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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/10/2025, n. 3371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3371 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza Sezione civile -, nella persona della dott.ssa Maria De Vivo, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 12184 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto azione revocatoria ordinaria, riservato in decisione all'udienza del 29.05.2025, vertente
TRA
(c.f. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., e, per essa, (c.f. Parte_2
), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta P.IVA_2
procura in atti, dall'avv. Eugenio Moschiano (c.f.
), con domicilio digitale come in atti;
C.F._1
attrice
E
(c.f. ), rappresentato e CP_1 C.F._2
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Ferrara (c.f.
), con domicilio digitale come in atti;
C.F._3
convenuto
NONCHE'
(c.f. ) e Controparte_2 CodiceFiscale_4
(c.f. ), rappresentate Controparte_3 C.F._5
e difese, giusta procura in atti, dall'avv. Giorgio Borrelli (C.F.
[...]
, con domicilio digitale come in atti;
C.F._6
convenute CONCLUSIONI
Come all'udienza del 29.05.2025.
RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, a Parte_1
mezzo della mandataria (successivamente fusa per CP_4
incorporazione in ha convenuto in Parte_2
giudizio , (già CP_1 Controparte_5
e per Controparte_6 Controparte_2
sentire accogliere le seguenti conclusioni: “I) accogliere la domanda attorea e dichiarare l'inefficacia ovvero la non opponibilità, ex art.
2901 c.c., nei confronti della propria dante causa Controparte_7
e, per essa, e comunque, di essa società attrice dell'atto per
[...]
notaio dr. da Bellona (CE) del giorno 17 dicembre Persona_1
2015, rep. n. 11369 - racc. n. 7527, dei suoi effetti e del conferimento, con esso effettuato, dal , nato a [...] il 15 CP_1
agosto 1954, C.F. , nel patrimonio della società C.F._2
già Controparte_5 Controparte_6
P.I. , con sede in Milano (MI) alla
[...] P.IVA_3
via Cesare Correnti n.12, di tutto il proprio patrimonio immobiliare e, precipuamente: a) una quota pari ad un mezzo dell'intero diritto di piena proprietà sull'intero fabbricato sito in Sant'Antimo (NA), Corso
AL, composto da quattordici unità immobiliari confinante in unico corpo con Corso AL, beni , beni e/o Controparte_8 CP_9
aventi causa, salvo altri, riportato nel Catasto dei Fabbricati del detto comune di Sant'Antimo al: foglio 6, particella 1611 sub 2, categoria
C1, classe 4, mq. 154, con rendita di Euro 2.640,54 foglio 6, particella
1611 sub 3, categoria A2 , classe 3, vani 4, con rendita di Euro 206,58;
- 2 - foglio 6, particella 1611 sub 4, categoria A2, classe 3, vani 4, con rendita di Euro 206,58; foglio 6, particella 1611 sub 5, categoria A2, classe 6, vani 3,5 con rendita di Euro 298,25; foglio 6, particella 1611 sub 6, categoria A2, classe 6, vani 4,5 con rendita di Euro 383,47; foglio 6, particella 1611 sub 7, categoria A2, classe 5, vani 4 , con rendita di Euro 289,22; foglio 6, particella 1611 sub 8, categoria A2, classe 5, vani 4, con rendita di Euro 289,22; foglio 6, particella 1611 sub 9, categoria A2, classe 5, vani 4 , con rendita di Euro 289,22; foglio
6, particella 1611 sub 10, categoria 12, classe 5, vani 4 con rendita di
Euro 289,22; foglio 6, particella 1611 sub 11, categoria A2, classe 5, vani 4, con rendita di Euro 289,22; foglio 6, particella 1611 sub 12, categoria A2, classe 5, vani 4, con rendita di Euro 289,22; foglio 6, particella 1611 sub 14, categoria C2 , classe 1, mq. 487, con rendita di
Euro 754,54; foglio 6, particella 1611 sub 15 (ex sub 13), categoria A2, classe 6, vani 16, con rendita di Euro 1.363,45; foglio 6, particella
1611 sub 16 (ex sub 13) , categoria A2, classe 6, vani 9,5, con rendita di Euro 809,55; b) intero diritto di piena proprietà sul box auto sito al piano seminterrato del fabbricato in Sant'Antimo (NA), via Fratelli
Cervi n. 5, della consistenza catastale di 17 metri quadrati (mq. 17) confinante con terrapieno, area di manovra, beni , beni CP_1 Pt_3
e/o aventi causa e riportato nel catasto fabbricati del detto comune di
Sant'Antimo al foglio 6, particella 923 sub 39, categoria C6, classe 4, mq.17, con rendita di Euro 44, 78; II) mandare, per l'effetto, al
Conservatore dei RR. II. di Napoli 2 o, meglio, al Responsabile dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Napoli 2, Ufficio provinciale - Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, esonerandolo all'uopo da ogni e qualsiasi responsabilità; III) in alternativa a quanto
- 3 - sopra, nell'ipotesi in cui non fosse possibile o, comunque, utile agire in esecutivis sull'immobile per il cui conferimento è revocatoria, ad esempio vuoi perché alienato a terzi o distrutto vuoi perché non utilmente aggredibile per l'accensione di gravami, condannare la convenuta società già Controparte_5 [...]
P.I. , con sede Controparte_6 P.IVA_3
in Milano (MI) alla via Cesare Correnti n.12, in persona del legale rappresentante pro tempore, e l'allora socio accomandatario signora
, C.F. , nata a [...] il Controparte_2 C.F._7
25.10.1989 e residente in [...] al Corso AL n.106, al pagamento in favore della parte attrice dell'equivalente ossia del prezzo dei cespiti conferiti, da determinarsi mediante CTU”.
A fondamento della domanda, premessa la propria legittimazione attiva quale cessionaria del credito, ha dedotto di essere creditrice di CP_1
per l'importo di euro 8.012.248,82 in virtù della fideiussione da
[...]
lui prestata a garanzia del mutuo fondiario concesso in data 16.09.2010 da MPS Capital Services CA per Le Imprese S.p.A. in favore di del valore di euro 15.000.000,00. Ha, quindi, Parte_4
affermato che in data 17.12.2015 aveva costituito, CP_1
insieme alla figlia , la società Controparte_2 [...]
conferendo in essa la proprietà di una serie Controparte_6
di unità immobiliari (meglio individuate in citazione), per un valore complessivo stimato del conferimento pari ad euro 100.000,00, di cui euro 75.000,00 imputati a capitale sociale ed il residuo quale riserva.
Tanto premesso, l'attrice ha lamentato che con tale atto CP_1
si fosse spogliato di tutti i suoi beni immobili, sostenendo la sussistenza dei presupposti, oggettivi e soggettivi, per la revocabilità del conferimento ai sensi dell'art. 2901 c.c.
- 4 - Si è costituito in giudizio , contestando la sussistenza del CP_1
credito vantato dall'attrice, in ragione della dedotta decadenza dalla garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c., anche in ragione della nullità totale o parziale (ovvero limitatamente alla clausola di deroga al termine ex art. 1957 c.c.) della fideiussione prestata, per violazione dell'art. 2 della
Legge n. 287/1990. Ha, altresì, eccepito la prescrizione dell'azione revocatoria ex art. 2903 c.c., nonché contestato la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c. - con particolare riferimento all'eventus damni, in ragione della garanzia ipotecaria detenuta dalla banca, con connesso diritto di sequela sull'ingente patrimonio della società debitrice principale, ed alla luce della dedotta congruità del valore attribuito al conferimento - nonché quanto alla scientia damni, ritenuta insussistente.
Tanto premesso, ha concluso per il rigetto della domanda.
Si è, inoltre, costituita in giudizio , quale ex socia Controparte_2
accomandataria di evidenziando il proprio Controparte_6
difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda revocatoria, peraltro non proposta nei suoi confronti e, in ogni caso, eccependone la prescrizione quinquennale ex art. 2903 c.c., nonché contestando la sussistenza in concreto dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c. Ha, altresì, eccepito l'inammissibilità per genericità, nonché l'infondatezza della domanda di condanna spiegata nei propri confronti quale socia accomandataria. Ciò posto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare, rigettare la domanda di revocatoria ordinaria proposta da parte della società attrice perché inammissibile e/o improcedibile e comunque infondata ed in ogni caso dichiarare le inopponibilità e/o la carenza di legittimazione passiva della domanda revocatoria de quo rispetto alla odierna comparente evocata nel
- 5 - presente giudizio esclusivamente ai fini della condanna in solido quale ex socio accomandatario;
2) nel merito, previo accertamento della nullità inammissibilità e/o infondatezza, rigettare la domanda di condanna proposta nei riguardi della odierna convenuta
[...]
quale persona fisica, come sopra generalizzata e CP_2
rappresentata”.
Emersa, dalle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. depositate dai convenuti, la trasformazione della società convenuta
[...]
in comunione d'azienda, in epoca anteriore alla Controparte_5
notifica dell'atto di citazione, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e Controparte_2 Controparte_3
(quest'ultima resasi acquirente della quota societaria di ), CP_1
quali partecipanti alla comunione d'azienda risultante dalla trasformazione.
Nell'ottemperare all' ordine di integrazione del contraddittorio, la banca ha citato in giudizio e reiterando le Controparte_2 Controparte_3
conclusioni di cui all'atto introduttivo del giudizio e, inoltre, chiedendo dichiararsi l'inefficacia dell'atto del 3.05.2018 con cui la società
[...]
era stata trasformata in comunione d'azienda tra Controparte_5
e con trasferimento alla comunione Controparte_2 Controparte_3
d'azienda dei beni immobili facenti capo alla società, o, nell'ipotesi in cui non fosse risultato possibile agire in via esecutiva sui predetti immobili, condannare e alla Controparte_2 Controparte_3
corresponsione del prezzo dei cespiti.
Costituitesi e esse hanno eccepito la Controparte_2 Controparte_3
inammissibilità delle nuove domande – di revocatoria e di condanna al pagamento dell'equivalente – proposte dalla banca nell'atto di integrazione del contraddittorio. Hanno, altresì, eccepito la prescrizione
- 6 - e/o decadenza dall'azione revocatoria per decorso del termine quinquennale dal compimento dell'atto, ed attesa la nullità della notifica dell'originario atto di citazione nei confronti di soggetto estinto. Hanno, inoltre, dedotto l'inopponibilità dell'azione revocatoria nei loro confronti, contestandone, in ogni caso, i presupposti, e concludendo per la declaratoria di inammissibilità e, comunque, per il rigetto della domanda.
Trattata la causa, senza svolgimento di attività istruttoria, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 29.05.2025, la causa è stata riservata in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
Preliminarmente, in rito, è necessaria una precisazione.
In punto di individuazione delle parti del presente giudizio, è
d'uopo richiamare l'ordinanza di questo Giudice del 20.06.2022, con cui, rilevato che dalle memorie ex art. 183, comma 6, n. 2, depositate dalle parti convenute, era emersa la trasformazione della società convenuta in comunione Controparte_5
d'azienda, in epoca anteriore alla notifica dell'atto di citazione, si è ordinata l'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. nei confronti di e quali partecipanti alla Controparte_2 Controparte_3
comunione di azienda.
Ciò sulla scorta di un duplice passaggio logico: a) la trasformazione di società di capitali in comunione di azienda comporta una successione tra soggetti distinti, a prescindere dalla cancellazione della società
(Cass., n. 16511/2019); b) in tema di azione revocatoria, sussiste litisconsorzio necessario tra la società debitrice alienante ed i soggetti
- 7 - succeduti alla società terza acquirente convenuta e, tuttavia, estinta ancor prima della notifica dell'atto di citazione (Cass., n. (Cass., n.
13593/2019).
Quest'ultimo principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alle ipotesi di estinzione della società di capitali, cui succedono i soci, è stato, tuttavia, richiamato da questo Giudice in via analogica, ricorrendone la eadem ratio, al fine di integrare il contraddittorio nei confronti delle persone fisiche partecipanti alla comunione di azienda succeduta alla s.r.l. convenuta in giudizio quale parte acquirente. Ed infatti, il caso di specie si atteggia in termini diversi rispetto all'ipotesi - esaminata dalla menzionata pronuncia della
Cassazione - di società cancellata dal registro delle imprese, dunque estinta, prima dell'instaurazione del giudizio, cui succedono i soci. La trasformazione della s.r.l. in comunione di azienda, invero, non ha comportato un fenomeno successorio tra società e soci, bensì tra società
e comunione di azienda, a prescindere dalla cancellazione della società
(infatti avvenuta solo nel 2024, come da visura in atti).
Per tale motivo, l'integrazione del contraddittorio è stata ordinata nei confronti di e quali comuniste, Controparte_2 Controparte_3
non già quali ex socie della convenuta Controparte_5
Tale impostazione deve essere mantenuta, nonostante le vicende che hanno successivamente interessato il giudizio nel periodo in cui il fascicolo è stato assegnato ad altro giudicante.
