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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/09/2025, n. 12394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12394 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 446/2021
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr.ssa Maria Gabriella ZIMPO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 446/2021 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, promosso da:
Controparte_1 semplificata in persona del legale rappresentante pro-tempore Sig.
), con sede in Lubriano (VT) alla Via XXV CP_2 (C.F. C.F. 1
P.IVA_1 ed il Sig. CP_2 (in proprio nonché n.q. di l.r.p.t. Aprile n. 8 (P.IVA della summenzionata società) nato a [...] il [...] (C.f. C.F. 1 )
e residente in [...], rappresentati e difesi dall'avv.
Marco Valerio Mazzatosta (C.F. C.F. 2 ed elettivamente domiciliati presso il suo studio Viterbo Largo I. Garbini n° 9, giusta procura depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione
OPPONENTI
Contro
(P.IVA P.IVA_2 con sede legale in Milano alla Via Controparte_3
Dott. Controparte_4 (C.F.della Giustizia 10/B, in persona del 1.r.p.t.
), intervenuto quale cessionario della C.F. 3 Controparte_5
, (P.IVA P.IVA_3 ) (già Controparte_6 ,assistita, rappresentata e difesa
C.F._4 ), ed elettivamente domiciliata presso dall'Avv. Luisa Acciari (C.F.
il suo studio in Roma, al Viale dei Parioli n. 54, giusta procura depositata in allegato alla comparsa di costituzione in prosecuzione ex art. 111 c.p.c.
OPPOSTA INTERVENUTA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 18389/2020 (R.G. n. 51114/2020) emesso dal Tribunale di Roma in data 20.11.2020 - Contratto di mutuo chirografario.
CONCLUSIONI:
Per le parti opponenti: ""Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, IN VIA
PRINCIPALE, revocare il decreto ingiuntivo n. 18389/2020- n. 51114/2020 R.G. del
Tribunale di Roma emesso il 20.11.2020, dichiarandolo illegittimo ed inefficace e, per e dal sig. l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dalla Controparte_7
CP_2 per tutte le ragioni innanzi spiegate;
IN VIA SUBORDINATA, previo accertamento della violazione della normativa in materia di buona fede contrattuale dichiarare eventualmente dovuto il solo 20% della somma richiesta agli opponenti (in ragione della mancata escussione della garanzia con la Controparte_8 che avrebbe dovuto coprire l'80% della somma richiesta) e quindi la sola somma di € 8.200,00 omnia;
IN ULTERIORE SUBORDINE, dichiarare la nullità parziale ex art. 1419 comma 2
c.c., limitatamente alla clausola relativa agli interessi convenuti e per l'effetto, accertare che nulla è dovuto a parte opposta, a titolo di interessi, con riferimento a tutte le rate dei contratti di finanziamento per cui è causa, con conseguente ricalcolo delle somme eventualmente dovute dall'odierna opponente in virtù dei ridetti contratti;
IN OGNI CASO con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, con I.V.A., CAP e rimborso forfetario come per legge."
Per la parte opposta: "Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Roma, contrariis reiectis In via preliminare Atteso che l'opposizione in parola non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, palesandosi viceversa l'intento meramente dilatorio e defatigatorio, concedere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c..
In via principale Accertare la manifesta indeterminatezza dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo per tutte le motivazioni esposte in narrativa e, per l'effetto, dichiarare nullo l'atto de quo, stabilendo altresì la conseguente decadenza di controparte dalla proposizione di opposizione a decreto ingiuntivo per decorso del relativo termine, non sanabile in via estensiva in questa sede. Nel merito Accertare la manifesta infondatezza ed illogicità delle avverse pretese nonché rilevare l'intento palesemente defatigatorio dell'azione e, per l'effetto, rigettare quanto ex adverso dedotto, spiegato e richiesto sia in via fattuale che in punto di diritto, confermando il decreto ingiuntivo opposto e munendolo di definitiva esecutorietà. Ancora nel merito Accertare e dichiarare la malafede o quantomeno la colpa grave in capo agli opponenti per tutte le motivazioni esposte in narrativa e, per l'effetto, condannare entrambi, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patiti dall'opposta ex art. 96 c.p.c., da quantificarsi nella misura ritenuta equa dall'Ill.mo Giudicante adito. In ogni caso Con vittoria di spese, onorari e compensi, oltre CPA, spese generali ed oneri accessori. Con riserva di ulteriormente argomentare, eccepire e richiedere mezzi istruttori ai sensi dell'art. 183 comma 6° c.p.c. In via istruttoria Si richiede il rigetto della richiesta di CTU contabile avanzata da controparte, in quanto meramente esplorativa e comunque afferente a fattispecie già documentate, nonchè volta unicamente al riconoscimento della causa petendi di fatto non provata da controparte".
