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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 28/04/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2388/2023 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione lavoro e previdenza sociale
Il giudice del lavoro del Tribunale di Bologna, dr. Alessandro D'Ancona, all'udienza del 25 marzo 2025 ha pronunziato sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nel procedimento pendente tra:
Parte_1
(avv. ti Mario Sanino, Lorenzo Coraggio, Fabrizio Viola) ricorrente
e
Controparte_1
(avv.ti Ettore Ronconi, Eleonora Bovo) resistente
e nei confronti di
Controparte_2
CP_3
CP_4 Parte_2
OGGETTO: impugnazione degli atti della procedura selettiva, per soli titoli, indetta dall per posti di Dirigente di Ricerca di I livello Controparte_1 professionale.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso, rispettivamente, come da ricorso introduttivo e da memoria difensiva di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione ex art. 414 c.p.c., depositato il 21 novembre 2023, ha convenuto in giudizio l' Parte_1 Controparte_1
nonché i controinteressati e
[...] Controparte_2 Parte_3
dinanzi al Tribunale di Bologna in composizione monocratica, in CP_3 funzione di giudice del lavoro, al fine di vedersi accolte le seguenti conclusioni: “A – IN VIA PRINCIPALE:
ACCERTARE E DICHIARARE, il diritto del Dott. previo eventuale Parte_1 annullamento e disapplicazione dei provvedimenti amministrativi che lo impediscono e/o previa riapertura della procedura ai fini di una nuova valutazione, ad essere inserito in posizione utile nella graduatoria di merito della procedura selettiva di cui al bando n. 23375/2021 per 25 posti (poi incrementati in 50) di dirigente di Ricerca di I livello professionale tra i primi 50 vincitori e, per CP_1
l'effetto, condannare l'Amministrazione:
i) a nominare lo stesso dirigente di Ricerca di I Livello presso l'INFN;
ii) in via gradata, a nominare lo stesso dirigente di Ricerca di I livello presso l , CP_1 previa convocazione dalla Commissione e nuova valutazione;
iii) in via ulteriormente gradata, a riattivare la procedura ai fini di una nuova valutazione del ricorrente.
B – IN VIA SUBORDINATA:
ACCERTARE E DICHIARARE, la nullità dell'intera procedura e, per l'effetto, condannare l'amministrazione a bandirne una nuova.
C – CONDANNARE, alla luce dell'evidente illegittimità dell'operato dell'Amministrazione convenuta, al rimborso, in favore del ricorrente, delle spese e onorari di causa”.
Nel ricorso da cui ha tratto origine il presente giudizio assunto a Parte_1 tempo indeterminato presso l' a decorrere dal 1° luglio 1997 e inquadrato CP_1 come primo ricercatore in servizio presso la Sezione di Bologna, ha esposto di CP_1 aver promosso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio un ricorso per l'annullamento dell'atto dell' di approvazione della graduatoria di merito CP_1 della procedura selettiva, per soli titoli, di cui al bando n. 23375/2021 per n. 25 posti (poi incrementati in 50) di dirigente di ricerca di I livello professionale, nella parte in cui il nominativo del ricorrente non risulta tra i primi 50 vincitori, nonché di tutti i verbali e, in via gradata, dello stesso bando di concorso (documenti n. 1 e
2, bando di concorso e avviso di rettifica recante aumento dei posti messi a concorso;
doc. n. 4, delibera di approvazione della graduatoria e relativa graduatoria di merito).
La riassunzione innanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Bologna fa seguito alla pronuncia della sentenza n. 12866 del 31 luglio 2023, con cui il Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione, appartenendo la stessa al giudice ordinario nella sua veste
2 di giudice del lavoro, fatti salvi gli effetti e le disposizioni di cui all'art. 11, comma
2, c.p.a., in ordine alla translatio iudicii (doc. n. 17 attoreo).
Il ricorrente, riassumendo il giudizio presso questo Tribunale, ha premesso, in punto di fatto, di aver partecipato alla procedura selettiva per soli titoli, riservata al personale dipendente dell' con rapporto di lavoro subordinato a tempo CP_1 indeterminato, per 25 posti per il profilo di Dirigente di Ricerca di I livello professionale, di cui al bando n. 23375 del 2 luglio 2021, indetta con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 15938 del 27/05/2021. CP_1
Ha allegato, sul punto, la circostanza che il bando predetto aveva previsto la ripartizione del punteggio massimo complessivo di 200 punti per la valutazione dei titoli, attribuibile a ciascun candidato con le seguenti indicazioni:
a) attività scientifica: 90/200 punti;
b) attività di coordinamento: 60/200 punti;
c) attività di valorizzazione e trasferimento della conoscenza: 10/200 punti;
d) pubblicazioni, lavori di stampa, progetti ed elaborati tecnici, in numero non superiore a 10: 40/200 punti. ha altresì premesso di avere conseguito il punteggio complessivo Parte_1 di 176 punti nella graduatoria approvata con deliberazione dal Consiglio Direttivo
INFN n. 16417 del 27 settembre 2022 (doc. n. 4 attoreo), in cui si era collocato nella posizione n. 55, pertanto tra i non vincitori.
Il ricorrente ha lamentato la genericità dei punteggi e dei criteri dettati dal bando, non precisati in seguito dalla Commissione, puntualizzando che l'Amministrazione, avrebbe, al contrario, dovuto prevedere già nello stesso bando di concorso specifici criteri di valutazione nonché i criteri di attribuzione dei punteggi o, quantomeno, tale specificazione sarebbe spettata alla Commissione giudicatrice, che avrebbe così avuto criteri motivazionali necessari e predefiniti per l'attribuzione dei punteggi di merito rispetto ai singoli titoli presentati dai concorrenti.
Il ricorrente ha, altresì, osservato che la avrebbe omesso di precisare CP_5
i criteri definiti nel bando, nonché di predisporre delle griglie entro le quali valutare la documentazione presentata dai singoli candidati, operando così in violazione delle minime garanzie di trasparenza del giudizio ai fini della omogenea valutazione dei candidati.
Ha, infine, lamentato macroscopiche inesattezze ed errori insiti nell'attribuzione dei punteggi effettuata dalla Commissione e, a seguito di confronto con i punteggi degli altri candidati, ha affermato che in assenza di detti errori egli avrebbe
3 indubbiamente ottenuto punteggi più alti con conseguente raggiungimento di una posizione superiore a quella dell'ultimo dei vincitori.
Costituitosi in giudizio con memoria depositata ai sensi dell'art. 416 c.p.c. il 13 marzo 2024, l' ha resistito nei confronti della Controparte_1 domanda avversaria, concludendo per il rigetto delle domande attoree perché infondate in fatto e in diritto, con il favore delle spese di lite: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, in funzione di Giudice del lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, nel merito: – rigettare tutte le domande formulate, perché infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi sopra esposti;
– con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
L resistente, in particolare, ha affermato l'idoneità dei criteri indicati CP_1 puntualmente dal bando, criteri a cui si sarebbe dovuta attenere la Commissione esaminatrice, in generale e in riferimento a ciascun titolo, da un punto di vista sia qualitativo sia quantitativo.
L ha quindi ribadito che la commissione di gara avrebbe proceduto in modo CP_1 corretto, riprendendo fedelmente i parametri logico-matematici descritti nel bando, facendone puntuale applicazione nelle operazioni di valutazione e nell'assegnazione dei punteggi relativi ai titoli indicati nel bando stesso, strutturando nel verbale dedicato alla valutazione dei titoli una tabella articolata, in relazione al punteggio, in quattro colonne corrispondenti proprio ai quattro titoli previsti nel bando per ciascuno dei candidati interessati dalla valutazione.
