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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/06/2025, n. 4886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4886 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6576/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Paolo Pisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6576/2021 promossa da:
(C.F. , (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F. ), (C.F. ), Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4
(C.F. ), (C.F. ), Parte_5 C.F._5 Parte_6 C.F._6
(C.F. ), (C.F. Parte_7 C.F._7 Parte_8
), (C.F. ), C.F._8 Parte_9 C.F._9 Parte_10
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._10 Parte_11
, (C.F. ), C.F._11 Parte_12 C.F._12 Parte_13
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._13 Parte_14 C.F._14 [...]
(C.F. ), (C.F. Parte_15 C.F._15 Parte_16
), (C.F. ), (C.F. C.F._16 Parte_17 C.F._17 Parte_18
), tutti con il patrocinio dell'avv. VICEDOMINI MICHELANGELO ed elettivamente C.F._18 domiciliati in VIA LUSSU, 7 20128 MILANO presso il difensore avv. VICEDOMINI MICHELANGELO
ATTORI contro
(C.F. ), (C.F. ), CP_1 C.F._19 Parte_19 C.F._20
(C.F. ), (C.F. , Parte_20 C.F._21 Parte_21 C.F._22 [...]
(C.F. ), tutti con il patrocinio dell'avv. MAURO ROBERTO ed Pt_22 C.F._23 elettivamente domiciliati in VIA BENVENUTO CELLINI, 2 20129 MILANO presso il difensore avv. MAURO
ROBERTO CONVENUTI
Nonché nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MEDA GIORDANO e dell'avv. Controparte_2 P.IVA_1
CONTI PAOLA ed elettivamente domiciliata in PIAZZA SAN PIETRO IN GESSATE, 2 20122 MILANO presso il difensore avv. MEDA GIORDANO TERZO CHIAMATO
pagina 1 di 16 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VICEDOMINI MICHELANGELO, CP_3 C.F._24 elettivamente domiciliata in VIA LUSSU, 7 20128 MILANO presso il difensore avv. VICEDOMINI
MICHELANGELO INTERVENUTA
- OGGETTO: accertamento della proprietà comune condominiale.
- CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di causa del 20/5/2025 ed in formato digitale nel
fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO omissis ex art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi dalla Corte di Cassazione, SS.UU., n. 642 del 16/01/2015.
La stessa si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e 118 disp. Att. c.p.c, che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
La presente controversia è stata introdotta con atto di citazione ritualmente notificato con il quale gli odierni attori, signori , Parte_1 Parte_2 Parte_15 Parte_17 Pt_16
, , , , ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , , Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13
e , convenivano in giudizio gli odierni convenuti, signori , Parte_14 Parte_18 CP_1 [...]
, , e , davanti al Tribunale di AN, chiedendo, in via Pt_19 Parte_20 Parte_21 Pt_22 principale, di:
- accertare lo stato di comunione, ai sensi dell'art. 1117 e 1117 bis c.c., relativamente all'area cortilizia sita in
AN (MI) alla via Agordat n. 15 e, conseguentemente, accertare la violazione, da parte dei convenuti, della destinazione di detta area e condannarli alla rimozione dei veicoli ivi parcheggiati, inibendo l'attività di parcheggio per il futuro, nonché di vederli condannati al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'uso illegittimo del medesimo cortile;
- accertare l'illegittimità della costruzione del cappotto termico a ridosso di detta area di cortile, nonché il suo illegittimo frazionamento catastale;
- accertare l'avvenuta estinzione del diritto di uso esclusivo vantato dai convenuti sulla metà del cortile.
La causa veniva assegnata alla dott.ssa Lorenza Zuffada di questa sezione del Tribunale di AN e l'udienza di prima comparizione, fissata nell'atto di citazione al 11/05/2021, veniva rinviata, ai sensi dell'art. 168 bis, quinto comma, c.p.c., al 17/05/2021.
Si costituivano quindi i convenuti eccependo, in via preliminare, l'incompetenza per materia del Tribunale a favore del Giudice di Pace, nonché chiedendo la chiamata in causa del terzo venditore Controparte_2 delle unità immobiliari di proprietà degli stessi convenuti, al fine di vedersi manlevati in caso di accoglimento pagina 2 di 16 delle domande attoree.
Nel merito, poi, in via principale, contestavano tutte le richieste svolte dagli attori e ne chiedevano il rigetto.
All'udienza del 17/05/2021 il Giudice assegnatario della causa si riservava di decidere sulle eccezioni preliminari svolte dalle parti ed a scioglimento di detta riserva, in data 21/06/2021, rimetteva le parti avanti al mediatore al fine di espletare nuovamente la procedura di mediazione, rinviando, per la verifica dell'esito della stessa, all'udienza del 20/12/2021.
A tale udienza, atteso l'esito negativo del procedimento di mediazione svoltosi tra le parti attrice e convenuta, veniva quindi autorizzata la chiamata in causa del terzo richiesta dai convenuti e fissata allo scopo l'udienza al
23/05/2022.
In data 03/03/2022 la ORa espletava formale intervento ai fini della integrazione del CP_3 contraddittorio, facendo proprie tutte le ragioni vantate dagli attori.
Successivamente, iata 28/04/2022 si costituiva la terza chiamata “ eccependo, in via Controparte_2 preliminare, il mancato esperimento del procedimento di mediazione anche nei suoi confronti e l'incompetenza per materia del Tribunale a favore del Giudice di Pace. Nel merito, in via principale, si opponeva e contestava a tutte le richieste svolte dagli attori e dai convenuti.
All'udienza del 25/03/2022 dato atto della temporanea assenza del Giudice assegnatario della causa, la stessa veniva rinviata all'udienza del 14/11/2022 per la statuizione in ordine alle richieste delle parti.
A tale successiva udienza, ritenuta l'opportunità di un dialogo transattivo delle parti ed al fine di consentirne gli sviluppi, la causa veniva rinviata per valutarne l'esito all'udienza del 29/03/2023.
All'esito di questa successiva udienza, constata l'assenza di una conciliazione pur nella pendenza della trattative, venivano concessi i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c. e rinviata la causa all'udienza del 06/11/2023 per l'esame delle istanze istruttorie.
Depositate le memorie istruttorie, all'esito dell'udienza del 06/11/2023, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale all'udienza del
29/01/2024.
All'esito di tale ultima udienza, precisate le conclusioni dalle parti, la causa veniva rimessa in istruttoria e, disposta Consulenza Tecnica d'Ufficio con nomina dell'Ing. , la stessa veniva rinviata Persona_1 all'udienza del 04/03/2024 per il giuramento del tecnico e la formulazione del quesito.
Svolta la fissata udienza, eseguito il giuramento e formulato il quesito con inizio delle operazioni peritali in data
18/03/2024, la causa veniva rinviata per l'esame della perizia all'udienza del 25/09/2024, poi rinviata al
11/11/2024 a seguito di assegnazione della causa a questo Giudice, per trasferimento ad altra sezione del
Tribunale della Dr.ssa Zuffada.
Depositata la relazione del CTU, all'esito della udienza dell'11/11/2024 e a scioglimento della riserva presa in tale occasione sulle reiterate richieste di istruzione testimoniale, non venivano ammesse le prove orali richieste dalle parti e, ritenendo la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20/01/2025.
pagina 3 di 16 All'udienza del 20/01/2025, precisate le conclusioni dalle parti, il Giudice rinviava all'udienza del
21/05/2025 per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando termine per il deposito delle note conclusive fino a 10 giorni prima di detta udienza.
Parte attrice precisava le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente, reiterando le sue istanze istruttorie e opponendosi alle avverse domande ed istanze anche istruttorie e che, relativamente alle domande di merito, qui si trascrivono:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, previa ogni declaratoria di legge e del caso, contrariis reiectis, In via principale, nel merito - Accertare e dichiarare che l'area cortilizia posta tra i condomini A e B, siti alla via Agordat n. 15 –
AN (MI), è comune agli stessi ai sensi e per gli effetti degli artt. 1117 e 1117 bis c.c. - Accertare e dichiarare l'illegittimità della destinazione a parcheggio dell'area cortilizia, nonché l'uso abusivo e/o illegittimo della stessa da parte dei condomini del “ ”, a causa del parcheggio dei propri veicoli a Parte_23 motore e, per l'effetto - Condannare i condomini del “ ” alla rimozione immediata di qualsiasi Parte_23 veicolo a motore parcheggiato nel cortile, nonché - Inibire, per il futuro, i condomini del “ ” dal Parte_23 parcheggiare qualsiasi tipologia di veicolo a motore all'interno del cortile conformandosi ad un CP_4 uso corretto dello stesso, nel rispetto della legge e del regolamento condominiale, nonché Condannare i convenuti, in solido tra loro, per ogni giorno di ritardo a conformarsi ai richiesti provvedimenti inibitori e di condanna, al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di euro 1.000,00, o al pagamento di quella somma che sarà ritenuta equa e/o di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data del dovuto al saldo, nonchè - Condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c.
e, quindi, al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di euro 6.600,00 per l'uso illegittimo del cortile
calcolata alla data del 22.01.2021, oltre l'ulteriore somma maturanda a tal titolo e sino CP_4 all'emissione del provvedimento conclusivo del presente procedimento, o al pagamento di quelle somme maggiori o minori che saranno accertate in corso di causa, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data del dovuto al saldo.
Sempre in via principale, nel merito - Accertare e dichiarare l'illegittimità della costruzione del cappotto termico dell'edificio costituito nel “ B” e del frazionamento catastale dell'area cortilizia e, per Parte_23
l'effetto - Condannare i convenuti a rimuovere, a propria cura e spese, il cappotto termico costruito a ridosso del cortile e a ricondurre, sempre a propria cura e spese, l'area cortilizia ad unità catastale, CP_4 ristabilendo la conformità delle planimetrie.
Ancora in via principale, nel merito - Accertare e dichiarare l'estinzione del diritto d'uso esclusivo sulla metà del cortile condominiale.
In ogni caso - Con vittoria di spese e compensi professionali, compresi quelli della fase della mediazione, oltre rimborso spese forfettario del 15% ex art. 2 D.M. 55/14, IVA e CPA come per legge.
Parte intervenuta precisava a sua volta le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente, associandosi e reiterando quelle di parte attrice.
Parte convenuta precisava a sua volta le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato pagina 4 di 16 telematicamente, reiterando le sue istanze istruttorie e che, relativamente alle domande di merito, qui si trascrivono:
Voglia l'ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis,
In via preliminare - Dichiarare la propria incompetenza per materia e rimettere le parti dinanzi al
Giudice competente quale il Giudice di Pace di AN.
Nel merito -respingere ogni domanda giudiziale formulata dagli attori in quanto infondate sia in fatto che in diritto;
-respingere la domanda giudiziale volta ad accertare e dichiarare il tra i condomini Parte_23 siti alla via Agordat n. 15, con riferimento al cortile posto tra i due edifici;
-accertare e dichiarare la piena legittimità dell'uso esclusivo e perpetuo delle area di pertinenza delle unità immobiliari di cui al foglio 203 particella 295 sub. 703, foglio 203 particella 295 sub. 701, foglio 203 particella 295 sub. 702 di proprietà dei convenuti;
- previo accertamento dell'inapplicabilità ai convenuti del regolamento condominiale depositato dagli attori quale doc. 25, respingere e porre nel nulla la richiesta di rimozione di qualsiasi veicolo a motore parcheggiato nell'area ad uso esclusivo e perpetuo dei convenuti stante l'infondatezza della pretesa;
- previo accertamento dell'inapplicabilità ai convenuti del regolamento condominiale depositato dagli attori quale doc.
25, respingere e porre nel nulla la richiesta di inibire, per il futuro, i convenuti dal parcheggiare qualsiasi tipologia di veicolo a motore all'interno dell'area ad uso esclusivo e perpetuo dei convenuti;
-respingere e porre nel nulla la richiesta risarcitoria ex art. 2043 c.c. in danno dei convenuti n quanto infondata, generica e non supportata da adeguati elementi probatori. Per quanto attiene al sig. previo accertamento CP_1 che allo stesso è impedito l'uso dell'area esclusiva, respingere la richiesta di risarcimento del danno ex art.
