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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/11/2025, n. 3287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3287 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA in persona dei magistrati:
- dr.ssa Vittoria Di Sario - Presidente -
- dr. Vincenzo Selmi - Consigliere -
- dr. Vito Riccardo Cervelli - Consigliere relatore - all'udienza del 16.10.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 262 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, rappresentata e difesa, per procura speciale alle liti Parte_1 depositata telematicamente insieme all'atto di appello, dall'avvocato Mas- similiano Sciortino, con il quale e presso il quale elettivamente domicilia.
-APPELLANTE-
E rappresentata e difesa, per procura speciale alle liti Controparte_1 depositata telematicamente insieme alla memoria di costituzione nel giudi- zio di appello, dall'avvocato Riccardo Fuso, con il quale e presso il quale elettivamente domicilia.
-APPELLATA-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 6379/2023 pronunciata dal Tribu- nale di Roma, sezione lavoro e pubblicata in data 18.8.2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti introduttivi del giudizio di appello e come da verbale di udienza del 16.10.2025. RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. si appella a questa Corte contro la sentenza in Parte_1 epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Roma ha interamente respinto il ricorso da lui proposto in primo grado, al fine di sentir condannata la sua datrice di lavoro a risarcirgli tutti danni patiti in con- Controparte_1 seguenza del contagio da COVID-19 verificatosi il 28/29 ottobre 2020 sul luogo di lavoro, la cui responsabilità addebitava a Controparte_1
L'appellante affida la propria impugnazione a cinque motivi, con i quali censura la sentenza appellata nella parte in cui: (a) ha affermato la man- canza di «un'adeguata deduzione in ordine a concrete circostanze di modo, tempo e spazio tali da dimostrare che il contagio sia avvenuto sul luogo di lavoro» e nella parte in cui ha concluso che tale deficit allegatorio non con- sentiva di formulare un «un verosimile giudizio probabilistico, o basato su presunzioni, quanto alle modalità di contagio, atteso che la sola deduzione di avere frequentato lo stesso stabile per un lasso temporale neppure indi- viduato non consente un giudizio prognostico» (primo e secondo motivo di appello); (b) non ha considerato che, dimostrata la nocività dell'ambiente lavorativo per effetto dell'accoglimento delle precedenti censure, gravava sulla datrice di lavoro offrire la prova di aver effettuato tutto il possibile per evitare il danno e che siffatta prova non era stata fornita (terzo motivo di appello); (c) pur in presenza di significative piste probatorie, non ha utiliz- zato i poteri officiosi di cui all'art. 421 c.p.c. al fine di comare le lacune dimostrative ritenute in sentenza (quarto motivo di appello); (d) l'ha ingiu- stamente condannato alla refusione delle spese processuali. Dopo aver in- stato per l'acquisizione di documentazione sanitaria sopravvenuta e di ul- teriori documenti «già oggetto di istanza di acquisizione nel giudizio di primo grado», chiede la riforma della decisione impugnata nel senso dell'accoglimento dell'originario ricorso. resiste all'appello, chiedendo lo stralcio dei do- Controparte_1 cumenti prodotti in appello, argomentando sull'infondatezza delle singole censure e chiedendo la chiamata in garanzia di Controparte_2 segna conclusioni conformi.
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Ricostituito il contraddittorio in appello e acquisito telematicamente il fascicolo d'ufficio di primo grado all'udienza del 16.10.2025, la causa era discussa come da verbale e decisa come da dispositivo.
2. L'istanza di volta ad ottenere la chiamata in Controparte_1 garanzia di è inammissibile. Controparte_2
La chiamata in causa, infatti, non è stata disposta dal primo giudice, nonostante gli fosse stata richiesta.
Il provvedimento del giudice di merito che concede o nega l'autorizza- zione a chiamare in causa un terzo coinvolge valutazioni assolutamente discrezionali che, come tali, non possono formare oggetto di appello e di ricorso per cassazione (Cass. 26.1.2022 n. 2331; Cass.
4.12.2014 n.
25676).
3. Il cosiddetto criterio della ragione più liquida impone di esaminare in via prioritaria il terzo motivo di appello, con il quale l'impugnante afferma la responsabilità risarcitoria della datrice di lavoro per violazione dell'obbli- gazione di protezione di cui all'art 2087 c.c., poiché l'infondatezza, per le ragioni che si illustreranno, di tale allegazione difensiva determina l'assor- bimento del primo e del secondo motivo di appello, diretti a contestare la sentenza appellata nella parte in cui aveva escluso che il contagio si fosse verificato sul luogo di lavoro, nonché del quarto, a sua volta diretta censu- rare la statuizione di primo grado nella parte in cui è pervenuta siffatta conclusione senza compiere alcuna alcun ulteriore accertamento istruttorio, in tesi doveroso ai sensi dell'art. 421 c.p.c.