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 23.12.2020 la Controparte_7
CP_2in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. e lo stesso anche in proprio in qualità di fideiussore, convenivano in giudizio avanti all'intestato Tribunale la in persona del legale rappresentante pro tempore (giàControparte_5
,proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 18389/2020 Controparte_6
(R.G. 51114/2020) emesso dal Tribunale di Roma in data 20.11.2020, con il quale veniva loro intimato il pagamento in favore della controparte della somma di Euro 39.570,55 oltre interessi come da domanda e spese della procedura come liquidate in decreto, per il pagamento dell'insoluto del contratto di mutuo chirografario n. 60-1 stipulato in data in qualità di contraente principale28.08.2017 dalla Controparte_7 nonché dal Sig. CP_2 nella qualità di fideiussore con la Controparte_9
[... parti opponenti eccepivano l'usurarietà degli interessi corrispettivi, di mora e del Taeg con conseguente nullità delle condizioni contrattuali concernenti il tasso di interesse ex art. 1815 secondo comma c.c. nonché la mancata preventiva escussione della garanzia prestata dalla Controparte 10
Con comparsa di costituzione e risposta del 10.02.2021 si costituiva in giudizio la [...] contestando tutte le deduzioni delleControparte_5 (già Controparte_6
parti opponenti, domandandone il rigetto in quanto infondate in fatto e in diritto.
Esperiti gli incombenti preliminari, con provvedimento reso in data 24.04.2022, il Giudice procedente concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, avendo rilevato che l'opposizione proposta non fosse fondata su alcuna prova scritta e che anzi dovesse essere apprezzata per la totale genericità, ed assegnava termine per l'esperimento della procedura di mediazione ai sensi dell'art. 5, 1° comma, D. Lgs. 28/10, svoltasi con esito negativo.
Con comparsa di costituzione in prosecuzione ex art. 111 c.p.c. del 30.01.2023 interveniva nel presente giudizio la Controparte 3 unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, nella qualità di cessionaria del credito vantato dalla Controparte_5 nei confronti degli odierni opponenti in virtù di cessione ex art. 1264 c.c.
[...]
avvenuta in data 15.06.2022.
In particolare, la Controparte_3 unipersonale dichiarava di subentrare nella medesima posizione processuale e sostanziale della
,, riportandosi a tutte Controparte_5
le eccezioni già sollevate dalla società opposta.
La causa veniva istruita documentalmente ed all'udienza del 22.01.2025, mutato il Giudice,
le parti opponenti rinunciavano alla richiesta di ctu contabile in precedenza avanzata e la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.05.2025.
A tale udienza il Giudice tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata. Giova, innanzi tutto ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori
(cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass.
6663/02).
Dunque, il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza
- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Si rileva che la pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo opposto risulta comprovata, avendo parte opposta fornito la prova documentale dei fatti costitutivi del credito derivante dal mancato rimborso del contratto di mutuo chirografario.
Ebbene, nel caso in esame risulta per tabulas, che in data 28.08.2017 la
[...]