Pertanto, secondo parte resistente, la manifestazione del voto della Commissione, avvenuta in ossequio ai criteri fissati nel bando, non aveva bisogno di ulteriori motivazioni, così evitando il rischio di parcellizzare irragionevolmente i criteri e condizionare negativamente l'interesse legittimo dell di voler accertare CP_1 nella sua globalità la maturità scientifica di ogni candidato.
Nella propria memoria difensiva di costituzione l' ha inoltre dedotto che i CP_1 criteri fissati dal bando e le valutazioni della Commissione esaminatrice, emergenti dai verbali, erano in grado di assolvere all'obbligo giuridico di trasparenza motivazionale, nonché al dovere sostanziale di sufficiente illustrazione del percorso logico seguito nell'assegnazione dei punteggi per i quattro titoli previsti.
L'istituto resistente, infine, ha contestato la pretesa del ricorrente preordinata a ottenere la revisione dei punteggi assegnati, in quanto tale richiesta comporterebbe da parte del giudice l'esercizio di un sindacato di merito sulle determinazioni della
Commissione e, pertanto, l'effetto di sostituire la valutazione tecnica di idoneità degli aspiranti, espressa dalla Commissione medesima e soltanto ad essa attribuita.
4 L ha, in definitiva, contestato ogni domanda effettuata dal ricorrente volta CP_1
a chiedere l'annullamento e la disapplicazione della procedura e dei giudizi valutativi formulati dalla Commissione esaminatrice nei confronti dell'odierno ricorrente, nonché a ottenere il suo inserimento in posizione utile nella graduatoria di merito, da cui sarebbe scaturita la condanna dell'Amministrazione alla nomina di nel profilo apicale di dirigente di ricerca. Parte_1
I controinteressati e Controparte_2 Parte_4 CP_3 non si sono costituiti benché ritualmente evocati in giudizio.
Alla prima udienza del 28 marzo 2024, in accoglimento dell'istanza attorea formulata nel ricorso in riassunzione, è stata disposta ai sensi dell'art. 151 c.p.c.
l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti controinteressati con notifica mediante pubblicazione sul sito internet dell' Controparte_1
resistente.
[...]
Discussa all'udienza del 25 marzo 2025, previa autorizzazione al deposito di note conclusive ai sensi dell'art. 429, comma 2, c.p.c., la causa è stata decisa con la presente sentenza: alla lettura del dispositivo fa seguito il deposito della presente motivazione.
Le domande attoree non sono fondate.
Si osserva in via preliminare che l' è un ente pubblico nazionale di ricerca a CP_1 carattere non strumentale, ricompreso nel VI° elenco degli enti di cui all'allegato 1 della legge 20 marzo 1975, n. 70, contenente “Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente”. Ai rapporti di lavoro dei dipendenti a tempo determinato e indeterminato del suddetto ente si applica la disciplina di cui al decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, contenente
“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
Come dedotto e argomentato nella memoria difensiva di costituzione,
l'ordinamento del personale dell è ad oggi Controparte_1 articolato in 8 profili professionali, previsti nell'allegato n. 1 al decreto del
Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, contenente “Recepimento delle norme risultanti dall'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 9 della legge 9 maggio 1989 n. 168”.
Il profilo professionale di “ricercatore”, oggetto del presente contenzioso, prevede
3 distinti livelli: Dirigente Ricercatore di primo livello, Primo Ricercatore di secondo livello, Ricercatore di terzo livello. L'accesso ai suddetti livelli avviene tramite
5 concorso, avendo tuttavia previsto la contrattazione collettiva (CCNL del 7 aprile
2006, art. 15, commi 5 e 6) l'accesso ai primi due livelli anche con la possibilità di indire apposite procedure selettive fra il personale dipendente.
Con il bando n. 23375 del 2 luglio 2021 è stata attivata la procedura selettiva per soli titoli e per 25 posti (successivamente aumentati a 50), finalizzata all'accesso al profilo di Dirigente di Ricerca di I livello.
L'art. 1 del bando ha previsto in particolare “Per l'accesso al suddetto profilo, in relazione all'attività prevista, si richiede una capacità acquisita, comprovata da elementi oggettivi, nel determinare autonomamente avanzamenti di particolare originalità, significato e valore internazionale in attività di ricerca di interesse dell . L'accertamento del possesso della predetta capacità è demandato al CP_1 giudizio insindacabile della Commissione esaminatrice di cui al successivo art. 5 sulla base dei titoli presentati”.
L'art. 6 del bando ha stabilito che la Commissione di gara avrebbe avuto a disposizione per la valutazione dei titoli un punteggio complessivo di 200, così ripartito:
Titoli valutabili Attività di ricerca Attività di ricerca teorica sperimentale a) attività scientifica 90/200 90/200
b) attività di coordinamento 60/200 40/200
c) attività di valorizzazione e 10/200 10/200 trasferimento della conoscenza d) pubblicazioni, lavori a stampa, 40/200 60/200 progetti ed elaborati tecnici, in numero non superiore a 10, come definiti all'art. 3 del presente bando
Il bando ha poi previsto, al medesimo art. 6, che la avrebbe tenuto CP_5 conto, nella valutazione dei titoli, sia di un criterio generale (“le esperienze professionali, gli incarichi di responsabilità, i risultati conseguiti nei settori definiti nel bando e ogni altra competenza o attività sono valutati in relazione alla rilevanza scientifica e programmatica, alla consistenza e continuità temporale, nonché al contributo al funzionamento delle strutture organizzative dell'Ente”), sia dei seguenti criteri specifici per la valutazione dei singoli titoli:
“a) Attività scientifica:
6 - Rilevanza, consistenza, originalità, continuità temporale e grado di aggiornamento dell'attività di ricerca nei settori definiti dall'art. 1 del presente bando di concorso, anche in riferimento ai contributi personali in collaborazioni nazionali ed internazionali;
- Grado di rilevanza e numero di partecipazioni come relatrice o relatore a convegni scientifici nazionali e internazionali attinenti ai settori definiti dall'art.
1 del presente bando;
- Rilevanza dei contratti e/o incarichi di ricerca presso atenei e istituti di ricerca nazionali o internazionali, nei settori definiti dall'art. 1, in relazione al livello professionale oggetto del presente bando;
- Consistenza e rilevanza di finanziamento ottenuto come responsabile di progetto di ricerca in bandi competitivi nazionali o internazionali che prevedano la revisione tra pari;
- Grado di rilevanza e numero di premi o riconoscimento per l'attività personale nei settori definiti dall'art. 1 e in relazione al livello professionale oggetto del presente bando;
b) Attività di coordinamento:
Grado di rilevanza, numero e/o durata di:
- Incarichi di responsabilità o coordinamento scientifico o gestionale in collaborazioni, gruppi, strutture o progetti di ricerca nazionali o internazionali;
- Ruoli di servizio ricoperti in Enti e istituzioni di ricerca nazionali e internazionali;
- Incarichi in comitati di indirizzo scientifico o tecnologico e attività di valutazione di progetti nazionali e internazionali;
- Coordinamento o partecipazione a comitati editoriali di riviste o attività di revisore di articoli per riviste scientifiche di livello internazionale;
- Organizzazioni di congressi scientifici o tecnologici o scuole avanzate come coordinatore del comitato locale o componente del comitato internazionale o come responsabile di una sessione.
c) Attività di valorizzazione e trasferimento della conoscenza:
Rilevanza e numero di:
- Progetti e risultati nell'ambito del trasferimento tecnologico;
- Responsabilità nell'organizzazione di eventi di comunicazione della scienza;
- Seminari, lezioni, articoli, video e prodotti diversi di comunicazione della scienza, singoli o nell'ambito di manifestazioni più ampie;
- Responsabilità di attività di formazione o aggiornamento professionale;
7 - Attività di valorizzazione e trasferimento delle conoscenze in collaborazione con le università consistenti con la missione dell'Ente.
d) Pubblicazioni, lavori a stampa, progetti ed elaborati tecnici (in breve
“prodotti”):
- Congruenza di ciascun prodotto presentato con l'attività scientifica prevalente dichiarata dal candidato/a nella domanda;
- Apporto individuale nei prodotti presentati;
- Originalità, rilevanza e diffusione nella comunità scientifica di ciascun prodotto presentato”.
