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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 28/04/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente
2) Dott.ssa Giovanna Gioia Consigliere
3) Dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n. 47 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2018 trattenuta in decisione all'udienza del 19 novembre 2024, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del
Presidente di Sezione del 29 ottobre 2024, vertente
TRA
( ), (nato in [...] Parte_1 C.F._1 Parte_2
il 20.4.1994) e (nata in [...] il [...]), nella qualità Parte_3
di eredi di , deceduto il 15.9.2005, rappresentati e difesi, in virtù di Persona_1 procura in atti, dall'avv. Maria Concetta Guerra ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Trapasso, sito in Catanzaro via Veneto n. 14;
- ATTORI IN RIASSUNZIONE =
CONTRO
( rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avvocatura dello Stato presso il cui studio, sito in Catanzaro via Gioacchino da
1 Fiore n. 34, è domiciliato;
- CONVENUTO IN RIASSUNZIONE =
Sulle seguenti conclusioni: per gli attori in riassunzione rassegnate nell'atto introduttivo, al quale la parte si è riportata nelle note di trattazione: “… in accoglimento della domanda attrice ed applicando il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, “accertata e dichiarata la responsabilità del convenuto dell'insorgenza della infezione CP_1 da HCV nel de cuius, condannarlo al risarcimento dei danni tutti subiti dall'attore – deceduto in corso di causa e per l'effetto in favore degli eredi ritualmente costituitisi
– ed esattamente: danno biologico, danno patrimoniale, danno morale ed esistenziale, o nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del fatto sino al completo soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di tutti i gradi del giudizio, incluso quello innanzi la S.C. di Cassazione”; per il convenuto in riassunzione rassegnate nell'atto introduttivo, al quale la parte si è riportata nelle note di trattazione: “… voglia conformarsi al principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione, nell'ordinanza n. 25989/2017 del 27 aprile 2017
e depositata in data 31 ottobre 2017, riportandosi, per il resto, alle difese già svolte in atti, quanto all'applicazione del principio di c.d. scomputo ad quantum debeatur”.
PREMESSA IN FATTO
, nella premessa di avere contratto il virus HCV in conseguenza di Persona_1
trasfusioni di sangue eseguite nell'anno 1969 – per la cui patologia aveva chiesto e ottenuto l'indennità ex art. 2 l. 210/92 –, conveniva in giudizio, dinanzi il Tribunale di
Catanzaro, il per sentirlo condannare al risarcimento dei danni Controparte_1
subiti.
Il costituitosi, eccepiva preliminarmente il difetto di Controparte_1
legittimazione passiva dal momento che le trasfusioni erano state eseguite presso strutture sanitarie non ministeriali. Nel merito, esso osservava come la domanda fosse, in ogni caso, infondata stante l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito;
che, invero, anche a voler considerare il 6.05.1992 (data del primo riscontro di positività redatto dalla C.M.O. di Catanzaro) quale momento di
2 appresa conoscenza della patologia contestata, la domanda era stata avanzata solo nell'anno 2002, sicché doveva considerarsi ampiamente decorso il termine quinquennale previsto dall'art. 2947 c.c.; che nessun rimprovero di colpa – da intendersi in termini di omessa vigilanza e controllo – poteva ad esso imputarsi ai sensi dell'art. 2043 c.c., in quanto all'epoca dell'effettuazione delle trasfusioni la comunità scientifica ignorava l'esistenza e le modalità di trasmissione del virus dell'epatite C;
che, pertanto, il danno verificatosi non era in alcun modo prevedibile al tempo di esecuzione del trattamento sanitario, e ciò in considerazione del carattere eccezionale dell'evento e della impossibilità di evitarlo anche utilizzando una diligenza superiore a quella normale;
che errato risultava essere pure il richiamo all'art. 2050 c.c., non potendo qualificarsi la pratica terapeutica di trasfusione di sangue e di uso di emoderivati quale attività pericolosa – quest'ultima riconducibile, semmai, all'attività imprenditoriale connotata dal cd. “rischio-profitto” –; che, parimenti, era da escludersi una responsabilità ai sensi dell'art. 2049 c.c. attesa l'assenza di un rapporto di dipendenza con i soggetti responsabili, l'operatore medico Parte autore del trattamento e il centro trasfusionale facente capo all' quest'ultima dotata di una propria personalità giuridica;
che, ai fini di una responsabilità extracontrattuale, non bastava la sola prova del nesso di causalità tra il fatto illecito
(emotrasfusioni) e il danno (la contrazione del virus), dovendo pure dimostrarsi, ad opera dell'attore, la sussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave in capo al soggetto agente;
che, comunque, in virtù dell'incompatibilità tra l'indennizzo ex art. 2 della l. 210/1992 e il risarcimento del danno, andava scomputata, dall'integrale risarcimento anzidetto (laddove riconosciuto), la somma indennitaria chiesta e ottenuta dall'attore; che l'attore non aveva fornito alcun elemento idoneo a dimostrare l'esistenza delle asserite voci di danno patite.