Il lavoratore appellante ripropone le argomentazioni già svolte in primo grado - che il primo giudice non ha esaminato perché ritenute assorbite dall'affermata carenza di prova della circostanza che il contagio fosse av- venuto sul luogo di lavoro e durante lo svolgimento dell'attività lavorativa
- volte a sostenere la responsabilità risarcitoria ex art. 2087 c.c. di
[...] per non aver aggiornato il DVR «dello specifico sito lavorativo CP_1
(sede di via Oriolo RO n. 257) ed Unità Produttiva (Chief Technology
Office) dove è avvenuto in contagio» e per non aver «pienamente adottato le misure di prevenzione “straordinarie” dettate in materia di infezioni da
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contagio da coronavirus contenute nei protocolli e nelle linee guida gover- native e regionali di cui all'art. 1, comma 14, del d.l. 16 maggio 2020 n. 33
e, ancor prima, nel D.P.C.M. del 1° marzo 2020» (cfr. pag. 36 dell'appello).
3.1. La legislazione emergenziale ed in particolar modo l'art. 29-bis d.l. 23/2020 (conv. con l. 40/2020), con specifico riferimento all'ipotesi che qui interessa del contagio da virus SARS-CoV-2, ha conformato l'obbliga- zione imposta al datore di lavoro dall'art. 2087 c.c., sancendo che «i fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il conteni- mento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il
24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma
14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l'adozione
e il mantenimento delle misure ivi previste», per poi ulteriormente puntua- lizzare che «qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rile- vano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».
All'epoca in cui il contagio si è verificato (28 - 29 ottobre 2020) era in vigore il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il con- trasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali e recepito dal DPCM 22.3.2020 (art. 1, comma 3), poi integrato dal succes- sivo Protocollo condiviso sottoscritto il 24.4.2020, recepito dal DPCM
26.4.2020 (art. 2, comma 6 ed Allegato n. 6) e la cui necessaria osservanza
è stata ribadita anche per il periodo successivo dal DPCM 7.8.2020 (art. 2, in relazione all'Allegato 12)
Il rispetto delle prescrizioni del Protocollo condiviso del 24.4.2020 era poi imposto, sub specie di Linee guida regionali, dall'Ordinanza del Presi- dente della Regione Lazio n. Z00046 del 5.6.2020 e successivamente
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dall'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00056 del 10.8.2020, la quale, per quel che qui interessa, non dettava ulteriori specifiche pre- scrizioni applicabili alla tipologia di attività produttiva svolta da
[...] nella sede di Oriolo RO, in relazione alla quale, peraltro, CP_1 non constano (né sono mai stati dedotti dal lavoratore) ulteriori Protocolli
o linee guida applicabili.
È invece inconferente il richiamo, operato dall'appellante nel ricorso di primo grado, al Protocollo del Ministero delle Infrastrutture del 24.4.2020, anch'esso costituente aggiornamento di un precedente del 14.3.2020, poi- ché tale Protocollo ha ad oggetto le misure di contenimento da adottare nei cantieri e quindi nei settori delle opere pubbliche e dell'edilizia, ossia in un ambito produttivo e lavorativo che nel presente giudizio non viene in con- siderazione.
Ai fini che qui interessano, è sufficiente limitare l'esame alle disposi- zioni del solo Protocollo condiviso del 24.4.2020, poiché entrambi i Proto- colli (di marzo e di aprile) prevedono sostanzialmente le medesime cautele volte ad evitare il contagio sui luoghi di lavoro, differenziandosi il successivo per il solo fatto di disciplinarle in maniera più puntuale, specifica e strin- gente rispetto al precedente.
Il DPCM 11.3.2020, invece, per quel che qui rileva, si limitava alla mera raccomandazione che le attività produttive: (a) «assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la di- stanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale»; (b) «siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali»; (c) «siano limitati al massimo gli spo- stamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni»;
(d) «sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza».