Infine, l'art. 7 del bando ha disposto che “la valutazione dei titoli sarà effettuata mediante la formulazione di un voto per ciascuno dei quattro titoli valutabili, assegnato collegialmente dalla Commissione. La Commissione esaminatrice, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 17, comma 8, del vigente “Disciplinare recante le norme sui concorsi per l'assunzione del personale dipendente e sulle progressioni di carriera all'interno dei profili di ricercatore e tecnologo”, potrà effettuare la valutazione dei titoli tenendo conto che “il massimo punteggio attribuito dal bando a ciascun titolo potrà essere raggiunto anche con una valutazione eccellente di una sola parte dei criteri relativi”.
Come emerge dalla lettura dei verbali delle sedute della Commissione esaminatrice
(documenti n. 5 e seguenti di parte resistente), essa ha avviato i propri lavori in sede di prima riunione tenutasi il 2 febbraio 2022, ad esito della quale ha deciso che avrebbe redatto un'unica graduatoria di merito considerando soltanto i candidati che avrebbero ottenuto un punteggio di almeno 140/200 punti.
Nella successiva riunione del 14 luglio 2022 sono stati esaminati i titoli del ricorrente e a quest'ultimo è stato attribuito il punteggio Parte_1 complessivo di 176, così composto: per attività scientifica 81, per attività di coordinamento 51, per attività di valorizzazione e trasferimento della conoscenza
6, per pubblicazioni, lavori a stampa, progetti ed elaborati tecnici 38.
Medio tempore tra le due sedute di Commissione sopra indicate, con deliberazione n. 16312 del 27 maggio, 2022 il Consiglio Direttivo dell ha disposto CP_1
l'incremento da n. 25 a n. 50 posizioni per la procedura in oggetto.
Nella seduta finale del 21 settembre 2022 la Commissione ha concluso i lavori definendo la graduatoria definitiva di merito, graduatoria in cui l'odierno ricorrente occupa la posizione n. 55. Gli esiti della gara sono stati oggetto di approvazione con la deliberazione n. 16417 del 27 settembre 2022.
8 Fatte le premesse che precedono circa la normativa della lex specialis del bando di concorso e lo svolgimento della procedura concorsuale e passando all'esame dei motivi di doglianza del ricorrente, si rileva che ha contestato la Parte_1 genericità del bando e la legittimità dell'operato della CP_5
Si ritiene che dette censure non siano fondate. ha, in primo luogo, dedotto la genericità, generalità e astrattezza Parte_1 del bando di concorso, i cui criteri non permetterebbero di comprendere il percorso logico-giuridico/motivazionale seguito dalla Commissione nell'attribuzione del punteggio ad un determinato soggetto, circostanza che avrebbe asseritamente causato l'illegittimità dell'intera procedura.
Al contrario, la semplice lettura degli artt. 6 e 7 del bando di gara, sopra trascritti,
è idonea a smentire l'assunto de quo, atteso che da detti articoli emergono in modo analitico e puntuale i titoli oggetto della valutazione, nonché i criteri relativi a ciascuno di essi, con la conseguente idoneità di detti criteri a consentire l'adeguata considerazione dei singoli titoli indicati, dal punto di vista sia qualitativo sia quantitativo, al fine di una valutazione globale della maturità scientifica relativa a ciascun candidato.
I criteri che presiedono al vaglio della sufficiente determinatezza della disciplina di bandi di gara o di concorso indetti da enti pubblici sono approfonditamente esposti nella giurisprudenza del giudice amministrativo. Tra le numerose pronunce sul punto, che presentano profili di analogia con la fattispecie qui in decisione, sono enucleabili dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1290 dell'8 febbraio 2024, che nel riformare la pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio relativa a un caso del tutto analogo a quello qui esaminato, ha ritenuto: “Il primo giudice ha accolto la censura con la motivazione che “In sede di predeterminazione dei criteri di valutazione, infatti, la Commissione non ha individuato né i titoli che sarebbero stati ritenuti valutabili nell'ambito di ciascuna categoria, né i «voti» attribuibili per ciascun di essi. E, di conseguenza, non ha nemmeno operato tale valutazione”. La suddetta considerazione non è corretta e deve dunque essere riformata, in quanto, sulla base degli atti processuali e dei documenti di causa, fra i quali in particolare i verbali redatti dalla Commissione esaminatrice, è risultato che quest'ultima abbia previsto i titoli valutabili in numero di quattro, ad essi riconnettendo il saggio massimo di punteggio attribuibile, e precisamente: - attività nei settori definiti nel bando di concorso, massimo punti 140 su 200; - attività di coordinamento e/o servizio, massimo punti 10 su 200; - attività di valorizzazione e trasferimento della conoscenza, massimo punti 10 su 200; - pubblicazioni, lavori a
9 stampa, progetti ed elaborati tecnici (in breve “prodotti”), in numero non superiore a
10, massimo punti 40 su 200” (v. art. 5 del bando e verbale n. 1 pagine 4 e 5).
Inoltre, la Commissione ha confermato, facendoli propri, tutti i numerosi e dettagliati criteri di massima individuati dal bando per la valutazione dei titoli e per
l'attribuzione dei punteggi, come sopra meglio illustrati (art. 5 del bando), che disciplinano partitamente i profili concernenti: a) l'attività pregressa: a sua volta, i sub criteri di valutazione sono la congruenza, la rilevanza e il grado di aggiornamento, il grado di rilevanza e il numero e il ruolo delle partecipazioni, la durata e il grado di competitività di contratti o incarichi, la consistenza e rilevanza dei finanziamenti ottenuti, il grado di rilevanza e il numero di premi e riconoscimenti ottenuti;
b) l'attività di coordinamento: a sua volta, i sub criteri di valutazione sono la qualità e tipologia degli incarichi ricoperti, i ruoli di servizio, la partecipazione a comitati editoriali o lo svolgimento di attività di revisore,
l'organizzazione di congressi o scuole;
c) l'attività di valorizzazione e trasferimento della conoscenza: a sua volta, i sub criteri di valutazione distinguono i progetti, i contributi e le partecipazioni a specifici eventi in base al grado e all'importanza; d)
l'attività editoriale: anche in questo caso i sub criteri graduano l'importanza, la congruenza e la qualità del prodotto editoriale. Non è poi condivisibile la prospettazione difensiva degli originari ricorrenti, qui pure riproposta, secondo cui il bando avrebbe fatto riferimento a “categorie di titoli” che necessitavano di essere ulteriormente specificate in sede di valutazione dei titoli dalla Commissione esaminatrice. È infatti sufficiente leggere il bando di concorso, all'art. 5, per apprezzare che, al contrario, non vi era alcuna necessità di ulteriormente specificare
i titoli, avendo già la lex specialis introdotto criteri di valutazione sufficientemente precisi e dettagliati. Piuttosto, va osservato in senso contrario, è stata probabilmente la disciplina così dettagliata dei sub criteri di valutazione dei titoli, ad ingenerare il dubbio, puramente esegetico, che i quattro titoli non fossero, come in realtà erano, i titoli effettivamente da valutare, quanto invece delle macroaree all'interno delle quali situare i titoli soggetti a valutazione, il che evidentemente non era. Alla luce di tali rilievi, deve dunque ritenersi del tutto rispettata la clausola del bando di concorso nella parte in cui prevede che “la valutazione dei titoli sarà effettuata sulla base dei criteri indicati nel bando e mediante la formulazione di distinti voti per ciascun titolo valutabile”, afferendo il concetto giuridico di “titolo valutabile” non ai singoli prodotti formati dal candidato o alle singole esperienze pregresse dallo stesso maturate, bensì ai titoli complessivamente rappresentati da: attività pregressa;
10 attività di coordinamento;
attività di valorizzazione e trasferimento della conoscenza;
attività editoriale.