[...]stipulava contratto di mutuo chirografario n. 60-1 con la Controparte_7
Controparte_6 con obbligazione alla restituzione della somma finanziata entro il termine finale di 7 anni mediante piano di ammortamento di n. 84 rate costanti (francesi) e posticipate, ciascuna comprensiva di capitale più interessi, con la previsione del TAN pari al 7,75% fisso, corrispondente al tasso i.r.s. di periodo calcolato il primo giorno del mese in cui è stato stipulato il contratto più lo spread di 7,22%, del TAEG del 9.61% nonché del tasso annuo di mora del 10,75% (cfr. doc. 1 fascicolo monitorio)
Risulta, altresì, per tabulas, che in pari data il Sig. CP_2 si costituiva fideiussore sino alla concorrenza dell'importo di Euro della Controparte_7
Controparte_635.000,00 per l'adempimento di qualsiasi obbligazione verso la dipendente da operazioni di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite alla Controparte_7 (cfr. doc. 4 fascicolo monitorio)
Controparte_5 cedeva ex art. 1264 c.c. alla Ed ancora, risulta provato che la
Controparte_7Controparte 3 unipersonale il credito vantato nei confronti della
[...] con effetto a decorrere dal 15.06.2022. (cfr. doc. 1 comparsa di costituzione in prosecuzione ex art. 111 c.p.c.) Il credito vantato risulta, dunque, provato.
La parte ricorrente, oggi opposta, risulta, pertanto, aver assolto al proprio onere probatorio, ai sensi dell'art. 2697, comma 1, c.c.
Invero, in tema di prova di adempimento dell'obbligazione il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è onerato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cfr. ex plurimis Cass. S.U. n.
13533 del 30.10.2001)
Per converso le parti opponenti si sono limitate nel presente procedimento a formulare mere deduzioni, prive di alcun elemento di prova a sostegno, tali da doversi considerare mere allegazioni, finalizzate a dilatare i termini dell'adempimento richiesto.
In particolare, del tutto generiche e meramente assertive, oltre che palesemente infondate, sono le contestazioni relative alla presunta usurarietà dei tassi di interesse pattuiti in misura superiore alla soglia usura massima prevista dalla legge n. 108/1996.
In ordine a tale profilo, le SS.UU, hanno precisato che "nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697
c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del
T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto" (Cass, S.U. n. 19597/2020).
Giova, tuttavia, premettere che in tema di contratto di mutuo, con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, comma 1, D.L. n. 394/2000, conv. Con L. n. 24/2001, ha stabilito che si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento e, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, l'art. 1 della legge n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (cfr. Cass. civ. n. 5598 del 06/03/2017; Cass. civ. n. 5324 del
04/04/2003).
Si rileva, tuttavia, che il tasso di mora ha una funzione autonoma e distinta rispetto agli interessi corrispettivi, poiché mentre l'uno sanziona il ritardato pagamento, gli interessi corrispettivi costituiscono la effettiva remunerazione del denaro mutuato, pertanto, stante la diversa funzione ed il diverso momento di operatività, la verifica della usurarietà gli interessi moratori va effettuata in modo distinto ed autonomo da quella relativa agli interessi corrispettivi, con esclusione della loro sommatoria (Cass. civ. sez. un. n. 19597 del
18/9/2020).
Invero, nei contratti di mutuo, ai fini della verifica del rispetto della legge n. 108/1996,
l'interesse di mora non va sommato a quello convenzionale, poiché, qualora il debitore divenga moroso, il tasso di interesse moratorio non si aggiunge agli interessi convenzionali, ma si sostituisce agli stessi: gli interessi convenzionali si applicano sul capitale a scadere, costituendo il corrispettivo del diritto del mutuatario di godere la somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale (artt. 821 e 1815 c.c.), mentre gli interessi di mora si applicano solamente sul debito scaduto (art. 1224 c.c.). L'eventuale caduta in mora del rapporto non comporterebbe comunque la somma dei due tipi di interesse, venendo gli interessi di mora ad applicarsi unicamente al capitale non ancora restituito e alla parte degli interessi convenzionali già scaduti e non pagati qualora gli stessi fossero imputati a capitale.
Non vale in contrario richiamare la nota sentenza della Corte di cassazione n. 350 del
9/1/2013, che non contiene alcuna affermazione nel senso della necessità di cumulare il tasso moratorio al tasso corrispettivo, avendo invece semplicemente affermato che sono soggetti al tasso soglia anche gli interessi moratori;
in tal senso si è espressa la più recente e maggioritaria giurisprudenza di merito.
