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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/01/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente;
dott. Massimo Sensale Consigliere;
dott. Rosanna De Rosa Consigliere estensore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 2261/2019, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n.
899 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata in data 27/03/2019, vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Stanislao (C.F. C.F._1
APPELLANTE
E
(C.F. ) e NT C.F._2 Controparte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Fabio Varone (C.F. C.F._3
) C.F._4
APPELLANTI INCIDENTALI
NONCHÉ
(C.F. ), già denominata Controparte_3 P.IVA_2 CP_4
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Madonna (C.F.
[...]
) C.F._5
APPELLATA E
(C.F. ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_5 P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'avv. Filomena Bilancio (C.F. ); C.F._6
APPELLATA
E
(C.F. ), in persona del Controparte_6 P.IVA_4
legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Ernesto Pagano (C.F. C.F._7
)
[...]
APPELLATA
NONCHÉ
NI SPA Controparte_7
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per l'appellante in accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo Parte_1
grado, rigettarsi la domanda degli attori, attesa l'eccepita carenza di legittimazione passiva in favore di quella dell'Asl e, nel merito, non essendo ascrivibile ad esso comune alcuna responsabilità; in subordine, rigettarsi la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali o ridursi gli importi riconosciuti in ragione del concorso di colpa di nella causazione del sinistro;
in ogni Controparte_8
caso, condannarsi la convenuta e/o l' a tenere CP_9 NT0 indenne il dall'eventuale accoglimento anche parziale della domanda, con Parte_1
vittoria di spese del doppio grado di giudizio e distrazione in favore del procuratore costituito.
Per gli appellati- appellanti incidentali e : rigettarsi l'appello NT Controparte_2 proposto dal in accoglimento dell'appello incidentale di , Parte_2 Controparte_2
riformarsi la statuizione di primo grado con condanna del al pagamento in suo favore del Pt_1 maggior importo di € 147.600,00. In caso di accoglimento dell'appello proposto dal Parte_1
dichiararsi la responsabilità dell' per l'evento di cui è causa e condannarsi la
[...] Pt_3
medesima al pagamento in favore di e , rispettivamente, degli NT Controparte_2
importi di € 78.570,00 e di € 147.600,00, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Per la : rigettarsi l'appello, con vittoria di spese. Controparte_5 Per Azienda Sanitaria Locale Caserta: rigettarsi l'appello con conferma della sentenza gravata;
in ipotesi di accoglimento del gravame, anche solo parziale, dichiararsi la tenuta alla NT1
manleva dalla condanna.
Per : rigettarsi il gravame, con vittoria di spese del presente grado di Controparte_3
giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, , in proprio e quale genitore esercente la potestà sul figlio NT
, premesso che in data 9.10.04, alle ore 18:00 circa, il sig. Controparte_2 Controparte_8
rispettivamente marito e padre, alla guida della moto Honda Dominator tg. CE102484, mentre percorreva la via Appia Antica in agro con direzione di marcia Napoli – Roma, Parte_1 all'altezza del civico 51, a causa dell'attraversamento della sede stradale di un cane di razza meticcia, cadeva sull'asfalto riportando gravissime lesioni personali che ne provocavano la morte, conveniva in giudizio il e l' , al fine di ottenere il risarcimento di tutti Parte_1 NT2
i danni patrimoniali e non conseguiti e patiti a seguito del decesso del congiunto, con vittoria di spese.
Si costituiva il eccependo il proprio difetto di legittimazione, in quanto il Parte_1 sinistro era avvenuto su una strada rientrante nella competenza dell'amministrazione provinciale;
chiedeva, dunque, di essere autorizzato alla chiamata in causa della . Rilevava Controparte_5
altresì che il non poteva essere individuato quale responsabile per la vigilanza e Pt_1
l'accalappiamento dei cani randagi e che unica responsabile del sinistro, in tal senso, poteva eventualmente essere l' evocata in giudizio. Nel merito deduceva che alcuna CP_9
responsabilità poteva essergli addebitata per il sinistro oggetto di causa, la cui verificazione era imputabile all'imprudente condotta di guida tenuta da Controparte_8
Si costituiva l' ed eccepiva la propria carenza di legittimazione Controparte_6
passiva in favore del Specificava che alcuna segnalazione in ordine alla Parte_1
presenza di cani sul territorio le era pervenuta da privati cittadini, e dagli organi di Polizia Municipale, sicchè alcuna specifica responsabilità era ascrivibile all'ente convenuto;
nel merito contestava la domanda di risarcimento degli attori sia per l'an che per il quantum debeatur. In subordine, e solo nell'ipotesi di riconoscimento della fondatezza della pretesa attorea, invocava la responsabilità solidale del e della;
chiedeva di chiamare in causa la Parte_1 Pt_3 [...]