Deve dunque essere riformata anche la successiva statuizione con la quale la sentenza impugnata, partendo dall'errata premessa secondo la quale sarebbe stata omessa la predeterminazione dei punteggi da attribuire ai criteri così individuati, è giunta alla conclusione, anch'essa errata, secondo cui la avrebbe CP_5 attribuito punteggi numerici per le diverse categorie di titoli senza alcuna indicazione circa l'iter logico-giuridico seguito, così accogliendo il terzo motivo di ricorso.
Va infatti da sé che, sulla base dei summenzionati sub criteri di valutazione, e in mancanza di una palese e manifesta contraddizione fra le valutazioni effettuate e i punteggi attribuiti, la Commissione ben poteva fare uso dell'attribuzione del voto in forma numerica. Va a questo proposito considerato che, sulla base dell'indirizzo esegetico consolidato seguito dalla giurisprudenza amministrativa, ogni qualvolta che i criteri di massima vengano predeterminati in modo analitico, essi fungono da adeguato parametro di riscontro, tale da consentire al candidato di comprendere, in modo esaustivo, le valutazioni riferite alla propria prova: detti criteri, infatti, assolvendo ad una precisa funzione di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa, rappresentano un adeguato canone di esplicazione e verifica della coerenza delle scelte operate dalla Commissione, tradottesi nell'assegnazione del voto numerico o nella mera valutazione di inidoneità, che consente al candidato di comprenderne appieno i motivi e al giudice di ricostruire l'iter logico che ha condotto la Commissione ad attribuire quel voto (ex multis, Cons. St. sez. V, 30 settembre
2020, n. 5743 e la giurisprudenza ivi citata, con ampi riferimenti anche a quella costituzionale rappresentata dalla sentenza n. 20/2009). Similmente a quanto si verifica in genere, difatti, nelle competizioni caratterizzate da ampia partecipazione di candidati, è dunque ben possibile e legittimo che la Commissione esaminatrice attribuisca al titolo o all'elaborato un sintetico giudizio o, come nel caso all'esame, un voto numerico compreso all'interno di un range predeterminato, modulato sulla base delle ponderazioni discrezionali della Commissione stessa, effettuate utilizzando i criteri di massima da essa predeterminati, senza che sia ulteriormente necessaria l'attribuzione di un sub punteggio numerico per ciascun criterio di massima, fungendo piuttosto il sub criterio di valutazione come parametro per
l'attribuzione del complessivo voto numerico. D'altronde, questo Consiglio di Stato ha già ampiamente chiarito che il voto numerico, in mancanza di una contraria disposizione, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della Commissione
11 di concorso, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni. Il voto numerico, infatti, “quale principio di economicità amministrativa, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione che soprassiedono all'attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza, la graduazione e
l'omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto”
(Cons. St., Sez. VI, 25 novembre 2021, n. 7899; Id., Sez. III, 29 gennaio 2021 n. 864).”
Posti i lineari e condivisibili principi espressi dalla pronuncia del Consiglio di Stato sopra trascritta, si ritiene che essi possano essere perfettamente applicati al caso di specie, in quanto dai verbali dei lavori della Commissione esaminatrice del concorso cui ha partecipato anche emerge chiaramente la puntale Parte_1 applicazione dei parametri logico-matematici enunciati dal bando all'operazione valutativa e all'assegnazione dei punteggi, con strutturazione della valutazione dei titoli in una tabella articolata in quattro colonne corrispondenti ai quattro titoli, e con assegnazione di specifico punteggio per ogni titolo.
Si condivide, sul punto, quanto precisato dalla consolidata giurisprudenza amministrativa sopra citata, in particolare la circostanza che l'espressione del voto numerico, assegnato dalla Commissione esaminatrice sulla base dei criteri analitici fissati dal bando, manifesti in modo esauriente il giudizio tecnico e discrezionale dato dai Commissari ai titoli del candidato. Il voto espresso dalla Commissione esaminatrice di un concorso pubblico, che contiene in sé la motivazione della valutazione data, costituisce espressione della discrezionalità tecnica da riconoscere alle commissioni di gara e non sindacabile da questo giudice (Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio, sezione prima, sentenza n. 2446 del 22 novembre 2022, pubblicata il 13 febbraio 2023).
Il voto numerico, in ossequio al principio di economicità amministrativa, attribuisce pertanto chiarezza alle valutazioni compiute dagli esaminatori nell'ambito del punteggio disponibile (Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio, sezione seconda, sentenza n. 515 del 7 dicembre 2022, pubblicata il 12 gennaio 2023).
12 Tale struttura di valutazione non necessita dunque di ulteriori specificazioni, se non quelle già previste dal bando, motivo per cui non si ritiene indispensabile la suddivisione del punteggio complessivo (per ogni titolo indicato dal bando) in sub- punteggi per assolvere al dovere motivazionale (Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza n. 3998, pubblicata il 17 luglio 2002).
A ciò si aggiunga la considerazione che la contestata procedura selettiva, per soli titoli, era volta ad individuare profili apicali per un ente di ricerca fortemente specialistico, motivo per cui il concorso si caratterizzava per un'ampia discrezionalità della Commissione esaminatrice, chiamata a valutare complessivamente la produzione scientifica dei candidati sotto il profilo qualitativo più che quantitativo.
In conclusione, si evidenzia non solo la legittimità del bando contestato, ma anche come i verbali dei lavori svolti dalla Commissione acquisiti agli atti restituiscano una idonea e sufficiente ricostruzione del percorso logico seguito nell'assegnazione dei punteggi ai candidati. Da quanto sin qui illustrato discende l'infondatezza delle domande del ricorrente articolate sulla base dei primi due motivi di doglianza e volte, d'altro canto, a censurare il mancato rispetto ai principi di correttezza e buona fede.
In riferimento al terzo motivo di doglianza, volto a contestare i punteggi assegnati al ricorrente e ai controinteressati, si osserva che, per costante orientamento della giurisprudenza amministrativa e di merito, non è possibile al giudice esercitare un sindacato di merito sulle determinazioni effettuate dalla visto che CP_5 ciò costituirebbe uno sconfinamento nel merito delle valutazioni frutto di discrezionalità tecnica della fatte salve le ipotesi di errori nel calcolo CP_5 aritmetico dei punteggi da assegnare o di valutazioni palesemente irragionevoli o arbitrarie, che nel caso di specie non ricorrono.
Si ritiene pertanto infondato anche il motivo di ricorso mirante all'annullamento e alla disapplicazione della procedura per illegittimità dei giudizi valutativi formulati dalla Commissione esaminatrice nei confronti dell'odierno ricorrente, al fine di ottenerne l'inserimento in una più alta posizione in graduatoria utile a fargli conseguire la nomina nel profilo apicale di dirigente di ricerca.
In ultima analisi, mette conto evidenziare che costituisce precedente conforme, che si intende richiamare ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. la sentenza del Tribunale di Pisa, sezione lavoro, n. 709/2024 del 25 novembre 2024, prodotta dall' sub CP_1 doc. n. 11 in allegato alla nota del 12 dicembre 2024: si tratta di una pronuncia particolarmente conferente rispetto alla controversia qui decisa in quanto avente
13 ad oggetto l'impugnazione del medesimo bando di concorso per doglianze di tenore analogo rispetto a quelle avanzate da Parte_1
Stante la peculiarità della vicenda controversa le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
Il giudice del Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, rigetta le domande formulate dal ricorrente Parte_1
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Letto l'art. 429, 1° comma, c.p.c., fissa in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione.
Bologna, 25 marzo 2025.