Tutto ciò considerato, passando alla disamina del caso di specie, in ordine agli interessi corrispettivi applicati nel contratto di mutuo chirografario sopra menzionato, per il trimestre luglio-settembre 2017, attesa la sottoscrizione del contratto nell'agosto 2017, si rileva che la Banca d'Italia aveva indicato, per le operazioni rientranti nella categoria “crediti personali", un tasso soglia del 16,91%, che aumentato di un quarto con l'aggiunta di ulteriori 4 punti percentuali, così come previsto dal decreto, è pari al 21,16 %. Ciò considerato, si osserva, che nel contratto de quo, la misura degli interessi corrispettivi indicati, ossia del Tan pari al 7,75% e del Taeg del 9.61% siano evidentemente al di sotto della soglia usura.
Relativamente al tasso di interesse moratorio ed alla sua presunta usurarietà, deve rilevarsi che il tasso moratorio relativamente al contratto di mutuo chirografario n. 60-1 è del
10,75%, comunque al di sotto del citato tasso soglia indicato dalla Banca d'Italia nel decreto relativo al periodo di riferimento, anche senza operare le maggiorazioni prescritte dal decreto.
Pertanto, alla luce delle osservazioni sin qui svolte, le allegazioni degli opponenti con riferimento al contratto di mutuo chirografario devono ritenersi generiche e sprovviste di qualsivoglia elemento a supporto.
Altresì infondata deve ritenersi l'eccezione sollevata dagli opponenti con riferimento alla violazione della normativa in materia di buona fede contrattuale per non aver, la società opposta, preventivamente escusso la garanzia prestata dalla Banca [...]
Controparte_10
Invero, nel contratto di fideiussione oggetto di causa non risulta inserita alcuna clausola contrattuale che preveda un beneficio di escussione preventiva della banca, né risulta convenuto tra le parti che il fideiussore Sig. CP_2 possa essere chiamato a rispondere solo in caso di mancata escussione della garanzia bancaria. In mancanza di tale previsione, pertanto, la facoltà di scelta del creditore non può essere compromessa, né può ritenersi illegittima l'attivazione del procedimento monitorio nei confronti del debitore principale. Ne consegue, dunque, che il fideiussore, in assenza di specifici patti limitativi, è obbligato solidalmente con il debitore principale, secondo la disciplina generale della fideiussione ordinaria.
L'eccezione di violazione della normativa in materia di buona fede contrattuale deve essere,
pertanto, rigettata.
Quanto alla domanda di condanna degli odierni opponenti per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. deve osservarsi che oltre alla soccombenza totale dell'agente (Cass. civ., sez. III, 6 giugno
2003, n. 9060) è anche necessario che la condotta abbia prodotto in via diretta ed immediata un pregiudizio alla controparte (Cass. civ., sez. III, 9 febbraio 1991, n. 1341), cioè che si dimostri, con riferimento sia all'an che al quantum, la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima (Cass. civ., sez. III, 23 maggio 1990, n. 4651, nonché Cassazione civile, sez. I, 26 giugno 2007, n.
14789), con onere di allegazione e di prova che grava sul richiedente. Nel caso di specie, in assenza della concreta dimostrazione da parte del richiedente e prima ancora della compiuta allegazione – del danno in concreto subito, la relativa domanda, rimasta priva di riscontro, deve essere rigettata.
Tutto ciò considerato, l'opposizione in esame deve essere integralmente rigettata, poiché destituite di ogni fondamento.
Le superiori osservazioni sono da intendersi assorbenti di ogni ulteriore questione posta dalle parti,
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Visto l'art. 281- quinquies c.p.c.:
il Tribunale Ordinario di Roma XVII Sezione Civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 18389/2020 (R.G. 51114/2020) emesso dal Tribunale civile di Roma 20.11.2020, così provvede:
- rigetta l'opposizione avanzata e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n.
