabili anche “ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le Amministrazioni e con altri enti del settore pubblico” (v. sent. 4.7.2006, C-212/04, e altre), Per_2 trattandosi di “norme di diritto sociale comunitario di particolare importanza” che devono trovare applicazione a “tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro”.
La Corte ha poi precisato che cosa debba intendersi per “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro, precisando che la riserva di cui all'art. 137, n. 5, del Trattato UE (che esclude la materia della retribuzione dalle competenze delle istituzioni comunitarie) “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione”.
Affrontando, inoltre, lo specifico argomento della spettanza degli scatti di anzianità al personale assunto a termine dalle pubbliche
Amministrazioni, di ruolo o non di ruolo, la CGE ha affermato: “La mera circostanza che un impiego sia qualificato come 'di ruolo' in base all'ordinamento interno e presenti taluni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego dello Stato membro interessato è priva di rilevanza sotto questo aspetto, a pena di rimettere seriamente in questione l'efficacia pratica della direttiva 1999/70 e quella dell'Accordo Quadro nonché la loro applicazione uniforme negli Stati membri, riservando a questi ultimi la possibilità di escludere, a loro discrezione, talune categorie di persone dal beneficio della tutela voluta da tali strumenti comunitari”.
La Corte di Giustizia ha infine spiegato che la nozione di “ragioni oggettive” che, secondo la clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, possono giustificare la deroga al principio di non discriminazione in materia di periodi di anzianità, “non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo”, ma solo quando “la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria”.
In conclusione, secondo la CGUE, la nozione di “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro “dev'essere interpretata nel senso che essa può servire da fondamento ad una pretesa … che mira ad attribuire ad un lavoratore a tempo determinato scatti di anzianità che l'ordinamento interno riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato”.
Tali principi sono stati in seguito ribaditi dalla Corte di Giustizia
(sent. 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, e Persona_3
C-456/09, che ha ulteriormente precisato che “un'indennità Persona_4 per anzianità di servizio … rientra nell'ambito di applicazione della clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, in quanto costituisce una condizione d'impiego, per cui i lavoratori a tempo determinato possono opporsi ad un trattamento che, relativamente al versamento di tale indennità, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile. Il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola dell'Accordo Quadro”.
Ancora più di recente la Corte (ordinanza 7 marzo 2013 in causa C-393/11), pronunciando sulla compatibilità con il diritto dell'Unione delle disposizioni dettate in tema di inquadramento dei dipendenti “stabilizzati” dall'art. 75 del d.l. 112/2008, ha richiamato detti principi, evidenziando innanzitutto che le ragioni oggettive che giustificano la diversità di trattamento, devono consistere in “elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria.
Dette circostanze possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti a tempo determinato, dalle caratteristiche ad esse inerenti o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro”.
Deve, invece, escludersi che possa configurare una ragione oggettiva il mero richiamo alla natura temporanea del rapporto, in quanto ciò “svuoterebbe di contenuti gli obiettivi della direttiva e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato” (punto 41).
La Corte ha aggiunto che “il principio di non discriminazione, enunciato nella clausola 4 dell'accordo quadro, sarebbe privato di qualsiasi contenuto se il semplice fatto che un rapporto di lavoro sia nuovo in base al diritto nazionale fosse idoneo a configurare una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola suddetta, atta a giustificare una diversità di trattamento…” essendo necessario “prendere in considerazione la natura particolare delle mansioni svolte dai resistenti nel procedimento principale” (punti 50 e 51).
Infine nella ordinanza citata è stata anche affrontata la questione delle modalità di reclutamento e la Corte ha evidenziato che la diversità fra procedura di stabilizzazione (che veniva in rilievo nel procedimento principale) e concorso pubblico può giustificare una diversità di trattamento quanto alle condizioni di impiego solo qualora “un siffatto trattamento differenziato derivi dalla necessità di tener conto di esigenze oggettive attinenti all'impiego che deve essere ricoperto mediante la procedura di assunzione” (punti 45 e 46).