Il giudice del lavoro dr. Alessandro D'Ancona
14
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione lavoro e previdenza sociale
Il giudice del lavoro del Tribunale di Bologna, dr. Alessandro D'Ancona, all'udienza del 25 marzo 2025 ha pronunziato sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nel procedimento pendente tra:
Parte_1
(avv. ti Mario Sanino, Lorenzo Coraggio, Fabrizio Viola) ricorrente
e
Controparte_1
(avv.ti Ettore Ronconi, Eleonora Bovo) resistente
e nei confronti di
Controparte_2
CP_3
CP_4 Parte_2
OGGETTO: impugnazione degli atti della procedura selettiva, per soli titoli, indetta dall per posti di Dirigente di Ricerca di I livello Controparte_1 professionale.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso, rispettivamente, come da ricorso introduttivo e da memoria difensiva di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione ex art. 414 c.p.c., depositato il 21 novembre 2023, ha convenuto in giudizio l' Parte_1 Controparte_1
nonché i controinteressati e
[...] Controparte_2 Parte_3
dinanzi al Tribunale di Bologna in composizione monocratica, in CP_3 funzione di giudice del lavoro, al fine di vedersi accolte le seguenti conclusioni: “A – IN VIA PRINCIPALE:
ACCERTARE E DICHIARARE, il diritto del Dott. previo eventuale Parte_1 annullamento e disapplicazione dei provvedimenti amministrativi che lo impediscono e/o previa riapertura della procedura ai fini di una nuova valutazione, ad essere inserito in posizione utile nella graduatoria di merito della procedura selettiva di cui al bando n. 23375/2021 per 25 posti (poi incrementati in 50) di dirigente di Ricerca di I livello professionale tra i primi 50 vincitori e, per CP_1
l'effetto, condannare l'Amministrazione:
i) a nominare lo stesso dirigente di Ricerca di I Livello presso l'INFN;
ii) in via gradata, a nominare lo stesso dirigente di Ricerca di I livello presso l , CP_1 previa convocazione dalla Commissione e nuova valutazione;
iii) in via ulteriormente gradata, a riattivare la procedura ai fini di una nuova valutazione del ricorrente.
B – IN VIA SUBORDINATA:
ACCERTARE E DICHIARARE, la nullità dell'intera procedura e, per l'effetto, condannare l'amministrazione a bandirne una nuova.
C – CONDANNARE, alla luce dell'evidente illegittimità dell'operato dell'Amministrazione convenuta, al rimborso, in favore del ricorrente, delle spese e onorari di causa”.
Nel ricorso da cui ha tratto origine il presente giudizio assunto a Parte_1 tempo indeterminato presso l' a decorrere dal 1° luglio 1997 e inquadrato CP_1 come primo ricercatore in servizio presso la Sezione di Bologna, ha esposto di CP_1 aver promosso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio un ricorso per l'annullamento dell'atto dell' di approvazione della graduatoria di merito CP_1 della procedura selettiva, per soli titoli, di cui al bando n. 23375/2021 per n. 25 posti (poi incrementati in 50) di dirigente di ricerca di I livello professionale, nella parte in cui il nominativo del ricorrente non risulta tra i primi 50 vincitori, nonché di tutti i verbali e, in via gradata, dello stesso bando di concorso (documenti n. 1 e
2, bando di concorso e avviso di rettifica recante aumento dei posti messi a concorso;
doc. n. 4, delibera di approvazione della graduatoria e relativa graduatoria di merito).
La riassunzione innanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Bologna fa seguito alla pronuncia della sentenza n. 12866 del 31 luglio 2023, con cui il Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione, appartenendo la stessa al giudice ordinario nella sua veste
2 di giudice del lavoro, fatti salvi gli effetti e le disposizioni di cui all'art. 11, comma
2, c.p.a., in ordine alla translatio iudicii (doc. n. 17 attoreo).
Il ricorrente, riassumendo il giudizio presso questo Tribunale, ha premesso, in punto di fatto, di aver partecipato alla procedura selettiva per soli titoli, riservata al personale dipendente dell' con rapporto di lavoro subordinato a tempo CP_1 indeterminato, per 25 posti per il profilo di Dirigente di Ricerca di I livello professionale, di cui al bando n. 23375 del 2 luglio 2021, indetta con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 15938 del 27/05/2021. CP_1
Ha allegato, sul punto, la circostanza che il bando predetto aveva previsto la ripartizione del punteggio massimo complessivo di 200 punti per la valutazione dei titoli, attribuibile a ciascun candidato con le seguenti indicazioni:
a) attività scientifica: 90/200 punti;
b) attività di coordinamento: 60/200 punti;
c) attività di valorizzazione e trasferimento della conoscenza: 10/200 punti;
d) pubblicazioni, lavori di stampa, progetti ed elaborati tecnici, in numero non superiore a 10: 40/200 punti. ha altresì premesso di avere conseguito il punteggio complessivo Parte_1 di 176 punti nella graduatoria approvata con deliberazione dal Consiglio Direttivo
INFN n. 16417 del 27 settembre 2022 (doc. n. 4 attoreo), in cui si era collocato nella posizione n. 55, pertanto tra i non vincitori.
Il ricorrente ha lamentato la genericità dei punteggi e dei criteri dettati dal bando, non precisati in seguito dalla Commissione, puntualizzando che l'Amministrazione, avrebbe, al contrario, dovuto prevedere già nello stesso bando di concorso specifici criteri di valutazione nonché i criteri di attribuzione dei punteggi o, quantomeno, tale specificazione sarebbe spettata alla Commissione giudicatrice, che avrebbe così avuto criteri motivazionali necessari e predefiniti per l'attribuzione dei punteggi di merito rispetto ai singoli titoli presentati dai concorrenti.
Il ricorrente ha, altresì, osservato che la avrebbe omesso di precisare CP_5
i criteri definiti nel bando, nonché di predisporre delle griglie entro le quali valutare la documentazione presentata dai singoli candidati, operando così in violazione delle minime garanzie di trasparenza del giudizio ai fini della omogenea valutazione dei candidati.
Ha, infine, lamentato macroscopiche inesattezze ed errori insiti nell'attribuzione dei punteggi effettuata dalla Commissione e, a seguito di confronto con i punteggi degli altri candidati, ha affermato che in assenza di detti errori egli avrebbe
3 indubbiamente ottenuto punteggi più alti con conseguente raggiungimento di una posizione superiore a quella dell'ultimo dei vincitori.
Costituitosi in giudizio con memoria depositata ai sensi dell'art. 416 c.p.c. il 13 marzo 2024, l' ha resistito nei confronti della Controparte_1 domanda avversaria, concludendo per il rigetto delle domande attoree perché infondate in fatto e in diritto, con il favore delle spese di lite: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, in funzione di Giudice del lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, nel merito: – rigettare tutte le domande formulate, perché infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi sopra esposti;
– con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
L resistente, in particolare, ha affermato l'idoneità dei criteri indicati CP_1 puntualmente dal bando, criteri a cui si sarebbe dovuta attenere la Commissione esaminatrice, in generale e in riferimento a ciascun titolo, da un punto di vista sia qualitativo sia quantitativo.
L ha quindi ribadito che la commissione di gara avrebbe proceduto in modo CP_1 corretto, riprendendo fedelmente i parametri logico-matematici descritti nel bando, facendone puntuale applicazione nelle operazioni di valutazione e nell'assegnazione dei punteggi relativi ai titoli indicati nel bando stesso, strutturando nel verbale dedicato alla valutazione dei titoli una tabella articolata, in relazione al punteggio, in quattro colonne corrispondenti proprio ai quattro titoli previsti nel bando per ciascuno dei candidati interessati dalla valutazione.