18389/2020 (R.G. n. 51114/2020);
- condanna le parti opponenti al pagamento nei confronti della parte opposta intervenuta
Controparte_3 unipersonale delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.809,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, lì 10/09/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Zimpo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr.ssa Maria Gabriella ZIMPO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 446/2021 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, promosso da:
Controparte_1 semplificata in persona del legale rappresentante pro-tempore Sig.
), con sede in Lubriano (VT) alla Via XXV CP_2 (C.F. C.F. 1
P.IVA_1 ed il Sig. CP_2 (in proprio nonché n.q. di l.r.p.t. Aprile n. 8 (P.IVA della summenzionata società) nato a [...] il [...] (C.f. C.F. 1 )
e residente in [...], rappresentati e difesi dall'avv.
Marco Valerio Mazzatosta (C.F. C.F. 2 ed elettivamente domiciliati presso il suo studio Viterbo Largo I. Garbini n° 9, giusta procura depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione
OPPONENTI
Contro
(P.IVA P.IVA_2 con sede legale in Milano alla Via Controparte_3
Dott. Controparte_4 (C.F.della Giustizia 10/B, in persona del 1.r.p.t.
), intervenuto quale cessionario della C.F. 3 Controparte_5
, (P.IVA P.IVA_3 ) (già Controparte_6 ,assistita, rappresentata e difesa
C.F._4 ), ed elettivamente domiciliata presso dall'Avv. Luisa Acciari (C.F.
il suo studio in Roma, al Viale dei Parioli n. 54, giusta procura depositata in allegato alla comparsa di costituzione in prosecuzione ex art. 111 c.p.c.
OPPOSTA INTERVENUTA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 18389/2020 (R.G. n. 51114/2020) emesso dal Tribunale di Roma in data 20.11.2020 - Contratto di mutuo chirografario.
CONCLUSIONI:
Per le parti opponenti: ""Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, IN VIA
PRINCIPALE, revocare il decreto ingiuntivo n. 18389/2020- n. 51114/2020 R.G. del
Tribunale di Roma emesso il 20.11.2020, dichiarandolo illegittimo ed inefficace e, per e dal sig. l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dalla Controparte_7
CP_2 per tutte le ragioni innanzi spiegate;
IN VIA SUBORDINATA, previo accertamento della violazione della normativa in materia di buona fede contrattuale dichiarare eventualmente dovuto il solo 20% della somma richiesta agli opponenti (in ragione della mancata escussione della garanzia con la Controparte_8 che avrebbe dovuto coprire l'80% della somma richiesta) e quindi la sola somma di € 8.200,00 omnia;
IN ULTERIORE SUBORDINE, dichiarare la nullità parziale ex art. 1419 comma 2
c.c., limitatamente alla clausola relativa agli interessi convenuti e per l'effetto, accertare che nulla è dovuto a parte opposta, a titolo di interessi, con riferimento a tutte le rate dei contratti di finanziamento per cui è causa, con conseguente ricalcolo delle somme eventualmente dovute dall'odierna opponente in virtù dei ridetti contratti;
IN OGNI CASO con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, con I.V.A., CAP e rimborso forfetario come per legge."
Per la parte opposta: "Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Roma, contrariis reiectis In via preliminare Atteso che l'opposizione in parola non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, palesandosi viceversa l'intento meramente dilatorio e defatigatorio, concedere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c..
In via principale Accertare la manifesta indeterminatezza dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo per tutte le motivazioni esposte in narrativa e, per l'effetto, dichiarare nullo l'atto de quo, stabilendo altresì la conseguente decadenza di controparte dalla proposizione di opposizione a decreto ingiuntivo per decorso del relativo termine, non sanabile in via estensiva in questa sede. Nel merito Accertare la manifesta infondatezza ed illogicità delle avverse pretese nonché rilevare l'intento palesemente defatigatorio dell'azione e, per l'effetto, rigettare quanto ex adverso dedotto, spiegato e richiesto sia in via fattuale che in punto di diritto, confermando il decreto ingiuntivo opposto e munendolo di definitiva esecutorietà. Ancora nel merito Accertare e dichiarare la malafede o quantomeno la colpa grave in capo agli opponenti per tutte le motivazioni esposte in narrativa e, per l'effetto, condannare entrambi, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patiti dall'opposta ex art. 96 c.p.c., da quantificarsi nella misura ritenuta equa dall'Ill.mo Giudicante adito. In ogni caso Con vittoria di spese, onorari e compensi, oltre CPA, spese generali ed oneri accessori. Con riserva di ulteriormente argomentare, eccepire e richiedere mezzi istruttori ai sensi dell'art. 183 comma 6° c.p.c. In via istruttoria Si richiede il rigetto della richiesta di CTU contabile avanzata da controparte, in quanto meramente esplorativa e comunque afferente a fattispecie già documentate, nonchè volta unicamente al riconoscimento della causa petendi di fatto non provata da controparte".
