Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/03/2025, n. 3166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3166 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
n. 5222/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli - nella persona del Giudice Unico - dott.ssa Roberta Di Clemente ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 5222 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2022 riservata in decisione all'udienza del 16.12.2024 ed avente ad oggetto: responsabilità ex art. 2051 c.c.
TRA
, c.f. , e , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore C.F._2 [...]
, c.f. , nato a [...] il [...], Persona_1 C.F._3
difesi e rappresentanti, giusta procura in atti, dall'avv. Espedito Iasevoli, C.F.
, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Napoli, alla C.F._4
Via g. Porzio - Centro Direzionale IS. E4
ATTORI
E
(P.I. ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Sveva Bernardini (c.f.
pagina 1 di 8
Cicerone, 49
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte, parte attrice ha così concluso: “Lo scrivente procuratore si riporta estensivamente a tutti i verbali di causa e ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento di tutte le conclusioni rese. Fa rilevare in questa sede che l'istruttoria svolta ha consentito l'accertamento dell'an debeatur e che, relativamente al quantum, non v'è stata contestazione compiuta e specifica da parte della difesa della convenuta che si è, difatti, limitata a sostenere: “Si contesta altresì il nesso di causalità fra le lesioni allegate dall'istante e l'evento di cui è causa, nonché il quantum ex adverso preteso poiché eccessivo, non provato e non dovuto” (cfr. pag. 5 della comparsa di costituzione e risposta). Ciò fermo, pur presente agli atti la Consulenza Tecnica di Parte a firma del dott. , Persona_2
specialista in medicina legale e delle assicurazioni, su cui non vi è stata contestazione di controparte, si rimette alla valutazione dell'Ill.mo Giudicante la necessità di una CTU medico-legale finalizzata alla ulteriore valutazione del danno biologico patìto dal minore , sì come già richiesto nelle proprie note per la Persona_1
trattazione scritta dell'udienza di ammissione dei mezzi istruttori ex art. 184 c.p.c. In subordine, chiede che venga introita la causa a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle relative memorie”.
Parte convenuta, invece, ha così concluso: “La scrivente difesa si riporta integralmente
a quanto dedotto e richiesto nei propri atti e verbali di causa. In particolare, in ossequio
a quanto indicato per la trattazione scritta del giudizio, la deducente difesa precisa le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e verbali di causa. In particolare, si richiede che il Tribunale adìto respinga la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto e non provata. In subordine di accoglierla nei limiti del giusto e del provato. In ogni caso si chiedono i termini di cui all'art. 190 cpc”.
pagina 2 di 8 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che la presente sentenza è redatta senza lo svolgimento del processo in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 comma 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per effetto delle modifiche introdotte dagli artt. 45 e 52 dalla legge n. 69 del 18/6/09, in vigore dal 4.07.2009.
Tanto premesso, con atto di citazione ritualmente notificato gli odierni attori hanno convenuto in giudizio la per sentirla condannare al Controparte_1
risarcimento di tutti i danni non patrimoniali occorsi al minore Persona_1
a seguito del sinistro verificatosi presso la In particolare, parte
[...] CP_1
attrice ha dedotto che il giorno 11 settembre 2021, alle ore 17:00, il minore
[...]
percorreva in bicicletta un viale della Mostra adiacente l'Arena Persona_1
Flegrea quando, a causa di un dislivello del manto stradale non segnalato e non visibile, rovinava al suolo riportando lesioni personali. Sempre secondo le tempestive deduzioni e allegazioni degli attori, il dislivello interrompeva la strada e rendeva vano ogni tentativo di frenata da parte del minore.
A seguito del sinistro, il minore era trasportato presso il P.O. di Napoli, dove Per_3
gli erano diagnosticate le seguenti lesioni: “Multiple rime di frattura lineare si rilevano
a carico delle pareti del seno frontale a sinistra ed in sede mediana, con irradiazione al tetto dell'orbita e alla parete orbitaria mediale in sede anteriore a sinistra;
ulteriore rima di frattura lineare si rileva a carico della parete laterale orbitaria sempre a sinistra. Frattura scomposta delle ossa nasali e del setto nasale. Si associano emosenofrontale ed etmoidale a sinistra, tumefazione dei tessuti molli della regione nasale e frontale, della mucosa dei turbinati nasali. Quote di pneumoencefalo si segnalano in sede fronto-basale a sinistra, con impronta sulle adiacenti circonvoluzioni cerebrali;
analoghe quote gassose in regione intra-orbitaria; emboli gassosi nello spessore dell'ala sfenoidale e nel contesto dei tessuti molli dello spazio pterigo- mascellare a sinistra. Tumefatti i tessuti della volta rinofaringea”.
pagina 3 di 8 Per tale motivo, invocando una responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. e/o una responsabilità ex art. 2043 c.c., gli attori hanno citato dinanzi a questo Tribunale
l'odierna convenuta.