Deceduto l'attore, il giudizio proseguiva su impulso della moglie sia Parte_1
in proprio sia in qualità di esercente la potestà genitoriale sugli allora minorenni figli e Pt_2 Parte_3
Il Tribunale di Catanzaro, con la sentenza n. 36/2007, pubblicata il 22 gennaio 2007, rigettava la domanda attorea per difetto di responsabilità del convenuto. CP_1
A fondamento della decisione, il Tribunale illustrava quanto segue:
− la responsabilità da addebitare, eventualmente, al andava Controparte_1
3 qualificata quale responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c.;
− dalla qualificazione siffatta discendeva l'onere, per l'attore, di fornire la prova non soltanto del nesso eziologico tra il fatto illecito e il danno, ma anche della condotta colpevole del;
CP_1
− per potersi muovere un rimprovero di colpa, occorreva che il danno fosse prevedibile al tempo di effettuazione del trattamento sanitario e che, ciò nonostante, il non avesse adottato le misure necessarie per prevenirlo;
CP_1
− non era possibile stabilire, attraverso la documentazione offerta dall'attore, in quale esatto momento lo stesso aveva contratto il virus;
− l'accertamento sul punto costituiva la conditio sine qua non per un eventuale addebito di responsabilità dal momento che il poteva, in ipotesi, CP_1 ritenersi responsabile soltanto dopo l'acquisizione delle necessarie conoscenze scientifiche (diffusesi solo a partire dal 1988).
Avverso la statuizione predetta proponevano gravame e i figli Parte_1 Pt_2
e per contestare, con distinti motivi, l'erroneità e l'ingiustizia della Parte_3 decisione sotto i seguenti profili: 1) l'inquadramento storico-temporale – rilevante ai fini di un eventuale addebito di responsabilità al in Controparte_2
materia di esistenza e prevenzione delle tre tipologie di virus (B, C, HIV), rivelatosi essere alquanto confusionario e, comunque, errato;
2) le argomentazioni in punto mancata prova dell'esatto momento di insorgenza del virus, che non avevano considerato l'impossibilità oggettiva di reperire la necessaria documentazione;
3) la ritenuta assenza di prova in ordine ai danni dedotti, effettivamente subiti dal de cuius e, dopo la sua morte, anche da essi eredi, così come riconosciuto, sia pure in parte, dal ctu e dallo stesso (cfr. relazione tecnica); 4) la ritenuta incompatibilità tra CP_1
l'indennizzo e il risarcimento, pur avendo ciascuno natura e presupposti operativi diversi.
Si costituiva il , per evidenziare la correttezza della decisione e, Controparte_1 dunque, per chiedere il rigetto del gravame e l'integrale conferma della sentenza impugnata.
La Corte di Appello di Catanzaro, con la sentenza n. 1203/2015, pubblicata il 30 settembre 2015, rigettava l'appello ribadendo come nessun rimprovero per colpa potesse muoversi al atteso che al tempo di esecuzione della trasfusione CP_1
4 (1969) difettavano le conoscenze scientifiche necessarie per individuare il virus HCV e per prevenirne il rischio di contagio.
e ricorrevano alla Suprema Parte_1 Parte_2 Parte_3
Corte adducendo, con quattro motivi, l'ingiustizia della sentenza per violazione delle norme e dei contratti collettivi nazionali regolanti il caso in esame, anche in punto di riparto dell'onere probatorio, e per insufficiente e inadeguata valutazione del materiale probatorio in atti.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 25989/17, pubblicata il 31 ottobre 2017, accoglieva il primo motivo sulla base della seguente motivazione: «... il
[...]