Tanto premesso in rito, nel merito la domanda attorea è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento, per i motivi di cui appresso. ha agito per sentire dichiarare l'inefficacia nei Parte_1
propri confronti – ai sensi dell'art. 2901 c.c. - dell'atto con cui CP_1
ha conferito nella società
[...] CP_6 Controparte_6
[...] [...]
poi divenuta la proprietà di una CP_10 Controparte_5
serie di unità immobiliari.
Sul piano generale, va rammentato che l'azione revocatoria rappresenta il principale strumento di conservazione della garanzia patrimoniale generica del debitore, quando questi abbia posto in essere atti di disposizione potenzialmente pregiudizievoli delle ragioni creditorie, privandoli di efficacia nei confronti del creditore agente. Il rimedio della inefficacia relativa è idoneo a garantire la fruttuosità di una successiva azione esecutiva sul patrimonio del debitore o sui beni che vi sono stati sottratti, paralizzando gli effetti di un atto di disposizione di per sé valido, ma non opponibile al creditore procedente in quanto posto in essere in frode al creditore, precostituendosi una condizione di inadempimento.
Naturalmente, una conseguenza così incisiva può conseguire solo al previo vaglio giudiziale sui presupposti oggettivi e soggettivi indicati agli artt. 2901 ss. c.c.
Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di prescrizione dell'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2903 c.c., sollevata dalla difesa dei convenuti.
Essa si appalesa infondata, per due ordini di ragioni.
Innanzitutto, trova applicazione il principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “Poiché il principio di scissione (degli effetti della notificazione per il notificante e il destinatario) si applica nei casi in cui il diritto non può essere esercitato se non attraverso l'inizio del giudizio, la prescrizione dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. è interrotta dalla consegna dell'atto (introduttivo del relativo giudizio) all'ufficiale giudiziario per la notifica” (Cass., SS.UU., n. 24822/2015).
- 9 - Nel caso di specie, a fronte del compimento dell'atto impugnato in data 17.12.2015, la citazione in revocatoria è stata consegnata all'ufficiale giudiziario per la notifica a in data CP_1
11.12.2020, e per la notifica a in data 9.12.2025, come Controparte_2
emerge dalle stampigliature sulle relate di notifica dell'atto e, dunque, nel quinquennio.
In secondo luogo, deve farsi applicazione dell'ulteriore principio secondo cui: “La disposizione dell'art. 2903 c.c., laddove stabilisce che
l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto, deve essere interpretata, attraverso il coordinamento con la regola contenuta nell'art. 2935 c.c., nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da questo momento il diritto può esser fatto valere e l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo” (Cass., n. 4049/2023).
Nel caso di specie, dalla visura in atti emerge che l'atto di conferimento è stato trascritto in data 5.01.2016, sicché anche sotto tale profilo la notifica dell'azione revocatoria (avvenuta nel dicembre 2020, ossia nel quinquennio) è, viepiù, tempestiva.
e convenute con gli atti di Controparte_2 Controparte_3
integrazione del contraddittorio, hanno, inoltre, eccepito la prescrizione dell'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2903 c.c., stante la dedotta inidoneità della originaria notifica dell'atto di citazione, invalida poiché effettuata nei confronti della società già estinta, ad interrompere il decorso del termine prescrizionale.
La doglianza è priva di pregio.
Sul punto, giova rammentare i principi già richiamati nell'ordinanza di integrazione del contraddittorio del 20.06.2022: “In tema di azione revocatoria, il creditore che agisca in giudizio evocando, come
- 10 - litisconsorti ex art. 102 c.p.c., la società debitrice alienante e quella acquirente del bene oggetto del contratto del quale è stata domandata
l'inefficacia, ha diritto - ove sia stato costituito regolarmente il contraddittorio nei confronti di una delle due società ma l'altra si sia estinta con cancellazione dal registro delle imprese anche in data antecedente alla notifica dell'atto di citazione - ad integrare il contraddittorio nei confronti dei soci di quest'ultima i quali succedono alla società stessa. […] Il giudice, ove verifichi l'estinzione di una delle società litisconsorti, è tenuto, in ogni stato e grado del giudizio, a fissare un termine per la corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti dei soci ai quali si sono trasmessi, in successione, i rapporti giuridici della società” (Cass., n. 13593/2019).
La Corte di Cassazione ha, inoltre, precisato che: “Nel caso di litisconsorzio necessario, l'integrazione del contraddittorio prevista dal secondo comma dell'art. 102 cod. proc. civ. ha effetti di ordine sia processuale che sostanziale, nel senso che sana l'atto introduttivo viziato da nullità per la mancata chiamata in giudizio di tutte le parti necessarie ma è altresì idonea ad interrompere prescrizioni e ad impedire decadenze di tipo sostanziale nei confronti anche delle parti necessarie originariamente pretermesse” (Cass., n. 9523/2010).
Nel caso che ci occupa, la originaria notifica dell'atto di citazione, validamente effettuata nei confronti del soggetto disponente CP_1
, è valsa ad interrompere il decorso del termine di prescrizione
[...]
nei confronti delle partecipanti alla comunione di azienda succeduta alla società beneficiaria, litisconsorti necessarie pretermesse, in virtù della integrazione del contraddittorio nei loro confronti.
Venendo all'esame dei presupposti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 2901 c.c., dal punto di vista oggettivo è necessario che il
- 11 - creditore agente prospetti l'esistenza di un credito. Non è necessario che sia un credito liquido ed esigibile, potendo essere anche condizionato o potenziale, ma tale da consentire di apprezzare il pregiudizio economico discendente dal comportamento distrattivo del debitore (cfr. Cass., n.
7452/00; Cass., n. 2104/00).
Sempre dal punto di vista oggettivo, è necessario che venga in rilievo un atto di disposizione del debitore, consistente in un atto di volontà in grado di incidere in maniera significativa sulla consistenza qualitativa e quantitativa del patrimonio di cui dispone. A tale categoria appartengono principalmente gli atti traslativi di alienazione di beni, che sottraggono al patrimonio del debitore i cespiti economicamente rilevanti in favore di un terzo, nascondendoli all'aggressione dei creditori. A tale categoria, invece, vanno sottratti gli atti dovuti, che escludono ogni determinazione volitiva in capo al debitore che è chiamato ad adempiere ad obblighi preesistenti, come l'adempimento di un debito scaduto (art. 2901 co. 3 cod. civ.).
Indispensabile presupposto oggettivo è anche il periculum damni o eventus damni, che qualifica l'atto di disposizione come fraudolento, nella misura in cui reca attuale pregiudizio alle ragioni dei creditori, oppure è semplicemente in grado di pregiudicarli in via potenziale (in tal senso è sufficiente un mero pericolo di danno). Il periculum damni è interpretato dalla giurisprudenza consolidata in maniera elastica ed orientata al favor creditori, per cui si ritiene sufficiente che l'atto di disposizione sia in grado di rendere più difficile o onerosa la realizzazione del diritto di credito (Cass. civ. 18/06/2019 n. 16221;
Cass. civ. 19/7/2018, n. 19207, Cass. civ. 3/2/2015, n. 1902). In particolare, la Suprema Corte ha in più occasioni affermato che: “In tema di azione revocatoria ordinaria non è richiesta, a fondamento
- 12 - della azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma solo il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso. Tale rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (Cass., n.
9461/2016). Sicché, anche la "trasformazione" di un bene in un altro che sia meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com'è tipicamente il danaro, realizza il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (cfr. Cass., n.
7262/2000).
Il riconoscimento dell'esistenza dell'eventus damni non presuppone, peraltro, una valutazione sul pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede soltanto la dimostrazione, da parte di quest'ultimo, della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore (v. Cass., 9/3/2006, n. 5105).
Sul piano soggettivo, è necessario dimostrare il consilium fraudis, ossia la consapevolezza del debitore di agire in pregiudizio alle ragioni creditorie e quindi di arrecare un periculum damni mediante i propri atti dispositivi. Alla conoscenza del pregiudizio deve essere equiparata la sua conoscibilità, cosicché l'ignoranza dovuta a colpa grave va considerata al pari della conoscenza effettiva (cfr. Cass. n. 2748/2005).
Tale consapevolezza si connota in ragione della collocazione temporale dell'atto: qualora, infatti, l'atto di disposizione sia anteriore
- 13 - all'assunzione dell'obbligazione, è necessario fornire la prova ulteriore che questo sia stato preordinato dal debitore in vista del sorgere del rapporto obbligatorio allo scopo di precostituirsi l'inadempimento.
L'ampiezza dell'elemento soggettivo dipende anche dal carattere gratuito o oneroso dell'atto. Qualora il debitore ponga in essere un atto a titolo gratuito, è sufficiente la prova della sua sola consapevolezza ai sensi dell'art. 2901 co. 1 n. 1) cod. civ., mentre irrilevante è lo stato psicologico del terzo, il cui interesse è recessivo rispetto a quello del creditore che mira a evitare un danno. Qualora, invece, l'atto sia a titolo oneroso, non può prescindersi dalla prova della comune conoscenza del terzo del carattere fraudolento della operazione o, qualora l'atto sia anteriore al sorgere del credito, della partecipazione alla dolosa preordinazione in danno del creditore (cd. participatio fraudis).
Se i presupposti oggettivi si prestano ad un agevole riscontro, diversamente vale per i presupposti soggettivi, attesa la difficoltà di fornire la prova di atteggiamenti psicologici che, come tali, non sono di immediata percezione.
Tuttavia, l'onere della prova incombente sul creditore agente può essere assolto anche mediante prove diverse da quelle dirette e dunque partendo da elementi presuntivi, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito (cfr. Cass. civ. 18/06/2019, n.16221).
Il ragionamento presuntivo può essere condotto “seguendo tre diverse direttrici: - presunzioni oggettive, consistenti nella palese – o comunque agevolmente conoscibile – esistenza di posizioni debitorie del disponente: protesti, pignoramenti, ecc.; - presunzioni derivanti dalle modalità dell'atto negoziale, quali il mancato pagamento del prezzo;
la non congruità dello stesso;
il pagamento dilazionato al di fuori dei criteri di normalità, ecc;
- presunzioni soggettive, date dal
- 14 - rapporto di parentela tra le parti oppure da rapporti di cointeressenza in affari (soci, imprese comuni, ecc.)” (Trib. Latina, 07/09/2020
n.1619).
Tanto premesso sul piano generale, nel caso di specie si ritengono sussistenti i presupposti per la revoca dell'atto di conferimento posto in essere da . CP_1
In punto di legittimazione attiva, l'odierna attrice vanta un credito nei confronti di in virtù della fideiussione da questi CP_1
prestata a garanzia di un mutuo fondiario concesso in favore di
[...]
Parte_4
Non forma oggetto di contestazione - essendo, dunque, pacifico - che si sia resa cessionaria del diritto di credito Parte_1
originariamente facente capo alla banca mutuante MPS Capital Services
CA per Le Imprese S.p.A.
Allo stesso modo, non viene in discussione l'esistenza di un credito in relazione all'obbligo di rimborso del mutuo erogato.
Le censure dei convenuti in punto di legittimazione attiva si sono, piuttosto, incentrate sulla esigibilità del credito nei confronti del fideiussore , in ragione della eccepita decadenza della CP_1
banca dalla garanzia, ai sensi dell'art. 1957 c.c.
Sul punto, è d'uopo rammentare che, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità: “Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, il creditore non deve necessariamente essere titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, ma può essere anche un creditore con una semplice aspettativa di credito che non risulti pretestuosa e che sia probabile” (ex multis, Cass., n. 10742/2024).
La Corte di Cassazione è giunta ad affermare che l'attore in revocatoria non deve necessariamente provare di aver preventivamente
- 15 - introdotto il giudizio di accertamento del credito vantato. Ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria assume rilievo una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi restitutori (cfr. Cass., n. 4212/2020).
Pertanto, poiché ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria da parte del creditore avverso un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore è sufficiente l'esistenza di una ragione di credito - ancorché non accertata giudizialmente -, la definizione dell'eventuale controversia sull'accertamento del credito non costituisce l'antecedente logico - giuridico indispensabile della pronunzia sulla domanda revocatoria, sicché il giudizio relativo a tale domanda non è soggetto a sospensione necessaria, ai sensi dell'art. 295
c.p.c. Il conflitto pratico tra giudicati che tale norma mira ad evitare mediante la sospensione della causa pregiudicata è reso d'altronde impossibile dal fatto che la sentenza dichiarativa dell'inefficacia dell'atto dispositivo nei confronti del creditore, a seguito dell'accoglimento della domanda revocatoria, non costituisce titolo sufficiente per procedere ad esecuzione nei confronti del terzo acquirente, essendo a tal fine necessario che il creditore disponga anche di un titolo sull'esistenza del credito, che può procurarsi soltanto nella causa relativa al credito e non anche in quella concernente esclusivamente la domanda revocatoria, nella quale la cognizione del giudice sul credito è meramente incidentale (cfr. Cassazione civile , sez.