2043 c.c.; -accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa, la piena legittimità del posizionamento del cappotto termico presente nell'edificio occupato dai convenuti e realizzato da e per Controparte_2
l'effetto respingere la condanna alla sua rimozione;
-respingere e porre nel nulla la domanda volta ad accertare
e dichiarare la presunta estinzione del diritto d'uso esclusivo sulla metà del cortile CP_4
In subordine -nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande formulate dagli attori condannare la ex art. 1484 c.c. e/o 1489 c.c a manlevare i sig.ri , Controparte_2 CP_1 Pt_20
, , , da ogni pretesa, spesa e costo che dovesse essere
[...] Parte_21 Controparte_5 Parte_19 riconosciuto agli attori;
-nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande formulate dagli attori finalizzate all'accertamento della presunta intervenuta estinzione del diritto d'uso esclusivo sulla metà del cortile e/o comunque della presunta illegittimità della destinazione a parcheggio CP_4 dell'area cortilizia e/o del presunto uso abusivo e/o illegittimo dello spazio in contestazione, condannare la
a pagare ai convenuti sig. , , , , Controparte_2 CP_1 Parte_20 Parte_21 Parte_22
, per ciascun immobile venduto, l'importo di euro 20.000,00 o quell'altra diversa somma Parte_19 maggiore o minore, quale riduzione del prezzo di acquisto degli stessi oltre al risarcimento dei danni da ciascuno subiti da liquidarsi in via equitativa;
-condannare la a rimborsare al sig. Controparte_2 CP_1
l'importo di euro 1.954,38, sostenuto per l'assistenza legale nel procedimento di mediazione n.
[...]
3238/2019 presso l'Organismo di Conciliazione dell'ordine degli Avvocati di AN subito a causa delle
pagina 5 di 16 doglianze degli odierni attori.
Parte chiamata in causa precisava a sua volta le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente, reiterando le sue istanze istruttorie e che, relativamente alle domande di merito, qui si trascrivono:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così provvedere
IN VIA PREGIUDIZIALE E/O PRELIMINARE: • Accertare e dichiarare, per i motivi tutti dedotti in atti,
l'improcedibilità del giudizio de quo e delle domande formulate dagli attori e/o dai convenuti per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ex D.lgs 28/2010 anche nei confronti della terza chiamata società Controparte_2
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE: • Accertare e dichiarare, per i motivi tutti dedotti in atti, l'incompetenza per materia del Tribunale adito, essendo invece competente ex art. 7, comma 3° n. 2 c.p.c. il Giudice di Pace di
AN.
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: • Rigettarsi le domande tutte formulate dagli attori in atto di citazione in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi tutti dedotti in atti. • Rigettarsi le domande in manleva ex artt. 1484 e/o 1489 C.C. e di condanna tutte formulate in via subordinata dai convenuti nei confronti della
in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi tutti dedotti in atti. • Con Controparte_2 vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio, oltre oneri di legge e 15% rimborso spese ”. CP_6
Precisate le conclusioni, depositate le note e discussa la causa, la stessa viene oggi decisa con la presente sentenza.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente va esaminata la eccezione di improcedibilità del giudizio de quo e delle domande formulate dagli attori e/o dai convenuti per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ex
D.lgs 28/2010 anche nei confronti della terza chiamata società come formulata da Controparte_2 quest'ultima.
L'eccezione va disattesa richiamando quanto specificato dalla Corte di Cassazione a Sezz. UU. (sentenza n°
3452/2024) che, esaminando un caso di mancato svolgimento della procedura di mediazione con riferimento a domande riconvenzionali, ha ritenuto che la mediazione deve riguardare soltanto l'atto introduttivo del giudizio.
In particolare nel precisare questo principio la Corte di Cassazione ha anche chiarito che: “la soluzione che volesse sottoporre la domanda riconvenzionale a mediazione obbligatoria dovrebbe – per coerenza – essere estesa ad ogni altra domanda fatta valere in giudizio, diversa ed ulteriore rispetto a quella inizialmente introdotta dall'attore: non solo, quindi, la domanda riconvenzionale, ma anche la riconvenzionale a riconvenzionale (c.d. reconventio reconventionis), la domanda proposta da un convenuto verso l'altro, oppure da e contro terzi interventori, volontari o su chiamata” (Cass. Sezz. UU. sentenza n° 3452/2024).
Ciò posto in maniera assorbente, va solo ulteriormente rilevato che, peraltro, la domanda spiegata dai convenuti nei confronti del terzo chiamato riguarda l'accertamento della responsabilità contrattuale di quest'ultimo e, dunque, non appare neppure rientrare nell'ambito delle materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria.
pagina 6 di 16 Poiché la procedura di mediazione obbligatoria, sebbene conclusasi negativamente, si è effettivamente svolta relativamente alle domande inerenti l'atto introduttivo del giudizio, quindi la condizione di procedibilità prevista dalla legge può considerarsi assolta.
Ancora preliminarmente va esaminata la eccezione di incompetenza per materia del Tribunale di AN perché sarebbe competente il Giudice di Pace di AN, come formulata sia da parte convenuta che da parte chiamata in causa.
La eccezione è destituita di fondamento e va rigettata, non vertendosi nel caso in esame su controversia in ordine ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze tra proprietà o alla misura e alle modalità di uso dei servizi condominiali, attribuite dall'art.7 terzo comma nn. 1 e 2 cod. proc. civ.al Giudice di Pace, ma in tema di diritti reali ed in particolare di proprietà e di diritto di utilizzazione di una parte comune ex art. CP_4
1102 cod. civ., nonché delle conseguenti domande inibitorie e risarcitorie per l'asserito uso abusivo del cortile oggetto di causa, secondo quelle che sono le prospettazioni delle parti in causa.
La stessa, di conseguenza, è devoluta alla cognizione del tribunale e la eccezione va rigettata.
Ancora preliminarmente, infine, vanno disattese le istanze di ammissione dei mezzi istruttori formulate da tutte le parti in giudizio e reiterate nelle loro conclusioni, confermando l'ordinanza di rigetto delle stesse già resa in precedenza, perché detti mezzi istruttori sono irrilevanti ai fini della decisione della causa per quanto di seguito si dirà.
Nel merito della controversia parte attrice espone a sostegno delle sue domande, che:
- gli odierni attori sono condomini di un edificio sito alla via Agordat n. 15 – AN (MI) – composto di n. 13 unità immobiliari;
- con ingresso dalla medesima via Agordat n. 15 – AN (MI), è situato un ulteriore edificio, sito alle spalle del primo, composto da n. 3 unità immobiliari, censite al NCEU di AN (Codice F205), al Foglio 203, mappale
295 (doc. 14), subalterni nn.: 701 – Proprietario OR;
702 – Proprietari in comunione CP_1 ordinaria ORi e;
703 – Proprietari in comunione legale ORi Parte_19 Parte_20 Parte_21
e Parte_22
- i due edifici sono separati da area cortilizia cementificata, confinante, in particolare, da un lato con la facciata retrostante l'edificio di cui sono condomini gli attori e dall'altro con la facciata antistante l'edificio di cui sono proprietari i convenuti;
- l'accesso all'edificio dei convenuti avviene unicamente attraverso accesso carraio sito nell'edificio dei condomini attori, composto da passo carraio, cancello di accesso e andito condominiale, sui quali insiste servitù di passaggio a favore dell'edificio dei convenuti;
- originariamente l'edificio dei convenuti era composto da un'unica unità immobiliare ad uso deposito;
- entrambi gli edifici erano di proprietà della società “Immobiliare Agordat XV°” che vendeva quello adibito a deposito unitamente ad un ufficio facente parte dell'edificio degli attori ed originariamente contraddistinto come sub. 701 del mappale341 ed ora sub. 703 di detto mappale, al sig. ; Parte_24
- in detto atto di acquisto dal venditore veniva “concesso alla parte acquirente l'uso esclusivo e perpetuo della
pagina 7 di 16 metà del cortile prospiciente la proprietà descritta “in secondo luogo” nell'atto trascrivendo, mentre il cortile di accesso a tale proprietà rimarrà proprietà comune proporzionalmente fra la parte acquirente e le parti venditrici o loro aventi causa a qualsiasi titolo”.
- nel regolamento del condominio dell'edificio degli attori è poi specificato che rientra tra le parti comuni “il cortile retrostante e confinante con la proprietà ; detto cortile, tuttavia, per la metà prospiciente alla Pt_24 proprietà è in uso esclusivo alla detta proprietà. Tutte le spese di manutenzione di detta porzione di Pt_24 cortile sono a carico della proprietà .”; nonché che “sul passo carraio di accesso allo stabile di via Pt_24
Agordat 15, vi è servitù di passo pedonale e carraio a favore della proprietà (attualmente unico accesso Pt_24 per accedervi) e la proprietà dovrà concorrere alle spese di manutenzione sia di carattere ordinario che Pt_24 di carattere straordinario in relazione all'uso da essa effettuato”;
- il signor trasferiva la proprietà dell'edificio adibito a deposito alla società Leasing Parte_24
Roma S.p.A.; la quale a sua volta trasferiva la proprietà alla società che a sua volta trasferiva alla CP_7 società Controparte_2
- quest'ultima società si occupava del frazionamento di detto edificio adibito a deposito nelle tre distinte unità immobiliari sopra identificate e trasferite agli odierni convenuti;
nonché della ristrutturazione e trasformazione dell'edificio;
- tra le opere di ristrutturazione e trasformazione vi era quella di posa del cappotto termico sulla facciata dell'edificio dei convenuti prospiciente il cortile che divide i due edifici;
- in tale occasione veniva anche frazionata catastalmente la metà del cortile anzidetto nei subalterni
704/705/706, mappale 295, foglio 203 e suddistinta in tre aree collegate a ciascun appartamento di tale edificio;
- dette porzioni sono destinate al parcheggio delle autovetture dei convenuti.
Queste circostanze di fatto sono provate, per quanto allegato documentalmente in atti e anche in parte come accertato in sede di CTU o non espressamente contestato tra le altre parti.
Su questi presupposti di fatto asserisce parte attrice che:
- il cortile sito tra i due edifici, degli attori e dei convenuti costituirebbe un bene in rapporto di accessorietà con i due fabbricati e si configurerebbe dunque un supercondominio tra gli stessi;
-il diritto di uso esclusivo previsto nell'atto di acquisto del signor non riguarderebbe Parte_24
l'edificio oggi dei convenuti ma l'unità immobiliare sita nell'edificio degli attori originariamente contraddistinta dal sub.701 del mappale 341 e comunque si sarebbe estinto, come avrebbero attestato i notai roganti gli atti di vendita successivi all'acquisto fattone dal signor;
Pt_24
- il frazionamento catastale e l'utilizzo in modo esclusivo di una porzione dello stesso da parte dei convenuti impedirebbe il pari uso da parte degli altri condomini e altererebbe la destinazione dello stesso cortile secondo la sua funzione;
- il cappotto termico apposto sulla proprietà dei convenuti recherebbe una modifica consistente in una riduzione dell'area cortilizia a unico vantaggio delle unità abitative dei convenuti, con conseguente estensione del loro pagina 8 di 16 diritto in danno degli altri partecipanti al condominio;
- ne conseguirebbe l'illegittimità dell'uso fatto dai convenuti di tale porzione del cortile e sarebbero giustificate le domande di condanna e di inibitoria formulate dagli attori.
I convenuti hanno opposto invece che:
- con i loro atti di compravendita avrebbero ottenuto in uso esclusivo e perpetuo l'area comune posta davanti al loro appartamento quale risultante dai frazionamenti sopra richiamati;
- conseguentemente avrebbero legittimamente e in buona fede utilizzato queste porzioni del cortile e le domande degli attori devono, quindi, essere rigettate;
- in ogni caso avrebbero dovuto essere manlevati dal loro venditore, società per le Controparte_2 conseguenze negative che potrebbero loro derivare dal presente giudizio;
nonché risarciti dallo stesso per tutti i danni subiti.