La terza e la quarta raccomandazione hanno perso la loro autonoma rilevanza precettiva a seguito della sottoscrizione del Protocollo condiviso
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del 24.4.2020, che ribadisce espressamene l'obbligo di adottare dette mi- sure cautelari, specificandone il contenuto, sicché, tenuto conto che il Pro- tocollo condiviso prevede specifiche disposizioni anche per l'utilizzo dei DPI, resta da soffermarsi unicamente sulla raccomandazione di adottare proto- colli di sicurezza anti-contagio.
3.2. ha adempiuto a detta prescrizione. Controparte_1
L'adozione di uno specifico Regolamento per la gestione dell'emer- genza Covid-19 per la sede di Oriolo RO (dove ha operato il lavora- tore) è documentalmente provata (doc. 13 fasc. I grado ). CP_1
Trattasi di documento che certamente integra un protocollo di sicu- rezza anti contagio ai sensi del DPCM 11.3.2020, poiché esso contiene un insieme di misure, da adottare nell'intera unità operativa di Oriolo RO, volte ad evitare la diffusione del contagio e sostanzialmente sovrapponibili alle prescrizioni del Protocollo condiviso del 24.4.2020 (il Regolamento in esame è stato adottato nel maggio 2020).
Quasi contestualmente (e precisamente nel giugno 2020),
[...] ha adottato un ulteriore atto, denominato Rapporto di preven- CP_1 zione e protezione sulla gestione dell'emergenza Covid 19 (doc. 15 fasc. I grado ), dichiarato come applicabile a tutte le sedi lavorative (e CP_1 quindi anche a quella di Oriolo RO).
Tale documento, come si legge al suo interno: (a) è stato redatto di
«concerto con il Medico Competente»; (b) è frutto dell'analisi delle «attività svolte»; (c) attua «le misure atte a contenere la diffusione del contagio, tenendo anche conto di quanto indicato dall' nel “documento tecnico CP_3 sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da
SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione»; (d) modula le misure organizzative e di prevenzione sulla base dell'avvenuto recepimento e contestualizzazione della valutazione contenuta nel sopra citato CP_3 documento tecnico; (e) espressamente richiama «le raccomandazioni e le prescrizioni impartite dal Governo e dalle Autorità Sanitarie, nonché con le previsioni del Protocollo Governo-Parti Sociali del 14 marzo 2020, integrato il 24 aprile 2020».
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L'uno e l'altro documento aziendale, per quel che attiene lo specifico rischio lavorativo oggetto della presente controversia (ossia il contagio da virus Sars-CoV-2), presentano nel loro reciproco integrarsi, un contenuto non dissimile a quello che costituisce oggetto del DVR ai sensi dell'art. 28, comma 2 d.lgs. 81/2008 e contengono sia l'esame e la valutazione di tutti i possibili rischi di contagio ai quali possono andare incontro i lavoratori dipendenti da in relazione alle mansioni affidate ed Controparte_1 al loro interagire con terzi, e sia l'indicazione delle specifiche misure pre- cauzionali da adottare per evitarlo o quanto meno ridurlo al minimo con- sentito dalla miglio scienza ed esperienza allora disponibile.
Tale conclusione è avvalorata dalla stessa condotta processuale dell'appellante, che nel presente grado, pur dopo che la datrice di lavoro aveva invocato e prodotto i due documenti sin qui esaminati, continua a lamentare il mero dato formale del mancato aggiornamento del DVR, senza però prospettare l'incompletezza di tali documenti aziendali, il modificarsi dell'attività lavorativa e quali ulteriori valutazioni e quali ulteriori misure cautelari il DVR avrebbe potuto rispettivamente prevedere o imporre in ag- giunta a quelle già contenute nei sopra richiamati Regolamento e Rapporto
La deduzione volta a lamentare la violazione del DPCM 11..3.2020 sotto il profilo dell'adozione di protocolli di sicurezza anti contagio è dunque respinta e conseguentemente è respinta anche quella volta a lamentare il mancato aggiornamento del DVR, poiché tale circostanza, quand'anche in ipotesi esistente, alla luce della completa valutazione dei rischio già effet- tuata dai documenti aziendali e dalla del pari completa previsione di misure volte ad impedirlo, non ha rilevanza causale nel prodursi del contagio come verificatosi.
