Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00138/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00885/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 885 del 2021, proposto da
PP AR, EN RI, AR RD, IO TI, CC CA, VI CA, IA AR CA, FI CU, EN De LL, FO Di LA, IO SE AL, VI ER, SE ST, LO DA, IL MA, RD RA, IO TI, CC IL, OL ZI, AN ON e CH AR, rappresentati e difesi dagli avvocati Yari Franco e Beatrice Revello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa e Ministero dell’Interno, ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell’Arsenale, n. 21;
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale Amministrativo (Ufficio Trattamento Economico personale), I.N.P.S. Sede Periferica di Chieti, I.N.P.S. Sede Periferica di Torino, I.N.P.S. Sede Periferica di Cuneo, I.N.P.S. Sede Periferica di Alessandria e I.N.P.S. Sede Periferica di Gravellona Toce, non costituiti in giudizio;
Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Franca Borla, Patrizia Regaldo e Silvia Zecchini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
avverso e per la rideterminazione dei Decreti del Trattamento di fine servizio con i quali l’INPS – gestione ex Inpdap – ha quantificato i trattamenti di Fine Servizio;
n. 17346 del signor AR PP;
n. 8321 del signor RI EN;
n. 61127 del signor RD AR,
n. 5695 del signor TI IO,
n. 178533 del signor CA CC,
n. 3046 del signor, CA VI
n. 6491 del signor CA IA AR,
n. 12639 del signor CU FI,
n. 3827 del signor De LL EN,
n. 24021 del signor Di LA FO,
n. 13623 del signor AL IO SE,
n. 2128 del signor ER VI,
n. 4208 del signor ST SE,
n. 27424 del signor DA LO,
n. 38261 del signor MA IL,
n. 12228 del signor RA RD,
n. 39905 del signor TI IO,
n. 3634 del signor IL CC,
n. 83265 del signor ZI OL,
n. 9599 del signor ON AN,
n. 192791 del signor AR CH,
e per accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti alla corretta applicazione dell’attribuzione dei sei scatti stipendiali di cui all’art 6-bis del D.L. n.387 del 1987 e, conseguentemente, ordinare che l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – in persona del legale rappresentante p.t. – o al Ministero Competente, o Ente, che provveda alla riliquidazione del Trattamento di fine servizio avversate, tenendo conto:
- della corretta applicazione del 2° comma dell’art 6-bis del D.L. n. 387 del 1987;
- con ogni ulteriore diritto a favore dei ricorrenti compreso il riconoscimento, la liquidazione e pagamento, degli interessi e rivalutazione monetaria come per legge dal dovuto al soddisfo, nei termini di cui all’art. 2946 c.c.;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari per il presente giudizio con distrazione a favore dei difensori antistatari.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, del Ministero dell’Interno e dell’Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 23 gennaio 2026 il dott. ES AP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti, appartenenti all’Arma dei Carabinieri ed alla Polizia di Stato, sono stati collocati in pensione a domanda con una anzianità anagrafica di almeno 55 anni alla data della pensione e con almeno 35 anni di servizio utile ai fini contributivi.
Agli istanti, veniva calcolato il trattamento di fine servizio, ma da un controllo contabile degli atti si riscontrava la mancata inclusione dei sei scatti stipendiali di cui all’art 6- bis D.L. n. 387/1987 nell’elenco delle voci computabili ai fini della liquidazione dell’indennità di fine servizio.
I ricorrenti provvedevano a inviare diffide all’I.N.P.S. per l’adeguamento del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali.
Nessun effetto producevano le lettere di diffida.
I ricorrenti agiscono in questa sede per l’accertamento del diritto patrimoniale al riconoscimento dei sei scatti contributivi fra le voci computabili al fine della liquidazione dell’indennità di fine servizio, nonché per la condanna dell’amministrazione resistente alla corresponsione delle spettanti somme aggiuntive a titolo di indennità di buonuscita, scaturenti dalla differenza tra il TFS effettivamente calcolato dall’Istituto e quello ricalcolato mediante inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all’effettivo soddisfo.
I Ministeri intimati e l’I.N.P.S. si sono ritualmente costituiti in giudizio per resistere al ricorso. In particolare, l’I.N.P.S. ha richiamato l’art. 4 del decreto legislativo n. 165/1997, il quale prevederebbe l’attribuzione di sei scatti stipendiali subordinatamente al previo pagamento della relativa contribuzione previdenziale; inoltre, ha eccepito la prescrizione quinquennale del diritto al ricalcolo del TFS di CU FI, atteso che, come si evince dalla determina di liquidazione del TFS n. 12639, la liquidazione è avvenuta in data 7 agosto 2015.