A sua volta la società terza chiamata, nel contestare sia le allegazioni degli attori che quelle dei convenuti nei suoi confronti e nel chiederne il rigetto, eccepiva che:
- aveva acquistato in data 24/03/2015 il fabbricato oggi di proprietà dei convenuti e che in tale atto veniva attestato che il cortile era gravato da “diritto all'uso esclusivo e perpetuo della metà a favore dell'unità immobiliare censita con il foglio 203, mappale 341 subalterno 701”;
- che tale attestazione risulterebbe da tutti gli atti notarili di compravendita nonché dal regolamento di condominio;
- sempre in forza di quanto attestato negli atti di compravendita tale diritto all'uso esclusivo e perpetuo dell'area di cortilizia oggetto di causa non si sarebbe mai estinto,
-lo stesso amministratore del condominio e gli attori avrebbero sempre riconosciuto e mai contestato l'esistenza di tale diritto di uso esclusivo;
- ne conseguirebbe la legittimità del diritto di uso esclusivo su tale porzione del cortile;
- invece per quanto riguarda la materiale utilizzazione a parcheggio di autovetture della stessa non la avrebbe mai ammessa o garantita ai convenuti, anche atteso che tale porzione è stata classificata e frazionata quale
“porzione non censibile comune”, mentre le aree adibite a parcheggio devono essere classificate e frazionate come “porzioni censibili comuni”.
Infine, con riferimento al cappotto termico, allega che la realizzazione dello stesso sarebbe legittima in quanto:
- essendo rivolta ad ottenere un risparmio energetico, lo stesso non verrebbe conteggiato per attribuire un maggior volume o una maggiore altezza al fabbricato in deroga alle distanze minime tra edifici e tra confini di proprietà;
- non lederebbe il pari uso da parte degli altri condomini dell'area cortilizia oggetto di causa.
Tenuto conto delle allegazioni e domande delle parti e della copiosa allegazione documentale, notarile, tecnica e fotografica in atti, nonché anche a seguito degli esami tecnici compiuti dal CTU, Ing. , al cui Persona_1 elaborato ed alle cui conclusioni si rinvia integralmente perché pienamente condivisibili, deve ritenersi quanto segue.
pagina 9 di 16 Tutto il complesso immobiliare costituito dai due edifici e dal cortile era originariamente di un unico proprietario che ha poi proceduto al frazionamento di tale compendio mediante il primo atto di compravendita, con il quale il signor ha acquistato l'edificio nel quale oggi si trovano le proprietà dei convenuti e un Parte_24 appartamento nell'edificio nel quale si trovano le proprietà degli attori.
In tale atto è espressamente previsto che il cortile di accesso all'edificio nel quale oggi si trovano le proprietà dei convenuti “rimarrà proprietà comune proporzionalmente fra la parte acquirente e le parti venditrici o loro aventi causa qualsiasi titolo”.
Inoltre è pacifica la esistenza di una servitù di passaggio attraverso l'androne dell'edificio degli attori a favore dell'edificio dei convenuti per consentire l'accesso allo stesso attraverso il cortile suddetto.
E' noto che per la formazione dell'ente “condominio” non è necessario un formale atto di costituzione, essendo sufficiente la presenza di un edificio in cui vi sia una separazione della proprietà delle distinte unità immobiliari che lo compongono e la presenza di talune parti comuni, in rapporto alla loro specifica funzione di servire all'utilizzazione ed al godimento delle parti di proprietà esclusiva (Cass. civ., S.U., 30.1.2006, n. 2046), con la conseguenza che “Qualora l'assemblea ritenga opportuno deliberare un atto di costituzione del condominio, la relativa delibera avrà un effetto meramente dichiarativo di una situazione di fatto già esistente e che non può né deve essere accettata o rifiutata” (Cass. civ. 27.1.2012 n. 1224).
Va poi osservato che l'art. 1117 c.c., nel porre una attribuzione in proprietà condominiale dei beni che in esso sono elencati o che risultano comunque necessari all'esistenza stessa del , consente però Parte_23
l'attribuzione anche ad un solo condomino della proprietà esclusiva di una parte altrimenti comune.
Sul punto, in particolare ritiene la Corte di Cassazione (cfr. Cass. Sez. II n°30025/2024) che: “secondo quanto già reiteratamente statuito dalla giurisprudenza di questa Corte, per affermare la condominialità di un bene occorre gradatamente verificare dapprima che la res, per le sue caratteristiche strutturali, risulti destinata oggettivamente al servizio esclusivo di una o più unità immobiliari (cfr. Cass. Sez. Unite, 7/07/1993, n. 7449
e, più recentemente, Cass., Sez. 2, 8/09/2021, n. 24189), e poi che sussista un titolo contrario alla “presunzione” di condominialità, facendo riferimento esclusivo al primo atto di trasferimento di un'unità immobiliare dell'originario proprietario ad altro soggetto. L'art. 1117 cod. civ., infatti, nel contemplare un elenco, non tassativo, di beni caratterizzati dalla loro attitudine oggettiva al godimento comune e dalla concreta destinazione dei medesimi al servizio comune (Cass., Sez. 2, 18/4/2023, n. 10269; Cass., Sez. 2, 23/08/2007, n. 17928), opera ogniqualvolta, nel silenzio del titolo, il bene, per le sue caratteristiche, sia suscettibile di utilizzazione da parte di tutti i proprietari esclusivi (Cass., Sez. 2, 20/07/1999, n. 7764; Cass., Sez. 2, 30/03/2016, n. 6143), in quanto detta una presunzione di comune appartenenza a tutti i condòmini che non può essere vinta con qualsiasi prova contraria, ma soltanto alla stregua delle “opposte risultanze di quel determinato titolo che ha dato luogo alla formazione del condominio per effetto del frazionamento dell'edificio in più proprietà individuali” (Cass.,
Sez. 2, 6/7/2022, n. 21440). La situazione di condominio, regolata dagli artt. 1117 e seguenti cod. civ., si attua, infatti, sin dal momento in cui si opera il frazionamento della proprietà di un edificio, a seguito del trasferimento della prima unità immobiliare suscettibile di separata utilizzazione dall'originario unico proprietario ad altro pagina 10 di 16 soggetto (Cass., Sez. 2, 6/7/2022, n. 21440, cit.), la cui trascrizione, comprensiva pro quota, senza bisogno di specifica indicazione, anche delle parti comuni, ne consente l'opponibilità ai terzi dalla data dell'eseguita formalità (Cass., Sez. 2, 17/2/2020, n. 3852; Cass., Sez. 2, 9/12/1974, n. 4119).”.
Va infine osservato che (cfr. Cass, sez. II, ord. 3852/2020) si intende come cortile agli effetti dell'art. 1117 c.c., qualsiasi area scoperta compresa tra i corpi di fabbrica di un edificio o di più edifici, che serva a dare luce e aria agli ambienti circostanti, (Cass. Sez. 2, 09/06/2000, n. 7889) come risulta evidente avvenga anche per il cortile oggetto di causa, per quanto in atti.
Per quanto accertato in atti dal CTU tale cortile costituisce un unicum e lo stesso nel suo complesso, ivi compresa la porzione sulla quale i convenuti vantano un “uso esclusivo”, risulta essere strutturalmente posto al servizio tutte le unità immobiliari site negli edifici sia degli attori che dei convenuti.
Ciò posto in punto di fatto e di diritto ed atteso sia il chiaro dettato della clausola contenuta nel primo atto di frazionamento dell'unica proprietà immobiliare sopra richiamato, nonché la funzione svolta dallo stesso cortile a favore dei due edifici degli attori e dei convenuti, deve ritenersi quindi che l'intero cortile posto tra i due edifici aventi ingresso da Via Agordat n°11 in AN costituisce parte comune ai due fabbricati, degli attori e dei convenuti, e si ravvisa quindi la esistenza di un Condominio tra gli attori ed i convenuti con riferimento ad esso.
I convenuti vantano poi di aver ottenuto l'uso esclusivo e perpetuo sulla metà di detto cortile posta davanti ai lori appartamenti e la società terza chiamata ha allegato di aver acquistato a sua volta l'immobile poi frazionato e venduto ai convenuti, già con questo diritto all'uso esclusivo e perpetuo di tale porzione.
Invece gli attori contestano la legittimità di tale uso esclusivo e, comunque, la sua esistenza al momento dell'acquisto fattone dalla terza chiamata prima e dai convenuti poi.
Come sopra rilevato l'originario proprietario e costruttore al momento del frazionamento della sua proprietà indivisa aveva concesso al sig. “l'uso esclusivo e perpetuo della metà del cortile Parte_24 prospiciente la proprietà descritta “in secondo luogo” nell'atto trascrivendo, mentre il cortile di accesso a tale proprietà rimarrà proprietà comune proporzionalmente fra la parte acquirente e le parti venditrici o loro aventi causa a qualsiasi titolo”.
L'esistenza di tale “uso esclusivo” era richiamato anche nel regolamento del Condominio allegato in atti, con effetti ricognitivi di quanto previsto nell'atto di acquisto del sig. . Parte_24
Il regolamento in esame deve ritenersi che abbia avuto formazione successiva rispetto al detto atto di acquisto in quanto in quest'ultimo sono cancellate le parole “regolamento di condominio” e di tale cancellazione se ne è dato atto in calce al documento con apposita nota;
nè risulta essere stato allegato a tale documento, oppure accettato espressamente dall'acquirente.
Mentre il riferimento contenuto nello stesso regolamento di condominio a una già esistente “ ” fa Parte_25 ulteriormente ritenere per la sua formazione successiva rispetto all'atto di vendita suddetto.
Ciò posto, va ritenuto che in tema di cd. “ diritto reale di uso esclusivo” su porzioni di beni condominiali quale quella oggetto di causa, va applicato anche al caso in esame quanto espressamente dettato dalla Corte di
Cassazione laddove ha ritenuto che: “La pattuizione avente ad oggetto la creazione del c.d. "diritto reale di uso
pagina 11 di 16 esclusivo" su una porzione di cortile condominiale, costituente come tale parte comune dell'edificio, mirando alla creazione di una figura atipica di diritto reale limitato, tale da incidere, privandolo di concreto contenuto, sul nucleo essenziale del diritto dei condomini di uso paritario della cosa comune, sancito dall'articolo 1102 c.
c., è preclusa dal principio, insito nel sistema codicistico, del numerus clausus dei diritti reali e della tipicità di essi” (Cass. Sezz. UU. n°2897/2020).
Esclusa quindi la validità della costituzione di un diritto reale di uso esclusivo su questa parte comune condominiale oggetto di causa, va anche esclusa la attribuzione al sig. della proprietà Parte_24 esclusiva su di essa in quanto dal suo atto di acquisto non emergono elementi in tal senso, ma semmai che le parti abbiano inteso limitarsi alla attribuzione solo del suo uso esclusivo, riservando la proprietà dell'intero cortile in comunione tra alienante e acquirente.
Depone in tal senso lo stesso regolamento nel quale nel compiere una ricognizione sulla esistenza CP_4 di tale uso esclusivo ribadisce comunque che l'intero cortile è parte comune . CP_4
Deve quindi ritenersi che, al più, dall'atto di acquisto del sig. possano rinvenirsi i Parte_24 presupposti normativamente previsti per ricondurre tale concessione di “uso esclusivo” nel diritto reale d'uso di cui all'articolo 1021 c.c. che, come è noto, a termini dell'art.1024 c.c. non è cedibile a terzi.
Da tali rilievi consegue che non sussisteva la legittimazione del sig. a trasferire l'uso Parte_24 esclusivo di detta parte del cortile ai terzi successivi acquirenti dei suoi immobili;
né tantomeno aveva tale legittimazione la società terza chiamata al momento della vendita ai convenuti dell'edificio interno, come successivamente frazionato.
In definitiva, i convenuti non possono vantare alcun diritto ad un uso esclusivo di detta parte del cortile ma semmai bisogna verificare se l'utilizzo che gli stessi ne fanno possa costituire l'esercizio del CP_4 diritto all'uso più intenso della cosa comune previsto dall'art. 1102 c.c..
Come è noto difatti, (cfr. da ultimo Cass.18929/2020), l'uso frazionato della cosa a favore di uno dei comproprietari rientra tra quelli cui è destinato il bene, purchè sia esercitato nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 1102 cod. civ. e dunque non alteri od ostacoli il godimento degli altri comunisti, trovando l'utilizzazione da parte di ciascun comproprietario un limite nella concorrente ed analoga facoltà degli altri. Diversamente, invece, qualora la cosa comune sia alterata o addirittura sottratta definitivamente alla possibilità di godimento collettivo nei termini funzionali originariamente praticati, non si rientra più nell'ambito dell'uso frazionato consentito, ma nell'appropriazione di parte della cosa comune (Cass. Sez. 2, Sent. n. 14694 del 2015).
