Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/05/2025, n. 1902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1902 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4677/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente rel.
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 11.4.2025 da
1) Parte_1 nato l'[...], in [...], cod. fisc. , C.F._1 cittadino ecuadoriano, residente a [...] con l'Avv. Valeria Panetta, presso il quale ha eletto domicilio telematico, pec: Email_1
e
2) Controparte_1 nata il [...], a [...], cod. fisc. , C.F._2 cittadina ecuadoriana, residente a[...] con l'Avv. Francesca Baicchi presso il quale ha eletto domicilio telematico, pec: Email_2
con i seguenti figli: , cod. fisc. , nata a [...] C.F._3
Milano, il 12.03.2020
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
11.04.2025, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
➢ ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente con la madre. Persona_2
- Due pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola fino alle 20.30 in base ai turni di lavoro della signora Controparte_1
- Periodo Natalizio: una settimana consecutiva durante le festività (dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio ad anni alterni).
- Periodo Pasquali: tre giorni durante le vacanze scolastiche (il giorno di Pasqua ad anni alterni).
- Ulteriori festività (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 7 e 8 dicembre) ad anni alterni.
- Nel corso di agosto, il padre avrà facoltà di trascorrere con due settimane anche non Per_1 consecutive, previo accordo con la madre da raggiungersi entro il 15 maggio di ogni anno.
➢ Le parti concordano che la signora collocataria della figlia minore, Controparte_1 conserverà gli originali dei documenti di e il padre ne conserverà una copia;
quando il padre Per_1 trascorrerà più giorni con la figlia minore, la madre gli consegnerà gli originali che le verranno riconsegnati quando verrà riportata dalla madre. Per_1
➢ Stabilire a carico del padre il versamento di un contributo al mantenimento della figlia pari a 200,00 euro mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, se positivi, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese extra, come da linee guida adottate dal
Tribunale di Milano / Corte di Appello del 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni);
h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
- L'Assegno Unico che al momento viene percepito integralmente (100%) dalla signora continuerà ad essere percepito integralmente dalla stessa. Controparte_1
➢ Compensare integralmente le spese di lite.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti, relativamente all'assegno unico.
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 14.5.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Laura Maria Cosmai