All’udienza straordinaria in epigrafe indicata la causa è passata in decisione.
Il ricorso è fondato per le ragioni appresso indicate.
Il tema controverso investe l’attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio, ai fini del trattamento di fine servizio in favore del personale delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare.
La questione è stata oggetto di un significativo e duraturo contrasto nella giurisprudenza amministrativa (favorevoli alle tesi dei ricorrenti ex multis T.A.R. Lazio, Roma, sez. V, 05/09/2022, n. 11398, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 15/04/2022, n. 866; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 22/03/2022, n. 158; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 15/03/2022, n. 765; di opinione contraria T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 28/03/2022, n. 223, T.R.G.A. Trento, 14/04/2022, n. 83; Id., 01/07/2021, n. 114, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III- quater , 02/03/2022, n. 2445), recentemente compostosi attorno all’indirizzo – inizialmente recessivo – favorevole al riconoscimento del beneficio di cui all’art. 6- bis D.L. n. 387/1987 a tutti gli appartenenti delle Forze di Polizia, ad ordinamento civile e militare. In tal senso, con motivazione ampia e perspicua, si sono autorevolmente espressi il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con sentenza del 19/08/2022 n. 926 (e con successive sentenze conformi del 29/12/2022 n. 1326, 1329 e 1331) e la Seconda Sezione del Consiglio di Stato, con sentenze del 18/04/2023, n. 3909, 3910, 3912 e 3914 (nonché con sentenza del 15/05/2023 n. 4844).
Questo Tribunale ha condiviso tale indirizzo con pronunce della Prima Sezione (sentenza 12/09/2022, n. 733 e del 31/01/2023 n. 118), nonché da ultimo della Terza Sezione (21/07/2023 n. 717; 14/12/2023 n. 989; 22/01/2024 n. 63; 20/03/2024 n. 293; 22/04/2024 n. 401; 27/05/2024 n. 567; 09/01/2025 n. 20; 23/01/2025 n. 185 e 192; 16/04/2025 n. 659, 660, 661, 662 e 664; 17/04/2025 n. 676; 05/06/2025 n. 934; 18/06/2025 n. 1031; 25/06/2025 n. 1078; 30/06/2025 n. 1105 e 1106).
Nel prestare adesione all’indirizzo dominante, occorre evidenziare che:
- l’art. 1, comma 15- bis , del D.L. 16 settembre 1987, n. 379, ha esteso il beneficio dei sei scatti stipendiali “ ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della L. 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati ”, ma nel solo caso di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso, con esclusione dell’ipotesi di cessazione dal servizio a domanda;
- la norma tuttavia deve ritenersi ormai abrogata dall’art. 2268, comma 1, n. 872, del D.lgs. n. 66 del 2010 (che nell’abrogare espressamente l’art. 11 della L. 8 agosto 1990, n. 231, che l’aveva novellata, non ha disposto la reviviscenza della precedente previsione contenuta nella formulazione originaria dell’art. 1, comma 15- bis , D.L. 16 settembre 1987, n. 379);
- ritenuti abrogati sia l’art. 1, comma 15- bis del D.L. n. 379 del 1987 sia l’art. 11 della L. n. 231 del 1990, l’art. 1911, comma 3, del D.lgs. n. 66 del 2010, nel disporre che “ al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l’articolo 6-bis, del D.L. 21 settembre 1987, n. 387 … ”, lascia fermo, per tutte le forze di polizia, l’art. 6- bis del D.L. n. 387 del 1987 che, nel quadro della progressiva omogeneizzazione del trattamento economico e previdenziale di tutto il personale del comparto sicurezza, ha esteso l’istituto dei sei scatti stipendiali “ al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate ”;
- quanto all’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 6- bis del D.L. n. 387 del 1987, la nozione di forze di polizia, ivi richiamata, è stata intesa in senso ampio e si delinea anche in ragione dello scopo del medesimo decreto (cfr. art. 1) di estendere i benefici economici previsti dal D.P.R. 10 aprile 1987, n. 150 – di attuazione dell’accordo intervenuto in data 13 febbraio 1987 tra il Governo e i sindacati del personale della Polizia di Stato – all’Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia (ora, Polizia penitenziaria) e al Corpo forestale dello Stato, che, del resto, compongono le forze di polizia ai sensi dell’art. 16 della L. 1 aprile 1981, n. 121; quest’ultima norma, benché inserita nella legge n. 121/1981, recante “ Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza ”, è espressamente richiamata, al fine di definire la categoria delle forze di polizia, dal precedente art. 6 del D.L. n. 387/1987, così potendosi utilizzare al fine di stabilire il portato della nozione di “ forze di polizia ” anche ai fini dell’applicazione del richiamato art. 6- bis , sicché l’ambito di applicazione soggettivo della disposizione di cui all’art. 6- bis D.L. n. 387/1987 comprende gli appartenenti alle forze di polizia aventi qualifiche equiparate a quelle citate in detto articolo, senza distinguere fra appartenenti all’ordinamento civile e appartenenti all’ordinamento militare;
- quanto all’ambito oggettivo di applicazione, ai sensi dell’art. 6- bis , comma 2, del D.L. n. 387 del 1987, il beneficio in questione deve essere riconosciuto “ al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile ”, sicché anche la cessazione del servizio a domanda fa sorgere il diritto al beneficio, in presenza del duplice presupposto rappresentato dall’anzianità anagrafica e retributiva ( ex multis , Cons. Stato, Sez. II, 28 ottobre 2024, n. 8594 e n. 8598; Cons. Stato, Sez. II, 22 ottobre 2024, n. 8444).