con la quale l' intratteneva rapporto di assicurazione per essere NT3 Pt_3
manlevata in caso di condanna.
La ritualmente costituita, eccepiva la propria carenza di legittimazione (in Controparte_5
ragione della competenza esclusiva del Comune di e chiedeva di essere autorizzata a Parte_1
chiamare in causa la per la copertura assicurativa. NT4 Si costituiva ni SPA che, nell'eccepire la carenza di legittimazione Controparte_7
passiva della , deduceva che la responsabilità era da ascriversi esclusivamente al Controparte_5
in quanto ente avente il potere di controllo e di vigilanza sul territorio e Parte_1
preposto alla cattura, al ricovero ed al mantenimento dei cani randagi sotto il controllo sanitario del
Parte servizio veterinario della nel merito contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto.
Si costituiva la , deducendo l'infondatezza della domanda proposta in NT5
danno della per essere la stessa priva di legittimazione in ordine alle richieste avanzate Pt_3
nei suoi confronti dagli istanti. Contestava, in ogni caso, la ricostruzione del fatto storico come prospettato in citazione in quanto il de cuius, con la sua imprudente condotta di guida, aveva contribuito in modo determinante alla causazione dell'evento.
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza n. 899, pubblicata il
27.03.2019, così provvedeva:
“1) dichiara il difetto di legittimazione passiva della;
Controparte_5
2) dichiara la responsabilità concorsuale nella misura del 60% a carico del Parte_1
e 40% a carico di nella determinazione del sinistro verificatosi in data 09.10.04; Controparte_8
3) condanna conseguentemente il in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 al pagamento in favore di , in proprio della somma complessiva di € 78.570,00, in NT
favore di esercente la potestà genitoriale sul figlio della somma NT Controparte_2 complessiva di € 78.570,00, oltre interessi dalla sentenza al saldo;
4) condanna il in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione a Parte_1 favore dell'attrice delle spese processuali, che liquida in proporzione al grado di responsabilità accertata, in € 9.735 00 per spese e compenso professionale, oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario
5) rigetta per il resto la domanda attorea;
6) Dichiara compensate interamente le spese tra le altre parti del processo”.
In motivazione deduceva che:
- andavano respinte le eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevate dal Parte_1
e dall'
[...] CP_12
- il cane che andava ad impattare la moto di era da considerare “randagio” (come Controparte_8
da ispezioni eseguite dal veterinario della Asl e dal tecnico della prevenzione);
- trovava conferma nell'istruttoria espletata e nel rapporto redatto dai VV.UU del Comune di la dinamica del sinistro così come descritta nell'atto introduttivo;
Parte_1 - andava affermata la responsabilità del per condotta omissiva colposa, per Parte_1
non avere, cioè, approntato tutte le misure concrete idonee ad impedire che quel cane randagio potesse arrecare danni alla cittadinanza;
- andava esclusa la responsabilità dell' nei confronti della quale non era stata dimostrata Pt_3
puntualmente la sua omissione in presenza di segnalazioni rimaste inevase;
- per le modalità del sinistro era da ravvisarsi un concorso di colpa nella causazione del medesimo anche a carico di considerato il pessimo stato d'uso delle gomme della moto, la Controparte_8
velocità eccessiva tenuta in occasione del sinistro e il mancato utilizzo del casco protettivo
(riconosciuto nella misura del 40%);
- la responsabilità del Comune di nella causazione del sinistro andava quantificata nella Parte_1
misura del 60%;
- l'unica forma di danno non patrimoniale da poter riconoscere all'attrice in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sul figlio , era il danno da perdita del rapporto Controparte_2
parentale;
- in applicazione dei valori espressi dalle tabelle di Milano per il 2014, andava riconosciuta a
[...]
in proprio, quale coniuge separato del de cuius la somma di € 78.750,00 ed € 78.750,00, CP_1
quale esercente la potestà sul figlio;
Controparte_2
- andava rigettata la domanda di risarcimento di danno patrimoniale, avanzata dagli attori iure proprio, in quanto sfornita di prova.