Per quanto in atti è pacifico l'utilizzo della parte di cortile in esame quale parcheggio stabile delle CP_4 autovetture dei convenuti , , e;
mentre la stessa non è Parte_19 Parte_20 Parte_21 Pt_22 utilizzata a tali fini dal convenuto . CP_1
Ugualmente pacifico in atti e che detto cortile non è utilizzato a tale scopo dagli attori ed è provata la ridotta estensione dello stesso che ne impedirebbe il pari riuso a tali fini da parte sia degli attori che dei convenuti.
In mancanza di un accordo tra gli attori ed i convenuti per adibire a parcheggio di autovetture il cortile comune e per l'uso turnario dello stesso, deve ritenersi che l'utilizzo che i suddetti convenuti ne facciano per il parcheggio pagina 12 di 16 delle proprie autovetture rientra tra le innovazioni vietate ai sensi del secondo comma dell'articolo 1120 c.c., comportando una riduzione quantitativa dell'utilizzazione della cosa comune fino al limite dell'inservibilità, come concreta inutilizzabilità della cosa secondo quella che è la sua naturale fruibilità o, quanto meno una sensibile menomazione della stessa utilità, per gli altri comproprietari del cortile(Cass. civ., Sez. II, 12/07/2011,
n. 15308; Cass. civ., 25/10/2005, n. 20639).
Con la conseguenza che la condotta dei convenuti , , e Parte_19 Parte_20 Parte_21 Pt_22
configura un abuso in violazione del diritto concesso ad ogni condomino ai sensi dell'art.1102 cc, poiché
[...] impedisce agli altri condomini di partecipare all'utilizzo dello spazio comune, ostacolandone il libero e pacifico godimento ed alterando l'equilibrio tra le concorrenti ed analoghe facoltà (Cass. civ., Sez. II, 24/02/2004, n.
3640).
Ne consegue infine che i convenuti , , e LA vanno Parte_19 Parte_20 Parte_21 Pt_22 condannati alla rimozione di qualsiasi veicolo a motore di loro proprietà dalla parte del cortile condominiale prospiciente e confinante con la loro proprietà, oggetto di causa ed a mantenere tale porzione libera da qualsiasi veicolo a motore di loro proprietà.
Sia e , in solido tra di loro, che e in solido tra di loro, Parte_19 Parte_20 Parte_21 Parte_22 vanno poi condannati, ai sensi dell'art.614 bis c.p.c., ricorrendone i presupposti, al pagamento a favore degli attori e della intervenuta di una penale, che viene equitativamente determinata in €.50,00 al giorno per ogni giorno di ritardo nel provvedere a detta rimozione, a decorrere dal 30° giorno dalla notifica della presente sentenza e sino all'effettivo adempimento.
Va invece disattesa la domanda di condanna dei convenuti al risarcimento dei danni ex art. 2043 cc atteso che gli attori non hanno provato tutti gli elementi costituivi della domanda di risarcimento del danno per fatto illecito
(danno, nesso causale e colpa), extracontrattuale.
Parte attrice si duole poi in merito alla circostanza che il cappotto termico apposto sulla proprietà dei convenuti recherebbe una modifica quale riduzione dell'area cortilizia a unico vantaggio delle unità abitative dei convenuti e che da essa conseguirebbe l'estensione del loro diritto in danno degli altri partecipanti al sul cortile Parte_23 oggetto di causa.
È stato accertato dalla consulenza tecnica che il cappotto termico suddetto incrementa il volume della facciata dell'edificio dei convenuti per una modesta porzione dello stesso, pari a 12 cm. di profondità, ricadendo su una corrispondente porzione di cortile condominiale.
In applicazione dei principi sopra richiamati anche tale occupazione non risulta essere una innovazione lesiva del diritto degli altri condomini, ma semmai un utilizzo più intenso di quella parte comune condominiale ai sensi dell'art 1102 cc, in mancanza di prova in atti che la stessa impedisce il suo pari uso agli altri condomini.
Va conseguentemente disattesa la domanda di condanna dei convenuti alla rimozione del suddetto cappotto termico.
Ugualmente provato, poi, per quanto in atti, è l'avvenuto frazionamento catastale della porzione in esame dell'unica area cortilizia comune condominiale effettuato dalla società oggi chiamata in causa.
pagina 13 di 16 Anch'essa non costituisce una lesione del diritto degli altri condomini atteso che non è provato che da essa possa derivare una lesione dei loro diritti sulla parte comune in considerazione del carattere non costitutivo della proprietà o di altro diritto reale del frazionamento catastale in esame.
Va conseguentemente disattesa anche la domanda di condanna dei convenuti a ricondurre ad unità catastale il cortile comune.
Ancora, vanno esaminate le domanda di manleva dei convenuti spiegate nei confronti della Controparte_2 per essere tenuti indenni da ogni pretesa, spesa e costo che dovesse essere riconosciuto a loro carico ed a favore degli attori in conseguenza del presente giudizio;
nonché in conseguenza dell'accertamento della inesistenza del diritto d'uso esclusivo sulla metà del cortile e di illegittimità della sua destinazione a parcheggio da CP_4 parte dei convenuti.
E' provato in atti che i convenuti, come specificato nei loro atti acquisto, hanno comprato dalla società chiamata in causa i loro immobili comprensivi dell'uso esclusivo e perpetuo della metà del cortile.
Per effetto della presente sentenza invece è stata accertata l'inesistenza di tale diritto di uso esclusivo e perpetuo ed agli stessi è inibito di parcheggiare i loro autoveicoli nel cortile comune condominiale.
Per quanto sopra rilevato, quindi, ed atteso il dettato degli art.1484 e 1480 cc., dette domande sono fondate e vanno accolte e la va condannata a: Controparte_2
- tenere indenni i convenuti da ogni spesa legale giudiziale e di mediazione e da ogni conseguenza dannosa posta a loro carico ed a favore degli attori per effetto della presente sentenza;
- ridurre il prezzo di vendita e risarcire il danno conseguente all'accertamento della inesistenza del diritto d'uso esclusivo sulla metà del cortile e di illegittimità della sua destinazione a parcheggio da parte dei CP_4 convenuti.
Per quanto riguarda la quantificazione di tale importo di riduzione del prezzo e di danno va ritenuto che gli importi indicati dai convenuti vadano rideterminati in considerazione del fatto che quelli oggetto di causa sono posti scoperti in un'area cortilizia comune.
Con la conseguenza che, in via equitativa, il detto danno va risarcito dalla chiamata in causa agli attori nella misura di €.10.000,00 a favore di e , in solido tra di loro;
€.10.000,00 a favore di Parte_19 Parte_20
e in solido tra di loro;
e €.10.000,00 a favore di . Parte_21 Parte_22 CP_1
Tutte le somme sopra riconosciute ai convenuti ed a carico della società chiamata in causa, vanno maggiorate degli interessi legali ai sensi dell'art.1284, I comma, c.c., dal verificarsi del danno o dall'esborso delle singole voci di spesa e fino al momento della proposizione della domanda;
nonchè di interessi legali ai sensi dell'art.1284 IV comma, c.c. dal momento della proposizione della domanda e fino al saldo effettivo.
Invece, relativamente alla domanda di condanna della a rimborsare ai convenuti le spese Controparte_2 sborsate per l'assistenza legale nel procedimento di mediazione n. 3238/2019 presso l'Organismo di
Conciliazione dell'ordine degli Avvocati di AN, va osservato che tali spese non costituiscono voce di danno e in ordine alle stesse si deciderà in tema di spese di lite, come di seguito.
Con rigetto o assorbimento di ogni altra domanda e eccezione sollevata in giudizio tra le parti, in applicazione pagina 14 di 16 del principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n. 12002 del
28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008) .
Le spese e competenze processuali e di mediazione, secondo il principio della soccombenza di cui all'art. 91
c.p.c., vanno poste a carico dei convenuti, in solido tra di loro ed a favore degli attori e della intervenuta, in solido tra di loro;
nonchè a carico della società chiamata in causa ed a favore dei convenuti, in solido tra di loro.
Le stesse, determinate sulla scorta dei parametri dettati del D.M. Giustizia 55 del 10/03/2014, in considerazione del valore della domanda, si liquidano come in dispositivo.
Nulla per le spese e competenze processuali tra gli attori e la intervenuta e la società chiamata in causa
Infine, le spese di CTU, già in precedenza liquidate e poste a carico di parte attrice, vanno ugualmente poste a carico dei convenuti e della terza chiamata in causa, in solido tra di loro, per l'intero e gli stessi vanno condannati a rimborsare gli attori e la intervenuta, in solido, di quanto avessero già sborsato per esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra domanda e istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede sulle domande formulate in atti, come in motivazione:
1) Accerta e dichiara che l'area cortilizia posta tra l'edificio degli attori e della intervenuta e quello dei convenuti, siti alla via Agordat n. 15 – AN (MI), è parte comune condominiale tra di essi attori, intervenuta e convenuti.
2) Accerta e dichiara l'illegittimità della destinazione a parcheggio dell'area cortilizia da parte dei convenuti
, , e e, per l'effetto, li condanna alla rimozione di Parte_19 Parte_20 Parte_21 Parte_22 qualsiasi veicolo a motore di loro proprietà dalla parte del cortile prospiciente e confinante con la CP_4 loro proprietà, oggetto di causa ed a mantenere tale porzione libera da qualsiasi veicolo a motore di loro proprietà.
3) Per l'effetto, ai sensi dell'art.614 cpc ed a titolo di penale, condanna sia e , in Parte_19 Parte_20 solido tra di loro che e in solido tra di loro, al pagamento a favore degli attori e Parte_21 Parte_22 della intervenuta, in solido tra di loro, di €.50,00 al giorno per ogni giorno di ritardo nel provvedere a detta rimozione, a decorrere dal 30° giorno dalla notifica della presente sentenza e sino all'effettivo adempimento.
4) Rigetta ogni altra domanda degli attori.
5) Condanna i convenuti, in solido tra di loro a corrispondere agli attori e alla intervenuta, in solido tra di loro, le spese e competenze di lite e di mediazione, liquidate in €.1.000,00 per spese ed €.9.000,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15% dei compensi ed a cpa e Iva di legge.
6) Condanna la a tenere indenni i convenuti da ogni spesa legale giudiziale e di mediazione Controparte_2
e da ogni conseguenza dannosa posta a loro carico ed a favore degli attori per effetto della presente sentenza;
nonché a corrispondere €.10.000 a favore di e , in solido tra di loro;
€. 10.000 a Parte_19 Parte_20 favore di e , in solido tra di loro;
e €.10.000 a favore di a titolo di Parte_21 Parte_22 CP_1 riduzione del prezzo di vendita e risarcimento del danno.
Tutte le somme sopra riconosciute ai convenuti ed a carico della società chiamata in causa, vanno maggiorate pagina 15 di 16 degli interessi legali ai sensi dell'art.1284, I comma, c.c., dal verificarsi del danno o dall'esborso delle singole voci di spesa e fino al momento della proposizione della domanda;
nonchè di interessi legali ai sensi dell'art.1284 IV comma, c.c. dal momento della proposizione della domanda e fino al saldo effettivo.
7) Condanna la società chiamata in causa a corrispondere ai convenuti, in solido tra di loro le spese e competenze di lite e di mediazione, liquidate in €.9.000,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15% dei compensi ed a cpa e Iva di legge.
8) Nulla per le spese e competenze processuali tra gli attori e la intervenuta e la società chiamata in causa
9) Pone definitivamente le spese di CTU, già in precedenza liquidate e poste a carico delle parti in solido tra di loro, a carico esclusivo dei convenuti e della società chiamata in causa, in solido tra di loro, per l'intero e condanna gli stessi a rimborsare gli attori, in solido tra di loro, di quanto avessero già sborsato per esse.
Sentenza immediatamente esecutiva, come per legge.
