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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 13/02/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dott. Lucio Benvegnù - Presidente relatore -
Dott. Giuliano Berardi - Consigliere -
Dott. Andrea Doardo - Giudice ausiliario -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 92 del Ruolo 2024, promossa in questa sede di appello con ricorso depositato il 30/7/2024
da
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 CodiceFiscale_1
Avv. Daniele Coslovich e Roberto Crucil in forza di procura speciale alla lite di data
18/6/2024 trasmessa per via telematica, unitamente al ricorso d'appello, come copia per immagine su supporto informatico di originale analogico
- appellante -
contro
Controparte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv.Antonella Gerin in forza di P.IVA_1
procura generale alle liti a rogito del notaio dott. di Roma di data 30/7/2024 Per_1
Rep. 93107 Racc. 28290
- appellato -
Oggetto della causa: giudizio di appello contro la sentenza n.35/2024 del Tribunale
di Gorizia - prestazioni da infortunio sul lavoro / liquidazione spese di lite.
Causa chiamata all'udienza di discussione del 9/1/2025. Conclusioni
Per l'appellante: voglia la Corte d'Appello di Trieste, in funzione di giudice del lavo- ro, a norma dell'art. 435 e ss. c.p.c., fissare l'udienza di comparizione delle parti e di-
scussione della causa, al fine di pronunciare nel merito delle seguenti conclusioni: A)
accogliere il ricorso e, conseguentemente, in riforma della impugnata sentenza n.
35/2024 del Tribunale di Gorizia, accertare e liquidare le spese di lite da porre a carico del soccombente in I grado di giudizio e che i difensori della ricorrente CP_1 [...]
hanno già chiesto con nota spese dd. 21 febbraio 2024, da determinarsi Parte_2
ad esito del giudizio R.G. 195/2023 innanzi al Tribunale di Gorizia, che si è concluso con la dichiarazione della cessazione della materia del contendere e con condanna di al pagamento delle spese di lite;
B) per l'effetto condannare , in persona CP_1 CP_1
del legale rappresentante, al pagamento delle spese di lite del giudizio cessato innanzi al Tribunale di Gorizia in misura diversa da quella decisa dal Tribunale di Gorizia ed in conformità alla legge e alla Tariffa professionale.
Per l'appellato: si insiste, pertanto, per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza di primo grado in punto spese. Spese del grado d'appello rifuse.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso di data 23/6/2023 la sig.ra conveniva in giu- Parte_1
dizio l' esponendo che il 7/2/2021 suo marito aveva subito un in- CP_1 Persona_2
fortunio mortale all'interno dell'Azienda Agricola IN Roberto e AN sita a Fossa-
lon di Grado;
che il Tribunale di Gorizia, all'esito delle indagini svolte dalla locale
Procura della Repubblica di Gorizia, aveva emesso decreto di archiviazione della no-
tizia di reato a carico di AN IN, contitolare della suddetta azienda;
che l' , CP_1
cui era stata chiesta la rendita ai superstiti, l'aveva negata prima per mancanza di aventi diritto e poi affermando che la responsabilità dell'incidente doveva essere ascritta al rischio elettivo assuntosi dalla vittima;
che il ricorso amministrativo era stato respinto dall'Istituto a causa dell'assenza di rischio lavorativo;
che la posizione
Part dell' era del tutto ingiustificata, essendo l'infortunio accaduto mentre il sig. CP_1
Pag.2 stava lavorando in azienda, intento alla preparazione del foraggio destinato Parte_4
alla alimentazione serale dei bovini allevati nell'azienda medesima, e quindi mentre stava svolgendo le sue normali e abituali mansioni inerenti e funzionali al processo produttivo.
Costituendosi in giudizio l' chiedeva un rinvio della prima udienza, CP_1
esponendo di voler rivalutare in autotutela la posizione assunta in sede amministra-
tiva alla luce della documentazione prodotta in causa.
Con successiva memoria del 28/12/2023 l' dichiarava di aver provve- CP_1
duto a costituire la rendita ai superstiti ed a riconoscere l'assegno funerario e chiedeva quindi che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere a spese com-
pensate.
La ricorrente dava quindi atto che l' aveva corrisposto il dovuto me- CP_1
diante tre bonifici eseguiti il 18/12/2023, il 30/1/2024 e l'1/2/2024 (rispettivamente di Euro 10.542,45, Euro 5.000,00 ed Euro 51.659,88) e quindi non contestava l'inter-
venuta cessazione della materia del contendere riguardo al merito della causa, insi-
stendo però per la liquidazione delle spese di lite.
Con sentenza di data 12/3/2024 il Tribunale di Gorizia dichiarava quindi ces-
sata la materia del contendere, condannando l' a rifondere alla ricorrente le CP_1
spese di lite quantificate in complessivi Euro 1.865,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15% e accessori di legge.
Contro questa decisione, limitatamente al capo relativo alle spese di lite, ha proposto appello la sig.ra affermando che il Giudice di primo grado ha vio- Pt_1
lato gli artt.60 e 64 del r.d. 1578/33, l'art.24 della legge 794/42 e l'art.4 del d.m. 55
del 2014 avendo liquidato i compensi di Avvocato in misura inferiore non solo al me-
dio ma addirittura al minimo inderogabile di tariffa, anche tenendo conto della ridu-
zione per le cause di particolare semplicità, peraltro non applicabile nella fattispecie concreta.
