Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 12/06/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 875/2024 a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Gorizia – Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Signori Magistrati:
1) dott. Riccardo Merluzzi Presidente
2) dott.ssa Laura Di Lauro Giudice rel.
3) dott. Stefano Bergonzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 875/2024 R.G. a.c., avente ad oggetto: ricorso per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori del matrimonio promosso da:
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Monfalcone, al Corso del Popolo n. 4, presso lo studio dell'avv.
BANDELLI ROBERTA, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Monfalcone, alla VIA ROMA n. 49, presso lo studio degli avv.ti VITO SUSANNA e
PAMELA BORGHESE, dai quali è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti;
RESISTENTE nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da verbale di udienza del 20.5.2025.
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29/11/2024, , premesso di aver avuto Parte_1
una relazione sentimentale con , nel corso della quale è nata, in data Controparte_1
8.7.2009, la figlia , riconosciuta da entrambi i genitori, ha adito il Tribunale Persona_1 di Gorizia al fine di ottenere l'affidamento esclusivo della minore, con possibilità per il padre di vedere e tenere con sé secondo i tempi concordati direttamente con Persona_1 la figlia, l'assegnazione, in proprio favore, della casa familiare, sita in Staranzano Cod (GO), alla Via Venezia n. 6/a, rispondente alla P.T di Staranzano e rispettive pertinenze sub. 5, 6 e 9, nonché la corresponsione di un assegno di mantenimento per la figlia, nella misura di € 600,00 mensili, oltre al il 50% delle spese straordinarie come individuate dal protocollo del Tribunale di , con il riconoscimento del diritto a CP_2 percepire, per intero, l'assegno unico per i figli e l'autorizzazione a richiedere il rilascio o il rinnovo dei documenti necessari per l'espatrio, anche a favore della figlia.
In particolare, la ricorrente ha posto a fondamento della domanda di affidamento esclusivo il progressivo deterioramento dei rapporti padre – figlia e il rifiuto di Per_1 di frequentare l'abitazione del padre, il quale convive con la sua attuale
[...]
compagna.
Si è tempestivamente costituito nel presente procedimento , il quale ha Controparte_1 chiesto disporsi l'affidamento condiviso della minore, il collocamento di quest'ultima, a settimane alterne, presso ciascun genitore, o comunque prevedersi la permanenza della minore per un numero significativo di giorni anche presso di sé, con la previsione del mantenimento diretto della minore da parte di ciascun genitore e ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50%.
In caso di collocamento prevalente della minore presso la residenza materna, il resistente ha chiesto di contribuire al mantenimento della figlia con il versamento di un assegno nella misura di € 200,00 mensili e di limitare l'assegnazione della casa familiare all'appartamento sito al piano terra, ove attualmente vive la ricorrente con la minore.
Ciò posto, all'udienza del 20.5.2025, a seguito dell'audizione della minore, le parti sono addivenute al seguente accordo:
- viene affidata ad entrambi i genitori con collocamento prevalente Persona_1
presso la residenza della madre;
2 R.G. n. 875/2024 a.c.
- salvo diversi e migliori accordi tra i genitori, il padre trascorrerà con Parte_2
alternati, nel rispetto della volontà della minore, rimettendo alla libera
[...] scelta di quest'ultima se pernottare o meno presso la residenza paterna;
il padre trascorrerà, inoltre, con la minore un pomeriggio infrasettimanale nelle settimane in cui la minore trascorre con il padre il weekend e due pomeriggi infrasettimanali nelle settimane in cui la minore trascorre il weekend con la madre, da concordare direttamente tra il padre e la minore;
- nel rispetto della volontà della minore, ciascun genitore trascorrerà con Per_1
la metà delle vacanze natalizie e pasquali, oltre a 15 giorni consecutivi o
[...]
non consecutivi nel periodo estivo, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
- verserà, a far data dalla domanda, entro il 5 di ogni mese, a Controparte_1
l'assegno mensile di € 350,00, a titolo di contributo Parte_1
al mantenimento della minore, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT;
- le spese straordinarie saranno ripartite tra i genitori al 50% delle spese straordinarie come individuate dal protocollo del Tribunale di Gorizia;
- l'appartamento sito al piano terra dell'immobile sito in Staranzano (GO), Via
Venezia n. 6/a, quale porzione dell'immobile individuato alla P.T 790 di
Staranzano, c.t. 1 pce. 859, viene assegnato a;
Parte_1
- le parti concordano che l'assegno unico per i figli verrà percepito per intero dalla madre e a tal fine si impegna a consegnare la documentazione Controparte_1
necessaria ad ottenere il beneficio alla sig.ra Pt_1
- acconsente a rilasciare l'immobile assegnato, in favore Pt_1 Parte_1 di , ove quest'ultimo metta a disposizione a sue spese altro Controparte_1
immobile idoneo per sé e la minore.
Orbene, Il Tribunale ritiene di recepire l'accordo raggiunto dalle parti, nei termini indicati in dispositivo, non essendo contrario ad alcuna norma imperativa e conforme all'interesse della minore.
Non sussistono, infatti, i presupposti per derogare al regime di affidamento condiviso, che costituisce la scelta preferenziale al fine di garantire il diritto del minore "di
3 R.G. n. 875/2024 a.c.
mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori” (cfr.
Cassazione civile sez. I, 08/05/2024, n.12474).
Tenuto conto della natura e dell'esito del presente procedimento, le spese di lite vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dispone l'affidamento della minore ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocamento prevalente presso la residenza materna;
- dispone, in ordine al diritto di visita paterno, in conformità agli accordi raggiunti dalle parti, di cui alla parte motiva, cui integralmente si rinvia;
- dispone che versi, a far data dalla domanda, entro il 5 di ogni Controparte_1
mese, a l'assegno mensile di € 350,00, a titolo di Parte_1
contributo al mantenimento della minore, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
- dispone che i genitori contribuiscano, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie nell'interesse della figlia, come individuate dal protocollo di intesa fra magistrati e avvocati del Tribunale di Gorizia;
- assegna, in favore di l'appartamento al piano terra Parte_1 dell'immobile sito in Staranzano (GO), Via Venezia n. 6/a, quale porzione dell'immobile individuato alla P.T 790 di Staranzano, c.t. 1 pce. 859;
- prende atto dell'accordo delle parti secondo cui l'assegno unico per i figli verrà percepito per intero dalla madre e a tal fine si impegna a Controparte_1
consegnare la documentazione necessaria ad ottenere il beneficio alla sig.ra
Pt_1
- prende atto che acconsente a rilasciare l'immobile Pt_1 Parte_1 assegnato, in favore di , ove quest'ultimo metta a disposizione a Controparte_1
sue spese altro immobile idoneo per sé e la minore;
- dichiara interamente compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso Gorizia, nella Camera di Consiglio del 10/06/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Laura Di Lauro dott. Riccardo Merluzzi
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