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 23.12.2020 la Controparte_7
CP_2in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. e lo stesso anche in proprio in qualità di fideiussore, convenivano in giudizio avanti all'intestato Tribunale la in persona del legale rappresentante pro tempore (giàControparte_5
,proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 18389/2020 Controparte_6
(R.G. 51114/2020) emesso dal Tribunale di Roma in data 20.11.2020, con il quale veniva loro intimato il pagamento in favore della controparte della somma di Euro 39.570,55 oltre interessi come da domanda e spese della procedura come liquidate in decreto, per il pagamento dell'insoluto del contratto di mutuo chirografario n. 60-1 stipulato in data in qualità di contraente principale28.08.2017 dalla Controparte_7 nonché dal Sig. CP_2 nella qualità di fideiussore con la Controparte_9
[... parti opponenti eccepivano l'usurarietà degli interessi corrispettivi, di mora e del Taeg con conseguente nullità delle condizioni contrattuali concernenti il tasso di interesse ex art. 1815 secondo comma c.c. nonché la mancata preventiva escussione della garanzia prestata dalla Controparte 10
Con comparsa di costituzione e risposta del 10.02.2021 si costituiva in giudizio la [...] contestando tutte le deduzioni delleControparte_5 (già Controparte_6
parti opponenti, domandandone il rigetto in quanto infondate in fatto e in diritto.
Esperiti gli incombenti preliminari, con provvedimento reso in data 24.04.2022, il Giudice procedente concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, avendo rilevato che l'opposizione proposta non fosse fondata su alcuna prova scritta e che anzi dovesse essere apprezzata per la totale genericità, ed assegnava termine per l'esperimento della procedura di mediazione ai sensi dell'art. 5, 1° comma, D. Lgs. 28/10, svoltasi con esito negativo.
Con comparsa di costituzione in prosecuzione ex art. 111 c.p.c. del 30.01.2023 interveniva nel presente giudizio la Controparte 3 unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, nella qualità di cessionaria del credito vantato dalla Controparte_5 nei confronti degli odierni opponenti in virtù di cessione ex art. 1264 c.c.
[...]
avvenuta in data 15.06.2022.
In particolare, la Controparte_3 unipersonale dichiarava di subentrare nella medesima posizione processuale e sostanziale della
,, riportandosi a tutte Controparte_5
le eccezioni già sollevate dalla società opposta.
La causa veniva istruita documentalmente ed all'udienza del 22.01.2025, mutato il Giudice,
le parti opponenti rinunciavano alla richiesta di ctu contabile in precedenza avanzata e la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.05.2025.
A tale udienza il Giudice tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata. Giova, innanzi tutto ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori
(cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass.
6663/02).
Dunque, il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza
- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Si rileva che la pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo opposto risulta comprovata, avendo parte opposta fornito la prova documentale dei fatti costitutivi del credito derivante dal mancato rimborso del contratto di mutuo chirografario.
Ebbene, nel caso in esame risulta per tabulas, che in data 28.08.2017 la
[...]