E' infatti irrilevante, diversamente da quanto sostiene l'appellante, il
(invero minimo) lasso temporale tra la data di redazione di detti documenti e quella dell'evento del 28/29 ottobre 2020, poiché esso è così breve da escludere la necessità di ulteriori aggiornamenti, come confermato (come già detto) dal fatto che il DPCM 7.8.2020 aveva confermato, anche per il futuro, la persistente validità delle prescrizioni del Protocollo condiviso del
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24.4.2020 e poiché l'appellante neppure spiega sotto quale profilo la situa- zione di fatto sarebbe mutata in maniera così rilevante da imporre una modifica di quanto già stabilito in precedenza, essendo insufficiente, all'evi- denza, il riferimento alla c.d. Fase 2, che era già in atto dal 4.5.2020 e che comunque implicava semmai un allentamento delle misure restrittive e pre- cauzionali e non in loro inasprimento.
3.3. Deve a questo punto passarsi all'esame dell'ulteriore contesta- zione dell'appellante, laddove assume che la datrice di lavoro non avrebbe in concreto adottato le misure precauzionali imposte dal Protocollo condi- viso del 24.4.2020 o comunque non avrebbe vigilato sulla loro adozione.
Il lavoratore appellante rappresenta che il contagio si sarebbe verifi- cato in occasione di un intervento in presenza (per l'avvio dei c.d. test di credibility) eseguito presso il laboratorio (L217) della società sito in via
Oriolo RO, durante il quale erano (legittimamente) presenti altro col- lega ed il tecnico della società esterna che si assume portatore del virus.
Ne consegue, dunque, alla luce di dette modalità di contagio, che nel presente giudizio non assumono rilievo alcuno le prescrizioni di cui ai para- grafi 11), 12) e 13) del Protocollo, rispettivamente denominati gestione di una persona sintomatica in azienda, sorveglianza sanitaria e aggiorna- mento del Protocollo di regolamentazione.
Il tecnico della ditta esterna che si assume fonte del contagio, come in prosieguo meglio si espliciterà, era asintomatico e d'altra parte l'appellante non allega (né ha mai allegato) che detta persona abbia manifestato, in una qualunque delle due giornate di presenza, sintomi febbrili o tosse (tali sintomi che rilevano ai fini del Protocollo).
La sorveglianza sanitaria, che peraltro riguarda i lavoratori e non le persone estranee all'organizzazione del datore di lavoro, si risolve in visite preventive, a richiesta o al rientro dal lavoro oppure nella segnalazione di situazione di fragilità o nell'adozione di misure per il rientro progressivo dei lavoratori guariti, ossia in un complesso di prescrizioni che non hanno nes- sun rapporto eziologico con le modalità con le quali il contagio è avvenuto, per come dedotte dal lavoratore.
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L'ultimo corpus di prescrizioni riguarda la partecipazione delle RSA alla verifica dell'applicazione in azienda delle Regole del Protocollo ed al suo eventuale aggiornamento e quindi sono anch'esse prive di rilevanza causale per le ragioni sin qui esposte.
Allo stesso tempo, può escludersi la rilevanza delle prescrizioni del
Protocollo condiviso in punto di gestione degli spazi comuni (paragrafo 7), come mensa, spogliatoio, aree fumatori, distribuzioni di snack e bevande, la cui fruizione nelle giornate del 28 e del 29 l'appellante neppure prospetta, come pure di quelle riguardanti le riunioni, eventi interni e formazione
(paragrafo 10), poiché il contagio non si assume verificato durante uno di tali eventi.
Considerazioni non dissimili valgono per le prescrizioni in punto di gestione dell'entrata ed uscita dei dipendenti (paragrafo 9) e per la residua prescrizione del paragrafo 10 in punto di spostamenti interni, poiché nella specie l'attività in presenza è descritta dallo stesso lavoratore come necessitata (sicché, in difetto di più puntuale allegazione, è rispettato il cannone di limitare all'indispensabile gli spostamenti all'interno del luogo di lavoro), poiché, per quanto si comprende dalla lettura del ricorso, i lavoratori presenti erano solo tre (l'appellante, altro collega ed il tecnico esterno), sicché appare privo di senso ragionare di entrate ed uscite scaglionate e sia infine perché neppure si deduce che tali soggetti si sarebbero incontrati al momento dell'entrata e dell'uscita dal luogo di lavoro.
La natura necessitata dell'intervento in presenza, infine, rende irrilevanti anche le previsioni del Protocollo in punto di organizzazione aziendale (paragrafo 8), relative alla turnazione, alle trasferte, allo smart working ed alla rimodulazione dei livelli produttivi.
L'esame quindi può essere circoscritto a quanto previsto dai primi sei paragrafi del Protocollo condiviso, in punto di informazione, modalità di ingresso in azienda, modalità di accesso di fornitori esterni, pulizia e sanificazione, precauzioni igieniche personali e dispositivi di protezione individuali.