III, 10 marzo 2006, n. 5246).
L'eventualità di un conflitto di giudicati, quindi, è scongiurata dal fatto che, per dare attuazione alla sentenza definitiva del giudizio
- 16 - revocatorio, occorre notificare al debitore e al terzo il titolo esecutivo
(artt. 602 e 603 c.p.c.). Nell'ipotesi di un credito litigioso, il titolo esecutivo è identificabile nella sentenza di condanna del giudizio di accertamento del credito. Se quest'ultimo dovesse concludersi con il rigetto della domanda del creditore, la sentenza che accoglie la domanda revocatoria si rivelerebbe inutile, senza, tuttavia, poter mai entrare in contrasto con la decisione negativa sull'esistenza del credito
(Cass. Sez. Un., 18 maggio 2004, n. 9440/2004).
Nel caso di specie, sulla scorta di una cognizione necessariamente incidentale, è possibile affermare la legittimazione attiva della banca attrice, non ravvisandosi la fondatezza delle eccezioni mosse dalla parte convenuta.
ha, invero, eccepito la decadenza dalla garanzia CP_1
fideiussoria, sulla scorta della dedotta nullità della clausola di deroga al termine di cui all'art. 1957 c.c.
Al riguardo, tuttavia, deve osservarsi che non è compiutamente dedotta la rispondenza del contenuto della fideiussione in atti al modello Abi, essendo, invero, menzionata la sola clausola di deroga all'art. 1957 c.c.
Ad ogni modo, sul piano generale, deve rammentarsi che con provvedimento n. 55/2005, la CA d'AL, in allora Autorità Garante della concorrenza tra istituti di credito, all'esito di una attività istruttoria che ha coperto l'arco temporale da ottobre 2002 a maggio 2005, ha dichiarato che gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI nell'ottobre 2002 per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contiene disposizioni che
“nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge n.287/90”.
- 17 - Le clausole dello schema ABI esaminate dalla CA d'AL così prevedono:
-l'art.2 (cd “clausola di reviviscenza”) dichiara il fideiussore tenuto
“a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia, o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”;
-l'art.6 (rinuncia ai termini di cui all'art.1957 c.c.) prevede che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art.1957 cod. civ., che si intende derogato”;
-l'art. 8 (noto anche come “clausola di sopravvivenza”) sancisce l'insensibilità della garanzia prestata agli eventuali vizi del titolo in virtù del quale il debitore principale è tenuto nei confronti della banca, disponendo che “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
Le tre clausole dello schema ABI sopra ricordate, incidenti su norme derogabili del codice civile, non sono illecite in sé considerate, essendo, piuttosto, la loro uniforme applicazione da parte delle banche associate all'ABI a costituire comportamento distorsivo della concorrenza, ex art.2, comma 2, lettera a) della L.287/1990, che vieta
“le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante”.
- 18 - Secondo la Suprema Corte, “il carattere uniforme dell'applicazione della clausola contestata è certamente elemento costitutivo della pretesa attorea, essendo la sua necessità pacificamente prevista nel provvedimento della CA d'AL su cui l'attore fonda, in buona sostanza la sua pretesa. In quanto elemento costitutivo del diritto vantato, dunque, esso doveva essere provato dall'attore, secondo la regola generale di cui all'art.2967 c.c.” (Cass.n.30818/2018). Per cui,
“compete all'attore che deduca un'intesa restrittiva provare il carattere uniforme della clausola che si assume essere oggetto dell'intesa stessa”
(Cass.n.13846/2019).
La necessità, ai fini dell'accertamento di una intesa anticoncorrenziale, della prova circa il carattere uniforme dell'applicazione delle clausole previste dallo schema ABI sopra richiamate è ribadita dall'orientamento della giurisprudenza di merito, condiviso anche da questo Giudice (ex multis, Trib. Siena 12 febbraio
2022 n.131; Trib. Prato 16 gennaio 2021 n.28; Trib. Pescara 15 luglio
2019 n.1156; Trib. Spoleto 21 giugno 2019 n.444; Trib. Torino 17 aprile 2019 n.1970; Trib. Roma 11 settembre 2019 n.17243; Trib. Roma
3 maggio 2019 n.9354; Trib. Velletri 14 maggio 2019 n.921).
Orbene, con il provvedimento n. 55/2005, la CA d'AL non ha accertato il carattere illecito ovvero anticoncorrenziale delle tre clausole in sé e per sé, bensì ne ha ritenuta l'illiceità, per contrasto con l'art.2, comma 2, lettera a) della L. n.287/1990, soltanto nell'ipotesi in cui esse vengano recepite e applicate in modo uniforme dal sistema bancario, ed
è principalmente per tale ragione che la CA d'AL aveva censurato lo schema di fideiussione elaborato dall'ABI nel 2002.
Il provvedimento n. 55/2005 della CA d'AL costituisce prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale per le fideiussioni
- 19 - omnibus che si collocano nel periodo (ottobre 2002 – maggio 2005) esaminato dal provvedimento stesso (Cass. n.13846/2019), e include anche i contratti “a valle”, che costituiscano l'applicazione delle intese illecite concluse a “monte”, stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa distorsiva della concorrenza da parte della CA d'AL
(Cass.n.29810/2017).
Il suddetto provvedimento della CA d'AL ha carattere di prova privilegiata, ossia di presunzione della “sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso” (Cass. Civ. 22 maggio 2019 n. 13846)” (Trib. Milano, 6 settembre 2022, n. 7015).
Venendo al caso di specie, la fideiussione prestata dal , oltre CP_1
ad essere stata stipulata in epoca (16.09.2010) ben successiva all'accertamento della CA d'AL, non rientra nell'oggetto del predetto accertamento, in quanto trattasi di fideiussione specifica, essendo stata prestata esclusivamente a garanzia del credito della banca derivante dal contratto di mutuo fondiario stipulato con
[...]
non già a garanzia di tutti i crediti della banca nei Parte_4
confronti del medesimo debitore.
Orbene, va rammentato che l'organo di vigilanza, nel summenzionato provvedimento, ha evidenziato la diversità di funzione della fideiussione omnibus rispetto alla fideiussione specifica, essendo la prima volta a rafforzare le garanzie di soddisfacimento del credito bancario, e tenuto conto della specificità e rilevanza dell'attività creditizia svolta dalle banche. È, pertanto con riferimento allo specifico modello contrattuale della fideiussione omnibus che la CA d'AL ha ritenuto che le clausole predisposte dall'ABI, di per sé lecite, possano determinare effetti anticoncorrenziali se oggetto di applicazione
- 20 - uniforme (cfr. Trib. Roma, Sez. XVII, 31 marzo 2023, n. 5698; Trib.
Bologna, 13.01.2022 n. 64; Trib. Napoli, 24.05.2022 n. 5125; Trib.
Monza, 18.02.2022 n. 375).
Ragion per cui, la mera corrispondenza di una fideiussione specifica allo schema ABI (comunque non adeguatamente dedotta nel caso di specie) non è sufficiente a far ritenere che le clausole di quella fideiussione siano nulle. Infatti, poiché il provvedimento di CA
d'AL non è applicabile alle fideiussioni specifiche, non vige la presunzione che quella fideiussione rappresenti il frutto di un'intesa vietata. È, quindi, onere del garante dimostrare che vi sia stata un'intesa antitrust illecita avente per oggetto tale tipologia di fideiussione e che tale intesa si sia riflessa anche sulla validità di quella da lui rilasciata.
Nel senso della riferibilità dell'accertamento compiuto dalla CA
d'AL alle sole fideiussioni omnibus, stipulate nel periodo oggetto di indagine, nonché della necessità che nel caso concreto vi sia la compresenza di tutte le clausole conformi al modello Abi, si è - da ultimo - pronunciata la Corte di Cassazione, affermando che: “la rilevazione officiosa della nullità richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: i)
l'esistenza del provvedimento della CA d'AL; ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della CA d'AL è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione CAria ALna, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia
- 21 - probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro
l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della
CA d'AL, evidente essendo che detto accertamento, operato nel
2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della
CA d'AL nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza” (Cass.,
n. 1170/2025).
Nel caso che ci occupa, nessuna prova, né allegazione in tal senso è stata offerta dal garante, il quale non ha neppure allegato il provvedimento della CA d'AL (che, comunque, per quanto si è detto, non sarebbe valso a dimostrare la pretesa invalidità della fideiussione specifica per cui è causa), con conseguente difetto radicale di prova, oltreché di allegazione dei fatti.
Deve, quindi, affermarsi la validità della fideiussione prestata da e, dunque, la piena operatività della clausola di deroga CP_1
all'art. 1957 c.c., con conseguente perdurante esigibilità del credito nei suoi confronti.
- 22 - È necessario, a tal punto, stabilire se l'atto dispositivo sia stato dal debitore compiuto in un momento anteriore o posteriore al sorgere del credito.
La giurisprudenza di legittimità, in tema di azione revocatoria, con riferimento al profilo dell'anteriorità o posteriorità dell'atto dispositivo rispetto al sorgere del credito, ha più volte ribadito che l'acquisto della qualità di debitore del fideiussore nei confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del credito, sicché a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito (cfr. Cass., n. 24212/2019;
Cass., n. 3676/2011; Cass., n. 6842/2013; Cass., n. 22465/2006).
È stato, inoltre, precisato che l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la semplice esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità. Sicchè, persino nell'ipotesi di fideiussione omnibus connessa all'apertura di credito regolata in conto corrente, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla detta apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, c.c., in base al mero requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore ("scientia damni") ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento, giacché l'insorgenza del credito deve essere apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione. (Cass., n.
8650/2025; Cass., n. 10522/2020).
- 23 - Da quanto esposto discende che, a maggior ragione nel caso - come quello di specie - in cui è stata prestata una fideiussione specifica relativa ad un'obbligazione da mutuo preesistente (o, comunque, sorta contestualmente) alla prestazione di garanzia, il debito restitutorio e, con esso, quello del garante, è sorto per effetto della messa a disposizione della somma mutuata, ossia in epoca di gran lunga anteriore al compimento dell'atto dispositivo impugnato.
Ai sensi dell'art. 2901 c.c., in presenza di un atto di disposizione a titolo oneroso posteriore al sorgere del credito, occorre provare che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore, e che il terzo fosse consapevole del pregiudizio.
Ritiene il Tribunale che nella fattispecie in esame sia ravvisabile tale consapevolezza in capo al debitore . CP_1
È, infatti, pacifico che il abbia conferito in società tutto il CP_1
suo patrimonio immobiliare.
Si rammenti che la Cassazione ha in più occasioni precisato che l'elemento soggettivo da accertare nell'azione revocatoria contro atti posteriori al sorgere del credito è costituito dalla consapevolezza fraudatoria del debitore di assottigliare, mediante l'atto di disposizione, la garanzia costituita dai suoi beni. Tale consapevolezza non deve essere confusa con la specifica intenzione di nuocere al proprio creditore (cosiddetto animus nocendi), essendo sufficiente che il debitore abbia la consapevolezza di rendere più difficoltosa ed incerta l'attuazione in executivis del diritto (cfr., ex multis, Cass., n.
13446/2013).
La relativa prova, in materia nella quale è evidentemente impossibile o estremamente difficile la prova diretta, può essere data anche mediante presunzioni semplici, sempre che queste abbiano le
- 24 - caratteristiche previste dall'art. 2729 c.c. Il convincimento della probabilità di sussistenza e della compatibilità del fatto supposto con quello accertato, peraltro, può essere sorretto anche da una sola presunzione, grave e precisa.
Ebbene, nel caso di specie, avendo il debitore dismesso l'intero suo patrimonio immobiliare con l'atto dispositivo in questione, è del tutto ragionevole presumere la consapevolezza, in capo allo stesso, del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, attesa l'indubbia diminuzione patrimoniale derivante dall'atto di conferimento in società.
Trattandosi di atto a titolo oneroso è, inoltre, necessario che il terzo fosse consapevole del pregiudizio arrecato ai creditori.
Nel caso di specie, l'atto dispositivo è consistito nel conferimento degli immobili di cui era proprietario nella società in CP_1
accomandita semplice contestualmente costituita tra il e la figlia CP_1
, che ne ha assunto la carica di socia accomandataria. CP_2
Orbene, è evidente che gli stati soggettivi di buona o mala fede, di scienza o di ignoranza di determinate circostanze non possano essere riferiti alla persona giuridica come tale, poiché presuppongono atteggiamenti psichici ipotizzabili solo rispetto agli esseri umani.