[...]stipulava contratto di mutuo chirografario n. 60-1 con la Controparte_7
Controparte_6 con obbligazione alla restituzione della somma finanziata entro il termine finale di 7 anni mediante piano di ammortamento di n. 84 rate costanti (francesi) e posticipate, ciascuna comprensiva di capitale più interessi, con la previsione del TAN pari al 7,75% fisso, corrispondente al tasso i.r.s. di periodo calcolato il primo giorno del mese in cui è stato stipulato il contratto più lo spread di 7,22%, del TAEG del 9.61% nonché del tasso annuo di mora del 10,75% (cfr. doc. 1 fascicolo monitorio)
Risulta, altresì, per tabulas, che in pari data il Sig. CP_2 si costituiva fideiussore sino alla concorrenza dell'importo di Euro della Controparte_7
Controparte_635.000,00 per l'adempimento di qualsiasi obbligazione verso la dipendente da operazioni di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite alla Controparte_7 (cfr. doc. 4 fascicolo monitorio)
Controparte_5 cedeva ex art. 1264 c.c. alla Ed ancora, risulta provato che la
Controparte_7Controparte 3 unipersonale il credito vantato nei confronti della
[...] con effetto a decorrere dal 15.06.2022. (cfr. doc. 1 comparsa di costituzione in prosecuzione ex art. 111 c.p.c.) Il credito vantato risulta, dunque, provato.
La parte ricorrente, oggi opposta, risulta, pertanto, aver assolto al proprio onere probatorio, ai sensi dell'art. 2697, comma 1, c.c.
Invero, in tema di prova di adempimento dell'obbligazione il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è onerato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cfr. ex plurimis Cass. S.U. n.
13533 del 30.10.2001)
Per converso le parti opponenti si sono limitate nel presente procedimento a formulare mere deduzioni, prive di alcun elemento di prova a sostegno, tali da doversi considerare mere allegazioni, finalizzate a dilatare i termini dell'adempimento richiesto.
In particolare, del tutto generiche e meramente assertive, oltre che palesemente infondate, sono le contestazioni relative alla presunta usurarietà dei tassi di interesse pattuiti in misura superiore alla soglia usura massima prevista dalla legge n. 108/1996.
In ordine a tale profilo, le SS.UU, hanno precisato che "nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697
c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del
T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto" (Cass, S.U. n. 19597/2020).
Giova, tuttavia, premettere che in tema di contratto di mutuo, con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, comma 1, D.L. n. 394/2000, conv. Con L. n. 24/2001, ha stabilito che si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento e, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, l'art. 1 della legge n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (cfr. Cass. civ. n. 5598 del 06/03/2017; Cass. civ. n. 5324 del
04/04/2003).
Si rileva, tuttavia, che il tasso di mora ha una funzione autonoma e distinta rispetto agli interessi corrispettivi, poiché mentre l'uno sanziona il ritardato pagamento, gli interessi corrispettivi costituiscono la effettiva remunerazione del denaro mutuato, pertanto, stante la diversa funzione ed il diverso momento di operatività, la verifica della usurarietà gli interessi moratori va effettuata in modo distinto ed autonomo da quella relativa agli interessi corrispettivi, con esclusione della loro sommatoria (Cass. civ. sez. un. n. 19597 del
18/9/2020).
Invero, nei contratti di mutuo, ai fini della verifica del rispetto della legge n. 108/1996,
l'interesse di mora non va sommato a quello convenzionale, poiché, qualora il debitore divenga moroso, il tasso di interesse moratorio non si aggiunge agli interessi convenzionali, ma si sostituisce agli stessi: gli interessi convenzionali si applicano sul capitale a scadere, costituendo il corrispettivo del diritto del mutuatario di godere la somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale (artt. 821 e 1815 c.c.), mentre gli interessi di mora si applicano solamente sul debito scaduto (art. 1224 c.c.). L'eventuale caduta in mora del rapporto non comporterebbe comunque la somma dei due tipi di interesse, venendo gli interessi di mora ad applicarsi unicamente al capitale non ancora restituito e alla parte degli interessi convenzionali già scaduti e non pagati qualora gli stessi fossero imputati a capitale.
Non vale in contrario richiamare la nota sentenza della Corte di cassazione n. 350 del
9/1/2013, che non contiene alcuna affermazione nel senso della necessità di cumulare il tasso moratorio al tasso corrispettivo, avendo invece semplicemente affermato che sono soggetti al tasso soglia anche gli interessi moratori;
in tal senso si è espressa la più recente e maggioritaria giurisprudenza di merito.