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3.3.1 Il Protocollo condiviso, dunque, prevede in primo luogo un ob- bligo di informazione (paragrafo 1) «circa le disposizioni dell'Autorità» nei confronti di «tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda da assolvere «at- traverso le modalità più idonee» e comunque «consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi».
Il Protocollo condiviso puntualizza inoltre che l'obbligo informativo ha ad oggetto;
(a) il dovere di restare al domicilio con febbre sopra i 37,5° e con sintomi influenzali;
(b) il divieto di entrare in azienda in caso di contatti con persone positive nei 14 giorni antecedenti o in caso di provenienza da zone a rischio;
(c) l'obbligo di rispettare e prescrizioni datoriali e dell'auto- rità circa distanza di sicurezza e l'igiene anche delle mani;
(d) il dovere di avvertire tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
(e) il corretto utilizzo dei DPI e delle altre misure previste per prevenire il contagio.
Tali prescrizioni sono state rispettate dalla datrice di lavoro.
L'adempimento dell'obbligo informativo nei confronti del lavoratore oggi appellante è dimostrato: (a) dalla specifica documentazione informativa prodotta in primo grado da (docc. 13 bis, Controparte_1 ter quater e septies fasc. I grado ), che il non nega aver CP_1 Parte_1 ricevuto;
(b) dai §§ 3 e 7 del Regolamento per la gestione dell'emergenza
Covid 19 (sub doc. 13 fasc. I grado ), i quali rispettivamente CP_1 prevedono che all'ingresso della sede in prossimità del punto di misurazione della temperatura sono presenti cartelli informativi, con l'indicazione dei comportamenti da adottare e che all'ingresso della sede è presente l'infor- mativa COVID di cui ogni lavoratore deve prendere visione; (c) dalla mancata specifica contestazione da parte del prestatore d'opera delle circostanze allegate in primo grado dalla datrice di lavoro (§§ 4 e 5 della memoria) volte a dimostrare l'adempimento dell'obbligo informativo per come prescritto dal citato Protocollo condiviso;
(d) dalla mail del 4.5.2020
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(doc. 6 fasc. I grado ), che l'appellante non nega aver inviato, nella CP_1 quale il espressamente afferma di aver seguito il corso Pt_1
Coronavirus (e la falsità di tale dichiarazione non è neppure prospettata).
L'adempimento del dovere informativo nei confronti dei terzi (ed in particolare nei confronti del tecnico di altra società che ha avuto accesso alla sede di Oriolo RO nel 28 e nel 29 ottobre e che l'appellante individua come fonte del contagio) è dimostrato sia dal già citato § § del sopra menzionato Regolamento per la gestione dell'emergenza Covid 19
(all'ingresso della sede in prossimità del punto di misurazione della tempe- ratura sono presenti cartelli informativi, con l'indicazione dei comporta- menti da adottare) e sia dalle condotta processuale del lavoratore, che non ha mai specificamente dedotto l'inesistenza o l'insufficienza di tale cartel- lonistica informativa, neppure in replica alla deduzione datoriale di aver pienamente rispettato le prescrizioni del Protocollo condiviso del 24.4.2024 in punto di obblighi informativi.
3.3.2. Successivamente, al paragrafo 2), il Protocollo condiviso detta prescrizioni volte a disciplinare le modalità di ingresso in azienda, che si sostanziano nella rilevazione della temperatura corporea all'ingresso, nel negare l'accesso a chi presenti una temperatura superiore ai 37,5° e nell'in- formare preventivamente «il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone
a rischio secondo le indicazioni dell'OMS»
Non sono conferenti, in relazione all'oggetto del presente giudizio, le ulteriori prescrizioni circa la riammissione in servizio di lavoratori già posi- tivi e poi guariti ovvero di fornire la massima collaborazione per rispettare le eventuali prescrizioni dell'Autorità «per prevenire l'attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus»; l'una e l'altra ipotesi non venendo in considerazione nella presente fattispecie. ha rispettato anche tali prescrizioni. Controparte_1
La datrice di lavoro, infatti, aveva predisposto un servizio di rilevazione della temperatura corporea all'ingresso della sede, prescrivendo altresì il
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divieto di ingresso a chi la presentasse superiore a 37,5° (cfr. § 3.4. del
Regolamento per la gestione dell'emergenza Covid 19, sub doc, 13 fasc. I grado ), mentre lo stesso lavoratore ammette che tali misure CP_1 precauzionali erano state effettivamente ed efficacemente messe in atto, posto che egli, al fine di sostenere la tesi di essersi contagiato sul luogo di lavoro, afferma che «diversamente da quanto affermato dal GU;
invece, ritenersi provato che l'originario ricorrente essendo transitato al termoscanner sia la mattina del 28 che quella del 29 ottobre 2020 in detti giorni non manifestava alcun sintomo da contagio da SARS-CoV2 e, conseguentemente, deve presumersi che il lavoratore non fosse positivo all'infezione» (cfr. pag. 28 dell'appello).