Pertanto, allorquando l'acquisto sia riconducibile all'attività dei soggetti che costituiscono il necessario tramite dell'azione della persona giuridica (i c.d. organi), assumono rilevanza gli stati soggettivi di colui che ha posto in essere l'atto, in virtù un principio che, enunciato espressamente dal legislatore in tema di rappresentanza (art. 1391 c.c.), va ritenuto applicabile anche in relazione all'attività delle persone giuridiche (cfr. Cass., n. 5106/2012). È stato, peraltro, affermato che prima dell'iscrizione della società nel registro delle imprese la verifica in capo ad essa della scientia damni debba compiersi con riferimento
- 25 - all'atteggiamento psichico dei soci fondatori, come, appunto, avviene in caso di conferimento in sede di costituzione della società (Trib. Roma,
13 aprile 2010).
Nella fattispecie oggetto di giudizio, in ogni caso, deve aversi riguardo allo stato soggettivo della socia , quale Controparte_2
accomandataria e co-fondatrice della s.a.s. all'epoca del conferimento in questa sede impugnato.
A tal proposito, si rammenti quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “In sede di azione revocatoria ordinaria, la prova da parte del ricorrente della «participatio fraudis» del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento di tale azione nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente” (Cass., n. 30486/2023).
Ebbene, venendo al caso che ci occupa, lo stretto rapporto parentale intercorrente tra i soggetti partecipi dell'atto dispositivo (
[...]
essendo figlia di ) integra, già di pe sé, un CP_2 CP_1
elemento presuntivo della conoscenza, in capo alla prima, dell'esposizione debitoria del padre. Ulteriore elemento significativo in tal senso è dato dall'avere il , con unico atto, conferito in società CP_1
l'intero suo patrimonio immobiliare, circostanza, questa, che rende manifesta una compromissione della garanzia patrimoniale dei creditori.
Né, peraltro, vi sono elementi da cui desumere la totale ignoranza, da parte della figlia, delle vicende imprenditoriali del padre, all'epoca legale rappresentante della società immobiliare debitrice principale. Ed infatti, la debitrice principale e la neo Parte_4
- 26 - costituita in cui CP_6 Controparte_6 [...]
ha assunto la qualifica di amministratrice, presentano un CP_2
oggetto sociale analogo.
Tali elementi, unitariamente considerati, rendono del tutto inverosimile che ignorasse l'idoneità del conferimento Controparte_2
in massa degli immobili del padre a compromettere la garanzia patrimoniale dei creditori di quest'ultimo.
Va, altresì, affermata l'idoneità dell'atto di conferimento ad arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore.
In proposito, si rammenta che è principio consolidato quello per cui il pregiudizio richiesto dall'art. 2901 c.c. non deve necessariamente consistere in un danno concreto ed effettivo, essendo invece sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto dispositivo, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta o maggiormente dispendiosa l'esecuzione coattiva del credito o da comprometterne la fruttuosità (cfr., in questi termini, Cass. civ. n. 15310/07, 2971/99, 7262/00). Pertanto, ad integrare il presupposto oggettivo non occorre la prova che l'atto pregiudichi effettivamente la realizzazione del diritto del creditore o la renda addirittura impossibile (Cassazione civile sez. III, 10 luglio 1997, n.
6272, in Giust. civ. Mass. 1997,1178).
Nel caso di specie, è evidente la deminutio patrimonii derivante dal conferimento in società della proprietà di tutti gli immobili facenti capo al debitore . CP_1
È stato ripetutamente affermato in giurisprudenza, infatti, che il conferimento di beni a favore di una società è idoneo a pregiudicare le ragioni del creditore del conferente, dato che sostituisce nel suo patrimonio al bene ceduto un titolo di partecipazione al capitale di
- 27 - rischio. Un conferimento di tal fatta determina, infatti, una variazione qualitativa del patrimonio del debitore, che comporta una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, nella misura in cui comporta la sostituzione di beni immobili con partecipazioni societarie, le quali sono soggette a maggiori mutamenti di valore (cfr.
Cass., n. 20232/2023; Cass., n. 30475/2023).
Sul punto, si richiama l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, a fronte del compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell' “eventus damni” (cfr. Cass. n. 1902 del 3/2/2015).
Nel caso di specie, i convenuti non hanno dimostrato l'idoneità del residuo patrimonio a soddisfare il credito vantato dall'attrice.
ha dedotto l'insussistenza dell'eventus damni, CP_1
potendo pur sempre la banca contare sulla garanzia patrimoniale della debitrice principale.
Siffatta affermazione è priva di pregio, dal momento che la capienza patrimoniale rispetto alle ragioni creditorie va misurata con riferimento a ciascuno dei condebitori in solido. Ed infatti, al momento della concessione del credito dietro rilascio della garanzia, il creditore ha fatto affidamento sulla garanzia patrimoniale generica rappresentata dall'intero patrimonio di ciascuno dei condebitori in solido. Sicché, la eventuale diminuzione quantitativa o qualitativa – e, dunque, l'eventus damni - deve essere valutata in riferimento a ciascun patrimonio posto a garanzia del credito (cfr., in tal senso, Cass., n. 6486/2011). In ogni caso, l'eccezione è viepiù infondata, poiché non è stato allegato alcun
- 28 - elemento da cui evincere la consistenza del patrimonio della società debitrice principale.
Per quanto sin qui esposto, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 2901 c.c., la domanda di revocatoria dell'atto di conferimento posto in essere da in data 17.12.2025 deve essere CP_1
accolta.
Venendo alla domanda - formulata dalla parte attrice con l'atto di integrazione del contraddittorio nei confronti di e Controparte_2
quali partecipanti alla comunione di azienda Controparte_3
risultante dalla trasformazione di - di revoca CP_6 Parte_4
dell'atto di trasformazione della in comunione di azienda e di Pt_4
trasferimento degli immobili dalla prima alla seconda, essa è inammissibile, per due ordini di ragioni.
Innanzitutto, sul piano processuale, si tratta di una domanda nuova non consentita.
Non sfugge a questo Giudice l'orientamento della Corte di
Cassazione che ha progressivamente esteso il concetto di modificazione della domanda ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.
Come, da ultimo, osservato dalla Suprema Corte con sentenza n.
4410/2025 (la quale compie un excursus ed una ricognizione della evoluzione della giurisprudenza di legittimità sul tema), la prospettiva è sempre quella della necessità che non si introducano fatti nuovi, una
"diversa vicenda sostanziale". E così: “Non è stata ritenuta tale diversità quando, ad esempio, si modifica la domanda risarcitoria contro intermediario finanziario in quella di risoluzione per inadempimento "tenuto conto che entrambe le richieste riguardavano la stessa operazione di compravendita titoli ed erano fondate sull'allegazione dei medesimi comportamenti inadempienti
- 29 - dell'intermediario" (così espressamente Cass. 13091/18). Così come non vi è diversità se alla domanda di nullità del contratto d'acquisto di strumenti finanziari si sostituisce quella di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, posto che la domanda di risarcimento si fonda in tal caso sui medesimi inadempimenti e comportamenti dedotti come causa di invalidità dei contratti di investimento (Cass. 3254/18 e
Cass. 35789/22). Così come non vi è diversità se la domanda di pagamento dei canoni di locazione viene sostituita con quella di indennità di occupazione sine titulo, perché, pur se viene meno il titolo contrattuale il bene della vita richiesta è sostanzialmente il medesimo e si giustifica per la stessa causale, ovvero il godimento del bene (è
l'ipotesi di Cass. 4322/19, molto simile a quella decisa da Cass. SU
22408/18, in cui la prestazione viene chiesta non più a titolo contrattuale ma ai sensi dell'art. 2041 c.c.). Viceversa, è stata ritenuta diversa la vicenda sostanziale quando al posto della domanda di accertamento dell'esistenza di una locazione si chiede accertarsi
l'illegittimità dell'estromissione dei locali (Cass. 31078/19); ovvero quando al posto di danni richiesti per l'inadempimento di un contratto si invocano danni derivanti dalla violazione della regola generale del neminem laedere, mutando così completamente la prospettiva rispetto a quella originaria contrattuale (Cass. 22865/19)”.
Nel caso che ci occupa, tuttavia, la domanda nuova, oltre ad essere stata proposta successivamente allo spirare dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., ha ad oggetto un preteso atto dispositivo diverso da quello originariamente impugnato, ossia un atto posto in essere – in thesi - dal terzo convenuto in revocatoria (la società conferitaria) in favore di ulteriore soggetto (la comunione di azienda), peraltro in epoca anteriore all'instaurazione del giudizio.
- 30 - In tal senso, la Corte di Cassazione ha affermato che: “Nel giudizio per revocatoria ordinaria proposto nei confronti dell'acquirente, il creditore non può, ove si verifichi una alienazione successiva del medesimo immobile, inserire un'ulteriore domanda nei confronti del terzo subacquirente, poiché la domanda nei confronti di quest'ultimo non può dirsi né di garanzia né comune a quella inizialmente introdotta, secondo quanto richiesto dall'art. 106 c.p.c. per la chiamata del terzo, potendo il suo acquisto essere pregiudicato solo in presenza dei presupposti di cui all'art. 2901, comma 4, c.c.” (Cass., n.
34214/2023).
In secondo luogo, e soprattutto, deve ravvisarsi la carenza di interesse ad agire della banca, dal momento che la trasformazione eterogenea della in comunione d'azienda Controparte_5
tra le sue socie non ha comportato un atto dispositivo del patrimonio per gli effetti di cui all'art. 2901 c.c.
Ed infatti, nell'atto di trasformazione si legge:
- 31 - La trasformazione ha comportato, dunque, l'automatico subentro delle socie e nella contitolarità dei beni immobili CP_1 CP_3
aziendali.
La circostanza che tale vicenda sia stata oggetto di trascrizione nei registri immobiliari non deve indurre a ritenere che vi siano stati un atto dispositivo ed un effetto traslativo in senso stretto, dovendosi tenere distinto il piano degli effetti sostanziali da quello della pubblicità con funzione di opponibilità ai terzi.
La domanda in questione è, dunque, inammissibile.
Da quanto esposto, nondimeno, deriva che la pronuncia di revoca dell'atto di conferimento posto in essere dal debitore CP_1
produce direttamente i suoi effetti nei confronti di e Controparte_2
convenute quali partecipanti alla comunione di Controparte_3
azienda succeduta a ed attuali comproprietarie Controparte_5
dei beni oggetto di conferimento societario. In altri termini, la loro
- 32 - posizione sostanziale, oltreché processuale, non è quella di sub- acquirenti in virtù di atto dispositivo posto in essere successivamente a quello oggetto di revoca, bensì di beneficiarie dirette dell'atto dispositivo oggetto di revoca, in quanto tali destinatarie della pronuncia di inefficacia dell'atto di conferimento.
Stante l'opponibilità della pronuncia di revoca alle attuali proprietarie del compendio immobiliare, resta, inoltre, assorbita l'ulteriore domanda di condanna al pagamento dell'equivalente.
Le spese di lite seguono la soccombenza delle parti convenute e si liquidano come da dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al D.M.
55/2014, tenuto conto della natura delle questioni trattate, delle fasi processuali svolte, del pregio dell'attività difensiva espletata.
In applicazione dell'art. 5, comma 1, D.M. 55/2014, il valore della controversia è determinato avendo riguardo alla ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta (cfr. Cass., n. 10089/2014), dovendo trovare applicazione lo scaglione di valore da euro 8.000.001,00 ad euro
16.000.000,00, con maggiorazione del 30% ai sensi dell'art. 4, comma
2, D.M. 55/2014 attesa la pluralità delle controparti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, Terza Sezione civile, in persona del
Giudice dott.ssa Maria De Vivo, definitivamente pronunziando nel procedimento pendente tra le parti come in epigrafe individuate, così provvede:
1. In accoglimento della domanda, dichiara inefficace nei confronti di MPS Capital Services s.p.a. e Parte_1
l'atto per notaio dr. da Bellona (CE) del giorno Persona_1
17 dicembre 2015, rep. n. 11369 - racc. n. 7527, con cui CP_1
, nato a [...] il [...], C.F.
[...]
- 33 - , ha conferito in favore di C.F._2 [...]
(già Controparte_5 [...]
p. iva , cui è Controparte_6 P.IVA_3
succeduta la comunione di azienda tra (c.f. Controparte_2 [...]
) e (c.f. C.F._4 Controparte_3
), i seguenti diritti: C.F._5
2. Autorizza il Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari territorialmente competente ad eseguire la trascrizione della presente sentenza con esonero da responsabilità;
3. CO , e CP_1 Controparte_2 Controparte_3
in solido fra loro, alla refusione delle spese di lite in favore
- 34 - della parte attrice, che qui si liquidano in euro 62.751,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge, nonché euro 545,00 per esborsi.