Il giudizio di appello
Il ha interposto appello affidato a tre motivi. Parte_1
A) Con un primo motivo ha dedotto che il tribunale, in violazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c., nonché gli artt. 2697 e 2043 c.c., ha erroneamente accolto la domanda degli attori che avrebbe dovuto essere rigettata in mancanza di prova di una qualsivoglia responsabilità ascrivibile al Sul Pt_1
punto ha evidenziato che gli attori non avevano dedotto nulla circa la presenza del cane in zona nei giorni precedenti, o di segnalazioni inviate al sulla presenza del cane nel territorio comunale Pt_1
sì che questi avrebbe potuto segnalarne la presenza alla Asl per il servizio di cattura. Inoltre non era stata fornita prova della dinamica del sinistro, la cui ricostruzione si era basata sugli accertamenti delle Forze dell'Ordine intervenute sul posto dopo la verificazione dell'incidente.
B) Con un secondo motivo di gravame ha lamentato che il primo giudice, in violazione dei principi espressi dalla L.281/91 (legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) e dalla ha ingiustamente ritenuto responsabile esclusivo NT6 dell'evento, sebbene in concorso con il de cuius, il mentre avrebbe dovuto Parte_1 dichiarare, ai sensi dell'art. 5 lett.c) la carenza di legittimazione passiva del citato CP_17 ente, essendo unica responsabile dell'evento la - tenuta al servizio di accalappiamento dei Pt_3
cani vaganti ed al loro trasferimento presso i canili municipali -, laddove il aveva solo Pt_1
l'obbligo -assolto- di munirsi di un canile per il ricovero degli animali ovvero, solo subordinatamente, dichiarare la corresponsabilità dei convenuti enti pubblici nella causazione dell'evento, condannandoli in solido al ristoro dei danni, sempre in concorso con il de cuius.
C) Con un ulteriore motivo di appello, infine, ha censurato la sentenza nella parte in cui è stata accolta la domanda risarcitoria in favore di in proprio, sebbene la stessa fosse giudizialmente NT
separata dal coniuge dal 1999 e dall'istruttoria svolta non erano emersi sufficienti elementi di prova quanto all'esistenza di un vincolo affettivo particolarmente intenso con il de cuius.
Si sono costituiti e , proponendo appello incidentale. A sostegno NT Controparte_2
del citato gravame ha dedotto che il primo giudice ha erroneamente liquidato in Controparte_2
suo favore lo stesso importo riconosciuto alla madre (separata giudizialmente dal de NT
cuius senza alcuna motivazione: ha chiesto pertanto la riforma della sentenza e la Controparte_8
liquidazione del danno non patrimoniale, per la morte del proprio genitore, secondo i criteri fissati dalle tabelle milanesi, nella maggior somma di € 147.600,00. Entrambi gli appellati hanno inoltre censurato la sentenza per l'omesso riconoscimento della rivalutazione monetaria sulle somme loro liquidate. Hanno proposto appello incidentale condizionato chiedendo, in ipotesi di accoglimento dell'appello proposto dal l'accertamento della responsabilità dell' Parte_1 Pt_3
2 – oggi – per l'evento di cui è causa, in ossequio all'indirizzo della giurisprudenza di
[...] CP_9
legittimità che individua la responsabilità esclusiva della Asl per avere omesso di predisporre efficaci presidi per prevenire e contrastare il fenomeno del randagismo, in particolare attraverso i servizi sanitari istituiti presso i detti enti.
La , ritualmente costituita, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi Controparte_5 dell'art. 342 c.p.c. e dell'art. 348 bis c.p.c e, nel merito la sua infondatezza, ribadendo la propria carenza di legittimazione (per essere responsabile il ovvero la Parte_1 CP_12
).
[...]