Nella sentenza 18 ottobre 2012 (in causa C-302/11 ) pronunciata Per_5 sempre con riferimento alle procedure di stabilizzazione, la Corte ha in sintesi affermato che “se nell'ambito della presente causa fosse dimostrato
– conformemente alle deduzioni in tal senso svolte dalle ricorrenti nei procedimenti principali, rammentate al punto 47 della presente sentenza – che le funzioni svolte da queste ultime in veste di dipendenti di ruolo sono identiche a quelle che esse esercitavano in precedenza nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato, e se fosse vero che, come sostenuto dal governo italiano nelle sue osservazioni scritte, la normativa nazionale in questione mira a valorizzare l'esperienza acquisita dai dipendenti con contratto a termine in seno all'AGCM, simili elementi potrebbero suggerire che la mancata presa in considerazione dei periodi di servizio compiuti dai lavoratori a tempo determinato è in realtà giustificata soltanto dalla durata dei loro contratti di lavoro e, di conseguenza, che la diversità di trattamento in esame nei procedimenti principali non è basata su giustificazioni correlate alle esigenze oggettive degli impieghi interessati dalla procedura di stabilizzazione che possano essere qualificate come «ragioni oggettive» ai sensi della clausola
4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro”.
Ora, in siffatto quadro di principi, è acquisito agli atti che alla parte ricorrente, assunta ripetutamente a tempo determinato, è stata applicata la disciplina dettata dai vari C.C.N.L. del comparto Scuola succedutisi nel tempo, fondata sul principio, già sancito dal D.Lgs. n. 297/1994 e ribadito a partire dal C.C.N.L. 1994/1998 (art. 53), secondo cui al personale amministrativo e tecnico non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale di ruolo, senza alcun riconoscimento dell'anzianità di servizio.
Gli stessi C.C.N.L., invece, prevedono per il personale assunto a tempo indeterminato un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali, e stabiliscono che il passaggio tra una posizione e l'altra avviene alla maturazione del primo biennio e dei successivi quinquenni di anzianità.
Nel caso di specie, poi, è pacifico che il resistente, al momento CP_3 dell'assunzione a tempo indeterminato della ricorrente, ha ricostruito la sua carriera valutando il periodo pre ruolo conformemente agli artt. 569 e
570 d.lgs. 297/1994 (i quali prevedono che per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi ai soli fini economici).
Ebbene, sia le disposizioni di cui alla contrattazione collettiva, sia l'art. 569 d.lgs. n. 297/1994 risultano in contrasto con le previsioni del diritto europeo e, in particolare, con la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999 trasfuso nella direttiva
1999/70/CE.
Dunque, l'oggettiva disparità di trattamento che sussiste, sotto il profilo retributivo, potrebbe ritenersi giustificata, ai sensi della Direttiva
1999/70/CE, soltanto ove fosse dimostrata l'esistenza di “ragioni oggettive”, che tuttavia – secondo quanto precisato dalla Corte di
Giustizia – devono essere strettamente attinenti alle modalità di svolgimento della prestazione e non possono consistere nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro;
nel fatto che il datore di lavoro sia una Pubblica Amministrazione;
nella circostanza che il trattamento deteriore sia previsto da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo né, infine, nella sola diversità delle modalità di reclutamento.
Nel caso di specie, tuttavia, non sono affatto emersi elementi concernenti le modalità di lavoro, ossia relativi alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate, tali da giustificare la diversità di trattamento.
Pertanto, nella più completa assenza di elementi che conducano a ritenere il contrario, la pacifica identità di mansioni e condizioni di impiego e l'analogia della formazione tra personale amministrativo di ruolo e a termine impongono, dunque, di ritenere la posizione rivestita da parte ricorrente pienamente comparabile a quella dei corrispondenti colleghi di ruolo di cui rivendica la progressione stipendiale.
S'impone pertanto una lettura della disciplina nazionale conforme alla norma europea così come interpretata dalla Corte di giustizia, per assicurarne la piena efficacia nella risoluzione della presente controversia.