Il consulente del fornitore esterno, che l'appellante identifica come fonte del contagio, era certamente asintomatico, posto che il manifestarsi nelle giornate del 28 e del 29 ottobre di sintomatologia astrattamente riconducibile al COVID-19 non è in nulla dedotta dal lavoratore, sicché ben può escludersi che la positività al virus potesse essere evidenziata dai sistemi preventivi previsti dai citati Protocolli o da quelli comunque suggeriti dalla miglior scienza ed esperienza all'epoca disponibile.
3.3.3. Il Protocollo condiviso prosegue (paragrafo 3) dettando prescri- zioni dirette a disciplinare le modalità di accesso dei fornitori esterni, che nonostante la loro formale intitolazione in realtà riguardano anche le ipotesi di accesso in azienda di visitatori esterni e dipendenti di aziende terze.
Non hanno rilevanza nella presente fattispecie, in cui il dipendente di datore di lavoro esterno doveva permanere stabilmente per l'intera gior- nata lavorativa all'interno della sede di Oriolo RO, quelle disposizioni del Protocollo condiviso volte ad evitare il contatto fortuito «con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti» in occasione dell'accesso del terzo per consegne o forniture, come pure non hanno rilevanza le disposizioni precauzionali che presuppongono l'organizzazione di un proprio servizio di trasporto da parte della datrice di lavoro ovvero l'ipotesi della positività
«dei lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo», poiché nella presente fattispecie ha Controparte_1
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avuto conoscenza della positività del dipendente da ditta esterna quando il era già stato contagiato. Parte_1
Vengono, dunque, in rilievo soltanto i doveri di prevedere servizi igie- nici dedicati ed esclusivi per i terzi, di curare la loro pulizia giornaliera ed i far sottostare i visitatori alle stesse cautele e prescrizioni dei dipendenti.
Anche queste prescrizioni risultano osservate dalla datrice di lavoro.
La circostanza dedotta da al capitolo di prova Controparte_1 orale di primo grado contraddistinto dalle lettere gg (vero che, presso la sede di Via Oriolo RO n. 257 la aveva istituito bagni separati CP_1 per dipendenti e fornitori e tecnici esterni) non è stata specificamente con- testata dal lavoratore, che ancora in appello continua a lamentare generi- camente il mancato rispetto delle misure «contenute nei protocolli e nelle linee guida governative e regionali di cui all'art. 1, comma 14, del Dd.l. 16 maggio 2020 n. 33 e, ancor prima, nel D.P.C.M. del 1° marzo 2020», senza però contrastare specificamente l'avversa allegazione, che pertanto deve ritenersi provata.
Del pari deve ritenersi provata, per le ragioni che si esporranno nel paragrafo seguente, anche l'effettuazione della pulizia giornaliera.
Le argomentazioni svolte nel precedente § 3.3.1. in punto di controlli all'accesso e nel precedente § 3.3.2. in punto di assolvimento dell'obbligo informativo anche nei confronti dei terzi dimostrano che anche questi ultimi erano soggetti a tutte le prescrizioni previste per i dipendenti.
3.3.4. Di seguito (paragrafo 4), il Protocollo condiviso detta prescri- zioni per la pulizia e la sanificazione in azienda, in sintesi imponendo: (1) una (ordinaria) pulizia giornaliera a fine turno;
(2) una sanificazione perio- dica, senza però indicarne la frequenza;
(3) una sanificazione da effettuare in caso di presenza di persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali e da eseguirsi secondo le disposizioni della Circolare del Ministero della Sa- lute n. 5443 del 22.2.2020; (4) una sanificazione straordinaria nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19.