L’applicazione delle sopra richiamate coordinate giurisprudenziali al caso di specie conduce al riconoscimento del beneficio in questione nei confronti dei ricorrenti, in quanto in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi. I ricorrenti sono, infatti, ex appartenenti a forze di polizia ad ordinamento civile o militare e, al momento di collocamento in congedo, erano in possesso dell’anzianità anagrafica e contributiva richiesta dall’art. 6- bis del D.L. n. 387 del 1987 ai fini del riconoscimento del beneficio in esame.
Tale conclusione non può essere revocata in dubbio per effetto dell’art. 4 del D.lgs. n. 165 del 1997 che, al comma 2, riconosce i sei scatti stipendiali al personale che cessa dal servizio a domanda, ma previo pagamento della restante contribuzione previdenziale, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito. Detta disposizione, infatti, si applica ai soli fini del calcolo della base pensionabile, come si evince dalla lettera della disposizione (“ sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile … ”) e dal riferimento all’articolo 13 del D.lgs. n. 503 del 1992, che riguarda l’importo della pensione ( ex multis , Cons. Stato, Sez. II, 22 maggio 2025, n. 4475; Cons. Stato, Sez. II, 28 ottobre 2024, n. 8594 e n. 8598). L’art. 4 del D.lgs. n. 165 del 1997, perseguendo la finalità di armonizzare le disposizioni relative al solo trattamento pensionistico del personale militare delle Forze Armate, come risulta dall’art. 1 del medesimo decreto, rubricato “ Campo di applicazione ”, non modifica, pertanto, il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita, che presenta natura di retribuzione differita e non di trattamento pensionistico.
L’eccezione di prescrizione sollevata con riferimento alla posizione del sig. CU FI deve essere disattesa, poiché tale ricorrente ha inviato la propria diffida non oltre cinque anni dall’avvenuta liquidazione del TFS ( id est , 7 agosto 2015) e precisamente in data 26 giugno 2020, con conseguente interruzione della prescrizione ex art. 2943 c.c., come espressamente indicato nella stessa diffida (cfr. documento n. 29 allegato al ricorso).
In conclusione, il ricorso deve essere accolto con conseguente accertamento del diritto dei ricorrenti ai benefici economici normativamente contemplati all’art. 6- bis del D.L. n. 387/1987 e con conseguente condanna dell’I.N.P.S., alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati dall’art. 6- bis del D.L. n. 387/1987 e alla corresponsione in favore dei ricorrenti delle spettanti somme aggiuntive a titolo di indennità di buonuscita, scaturenti dalla differenza tra il TFS effettivamente calcolato dall’Istituto e quello ricalcolato mediante inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali, oltre interessi sul dovuto sino all’effettivo soddisfo. Non può invece essere accolta la domanda di riconoscimento della rivalutazione monetaria sulla somma spettante, in quanto escluso dall’art. 16, comma 6, della L. n. 412 del 1991 e dall’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994.
Sussistono i presupposti per la compensazione tra le parti delle spese del giudizio, giacché, al momento della proposizione del ricorso, la giurisprudenza non aveva raggiunto un orientamento univoco sulla questione controversa, ferma la refusione, a carico dell’I.N.P.S., del contributo unificato versato alle condizioni di legge, con distrazione in favore dei procuratori attorei dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate, ferma la refusione, a carico dell’I.N.P.S., del contributo unificato versato alle condizioni di legge, con distrazione in favore dei procuratori attorei.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
RO PE, Presidente
Luca Pavia, Primo Referendario
ES AP, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES AP | RO PE |
IL SEGRETARIO