Pertanto, secondo parte resistente, la manifestazione del voto della Commissione, avvenuta in ossequio ai criteri fissati nel bando, non aveva bisogno di ulteriori motivazioni, così evitando il rischio di parcellizzare irragionevolmente i criteri e condizionare negativamente l'interesse legittimo dell di voler accertare CP_1 nella sua globalità la maturità scientifica di ogni candidato.
Nella propria memoria difensiva di costituzione l' ha inoltre dedotto che i CP_1 criteri fissati dal bando e le valutazioni della Commissione esaminatrice, emergenti dai verbali, erano in grado di assolvere all'obbligo giuridico di trasparenza motivazionale, nonché al dovere sostanziale di sufficiente illustrazione del percorso logico seguito nell'assegnazione dei punteggi per i quattro titoli previsti.
L'istituto resistente, infine, ha contestato la pretesa del ricorrente preordinata a ottenere la revisione dei punteggi assegnati, in quanto tale richiesta comporterebbe da parte del giudice l'esercizio di un sindacato di merito sulle determinazioni della
Commissione e, pertanto, l'effetto di sostituire la valutazione tecnica di idoneità degli aspiranti, espressa dalla Commissione medesima e soltanto ad essa attribuita.
4 L ha, in definitiva, contestato ogni domanda effettuata dal ricorrente volta CP_1
a chiedere l'annullamento e la disapplicazione della procedura e dei giudizi valutativi formulati dalla Commissione esaminatrice nei confronti dell'odierno ricorrente, nonché a ottenere il suo inserimento in posizione utile nella graduatoria di merito, da cui sarebbe scaturita la condanna dell'Amministrazione alla nomina di nel profilo apicale di dirigente di ricerca. Parte_1
I controinteressati e Controparte_2 Parte_4 CP_3 non si sono costituiti benché ritualmente evocati in giudizio.
Alla prima udienza del 28 marzo 2024, in accoglimento dell'istanza attorea formulata nel ricorso in riassunzione, è stata disposta ai sensi dell'art. 151 c.p.c.
l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti controinteressati con notifica mediante pubblicazione sul sito internet dell' Controparte_1
resistente.
[...]
Discussa all'udienza del 25 marzo 2025, previa autorizzazione al deposito di note conclusive ai sensi dell'art. 429, comma 2, c.p.c., la causa è stata decisa con la presente sentenza: alla lettura del dispositivo fa seguito il deposito della presente motivazione.
Le domande attoree non sono fondate.
Si osserva in via preliminare che l' è un ente pubblico nazionale di ricerca a CP_1 carattere non strumentale, ricompreso nel VI° elenco degli enti di cui all'allegato 1 della legge 20 marzo 1975, n. 70, contenente “Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente”. Ai rapporti di lavoro dei dipendenti a tempo determinato e indeterminato del suddetto ente si applica la disciplina di cui al decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, contenente
“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
Come dedotto e argomentato nella memoria difensiva di costituzione,
l'ordinamento del personale dell è ad oggi Controparte_1 articolato in 8 profili professionali, previsti nell'allegato n. 1 al decreto del
Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, contenente “Recepimento delle norme risultanti dall'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 9 della legge 9 maggio 1989 n. 168”.
Il profilo professionale di “ricercatore”, oggetto del presente contenzioso, prevede
3 distinti livelli: Dirigente Ricercatore di primo livello, Primo Ricercatore di secondo livello, Ricercatore di terzo livello. L'accesso ai suddetti livelli avviene tramite
5 concorso, avendo tuttavia previsto la contrattazione collettiva (CCNL del 7 aprile
2006, art. 15, commi 5 e 6) l'accesso ai primi due livelli anche con la possibilità di indire apposite procedure selettive fra il personale dipendente.
Con il bando n. 23375 del 2 luglio 2021 è stata attivata la procedura selettiva per soli titoli e per 25 posti (successivamente aumentati a 50), finalizzata all'accesso al profilo di Dirigente di Ricerca di I livello.
L'art. 1 del bando ha previsto in particolare “Per l'accesso al suddetto profilo, in relazione all'attività prevista, si richiede una capacità acquisita, comprovata da elementi oggettivi, nel determinare autonomamente avanzamenti di particolare originalità, significato e valore internazionale in attività di ricerca di interesse dell . L'accertamento del possesso della predetta capacità è demandato al CP_1 giudizio insindacabile della Commissione esaminatrice di cui al successivo art. 5 sulla base dei titoli presentati”.
L'art. 6 del bando ha stabilito che la Commissione di gara avrebbe avuto a disposizione per la valutazione dei titoli un punteggio complessivo di 200, così ripartito:
Titoli valutabili Attività di ricerca Attività di ricerca teorica sperimentale a) attività scientifica 90/200 90/200
b) attività di coordinamento 60/200 40/200
c) attività di valorizzazione e 10/200 10/200 trasferimento della conoscenza d) pubblicazioni, lavori a stampa, 40/200 60/200 progetti ed elaborati tecnici, in numero non superiore a 10, come definiti all'art. 3 del presente bando
Il bando ha poi previsto, al medesimo art. 6, che la avrebbe tenuto CP_5 conto, nella valutazione dei titoli, sia di un criterio generale (“le esperienze professionali, gli incarichi di responsabilità, i risultati conseguiti nei settori definiti nel bando e ogni altra competenza o attività sono valutati in relazione alla rilevanza scientifica e programmatica, alla consistenza e continuità temporale, nonché al contributo al funzionamento delle strutture organizzative dell'Ente”), sia dei seguenti criteri specifici per la valutazione dei singoli titoli:
“a) Attività scientifica:
6 - Rilevanza, consistenza, originalità, continuità temporale e grado di aggiornamento dell'attività di ricerca nei settori definiti dall'art. 1 del presente bando di concorso, anche in riferimento ai contributi personali in collaborazioni nazionali ed internazionali;
- Grado di rilevanza e numero di partecipazioni come relatrice o relatore a convegni scientifici nazionali e internazionali attinenti ai settori definiti dall'art.
1 del presente bando;
- Rilevanza dei contratti e/o incarichi di ricerca presso atenei e istituti di ricerca nazionali o internazionali, nei settori definiti dall'art. 1, in relazione al livello professionale oggetto del presente bando;
- Consistenza e rilevanza di finanziamento ottenuto come responsabile di progetto di ricerca in bandi competitivi nazionali o internazionali che prevedano la revisione tra pari;
- Grado di rilevanza e numero di premi o riconoscimento per l'attività personale nei settori definiti dall'art. 1 e in relazione al livello professionale oggetto del presente bando;
b) Attività di coordinamento:
Grado di rilevanza, numero e/o durata di:
- Incarichi di responsabilità o coordinamento scientifico o gestionale in collaborazioni, gruppi, strutture o progetti di ricerca nazionali o internazionali;
- Ruoli di servizio ricoperti in Enti e istituzioni di ricerca nazionali e internazionali;
- Incarichi in comitati di indirizzo scientifico o tecnologico e attività di valutazione di progetti nazionali e internazionali;
- Coordinamento o partecipazione a comitati editoriali di riviste o attività di revisore di articoli per riviste scientifiche di livello internazionale;
- Organizzazioni di congressi scientifici o tecnologici o scuole avanzate come coordinatore del comitato locale o componente del comitato internazionale o come responsabile di una sessione.
c) Attività di valorizzazione e trasferimento della conoscenza:
Rilevanza e numero di:
- Progetti e risultati nell'ambito del trasferimento tecnologico;
- Responsabilità nell'organizzazione di eventi di comunicazione della scienza;
- Seminari, lezioni, articoli, video e prodotti diversi di comunicazione della scienza, singoli o nell'ambito di manifestazioni più ampie;
- Responsabilità di attività di formazione o aggiornamento professionale;
7 - Attività di valorizzazione e trasferimento delle conoscenze in collaborazione con le università consistenti con la missione dell'Ente.
d) Pubblicazioni, lavori a stampa, progetti ed elaborati tecnici (in breve
“prodotti”):
- Congruenza di ciascun prodotto presentato con l'attività scientifica prevalente dichiarata dal candidato/a nella domanda;
- Apporto individuale nei prodotti presentati;
- Originalità, rilevanza e diffusione nella comunità scientifica di ciascun prodotto presentato”.