Il precetto di eseguire l'ordinaria pulizia giornaliera può certamente
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dirsi rispettato da trattandosi di circostanza in so- Controparte_1 stanza ammessa dallo stesso lavoratore, che in appello limita la sua conte- stazione alla mancata effettuazione della sanificazione (cfr. pag. 39 dell'ap- pello) e più precisamente della sanificazione periodica, atteso che alla data del 28 e del 29 ottobre, in cui la presenza nel sito aziendale di persona positiva non era ancora nota, non sussistevano i presupposti per le sanifi- cazioni straordinarie o non periodiche sopra menzionate.
Tale residua forma di sanificazione, dunque, non si caratterizza per la continua e costante disinfezione di superfici ed ambienti di lavoro ogniqual- volta un lavoratore venga a contatto con esse, ma più semplicemente deve essere compiuta a cadenze temporali cicliche, la cui periodicità è rimessa alla valutazione datoriale, nel rispetto delle regole di comune diligenza e del raggiungimento del fine per il quale l'intervento di disinfezione è fina- lizzato.
Ne consegue, dunque, che la scelta datoriale di non eseguirla alla fine della giornata del 28 ottobre, ma di posporla ad esempio al termine delle attività in presenza o di eseguirla nella giornata del 3.11.2020 (doc. 25 fasc. I grado ), allorché si rese necessaria a seguito dell'accerta- CP_1 mento della positività del e degli altri due lavoratori presenti in Parte_1 quei giorni, non è censurabile e non integra violazione delle prescrizioni cautelari del Protocollo, anche in considerazione del rilievo per cui l'assenza di sintomi dei lavoratori presenti, l'utilizzo della mascherina da parte loro,
l'avere a disposizione idonei strumenti per igienizzare le mani e i limitati contatti con le apparecchiature di laboratorio (secondo quanto si apprende dalle pag. 26 e 27 dell'appello) rendevano, con valutazione ex ante, del tutto inverosimile la possibilità di una trasmissione del virus per modalità diversa da quella aerea;
la sanificazione nella giornata del 28, in aggiunta all'ordinaria pulizia, non necessaria neppure secondo regole di ordinaria di- ligenza.
3.3.5. Le prescrizioni in punto di misure igieniche personali e dispositivi di protezione individuali (paragrafi 5 e 6) possono essere trattate congiun- tamente.
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Esse si sostanziano, per quel che attiene alla condotta richiesta al da- tore di lavoro, nel mettere a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani in posti accessibili a tutti e di del pari idonei mezzi di protezione indi- viduale, nella specie rappresentate dalle ER (gli ulteriori DPI pre- visti dal Protocollo presuppongono che l'attività lavorativa debba necessa- riamente svolgersi ad una distanza inferiore ad un metro, circostanza che nella presente fattispecie può escludersi). ha ottemperato a dette prescrizioni. Controparte_1
L'appellante, infatti, in primo grado (ed in verità anche in appello) non ha specificamente contestato l'allegazione avversaria volta a sostenere di aver «posto all'ingresso di ogni sede, nei corridoi e negli uffici appositi gel igienizzanti in specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili»
(cfr. pag. 27 memoria di primo grado), sicché detta circostanza fattuale deve ritenersi provata.
La fornitura individuale di ER è stata poi positivamente affer- mata dal primo giudice («il ricorrente neppure deduce di avere indossato per tutta la durata della prestazione i dispositivi di sicurezza forniti dall'azienda, come dallo stesso non contestato») e tale accertamento fat- tuale non è stato in nulla contestato dall'impugnante.
Detta fornitura e anche la sorveglianza sul suo utilizzo, poi, risulta dalle stesse allegazioni del lavoratore, che in appello ha espressamente affer- mato di aver utilizzato siffatti dispositivi, giacché «in diversa ipotesi il per- sonale della ditta esterna che presidiava l'ingresso al sito aziendale non lo avrebbe fatto entrare nella sede» (pag. 28 dell'appello).
Non giova all'appellante dedurre che il datore di lavoro è tenuto non solo a fornire ai prestatori d'opera i dispositivi di protezione individuale, ma anche a sorvegliare che costoro li utilizzino effettivamente.
Tale obbligo di protezione dell'imprenditore, infatti, non si traduce in una sorveglianza ininterrotta con costante presenza fisica, potendo effica- cemente attuarsi anche attraverso una vigilanza generica, ma continua ed efficace, calibrata sulle caratteristiche dell'impresa e del tipo di lavorazioni, oltre che sul numero dei lavoratori e sul grado di rischio, idonea a garantire
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che i dipendenti seguano le disposizioni di sicurezza e utilizzino gli stru- menti di protezione (Cass. 11.2.2020 n. 3282).