Così deciso in Aversa, il 3 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria De Vivo
- 35 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza Sezione civile -, nella persona della dott.ssa Maria De Vivo, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 12184 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto azione revocatoria ordinaria, riservato in decisione all'udienza del 29.05.2025, vertente
TRA
(c.f. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., e, per essa, (c.f. Parte_2
), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta P.IVA_2
procura in atti, dall'avv. Eugenio Moschiano (c.f.
), con domicilio digitale come in atti;
C.F._1
attrice
E
(c.f. ), rappresentato e CP_1 C.F._2
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Ferrara (c.f.
), con domicilio digitale come in atti;
C.F._3
convenuto
NONCHE'
(c.f. ) e Controparte_2 CodiceFiscale_4
(c.f. ), rappresentate Controparte_3 C.F._5
e difese, giusta procura in atti, dall'avv. Giorgio Borrelli (C.F.
[...]
, con domicilio digitale come in atti;
C.F._6
convenute CONCLUSIONI
Come all'udienza del 29.05.2025.
RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, a Parte_1
mezzo della mandataria (successivamente fusa per CP_4
incorporazione in ha convenuto in Parte_2
giudizio , (già CP_1 Controparte_5
e per Controparte_6 Controparte_2
sentire accogliere le seguenti conclusioni: “I) accogliere la domanda attorea e dichiarare l'inefficacia ovvero la non opponibilità, ex art.
2901 c.c., nei confronti della propria dante causa Controparte_7
e, per essa, e comunque, di essa società attrice dell'atto per
[...]
notaio dr. da Bellona (CE) del giorno 17 dicembre Persona_1
2015, rep. n. 11369 - racc. n. 7527, dei suoi effetti e del conferimento, con esso effettuato, dal , nato a [...] il 15 CP_1
agosto 1954, C.F. , nel patrimonio della società C.F._2
già Controparte_5 Controparte_6
P.I. , con sede in Milano (MI) alla
[...] P.IVA_3
via Cesare Correnti n.12, di tutto il proprio patrimonio immobiliare e, precipuamente: a) una quota pari ad un mezzo dell'intero diritto di piena proprietà sull'intero fabbricato sito in Sant'Antimo (NA), Corso
AL, composto da quattordici unità immobiliari confinante in unico corpo con Corso AL, beni , beni e/o Controparte_8 CP_9
aventi causa, salvo altri, riportato nel Catasto dei Fabbricati del detto comune di Sant'Antimo al: foglio 6, particella 1611 sub 2, categoria
C1, classe 4, mq. 154, con rendita di Euro 2.640,54 foglio 6, particella
1611 sub 3, categoria A2 , classe 3, vani 4, con rendita di Euro 206,58;
- 2 - foglio 6, particella 1611 sub 4, categoria A2, classe 3, vani 4, con rendita di Euro 206,58; foglio 6, particella 1611 sub 5, categoria A2, classe 6, vani 3,5 con rendita di Euro 298,25; foglio 6, particella 1611 sub 6, categoria A2, classe 6, vani 4,5 con rendita di Euro 383,47; foglio 6, particella 1611 sub 7, categoria A2, classe 5, vani 4 , con rendita di Euro 289,22; foglio 6, particella 1611 sub 8, categoria A2, classe 5, vani 4, con rendita di Euro 289,22; foglio 6, particella 1611 sub 9, categoria A2, classe 5, vani 4 , con rendita di Euro 289,22; foglio
6, particella 1611 sub 10, categoria 12, classe 5, vani 4 con rendita di
Euro 289,22; foglio 6, particella 1611 sub 11, categoria A2, classe 5, vani 4, con rendita di Euro 289,22; foglio 6, particella 1611 sub 12, categoria A2, classe 5, vani 4, con rendita di Euro 289,22; foglio 6, particella 1611 sub 14, categoria C2 , classe 1, mq. 487, con rendita di
Euro 754,54; foglio 6, particella 1611 sub 15 (ex sub 13), categoria A2, classe 6, vani 16, con rendita di Euro 1.363,45; foglio 6, particella
1611 sub 16 (ex sub 13) , categoria A2, classe 6, vani 9,5, con rendita di Euro 809,55; b) intero diritto di piena proprietà sul box auto sito al piano seminterrato del fabbricato in Sant'Antimo (NA), via Fratelli
Cervi n. 5, della consistenza catastale di 17 metri quadrati (mq. 17) confinante con terrapieno, area di manovra, beni , beni CP_1 Pt_3
e/o aventi causa e riportato nel catasto fabbricati del detto comune di
Sant'Antimo al foglio 6, particella 923 sub 39, categoria C6, classe 4, mq.17, con rendita di Euro 44, 78; II) mandare, per l'effetto, al
Conservatore dei RR. II. di Napoli 2 o, meglio, al Responsabile dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Napoli 2, Ufficio provinciale - Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, esonerandolo all'uopo da ogni e qualsiasi responsabilità; III) in alternativa a quanto
- 3 - sopra, nell'ipotesi in cui non fosse possibile o, comunque, utile agire in esecutivis sull'immobile per il cui conferimento è revocatoria, ad esempio vuoi perché alienato a terzi o distrutto vuoi perché non utilmente aggredibile per l'accensione di gravami, condannare la convenuta società già Controparte_5 [...]
P.I. , con sede Controparte_6 P.IVA_3
in Milano (MI) alla via Cesare Correnti n.12, in persona del legale rappresentante pro tempore, e l'allora socio accomandatario signora
, C.F. , nata a [...] il Controparte_2 C.F._7
25.10.1989 e residente in [...] al Corso AL n.106, al pagamento in favore della parte attrice dell'equivalente ossia del prezzo dei cespiti conferiti, da determinarsi mediante CTU”.
A fondamento della domanda, premessa la propria legittimazione attiva quale cessionaria del credito, ha dedotto di essere creditrice di CP_1
per l'importo di euro 8.012.248,82 in virtù della fideiussione da
[...]
lui prestata a garanzia del mutuo fondiario concesso in data 16.09.2010 da MPS Capital Services CA per Le Imprese S.p.A. in favore di del valore di euro 15.000.000,00. Ha, quindi, Parte_4
affermato che in data 17.12.2015 aveva costituito, CP_1
insieme alla figlia , la società Controparte_2 [...]
conferendo in essa la proprietà di una serie Controparte_6
di unità immobiliari (meglio individuate in citazione), per un valore complessivo stimato del conferimento pari ad euro 100.000,00, di cui euro 75.000,00 imputati a capitale sociale ed il residuo quale riserva.
Tanto premesso, l'attrice ha lamentato che con tale atto CP_1
si fosse spogliato di tutti i suoi beni immobili, sostenendo la sussistenza dei presupposti, oggettivi e soggettivi, per la revocabilità del conferimento ai sensi dell'art. 2901 c.c.
- 4 - Si è costituito in giudizio , contestando la sussistenza del CP_1
credito vantato dall'attrice, in ragione della dedotta decadenza dalla garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c., anche in ragione della nullità totale o parziale (ovvero limitatamente alla clausola di deroga al termine ex art. 1957 c.c.) della fideiussione prestata, per violazione dell'art. 2 della
Legge n. 287/1990. Ha, altresì, eccepito la prescrizione dell'azione revocatoria ex art. 2903 c.c., nonché contestato la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c. - con particolare riferimento all'eventus damni, in ragione della garanzia ipotecaria detenuta dalla banca, con connesso diritto di sequela sull'ingente patrimonio della società debitrice principale, ed alla luce della dedotta congruità del valore attribuito al conferimento - nonché quanto alla scientia damni, ritenuta insussistente.
Tanto premesso, ha concluso per il rigetto della domanda.
Si è, inoltre, costituita in giudizio , quale ex socia Controparte_2
accomandataria di evidenziando il proprio Controparte_6
difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda revocatoria, peraltro non proposta nei suoi confronti e, in ogni caso, eccependone la prescrizione quinquennale ex art. 2903 c.c., nonché contestando la sussistenza in concreto dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c. Ha, altresì, eccepito l'inammissibilità per genericità, nonché l'infondatezza della domanda di condanna spiegata nei propri confronti quale socia accomandataria. Ciò posto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare, rigettare la domanda di revocatoria ordinaria proposta da parte della società attrice perché inammissibile e/o improcedibile e comunque infondata ed in ogni caso dichiarare le inopponibilità e/o la carenza di legittimazione passiva della domanda revocatoria de quo rispetto alla odierna comparente evocata nel
- 5 - presente giudizio esclusivamente ai fini della condanna in solido quale ex socio accomandatario;
2) nel merito, previo accertamento della nullità inammissibilità e/o infondatezza, rigettare la domanda di condanna proposta nei riguardi della odierna convenuta
[...]
quale persona fisica, come sopra generalizzata e CP_2
rappresentata”.
Emersa, dalle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. depositate dai convenuti, la trasformazione della società convenuta
[...]
in comunione d'azienda, in epoca anteriore alla Controparte_5
notifica dell'atto di citazione, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e Controparte_2 Controparte_3
(quest'ultima resasi acquirente della quota societaria di ), CP_1
quali partecipanti alla comunione d'azienda risultante dalla trasformazione.
Nell'ottemperare all' ordine di integrazione del contraddittorio, la banca ha citato in giudizio e reiterando le Controparte_2 Controparte_3
conclusioni di cui all'atto introduttivo del giudizio e, inoltre, chiedendo dichiararsi l'inefficacia dell'atto del 3.05.2018 con cui la società
[...]
era stata trasformata in comunione d'azienda tra Controparte_5
e con trasferimento alla comunione Controparte_2 Controparte_3
d'azienda dei beni immobili facenti capo alla società, o, nell'ipotesi in cui non fosse risultato possibile agire in via esecutiva sui predetti immobili, condannare e alla Controparte_2 Controparte_3
corresponsione del prezzo dei cespiti.
Costituitesi e esse hanno eccepito la Controparte_2 Controparte_3
inammissibilità delle nuove domande – di revocatoria e di condanna al pagamento dell'equivalente – proposte dalla banca nell'atto di integrazione del contraddittorio. Hanno, altresì, eccepito la prescrizione
- 6 - e/o decadenza dall'azione revocatoria per decorso del termine quinquennale dal compimento dell'atto, ed attesa la nullità della notifica dell'originario atto di citazione nei confronti di soggetto estinto. Hanno, inoltre, dedotto l'inopponibilità dell'azione revocatoria nei loro confronti, contestandone, in ogni caso, i presupposti, e concludendo per la declaratoria di inammissibilità e, comunque, per il rigetto della domanda.
Trattata la causa, senza svolgimento di attività istruttoria, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 29.05.2025, la causa è stata riservata in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
Preliminarmente, in rito, è necessaria una precisazione.
In punto di individuazione delle parti del presente giudizio, è
d'uopo richiamare l'ordinanza di questo Giudice del 20.06.2022, con cui, rilevato che dalle memorie ex art. 183, comma 6, n. 2, depositate dalle parti convenute, era emersa la trasformazione della società convenuta in comunione Controparte_5
d'azienda, in epoca anteriore alla notifica dell'atto di citazione, si è ordinata l'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. nei confronti di e quali partecipanti alla Controparte_2 Controparte_3
comunione di azienda.
Ciò sulla scorta di un duplice passaggio logico: a) la trasformazione di società di capitali in comunione di azienda comporta una successione tra soggetti distinti, a prescindere dalla cancellazione della società
(Cass., n. 16511/2019); b) in tema di azione revocatoria, sussiste litisconsorzio necessario tra la società debitrice alienante ed i soggetti
- 7 - succeduti alla società terza acquirente convenuta e, tuttavia, estinta ancor prima della notifica dell'atto di citazione (Cass., n. (Cass., n.
13593/2019).
Quest'ultimo principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alle ipotesi di estinzione della società di capitali, cui succedono i soci, è stato, tuttavia, richiamato da questo Giudice in via analogica, ricorrendone la eadem ratio, al fine di integrare il contraddittorio nei confronti delle persone fisiche partecipanti alla comunione di azienda succeduta alla s.r.l. convenuta in giudizio quale parte acquirente. Ed infatti, il caso di specie si atteggia in termini diversi rispetto all'ipotesi - esaminata dalla menzionata pronuncia della
Cassazione - di società cancellata dal registro delle imprese, dunque estinta, prima dell'instaurazione del giudizio, cui succedono i soci. La trasformazione della s.r.l. in comunione di azienda, invero, non ha comportato un fenomeno successorio tra società e soci, bensì tra società
e comunione di azienda, a prescindere dalla cancellazione della società
(infatti avvenuta solo nel 2024, come da visura in atti).
Per tale motivo, l'integrazione del contraddittorio è stata ordinata nei confronti di e quali comuniste, Controparte_2 Controparte_3
non già quali ex socie della convenuta Controparte_5
Tale impostazione deve essere mantenuta, nonostante le vicende che hanno successivamente interessato il giudizio nel periodo in cui il fascicolo è stato assegnato ad altro giudicante.