L ha chiesto il rigetto del gravame ribadendo, in via preliminare, NT8
la carenza di legittimazione passiva per il sinistro oggetto di causa. Ha evidenziato, richiamando il
Parte quadro normativo di riferimento, che alla non poteva essere mosso alcun addebito in quanto priva di potere di controllo sul territorio. Inoltre nel caso di specie non vi era stata alcuna omissione
Parte di attività relativa al servizio di accalappiamento riservata ad essa gli attori non avevano provato Parte
- e neppure allegato in astratto - la violazione del dovere della di adottare le cautele e/o i provvedimenti necessari per eliminare il pericolo rappresentato dai cani randagi, né era stata fornita prova del nesso di causalità tra suddetta condotta colposa omissiva e l'evento dannoso, anche in considerazione della ricostruzione della dinamica del sinistro riportata in sentenza, basata su mere presunzioni e non su dati oggettivi (in ossequio ai recenti arresti della giurisprudenza di legittimità, con riferimento agli oneri probatori ex art.2043 cod.civ, applicabile in tema di responsabilità per i danni causati da animali randagi). Ha sottolineato inoltre l'apporto causale nella verificazione del sinistro dell'imprudente condotta di guida tenuta da sprovvisto di patente, che Controparte_8
viaggiava privo del casco protettivo, a velocità eccessiva su un motoveicolo in cattive condizioni di manutenzione, con pneumatici lisci e logori.
Si è costituita la contestando la fondatezza del gravame proposto dal Controparte_3 quanto all'eccepita carenza di legittimazione;
ha comunque evidenziato che Parte_1
il sinistro si era verificato per colpa esclusiva o, in ogni caso prevalente di sicchè Controparte_8
la liquidazione dei danni effettuata in prime cure, in special modo in favore di , NT
doveva ritenersi eccessiva .
Non si è costituita la , ritualmente citata in giudizio. NT4
Acquisita la documentazione prodotta, sospesa l'esecutività della sentenza impugnata con ordinanza del 13.11.2019, sulle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta rese in data 24.9.2024, la causa
è stata riservata in decisione con la concessione dei termini ex art.190 c.p.c.
.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la contumacia della , ritualmente citata e non NT4
comparsa.
Così riassunti i termini della controversia, deve in via preliminare disattendersi l'eccezione di inammissibilità dell'appello rilevata dalla ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Controparte_5
Ed infatti, occorre considerare che nell'atto d'impugnazione sono chiaramente ed esaustivamente evidenziati i punti e le questioni della sentenza attinti dal gravame, nonché le relative doglianze, rinvenendosi accanto ad una parte volitiva anche una parte argomentativa volta a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice (cfr. Cass. 8/4/2024, n. 9378; Cass. 28/7/2023, n.
23100; Cass.12/11/2021, n. 33843) sicché risulta senz'altro superato lo scrutinio di ammissibilità di cui al novellato art. 342 c.p.c.
Venendo al merito, l'appello del è fondato per i motivi che seguono. Parte_1
Per ragioni di connessione logico-giuridica vanno esaminati congiuntamente i primi due motivi dell'appello principale in quanto entrambi sono volti a censurare la sentenza del Tribunale di S. Maria
Capua Vetere per avere il primo giudice, da un lato, accertato erroneamente la responsabilità dell'ente Parte comunale e, dall'altro, per aver escluso la responsabilità dell' Tali motivi sono fondati.
Ai fini della corretta individuazione del legittimato passivo in ordine alla prevenzione del fenomeno del randagismo va premesso che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi spetta esclusivamente all'ente, o agli enti, cui le singole leggi regionali, attuative della legge quadro nazionale n. 281 del 1991, attribuiscono il dovere di prevenire il pericolo specifico per l'incolumità della popolazione, e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi (così Cass. ord. 32884/2021; Cass. ord. 9671/2020; Cass. ord. 19404/2019;
v. anche Cass. ord. 12495/2017).
La legge applicabile ratione temporis al caso di specie è la Legge Regionale n. 16 del 24.11.2001, confermata successivamente dalla successiva legge del 2019 della Regione Campania.
Gli artt. 5 e 6 della legge del 2001 individuano le specifiche competenze delle Asl e dei Comuni finalizzati al controllo del fenomeno del randagismo.