AN, 16 giugno 2025
Il Giudice dott. Pietro Paolo Pisani
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Paolo Pisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6576/2021 promossa da:
(C.F. , (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F. ), (C.F. ), Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4
(C.F. ), (C.F. ), Parte_5 C.F._5 Parte_6 C.F._6
(C.F. ), (C.F. Parte_7 C.F._7 Parte_8
), (C.F. ), C.F._8 Parte_9 C.F._9 Parte_10
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._10 Parte_11
, (C.F. ), C.F._11 Parte_12 C.F._12 Parte_13
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._13 Parte_14 C.F._14 [...]
(C.F. ), (C.F. Parte_15 C.F._15 Parte_16
), (C.F. ), (C.F. C.F._16 Parte_17 C.F._17 Parte_18
), tutti con il patrocinio dell'avv. VICEDOMINI MICHELANGELO ed elettivamente C.F._18 domiciliati in VIA LUSSU, 7 20128 MILANO presso il difensore avv. VICEDOMINI MICHELANGELO
ATTORI contro
(C.F. ), (C.F. ), CP_1 C.F._19 Parte_19 C.F._20
(C.F. ), (C.F. , Parte_20 C.F._21 Parte_21 C.F._22 [...]
(C.F. ), tutti con il patrocinio dell'avv. MAURO ROBERTO ed Pt_22 C.F._23 elettivamente domiciliati in VIA BENVENUTO CELLINI, 2 20129 MILANO presso il difensore avv. MAURO
ROBERTO CONVENUTI
Nonché nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MEDA GIORDANO e dell'avv. Controparte_2 P.IVA_1
CONTI PAOLA ed elettivamente domiciliata in PIAZZA SAN PIETRO IN GESSATE, 2 20122 MILANO presso il difensore avv. MEDA GIORDANO TERZO CHIAMATO
pagina 1 di 16 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VICEDOMINI MICHELANGELO, CP_3 C.F._24 elettivamente domiciliata in VIA LUSSU, 7 20128 MILANO presso il difensore avv. VICEDOMINI
MICHELANGELO INTERVENUTA
- OGGETTO: accertamento della proprietà comune condominiale.
- CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di causa del 20/5/2025 ed in formato digitale nel
fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO omissis ex art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi dalla Corte di Cassazione, SS.UU., n. 642 del 16/01/2015.
La stessa si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e 118 disp. Att. c.p.c, che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
La presente controversia è stata introdotta con atto di citazione ritualmente notificato con il quale gli odierni attori, signori , Parte_1 Parte_2 Parte_15 Parte_17 Pt_16
, , , , ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , , Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13
e , convenivano in giudizio gli odierni convenuti, signori , Parte_14 Parte_18 CP_1 [...]
, , e , davanti al Tribunale di AN, chiedendo, in via Pt_19 Parte_20 Parte_21 Pt_22 principale, di:
- accertare lo stato di comunione, ai sensi dell'art. 1117 e 1117 bis c.c., relativamente all'area cortilizia sita in
AN (MI) alla via Agordat n. 15 e, conseguentemente, accertare la violazione, da parte dei convenuti, della destinazione di detta area e condannarli alla rimozione dei veicoli ivi parcheggiati, inibendo l'attività di parcheggio per il futuro, nonché di vederli condannati al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'uso illegittimo del medesimo cortile;
- accertare l'illegittimità della costruzione del cappotto termico a ridosso di detta area di cortile, nonché il suo illegittimo frazionamento catastale;
- accertare l'avvenuta estinzione del diritto di uso esclusivo vantato dai convenuti sulla metà del cortile.
La causa veniva assegnata alla dott.ssa Lorenza Zuffada di questa sezione del Tribunale di AN e l'udienza di prima comparizione, fissata nell'atto di citazione al 11/05/2021, veniva rinviata, ai sensi dell'art. 168 bis, quinto comma, c.p.c., al 17/05/2021.
Si costituivano quindi i convenuti eccependo, in via preliminare, l'incompetenza per materia del Tribunale a favore del Giudice di Pace, nonché chiedendo la chiamata in causa del terzo venditore Controparte_2 delle unità immobiliari di proprietà degli stessi convenuti, al fine di vedersi manlevati in caso di accoglimento pagina 2 di 16 delle domande attoree.
Nel merito, poi, in via principale, contestavano tutte le richieste svolte dagli attori e ne chiedevano il rigetto.
All'udienza del 17/05/2021 il Giudice assegnatario della causa si riservava di decidere sulle eccezioni preliminari svolte dalle parti ed a scioglimento di detta riserva, in data 21/06/2021, rimetteva le parti avanti al mediatore al fine di espletare nuovamente la procedura di mediazione, rinviando, per la verifica dell'esito della stessa, all'udienza del 20/12/2021.
A tale udienza, atteso l'esito negativo del procedimento di mediazione svoltosi tra le parti attrice e convenuta, veniva quindi autorizzata la chiamata in causa del terzo richiesta dai convenuti e fissata allo scopo l'udienza al
23/05/2022.
In data 03/03/2022 la ORa espletava formale intervento ai fini della integrazione del CP_3 contraddittorio, facendo proprie tutte le ragioni vantate dagli attori.
Successivamente, iata 28/04/2022 si costituiva la terza chiamata “ eccependo, in via Controparte_2 preliminare, il mancato esperimento del procedimento di mediazione anche nei suoi confronti e l'incompetenza per materia del Tribunale a favore del Giudice di Pace. Nel merito, in via principale, si opponeva e contestava a tutte le richieste svolte dagli attori e dai convenuti.
All'udienza del 25/03/2022 dato atto della temporanea assenza del Giudice assegnatario della causa, la stessa veniva rinviata all'udienza del 14/11/2022 per la statuizione in ordine alle richieste delle parti.
A tale successiva udienza, ritenuta l'opportunità di un dialogo transattivo delle parti ed al fine di consentirne gli sviluppi, la causa veniva rinviata per valutarne l'esito all'udienza del 29/03/2023.
All'esito di questa successiva udienza, constata l'assenza di una conciliazione pur nella pendenza della trattative, venivano concessi i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c. e rinviata la causa all'udienza del 06/11/2023 per l'esame delle istanze istruttorie.
Depositate le memorie istruttorie, all'esito dell'udienza del 06/11/2023, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale all'udienza del
29/01/2024.
All'esito di tale ultima udienza, precisate le conclusioni dalle parti, la causa veniva rimessa in istruttoria e, disposta Consulenza Tecnica d'Ufficio con nomina dell'Ing. , la stessa veniva rinviata Persona_1 all'udienza del 04/03/2024 per il giuramento del tecnico e la formulazione del quesito.
Svolta la fissata udienza, eseguito il giuramento e formulato il quesito con inizio delle operazioni peritali in data
18/03/2024, la causa veniva rinviata per l'esame della perizia all'udienza del 25/09/2024, poi rinviata al
11/11/2024 a seguito di assegnazione della causa a questo Giudice, per trasferimento ad altra sezione del
Tribunale della Dr.ssa Zuffada.
Depositata la relazione del CTU, all'esito della udienza dell'11/11/2024 e a scioglimento della riserva presa in tale occasione sulle reiterate richieste di istruzione testimoniale, non venivano ammesse le prove orali richieste dalle parti e, ritenendo la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20/01/2025.
pagina 3 di 16 All'udienza del 20/01/2025, precisate le conclusioni dalle parti, il Giudice rinviava all'udienza del
21/05/2025 per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando termine per il deposito delle note conclusive fino a 10 giorni prima di detta udienza.
Parte attrice precisava le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente, reiterando le sue istanze istruttorie e opponendosi alle avverse domande ed istanze anche istruttorie e che, relativamente alle domande di merito, qui si trascrivono:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, previa ogni declaratoria di legge e del caso, contrariis reiectis, In via principale, nel merito - Accertare e dichiarare che l'area cortilizia posta tra i condomini A e B, siti alla via Agordat n. 15 –
AN (MI), è comune agli stessi ai sensi e per gli effetti degli artt. 1117 e 1117 bis c.c. - Accertare e dichiarare l'illegittimità della destinazione a parcheggio dell'area cortilizia, nonché l'uso abusivo e/o illegittimo della stessa da parte dei condomini del “ ”, a causa del parcheggio dei propri veicoli a Parte_23 motore e, per l'effetto - Condannare i condomini del “ ” alla rimozione immediata di qualsiasi Parte_23 veicolo a motore parcheggiato nel cortile, nonché - Inibire, per il futuro, i condomini del “ ” dal Parte_23 parcheggiare qualsiasi tipologia di veicolo a motore all'interno del cortile conformandosi ad un CP_4 uso corretto dello stesso, nel rispetto della legge e del regolamento condominiale, nonché Condannare i convenuti, in solido tra loro, per ogni giorno di ritardo a conformarsi ai richiesti provvedimenti inibitori e di condanna, al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di euro 1.000,00, o al pagamento di quella somma che sarà ritenuta equa e/o di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data del dovuto al saldo, nonchè - Condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c.
e, quindi, al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di euro 6.600,00 per l'uso illegittimo del cortile
calcolata alla data del 22.01.2021, oltre l'ulteriore somma maturanda a tal titolo e sino CP_4 all'emissione del provvedimento conclusivo del presente procedimento, o al pagamento di quelle somme maggiori o minori che saranno accertate in corso di causa, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data del dovuto al saldo.
Sempre in via principale, nel merito - Accertare e dichiarare l'illegittimità della costruzione del cappotto termico dell'edificio costituito nel “ B” e del frazionamento catastale dell'area cortilizia e, per Parte_23
l'effetto - Condannare i convenuti a rimuovere, a propria cura e spese, il cappotto termico costruito a ridosso del cortile e a ricondurre, sempre a propria cura e spese, l'area cortilizia ad unità catastale, CP_4 ristabilendo la conformità delle planimetrie.
Ancora in via principale, nel merito - Accertare e dichiarare l'estinzione del diritto d'uso esclusivo sulla metà del cortile condominiale.
In ogni caso - Con vittoria di spese e compensi professionali, compresi quelli della fase della mediazione, oltre rimborso spese forfettario del 15% ex art. 2 D.M. 55/14, IVA e CPA come per legge.
Parte intervenuta precisava a sua volta le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente, associandosi e reiterando quelle di parte attrice.
Parte convenuta precisava a sua volta le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato pagina 4 di 16 telematicamente, reiterando le sue istanze istruttorie e che, relativamente alle domande di merito, qui si trascrivono:
Voglia l'ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis,
In via preliminare - Dichiarare la propria incompetenza per materia e rimettere le parti dinanzi al
Giudice competente quale il Giudice di Pace di AN.
Nel merito -respingere ogni domanda giudiziale formulata dagli attori in quanto infondate sia in fatto che in diritto;
-respingere la domanda giudiziale volta ad accertare e dichiarare il tra i condomini Parte_23 siti alla via Agordat n. 15, con riferimento al cortile posto tra i due edifici;
-accertare e dichiarare la piena legittimità dell'uso esclusivo e perpetuo delle area di pertinenza delle unità immobiliari di cui al foglio 203 particella 295 sub. 703, foglio 203 particella 295 sub. 701, foglio 203 particella 295 sub. 702 di proprietà dei convenuti;
- previo accertamento dell'inapplicabilità ai convenuti del regolamento condominiale depositato dagli attori quale doc. 25, respingere e porre nel nulla la richiesta di rimozione di qualsiasi veicolo a motore parcheggiato nell'area ad uso esclusivo e perpetuo dei convenuti stante l'infondatezza della pretesa;
- previo accertamento dell'inapplicabilità ai convenuti del regolamento condominiale depositato dagli attori quale doc.
25, respingere e porre nel nulla la richiesta di inibire, per il futuro, i convenuti dal parcheggiare qualsiasi tipologia di veicolo a motore all'interno dell'area ad uso esclusivo e perpetuo dei convenuti;
-respingere e porre nel nulla la richiesta risarcitoria ex art. 2043 c.c. in danno dei convenuti n quanto infondata, generica e non supportata da adeguati elementi probatori. Per quanto attiene al sig. previo accertamento CP_1 che allo stesso è impedito l'uso dell'area esclusiva, respingere la richiesta di risarcimento del danno ex art.
