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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 12/05/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA - Presidente
Patrizia NIGRI - Giudice
Anna CARBONARA - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1441/2024 R.G.V.G. dell'anno 2024, avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili),
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. DONVITO Parte_1
PAOLA ANTONIA, come da mandato in atti,
E rappresentato e difeso dall'avv. DONVITO Controparte_1
PAOLA ANTONIA, come da mandato in atti,
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato congiuntamente il 07/05/2024,
[...]
e premesso di aver contratto Parte_1 Controparte_1 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
matrimonio in Massafra (Ta) in data 20/02/1999, che dalla loro unione erano nate le figlie e , il 08/03/2001 a Mottola (Ta) e Persona_1 Per_2 il 16/12/2008 a Taranto (Ta), adivano questo Tribunale, Persona_3 chiedendo che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi e, decorsi i termini di legge, la successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Con Sentenza non definitiva in data 10/09/2024 del Tribunale di Taranto veniva pronunciata la separazione personale delle parti e con contestuale
Ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo e rinviata per il prosieguo all'udienza del 12/03/2025.
Il Pubblico Ministero concludeva con note del 03/12/2024.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che all'udienza del 12/03/2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., le parti, con espressa rinuncia a comparire, hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni indicate nel ricorso ex art 473 bis. 49 c.p.c..
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno di comparizione degli stessi nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali ed i rapporti relativi alla prole, secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso e alle successive note scritte, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge e all'interesse della prole impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso cumulativo ex art 473 bis.49 c.p.c. depositato congiuntamente il
07/05/2024 da e così Parte_1 Controparte_1 provvede:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
20/02/1999 in Massafra (Ta) da , nata a Parte_1
MASSAFRA (TA) il 15/06/1975, e nato a Controparte_1
MASSAFRA (TA) il 02/02/1973, trascritto negli atti dello stato civile del
Comune di Massafra (Ta) dell'anno 1999, parte 2, serie A, numero 2;
2. DISPONE che i rapporti economici tra le parti siano disciplinati secondo le condizioni da costoro concordate, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Massafra
(Ta) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 12 marzo 2025.
Il Presidente
Martino Casavola
Il Giudice est.
Anna Carbonara
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA - Presidente
Patrizia NIGRI - Giudice
Anna CARBONARA - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1441/2024 R.G.V.G. dell'anno 2024, avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili),
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. DONVITO Parte_1
PAOLA ANTONIA, come da mandato in atti,
E rappresentato e difeso dall'avv. DONVITO Controparte_1
PAOLA ANTONIA, come da mandato in atti,
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato congiuntamente il 07/05/2024,
[...]
e premesso di aver contratto Parte_1 Controparte_1 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
matrimonio in Massafra (Ta) in data 20/02/1999, che dalla loro unione erano nate le figlie e , il 08/03/2001 a Mottola (Ta) e Persona_1 Per_2 il 16/12/2008 a Taranto (Ta), adivano questo Tribunale, Persona_3 chiedendo che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi e, decorsi i termini di legge, la successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Con Sentenza non definitiva in data 10/09/2024 del Tribunale di Taranto veniva pronunciata la separazione personale delle parti e con contestuale
Ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo e rinviata per il prosieguo all'udienza del 12/03/2025.
Il Pubblico Ministero concludeva con note del 03/12/2024.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che all'udienza del 12/03/2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., le parti, con espressa rinuncia a comparire, hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni indicate nel ricorso ex art 473 bis. 49 c.p.c..
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno di comparizione degli stessi nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali ed i rapporti relativi alla prole, secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso e alle successive note scritte, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge e all'interesse della prole impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso cumulativo ex art 473 bis.49 c.p.c. depositato congiuntamente il
07/05/2024 da e così Parte_1 Controparte_1 provvede:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
20/02/1999 in Massafra (Ta) da , nata a Parte_1
MASSAFRA (TA) il 15/06/1975, e nato a Controparte_1
MASSAFRA (TA) il 02/02/1973, trascritto negli atti dello stato civile del
Comune di Massafra (Ta) dell'anno 1999, parte 2, serie A, numero 2;
2. DISPONE che i rapporti economici tra le parti siano disciplinati secondo le condizioni da costoro concordate, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Massafra
(Ta) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 12 marzo 2025.
Il Presidente
Martino Casavola
Il Giudice est.
Anna Carbonara
3