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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 28/10/2025, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 829/2025 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
RI, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 829/2025 r.g. promossa da
(c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. PAOLO PRISCO, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PAOLO PRISCO
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. ANGELA CP_1 P.IVA_2
BARSANTINI, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. ANGELA BARSANTINI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato il 26.6.2025, Parte_1
ricorre nei confronti dell' , esponendo che ha provveduto, nel periodo CP_1
oggetto di causa, a corrispondere ai propri lavoratori dipendenti che svolgevano attività lavorativa in trasferta e quindi fuori dal territorio del comune ove ha sede l'azienda, l'indennità di trasferta dovuta in virtù della contrattazione collettiva, indennità giornaliere di trasferta nella misura di € 15,49, € 30,99 o € 46,48 a seconda dei casi;
che ha provveduto a dotare i dipendenti che si recavano in trasferta di appositi strumenti elettronici di pagamento a mezzo dei quali i propri collaboratori, senza anticipare alcuna somma e quindi senza dover poi chiedere il rimborso delle spese al proprio datore di lavoro, provvedevano a corrispondere il prezzo delle spese di vitto e di alloggio;
che a seguito di accesso ispettivo del
13.1.2023, l' emetteva in data 16.5.2023 Verbale Unico di accertamento e CP_1
notificazione n. 202200153 con il quale è stata contestata l'applicazione delle indennità forfettarie per trasferte o missioni esenti da Irpef nella misura di €
46,48 giornalieri per le trasferte effettuate fuori dal Comune ove è ubicata la sede legale e nell'ambito del territorio italiano, nonché nella misura di € 77,47 giornalieri per le trasferte compiutesi all'estero; che l ha quantificato le CP_1
retribuzioni da assoggettare ad imposizione fiscale e contributiva per un totale pari ad € 27.244,37.
Chiede, pertanto, che venga accertata l'inesistenza dell'obbligo contributivo posto a suo carico.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente l' resistente chiedendo la reiezione della CP_2
pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.
In particolare, asserisce che il credito contributivo antecedente al
16.5.2018 non sarebbe prescritto;
che le contestazioni di cui al verbale di accertamento sarebbero legittime;
che la ricorrente non avrebbe dimostrato di aver fornito gratuitamente vitto o alloggio.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Orbene, la presente controversia è volta a stabilire la fondatezza della pretesa contributiva dell' resistente, conseguente all'accertamento CP_2
ispettivo effettuato presso la Parte_1
In caso di decontribuzione da trasferta, secondo la giurisprudenza, l'onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero (o alla
2 detrazione) dell'assoggettamento a contribuzione di volta in volta invocato
(Cass., 24/05/2017, n. 13011; Cass., 10/07/2018, n. 18160) ricade sul datore di lavoro che pretenda di avere accesso ai benefici (Cfr. Cass. Civ., Sez. I, ord. n.
18924/2025). Spettava, quindi, alla ricorrente – al fine di dimostrare la fondatezza del proprio diritto di beneficiare delle esenzioni contributive – fornire nel dettaglio, dapprima agli ispettori e poi al Giudice, la prova delle trasferte, delle modalità di pagamento delle relative indennità e dei rimborsi spese- chilometrici con riferimento a tutti i dipendenti nel periodo oggetto di accertamento ispettivo.
La trasferta viene definita dalla giurisprudenza come lo spostamento temporaneo ed occasionale del lavoratore verso una località diversa da quella in cui esegue normalmente la propria attività lavorativa e la diversità del luogo della prestazione lavorativa va apprezzato con riferimento a quanto stabilito dalle parti nella lettera di assunzione e nel contratto di lavoro. In tale ipotesi al lavoratore è riconosciuto il diritto a percepire una somma aggiuntiva rispetto alla normale retribuzione percepita, in virtù dell'ulteriore sacrificio imposto al dipendente rispetto a coloro che a parità di qualifica svolgono le proprie mansioni all'interno della sede aziendale.
Nella trasferta viene individuata una duplice componente: “restitutoria” e
“retributiva”, tuttavia, mentre la natura retributiva e quindi imponibile costituisce la regola, in quanto applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione, la funzione indennitaria costituisce l'eccezione ed è limitata agli importi rientranti in una certa soglia individuata dal legislatore.