2043 c.c.; -accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa, la piena legittimità del posizionamento del cappotto termico presente nell'edificio occupato dai convenuti e realizzato da e per Controparte_2
l'effetto respingere la condanna alla sua rimozione;
-respingere e porre nel nulla la domanda volta ad accertare
e dichiarare la presunta estinzione del diritto d'uso esclusivo sulla metà del cortile CP_4
In subordine -nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande formulate dagli attori condannare la ex art. 1484 c.c. e/o 1489 c.c a manlevare i sig.ri , Controparte_2 CP_1 Pt_20
, , , da ogni pretesa, spesa e costo che dovesse essere
[...] Parte_21 Controparte_5 Parte_19 riconosciuto agli attori;
-nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande formulate dagli attori finalizzate all'accertamento della presunta intervenuta estinzione del diritto d'uso esclusivo sulla metà del cortile e/o comunque della presunta illegittimità della destinazione a parcheggio CP_4 dell'area cortilizia e/o del presunto uso abusivo e/o illegittimo dello spazio in contestazione, condannare la
a pagare ai convenuti sig. , , , , Controparte_2 CP_1 Parte_20 Parte_21 Parte_22
, per ciascun immobile venduto, l'importo di euro 20.000,00 o quell'altra diversa somma Parte_19 maggiore o minore, quale riduzione del prezzo di acquisto degli stessi oltre al risarcimento dei danni da ciascuno subiti da liquidarsi in via equitativa;
-condannare la a rimborsare al sig. Controparte_2 CP_1
l'importo di euro 1.954,38, sostenuto per l'assistenza legale nel procedimento di mediazione n.
[...]
3238/2019 presso l'Organismo di Conciliazione dell'ordine degli Avvocati di AN subito a causa delle
pagina 5 di 16 doglianze degli odierni attori.
Parte chiamata in causa precisava a sua volta le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente, reiterando le sue istanze istruttorie e che, relativamente alle domande di merito, qui si trascrivono:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così provvedere
IN VIA PREGIUDIZIALE E/O PRELIMINARE: • Accertare e dichiarare, per i motivi tutti dedotti in atti,
l'improcedibilità del giudizio de quo e delle domande formulate dagli attori e/o dai convenuti per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ex D.lgs 28/2010 anche nei confronti della terza chiamata società Controparte_2
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE: • Accertare e dichiarare, per i motivi tutti dedotti in atti, l'incompetenza per materia del Tribunale adito, essendo invece competente ex art. 7, comma 3° n. 2 c.p.c. il Giudice di Pace di
AN.
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: • Rigettarsi le domande tutte formulate dagli attori in atto di citazione in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi tutti dedotti in atti. • Rigettarsi le domande in manleva ex artt. 1484 e/o 1489 C.C. e di condanna tutte formulate in via subordinata dai convenuti nei confronti della
in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi tutti dedotti in atti. • Con Controparte_2 vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio, oltre oneri di legge e 15% rimborso spese ”. CP_6
Precisate le conclusioni, depositate le note e discussa la causa, la stessa viene oggi decisa con la presente sentenza.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente va esaminata la eccezione di improcedibilità del giudizio de quo e delle domande formulate dagli attori e/o dai convenuti per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ex
D.lgs 28/2010 anche nei confronti della terza chiamata società come formulata da Controparte_2 quest'ultima.
L'eccezione va disattesa richiamando quanto specificato dalla Corte di Cassazione a Sezz. UU. (sentenza n°
3452/2024) che, esaminando un caso di mancato svolgimento della procedura di mediazione con riferimento a domande riconvenzionali, ha ritenuto che la mediazione deve riguardare soltanto l'atto introduttivo del giudizio.
In particolare nel precisare questo principio la Corte di Cassazione ha anche chiarito che: “la soluzione che volesse sottoporre la domanda riconvenzionale a mediazione obbligatoria dovrebbe – per coerenza – essere estesa ad ogni altra domanda fatta valere in giudizio, diversa ed ulteriore rispetto a quella inizialmente introdotta dall'attore: non solo, quindi, la domanda riconvenzionale, ma anche la riconvenzionale a riconvenzionale (c.d. reconventio reconventionis), la domanda proposta da un convenuto verso l'altro, oppure da e contro terzi interventori, volontari o su chiamata” (Cass. Sezz. UU. sentenza n° 3452/2024).
Ciò posto in maniera assorbente, va solo ulteriormente rilevato che, peraltro, la domanda spiegata dai convenuti nei confronti del terzo chiamato riguarda l'accertamento della responsabilità contrattuale di quest'ultimo e, dunque, non appare neppure rientrare nell'ambito delle materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria.
pagina 6 di 16 Poiché la procedura di mediazione obbligatoria, sebbene conclusasi negativamente, si è effettivamente svolta relativamente alle domande inerenti l'atto introduttivo del giudizio, quindi la condizione di procedibilità prevista dalla legge può considerarsi assolta.
Ancora preliminarmente va esaminata la eccezione di incompetenza per materia del Tribunale di AN perché sarebbe competente il Giudice di Pace di AN, come formulata sia da parte convenuta che da parte chiamata in causa.
La eccezione è destituita di fondamento e va rigettata, non vertendosi nel caso in esame su controversia in ordine ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze tra proprietà o alla misura e alle modalità di uso dei servizi condominiali, attribuite dall'art.7 terzo comma nn. 1 e 2 cod. proc. civ.al Giudice di Pace, ma in tema di diritti reali ed in particolare di proprietà e di diritto di utilizzazione di una parte comune ex art. CP_4
1102 cod. civ., nonché delle conseguenti domande inibitorie e risarcitorie per l'asserito uso abusivo del cortile oggetto di causa, secondo quelle che sono le prospettazioni delle parti in causa.
La stessa, di conseguenza, è devoluta alla cognizione del tribunale e la eccezione va rigettata.
Ancora preliminarmente, infine, vanno disattese le istanze di ammissione dei mezzi istruttori formulate da tutte le parti in giudizio e reiterate nelle loro conclusioni, confermando l'ordinanza di rigetto delle stesse già resa in precedenza, perché detti mezzi istruttori sono irrilevanti ai fini della decisione della causa per quanto di seguito si dirà.
Nel merito della controversia parte attrice espone a sostegno delle sue domande, che:
- gli odierni attori sono condomini di un edificio sito alla via Agordat n. 15 – AN (MI) – composto di n. 13 unità immobiliari;
- con ingresso dalla medesima via Agordat n. 15 – AN (MI), è situato un ulteriore edificio, sito alle spalle del primo, composto da n. 3 unità immobiliari, censite al NCEU di AN (Codice F205), al Foglio 203, mappale
295 (doc. 14), subalterni nn.: 701 – Proprietario OR;
702 – Proprietari in comunione CP_1 ordinaria ORi e;
703 – Proprietari in comunione legale ORi Parte_19 Parte_20 Parte_21
e Parte_22
- i due edifici sono separati da area cortilizia cementificata, confinante, in particolare, da un lato con la facciata retrostante l'edificio di cui sono condomini gli attori e dall'altro con la facciata antistante l'edificio di cui sono proprietari i convenuti;
- l'accesso all'edificio dei convenuti avviene unicamente attraverso accesso carraio sito nell'edificio dei condomini attori, composto da passo carraio, cancello di accesso e andito condominiale, sui quali insiste servitù di passaggio a favore dell'edificio dei convenuti;
- originariamente l'edificio dei convenuti era composto da un'unica unità immobiliare ad uso deposito;
- entrambi gli edifici erano di proprietà della società “Immobiliare Agordat XV°” che vendeva quello adibito a deposito unitamente ad un ufficio facente parte dell'edificio degli attori ed originariamente contraddistinto come sub. 701 del mappale341 ed ora sub. 703 di detto mappale, al sig. ; Parte_24
- in detto atto di acquisto dal venditore veniva “concesso alla parte acquirente l'uso esclusivo e perpetuo della
pagina 7 di 16 metà del cortile prospiciente la proprietà descritta “in secondo luogo” nell'atto trascrivendo, mentre il cortile di accesso a tale proprietà rimarrà proprietà comune proporzionalmente fra la parte acquirente e le parti venditrici o loro aventi causa a qualsiasi titolo”.
- nel regolamento del condominio dell'edificio degli attori è poi specificato che rientra tra le parti comuni “il cortile retrostante e confinante con la proprietà ; detto cortile, tuttavia, per la metà prospiciente alla Pt_24 proprietà è in uso esclusivo alla detta proprietà. Tutte le spese di manutenzione di detta porzione di Pt_24 cortile sono a carico della proprietà .”; nonché che “sul passo carraio di accesso allo stabile di via Pt_24
Agordat 15, vi è servitù di passo pedonale e carraio a favore della proprietà (attualmente unico accesso Pt_24 per accedervi) e la proprietà dovrà concorrere alle spese di manutenzione sia di carattere ordinario che Pt_24 di carattere straordinario in relazione all'uso da essa effettuato”;
- il signor trasferiva la proprietà dell'edificio adibito a deposito alla società Leasing Parte_24
Roma S.p.A.; la quale a sua volta trasferiva la proprietà alla società che a sua volta trasferiva alla CP_7 società Controparte_2
- quest'ultima società si occupava del frazionamento di detto edificio adibito a deposito nelle tre distinte unità immobiliari sopra identificate e trasferite agli odierni convenuti;
nonché della ristrutturazione e trasformazione dell'edificio;
- tra le opere di ristrutturazione e trasformazione vi era quella di posa del cappotto termico sulla facciata dell'edificio dei convenuti prospiciente il cortile che divide i due edifici;
- in tale occasione veniva anche frazionata catastalmente la metà del cortile anzidetto nei subalterni
704/705/706, mappale 295, foglio 203 e suddistinta in tre aree collegate a ciascun appartamento di tale edificio;
- dette porzioni sono destinate al parcheggio delle autovetture dei convenuti.
Queste circostanze di fatto sono provate, per quanto allegato documentalmente in atti e anche in parte come accertato in sede di CTU o non espressamente contestato tra le altre parti.
Su questi presupposti di fatto asserisce parte attrice che:
- il cortile sito tra i due edifici, degli attori e dei convenuti costituirebbe un bene in rapporto di accessorietà con i due fabbricati e si configurerebbe dunque un supercondominio tra gli stessi;
-il diritto di uso esclusivo previsto nell'atto di acquisto del signor non riguarderebbe Parte_24
l'edificio oggi dei convenuti ma l'unità immobiliare sita nell'edificio degli attori originariamente contraddistinta dal sub.701 del mappale 341 e comunque si sarebbe estinto, come avrebbero attestato i notai roganti gli atti di vendita successivi all'acquisto fattone dal signor;
Pt_24
- il frazionamento catastale e l'utilizzo in modo esclusivo di una porzione dello stesso da parte dei convenuti impedirebbe il pari uso da parte degli altri condomini e altererebbe la destinazione dello stesso cortile secondo la sua funzione;
- il cappotto termico apposto sulla proprietà dei convenuti recherebbe una modifica consistente in una riduzione dell'area cortilizia a unico vantaggio delle unità abitative dei convenuti, con conseguente estensione del loro pagina 8 di 16 diritto in danno degli altri partecipanti al condominio;
- ne conseguirebbe l'illegittimità dell'uso fatto dai convenuti di tale porzione del cortile e sarebbero giustificate le domande di condanna e di inibitoria formulate dagli attori.
I convenuti hanno opposto invece che:
- con i loro atti di compravendita avrebbero ottenuto in uso esclusivo e perpetuo l'area comune posta davanti al loro appartamento quale risultante dai frazionamenti sopra richiamati;
- conseguentemente avrebbero legittimamente e in buona fede utilizzato queste porzioni del cortile e le domande degli attori devono, quindi, essere rigettate;
- in ogni caso avrebbero dovuto essere manlevati dal loro venditore, società per le Controparte_2 conseguenze negative che potrebbero loro derivare dal presente giudizio;
nonché risarciti dallo stesso per tutti i danni subiti.