In particolare, ai sensi dell'art. 5, lett. C) di detta legge, alle Asl spetta, tra l'altro, di attivare il servizio di accalappiamento dei cani vaganti ed il loro trasferimento presso i canili pubblici.
I Comuni, invece, provvedono alla costruzione dei canili e al risanamento delle strutture esistenti, nonché ad assicurare il ricovero, la custodia e il mantenimento dei cani nelle strutture sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari della Asl (art. 6, lett. A) e B)).
L'art. 9, comma 2, inoltre prevede che i cani vaganti non tatuati o non riconosciuti, catturati a cura del servizio veterinario dell' competente per territorio, sono ricoverati presso i canili comunali Pt_3 dove vengono tatuati o riconosciuti ai sensi dell'art.4.
Da quanto detto emerge dunque che spetta alle Asl il compito di catturare i cani randagi, mentre al quello di provvede al ricovero, custodia e mantenimento degli stessi nei canili pubblici. (cfr. Pt_1
Parte Cass., n. 3737/2023, in cui la S.C. ha ritenuto sussistente la legittimazione passiva in capo alle
Pa alle quali la n. del 2001, “ratione temporis” vigente, demandava l'istituzione CP_17
dell'anagrafe canina e del servizio di accalappiamento dei cani, con conseguente responsabilità per l'omessa predisposizione o il carente funzionamento dello stesso). Sulla premessa che la responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi gravi esclusivamente sull'ente cui le singole leggi regionali, attuative della legge quadro nazionale n.281 del 1991, attribuiscono il compito di cattura e custodia degli stessi, la S.C. ha ribadito di recente, proprio con riferimento alla regione che il citato riparto di competenza risulta confermato anche dalla l.r. n.3 del CP_17 CP_17
2019, che ha abrogato la l.r. n.16 del 2001, precisando che l'attivazione del servizio di Parte accalappiamento dei cani randagi è di competenza delle (cfr. Cass. ord.n. 15244/2024) .
Alla luce di quanto esposto, dunque, questa Corte ritiene che il giudice di prime cure abbia errato nell'individuare la legittimazione del e la conseguente dichiarazione di Parte_1 responsabilità dell'Ente, imputandogli non aver approntato tutte le misure concrete finalizzate ad impedire che quel cane randagio potesse arrecare danni alla cittadinanza. Invero l'ente comunale, sulla scorta dei principi enunciati, tenuto conto della normativa regionale applicabile al caso di specie, non è il soggetto al quale è affidato il compito di prevenire il fenomeno del randagismo attraverso il servizio di accalappiamento.
In accoglimento dei primi due motivi di appello del va dichiarata la carenza Parte_1 di legittimazione dell'ente comunale in relazione all'evento oggetto di causa.
Ne consegue l'assorbimento dell'ulteriore motivo di appello formulato dell'Ente (relativo alla quantificazione dei danni operata in sentenza).
Venendo all'appello incidentale proposto dagli appellati, va esaminato in primo luogo il motivo di appello con il quale è stata censurata la sentenza di primo grado relativamente alla statuizione di rigetto della domanda nei confronti dell' CP_12
Tale motivo è infondato.
Secondo i recenti arresti della Corte di Cassazione in materia, la responsabilità per i danni causati dagli animali randagi deve ritenersi disciplinata dalle regole generali di cui all'art. 2043 c.c. e non dalle regole di cui all'art. 2052 c.c.: non è quindi possibile riconoscere una siffatta responsabilità semplicemente sulla base della individuazione dell'ente cui le leggi nazionali e regionali affidano in generale il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo e neanche quello più specifico di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi, occorrendo la puntuale allegazione e la prova, il cui onere spetta all'attore danneggiato in base alle regole generali, di una concreta condotta colposa ascrivibile all'ente, e della riconducibilità dell'evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria (ad esempio perché vi erano state specifiche segnalazioni della presenza abituale dell'animale in un determinato luogo, rientrante nel territorio di competenza dell'ente preposto, e ciò nonostante quest'ultimo non si era adeguatamente attivato per la sua cattura). Diversamente, si finirebbe per applicare ad una fattispecie certamente regolata dalla fattispecie generale della responsabilità ordinaria per colpa di cui all'art. 2043 c.c., principi analoghi o addirittura più rigorosi di quelli previsti per le ipotesi di responsabilità oggettiva da custodia di cui agli artt. 2051, 2052 e 2053 c.c. (Cass. ord. 18954/2017;
Cass. n. 11591/2018). La Corte di legittimità ha anche chiarito che “la responsabilità per i danni causati dagli animali randagi è disciplinata dalle regole generali di cui all'art. 2043 c.c., e non da quelle stabilite dall'art. 2052 c.c., sicché presuppone l'allegazione e la prova, da parte del danneggiato, di una concreta condotta colposa ascrivibile all'ente e della riconducibilità dell'evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di una condotta obbligatoria in concreto esigibile, mentre non può essere affermata in virtù della sola individuazione dell'ente al quale è affidato il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo, ovvero quello di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi” ( Cass. ord. 31957/2018).