è tenuto ad esercitare un'attività di controllo e di vigilanza in ordine CP_1
(anche) alla pratica terapeutica della trasfusione del sangue e dell'uso degli emoderivati, e risponde ex art. 2043 c.c., per omessa vigilanza, dei danni conseguenti ad epatite e ad infezione da HIV contratte da soggetti emotrasfusi […] gli obblighi del
Ministero di prevenzione, programmazione, vigilanza e controllo deriva da una pluralità di fonti normative. Possono al riguardo in particolare indicarsi: - l'art. 1 L.
n. 296 del 1958 […] l'art. 1 L. n. 592 del 1967 […] l'art. 20 L. n. 592 del 1967 […]
l'art. 21 L. n. 592 del 1967 […] l'art. 22 L. n. 592 del 1967 […] il D.P.R. n. 1256 del
1971 (recante regolamento di attuazione della L. n. 592/1967), contenente norme concernenti i poteri di controllo e vigilanza in materia del , e contenente (art. CP_1
44) l'obbligo di controllare se il donatore di sangue fosse affetto da epatite virale, vietando in tal caso la trasfusione […] il D.M. Sanità 7 febbraio 1972 […] il D.M.
Sanità 15 settembre 1972 […] la L. n. 519 del 1973 […] la L. 23 dicembre 1978, n.
833 […] il D.L. n. 433 del 1987 […] la L. n. 107 del 1990 […] la L. n. 178 del 1991
[…] il D.M. Sanità 12 giugno 1991 […] il d.lgs. n. 502 del 1992 […] il d.lgs. n. 266 del 1993 […] il d.lgs. n. 267 del 1993 […] il d.lgs. n. 44 del 1997 […] l'art. 32, comma
11, d.lgs. n. 499 del 1997 […] il d.lgs. n. 112 del 1998 […] emerge un quadro alla stregua del quale risultano attribuiti al Ministero attivi poteri di vigilanza nella preparazione ed utilizzazione di emoderivati e di controllo in ordine alla relativa sicurezza. Si evince altresì, e d'altro canto la giurisprudenza – anche di merito – da tempo ne ha dato conto, come fosse già ben noto sin dalla fine degli anni '60 - inizi anni '70 il rischio di trasmissione di epatite virale, la rilevazione (indiretta) dei virus essendo possibile già mediante la determinazione delle transaminasi ALT ed il metodo
5 dell'anti-HbcAg [...] e che già da tale epoca sussistevano obblighi normativi (L. N.
592 del 1967; D.P.R. n. 1256 del 1971; L. n. 519 del 1973; L. n. 833 del 1973) in ordine a controlli volti ad impedire la trasmissione di malattie mediante il sangue infetto. Sin dalla metà degli anni '60 erano infatti esclusi dalla possibilità di donare il sangue coloro i cui valori delle transaminasi e delle GPT – indicatori della funzionalità epatica – fossero alterati ai limiti prescritti [...] lo stesso Ministero, ben a conoscenza del fenomeno, ha con circolari nn. 1188 del 30.6.1971, 17 febbraio e 15 settembre 1972 disposto la ricerca sistematica dell'antigene AU (cui fu dato poi il nome di antigene di superficie del virus dell'epatite B); e con circolare n. 68 del
1978 ha poi reso obbligatoria la ricerca della presenza dell'antigene dell'epatite B in ogni singolo campione di sangue o plasma»; «… il dovere del Ministero della salute di vigilare attentamente sulla preparazione ed utilizzazione del sangue e degli emoderivati postula l'osservanza di un comportamento informato a diligenza particolarmente qualificata, specificamente in relazione all'impiego delle misure necessarie per verificarne la sicurezza, essendo tenuto ad evitare o ridurre i rischi a tali attività connessi (cfr. Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 581). Emerge evidente, a tale stregua, il comportamento omissivo e comunque non diligente del nei CP_1 controlli e nell'assolvimento dei compiti affidatigli (ivi compresi quelli relativi all'attuazione del Piano sangue, previsto dalla L. n. 592 del 1967 e realizzato solo nel
1994). La colpa della P.A. rimane invero al riguardo integrata in ragione della violazione dei dovuti comportamenti di vigilanza e controllo imposti dalle fonti normative più sopra richiamate, costituenti limiti esterni alla sua attività discrezionale ed integranti la norma primaria del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c. (cfr.