La censura è, almeno in parte, fondata e va quindi accolta nella misura che
Pag.3 verrà qui di seguito chiarita.
Riguardo alla fase di studio e alla fase introduttiva si deve osservare che il di-
fensore della sig.ra - a fronte dei plurimi rifiuti dell' a riconoscere, in Pt_1 CP_1
sede amministrativa, le prestazioni richieste - ha necessariamente dovuto esaminare con attenzione la vicenda controversa e i relativi documenti e predisporre un ricorso il più possibile completo e idoneo (in prospettiva) a superare la posizione contraria assunta dall'Istituto assicuratore;
e, seppure è vero che le questioni da trattare non erano particolarmente complesse (sia in fatto che in diritto), è altrettanto vero che non erano neppure qualificabili (a priori) come banali e di semplice e immediata soluzio-
ne, tenuto anche conto dell'entità del credito azionato (tutt'altro che modesta), del ri-
lievo di una prestazione come la rendita ai superstiti e della insistenza dell' nel- CP_1
l'opporsi alla domanda (almeno nella fase antecedente al giudizio.
Non vi sono pertanto ragioni per discostarsi, nella liquidazione del compenso di Avvocato relativamente alle suddette fasi del processo, dalla misura media prevista dalla vigente tariffa professionale (con riferimento allo scaglione di valore cui appar-
teneva la causa - e cioè quello da Euro 52.001,00 ad Euro 260.000,00 - considerato l'importo corrisposto dall' alla sig.ra e tenuto altresì conto del criterio CP_1 Pt_1
dettato dall'art.13 comma 2 c.p.c.)1.
A una diversa conclusione si deve giungere invece per le successive fasi del giudizio: l' si è infatti costituito senza contestare in alcun modo i fatti e gli ar- CP_1
gomenti sviluppati dalla ricorrente a sostegno della sua pretesa e si è limitato a chie-
dere un termine per rivedere la sua posizione in via di autotutela, cosa che ha poi fatto liquidando le prestazioni dovute.
La fase di trattazione si è quindi esaurita in uno scambio di memorie in cui le parti si sono date atto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere;
e quella
Pag.4 decisionale è consistita solo nella riaffermazione delle rispettive pretese in ordine alle spese di lite e cioè la richiesta della sig.ra di ottenere il rimborso di queste Pt_1
spese e dell' di ottenerne invece la compensazione. CP_1
In queste due fasi pertanto la controversia ha richiesto un'attività difensiva estremamente ridotta sia dal punto di vista quantitativo che sotto il profilo del con-
tenuto e della consistenza giuridica delle questioni trattate;
sussistono quindi i pre- supposti per applicare l'art.4 della legge 794/42 secondo cui “nelle cause di partico- lare semplicità gli onorari possono essere ridotti fino alla metà dei minimi”.
A titolo di compensi vanno perciò liquidati Euro 2.552,00 per la fase di studio,
Euro 1.701,00 per la fase introduttiva, Euro 957,00 per la fase di trattazione ed Euro
1.037,00 per la fase decisionale, per un totale di Euro 6.247,00 (oltre rimborso forfet-
tario, IVA e CPA di legge).
L'appellante ha altresì diritto al rimborso delle spese di questo grado di giu-
dizio, stante la resistenza dell' ; spese che vanno liquidate nella misura minima CP_1
- considerata la modesta rilevanza (economica e giuridica) della controversia - e con riferimento allo scaglione di tariffa da Euro 1.101,00 ad Euro 5.200,00 (essendo il valore attuale della causa pari alla differenza fra le spese liquidate dal Giudice di pri-
mo grado e quelle ritenute congrue a seguito dell'impugnazione); e quindi Euro
213,00 per le fasi di studio e introduttiva, Euro 426,00 per la fase di trattazione ed
Euro 460,00 per la fase decisionale, per un totale di Euro 1.312,00 (oltre rimborso forfettario, IVA e CPA di legge).
P.Q.M.
la Corte di Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, così decide:
in accoglimento dell'appello proposto da contro la sentenza Parte_1
del Tribunale di Gorizia n.35/2024 di data 12/3/2024, limitatamente al capo relativo alla liquidazione delle spese di lite, condanna l' a rifondere alla parte ricorrente CP_1
in primo grado le spese di lite quantificate - in riforma del predetto capo di sentenza
- in complessivi Euro 6.247,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA
Pag.5 di legge;
condanna l' a rifondere all'appellante anche le spese di questo grado CP_1
di giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.312,00 oltre spese generali nella misura massima di tariffa, IVA e CPA di legge.
Trieste, 9/1/2025.
Il Presidente Estensore
(dott.Lucio Benvegnù)
Pag.6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 "Il valore di una causa in tema di pensione d'invalidità (o di diritto alla rendita per i supersti- CP_1 ti), al fine di stabilire gli onorari (e i diritti) spettanti al difensore, deve essere determinato alla stregua del criterio dettato dal secondo comma dell'art. 13 cod. proc. civ. per le cause relative a rendite temporanee o vitalizie (e cioè cumulando fino ad un massimo di dieci le annualità domandate), alle quali, ove venga in contestazione l'accertamento del diritto alla corresponsione nella misura richiesta,
è assimilabile la prestazione assicurativa. (principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, cod. proc. civ.)" (Cassazione Sez.
6 - L, Ordinanza n. 15656 del 18/09/2012).