L'applicazione dell'art. 2043 c.c. comporta, dunque, che sul danneggiato ricada l'onere di provare gli elementi costitutivi dell'illecito e quindi di aver subito un danno ingiusto, che tale danno sia stato causato dal fatto doloso o colposo di un altro soggetto e, infine, la sussistenza di un nesso di causalità tra tale fatto e il danno riportato. In particolare, in riferimento all'elemento soggettivo, il danneggiato dovrà provare la colpa imputabile al soggetto investito del compito di provvedere alla cattura degli animali randagi. Tale colpa deve consistere nella omissione di un comportamento cautelativo, cui il soggetto era tenuto, a fronte di un evento non solo prevedibile ma anche evitabile. Invero, non basta che un evento sia prevedibile per imputarne il verificarsi a titolo di colpa a chi ha un obbligo di controllo, occorrendo anche che esso sia evitabile, in considerazione delle circostanze soggettive e oggettive del caso concreto. Ne consegue che era onere del danneggiato fornire prova che, nella fattispecie, il soggetto a tanto preposto potesse in concreto attivarsi per impedire il danno.
Applicando i suddetti principi al caso di specie, questa Corte rileva che il tribunale ha correttamente Parte affermato che affinché si potesse ravvisare una responsabilità dell' il danneggiato avrebbe dovuto fornire la prova che l'ente fosse stato avvisato della presenza di cani randagi in zona e che non avesse posto in essere alcuna forma di intervento. Poiché tale prova non è stata fornita, deve Parte escludersi qualsivoglia profilo di responsabilità dell' che non può essere chiamata a rispondere solo per la posizione di garanzia attribuitale dalla legge regionale bensì, per non ricadere in un'ipotesi di responsabilità oggettiva, esclusivamente in presenza di un comportamento negligente e, come tale, rimproverabile.
Peraltro, va aggiunto che in ogni caso non è stata raggiunta prova certa in ordine all'effettiva dinamica del sinistro. Invero, gli agenti della Polizia Municipale redattori della relazione di servizio allegata, sono intervenuti dopo l'incidente e ne hanno ricostruito la dinamica grazie alla presenza di elementi utili ivi rinvenuti (veicolo della vittima, nonché corpo dell'animale) e alla constatazione dei danni riportati dal motoveicolo. In particolare, essi hanno presunto che mentre il percorreva, CP_2
ad andatura elevata, la via Appia Antica in agro era andato a collidere con un cane di Parte_1
razza meticcio di grossa taglia che improvvisamente aveva attraversato la strada. Circa la condotta del è stato riscontrato:_- che egli doveva viaggiare ad una velocità elevata, certamente CP_2
superiore al limite di velocità imposto di 50 km/h; - che il motoveicolo si presentava in pessime condizioni di carrozzeria;
- che gli pneumatici della motocicletta erano in cattive condizioni di manutenzione (“gomme lisce”); - che egli era privo di qualsiasi patente di abilitazione alla guida di autoveicoli;
- che non indossava il casco protettivo. Va inoltre precisato, in riscontro della circostanza dell'eccessiva velocità tenuta dal nell'occorso, che la motocicletta sulla quale viaggiava è CP_2
stata rinvenuta a circa 110 metri di distanza dal punto di impatto ( cfr. relazione di servizio della
Polizia Municipale di del 10.10.2004) Parte_1
La dinamica così come ricostruita ex post dai Carabinieri, dunque, se appare verosimile, allo stesso tempo non può dirsi certa in quanto, in assenza di testimoni, non vi è neanche certezza che il CP_2
sia deceduto proprio a causa del cane randagio, e non solo in occasione della sua presenza.
