Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 24/06/2025, n. 12463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12463 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 12463/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11791/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11791 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. Caterina Furfari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
- del decreto del Ministro dell’interno prot. n. -OMISSIS-, con cui è stata respinta l’istanza di concessione della cittadinanza italiana, presentata dalla ricorrente, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) l. 5 febbraio 1992, n. 91;
- nonché per l’annullamento di ogni altro atto presupposto, collegato, inerente, conseguente e derivato, ivi compresi, ove occorrer possa:
- le osservazioni contrarie fornite dalla Questura di Rovigo – Ufficio immigrazione, con nota -OMISSIS-;
- il parere contrario del Prefetto di Rovigo, in data 9 ottobre 2018 (Fasc. n. -OMISSIS-);
- le osservazioni contrarie espresse dalla Questura di Ferrara –-OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 9 maggio 2025 il dott. Matthias Viggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente impugnava il provvedimento in epigrafe con cui il Ministero dell’interno respingeva l’istanza volta ad ottenere la cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett f) l. 5 febbraio 1992, n. 91 (c.d. acquisto per naturalizzazione ).
2. Si costituiva in resistenza l’amministrazione intimata.
3. All’udienza straordinaria del 9 maggio 2025 il Collegio tratteneva il ricorso in decisione.
4. Esaurita l’esposizione dello svolgimento del processo, è possibile passare all’illustrazione delle ragioni addotte a sostegno del gravame.
5. Con il primo motivo di ricorso la parte lamenta la violazione dell’art. 9 l. 91/1992, in quanto l’amministrazione avrebbe respinto l’istanza valutando l’insufficienza reddituale della ricorrente, senza considerare i redditi complessivi del suo intero nucleo familiare.
7. Tramite la seconda censura l’esponente rappresenta la violazione dell’art.10- bis l. 7 agosto 1990, n. 241 atteso che non le sarebbe mai stato notificato il preavviso di rigetto dell’istanza.
8. Infine, con l’ultima doglianza si precisa come le note degli uffici periferici dell’amministrazione degli Interni siano contraddittorie, atteso che l’espressione del parere contrario è in contrasto col fatto (riportato nei medesimi documenti) che alle segnalazioni all’autorità giudiziaria non sia mai seguito alcuna decisione pregiudizievole.
9. I varî motivi di ricorso sono strettamente connessi, sicché ne è opportuna una trattazione congiunta.
10. Le doglianze, poi, sono complessivamente infondate.
11. Preliminarmente, deve rammentarsi che la concessione della cittadinanza italiana costituisce espressione di un’attività amministrativa caratterizzata da ampia discrezionalità (recentemente, Tar Lazio, sez. I- bis , 7 maggio 2019, n. 5707), sindacabile in sede giurisdizionale entro i ristretti limiti del controllo estrinseco e formale (ossia per marchiana illogicità ovvero travisamento di fatto) senza poter sconfinare nell’esame del merito, essendo quest’ultimo riservato unicamente all’amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104).
12. Nello specifico, in sede di concessione di cittadinanza per naturalizzazione ex art. 9 l. 91/1992, tale ampia attività discrezionale si esplica in un potere valutativo con riguardo al definitivo inserimento dell’istante all’interno della comunità nazionale sotto varî profili, tra i quali vi è anche quello della sufficienza del reddito con cui l’aspirante cittadino intende garantire il proprio sostentamento. Tale requisito, infatti, è volto non solo a garantire la disponibilità di adeguati mezzi economici di sostentamento per il richiedente, ma, nell’ottica del contemperamento degli interessi pubblici e privati sotteso al procedimento di concessione della cittadinanza, anche ad assicurare che lo stesso possa essere regolarmente adempiente agli obblighi fiscali e ai doveri di solidarietà sociale ed economica a cui sarà tenuto a seguito dell’acquisizione dello status di cittadino (da ultimo, v. Tar Lazio, sez. V- bis , 3 agosto 2023, n. 13038).
13. Nel silenzio del legislatore su una soglia economica minima, l’amministrazione, per valutare la congruità del reddito del richiedente, fa riferimento a quanto specificato dalla disciplina dell’esenzione alla spesa sanitaria ai sensi dell’art. 3 d.l. 25 novembre 1989, n. 382, conv. dalla l. 25 gennaio 1990, n. 8: quest’ultima, in particolare, è garantita per coloro che possiedono reddito imponibile fino ad € 8.263,31, incrementato fino ad € 11.362,05 di reddito complessivo in presenza del coniuge a carico e di ulteriori € 516,00 per ogni figlio a carico (cfr. circolare del Ministero dell’interno DLCI K.60.1 del 5 gennaio 2007). In materia di cittadinanza, tale parametro è stato ritenuto congruo dalla giurisprudenza in materia in quanto « indicatore di un livello di adeguatezza reddituale che consente al richiedente di mantenere in modo idoneo e continuativo sé e la famiglia, senza gravare negativamente sulla comunità nazionale » (Cons. Stato, sez. IV, 17 luglio 2000, n. 3958 e, piú di recente, Tar Lazio, sez. I- ter , 31 dicembre 2021 n. 13690).