Tanto premesso in rito, nel merito la domanda attorea è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento, per i motivi di cui appresso. ha agito per sentire dichiarare l'inefficacia nei Parte_1
propri confronti – ai sensi dell'art. 2901 c.c. - dell'atto con cui CP_1
ha conferito nella società
[...] CP_6 Controparte_6
[...] [...]
poi divenuta la proprietà di una CP_10 Controparte_5
serie di unità immobiliari.
Sul piano generale, va rammentato che l'azione revocatoria rappresenta il principale strumento di conservazione della garanzia patrimoniale generica del debitore, quando questi abbia posto in essere atti di disposizione potenzialmente pregiudizievoli delle ragioni creditorie, privandoli di efficacia nei confronti del creditore agente. Il rimedio della inefficacia relativa è idoneo a garantire la fruttuosità di una successiva azione esecutiva sul patrimonio del debitore o sui beni che vi sono stati sottratti, paralizzando gli effetti di un atto di disposizione di per sé valido, ma non opponibile al creditore procedente in quanto posto in essere in frode al creditore, precostituendosi una condizione di inadempimento.
Naturalmente, una conseguenza così incisiva può conseguire solo al previo vaglio giudiziale sui presupposti oggettivi e soggettivi indicati agli artt. 2901 ss. c.c.
Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di prescrizione dell'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2903 c.c., sollevata dalla difesa dei convenuti.
Essa si appalesa infondata, per due ordini di ragioni.
Innanzitutto, trova applicazione il principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “Poiché il principio di scissione (degli effetti della notificazione per il notificante e il destinatario) si applica nei casi in cui il diritto non può essere esercitato se non attraverso l'inizio del giudizio, la prescrizione dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. è interrotta dalla consegna dell'atto (introduttivo del relativo giudizio) all'ufficiale giudiziario per la notifica” (Cass., SS.UU., n. 24822/2015).
- 9 - Nel caso di specie, a fronte del compimento dell'atto impugnato in data 17.12.2015, la citazione in revocatoria è stata consegnata all'ufficiale giudiziario per la notifica a in data CP_1
11.12.2020, e per la notifica a in data 9.12.2025, come Controparte_2
emerge dalle stampigliature sulle relate di notifica dell'atto e, dunque, nel quinquennio.
In secondo luogo, deve farsi applicazione dell'ulteriore principio secondo cui: “La disposizione dell'art. 2903 c.c., laddove stabilisce che
l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto, deve essere interpretata, attraverso il coordinamento con la regola contenuta nell'art. 2935 c.c., nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da questo momento il diritto può esser fatto valere e l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo” (Cass., n. 4049/2023).
Nel caso di specie, dalla visura in atti emerge che l'atto di conferimento è stato trascritto in data 5.01.2016, sicché anche sotto tale profilo la notifica dell'azione revocatoria (avvenuta nel dicembre 2020, ossia nel quinquennio) è, viepiù, tempestiva.
e convenute con gli atti di Controparte_2 Controparte_3
integrazione del contraddittorio, hanno, inoltre, eccepito la prescrizione dell'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2903 c.c., stante la dedotta inidoneità della originaria notifica dell'atto di citazione, invalida poiché effettuata nei confronti della società già estinta, ad interrompere il decorso del termine prescrizionale.
La doglianza è priva di pregio.
Sul punto, giova rammentare i principi già richiamati nell'ordinanza di integrazione del contraddittorio del 20.06.2022: “In tema di azione revocatoria, il creditore che agisca in giudizio evocando, come
- 10 - litisconsorti ex art. 102 c.p.c., la società debitrice alienante e quella acquirente del bene oggetto del contratto del quale è stata domandata
l'inefficacia, ha diritto - ove sia stato costituito regolarmente il contraddittorio nei confronti di una delle due società ma l'altra si sia estinta con cancellazione dal registro delle imprese anche in data antecedente alla notifica dell'atto di citazione - ad integrare il contraddittorio nei confronti dei soci di quest'ultima i quali succedono alla società stessa. […] Il giudice, ove verifichi l'estinzione di una delle società litisconsorti, è tenuto, in ogni stato e grado del giudizio, a fissare un termine per la corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti dei soci ai quali si sono trasmessi, in successione, i rapporti giuridici della società” (Cass., n. 13593/2019).
La Corte di Cassazione ha, inoltre, precisato che: “Nel caso di litisconsorzio necessario, l'integrazione del contraddittorio prevista dal secondo comma dell'art. 102 cod. proc. civ. ha effetti di ordine sia processuale che sostanziale, nel senso che sana l'atto introduttivo viziato da nullità per la mancata chiamata in giudizio di tutte le parti necessarie ma è altresì idonea ad interrompere prescrizioni e ad impedire decadenze di tipo sostanziale nei confronti anche delle parti necessarie originariamente pretermesse” (Cass., n. 9523/2010).
Nel caso che ci occupa, la originaria notifica dell'atto di citazione, validamente effettuata nei confronti del soggetto disponente CP_1
, è valsa ad interrompere il decorso del termine di prescrizione
[...]
nei confronti delle partecipanti alla comunione di azienda succeduta alla società beneficiaria, litisconsorti necessarie pretermesse, in virtù della integrazione del contraddittorio nei loro confronti.
Venendo all'esame dei presupposti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 2901 c.c., dal punto di vista oggettivo è necessario che il
- 11 - creditore agente prospetti l'esistenza di un credito. Non è necessario che sia un credito liquido ed esigibile, potendo essere anche condizionato o potenziale, ma tale da consentire di apprezzare il pregiudizio economico discendente dal comportamento distrattivo del debitore (cfr. Cass., n.
7452/00; Cass., n. 2104/00).
Sempre dal punto di vista oggettivo, è necessario che venga in rilievo un atto di disposizione del debitore, consistente in un atto di volontà in grado di incidere in maniera significativa sulla consistenza qualitativa e quantitativa del patrimonio di cui dispone. A tale categoria appartengono principalmente gli atti traslativi di alienazione di beni, che sottraggono al patrimonio del debitore i cespiti economicamente rilevanti in favore di un terzo, nascondendoli all'aggressione dei creditori. A tale categoria, invece, vanno sottratti gli atti dovuti, che escludono ogni determinazione volitiva in capo al debitore che è chiamato ad adempiere ad obblighi preesistenti, come l'adempimento di un debito scaduto (art. 2901 co. 3 cod. civ.).
Indispensabile presupposto oggettivo è anche il periculum damni o eventus damni, che qualifica l'atto di disposizione come fraudolento, nella misura in cui reca attuale pregiudizio alle ragioni dei creditori, oppure è semplicemente in grado di pregiudicarli in via potenziale (in tal senso è sufficiente un mero pericolo di danno). Il periculum damni è interpretato dalla giurisprudenza consolidata in maniera elastica ed orientata al favor creditori, per cui si ritiene sufficiente che l'atto di disposizione sia in grado di rendere più difficile o onerosa la realizzazione del diritto di credito (Cass. civ. 18/06/2019 n. 16221;
Cass. civ. 19/7/2018, n. 19207, Cass. civ. 3/2/2015, n. 1902). In particolare, la Suprema Corte ha in più occasioni affermato che: “In tema di azione revocatoria ordinaria non è richiesta, a fondamento
- 12 - della azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma solo il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso. Tale rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (Cass., n.
9461/2016). Sicché, anche la "trasformazione" di un bene in un altro che sia meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com'è tipicamente il danaro, realizza il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (cfr. Cass., n.
7262/2000).
Il riconoscimento dell'esistenza dell'eventus damni non presuppone, peraltro, una valutazione sul pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede soltanto la dimostrazione, da parte di quest'ultimo, della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore (v. Cass., 9/3/2006, n. 5105).
Sul piano soggettivo, è necessario dimostrare il consilium fraudis, ossia la consapevolezza del debitore di agire in pregiudizio alle ragioni creditorie e quindi di arrecare un periculum damni mediante i propri atti dispositivi. Alla conoscenza del pregiudizio deve essere equiparata la sua conoscibilità, cosicché l'ignoranza dovuta a colpa grave va considerata al pari della conoscenza effettiva (cfr. Cass. n. 2748/2005).
Tale consapevolezza si connota in ragione della collocazione temporale dell'atto: qualora, infatti, l'atto di disposizione sia anteriore
- 13 - all'assunzione dell'obbligazione, è necessario fornire la prova ulteriore che questo sia stato preordinato dal debitore in vista del sorgere del rapporto obbligatorio allo scopo di precostituirsi l'inadempimento.
L'ampiezza dell'elemento soggettivo dipende anche dal carattere gratuito o oneroso dell'atto. Qualora il debitore ponga in essere un atto a titolo gratuito, è sufficiente la prova della sua sola consapevolezza ai sensi dell'art. 2901 co. 1 n. 1) cod. civ., mentre irrilevante è lo stato psicologico del terzo, il cui interesse è recessivo rispetto a quello del creditore che mira a evitare un danno. Qualora, invece, l'atto sia a titolo oneroso, non può prescindersi dalla prova della comune conoscenza del terzo del carattere fraudolento della operazione o, qualora l'atto sia anteriore al sorgere del credito, della partecipazione alla dolosa preordinazione in danno del creditore (cd. participatio fraudis).
Se i presupposti oggettivi si prestano ad un agevole riscontro, diversamente vale per i presupposti soggettivi, attesa la difficoltà di fornire la prova di atteggiamenti psicologici che, come tali, non sono di immediata percezione.
Tuttavia, l'onere della prova incombente sul creditore agente può essere assolto anche mediante prove diverse da quelle dirette e dunque partendo da elementi presuntivi, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito (cfr. Cass. civ. 18/06/2019, n.16221).
Il ragionamento presuntivo può essere condotto “seguendo tre diverse direttrici: - presunzioni oggettive, consistenti nella palese – o comunque agevolmente conoscibile – esistenza di posizioni debitorie del disponente: protesti, pignoramenti, ecc.; - presunzioni derivanti dalle modalità dell'atto negoziale, quali il mancato pagamento del prezzo;
la non congruità dello stesso;
il pagamento dilazionato al di fuori dei criteri di normalità, ecc;
- presunzioni soggettive, date dal
- 14 - rapporto di parentela tra le parti oppure da rapporti di cointeressenza in affari (soci, imprese comuni, ecc.)” (Trib. Latina, 07/09/2020
n.1619).
Tanto premesso sul piano generale, nel caso di specie si ritengono sussistenti i presupposti per la revoca dell'atto di conferimento posto in essere da . CP_1
In punto di legittimazione attiva, l'odierna attrice vanta un credito nei confronti di in virtù della fideiussione da questi CP_1
prestata a garanzia di un mutuo fondiario concesso in favore di
[...]
Parte_4
Non forma oggetto di contestazione - essendo, dunque, pacifico - che si sia resa cessionaria del diritto di credito Parte_1
originariamente facente capo alla banca mutuante MPS Capital Services
CA per Le Imprese S.p.A.
Allo stesso modo, non viene in discussione l'esistenza di un credito in relazione all'obbligo di rimborso del mutuo erogato.
Le censure dei convenuti in punto di legittimazione attiva si sono, piuttosto, incentrate sulla esigibilità del credito nei confronti del fideiussore , in ragione della eccepita decadenza della CP_1
banca dalla garanzia, ai sensi dell'art. 1957 c.c.
Sul punto, è d'uopo rammentare che, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità: “Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, il creditore non deve necessariamente essere titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, ma può essere anche un creditore con una semplice aspettativa di credito che non risulti pretestuosa e che sia probabile” (ex multis, Cass., n. 10742/2024).
La Corte di Cassazione è giunta ad affermare che l'attore in revocatoria non deve necessariamente provare di aver preventivamente
- 15 - introdotto il giudizio di accertamento del credito vantato. Ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria assume rilievo una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi restitutori (cfr. Cass., n. 4212/2020).
Pertanto, poiché ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria da parte del creditore avverso un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore è sufficiente l'esistenza di una ragione di credito - ancorché non accertata giudizialmente -, la definizione dell'eventuale controversia sull'accertamento del credito non costituisce l'antecedente logico - giuridico indispensabile della pronunzia sulla domanda revocatoria, sicché il giudizio relativo a tale domanda non è soggetto a sospensione necessaria, ai sensi dell'art. 295
c.p.c. Il conflitto pratico tra giudicati che tale norma mira ad evitare mediante la sospensione della causa pregiudicata è reso d'altronde impossibile dal fatto che la sentenza dichiarativa dell'inefficacia dell'atto dispositivo nei confronti del creditore, a seguito dell'accoglimento della domanda revocatoria, non costituisce titolo sufficiente per procedere ad esecuzione nei confronti del terzo acquirente, essendo a tal fine necessario che il creditore disponga anche di un titolo sull'esistenza del credito, che può procurarsi soltanto nella causa relativa al credito e non anche in quella concernente esclusivamente la domanda revocatoria, nella quale la cognizione del giudice sul credito è meramente incidentale (cfr. Cassazione civile , sez.
