Sentenza 29 novembre 1977
Massime • 2
La transazione, pur modificando la fonte della disciplina di un precedente rapporto giuridico, non ha sempre efficacia novativa e percio estintiva dello stesso: un collegamento tra essa ed altro negozio, precedente o successivo, non puo dunque essere escluso, soprattutto se si riconosce che la causa, intesa come funzione economico-sociale di uno dei negozi, e inserita nel meccanismo contrattuale dell'altro. E compito del giudice del merito ricercare la effettiva intenzione dei contraenti, desumibile dal contesto negoziale, ed interpretarla secondo buona fede e nel senso piu conveniente alla natura transattiva delle diverse convenzioni. Nel caso, pertanto, che piu negozi collegati, aventi natura transattiva, non abbiano estinto un rapporto preesistente per novazione, e ammissibile la risoluzione di essi per inadempimento. ( V 879/69, mass n 339244; ( V 1238/68, mass nn 332744e 332750).*
Quando le parti sostituiscono all'originario contratto agrario, soggetto alla disciplina vincolistica, una transazione, esse non rinunciano a diritti futuri, ma pongano in essere una situazione giuridica diversamente disciplinata e percio sganciata anche dalla legislazione vincolistica sopravvenuta per i contratti agrari, che non ha effetto su Atti compiuti anteriormente. Non essendo percio il rapporto piu soggetto a proroga legale per la diversa disciplina convenzionale data dalle parti allo stesso, la risoluzione per inadempimento e regolata dalle norme del codice e non da quelle disciplinanti i contratti prorogati. Il conduttore pertanto che ometta di corrispondere il canone contrattuale in pendenza del giudizio di adeguamento del canone di affitto e gravemente inadempiente ed il contratto deve percio essere risolto. ( Conf 1637/75, mass nn 375243, 375242, 275241; ( Conf 2256/74, mass n 370613).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/11/1977, n. 5207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5207 |
| Data del deposito : | 29 novembre 1977 |
Testo completo
La transazione, pur modificando la fonte della disciplina di un precedente rapporto giuridico, non ha sempre efficacia novativa e percio estintiva dello stesso: un collegamento tra essa ed altro negozio, precedente o successivo, non puo dunque essere escluso, soprattutto se si riconosce che la causa, intesa come funzione economico-sociale di uno dei negozi, e inserita nel meccanismo contrattuale dell'altro. E compito del giudice del merito ricercare la effettiva intenzione dei contraenti, desumibile dal contesto negoziale, ed interpretarla secondo buona fede e nel senso piu conveniente alla natura transattiva delle diverse convenzioni. Nel caso, pertanto, che piu negozi collegati, aventi natura transattiva, non abbiano estinto un rapporto preesistente per novazione, e ammissibile la risoluzione di essi per inadempimento. ( V 879/69, mass n 339244; ( V 1238/68, mass nn 332744e 332750).*