Infine, l'art. 7 del bando ha disposto che “la valutazione dei titoli sarà effettuata mediante la formulazione di un voto per ciascuno dei quattro titoli valutabili, assegnato collegialmente dalla Commissione. La Commissione esaminatrice, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 17, comma 8, del vigente “Disciplinare recante le norme sui concorsi per l'assunzione del personale dipendente e sulle progressioni di carriera all'interno dei profili di ricercatore e tecnologo”, potrà effettuare la valutazione dei titoli tenendo conto che “il massimo punteggio attribuito dal bando a ciascun titolo potrà essere raggiunto anche con una valutazione eccellente di una sola parte dei criteri relativi”.
Come emerge dalla lettura dei verbali delle sedute della Commissione esaminatrice
(documenti n. 5 e seguenti di parte resistente), essa ha avviato i propri lavori in sede di prima riunione tenutasi il 2 febbraio 2022, ad esito della quale ha deciso che avrebbe redatto un'unica graduatoria di merito considerando soltanto i candidati che avrebbero ottenuto un punteggio di almeno 140/200 punti.
Nella successiva riunione del 14 luglio 2022 sono stati esaminati i titoli del ricorrente e a quest'ultimo è stato attribuito il punteggio Parte_1 complessivo di 176, così composto: per attività scientifica 81, per attività di coordinamento 51, per attività di valorizzazione e trasferimento della conoscenza
6, per pubblicazioni, lavori a stampa, progetti ed elaborati tecnici 38.
Medio tempore tra le due sedute di Commissione sopra indicate, con deliberazione n. 16312 del 27 maggio, 2022 il Consiglio Direttivo dell ha disposto CP_1
l'incremento da n. 25 a n. 50 posizioni per la procedura in oggetto.
Nella seduta finale del 21 settembre 2022 la Commissione ha concluso i lavori definendo la graduatoria definitiva di merito, graduatoria in cui l'odierno ricorrente occupa la posizione n. 55. Gli esiti della gara sono stati oggetto di approvazione con la deliberazione n. 16417 del 27 settembre 2022.
8 Fatte le premesse che precedono circa la normativa della lex specialis del bando di concorso e lo svolgimento della procedura concorsuale e passando all'esame dei motivi di doglianza del ricorrente, si rileva che ha contestato la Parte_1 genericità del bando e la legittimità dell'operato della CP_5
Si ritiene che dette censure non siano fondate. ha, in primo luogo, dedotto la genericità, generalità e astrattezza Parte_1 del bando di concorso, i cui criteri non permetterebbero di comprendere il percorso logico-giuridico/motivazionale seguito dalla Commissione nell'attribuzione del punteggio ad un determinato soggetto, circostanza che avrebbe asseritamente causato l'illegittimità dell'intera procedura.
Al contrario, la semplice lettura degli artt. 6 e 7 del bando di gara, sopra trascritti,
è idonea a smentire l'assunto de quo, atteso che da detti articoli emergono in modo analitico e puntuale i titoli oggetto della valutazione, nonché i criteri relativi a ciascuno di essi, con la conseguente idoneità di detti criteri a consentire l'adeguata considerazione dei singoli titoli indicati, dal punto di vista sia qualitativo sia quantitativo, al fine di una valutazione globale della maturità scientifica relativa a ciascun candidato.
I criteri che presiedono al vaglio della sufficiente determinatezza della disciplina di bandi di gara o di concorso indetti da enti pubblici sono approfonditamente esposti nella giurisprudenza del giudice amministrativo. Tra le numerose pronunce sul punto, che presentano profili di analogia con la fattispecie qui in decisione, sono enucleabili dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1290 dell'8 febbraio 2024, che nel riformare la pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio relativa a un caso del tutto analogo a quello qui esaminato, ha ritenuto: “Il primo giudice ha accolto la censura con la motivazione che “In sede di predeterminazione dei criteri di valutazione, infatti, la Commissione non ha individuato né i titoli che sarebbero stati ritenuti valutabili nell'ambito di ciascuna categoria, né i «voti» attribuibili per ciascun di essi. E, di conseguenza, non ha nemmeno operato tale valutazione”. La suddetta considerazione non è corretta e deve dunque essere riformata, in quanto, sulla base degli atti processuali e dei documenti di causa, fra i quali in particolare i verbali redatti dalla Commissione esaminatrice, è risultato che quest'ultima abbia previsto i titoli valutabili in numero di quattro, ad essi riconnettendo il saggio massimo di punteggio attribuibile, e precisamente: - attività nei settori definiti nel bando di concorso, massimo punti 140 su 200; - attività di coordinamento e/o servizio, massimo punti 10 su 200; - attività di valorizzazione e trasferimento della conoscenza, massimo punti 10 su 200; - pubblicazioni, lavori a
9 stampa, progetti ed elaborati tecnici (in breve “prodotti”), in numero non superiore a
10, massimo punti 40 su 200” (v. art. 5 del bando e verbale n. 1 pagine 4 e 5).
Inoltre, la Commissione ha confermato, facendoli propri, tutti i numerosi e dettagliati criteri di massima individuati dal bando per la valutazione dei titoli e per
l'attribuzione dei punteggi, come sopra meglio illustrati (art. 5 del bando), che disciplinano partitamente i profili concernenti: a) l'attività pregressa: a sua volta, i sub criteri di valutazione sono la congruenza, la rilevanza e il grado di aggiornamento, il grado di rilevanza e il numero e il ruolo delle partecipazioni, la durata e il grado di competitività di contratti o incarichi, la consistenza e rilevanza dei finanziamenti ottenuti, il grado di rilevanza e il numero di premi e riconoscimenti ottenuti;
b) l'attività di coordinamento: a sua volta, i sub criteri di valutazione sono la qualità e tipologia degli incarichi ricoperti, i ruoli di servizio, la partecipazione a comitati editoriali o lo svolgimento di attività di revisore,
l'organizzazione di congressi o scuole;
c) l'attività di valorizzazione e trasferimento della conoscenza: a sua volta, i sub criteri di valutazione distinguono i progetti, i contributi e le partecipazioni a specifici eventi in base al grado e all'importanza; d)
l'attività editoriale: anche in questo caso i sub criteri graduano l'importanza, la congruenza e la qualità del prodotto editoriale. Non è poi condivisibile la prospettazione difensiva degli originari ricorrenti, qui pure riproposta, secondo cui il bando avrebbe fatto riferimento a “categorie di titoli” che necessitavano di essere ulteriormente specificate in sede di valutazione dei titoli dalla Commissione esaminatrice. È infatti sufficiente leggere il bando di concorso, all'art. 5, per apprezzare che, al contrario, non vi era alcuna necessità di ulteriormente specificare
i titoli, avendo già la lex specialis introdotto criteri di valutazione sufficientemente precisi e dettagliati. Piuttosto, va osservato in senso contrario, è stata probabilmente la disciplina così dettagliata dei sub criteri di valutazione dei titoli, ad ingenerare il dubbio, puramente esegetico, che i quattro titoli non fossero, come in realtà erano, i titoli effettivamente da valutare, quanto invece delle macroaree all'interno delle quali situare i titoli soggetti a valutazione, il che evidentemente non era. Alla luce di tali rilievi, deve dunque ritenersi del tutto rispettata la clausola del bando di concorso nella parte in cui prevede che “la valutazione dei titoli sarà effettuata sulla base dei criteri indicati nel bando e mediante la formulazione di distinti voti per ciascun titolo valutabile”, afferendo il concetto giuridico di “titolo valutabile” non ai singoli prodotti formati dal candidato o alle singole esperienze pregresse dallo stesso maturate, bensì ai titoli complessivamente rappresentati da: attività pregressa;
10 attività di coordinamento;
attività di valorizzazione e trasferimento della conoscenza;
attività editoriale.