Cass., 27/4/2011, n. 9404), in base alle quali essa è tenuta ad un comportamento attivo di vigilanza, sicurezza ed attivo controllo in ordine all'effettiva attuazione da parte delle strutture sanitarie addette al servizio di emotrasfusione di quanto ad esse prescritto al fine di prevenire ed impedire la trasmissione di malattie mediante il sangue infetto (cfr. Cass., 28/9/2009, n. 20765; Cass., 23/5/2011, n. 11201), non potendo invero considerarsi esaustiva delle incombenze alla medesima in materia attribuite la quand'anche assolta mera attività di normazione (emanazione di decreti, circolari, ecc.). Comportamenti cui la P.A. è d'altro canto tenuta già in base all'obbligo di buona fede o correttezza, generale principio di solidarietà sociale – che
6 trova applicazione anche in tema di responsabilità extracontrattuale – in base al quale il soggetto è tenuto a mantenere nei rapporti della vita di relazione un comportamento leale, specificantesi in obblighi di informazione e di avviso nonché volto alla salvaguardia dell'utilità altrui – nei limiti dell'apprezzabile sacrificio –, dalla cui violazione conseguono profili di responsabilità in ordine ai falsi affidamenti anche solo colposamente ingenerati nei terzi»; «... nello specificare che il Ministero della salute risponde «anche per il contagio degli altri due virus» già «a partire dalla data di conoscenza dell'epatite B», trattandosi non già di «eventi autonomi e diversi» ma solamente di «forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo dell'integrità fisica da virus veicolati dal sangue infetto», le Sezioni Unite non hanno certamente inteso limitare la rilevanza del fenomeno e la relativa responsabilità alla
«data di conoscenza dell'epatite B» [...] le Sezioni Unite hanno per converso sottolineato come si tratti di un «rischio che è antico quanto la necessità delle trasfusioni»; «... nell'affermare «mancante il nesso causale fra la condotta omissiva del (tenuto in base alla normativa previgente a quelle date a Controparte_3 compiti di autorizzazione, direzione e sorveglianza sul settore dell'importazione del sangue e degli emoderivati) e l'evento infettivo causato da trasfusioni ematiche fino a quando non sono stati conosciuti dalla scienza medica i virus della HBV, HIV ed HCV,
e, quindi, gli esami clinici di identificazione degli stessi (e cioè fino al 1978 per l'HIV
e al 1988 per l'HCV)», in quanto «il nesso causale... sussiste solo se, rapportandosi alle conoscenze possedute al momento in cui la condotta viene posta in essere, l'evento lesivo appare conseguenza verosimile della prima: nel caso dei suddetti virus, disconoscendosi prima dei ricordati sbarramenti temporali i test necessari per la loro identificazione, la trasmissibilità degli stessi tramite sangue ed emoderivati appariva senz'altro inverosimile», la corte di merito ha nell'impugnata sentenza invero disatteso il suindicati principi [...] assorbiti gli altri motivi».
Il giudizio veniva riassunto da in proprio e in qualità di esercente la Parte_1
potestà genitoriale sui figli minori, affinché questa Corte, in ossequio al principio di diritto espresso dalla Suprema Corte, accertasse la responsabilità extracontrattuale del e, per l'effetto, lo condannasse al risarcimento del danno non Controparte_1
patrimoniale subito dal de cuius a seguito di trasfusione di sangue infetto.
Anche il chiedeva che la Corte si conformasse al principio sopra Controparte_1
7 enunciato. Con riguardo al quantum debeatur, esso ribadiva che ai fini del calcolo dell'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno andavano scomputate le somme percepite dal danneggiato a titolo di indennizzo ex l. 210/92, trattandosi di attribuzioni non cumulabili tra loro;
che, in ogni caso, l'importo in esame andava riconosciuto in una misura inferiore rispetto a quella chiesta dagli appellanti (e, prima di loro, dal dante causa), non avendo costoro fornito elementi utili a dimostrare l'effettiva esistenza di tutte le distinte voci del danno non patrimoniale.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 19 novembre 2024, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assunta in decisione con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia in esame ha ad oggetto la domanda di condanna del Controparte_1
al risarcimento del danno patito da per avere contratto il virus
[...] Persona_1
HCV in conseguenza di trasfusioni di sangue infetto.
La questione è stata correttamente ricondotta nel campo applicativo di cui all'art. 2043
c.c..
Il giudice di primo grado, con statuizione confermata in appello, ha rigettato la domanda in conseguenza della ritenuta assenza di uno degli elementi costitutivi di detta forma di responsabilità, ovverosia l'imputabilità del fatto illecito al in Controparte_1
termini di colpa, che, nel caso di specie, si traduce nella inosservanza degli obblighi, incombenti sulla struttura sanitaria riconducibile all'amministrazione, di vigilanza e controllo in ordine alla sicurezza del sangue utilizzato per le trasfusioni e di adozione delle misure necessarie per prevenire, o quantomeno ridurre, il rischio di eventuali infezioni.