All'accoglimento dell'appello principale e al rigetto dell'appello incidentale consegue la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato la responsabilità del Parte_1 per l'evento oggetto di causa ed il rigetto della domanda di risarcimento dei danni formulata dagli attori. Ogni altra questione, anche relativa ai rapporti di garanzia tra le parti, deve ritenersi assorbita.
Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, in seguito alla riforma della sentenza di primo grado nei rapporti tra il da un lato, e e Parte_1 NT [...]
, dall'altro, la Corte deve procedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali, CP_2
liquidando e rideterminando le spese di entrambi i gradi, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass.n.5890/2022;
Cass.n.3877/2021).
Osserva questa Corte che, nella specie, sussistano giusti motivi, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile, introdotta dalla legge L. 28 dicembre 2005, n. 263, come modificata dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio
2006, n. 51, per compensare interamente le spese processuali di entrambi i gradi. A tal fine occorre considerare che, nel 2006, quando è stato instaurato il giudizio di primo grado, non era ancora consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità nella materia che occupa, specie per quanto concerne il profilo della legittimazione passiva e che solo successivamente, durante la presente fase di impugnazione, sono stati meglio delineati, attraverso le richiamate pronunce della S.C., i termini della questione. Inoltre detta statuizione si giustifica in considerazione della natura delle questioni trattate, della verità del fatto storico e dell'accertata presenza sul luogo del sinistro del cane randagio.
Vanno, altresì, compensate le spese del presente grado nei rapporti tra il e la Parte_1
, non avendo il attinto con l'impugnazione, in via subordinata al rigetto Controparte_5 Pt_1 dell'appello interposto nei confronti di e il capo della statuizione Parte_5 Controparte_8 con cui è stata dichiarata la carenza di legittimazione passiva della , chiamata in Controparte_5 causa in primo grado dall'ente comunale.
Si compensano le spese nei rapporti tra la e la contumace Controparte_5 NT9
, non avendo la prima riproposto, condizionatamente alla riforma del capo della statuizione su
[...]
cui è risultata vittoriosa, la domanda di garanzia formulata in primo grado nei confronti della compagnia di assicurazione.
Per analoghe ragioni vanno compensate le spese del presente grado di giudizio nel rapporto tra gli appellanti incidentali e l' . NT8
Vanno altresì compensate le spese del presente grado nei rapporti tra l' NT8
, da un lato, e , dall'altro, avendo la prima vittoriosamente insistito
[...] Controparte_3
per la conferma della statuizione di primo grado e la terza chiamata in garanzia riproposto le eccezioni di primo grado soltanto subordinatamente all'accoglimento del gravame, evenienza smentita dall'esito della lite.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte_1
nei confronti di e ,
[...] NT Controparte_2 Controparte_20 [...]
e ni S.p.a., avverso la Controparte_3 Controparte_5 Controparte_7
sentenza n. 899/2019 del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, pubblicata in data 27.3.2019, così provvede:
1. dichiara la contumacia di;
NT4
2. accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in riforma dei capi 2) e 3) della statuizione di primo grado, rigetta la domanda proposta da e nei NT Controparte_2
confronti del Parte_1
3. rigetta l'appello incidentale proposto da e;
NT Controparte_2
4. conferma nel resto la sentenza impugnata;
5. dichiara compensate le spese processuali del doppio grado di giudizio nei rapporti tra il da un lato, e e dall'altro; Parte_1 NT Controparte_2
6. compensa le spese del presente grado nei rapporti tra il e la Parte_1 CP_5
nonché tra la e la
[...] CP_5 CP_5 NT4
7. compensa le spese del presente grado nei rapporti tra gli appellanti incidentali e l'
[...]
, nonché tra e NT8 NT8 [...]
; Controparte_3 Da' atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma
17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti incidentali di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, il 7 gennaio 2025
IL PRESIDENTE dott. Giuseppe De Tullio
IL CONSIGLIERE ESTENSORE dott.Rosanna De Rosa