14. La verifica del suddetto requisito reddituale deve essere, poi, effettuata non solo sul triennio precedente alla richiesta di concessione della cittadinanza – come espressamente previsto dal d.m. 22 novembre 1994, adottato in base all’art. 1, comma 4, d.p.r. 18 aprile 1994, n. 362, recante il regolamento disciplinante i procedimenti in materia di cittadinanza – ma, ai sensi dell’art. 4, comma 7, d.p.r. 12 ottobre 1993, n. 572 (regolamento di attuazione della l. 91/1992), deve essere mantenuto anche nel periodo successivo, al fine di dimostrare una certa stabilità e continuità nel possesso del requisito, in particolare fino al giuramento (cfr., Tar Lazio, sez. V- bis , 7 dicembre 2022, n. 16321).
15. Nel caso di specie, il Collegio ritiene che l’amministrazione abbia legittimamente operato la verifica discrezionale in quanto, dalla documentazione depositata in atti, risulta che il reddito dell’istante fosse insufficiente rispetto ai parametri sopra evidenziati.
16. Tale rilievo, in particolare, è stato rappresentato all’interessata in data 14 ottobre 2020 allorquando il Ministero dell’Interno, tramite preavviso di rigetto ex art. 10- bis l. 241/1990, evidenziava l’impossibilità di accogliere l’istanza in ragione del mancato superamento della soglia reddituale di cui ai paragrafi precedenti per nel triennio 2016-2018. A tale nota la ricorrente non dava riscontro (lamentando l’omessa notifica della stessa).
17. Tuttavia, va rilevato come la comunicazione appare essere stata correttamente recapitata a mezzo del sistema informatico in uso per la gestione delle istanze di cittadinanza: la mancata presa di visione di essa non può costituire motivo di illegittimità della successiva decisione di rigetto, essendo onere della parte controllare lo stato di avanzamento della pratica (v. Tar Lazio, sez. V- bis , 29 aprile 2025, n. 8323).
18. Quanto ai denunciati pregiudizî di polizia, va precisato come essi, pur valutati dall’amministrazione, non sono stati considerati ostativi alla concessione della cittadinanza: in altre parole, proprio in ragione degli orientamenti ermeneutici citati in ricorso il Ministero ha derubricato la segnalazione all’autorità giudiziaria come fatto irrilevante ai fini dell’ottenimento dello status civitatis .
19. In relazione alla situazione reddituale, parte ricorrente chiede di sommare alle proprie (effettivamente modeste) entrate quelle (ben piú consistenti) della zia: tuttavia, tale argomentazione non può essere avallata, atteso che rilevanti – ai fini che qui interessano – sono unicamente i redditi prodotti dai familiari indicati dall’art. 433 c.c., ossia quelli che per legge sono tenuti al versamento degli alimenti. Tale circoscrizione appare pienamente ragionevole: difatti, lo Stato tiene in considerazione unicamente i redditi prodotti dall’interessato e da coloro che convivono e possono essere costretti (tramite un giudizio) a sostenere l’esponente. Essendo pacifico che la zia non rientra nel novero dei parenti tenuti ex lege al sostentamento, risulta chiaro che i suoi introiti non possono essere sommati a quelli della ricorrente ai fini dell’ottenimento della cittadinanza (v. Tar Lazio, sez. V- bis , 11 aprile 2025, n. 7129).
20. Peraltro, si precisa come per il triennio considerato dall’amministrazione (2016/2018) parte ricorrente si sia limitata ad affermare (senza depositare documentazione a supporto) di aver superato la soglia reddituale: in altre parole, anche a voler considerare il reddito della zia, esso comunque non risulta provato in atti.
21. Non colgono invece nel segno le contestazioni rispetto alla recente (conquistata) stabilità economica della ricorrente, come evidenziato nella dichiarazione per l’anno 2025 (redditi 2024): difatti, come evidenziato, il requisito reddituale deve essere mantenuto per tutta la durata dell’istruttoria e fino al giuramento.
22. Alla luce di quanto esposto, il ricorso è definitivamente respinto.
23. Resta comunque salva la possibilità per il ricorrente di presentare una nuova istanza per la concessione della cittadinanza, una volta consolidato il reddito minimo richiesto per l’acquisizione dello status civitatis per un periodo minimo di tre anni.
24. Le spese, stante la natura della controversia, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Cosí deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Calogero Commandatore, Presidente FF
Matthias Viggiano, Referendario, Estensore
Marilena Di Paolo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Matthias Viggiano | Calogero Commandatore |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.