La colpa così intesa è stata esclusa nei precedenti gradi di merito in quanto si è ritenuto che, all'epoca dell'effettuazione delle trasfusioni (dal '69 in poi), il virus dell'epatite non era ancora adeguatamente e sufficientemente conosciuto dalla comunità scientifica, posto che il virus dell'epatite C sarebbe stato isolato e analizzato soltanto a partire dalla fine degli anni '80.
La statuizione, confermata anche in appello, che ha dato rilevanza decisiva allo sbarramento temporale in esame ai fini di un esonero da responsabilità del , CP_1
8 non appare corretta alla luce dell'ordinanza che ha cassato con rinvio la sentenza di secondo grado, sopra testualmente riportata.
La Suprema Corte ha chiarito come fosse già ben noto, sin dalla fine degli anni '60 - inizi anni '70, il rischio di trasmissione di epatite virale, e ciò grazie alla possibilità di rilevare, sia pure indirettamente, la presenza del virus attraverso la concentrazione, nel sangue, delle transaminasi ALT e il metodo dell'anti-HbcAg.
Per tale ragione, il legislatore, già a partire dagli anni '50, aveva posto a carico delle strutture sanitarie, incaricate di effettuare le trasfusioni di sangue ed emoderivati, numerosi obblighi di vigilanza, controllo e prevenzione, imponendo, ad esempio,
l'esclusione dalla lista dei donatori di coloro i cui valori delle transaminasi e delle GPT
– indicatori della funzionalità epatica – fossero alterati rispetto ai limiti prescritti.
La particolare attenzione riservata al fenomeno, origine di plurimi interventi normativi,
è una conferma di come il rischio di trasmissione dell'epatite fosse da tempo oggetto di disciplina nell'ordinamento, a prescindere dalle effettive conoscenze scientifiche sul punto.
Irrilevante è, logicamente, la circostanza dedotta dal circa la scoperta – solo a CP_1 notevole distanza di tempo dalla scoperta dell'epatite B – del virus HCV (1988).
La Suprema Corte nell'ordinanza di rinvio ha richiamato i suoi precedenti sul tema, rammentando che «in caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e
HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, non sussistono eventi autonomi e diversi ma solo manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo, sicché anche prima dell'anno 1978, in cui il virus dell'epatite B fu definitivamente identificato in sede scientifica, con conseguente scoperta dei mezzi di prevenibilità delle relative infezioni, è configurabile la responsabilità del
[...]
per l'omissione dei controlli in materia di raccolta e distribuzione del CP_1
sangue per uso terapeutico e sull'idoneità dello stesso ad essere oggetto di trasfusione, già consentiti dalle conoscenze mediche e dai dati scientifici del tempo» (Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 18520 del 13/07/2018).
La giurisprudenza di legittimità, richiamata nella medesima ordinanza di rinvio, ha altresì puntualizzato che «ciò che rileva ai fini del giudizio sul nesso causale è l'evento obiettivo dell'infezione e la sua derivazione probabilistica dalla trasfusione, a prescindere dalla specificazione della prima in termini di malattia tipica» (Cass. Sez. 3,
9 Ordinanza n. 17084 del 11/07/2017).
Ebbene, il consulente tecnico nominato in primo grado ha accertato che la “epatopatia cronica HCV correlata in evoluzione cirrogena” da cui era affetto il de cuius «è la diretta conseguenza delle emo trasfusioni ricevute fin dai primi anni di vita a causa della malattia ematologica di base la Beta Thalassemia minor (morbo di Cooley)» (pag.
4 della relazione).
È alla luce dei principi sopra ricordati, del riscontrato nesso tra il fatto illecito e il danno e dell'assenza di prova circa l'adozione di misure di prevenzione ad opera del CP_1 che deve acclararsi la responsabilità di quest'ultimo ai sensi dell'art. 2043 c.c..
Deve a questo punto procedersi alla quantificazione del danno da risarcire agli attori in riassunzione iure hereditatis.
A tal fine la Corte intende avvalersi dei criteri di liquidazione previsti dalle tabelle del
Tribunale di Milano, in quanto idoneo strumento di liquidazione equitativa del danno che garantisce uniformità di giudizio in casi analoghi e, contestualmente, consente un'adeguata personalizzazione del danno.