A sua volta la società terza chiamata, nel contestare sia le allegazioni degli attori che quelle dei convenuti nei suoi confronti e nel chiederne il rigetto, eccepiva che:
- aveva acquistato in data 24/03/2015 il fabbricato oggi di proprietà dei convenuti e che in tale atto veniva attestato che il cortile era gravato da “diritto all'uso esclusivo e perpetuo della metà a favore dell'unità immobiliare censita con il foglio 203, mappale 341 subalterno 701”;
- che tale attestazione risulterebbe da tutti gli atti notarili di compravendita nonché dal regolamento di condominio;
- sempre in forza di quanto attestato negli atti di compravendita tale diritto all'uso esclusivo e perpetuo dell'area di cortilizia oggetto di causa non si sarebbe mai estinto,
-lo stesso amministratore del condominio e gli attori avrebbero sempre riconosciuto e mai contestato l'esistenza di tale diritto di uso esclusivo;
- ne conseguirebbe la legittimità del diritto di uso esclusivo su tale porzione del cortile;
- invece per quanto riguarda la materiale utilizzazione a parcheggio di autovetture della stessa non la avrebbe mai ammessa o garantita ai convenuti, anche atteso che tale porzione è stata classificata e frazionata quale
“porzione non censibile comune”, mentre le aree adibite a parcheggio devono essere classificate e frazionate come “porzioni censibili comuni”.
Infine, con riferimento al cappotto termico, allega che la realizzazione dello stesso sarebbe legittima in quanto:
- essendo rivolta ad ottenere un risparmio energetico, lo stesso non verrebbe conteggiato per attribuire un maggior volume o una maggiore altezza al fabbricato in deroga alle distanze minime tra edifici e tra confini di proprietà;
- non lederebbe il pari uso da parte degli altri condomini dell'area cortilizia oggetto di causa.
Tenuto conto delle allegazioni e domande delle parti e della copiosa allegazione documentale, notarile, tecnica e fotografica in atti, nonché anche a seguito degli esami tecnici compiuti dal CTU, Ing. , al cui Persona_1 elaborato ed alle cui conclusioni si rinvia integralmente perché pienamente condivisibili, deve ritenersi quanto segue.
pagina 9 di 16 Tutto il complesso immobiliare costituito dai due edifici e dal cortile era originariamente di un unico proprietario che ha poi proceduto al frazionamento di tale compendio mediante il primo atto di compravendita, con il quale il signor ha acquistato l'edificio nel quale oggi si trovano le proprietà dei convenuti e un Parte_24 appartamento nell'edificio nel quale si trovano le proprietà degli attori.
In tale atto è espressamente previsto che il cortile di accesso all'edificio nel quale oggi si trovano le proprietà dei convenuti “rimarrà proprietà comune proporzionalmente fra la parte acquirente e le parti venditrici o loro aventi causa qualsiasi titolo”.
Inoltre è pacifica la esistenza di una servitù di passaggio attraverso l'androne dell'edificio degli attori a favore dell'edificio dei convenuti per consentire l'accesso allo stesso attraverso il cortile suddetto.
E' noto che per la formazione dell'ente “condominio” non è necessario un formale atto di costituzione, essendo sufficiente la presenza di un edificio in cui vi sia una separazione della proprietà delle distinte unità immobiliari che lo compongono e la presenza di talune parti comuni, in rapporto alla loro specifica funzione di servire all'utilizzazione ed al godimento delle parti di proprietà esclusiva (Cass. civ., S.U., 30.1.2006, n. 2046), con la conseguenza che “Qualora l'assemblea ritenga opportuno deliberare un atto di costituzione del condominio, la relativa delibera avrà un effetto meramente dichiarativo di una situazione di fatto già esistente e che non può né deve essere accettata o rifiutata” (Cass. civ. 27.1.2012 n. 1224).
Va poi osservato che l'art. 1117 c.c., nel porre una attribuzione in proprietà condominiale dei beni che in esso sono elencati o che risultano comunque necessari all'esistenza stessa del , consente però Parte_23
l'attribuzione anche ad un solo condomino della proprietà esclusiva di una parte altrimenti comune.
Sul punto, in particolare ritiene la Corte di Cassazione (cfr. Cass. Sez. II n°30025/2024) che: “secondo quanto già reiteratamente statuito dalla giurisprudenza di questa Corte, per affermare la condominialità di un bene occorre gradatamente verificare dapprima che la res, per le sue caratteristiche strutturali, risulti destinata oggettivamente al servizio esclusivo di una o più unità immobiliari (cfr. Cass. Sez. Unite, 7/07/1993, n. 7449
e, più recentemente, Cass., Sez. 2, 8/09/2021, n. 24189), e poi che sussista un titolo contrario alla “presunzione” di condominialità, facendo riferimento esclusivo al primo atto di trasferimento di un'unità immobiliare dell'originario proprietario ad altro soggetto. L'art. 1117 cod. civ., infatti, nel contemplare un elenco, non tassativo, di beni caratterizzati dalla loro attitudine oggettiva al godimento comune e dalla concreta destinazione dei medesimi al servizio comune (Cass., Sez. 2, 18/4/2023, n. 10269; Cass., Sez. 2, 23/08/2007, n. 17928), opera ogniqualvolta, nel silenzio del titolo, il bene, per le sue caratteristiche, sia suscettibile di utilizzazione da parte di tutti i proprietari esclusivi (Cass., Sez. 2, 20/07/1999, n. 7764; Cass., Sez. 2, 30/03/2016, n. 6143), in quanto detta una presunzione di comune appartenenza a tutti i condòmini che non può essere vinta con qualsiasi prova contraria, ma soltanto alla stregua delle “opposte risultanze di quel determinato titolo che ha dato luogo alla formazione del condominio per effetto del frazionamento dell'edificio in più proprietà individuali” (Cass.,
Sez. 2, 6/7/2022, n. 21440). La situazione di condominio, regolata dagli artt. 1117 e seguenti cod. civ., si attua, infatti, sin dal momento in cui si opera il frazionamento della proprietà di un edificio, a seguito del trasferimento della prima unità immobiliare suscettibile di separata utilizzazione dall'originario unico proprietario ad altro pagina 10 di 16 soggetto (Cass., Sez. 2, 6/7/2022, n. 21440, cit.), la cui trascrizione, comprensiva pro quota, senza bisogno di specifica indicazione, anche delle parti comuni, ne consente l'opponibilità ai terzi dalla data dell'eseguita formalità (Cass., Sez. 2, 17/2/2020, n. 3852; Cass., Sez. 2, 9/12/1974, n. 4119).”.
Va infine osservato che (cfr. Cass, sez. II, ord. 3852/2020) si intende come cortile agli effetti dell'art. 1117 c.c., qualsiasi area scoperta compresa tra i corpi di fabbrica di un edificio o di più edifici, che serva a dare luce e aria agli ambienti circostanti, (Cass. Sez. 2, 09/06/2000, n. 7889) come risulta evidente avvenga anche per il cortile oggetto di causa, per quanto in atti.
Per quanto accertato in atti dal CTU tale cortile costituisce un unicum e lo stesso nel suo complesso, ivi compresa la porzione sulla quale i convenuti vantano un “uso esclusivo”, risulta essere strutturalmente posto al servizio tutte le unità immobiliari site negli edifici sia degli attori che dei convenuti.
Ciò posto in punto di fatto e di diritto ed atteso sia il chiaro dettato della clausola contenuta nel primo atto di frazionamento dell'unica proprietà immobiliare sopra richiamato, nonché la funzione svolta dallo stesso cortile a favore dei due edifici degli attori e dei convenuti, deve ritenersi quindi che l'intero cortile posto tra i due edifici aventi ingresso da Via Agordat n°11 in AN costituisce parte comune ai due fabbricati, degli attori e dei convenuti, e si ravvisa quindi la esistenza di un Condominio tra gli attori ed i convenuti con riferimento ad esso.
I convenuti vantano poi di aver ottenuto l'uso esclusivo e perpetuo sulla metà di detto cortile posta davanti ai lori appartamenti e la società terza chiamata ha allegato di aver acquistato a sua volta l'immobile poi frazionato e venduto ai convenuti, già con questo diritto all'uso esclusivo e perpetuo di tale porzione.
Invece gli attori contestano la legittimità di tale uso esclusivo e, comunque, la sua esistenza al momento dell'acquisto fattone dalla terza chiamata prima e dai convenuti poi.
Come sopra rilevato l'originario proprietario e costruttore al momento del frazionamento della sua proprietà indivisa aveva concesso al sig. “l'uso esclusivo e perpetuo della metà del cortile Parte_24 prospiciente la proprietà descritta “in secondo luogo” nell'atto trascrivendo, mentre il cortile di accesso a tale proprietà rimarrà proprietà comune proporzionalmente fra la parte acquirente e le parti venditrici o loro aventi causa a qualsiasi titolo”.
L'esistenza di tale “uso esclusivo” era richiamato anche nel regolamento del Condominio allegato in atti, con effetti ricognitivi di quanto previsto nell'atto di acquisto del sig. . Parte_24
Il regolamento in esame deve ritenersi che abbia avuto formazione successiva rispetto al detto atto di acquisto in quanto in quest'ultimo sono cancellate le parole “regolamento di condominio” e di tale cancellazione se ne è dato atto in calce al documento con apposita nota;
nè risulta essere stato allegato a tale documento, oppure accettato espressamente dall'acquirente.
Mentre il riferimento contenuto nello stesso regolamento di condominio a una già esistente “ ” fa Parte_25 ulteriormente ritenere per la sua formazione successiva rispetto all'atto di vendita suddetto.
Ciò posto, va ritenuto che in tema di cd. “ diritto reale di uso esclusivo” su porzioni di beni condominiali quale quella oggetto di causa, va applicato anche al caso in esame quanto espressamente dettato dalla Corte di
Cassazione laddove ha ritenuto che: “La pattuizione avente ad oggetto la creazione del c.d. "diritto reale di uso
pagina 11 di 16 esclusivo" su una porzione di cortile condominiale, costituente come tale parte comune dell'edificio, mirando alla creazione di una figura atipica di diritto reale limitato, tale da incidere, privandolo di concreto contenuto, sul nucleo essenziale del diritto dei condomini di uso paritario della cosa comune, sancito dall'articolo 1102 c.
c., è preclusa dal principio, insito nel sistema codicistico, del numerus clausus dei diritti reali e della tipicità di essi” (Cass. Sezz. UU. n°2897/2020).
Esclusa quindi la validità della costituzione di un diritto reale di uso esclusivo su questa parte comune condominiale oggetto di causa, va anche esclusa la attribuzione al sig. della proprietà Parte_24 esclusiva su di essa in quanto dal suo atto di acquisto non emergono elementi in tal senso, ma semmai che le parti abbiano inteso limitarsi alla attribuzione solo del suo uso esclusivo, riservando la proprietà dell'intero cortile in comunione tra alienante e acquirente.
Depone in tal senso lo stesso regolamento nel quale nel compiere una ricognizione sulla esistenza CP_4 di tale uso esclusivo ribadisce comunque che l'intero cortile è parte comune . CP_4
Deve quindi ritenersi che, al più, dall'atto di acquisto del sig. possano rinvenirsi i Parte_24 presupposti normativamente previsti per ricondurre tale concessione di “uso esclusivo” nel diritto reale d'uso di cui all'articolo 1021 c.c. che, come è noto, a termini dell'art.1024 c.c. non è cedibile a terzi.
Da tali rilievi consegue che non sussisteva la legittimazione del sig. a trasferire l'uso Parte_24 esclusivo di detta parte del cortile ai terzi successivi acquirenti dei suoi immobili;
né tantomeno aveva tale legittimazione la società terza chiamata al momento della vendita ai convenuti dell'edificio interno, come successivamente frazionato.
In definitiva, i convenuti non possono vantare alcun diritto ad un uso esclusivo di detta parte del cortile ma semmai bisogna verificare se l'utilizzo che gli stessi ne fanno possa costituire l'esercizio del CP_4 diritto all'uso più intenso della cosa comune previsto dall'art. 1102 c.c..
Come è noto difatti, (cfr. da ultimo Cass.18929/2020), l'uso frazionato della cosa a favore di uno dei comproprietari rientra tra quelli cui è destinato il bene, purchè sia esercitato nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 1102 cod. civ. e dunque non alteri od ostacoli il godimento degli altri comunisti, trovando l'utilizzazione da parte di ciascun comproprietario un limite nella concorrente ed analoga facoltà degli altri. Diversamente, invece, qualora la cosa comune sia alterata o addirittura sottratta definitivamente alla possibilità di godimento collettivo nei termini funzionali originariamente praticati, non si rientra più nell'ambito dell'uso frazionato consentito, ma nell'appropriazione di parte della cosa comune (Cass. Sez. 2, Sent. n. 14694 del 2015).
