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Sentenza 14 febbraio 2024
Sentenza 14 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 14/02/2024, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2024 |
Testo completo
RG 1544/2020
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di AS
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
Parte_1
(C.F. ), rappresentata e
[...] P.IVA_1
difesa dall'Avv.to Ferruccio Pezzulla, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Cola di Rienzo n. 217;
OPPONENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv.to CP_1 C.F._1
Roberto Sechi, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in AS, Via
IV Novembre n. 1;
OPPOSTO
OGGETTO: liquidazione conto individuale e TFR All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di AS, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 18.12.2020, la ha opposto il decreto ingiuntivo n. 468/2020 del 4.11.2020, con Parte_1
cui le è stato intimato il pagamento della somma di € 76.005,00 a favore di CP_1
[...]
Quest'ultimo in sede monitoria rappresentava di essere dipendente dell' , Controparte_2
istituita con la legge regione Sardegna n. 8/2016, e che ha soppresso l' Organizzazione_1
[...] Secondo l'ingiungente, a seguito della nascita dell' , i dipendenti di Controparte_2
Org_ quest'ultima sarebbero stati assoggettati al regime previdenziale (ex riservato Org_3 ai dipendenti pubblici mediante l'iscrizione delle casse e , laddove invece i Org_4 Org_5
dipendenti dell'oramai disciolto erano iscritti al regime Organizzazione_1
previdenziale privato gestito dalla . Parte_1
Con riferimento a quest'ultimo, in base all'art. 6, commi 1° e 2° lett. c), del Regolamento per il Fondo di Previdenza, “Al raggiungimento del 65° anno di età, è corrisposto all'iscritto l'ammontare del conto individuale determinato dal contributo versato per tale fine a partire dalla data dell'iniziale iscrizione al Fondo, rivalutato in base al tasso di interesse annuo composto del 4% […] Prima del raggiungimento del 65° anno di età l'ammontare del conto individuale, come determinato al comma 1, è corrisposto: […] all'iscritto, trascorsi sei mesi dalla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro durante i quali non ne abbia instaurato un altro con conseguente diritto alla reiscrizione all'Ente”.
Allo stesso modo, per quanto riguarda il TFR, secondo quanto previsto dall'art. 3, commi 1° e
3°, del Regolamento per il Trattamento di Fine Rapporto del regime previdenziale della
, “all'atto della cessazione del rapporto di impiego, l'Ente corrisponde Parte_1 agli iscritti al Fondo, a titolo di trattamento di fine rapporto, l'importo che risulta accantonato per il periodo di iscrizione al nominativo di ciascuno, ai sensi dell'articolo precedente […] nel caso in cui la si estingue per effetto di provvedimenti di legge o di CP_3
altro atto di autorità che non comporti acquisizione del diritto al trattamento di fine rapporto, oppure sia assoggettato ad un diverso inquadramento previdenziale, viene restituita la somma dei saldi accantonati per ciascun dipendente al 31 dicembre dell'anno precedente alla cessazione del rapporto assicurativo, maggiorata del tasso di rivalutazione risultante alla data del pagamento”.
Pertanto, il ricorrente in sede monitoria avrebbe rappresentato di non essere più iscritto alla dall'aprile 2016, agendo per ottenere la liquidazione del conto Parte_1
individuale, per la cifra di € 33.107,00, oltre all'importo di € 42.898,00 a titolo di TFR.
Al decreto ingiuntivo ha proposto opposizione la , sollevando le censure Parte_1
di seguito riportate.
2 Anzitutto, il ricorrente ha sollevato questione di costituzionalità degli artt. 48 e 48 bis, per come ridisegnati dalla legge n. 6/2019, con riferimento tanto all'art. 117, Org_6
comma 2, lett. o) Cost., quanto dell'art. 39 Cost.
Nel merito, secondo l'odierna ricorrente il lavoratore avrebbe fondato la propria domanda sull'erroneo presupposto dell'avvenuta cessazione del rapporto lavorativo con l'
[...]
, il quale, invece, sarebbe proseguito senza soluzione di continuità in capo ad Org_1
. Controparte_2
Inoltre, parte opponente ha eccepito che la soppressione dell' non Organizzazione_1 avrebbe comportato il mutamento del regime previdenziale ed il venir meno dell'iscrizione alla . Invero, il personale transitato dall' Parte_1 Organizzazione_1 all' costituirebbe pur sempre un comparto di contrattazione distinto dal Controparte_2
comparto del personale dell'Amministrazione regionale e degli altri Enti regionali, al quale continuerebbe ad applicarsi il “contratto collettivo nazionale di lavoro degli operai forestali ed impiegati agricoli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale eseguiti in amministrazione diretta da enti, aziende o istituzioni pubbliche”, che imporrebbe appunto l'iscrizione dei lavoratori alla . Parte_1
Pertanto, con riferimento alla non debenza del conto individuale, parte opponente ha richiamato l'art. 6 del “Regolamento del Fondo di Previdenza”, secondo il quale il mero mutamento dell'inquadramento previdenziale del datore di lavoro non comporterebbe la cessazione del rapporto lavorativo e quindi il diritto all'erogazione del conto.
