Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/02/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in Addì _____________ persona del Giudice Elvira Majolino, nella causa iscritta al N.
Rilasciata spedizione in 6273/2024 R.G.L. promossa forma esecutiva all'Avv. DA
MARIA ANTONINA BOLOGNA, rappresentata e difesa ______________ ________
dall'avv. Giuseppe Navarra.
- ricorrente -
Per ______________ C O N T R O _____
Controparte_1
[...]
[...]
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Di Gloria.
- resistente -
All'esito dell'udienza del 10/02/2025, tenutasi con le modalità di
Il Cancelliere cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 23/04/2024, la ricorrente indicata in epigrafe contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l' per sentir accertare il suo CP_1
possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'indennità
d'accompagnamento e dello condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
convenuto eccependo l'infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto.
La causa, istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica, è stata decisa.
Il ricorso va parzialmente accolto.
Ed invero, con riferimento alla domanda avente ad oggetto l'indennità di accompagnamento, sia il consulente tecnico d'ufficio nominato in fase di a.t.p. sia quello nominato nella presente fase di opposizione, sulla base degli accertamenti espletati, hanno escluso la sussistenza dei relativi requisiti sanitari, ritenendo la ricorrente in grado di deambulare autonomamente e di compiere gli atti quotidiani della vita.
Sicché, la domanda afferente all'indennità di accompagnamento va respinta.
Deve, invece, accogliersi la domanda attorea avente ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per fruire della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92.
Difatti, il consulente tecnico d'ufficio nominato in fase di a.t.p., Dott.
[...]
sulla base degli accertamenti espletati, ha affermato che le patologie da cui Per_1
risulta affetta la ricorrente riducono “l'autonomia personale in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (Comma 3 Art.3 L. 104/92)” con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (cfr. ctu dott. r.g.n. 7845/2023). Per_1
Le conclusioni cui sono pervenuti i consulenti tecnici vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazioni in atti).
Può, quindi, concludersi che la ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92, a decorrere dalla data della domanda amministrativa, mentre per il resto il ricorso va rigettato.
In ragione del parziale accoglimento del ricorso, le spese di lite vanno compensate per metà e la restante metà, liquidata in dispositivo e distratta in favore dell'avv.
Giuseppe Navarra, va posta a carico dell' CP_1 Restano definitivamente a carico dell' infine, le spese della consulenza CP_1
tecnica d'ufficio, già liquidate.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara che la ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92, a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
Rigetta per il resto il ricorso.
Compensa per metà le spese di lite e condanna l' alla refusione della CP_1
restante metà, che liquida in complessivi € 1.750,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, ordinandone la distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Navarra, antistatario.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già CP_1
liquidate.
Così deciso in Palermo, 11/02/2025
IL GIUDICE
Elvira Majolino