Per quanto in atti è pacifico l'utilizzo della parte di cortile in esame quale parcheggio stabile delle CP_4 autovetture dei convenuti , , e;
mentre la stessa non è Parte_19 Parte_20 Parte_21 Pt_22 utilizzata a tali fini dal convenuto . CP_1
Ugualmente pacifico in atti e che detto cortile non è utilizzato a tale scopo dagli attori ed è provata la ridotta estensione dello stesso che ne impedirebbe il pari riuso a tali fini da parte sia degli attori che dei convenuti.
In mancanza di un accordo tra gli attori ed i convenuti per adibire a parcheggio di autovetture il cortile comune e per l'uso turnario dello stesso, deve ritenersi che l'utilizzo che i suddetti convenuti ne facciano per il parcheggio pagina 12 di 16 delle proprie autovetture rientra tra le innovazioni vietate ai sensi del secondo comma dell'articolo 1120 c.c., comportando una riduzione quantitativa dell'utilizzazione della cosa comune fino al limite dell'inservibilità, come concreta inutilizzabilità della cosa secondo quella che è la sua naturale fruibilità o, quanto meno una sensibile menomazione della stessa utilità, per gli altri comproprietari del cortile(Cass. civ., Sez. II, 12/07/2011,
n. 15308; Cass. civ., 25/10/2005, n. 20639).
Con la conseguenza che la condotta dei convenuti , , e Parte_19 Parte_20 Parte_21 Pt_22
configura un abuso in violazione del diritto concesso ad ogni condomino ai sensi dell'art.1102 cc, poiché
[...] impedisce agli altri condomini di partecipare all'utilizzo dello spazio comune, ostacolandone il libero e pacifico godimento ed alterando l'equilibrio tra le concorrenti ed analoghe facoltà (Cass. civ., Sez. II, 24/02/2004, n.
3640).
Ne consegue infine che i convenuti , , e LA vanno Parte_19 Parte_20 Parte_21 Pt_22 condannati alla rimozione di qualsiasi veicolo a motore di loro proprietà dalla parte del cortile condominiale prospiciente e confinante con la loro proprietà, oggetto di causa ed a mantenere tale porzione libera da qualsiasi veicolo a motore di loro proprietà.
Sia e , in solido tra di loro, che e in solido tra di loro, Parte_19 Parte_20 Parte_21 Parte_22 vanno poi condannati, ai sensi dell'art.614 bis c.p.c., ricorrendone i presupposti, al pagamento a favore degli attori e della intervenuta di una penale, che viene equitativamente determinata in €.50,00 al giorno per ogni giorno di ritardo nel provvedere a detta rimozione, a decorrere dal 30° giorno dalla notifica della presente sentenza e sino all'effettivo adempimento.
Va invece disattesa la domanda di condanna dei convenuti al risarcimento dei danni ex art. 2043 cc atteso che gli attori non hanno provato tutti gli elementi costituivi della domanda di risarcimento del danno per fatto illecito
(danno, nesso causale e colpa), extracontrattuale.
Parte attrice si duole poi in merito alla circostanza che il cappotto termico apposto sulla proprietà dei convenuti recherebbe una modifica quale riduzione dell'area cortilizia a unico vantaggio delle unità abitative dei convenuti e che da essa conseguirebbe l'estensione del loro diritto in danno degli altri partecipanti al sul cortile Parte_23 oggetto di causa.
È stato accertato dalla consulenza tecnica che il cappotto termico suddetto incrementa il volume della facciata dell'edificio dei convenuti per una modesta porzione dello stesso, pari a 12 cm. di profondità, ricadendo su una corrispondente porzione di cortile condominiale.
In applicazione dei principi sopra richiamati anche tale occupazione non risulta essere una innovazione lesiva del diritto degli altri condomini, ma semmai un utilizzo più intenso di quella parte comune condominiale ai sensi dell'art 1102 cc, in mancanza di prova in atti che la stessa impedisce il suo pari uso agli altri condomini.
Va conseguentemente disattesa la domanda di condanna dei convenuti alla rimozione del suddetto cappotto termico.
Ugualmente provato, poi, per quanto in atti, è l'avvenuto frazionamento catastale della porzione in esame dell'unica area cortilizia comune condominiale effettuato dalla società oggi chiamata in causa.
pagina 13 di 16 Anch'essa non costituisce una lesione del diritto degli altri condomini atteso che non è provato che da essa possa derivare una lesione dei loro diritti sulla parte comune in considerazione del carattere non costitutivo della proprietà o di altro diritto reale del frazionamento catastale in esame.
Va conseguentemente disattesa anche la domanda di condanna dei convenuti a ricondurre ad unità catastale il cortile comune.
Ancora, vanno esaminate le domanda di manleva dei convenuti spiegate nei confronti della Controparte_2 per essere tenuti indenni da ogni pretesa, spesa e costo che dovesse essere riconosciuto a loro carico ed a favore degli attori in conseguenza del presente giudizio;
nonché in conseguenza dell'accertamento della inesistenza del diritto d'uso esclusivo sulla metà del cortile e di illegittimità della sua destinazione a parcheggio da CP_4 parte dei convenuti.
E' provato in atti che i convenuti, come specificato nei loro atti acquisto, hanno comprato dalla società chiamata in causa i loro immobili comprensivi dell'uso esclusivo e perpetuo della metà del cortile.
Per effetto della presente sentenza invece è stata accertata l'inesistenza di tale diritto di uso esclusivo e perpetuo ed agli stessi è inibito di parcheggiare i loro autoveicoli nel cortile comune condominiale.
Per quanto sopra rilevato, quindi, ed atteso il dettato degli art.1484 e 1480 cc., dette domande sono fondate e vanno accolte e la va condannata a: Controparte_2
- tenere indenni i convenuti da ogni spesa legale giudiziale e di mediazione e da ogni conseguenza dannosa posta a loro carico ed a favore degli attori per effetto della presente sentenza;
- ridurre il prezzo di vendita e risarcire il danno conseguente all'accertamento della inesistenza del diritto d'uso esclusivo sulla metà del cortile e di illegittimità della sua destinazione a parcheggio da parte dei CP_4 convenuti.
Per quanto riguarda la quantificazione di tale importo di riduzione del prezzo e di danno va ritenuto che gli importi indicati dai convenuti vadano rideterminati in considerazione del fatto che quelli oggetto di causa sono posti scoperti in un'area cortilizia comune.
Con la conseguenza che, in via equitativa, il detto danno va risarcito dalla chiamata in causa agli attori nella misura di €.10.000,00 a favore di e , in solido tra di loro;
€.10.000,00 a favore di Parte_19 Parte_20
e in solido tra di loro;
e €.10.000,00 a favore di . Parte_21 Parte_22 CP_1
Tutte le somme sopra riconosciute ai convenuti ed a carico della società chiamata in causa, vanno maggiorate degli interessi legali ai sensi dell'art.1284, I comma, c.c., dal verificarsi del danno o dall'esborso delle singole voci di spesa e fino al momento della proposizione della domanda;
nonchè di interessi legali ai sensi dell'art.1284 IV comma, c.c. dal momento della proposizione della domanda e fino al saldo effettivo.
Invece, relativamente alla domanda di condanna della a rimborsare ai convenuti le spese Controparte_2 sborsate per l'assistenza legale nel procedimento di mediazione n. 3238/2019 presso l'Organismo di
Conciliazione dell'ordine degli Avvocati di AN, va osservato che tali spese non costituiscono voce di danno e in ordine alle stesse si deciderà in tema di spese di lite, come di seguito.
Con rigetto o assorbimento di ogni altra domanda e eccezione sollevata in giudizio tra le parti, in applicazione pagina 14 di 16 del principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n. 12002 del
28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008) .
Le spese e competenze processuali e di mediazione, secondo il principio della soccombenza di cui all'art. 91
c.p.c., vanno poste a carico dei convenuti, in solido tra di loro ed a favore degli attori e della intervenuta, in solido tra di loro;
nonchè a carico della società chiamata in causa ed a favore dei convenuti, in solido tra di loro.
Le stesse, determinate sulla scorta dei parametri dettati del D.M. Giustizia 55 del 10/03/2014, in considerazione del valore della domanda, si liquidano come in dispositivo.
Nulla per le spese e competenze processuali tra gli attori e la intervenuta e la società chiamata in causa
Infine, le spese di CTU, già in precedenza liquidate e poste a carico di parte attrice, vanno ugualmente poste a carico dei convenuti e della terza chiamata in causa, in solido tra di loro, per l'intero e gli stessi vanno condannati a rimborsare gli attori e la intervenuta, in solido, di quanto avessero già sborsato per esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra domanda e istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede sulle domande formulate in atti, come in motivazione:
1) Accerta e dichiara che l'area cortilizia posta tra l'edificio degli attori e della intervenuta e quello dei convenuti, siti alla via Agordat n. 15 – AN (MI), è parte comune condominiale tra di essi attori, intervenuta e convenuti.
2) Accerta e dichiara l'illegittimità della destinazione a parcheggio dell'area cortilizia da parte dei convenuti
, , e e, per l'effetto, li condanna alla rimozione di Parte_19 Parte_20 Parte_21 Parte_22 qualsiasi veicolo a motore di loro proprietà dalla parte del cortile prospiciente e confinante con la CP_4 loro proprietà, oggetto di causa ed a mantenere tale porzione libera da qualsiasi veicolo a motore di loro proprietà.
3) Per l'effetto, ai sensi dell'art.614 cpc ed a titolo di penale, condanna sia e , in Parte_19 Parte_20 solido tra di loro che e in solido tra di loro, al pagamento a favore degli attori e Parte_21 Parte_22 della intervenuta, in solido tra di loro, di €.50,00 al giorno per ogni giorno di ritardo nel provvedere a detta rimozione, a decorrere dal 30° giorno dalla notifica della presente sentenza e sino all'effettivo adempimento.
4) Rigetta ogni altra domanda degli attori.
5) Condanna i convenuti, in solido tra di loro a corrispondere agli attori e alla intervenuta, in solido tra di loro, le spese e competenze di lite e di mediazione, liquidate in €.1.000,00 per spese ed €.9.000,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15% dei compensi ed a cpa e Iva di legge.
6) Condanna la a tenere indenni i convenuti da ogni spesa legale giudiziale e di mediazione Controparte_2
e da ogni conseguenza dannosa posta a loro carico ed a favore degli attori per effetto della presente sentenza;
nonché a corrispondere €.10.000 a favore di e , in solido tra di loro;
€. 10.000 a Parte_19 Parte_20 favore di e , in solido tra di loro;
e €.10.000 a favore di a titolo di Parte_21 Parte_22 CP_1 riduzione del prezzo di vendita e risarcimento del danno.
Tutte le somme sopra riconosciute ai convenuti ed a carico della società chiamata in causa, vanno maggiorate pagina 15 di 16 degli interessi legali ai sensi dell'art.1284, I comma, c.c., dal verificarsi del danno o dall'esborso delle singole voci di spesa e fino al momento della proposizione della domanda;
nonchè di interessi legali ai sensi dell'art.1284 IV comma, c.c. dal momento della proposizione della domanda e fino al saldo effettivo.
7) Condanna la società chiamata in causa a corrispondere ai convenuti, in solido tra di loro le spese e competenze di lite e di mediazione, liquidate in €.9.000,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15% dei compensi ed a cpa e Iva di legge.
8) Nulla per le spese e competenze processuali tra gli attori e la intervenuta e la società chiamata in causa
9) Pone definitivamente le spese di CTU, già in precedenza liquidate e poste a carico delle parti in solido tra di loro, a carico esclusivo dei convenuti e della società chiamata in causa, in solido tra di loro, per l'intero e condanna gli stessi a rimborsare gli attori, in solido tra di loro, di quanto avessero già sborsato per esse.
Sentenza immediatamente esecutiva, come per legge.
AN, 16 giugno 2025
Il Giudice dott. Pietro Paolo Pisani
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