Articolo 101 quater delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 104Articolo 106
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15 gennaio 1993
Art. 101-quater.

((Le societa' soggette alla legislazione di un altro Stato appartenente alla Comunita' economica europea, le quali stabiliscono nel territorio dello Stato piu' sedi secondarie con rappresentanza stabile, possono attuare la pubblicita' dell'atto costitutivo, dello statuto e dei bilanci nell'ufficio del registro delle imprese di una soltanto delle sedi secondarie, depositando negli altri l'attestazione dell'eseguita pubblicita'.))
Entrata in vigore il 15 gennaio 1993
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