III, 10 marzo 2006, n. 5246).
L'eventualità di un conflitto di giudicati, quindi, è scongiurata dal fatto che, per dare attuazione alla sentenza definitiva del giudizio
- 16 - revocatorio, occorre notificare al debitore e al terzo il titolo esecutivo
(artt. 602 e 603 c.p.c.). Nell'ipotesi di un credito litigioso, il titolo esecutivo è identificabile nella sentenza di condanna del giudizio di accertamento del credito. Se quest'ultimo dovesse concludersi con il rigetto della domanda del creditore, la sentenza che accoglie la domanda revocatoria si rivelerebbe inutile, senza, tuttavia, poter mai entrare in contrasto con la decisione negativa sull'esistenza del credito
(Cass. Sez. Un., 18 maggio 2004, n. 9440/2004).
Nel caso di specie, sulla scorta di una cognizione necessariamente incidentale, è possibile affermare la legittimazione attiva della banca attrice, non ravvisandosi la fondatezza delle eccezioni mosse dalla parte convenuta.
ha, invero, eccepito la decadenza dalla garanzia CP_1
fideiussoria, sulla scorta della dedotta nullità della clausola di deroga al termine di cui all'art. 1957 c.c.
Al riguardo, tuttavia, deve osservarsi che non è compiutamente dedotta la rispondenza del contenuto della fideiussione in atti al modello Abi, essendo, invero, menzionata la sola clausola di deroga all'art. 1957 c.c.
Ad ogni modo, sul piano generale, deve rammentarsi che con provvedimento n. 55/2005, la CA d'AL, in allora Autorità Garante della concorrenza tra istituti di credito, all'esito di una attività istruttoria che ha coperto l'arco temporale da ottobre 2002 a maggio 2005, ha dichiarato che gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI nell'ottobre 2002 per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contiene disposizioni che
“nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge n.287/90”.
- 17 - Le clausole dello schema ABI esaminate dalla CA d'AL così prevedono:
-l'art.2 (cd “clausola di reviviscenza”) dichiara il fideiussore tenuto
“a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia, o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”;
-l'art.6 (rinuncia ai termini di cui all'art.1957 c.c.) prevede che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art.1957 cod. civ., che si intende derogato”;
-l'art. 8 (noto anche come “clausola di sopravvivenza”) sancisce l'insensibilità della garanzia prestata agli eventuali vizi del titolo in virtù del quale il debitore principale è tenuto nei confronti della banca, disponendo che “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
Le tre clausole dello schema ABI sopra ricordate, incidenti su norme derogabili del codice civile, non sono illecite in sé considerate, essendo, piuttosto, la loro uniforme applicazione da parte delle banche associate all'ABI a costituire comportamento distorsivo della concorrenza, ex art.2, comma 2, lettera a) della L.287/1990, che vieta
“le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante”.
- 18 - Secondo la Suprema Corte, “il carattere uniforme dell'applicazione della clausola contestata è certamente elemento costitutivo della pretesa attorea, essendo la sua necessità pacificamente prevista nel provvedimento della CA d'AL su cui l'attore fonda, in buona sostanza la sua pretesa. In quanto elemento costitutivo del diritto vantato, dunque, esso doveva essere provato dall'attore, secondo la regola generale di cui all'art.2967 c.c.” (Cass.n.30818/2018). Per cui,
“compete all'attore che deduca un'intesa restrittiva provare il carattere uniforme della clausola che si assume essere oggetto dell'intesa stessa”
(Cass.n.13846/2019).
La necessità, ai fini dell'accertamento di una intesa anticoncorrenziale, della prova circa il carattere uniforme dell'applicazione delle clausole previste dallo schema ABI sopra richiamate è ribadita dall'orientamento della giurisprudenza di merito, condiviso anche da questo Giudice (ex multis, Trib. Siena 12 febbraio
2022 n.131; Trib. Prato 16 gennaio 2021 n.28; Trib. Pescara 15 luglio
2019 n.1156; Trib. Spoleto 21 giugno 2019 n.444; Trib. Torino 17 aprile 2019 n.1970; Trib. Roma 11 settembre 2019 n.17243; Trib. Roma
3 maggio 2019 n.9354; Trib. Velletri 14 maggio 2019 n.921).
Orbene, con il provvedimento n. 55/2005, la CA d'AL non ha accertato il carattere illecito ovvero anticoncorrenziale delle tre clausole in sé e per sé, bensì ne ha ritenuta l'illiceità, per contrasto con l'art.2, comma 2, lettera a) della L. n.287/1990, soltanto nell'ipotesi in cui esse vengano recepite e applicate in modo uniforme dal sistema bancario, ed
è principalmente per tale ragione che la CA d'AL aveva censurato lo schema di fideiussione elaborato dall'ABI nel 2002.
Il provvedimento n. 55/2005 della CA d'AL costituisce prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale per le fideiussioni
- 19 - omnibus che si collocano nel periodo (ottobre 2002 – maggio 2005) esaminato dal provvedimento stesso (Cass. n.13846/2019), e include anche i contratti “a valle”, che costituiscano l'applicazione delle intese illecite concluse a “monte”, stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa distorsiva della concorrenza da parte della CA d'AL
(Cass.n.29810/2017).
Il suddetto provvedimento della CA d'AL ha carattere di prova privilegiata, ossia di presunzione della “sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso” (Cass. Civ. 22 maggio 2019 n. 13846)” (Trib. Milano, 6 settembre 2022, n. 7015).
Venendo al caso di specie, la fideiussione prestata dal , oltre CP_1
ad essere stata stipulata in epoca (16.09.2010) ben successiva all'accertamento della CA d'AL, non rientra nell'oggetto del predetto accertamento, in quanto trattasi di fideiussione specifica, essendo stata prestata esclusivamente a garanzia del credito della banca derivante dal contratto di mutuo fondiario stipulato con
[...]
non già a garanzia di tutti i crediti della banca nei Parte_4
confronti del medesimo debitore.
Orbene, va rammentato che l'organo di vigilanza, nel summenzionato provvedimento, ha evidenziato la diversità di funzione della fideiussione omnibus rispetto alla fideiussione specifica, essendo la prima volta a rafforzare le garanzie di soddisfacimento del credito bancario, e tenuto conto della specificità e rilevanza dell'attività creditizia svolta dalle banche. È, pertanto con riferimento allo specifico modello contrattuale della fideiussione omnibus che la CA d'AL ha ritenuto che le clausole predisposte dall'ABI, di per sé lecite, possano determinare effetti anticoncorrenziali se oggetto di applicazione
- 20 - uniforme (cfr. Trib. Roma, Sez. XVII, 31 marzo 2023, n. 5698; Trib.
Bologna, 13.01.2022 n. 64; Trib. Napoli, 24.05.2022 n. 5125; Trib.
Monza, 18.02.2022 n. 375).
Ragion per cui, la mera corrispondenza di una fideiussione specifica allo schema ABI (comunque non adeguatamente dedotta nel caso di specie) non è sufficiente a far ritenere che le clausole di quella fideiussione siano nulle. Infatti, poiché il provvedimento di CA
d'AL non è applicabile alle fideiussioni specifiche, non vige la presunzione che quella fideiussione rappresenti il frutto di un'intesa vietata. È, quindi, onere del garante dimostrare che vi sia stata un'intesa antitrust illecita avente per oggetto tale tipologia di fideiussione e che tale intesa si sia riflessa anche sulla validità di quella da lui rilasciata.
Nel senso della riferibilità dell'accertamento compiuto dalla CA
d'AL alle sole fideiussioni omnibus, stipulate nel periodo oggetto di indagine, nonché della necessità che nel caso concreto vi sia la compresenza di tutte le clausole conformi al modello Abi, si è - da ultimo - pronunciata la Corte di Cassazione, affermando che: “la rilevazione officiosa della nullità richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: i)
l'esistenza del provvedimento della CA d'AL; ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della CA d'AL è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione CAria ALna, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia
- 21 - probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro
l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della
CA d'AL, evidente essendo che detto accertamento, operato nel
2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della
CA d'AL nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza” (Cass.,
n. 1170/2025).
Nel caso che ci occupa, nessuna prova, né allegazione in tal senso è stata offerta dal garante, il quale non ha neppure allegato il provvedimento della CA d'AL (che, comunque, per quanto si è detto, non sarebbe valso a dimostrare la pretesa invalidità della fideiussione specifica per cui è causa), con conseguente difetto radicale di prova, oltreché di allegazione dei fatti.
Deve, quindi, affermarsi la validità della fideiussione prestata da e, dunque, la piena operatività della clausola di deroga CP_1
all'art. 1957 c.c., con conseguente perdurante esigibilità del credito nei suoi confronti.
- 22 - È necessario, a tal punto, stabilire se l'atto dispositivo sia stato dal debitore compiuto in un momento anteriore o posteriore al sorgere del credito.
La giurisprudenza di legittimità, in tema di azione revocatoria, con riferimento al profilo dell'anteriorità o posteriorità dell'atto dispositivo rispetto al sorgere del credito, ha più volte ribadito che l'acquisto della qualità di debitore del fideiussore nei confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del credito, sicché a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito (cfr. Cass., n. 24212/2019;
Cass., n. 3676/2011; Cass., n. 6842/2013; Cass., n. 22465/2006).
È stato, inoltre, precisato che l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la semplice esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità. Sicchè, persino nell'ipotesi di fideiussione omnibus connessa all'apertura di credito regolata in conto corrente, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla detta apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, c.c., in base al mero requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore ("scientia damni") ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento, giacché l'insorgenza del credito deve essere apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione. (Cass., n.
8650/2025; Cass., n. 10522/2020).
- 23 - Da quanto esposto discende che, a maggior ragione nel caso - come quello di specie - in cui è stata prestata una fideiussione specifica relativa ad un'obbligazione da mutuo preesistente (o, comunque, sorta contestualmente) alla prestazione di garanzia, il debito restitutorio e, con esso, quello del garante, è sorto per effetto della messa a disposizione della somma mutuata, ossia in epoca di gran lunga anteriore al compimento dell'atto dispositivo impugnato.
Ai sensi dell'art. 2901 c.c., in presenza di un atto di disposizione a titolo oneroso posteriore al sorgere del credito, occorre provare che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore, e che il terzo fosse consapevole del pregiudizio.
Ritiene il Tribunale che nella fattispecie in esame sia ravvisabile tale consapevolezza in capo al debitore . CP_1
È, infatti, pacifico che il abbia conferito in società tutto il CP_1
suo patrimonio immobiliare.
Si rammenti che la Cassazione ha in più occasioni precisato che l'elemento soggettivo da accertare nell'azione revocatoria contro atti posteriori al sorgere del credito è costituito dalla consapevolezza fraudatoria del debitore di assottigliare, mediante l'atto di disposizione, la garanzia costituita dai suoi beni. Tale consapevolezza non deve essere confusa con la specifica intenzione di nuocere al proprio creditore (cosiddetto animus nocendi), essendo sufficiente che il debitore abbia la consapevolezza di rendere più difficoltosa ed incerta l'attuazione in executivis del diritto (cfr., ex multis, Cass., n.
13446/2013).
La relativa prova, in materia nella quale è evidentemente impossibile o estremamente difficile la prova diretta, può essere data anche mediante presunzioni semplici, sempre che queste abbiano le
- 24 - caratteristiche previste dall'art. 2729 c.c. Il convincimento della probabilità di sussistenza e della compatibilità del fatto supposto con quello accertato, peraltro, può essere sorretto anche da una sola presunzione, grave e precisa.
Ebbene, nel caso di specie, avendo il debitore dismesso l'intero suo patrimonio immobiliare con l'atto dispositivo in questione, è del tutto ragionevole presumere la consapevolezza, in capo allo stesso, del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, attesa l'indubbia diminuzione patrimoniale derivante dall'atto di conferimento in società.
Trattandosi di atto a titolo oneroso è, inoltre, necessario che il terzo fosse consapevole del pregiudizio arrecato ai creditori.
Nel caso di specie, l'atto dispositivo è consistito nel conferimento degli immobili di cui era proprietario nella società in CP_1
accomandita semplice contestualmente costituita tra il e la figlia CP_1
, che ne ha assunto la carica di socia accomandataria. CP_2
Orbene, è evidente che gli stati soggettivi di buona o mala fede, di scienza o di ignoranza di determinate circostanze non possano essere riferiti alla persona giuridica come tale, poiché presuppongono atteggiamenti psichici ipotizzabili solo rispetto agli esseri umani.