Il contrasto tra le previsioni del diritto dell'Unione e le regole dettate dalla normativa interna speciale del settore scolastico, non giustificato da “ragioni oggettive”, deve essere risolto dal giudice nazionale in favore delle prime, in ragione della loro superiorità nella gerarchia delle fonti, attraverso la disapplicazione delle norme interne confliggenti.
È infatti pacifico, come ribadito dalla Corte anche nella citata sentenza che “qualora non possano procedere ad un'interpretazione Persona_3
e ad un'applicazione della normativa nazionale conformi alle prescrizioni del diritto dell'Unione, i giudici nazionali e gli organi dell'amministrazione hanno l'obbligo di applicare integralmente quest'ultimo e di tutelare i diritti che esso attribuisce ai singoli, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno”; del resto, nella stessa sentenza, la Corte ricorda che “la clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro esclude in generale e in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato per quanto riguarda le condizioni di impiego”: essa, pertanto, “è incondizionata e sufficientemente precisa da poter essere invocata nei confronti dello Stato da dipendenti pubblici temporanei dinanzi ad un giudice nazionale perché sia loro riconosciuto il beneficio delle indennità per anzianità di servizio”. Né a conclusioni diverse può pervenirsi alla luce della sentenza 20 settembre 2018 (causa C-466/2017 Motter).
Con specifico riferimento al personale ATA, il quale accede ai ruoli mediante concorsi provinciali per titoli, ai sensi dell'art. 554 T.U., e per il quale l'art. 570 del medesimo T.U. prevede che la ricostruzione della carriera venga effettuata in base al servizio effettivamente prestato, non possono – infatti - operare né la prima giustificazione addotta dal governo italiano per il personale docente (la diversa esperienza acquisita dai docenti assunti con concorso rispetto a quella dei docenti assunti in base ai titoli), né la seconda (evitare il prodursi di una discriminazione alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti con concorso, a fronte di norme che equiparano le supplenze di almeno 180 giorni ad annualità intere;
si vedano, in questo senso,
Tribunale di Roma, sez. III lav. sent. n. 7498 del 10.10.2018 e 8376 del
5.11.2018).
Né può sostenersi che la professionalità del personale amministrativo a termine sia diversa e non comparabile con quella del personale di ruolo, non potendo le argomentazioni addotte dal Governo italiano con riferimento al personale docente valere anche per il personale amministrativo che, salvo diverse allegazioni contrarie dell'amministrazione, svolge sempre le stesse mansioni indipendentemente dal termine dell'assunzione.
La professionalità del personale amministrativo non risulta infatti influenzata in modo altrettanto intenso dalla maggiore o minore continuità con cui le relative mansioni siano state eseguite nel corso degli anni.
Del resto (cfr., in tal senso, Trib. Salerno, Sez. lav., 28/03/2019, n.
535, giud. dott.ssa ) la circostanza che il processo di Per_6 acquisizione e consolidamento della professionalità del personale ATA sia qualitativamente diverso e diversamente influenzato dalla continuità di servizio, rispetto al personale docente, è desumibile anche da precisi indici normativi, tra i quali la diversa durata prevista per i rispettivi periodi di prova (due/quattro mesi per il personale ATA a seconda dei profili (art. 30 CCNL Scuola del 19/4/2018) ed un anno per il personale docente.
Ciò chiarito, va altresì esaminata la tesi del resistente, CP_3 secondo la quale non potrebbe essere valutato ai fini della ricostruzione della carriera l'anno 2013 in virtù dell'art. 1, comma1, lett. b) del D.P.R. n. 122/2013 che ha prorogato fino al 2013 il c.d. blocco stipendiale.
Ebbene, sulla specifica questione è intervenuta di recente una pronuncia della Suprema Corte che ha affermato i seguenti princìpi di diritto cui dare continuità: “…(omissis)… Il ricorso è invece infondato, perché le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive - da individuarsi, più precisamente, nell'art. 1, comma 1, lett.
b, del d.P.R. n. 122 del 2013, che estese a tutto il 2013 quanto già stabilito per gli anni 2010, 2011 e 2012 dall'art. 9, comma 23, del d.l. n.
