Art. 2.
Chiunque intenda valersi del diritto di servitu' di cui all'art. 1, deve far risultare che ne abbia legittimo bisogno, e che la linea prescelta sia la piu' conveniente e la meno pregiudicevole alle proprieta' attraversate.
Egli deve pure dimostrare che l'esercizio della industria, alla quale intende applicare la via funicolare aerea, corrisponde alle disposizioni di legge concernenti l'industria stessa.
Quando la via funicolare aerea debba servire al trasporto dei prodotti delle foreste, deve pur dimostrare di avere conseguito il consenso delle autorita' forestali.
Chiunque intenda valersi del diritto di servitu' di cui all'art. 1, deve far risultare che ne abbia legittimo bisogno, e che la linea prescelta sia la piu' conveniente e la meno pregiudicevole alle proprieta' attraversate.
Egli deve pure dimostrare che l'esercizio della industria, alla quale intende applicare la via funicolare aerea, corrisponde alle disposizioni di legge concernenti l'industria stessa.
Quando la via funicolare aerea debba servire al trasporto dei prodotti delle foreste, deve pur dimostrare di avere conseguito il consenso delle autorita' forestali.