Poiché il danneggiato è deceduto per epatocarcinoma – naturale sviluppo letale della infezione da epatite C e del conseguente stato di cirrosi epatica – dovrà prendersi in considerazione il solo danno permanente alla integrità-psicofisica tenendo conto dell'età della vittima all'epoca del fatto lesivo, rapportata alle normali aspettative di vita di un soggetto di quella determinata età, senza tenere conto della (diversa) durata effettiva della vita della vittima (c.d. danno da premorienza), per come chiarito dalla Suprema
Corte: «In tema di liquidazione del danno biologico “iure successionis”, il principio secondo cui l'ammontare del risarcimento dev'essere parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato si applica nel solo caso in cui quest'ultimo sia deceduto per causa non ricollegabile alla menomazione conseguente all'illecito, mentre, laddove la morte sia intervenuta, dopo una temporanea sopravvivenza, in conseguenza diretta dell'evento lesivo, la liquidazione va operata secondo le tecniche di valutazione probabilistica proprie del danno permanente» (Cass. n. 32916 del 09/11/2022).
Non viene neppure in rilievo il danno “catastrofale o da agonia”, per tale dovendosi intendere quello consistente nella presa di consapevolezza della morte imminente, liquidabile per un massimo di cento giorni e che deve essere ritualmente dedotto e provato.
10 Venuta meno, a seguito del mutato orientamento giurisprudenziale degli ultimi anni (a partire dalle sentenze gemelle delle Sezioni Unite nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del
2008), la distinzione, in punto di individuazione dei valori di liquidazione, delle diverse componenti del danno da lesione permanente alla salute della persona (ossia quelli che un tempo erano individuate come danno biologico e danno morale), le tabelle di Milano prevedono, all'attualità, una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale, tale da ricomprendere in sé sia il danno conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale” sia il danno conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore, sofferenza soggettiva”.
La censura del secondo cui gli eredi non avrebbero adeguatamente dato prova CP_1
della effettiva esistenza delle singole e distinte voci di danno non patrimoniale (danno biologico, danno morale, danno dinamico-relazionale, ecc.) non può che essere – alla luce di quanto premesso – priva di rilevanza, proprio perché il danno non patrimoniale è categoria unitaria ed altrettanto unitaria deve essere la sua liquidazione, dando per presunta, sulla base dell'id quod plerumque accidit, la sofferenza morale correlata alla menomazione dell'integrità fisica (tale essendo la logica sulla cui scorta sono redatte le tabelle del Tribunale di Milano, logica che ha ricevuto pieno avallo e conforto dalla stessa Suprema Corte: cfr., tra le tante, Cass. n. 5243 del 06/03/2014).
Il consulente tecnico ha calcolato il danno in esame in termini di percentuale di invalidità.
Dalla consulenza tecnica è emerso il seguente quadro clinico: «… giovane adulto affetto da una grave forma di malattia ematologica e con diverse altre malattie importanti che concomitano e/o sono la diretta conseguenza della malattia di base. Sicuramente la già precaria condizione clinica del periziato è stata aggravata dalla contrazione del virus dell'epatite C ed altrettanto sicuramente tale in peggio non tanto per i disturbi funzionali, che comunque sono presenti e si annoverano a quelli già esistenti, quanto per il pregiudizio che la stessa ha comportato nello svolgimento della vita di relazione»; «… si ritiene di dover inquadrare il danno biologico, inteso come pregiudizio all'integrità psicofisica dell'individuo nell'ambito della classe III della classificazione riportata da AR e Coll in “Guida orientativa per la valutazione del Danno Biologico Permanente […] l'attribuzione alla classe III [invalidità quantificabile in misura superiore al 50%] viene suggerita dalla comparsa dell'iniziale
11 stato cirrotico, l'attuale assenza di complicanze, induce lo scrivente a ritenere che nella individuazione della percentuale di invalidità si debba rimanere nella fascia più bassa
e quantizzare il danno nel suo complesso con una percentuale di invalidità stabilita nella misura del 55%».
Il danno permanente da lesione all'integrità psico-fisica viene liquidato tenuto conto di due fattori: il c.d. punto di invalidità (come stimato dal c.t.u.) e l'età del danneggiato.
Il punto di invalidità costituisce la base di calcolo del danno.
Le Tabelle distinguono tra il punto A, corrispondente al solo danno biologico suscettibile di accertamento medico legale, e il punto B, corrispondente alla sofferenza morale.