Il comma 5 dell'art. 51 TUIR reca una deroga espressa al principio di onnicomprensività, in sede di disciplina del trattamento fiscale delle indennità di trasferta erogate al lavoratore dipendente per la prestazione dell'attività lavorativa fuori dalla sede di lavoro e dei rimborsi di spese sostenute in occasione di dette trasferte. Il trattamento fiscale di dette somme è differenziato a seconda che l'attività sia svolta o meno nell'ambito del territorio del comune in cui è stabilita la sede di lavoro;
in questo secondo caso (prestazione dell'attività lavorativa al di fuori del territorio comunale), il TUIR prevede tre sistemi tra loro
3 alternativi di rimborso delle spese sostenute dal dipendente: il sistema forfettario, il sistema analitico, ed il sistema misto. Il sistema forfettario prevede l'erogazione di un'indennità giornaliera al dipendente, determinata in via forfettaria, diretta a rimborsare le spese sostenute nel corso della trasferta. Detta indennità è esclusa dall'imponibile fino all'importo di € 46,48 al giorno, elevate a € 77,47 per le trasferte all'estero. I rimborsi analitici delle spese di viaggio
(anche sotto forma di indennità chilometrica) e trasporto non concorrono a formare il reddito quando le spese siano rimborsate sulla base di idonea documentazione. Restano soggetti a tassazione tutti i rimborsi spese, anche se analiticamente documentati, corrisposti in aggiunta all'indennità di trasferta.
Il sistema misto prevede limiti di esenzione dell'indennità di trasferta ridotti rispetto al rimborso forfettario ed all'esenzione delle spese di viaggio e trasporto. In base alla previsione normativa, “In caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo”. Tale “limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto”.
In particolare, parte ricorrente lamenta la violazione della corretta determinazione dell'indennità di trasferta soggetta a contribuzione, in quanto il vitto e l'alloggio sarebbero stati forniti gratuitamente da parte del datore di lavoro ed alcuna spesa sarebbe stata sostenuta dai lavoratori.
Tuttavia, seppur parte ricorrente alleghi di aver fornito gratuitamente ai lavoratori in trasferta fuori del territorio comunale il vitto e l'alloggio, non ha adempiuto al proprio onere probatorio inerente a tale circostanza.
Difatti, è principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui costituisce regola generale dell'imposizione contributiva che tutte le somme erogate dal datore di lavoro al lavoratore sono oggetto di imposizione contributiva, pertanto laddove il datore di lavoro invochi la sussistenza di benefici contributivi deve provare la ricorrenza dei presupposti.
Cosa che, nel caso di specie, non è avvenuta, essendosi limitata ad una mera allegazione.
4 Alla luce di tale ricostruzione, si ritengono condivisibili le risultanze cui è giunto l'istituto resistente.
Il ricorso deve essere, pertanto, integralmente respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione delle stesse nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. RESPINGE il ricorso;
2. CONDANNA al pagamento – in Parte_1
favore di – delle spese di lite, che liquida in € 3.000,00, oltre spese generali CP_3
nella misura del 15%, e oneri riflessi come per legge.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 28/10/2025
Il giudice
Giorgio RI
5
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
RI, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 829/2025 r.g. promossa da
(c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. PAOLO PRISCO, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PAOLO PRISCO
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. ANGELA CP_1 P.IVA_2
BARSANTINI, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. ANGELA BARSANTINI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato il 26.6.2025, Parte_1
ricorre nei confronti dell' , esponendo che ha provveduto, nel periodo CP_1
oggetto di causa, a corrispondere ai propri lavoratori dipendenti che svolgevano attività lavorativa in trasferta e quindi fuori dal territorio del comune ove ha sede l'azienda, l'indennità di trasferta dovuta in virtù della contrattazione collettiva, indennità giornaliere di trasferta nella misura di € 15,49, € 30,99 o € 46,48 a seconda dei casi;
che ha provveduto a dotare i dipendenti che si recavano in trasferta di appositi strumenti elettronici di pagamento a mezzo dei quali i propri collaboratori, senza anticipare alcuna somma e quindi senza dover poi chiedere il rimborso delle spese al proprio datore di lavoro, provvedevano a corrispondere il prezzo delle spese di vitto e di alloggio;
che a seguito di accesso ispettivo del
13.1.2023, l' emetteva in data 16.5.2023 Verbale Unico di accertamento e CP_1
notificazione n. 202200153 con il quale è stata contestata l'applicazione delle indennità forfettarie per trasferte o missioni esenti da Irpef nella misura di €
46,48 giornalieri per le trasferte effettuate fuori dal Comune ove è ubicata la sede legale e nell'ambito del territorio italiano, nonché nella misura di € 77,47 giornalieri per le trasferte compiutesi all'estero; che l ha quantificato le CP_1
retribuzioni da assoggettare ad imposizione fiscale e contributiva per un totale pari ad € 27.244,37.
Chiede, pertanto, che venga accertata l'inesistenza dell'obbligo contributivo posto a suo carico.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente l' resistente chiedendo la reiezione della CP_2
pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.
In particolare, asserisce che il credito contributivo antecedente al
16.5.2018 non sarebbe prescritto;
che le contestazioni di cui al verbale di accertamento sarebbero legittime;
che la ricorrente non avrebbe dimostrato di aver fornito gratuitamente vitto o alloggio.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Orbene, la presente controversia è volta a stabilire la fondatezza della pretesa contributiva dell' resistente, conseguente all'accertamento CP_2
ispettivo effettuato presso la Parte_1
In caso di decontribuzione da trasferta, secondo la giurisprudenza, l'onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero (o alla
2 detrazione) dell'assoggettamento a contribuzione di volta in volta invocato
(Cass., 24/05/2017, n. 13011; Cass., 10/07/2018, n. 18160) ricade sul datore di lavoro che pretenda di avere accesso ai benefici (Cfr. Cass. Civ., Sez. I, ord. n.