Tutto ciò considerato, passando alla disamina del caso di specie, in ordine agli interessi corrispettivi applicati nel contratto di mutuo chirografario sopra menzionato, per il trimestre luglio-settembre 2017, attesa la sottoscrizione del contratto nell'agosto 2017, si rileva che la Banca d'Italia aveva indicato, per le operazioni rientranti nella categoria “crediti personali", un tasso soglia del 16,91%, che aumentato di un quarto con l'aggiunta di ulteriori 4 punti percentuali, così come previsto dal decreto, è pari al 21,16 %. Ciò considerato, si osserva, che nel contratto de quo, la misura degli interessi corrispettivi indicati, ossia del Tan pari al 7,75% e del Taeg del 9.61% siano evidentemente al di sotto della soglia usura.
Relativamente al tasso di interesse moratorio ed alla sua presunta usurarietà, deve rilevarsi che il tasso moratorio relativamente al contratto di mutuo chirografario n. 60-1 è del
10,75%, comunque al di sotto del citato tasso soglia indicato dalla Banca d'Italia nel decreto relativo al periodo di riferimento, anche senza operare le maggiorazioni prescritte dal decreto.
Pertanto, alla luce delle osservazioni sin qui svolte, le allegazioni degli opponenti con riferimento al contratto di mutuo chirografario devono ritenersi generiche e sprovviste di qualsivoglia elemento a supporto.
Altresì infondata deve ritenersi l'eccezione sollevata dagli opponenti con riferimento alla violazione della normativa in materia di buona fede contrattuale per non aver, la società opposta, preventivamente escusso la garanzia prestata dalla Banca [...]
Controparte_10
Invero, nel contratto di fideiussione oggetto di causa non risulta inserita alcuna clausola contrattuale che preveda un beneficio di escussione preventiva della banca, né risulta convenuto tra le parti che il fideiussore Sig. CP_2 possa essere chiamato a rispondere solo in caso di mancata escussione della garanzia bancaria. In mancanza di tale previsione, pertanto, la facoltà di scelta del creditore non può essere compromessa, né può ritenersi illegittima l'attivazione del procedimento monitorio nei confronti del debitore principale. Ne consegue, dunque, che il fideiussore, in assenza di specifici patti limitativi, è obbligato solidalmente con il debitore principale, secondo la disciplina generale della fideiussione ordinaria.
L'eccezione di violazione della normativa in materia di buona fede contrattuale deve essere,
pertanto, rigettata.
Quanto alla domanda di condanna degli odierni opponenti per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. deve osservarsi che oltre alla soccombenza totale dell'agente (Cass. civ., sez. III, 6 giugno
2003, n. 9060) è anche necessario che la condotta abbia prodotto in via diretta ed immediata un pregiudizio alla controparte (Cass. civ., sez. III, 9 febbraio 1991, n. 1341), cioè che si dimostri, con riferimento sia all'an che al quantum, la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima (Cass. civ., sez. III, 23 maggio 1990, n. 4651, nonché Cassazione civile, sez. I, 26 giugno 2007, n.
14789), con onere di allegazione e di prova che grava sul richiedente. Nel caso di specie, in assenza della concreta dimostrazione da parte del richiedente e prima ancora della compiuta allegazione – del danno in concreto subito, la relativa domanda, rimasta priva di riscontro, deve essere rigettata.
Tutto ciò considerato, l'opposizione in esame deve essere integralmente rigettata, poiché destituite di ogni fondamento.
Le superiori osservazioni sono da intendersi assorbenti di ogni ulteriore questione posta dalle parti,
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Visto l'art. 281- quinquies c.p.c.:
il Tribunale Ordinario di Roma XVII Sezione Civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 18389/2020 (R.G. 51114/2020) emesso dal Tribunale civile di Roma 20.11.2020, così provvede:
- rigetta l'opposizione avanzata e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n.
18389/2020 (R.G. n. 51114/2020);
- condanna le parti opponenti al pagamento nei confronti della parte opposta intervenuta
Controparte_3 unipersonale delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.809,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, lì 10/09/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Zimpo