Il punto A è stato calcolato dal consulente nella misura del 55%. Data la percentuale di invalidità elevata, il patema d'animo e la sofferenza morale possono presumersi sulla scorta dell'id quod plerumque accidit, anche considerando la natura della malattia contratta, i dolori che la vittima ha patito e che sono riscontrabili dagli atti (cfr. in particolare, i certificati medici, in cui si dà atto anche della necessità di impiego della morfina per lenire i forti dolori addominali), la peculiare situazione in cui essa si è sviluppata, il lungo tempo di convivenza del con uno stato patologico cronico e Per_1 grave (sotto tale profilo merita di essere valorizzata l'evoluzione della patologia, nel tempo trasformatasi in cirrosi e, infine, in tumore): trattasi di elementi oggettivi che costituiscono ulteriori indici presuntivi della sofferenza morale provata dal . Per_1
Il punto di invalidità, nel caso di specie, tenuto conto della percentuale di invalidità accertata, è pari a euro 11.911,24, c.d. punto pesante [€ 7.940,83 (punto A) + euro
3.970,41 a titolo di incremento del 50% per sofferenza (punto B)].
L'età del danneggiato rileva ai fini della individuazione del concreto danno risarcibile.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «in caso di danno cd. lungolatente
(nella specie, contrazione di epatite C, asintomatica per più di venti anni, derivante da trasfusione), il diritto al risarcimento del danno biologico sorge solo con riferimento al momento di manifestazione dei sintomi e non dalla contrazione dell'infezione, in quanto esso non consiste nella semplice lesione dell'integrità psicofisica in sé e per sé considerata, bensì nelle conseguenze pregiudizievoli per la persona, sicché, in mancanza di dette conseguenze, difetta un danno risarcibile, altrimenti configurandosi un danno “in re ipsa”, privo di accertamento sul nesso di causalità giuridica
12 (necessario ex art. 1223 c.c.) tra evento ed effetti dannosi» (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
5119 del 17/02/2023).
Risulta, dalla certificazione rilasciata dall'azienda sociosanitaria locale di Crotone, che
è risultato positivo agli anticorpi del virus dell'epatite C in data Persona_1
6.05.1992.
Non è possibile stabilire, sulla scorta di questo solo dato, se già all'epoca costui avesse manifestato i sintomi direttamente imputabili al virus HCV.
L'insorgenza dei primi sintomi può, invece, senza margini di dubbio essere oggettivamente ricondotta temporalmente all'anno 1996.
Risulta, dal referto rilasciato in data 13.6.1996 della struttura sanitaria tedesca
(Ospedale Comunale di Schwabmünchen) che ebbe in cura il (acquisito agli Per_1
atti), che i sanitari disposero il ricovero di , giunto in uno stato di Persona_1
“crescenti dolori addominali”, «ad ulteriore chiarimento in considerazione dell'aumento degli enzimi epatici accertato dal medico curante». Si ipotizzava, invero, per come emerge dalla diagnosi in esso indicata, una «epatite C cronica (probabilmente
a causa di trasfusioni)».
La diagnosi anzidetta veniva poi accertata l'anno seguente, con conseguente inizio, presso tale struttura, della cura di interferone per contrastare il virus.
Poiché rileva, ai fini dell'individuazione del dies a quo del credito risarcibile, il momento di insorgenza dei sintomi, si ritiene che tale momento vada individuato in quello in cui l'insorgenza dell'epatite C venne ipotizzata, anche se non ancora formalmente diagnosticata, e ciò sia perché il de cuius accusava già alcuni sintomi della malattia – si era reso opportuno somministrargli morfina per ridurre il dolore – sia perché l'ipotesi di diagnosi venne poco tempo dopo accertata e confermata.
Considerato che nel 1996 aveva 27 anni, l'importo complessivo da Persona_1
riconoscere agli attori in riassunzione, nella loro qualità di eredi, è pari a euro
569.953,00 (comprensivi del danno biologico corrispondente alla percentuale di invalidità permanente del 55%, stimata dal c.t.u., e dell'incremento percentuale per la sofferenza patita), liquidati in moneta corrente al valore attuale e, quindi, comprensiva di rivalutazione sino alla presente sentenza.
Sulla somma così liquidata a titolo di risarcimento vanno, poi, conteggiati gli interessi – per i quali è stata formulata espressa domanda – volti a ristorare il nocumento
13 finanziario (lucro cessante) subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento.