18924/2025). Spettava, quindi, alla ricorrente – al fine di dimostrare la fondatezza del proprio diritto di beneficiare delle esenzioni contributive – fornire nel dettaglio, dapprima agli ispettori e poi al Giudice, la prova delle trasferte, delle modalità di pagamento delle relative indennità e dei rimborsi spese- chilometrici con riferimento a tutti i dipendenti nel periodo oggetto di accertamento ispettivo.
La trasferta viene definita dalla giurisprudenza come lo spostamento temporaneo ed occasionale del lavoratore verso una località diversa da quella in cui esegue normalmente la propria attività lavorativa e la diversità del luogo della prestazione lavorativa va apprezzato con riferimento a quanto stabilito dalle parti nella lettera di assunzione e nel contratto di lavoro. In tale ipotesi al lavoratore è riconosciuto il diritto a percepire una somma aggiuntiva rispetto alla normale retribuzione percepita, in virtù dell'ulteriore sacrificio imposto al dipendente rispetto a coloro che a parità di qualifica svolgono le proprie mansioni all'interno della sede aziendale.
Nella trasferta viene individuata una duplice componente: “restitutoria” e
“retributiva”, tuttavia, mentre la natura retributiva e quindi imponibile costituisce la regola, in quanto applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione, la funzione indennitaria costituisce l'eccezione ed è limitata agli importi rientranti in una certa soglia individuata dal legislatore.
Il comma 5 dell'art. 51 TUIR reca una deroga espressa al principio di onnicomprensività, in sede di disciplina del trattamento fiscale delle indennità di trasferta erogate al lavoratore dipendente per la prestazione dell'attività lavorativa fuori dalla sede di lavoro e dei rimborsi di spese sostenute in occasione di dette trasferte. Il trattamento fiscale di dette somme è differenziato a seconda che l'attività sia svolta o meno nell'ambito del territorio del comune in cui è stabilita la sede di lavoro;
in questo secondo caso (prestazione dell'attività lavorativa al di fuori del territorio comunale), il TUIR prevede tre sistemi tra loro
3 alternativi di rimborso delle spese sostenute dal dipendente: il sistema forfettario, il sistema analitico, ed il sistema misto. Il sistema forfettario prevede l'erogazione di un'indennità giornaliera al dipendente, determinata in via forfettaria, diretta a rimborsare le spese sostenute nel corso della trasferta. Detta indennità è esclusa dall'imponibile fino all'importo di € 46,48 al giorno, elevate a € 77,47 per le trasferte all'estero. I rimborsi analitici delle spese di viaggio
(anche sotto forma di indennità chilometrica) e trasporto non concorrono a formare il reddito quando le spese siano rimborsate sulla base di idonea documentazione. Restano soggetti a tassazione tutti i rimborsi spese, anche se analiticamente documentati, corrisposti in aggiunta all'indennità di trasferta.
Il sistema misto prevede limiti di esenzione dell'indennità di trasferta ridotti rispetto al rimborso forfettario ed all'esenzione delle spese di viaggio e trasporto. In base alla previsione normativa, “In caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo”. Tale “limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto”.
In particolare, parte ricorrente lamenta la violazione della corretta determinazione dell'indennità di trasferta soggetta a contribuzione, in quanto il vitto e l'alloggio sarebbero stati forniti gratuitamente da parte del datore di lavoro ed alcuna spesa sarebbe stata sostenuta dai lavoratori.
Tuttavia, seppur parte ricorrente alleghi di aver fornito gratuitamente ai lavoratori in trasferta fuori del territorio comunale il vitto e l'alloggio, non ha adempiuto al proprio onere probatorio inerente a tale circostanza.
Difatti, è principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui costituisce regola generale dell'imposizione contributiva che tutte le somme erogate dal datore di lavoro al lavoratore sono oggetto di imposizione contributiva, pertanto laddove il datore di lavoro invochi la sussistenza di benefici contributivi deve provare la ricorrenza dei presupposti.
Cosa che, nel caso di specie, non è avvenuta, essendosi limitata ad una mera allegazione.
4 Alla luce di tale ricostruzione, si ritengono condivisibili le risultanze cui è giunto l'istituto resistente.
Il ricorso deve essere, pertanto, integralmente respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione delle stesse nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. RESPINGE il ricorso;
2. CONDANNA al pagamento – in Parte_1
favore di – delle spese di lite, che liquida in € 3.000,00, oltre spese generali CP_3
nella misura del 15%, e oneri riflessi come per legge.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 28/10/2025
Il giudice
Giorgio RI
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