Nella specie, anche alla luce della necessità conseguente alla pandemia allora in atto di ridurre all'essenziale il numero dei lavoratori contempora- neamente presenti sul luogo di lavoro e della generale diffusione tra tutti i consociati delle regole basilari da osservare al fine di evitare i contagi (la- vaggio mani, uso di ER, distanziamento), l'obbligo di vigilanza da parte del datore di lavoro può ritenersi assolto tramite le informazioni già fornite ai propri dipendenti (ed ai terzi che accedevano al laboratorio) sull'importanza di utilizzare tali cautele (uso della mascherina e lavaggio delle mani), nel porre i dispenser per l'igiene delle mani i luoghi facilmente individuabili (così da rendere difficile che il loro utilizzo potesse essere tra- scurato) e nell'inibire l'accesso al sito a coloro che si presentassero privi di mascherina.
Il luogo ove è stata resa la prestazione lavorativa, poi, per come am- messo dallo stesso appellante, aveva un'estensione di circa 50 metri qua- drati (cfr. pag. 25 dell'appello) ed ad esso hanno avuto accesso, sempre per quanto si legge in appello, tre persone (l'appellante non indica mai altri oltre sé stesso, il collega e il tecnico esterno), sicché, da un lato, lo spazio a disposizione era indubbiamente sufficiente al mantenimento della di- stanza interpersonale di un metro, né l'appellante prospetta che la natura della lavorazione era tale da rendere necessario un contatto più ravvicinato e quindi da imporre l'uso degli altri DPI previstiti dal paragrafo 6 del Proto- collo.
3.4. Le considerazioni che precedono portano ad affermare che la da- trice di lavoro ha effettivamente adottato tutte le misure precauzionali all'epoca prescritte e comunque consigliate dalla maggior scienza ed espe- rienza o dall'ordinaria diligenza, così assolvendo all'onere di cui all'art. 2087
c.c. e di cui all'art. 29 bis d.l. 23/2020.
Tanto è sufficiente ai fini della responsabilità risarcitoria, con conse- guente assorbimento per irrilevanza dei motivi di appello (primo, secondo e quarto) diretti a censurare la sentenza appellata nella parte in cui ha
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affermato che non vi era prova dell'avvenuto contagio in ambiente lavora- tivo e a lamentare il difetto di accertamenti istruttori sul punto.
Per gli stessi motivi, resta assorbita la richiesta di acquisire la docu- mentazione prodotta in appello e l'esame delle opposizione ad essa solle- vata dall'appellata.
4. L'ultimo motivo di appello censura la decisione gravata nella parte in cu ha condannato il lavoratore alla refusione delle spese processuali.
L'appellante sostiene che dette spese avrebbero dovuto essere com- pensate in considerazione: (a) della particolarità del caso;
(b) della novità della fattispecie;
(c) del fatto che nella stessa sentenza impugnata si legge che egli «avrebbe descritto dettagliatamente le “circostanze relative all'in- sorgenza della patologia da covid 19 e gli adempimenti amministrativi che ne sono seguiti quanto alla posizione lavorativa e alle pratiche ». CP_3
Il motivo non ha pregio, in quanto: (a) non è dato comprendere, né
l'impugnante lo spiega, cosa debba intendersi con particolarità del caso ed in particolar modo come e perché essa sarebbe riconducile alle ragioni ti- pizzate di compensazione di cui all'art. 92, comma 2 c.p.c. o alle altre ana- loghe gravi ed eccezionali ragioni di cui alla sentenza della Corte costitu- zionale n. 77 del 19.4.2018.
La questione della responsabilità del datore di lavoro per violazione dell'obbligazione di tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del pre- statore di lavoro non è nuova e non va confusa con la novità della malattia patita dal dipendente.
Resta poi oscuro (e l'appello non lo spiega) per quale motivo la terza ragione allegata dall'appellante dovrebbe condurre ad una compensazione in tutto o in parte delle spese del giudizio innanzi al Tribunale.
5. L'appello è dunque interamente respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
La Corte, infine, dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
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La Corte così provvede:
a) respinge l'appello;
b) condanna a rifondere a le Parte_1 Controparte_1 spese del presente grado, che liquida in € 5.000,00, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, Iva e CPA come per legge;
c) dà atto che sussistono nei confronti dell'appellante le condizioni og- gettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, il 16.10.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dr. Vito Riccardo Cervelli dr.ssa Vittoria Di Sario
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