Si è costituita in giudizio la la quale ha chiesto il rigetto della Controparte_1
domanda perché infondata sia in fatto che in diritto. In particolare, la convenuta ha affermato la propria assenza di responsabilità poiché, a seguito di un accesso effettuato con i tecnici, non è stata riscontrata la presenza di alcun dislivello del manto stradale e la zona teatro del sinistro si presenta (e si presentava anche all'epoca dello stesso) in buono stato manutentivo. Pertanto, secondo detta parte, il sinistro si sarebbe verificato solo a causa della negligenza del minore . Persona_1
Orbene ai fini della decisione, va premesso che la domanda proposta dagli attori, relativa ad un sinistro avvenuto su strada di proprietà della convenuta e sottoposta alla sua custodia, rientra nell'ambito delle azioni di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.; norma che prevede la responsabilità dei soggetti i quali, a qualsiasi titolo, hanno un effettivo potere sulle cose ed un conseguente obbligo di vigilanza in modo da impedire che arrechino danni ai terzi (proprio in tema cfr. Cass n.16422/2011).
Secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ha natura oggettiva e prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode, necessitando, ai fini della sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento. Inoltre, tale responsabilità sussiste in relazione a tutti i danni cagionati dalla cosa in custodia, essendo esclusa solo dal caso fortuito, la cui prova è a carico del custode e che può consistere, sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista ed imprevedibile, sia nella condotta della stessa vittima o nel fatto del terzo.
Va aggiunto che di recente la Suprema Corte, a Sezioni Unite (cfr.ord.
n. 20943 del 30/06/2022), è intervenuta a risolvere il contrasto formatosi all'interno della stessa Corte riguardo al tema della rilevanza, nell'ambito della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., degli obblighi di diligenza incombenti in capo al custode e del rilievo pagina 4 di 8 di tali obblighi ai fini dell'esonero della responsabilità ed ha espresso, in funzione nomofilattica, il seguente principio: “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.”. In ordine al caso fortuito, con particolare riferimento al comportamento del danneggiato,
l'orientamento maggioritario della Suprema Corte ( cfr. ( Cass. Sez. Un., sent. 30 giugno
2022, n. 20943, Cass. Sez. 2 n. 2376 del 24.01.2024) ha superato l'orientamento, tra l'altro del tutto minoritario secondo il quale “in ambito di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., nel caso di caduta di pedone in una buca stradale non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 o 2, cod. civ.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno” (Cass. Sez. 3, sent. 20 novembre 2020, n. 26524; in senso conforme anche Cass. Sez. 3, sent. 16 febbraio 2021, n. 4035).
Ed invero i giudici di legittimità, sull'ormai indiscusso presupposto della natura oggettiva della responsabilità del custode e della ontologica distinzione tra caso fortuito e fatto del danneggiato o del terzo, salva l'omogeneità delle ricadute “funzionali” sul piano della responsabilità e del risarcimento (per tutte, Cass. Sez. 3, sent. 27 aprile 2023,
n. 11152, e successive conformi), hanno ribadito “il requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa” (ed essa soltanto), “intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza”, e ciò perché, mentre, al pari della concausa pagina 5 di 8 naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sull'evento di danno sul piano della causalità materiale, al contrario il fatto colposo comporta la riduzione del risarcimento sul piano della causalità giuridica, “secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate” (cfr. Cass. Sez. 3, ord. 23 maggio 2023, n.
14228). In particolare, si è confermato che la condotta del danneggiato, “nella motivata valutazione del giudice del merito, potrà dunque assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa”, fermo restando, però, che nel “formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa” mentre “non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, ord. n. 14228 del 2023, cit.).