78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010 - sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretate in senso letterale (art. 14 disp. prel. c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di
"Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico" (così la rubrica dell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2010).
Alla luce di tale impostazione, la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici.
Nel ricorso si precisa che la sentenza della Corte d'Appello è stata impugnata "limitatamente alla parte in cui ... ha riconosciuto un'anzianità di servizio pari ad anni 24 a decorrere dal 31.12.2014", non quindi nella parte in cui il è stato condannato a pagare differenze retributive che CP_5 sono maturate prima del 2013. È pertanto evidente che il ricorso è basato sull'errato presupposto che le norme di legge di blocco non riguardino solo gli "incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti"
(così l'art. 9, comma 23, del d.l. 78 del 2010, cit.), ma la stessa progressione in carriera, di modo che gli anni di blocco (e, dunque, per quanto ancora interessa, il 2013) non dovrebbero essere considerati nemmeno al diverso fine del riconoscimento giuridico di una superiore fascia stipendiale di inquadramento.
Ma una siffatta interpretazione estenderebbe la portata normativa delle disposizioni di legge asseritamente violate al di là del significato letterale delle parole usate, il che non è consentito dal carattere eccezionale delle disposizioni di legge (che derogano ai comuni principi di autonomia negoziale delle parti sociali) e nemmeno è richiesto per raggiungere lo scopo che il legislatore si è prefisso emanando quelle disposizioni… (omissis)…” (Cass. n. 16133/2024).
Pertanto, facendo concreta applicazione al caso in esame dei princìpi appena richiamati, occorre ritenere che l'anno 2013 di cui si discute debba essere correttamente valutato a fini giuridici, mentre non può ritenersi computabile a fini economici (in termini analoghi Tribunale di Bari sentenza n. 1156/2025 pubbl. il 20/03/2025).
E', peraltro, corretta la limitazione dei diritti di credito azionati rispetto alla prescrizione quinquennale, ex art. 2948, co. 1, n. 4) c.c..
Per insegnamento costante della Suprema Corte, il diritto agli scatti di anzianità è soggetto al termine di prescrizione quinquennale decorrente dalle singole date di maturazione.
Peraltro, poiché l'anzianità di servizio configura un mero fatto giuridico insuscettibile di prescrizione, gli scatti non prescritti vanno liquidati come se quelli precedenti, maturati ma non più dovuti per effetto della prescrizione, fossero stati corrisposti.
I medesimi principi trovano applicazione anche relativamente alle differenze retributive riconoscibili, nella specie, in luogo degli scatti di anzianità.
Atteso che la prescrizione è stata interrotta per la prima volta con la notifica della pec interruttiva della prescrizione, eseguita il 17.04.2025 restano prescritte le sole differenze retributive maturate anteriormente al
17.04.2020.
Per tutto quanto innanzi, il ricorso deve essere accolto nei limiti della prescrizione quinquennale.
Per la quantificazione possono essere utilizzati i conteggi di parte ricorrente, conteggi che appaiono corretti, e non risultano specificamente contestati dalla parte resistente.
Le predette considerazioni sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni eventualmente contestate tra le parti.
Quanto, da ultimo, alle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- accoglie il ricorso e dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento integrale ai fini giuridici ed economici - fatta eccezione per l'anno 2013 essendo esso irrilevante ai fini economici – di tutti i periodi di servizio svolti in costanza di rapporti di lavoro a tempo determinato che hanno avuto esecuzione presso la scuola statale, in misura pari ad anni 9 mesi 5 e giorni 16, con ogni conseguenza anche in ordine alla ricostruzione carriera;
- sempre per l'effetto, condanna le parti resistenti al pagamento delle differenze retributive maturate, in ragione di detta anzianità di servizio,
a decorrere dal 17.04.2020, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
-condanna le parti resistenti al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese processuali, che liquida in € 3.700,00, oltre oneri come per legge, con distrazione.
Bari, 14.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Agnese Angiuli