Pertanto, allorquando l'acquisto sia riconducibile all'attività dei soggetti che costituiscono il necessario tramite dell'azione della persona giuridica (i c.d. organi), assumono rilevanza gli stati soggettivi di colui che ha posto in essere l'atto, in virtù un principio che, enunciato espressamente dal legislatore in tema di rappresentanza (art. 1391 c.c.), va ritenuto applicabile anche in relazione all'attività delle persone giuridiche (cfr. Cass., n. 5106/2012). È stato, peraltro, affermato che prima dell'iscrizione della società nel registro delle imprese la verifica in capo ad essa della scientia damni debba compiersi con riferimento
- 25 - all'atteggiamento psichico dei soci fondatori, come, appunto, avviene in caso di conferimento in sede di costituzione della società (Trib. Roma,
13 aprile 2010).
Nella fattispecie oggetto di giudizio, in ogni caso, deve aversi riguardo allo stato soggettivo della socia , quale Controparte_2
accomandataria e co-fondatrice della s.a.s. all'epoca del conferimento in questa sede impugnato.
A tal proposito, si rammenti quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “In sede di azione revocatoria ordinaria, la prova da parte del ricorrente della «participatio fraudis» del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento di tale azione nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente” (Cass., n. 30486/2023).
Ebbene, venendo al caso che ci occupa, lo stretto rapporto parentale intercorrente tra i soggetti partecipi dell'atto dispositivo (
[...]
essendo figlia di ) integra, già di pe sé, un CP_2 CP_1
elemento presuntivo della conoscenza, in capo alla prima, dell'esposizione debitoria del padre. Ulteriore elemento significativo in tal senso è dato dall'avere il , con unico atto, conferito in società CP_1
l'intero suo patrimonio immobiliare, circostanza, questa, che rende manifesta una compromissione della garanzia patrimoniale dei creditori.
Né, peraltro, vi sono elementi da cui desumere la totale ignoranza, da parte della figlia, delle vicende imprenditoriali del padre, all'epoca legale rappresentante della società immobiliare debitrice principale. Ed infatti, la debitrice principale e la neo Parte_4
- 26 - costituita in cui CP_6 Controparte_6 [...]
ha assunto la qualifica di amministratrice, presentano un CP_2
oggetto sociale analogo.
Tali elementi, unitariamente considerati, rendono del tutto inverosimile che ignorasse l'idoneità del conferimento Controparte_2
in massa degli immobili del padre a compromettere la garanzia patrimoniale dei creditori di quest'ultimo.
Va, altresì, affermata l'idoneità dell'atto di conferimento ad arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore.
In proposito, si rammenta che è principio consolidato quello per cui il pregiudizio richiesto dall'art. 2901 c.c. non deve necessariamente consistere in un danno concreto ed effettivo, essendo invece sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto dispositivo, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta o maggiormente dispendiosa l'esecuzione coattiva del credito o da comprometterne la fruttuosità (cfr., in questi termini, Cass. civ. n. 15310/07, 2971/99, 7262/00). Pertanto, ad integrare il presupposto oggettivo non occorre la prova che l'atto pregiudichi effettivamente la realizzazione del diritto del creditore o la renda addirittura impossibile (Cassazione civile sez. III, 10 luglio 1997, n.
6272, in Giust. civ. Mass. 1997,1178).
Nel caso di specie, è evidente la deminutio patrimonii derivante dal conferimento in società della proprietà di tutti gli immobili facenti capo al debitore . CP_1
È stato ripetutamente affermato in giurisprudenza, infatti, che il conferimento di beni a favore di una società è idoneo a pregiudicare le ragioni del creditore del conferente, dato che sostituisce nel suo patrimonio al bene ceduto un titolo di partecipazione al capitale di
- 27 - rischio. Un conferimento di tal fatta determina, infatti, una variazione qualitativa del patrimonio del debitore, che comporta una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, nella misura in cui comporta la sostituzione di beni immobili con partecipazioni societarie, le quali sono soggette a maggiori mutamenti di valore (cfr.
Cass., n. 20232/2023; Cass., n. 30475/2023).
Sul punto, si richiama l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, a fronte del compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell' “eventus damni” (cfr. Cass. n. 1902 del 3/2/2015).
Nel caso di specie, i convenuti non hanno dimostrato l'idoneità del residuo patrimonio a soddisfare il credito vantato dall'attrice.
ha dedotto l'insussistenza dell'eventus damni, CP_1
potendo pur sempre la banca contare sulla garanzia patrimoniale della debitrice principale.
Siffatta affermazione è priva di pregio, dal momento che la capienza patrimoniale rispetto alle ragioni creditorie va misurata con riferimento a ciascuno dei condebitori in solido. Ed infatti, al momento della concessione del credito dietro rilascio della garanzia, il creditore ha fatto affidamento sulla garanzia patrimoniale generica rappresentata dall'intero patrimonio di ciascuno dei condebitori in solido. Sicché, la eventuale diminuzione quantitativa o qualitativa – e, dunque, l'eventus damni - deve essere valutata in riferimento a ciascun patrimonio posto a garanzia del credito (cfr., in tal senso, Cass., n. 6486/2011). In ogni caso, l'eccezione è viepiù infondata, poiché non è stato allegato alcun
- 28 - elemento da cui evincere la consistenza del patrimonio della società debitrice principale.
Per quanto sin qui esposto, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 2901 c.c., la domanda di revocatoria dell'atto di conferimento posto in essere da in data 17.12.2025 deve essere CP_1
accolta.
Venendo alla domanda - formulata dalla parte attrice con l'atto di integrazione del contraddittorio nei confronti di e Controparte_2
quali partecipanti alla comunione di azienda Controparte_3
risultante dalla trasformazione di - di revoca CP_6 Parte_4
dell'atto di trasformazione della in comunione di azienda e di Pt_4
trasferimento degli immobili dalla prima alla seconda, essa è inammissibile, per due ordini di ragioni.
Innanzitutto, sul piano processuale, si tratta di una domanda nuova non consentita.
Non sfugge a questo Giudice l'orientamento della Corte di
Cassazione che ha progressivamente esteso il concetto di modificazione della domanda ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.
Come, da ultimo, osservato dalla Suprema Corte con sentenza n.
4410/2025 (la quale compie un excursus ed una ricognizione della evoluzione della giurisprudenza di legittimità sul tema), la prospettiva è sempre quella della necessità che non si introducano fatti nuovi, una
"diversa vicenda sostanziale". E così: “Non è stata ritenuta tale diversità quando, ad esempio, si modifica la domanda risarcitoria contro intermediario finanziario in quella di risoluzione per inadempimento "tenuto conto che entrambe le richieste riguardavano la stessa operazione di compravendita titoli ed erano fondate sull'allegazione dei medesimi comportamenti inadempienti
- 29 - dell'intermediario" (così espressamente Cass. 13091/18). Così come non vi è diversità se alla domanda di nullità del contratto d'acquisto di strumenti finanziari si sostituisce quella di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, posto che la domanda di risarcimento si fonda in tal caso sui medesimi inadempimenti e comportamenti dedotti come causa di invalidità dei contratti di investimento (Cass. 3254/18 e
Cass. 35789/22). Così come non vi è diversità se la domanda di pagamento dei canoni di locazione viene sostituita con quella di indennità di occupazione sine titulo, perché, pur se viene meno il titolo contrattuale il bene della vita richiesta è sostanzialmente il medesimo e si giustifica per la stessa causale, ovvero il godimento del bene (è
l'ipotesi di Cass. 4322/19, molto simile a quella decisa da Cass. SU
22408/18, in cui la prestazione viene chiesta non più a titolo contrattuale ma ai sensi dell'art. 2041 c.c.). Viceversa, è stata ritenuta diversa la vicenda sostanziale quando al posto della domanda di accertamento dell'esistenza di una locazione si chiede accertarsi
l'illegittimità dell'estromissione dei locali (Cass. 31078/19); ovvero quando al posto di danni richiesti per l'inadempimento di un contratto si invocano danni derivanti dalla violazione della regola generale del neminem laedere, mutando così completamente la prospettiva rispetto a quella originaria contrattuale (Cass. 22865/19)”.
Nel caso che ci occupa, tuttavia, la domanda nuova, oltre ad essere stata proposta successivamente allo spirare dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., ha ad oggetto un preteso atto dispositivo diverso da quello originariamente impugnato, ossia un atto posto in essere – in thesi - dal terzo convenuto in revocatoria (la società conferitaria) in favore di ulteriore soggetto (la comunione di azienda), peraltro in epoca anteriore all'instaurazione del giudizio.
- 30 - In tal senso, la Corte di Cassazione ha affermato che: “Nel giudizio per revocatoria ordinaria proposto nei confronti dell'acquirente, il creditore non può, ove si verifichi una alienazione successiva del medesimo immobile, inserire un'ulteriore domanda nei confronti del terzo subacquirente, poiché la domanda nei confronti di quest'ultimo non può dirsi né di garanzia né comune a quella inizialmente introdotta, secondo quanto richiesto dall'art. 106 c.p.c. per la chiamata del terzo, potendo il suo acquisto essere pregiudicato solo in presenza dei presupposti di cui all'art. 2901, comma 4, c.c.” (Cass., n.
34214/2023).
In secondo luogo, e soprattutto, deve ravvisarsi la carenza di interesse ad agire della banca, dal momento che la trasformazione eterogenea della in comunione d'azienda Controparte_5
tra le sue socie non ha comportato un atto dispositivo del patrimonio per gli effetti di cui all'art. 2901 c.c.
Ed infatti, nell'atto di trasformazione si legge:
- 31 - La trasformazione ha comportato, dunque, l'automatico subentro delle socie e nella contitolarità dei beni immobili CP_1 CP_3
aziendali.
La circostanza che tale vicenda sia stata oggetto di trascrizione nei registri immobiliari non deve indurre a ritenere che vi siano stati un atto dispositivo ed un effetto traslativo in senso stretto, dovendosi tenere distinto il piano degli effetti sostanziali da quello della pubblicità con funzione di opponibilità ai terzi.
La domanda in questione è, dunque, inammissibile.
Da quanto esposto, nondimeno, deriva che la pronuncia di revoca dell'atto di conferimento posto in essere dal debitore CP_1
produce direttamente i suoi effetti nei confronti di e Controparte_2
convenute quali partecipanti alla comunione di Controparte_3
azienda succeduta a ed attuali comproprietarie Controparte_5
dei beni oggetto di conferimento societario. In altri termini, la loro
- 32 - posizione sostanziale, oltreché processuale, non è quella di sub- acquirenti in virtù di atto dispositivo posto in essere successivamente a quello oggetto di revoca, bensì di beneficiarie dirette dell'atto dispositivo oggetto di revoca, in quanto tali destinatarie della pronuncia di inefficacia dell'atto di conferimento.
Stante l'opponibilità della pronuncia di revoca alle attuali proprietarie del compendio immobiliare, resta, inoltre, assorbita l'ulteriore domanda di condanna al pagamento dell'equivalente.
Le spese di lite seguono la soccombenza delle parti convenute e si liquidano come da dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al D.M.
55/2014, tenuto conto della natura delle questioni trattate, delle fasi processuali svolte, del pregio dell'attività difensiva espletata.
In applicazione dell'art. 5, comma 1, D.M. 55/2014, il valore della controversia è determinato avendo riguardo alla ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta (cfr. Cass., n. 10089/2014), dovendo trovare applicazione lo scaglione di valore da euro 8.000.001,00 ad euro
16.000.000,00, con maggiorazione del 30% ai sensi dell'art. 4, comma
2, D.M. 55/2014 attesa la pluralità delle controparti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, Terza Sezione civile, in persona del
Giudice dott.ssa Maria De Vivo, definitivamente pronunziando nel procedimento pendente tra le parti come in epigrafe individuate, così provvede:
1. In accoglimento della domanda, dichiara inefficace nei confronti di MPS Capital Services s.p.a. e Parte_1
l'atto per notaio dr. da Bellona (CE) del giorno Persona_1
17 dicembre 2015, rep. n. 11369 - racc. n. 7527, con cui CP_1
, nato a [...] il [...], C.F.
[...]
- 33 - , ha conferito in favore di C.F._2 [...]
(già Controparte_5 [...]
p. iva , cui è Controparte_6 P.IVA_3
succeduta la comunione di azienda tra (c.f. Controparte_2 [...]
) e (c.f. C.F._4 Controparte_3
), i seguenti diritti: C.F._5
2. Autorizza il Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari territorialmente competente ad eseguire la trascrizione della presente sentenza con esonero da responsabilità;
3. CO , e CP_1 Controparte_2 Controparte_3
in solido fra loro, alla refusione delle spese di lite in favore
- 34 - della parte attrice, che qui si liquidano in euro 62.751,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge, nonché euro 545,00 per esborsi.
Così deciso in Aversa, il 3 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria De Vivo
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