Orbene, applicando i principi suesposti al caso di specie, ritiene questo giudice che la domanda sia infondata per i motivi che si vanno ad esporre.
Invero, risulta provato, anche sulla base delle dichiarazioni del teste , Testimone_1
escussa all'udienza del 10 ottobre 2023, che il minore , nelle Persona_1
circostanze di tempo e di luogo dedotte dagli attori, mentre era intento a percorrere, in bicicletta, il viale della Mostra adiacente l'Arena Flegrea, rovinava al suolo a causa di un dislivello di 90 cm.
Tuttavia, ritiene la scrivente che il sinistro sia addebitabile esclusivamente alla condotta colposa del minore, il quale non ha prestato la dovuta attenzione al manto stradale, incorrendo nel dislivello dello stesso e cadendo al suolo.
pagina 6 di 8 Tanto si deduce sulla base di plurime circostanze: in primo luogo, dalle foto allegate agli atti (cfr. foto dello stato dei luoghi allegate da parte attrice all'atto di citazione e alla seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c.) si evince che il dislivello, pur non essendo segnalato né recitato, era perfettamente visibile utilizzando l'ordinaria diligenza. E invero, da un'attenta analisi dei rilievi fotografici si evidenzia come la strada percorsa dal minore, si interrompa bruscamente a causa del dislivello. Tanto avrebbe dovuto portare ad avere una maggiore attenzione e prudenza nel momento in cui si percorreva la stessa, soprattutto nel caso (come quello di specie) in cui la percorrenza della strada avviene attraverso l'utilizzo di un mezzo (come la bicicletta) che consente di raggiungere una velocità maggiore di quanto sarebbe possibile percorrendo la stessa strada a piedi. Si può, dunque, affermare che il pericolo non era né imprevedibile né inevitabile, come del resto conferma anche la circostanza, riferita dalla teste escussa, che l'amico con cui si trovava il minore è riuscito a frenare e ad Persona_1
evitare la caduta al suolo. In particolare, la teste afferma: “si è vero io e il padre di
camminavamo dietro i nostri figli e ad un certo punto, si Per_1 Per_1
imbatteva in un dislivello che non era visibile. è caduto a terra mentre mio Per_1
figlio che circolava dietro di lui è rimasto con la ruota anteriore della bicicletta Per_4
in bilico perché è riuscito a frenare giusto in tempo”.
Ciò, peraltro, conferma la circostanza che il minore, a differenza di quanto dichiarato dagli attori, non stesse circolando “a passo d'uomo”, bensì ad una velocità elevata che non gli ha consentito un pronto arresto della bicicletta.
In secondo luogo, la prevedibilità e l'evitabilità del pericolo emerge anche dall'orario in cui è avvenuto il sinistro. Invero, la teste ha confermato che il sinistro è Testimone_1
avvenuto alle ore 17:00 circa dell'11 settembre del 2021, dunque in pieno periodo estivo, e che vi era luce ed una buona visibilità (cfr. verbale udienza del 10 ottobre 2021, in cui si legge: “si è vero, c'era piena luce anche perché era settembre ed erano le ore
17:00”).
pagina 7 di 8 In definitiva, quindi, la scrivente ritiene, che il comportamento del minore abbia inciso sul dinamismo causale del danno al punto da interrompere del tutto il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, essendo lo stesso agevolmente evitabile con l'utilizzo della ordinaria diligenza.
Tutti questi elementi fanno propendere per il rigetto della domanda attorea, con conseguente esonero del giudicante dal dover esaminare il quantum della stessa.
La regolamentazione delle spese processuali
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 aggiornato al D.M. n. 147/22 (scaglione di riferimento da € 26.001,00 a € 52.000,00) in relazione a valori medi di riferimento ridotti alla metà, per la non particolare complessità della causa e per le quattro fasi (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli- in funzione di Giudice Unico- dott.ssa Roberta Di Clemente - definitivamente pronunciando sulla controversia come innanzi proposta, così provvede:
• rigetta la domanda;
• condanna, in solido, e alla rifusione delle Parte_1 Parte_2
spese di costituzione e di rappresentanza in favore della in Controparte_1
persona del l.r.p.t.; spese liquidate in complessivi euro 3.809 (tremilaottocentonove/00) oltre al 15% per rimborso forfettario per spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli il 28.03.2025
IL GIUDICE UNICO dott.ssa Roberta Di Clemente
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