Va, infatti, rammentato che, in tema risarcimento del danno da fatto illecito, sulla somma dovuta, ancorché liquidata all'attualità, vanno sempre conteggiati, purché vi sia stata specifica domanda, gli interessi c.d. compensativi (Cass. n. 10376 del 17/04/2024; cfr. anche Cass. n. 32985 del 9/11/2022, che riconosce il diritto agli interessi finanche senza espressa domanda, trattandosi di modalità di liquidazione del danno da ritenersi, quindi, inclusa nella domanda di risarcimento) e che “In tema di risarcimento dei danni da emotrasfusione, gli interessi sul credito risarcitorio decorrono dal momento di manifestazione dei sintomi della malattia contratta in ragione delle trasfusioni infette e non dall'epoca a cui queste risalgono, in quanto il danno biologico non consiste nella semplice lesione dell'integrità psicofisica in sé e per sé considerata, bensì nelle conseguenze pregiudizievoli per la persona, sicché, fino a che tali conseguenze non si manifestano, difetta un danno risarcibile” (Cass. n. 2340 del 24/01/2024).
L'importo dovuto per lucro cessante va determinato equitativamente, ex art. 2056 co. 1
c.c., secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. S.U. n. 1712 del
17.02.1995; Cass. n. 5503 del 08/04/2003; Cass. n. 18445 del 17/09/2005; Cass. n.
18490 del 25/08/2006 Cass. n. 21396 del 10/10/2014), applicando gli interessi al tasso legale, di volta in volta vigente, sulla somma capitale rivalutata anno per anno, a far data dal giorno di manifestazione e riconoscibilità dei sintomi (13.6.1996). Ora, poiché le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno sono state determinate all'attualità
(con riferimento, quindi, al valore attuale della moneta), esse devono, pertanto, essere previamente devalutate al 13.6.1996 in base agli indici Istat, per poi applicare, come detto, sulla somma rivalutata anno per anno, gli interessi legali di volta in volta vigenti dal 13.6.1996 ad oggi.
Sul risultato di tale conteggio, poi, decorrono gli interessi legali dal giorno della pubblicazione della presente sentenza (data a partire dalla quale il debito di valore – nell'entità determinata all'attualità nel provvedimento giudiziale – diviene debito di valuta) sino al saldo.
Si ritiene non sussistano ulteriori pregiudizi da risarcire, in mancanza di prova, in particolare, di un danno di natura patrimoniale, pur richiesto.
Va, infine, rigettata l'istanza difensiva di parte convenuta, tesa ad ottenere la
14 decurtazione delle somme percepite dal danneggiato a titolo di indennità ex art. 2 l.
210/92, non essendo possibile risalire all'esatta somma eventualmente corrisposta a tale titolo, non avendo il prodotto nulla in merito né allegato elementi che CP_1 consentano l'esatta quantificazione della citata somma: simile lacuna probatoria – e, prima ancora, assertiva – si riflette a detrimento del , parte onerata della CP_1
relativa prova (Cass. n. 33544 del 15/11/2022 e giurisprudenza ivi richiamata in motivazione).
Dunque, la domanda formulata dalla parte attrice in primo grado – e su cui la Corte deve direttamente pronunciare nel presente giudizio di rinvio c.d. proprio o prosecutorio, conseguente alla cassazione della sentenza di appello per motivi di merito
(cfr. Cass. n. 15143 del 31/05/2021; n. 1824 del 28/01/2005; Cass. n. 13833 del
23/09/2002) – va accolta nei termini sopra indicati.
L'evoluzione della giurisprudenza – di merito e di legittimità – nel corso del tempo sulla materia del danno da emotrasfusione e i plurimi arresti che si sono succeduti in punto di individuazione della data di insorgenza del diritto al risarcimento del danno e di decorrenza degli interessi compensativi maturati su di esso, oltre che la particolarità della vicenda in fatto (correlata alla precedente patologia da cui era affetto il ) Per_1 giustificano l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite relative a tutti i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro sezione prima civile definitivamente decidendo sulla domanda di risarcimento spiegata da (cui sono succeduti, a seguito di Persona_1
suo decesso, gli eredi e nei Parte_1 Parte_2 Parte_3
confronti del , ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Controparte_1
disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il al Controparte_1
pagamento, in favore di e Parte_1 Parte_2 Parte_3
quali eredi di , ciascuno per la sua quota, della somma
[...] Persona_1
complessiva di euro 569.953,00, oltre interessi al saggio legale di volta in volta vigente sulla somma capitale rivalutata anno per anno, secondo gli indici Istat, dal 13.6.1996 ad oggi, per come meglio indicato in motivazione, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi al saggio legale sulla
15 somma risultante da tale conteggio dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
2. compensa integralmente tra le parti spese e competenze di tutti i gradi di giudizio.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 16.4.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
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