Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 17/02/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 542/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 542/2024, introdotta da:
nato a [...] il [...], c.f. , CP_1 CodiceFiscale_1 con il patrocinio dell'Avv. SANTAGOSTINO Guido e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CONTRO
nata a [...] l'[...], c.f. Controparte_2 CodiceFiscale_2 con il patrocinio dell'Avv. FONTANETO Daniela e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- previa ammissione delle prove per testi sulla circostanza dedotta in memoria di parte ricorrente 27/06/2024, e rimessione della causa in istruttoria per il loro espletamento, da effettuarsi mediante interrogatorio della testimone indicata nella memoria medesima;
- dichiarare con sentenza lo scioglimento del matrimonio contratto nel Comune di Invorio (NO) in data 23.09.2000 dal ricorrente sig. C.F: , nato ad [...] il [...], con CP_1 CodiceFiscale_1 la sig.ra C.F: , nata a [...] il [...], atto Controparte_2 CodiceFiscale_2
Pag. 1
- dichiarare che, essendo i coniugi titolari di adeguati mezzi economici propri ed in grado di provvedere ciascuno al proprio mantenimento, nessuna contribuzione è dovuta dall'uno nei confronti dell'altro;
- dichiarare il sig. tenuto a versare alla sig.ra a titolo di contributo al CP_1 Controparte_2 mantenimento della figlia la somma mensile di Euro 250,00, rivalutabile annualmente secondo Persona_1 gli indici Istat. Vinti il compenso professionale e le spese di giudizio, oltre alle maggiorazione ed accessori di legge."
* Per la resistente:
“Voglia questo Ecc.mo Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione respinta e previe le declaratorie tutte del caso: NEL MERITO: dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in Invorio (NO) il 23.09.2000 e trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune per l'anno 2000 alla parte I, n.
2. Disporre che il padre contribuisca al mantenimento della figlia maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, nella misura di € 400,00 mensili, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di . _1
Disporre che il padre contribuisca al mantenimento della figlia nella misura del 50% delle spese extra per _1 la stessa necessarie, previo accordo e successiva documentazione, sino al raggiungimento della sua indipendenza economica. Disporre la perdita del cognome da parte della moglie. CP_1
IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede che venga ordinata a controparte la produzione in giudizio della documentazione di cui all'art. 473 bis.12 c.p.c. Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Per il P.M.
“conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice civile per la determinazione delle condizioni”.
**** MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa Con ricorso depositato in data 25.3.2024, adiva il Tribunale di Novara per CP_1 ottenere la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto a Invorio (NO) in data 23.09.2000 con atto trascritto nei registri del Comune di Invorio alla Parte Controparte_2
I - nr. 2 Anno 2000. Dall'unione tra i coniugi nasceva la figlia in data 11.05.2001. _1
Con decreto di omologa n. 1761/2011 pubblicato il 7.12.2011, il Tribunale di Verbania pronunciava la separazione personale dei coniugi, disponendo a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie, a titolo di mantenimento della figlia, l'importo di € 350,00 mensili. Rappresentava il ricorrente che, dalla separazione, i coniugi non si erano più riconciliati e chiedeva la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 3 L.898/70. Evidenziava , inoltre, che la figlia era ormai maggiorenne e dal 2021 CP_1 _1 economicamente autosufficiente.
Pag. 2 Parte ricorrente chiedeva, dunque, di non contribuire al mantenimento della figlia stante il conseguimento dell'indipendenza economica da parte della stessa. Quanto alle proprie condizioni economiche, rappresentava di percepire una pensione CP_1 di €1.350,00 mensili. Precisava, infine, di essere proprietario di un appartamento gravato da mutuo con rata mensile di circa € 350,00. Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni in epigrafe riportate.
* Si costituiva tempestivamente parte resistente che aderiva alla domanda di scioglimento del matrimonio. Quanto ai profili economici, rappresentava che la figlia , soffre di un ritardo CP_2 _1 mentale con riconoscimento d'invalidità civile nella misura del 46% e dei requisiti di cui alla Legge 104/1992; la stessa, iscritta nelle liste di collocamento mirato, è in attesa di occupazione.