Deve dunque essere riformata anche la successiva statuizione con la quale la sentenza impugnata, partendo dall'errata premessa secondo la quale sarebbe stata omessa la predeterminazione dei punteggi da attribuire ai criteri così individuati, è giunta alla conclusione, anch'essa errata, secondo cui la avrebbe CP_5 attribuito punteggi numerici per le diverse categorie di titoli senza alcuna indicazione circa l'iter logico-giuridico seguito, così accogliendo il terzo motivo di ricorso.
Va infatti da sé che, sulla base dei summenzionati sub criteri di valutazione, e in mancanza di una palese e manifesta contraddizione fra le valutazioni effettuate e i punteggi attribuiti, la Commissione ben poteva fare uso dell'attribuzione del voto in forma numerica. Va a questo proposito considerato che, sulla base dell'indirizzo esegetico consolidato seguito dalla giurisprudenza amministrativa, ogni qualvolta che i criteri di massima vengano predeterminati in modo analitico, essi fungono da adeguato parametro di riscontro, tale da consentire al candidato di comprendere, in modo esaustivo, le valutazioni riferite alla propria prova: detti criteri, infatti, assolvendo ad una precisa funzione di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa, rappresentano un adeguato canone di esplicazione e verifica della coerenza delle scelte operate dalla Commissione, tradottesi nell'assegnazione del voto numerico o nella mera valutazione di inidoneità, che consente al candidato di comprenderne appieno i motivi e al giudice di ricostruire l'iter logico che ha condotto la Commissione ad attribuire quel voto (ex multis, Cons. St. sez. V, 30 settembre
2020, n. 5743 e la giurisprudenza ivi citata, con ampi riferimenti anche a quella costituzionale rappresentata dalla sentenza n. 20/2009). Similmente a quanto si verifica in genere, difatti, nelle competizioni caratterizzate da ampia partecipazione di candidati, è dunque ben possibile e legittimo che la Commissione esaminatrice attribuisca al titolo o all'elaborato un sintetico giudizio o, come nel caso all'esame, un voto numerico compreso all'interno di un range predeterminato, modulato sulla base delle ponderazioni discrezionali della Commissione stessa, effettuate utilizzando i criteri di massima da essa predeterminati, senza che sia ulteriormente necessaria l'attribuzione di un sub punteggio numerico per ciascun criterio di massima, fungendo piuttosto il sub criterio di valutazione come parametro per
l'attribuzione del complessivo voto numerico. D'altronde, questo Consiglio di Stato ha già ampiamente chiarito che il voto numerico, in mancanza di una contraria disposizione, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della Commissione
11 di concorso, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni. Il voto numerico, infatti, “quale principio di economicità amministrativa, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione che soprassiedono all'attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza, la graduazione e
l'omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto”
(Cons. St., Sez. VI, 25 novembre 2021, n. 7899; Id., Sez. III, 29 gennaio 2021 n. 864).”
Posti i lineari e condivisibili principi espressi dalla pronuncia del Consiglio di Stato sopra trascritta, si ritiene che essi possano essere perfettamente applicati al caso di specie, in quanto dai verbali dei lavori della Commissione esaminatrice del concorso cui ha partecipato anche emerge chiaramente la puntale Parte_1 applicazione dei parametri logico-matematici enunciati dal bando all'operazione valutativa e all'assegnazione dei punteggi, con strutturazione della valutazione dei titoli in una tabella articolata in quattro colonne corrispondenti ai quattro titoli, e con assegnazione di specifico punteggio per ogni titolo.
Si condivide, sul punto, quanto precisato dalla consolidata giurisprudenza amministrativa sopra citata, in particolare la circostanza che l'espressione del voto numerico, assegnato dalla Commissione esaminatrice sulla base dei criteri analitici fissati dal bando, manifesti in modo esauriente il giudizio tecnico e discrezionale dato dai Commissari ai titoli del candidato. Il voto espresso dalla Commissione esaminatrice di un concorso pubblico, che contiene in sé la motivazione della valutazione data, costituisce espressione della discrezionalità tecnica da riconoscere alle commissioni di gara e non sindacabile da questo giudice (Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio, sezione prima, sentenza n. 2446 del 22 novembre 2022, pubblicata il 13 febbraio 2023).
Il voto numerico, in ossequio al principio di economicità amministrativa, attribuisce pertanto chiarezza alle valutazioni compiute dagli esaminatori nell'ambito del punteggio disponibile (Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio, sezione seconda, sentenza n. 515 del 7 dicembre 2022, pubblicata il 12 gennaio 2023).
12 Tale struttura di valutazione non necessita dunque di ulteriori specificazioni, se non quelle già previste dal bando, motivo per cui non si ritiene indispensabile la suddivisione del punteggio complessivo (per ogni titolo indicato dal bando) in sub- punteggi per assolvere al dovere motivazionale (Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza n. 3998, pubblicata il 17 luglio 2002).
A ciò si aggiunga la considerazione che la contestata procedura selettiva, per soli titoli, era volta ad individuare profili apicali per un ente di ricerca fortemente specialistico, motivo per cui il concorso si caratterizzava per un'ampia discrezionalità della Commissione esaminatrice, chiamata a valutare complessivamente la produzione scientifica dei candidati sotto il profilo qualitativo più che quantitativo.
In conclusione, si evidenzia non solo la legittimità del bando contestato, ma anche come i verbali dei lavori svolti dalla Commissione acquisiti agli atti restituiscano una idonea e sufficiente ricostruzione del percorso logico seguito nell'assegnazione dei punteggi ai candidati. Da quanto sin qui illustrato discende l'infondatezza delle domande del ricorrente articolate sulla base dei primi due motivi di doglianza e volte, d'altro canto, a censurare il mancato rispetto ai principi di correttezza e buona fede.
In riferimento al terzo motivo di doglianza, volto a contestare i punteggi assegnati al ricorrente e ai controinteressati, si osserva che, per costante orientamento della giurisprudenza amministrativa e di merito, non è possibile al giudice esercitare un sindacato di merito sulle determinazioni effettuate dalla visto che CP_5 ciò costituirebbe uno sconfinamento nel merito delle valutazioni frutto di discrezionalità tecnica della fatte salve le ipotesi di errori nel calcolo CP_5 aritmetico dei punteggi da assegnare o di valutazioni palesemente irragionevoli o arbitrarie, che nel caso di specie non ricorrono.
Si ritiene pertanto infondato anche il motivo di ricorso mirante all'annullamento e alla disapplicazione della procedura per illegittimità dei giudizi valutativi formulati dalla Commissione esaminatrice nei confronti dell'odierno ricorrente, al fine di ottenerne l'inserimento in una più alta posizione in graduatoria utile a fargli conseguire la nomina nel profilo apicale di dirigente di ricerca.
In ultima analisi, mette conto evidenziare che costituisce precedente conforme, che si intende richiamare ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. la sentenza del Tribunale di Pisa, sezione lavoro, n. 709/2024 del 25 novembre 2024, prodotta dall' sub CP_1 doc. n. 11 in allegato alla nota del 12 dicembre 2024: si tratta di una pronuncia particolarmente conferente rispetto alla controversia qui decisa in quanto avente
13 ad oggetto l'impugnazione del medesimo bando di concorso per doglianze di tenore analogo rispetto a quelle avanzate da Parte_1
Stante la peculiarità della vicenda controversa le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
Il giudice del Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, rigetta le domande formulate dal ricorrente Parte_1
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Letto l'art. 429, 1° comma, c.p.c., fissa in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione.
Bologna, 25 marzo 2025.
Il giudice del lavoro dr. Alessandro D'Ancona
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