, inoltre, partecipa ad un progetto sociale volto ad agevolare l'inserimento della stessa _1 nel mondo del lavoro ed aiutarla nella socializzazione, e percepisce un sussidio di € 300,00 mensili. La resistente rappresentava, altresì, che da due anni si era reso inadempiente rispetto al CP_1 pagamento di tutte le spese straordinarie necessarie per la figlia e che non aveva alcun onere di mantenimento diretto della stessa. Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni in epigrafe riportate.
* All'udienza del 26.9.2024, il Giudice ha proceduto all'interrogatorio libero delle parti.
, nel corso dell'interrogatorio libero, ha dichiarato: “Io vivo a Cesano sul Neva, CP_1 via Pineta 70, ove ho la residenza. Vivo da solo, la casa è di proprietà. Sono pensionato e percepisco 1.400,00 € mensili. Sono proprietario della casa in cui vivo, della macchina e di una moto. Ho le seguenti spese: un mutuo di € 320,00 mensili, € 175,00 per la rata della macchina e un prestito di circa 300,00 €. Con mia figlia ho buoni rapporti. Mia figlia vive con sua madre;
so che mia figlia guadagna circa 300,00 € mensili, lavorando per una cooperativa. Non so se mia figlia abbia spese particolari”.
, nel corso dell'interrogatorio libero, ha dichiarato: “vivo a Gozzano, via Controparte_2
Beltrami n. 47, con mia figlia. Devo curare mia figlia che ha 23 anni ed è disabile, ha un ritardo mentale. La casa è di mia proprietà. Sono proprietaria anche di una macchina. Lavoro come operaia per una rubinetteria, con contratto a tempo indeterminato della durata di 40 ore settimanali. Guadagno 1.300/1.400 mensili, a seconda degli straordinari. Mia figlia lavora part-time, tramite una cooperativa;
la retribuzione di 300,00 mensile è erogato dal Comune. Mia figlia è seguita dai Servizi Sociali. Il contratto è a tempo determinato, della durata di un anno, con scadenza a dicembre. È anche iscritta nelle liste di collocamento, come disoccupata. Ho numerose spese per mia figlia: un corso di basket per soggetti disabili, va in piscina una volta alla settimana;
ci sono poi le visite mediche. Inoltre, devo andarla a prendere a lavoro o al termine delle attività che svolge. avrebbe il _1 desiderio di fare la patente, ma non riesco a pagarla. Avrei difficoltà a sostenere anche altre spese per come per _1 il dentista”.
* Con ordinanza del 12 ottobre 2024, il Giudice ha confermato le statuizioni economiche previste nel decreto di omologa della separazione, fissando udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa l'udienza.
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2. Sul compendio probatorio In via preliminare, il Collegio ritiene che il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio sia idoneo e sufficiente a pervenire ad una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti.
Pag. 3 Sotto questo profilo, deve evidenziarsi che la richiesta di prova orale formulata da parte ricorrente nella seconda memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c. è inammissibile, in quanto verte su circostanza da provare documentalmente. Quanto alle questioni relative al contributo alle condizioni economiche delle parti e, conseguentemente, al mantenimento della prole, il Collegio ricorda che, secondo la Suprema Corte (Cass. 8744/19; 14336/13), al fine della determinazione degli importi, non si impone come necessaria la valutazione delle condizioni economiche delle parti nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente una ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi. Ricostruzione che, nel caso di specie, il Tribunale ritiene di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate dalle parti, tenuto conto che in ogni caso il Giudice ben può trarre argomenti di convincimento e di prova anche dal comportamento processuale delle parti, con particolare riguardo alla parzialità o incompletezza della documentazione depositata.
3. La domanda di scioglimento del matrimonio La domanda relativa alla declaratoria dello scioglimento del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970. Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1° dicembre 1970, n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art.
3. Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015). Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con provvedimento di omologa del 7.12.2011 n. 1761/2011 emesso dal Tribunale di Verbania. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita. Ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n.898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
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4. Sulla domanda di mantenimento Per quanto concerne la domanda avanzata da parte ricorrente di mantenimento della figlia maggiorenne ma non autosufficiente della coppia, deve osservarsi quanto segue. Ai sensi dell'art. 337 ter c.c. ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Orbene, applicando i suesposti principi al caso di specie, emerge chiaramente come la figlia della coppia, seppur maggiorenne, non sia economicamente indipendente, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso da parte attrice. Ed invero, ritiene il Tribunale che la domanda di mantenimento in favore della figlia maggiorenne avanzata da parte resistente debba essere accolta;
ed invero, giova evidenziare che _1
, oramai maggiorenne ma affetta da ritardo mentale lieve (circostanza inizialmente non
[...] evidenziata dall'attore), non ha raggiunto alcuna autonomia economica, percependo un sussidio di soli 300,00 € per i mesi in cui svolge l'attività di collaborazione presso la Cooperativa Sociale “Il Ponte”. Trattasi di importo del tutto risibile e, comunque, non connotato da stabilità, tale pertanto da non poter essere ritenuto sufficiente per una indipendenza economica. Quanto alle condizioni economiche delle parti, dalle produzioni documentali emerge come parte ricorrente abbia un reddito da pensione di poco inferiore ad € 1.400,00. Dalle dichiarazioni dei redditi del ricorrente emergono, per l'anno di imposta 2020, un reddito lordo di € 21.655,00, per l'anno di imposta 2021 di € 21.205,00 e per l'anno di imposta 2022, un reddito lordo di €21.740,00. Parte resistente, invece, svolge attività lavorativa come operaia, con un reddito mensile similare a quello di parte ricorrente. Dalle dichiarazioni dei redditi della resistente emergono, per l'anno di imposta 2020, un reddito lordo di € 23.409,00, per l'anno di imposta 2021 di € 23.465,00 e per l'anno di imposta 2022, un reddito lordo di €24.295,00. Le condizioni reddituali delle parti sono, dunque, similari a quelle dell'anno in cui è stata pronunciata la separazione consensuale, le ulteriori spese sostenute dal ricorrente non possono in questa sede rilevare, in quanto non adeguatamente documentate e, in ogni caso, attinenti a spese personali. Inoltre, a fronte delle invariate condizioni economiche delle parti, parte attrice non ha alcun onere di contribuzione diretta della figlia, che non vede e la quale non pernotta presso di lui. Deve, dunque, essere accolta la domanda di rideterminazione dell'assegno di mantenimento, avanzata da parte resistente, nell'importo di € 400,00 mensili, tenuto conto che la richiesta della convenuta determina, di fatto, una riduzione dell'assegno di mantenimento, tenuto conto che la determinazione dell'importo di € 350,00 è stata effettuata nell'anno 2011 e che non si è tenuto conto degli aumenti ISTAT, sicché oggi l'assegno, ove adeguatamente rivalutato, sarebbe certamente superiore all'importo richiesto da parte resistente. Tenuto conto delle condizioni patrimoniali dei coniugi, della condizione in cui versa delle _1 esigenze degli stessi e la circostanza che la totalità della cura e dell'accudimento gravino sulla madre il Collegio ritiene congruo che il padre contribuisca al mantenimento della figlia maggiorenne ma
Pag. 5 non economicamente autosufficiente, versando l'importo di € 400,00 mensili, con decorrenza dalla data della domanda, oltre a rivalutazione ISTAT;
le spese straordinarie saranno poste a carico di ciascun genitore al 50% secondo il Protocollo del Tribunale di Torino.
5. Spese di lite Le spese di lite seguono la soccombenza e dunque sono poste a carico di parte ricorrente nella misura di € 3.809,00, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014 per le cause a valore indeterminato, complessità bassa.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Invorio (NO) in data 23.09.2000 tra e atto trascritto nei registri del CP_1 Controparte_2
Comune di Invorio alla Parte I - nr. 2 Anno 2000;
2. Dispone che la moglie perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
4. obbliga a corrispondere a a titolo di assegno di CP_1 Controparte_2 mantenimento per la figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, _1
l'importo di 400,00 mensili con decorrenza dalla data della domanda, da versarsi entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat su base annuale;
5. pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere al pagamento del 50% delle spese straordinarie relative alla figlia, secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Torino;
6. condanna a versare a le spese di lite, che liquida CP_1 CP_2 CP_2 in complessivi € 3.809,00 oltre a IVA e CPA se dovuti per legge.
Così deciso in Novara, nella camera di consiglio del giorno 31.1.2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente (dott. Niccolò Bencini) (dott. Andrea Ghinetti)
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