La medesima conclusione ha tratto parte ricorrente anche con riferimento al TFR, secondo quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento per il trattamento di fine rapporto della
. Parte_1
Inoltre, quest'ultima ha ulteriormente eccepito che, in ogni caso, l'odierno opposto non avrebbe legittimazione attiva rispetto alla restituzione del TFR, atteso che quest'ultimo, semmai, dovrebbe essere restituito al datore di lavoro subentrato ex lege, il quale sarebbe obbligato all'erogazione verso l'avente diritto soltanto in seguito alla cessazione del rapporto lavorativo.
Parte opposta, regolarmente costituitasi, ha chiesto il rigetto dell'opposizione deducendo la sussistenza tanto del diritto alla corresponsione del conto individuale che del trattamento di fine rapporto, sul presupposto della successione in forza di legge di Organizzazione_7
3 e della chiusura delle posizioni dei dipendenti Organizzazione_1 CP_2
Org_ presso la , con versamento all' dei contributi previdenziali. Parte_1
Mutata la persona del giudice, a seguito dello scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa sulla base delle seguenti
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'opposizione è parzialmente fondata, nei limiti di cui in motivazione.
In ordine alla vicenda oggetto della controversia, si richiama, ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c., l'orientamento di questa Sezione, già condiviso in precedenza dall'odierno giudicante:
“preliminarmente si osserva che il presente giudizio, facente parte di un più ampio contenzioso che ha interessato i tribunali della , ha trovato unanime Org_6 definizione con le decisioni rese dalla Corte d'Appello di AG (n. 215/2021, 42/2022,
177/22) nonché, ancor più di recente, dalla Corte D'Appello di AG Sezione distaccata di
AS (sentenza n. 168 del 9.11.2022), alle quali il Tribunale aderisce condividendone le argomentazioni in quanto coerenti ed esaustive.
Le argomentazioni di cui alle sentenze citate si basano sull'analisi dello sviluppo delle norme regolanti la materia oggetto di causa, ricavando quanto segue.
Oggetto del presente giudizio sono le pretese di parte opposta, ex dipendente dell
[...]
al quale è subentrata l' Org_1 E_
, rivolte all al fine di ottenere il pagamento del tfr
[...] Pt_1
maturato durante il periodo lavorativo svolto presso l' nonché le somme versate Org_1
nel conto individuale.
Secondo l'art. 48 della legge regionale n. 8/2016 nella sua originaria formulazione "1.
L'Agenzia subentra all nella titolarità dei rapporti giuridici Organizzazione_1
concernenti il personale, compreso quello con rapporto di lavoro a tempo determinato.
2. Ai dipendenti dell , che costituisce un comparto di contrattazione distinto dal comparto CP_2
del personale dell'Amministrazione regionale e degli altri enti regionali, continua ad applicarsi: a) il contratto collettivo nazionale di lavoro degli operai forestali ed impiegati agricoli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale eseguiti in amministrazione diretta da enti, aziende o istituzioni pubbliche;
b) il contratto integrativo regionale stipulato ai sensi del presente articolo.
3. Limitatamente alle materie indicate dal contratto collettivo nazionale di lavoro, la disciplina contrattuale dei dipendenti di cui al comma 2 può essere
4 integrata dal contratto collettivo decentrato, negoziato dal comitato di cui all'articolo 59 della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni.
4. Al personale dirigente continua ad applicarsi il contratto collettivo nazionale dei dirigenti dell'agricoltura e il relativo contratto integrativo, negoziato dal medesimo comitato di cui all'articolo 59 della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni.
5. Gli indirizzi per la contrattazione collettiva integrativa sono deliberati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di personale d'intesa con l'Assessore competente in materia di ambiente. Si applica l'articolo 62 della legge regionale n. 31 del 1998. 6. Le risorse finanziarie da destinare alla copertura degli oneri contrattuali relativi al personale dell sono comunque determinate nel rispetto della normativa nazionale e regionale in CP_2
materia di spese per il personale delle pubbliche amministrazioni."
Org_ A fronte della riportata disciplina normativa, l' in forza dell'art. 49 L n. 88/1989, ha ritenuto di classificare la neo-costituita azienda in maniera differente rispetto a quella disposta per l' . Organizzazione_1
Org_ Ciò ha comportato l'iscrizione obbligatoria all del personale impiegatizio come la parte opposta, non rientrante nella previsione dell'art. 3 della legge n. 1655/1962, con l'ulteriore conseguenza che non è tenuta a corrispondere all i contributi previsti dalla CP_2 Pt_1
citata legge 1655/1962.
Detto provvedimento di inquadramento, comportante l'applicazione di un regime previdenziale differente rispetto a quello applicato al personale del soppresso Ente Forestale, non risulta impugnato sicché costituisce un punto invalicabile nella decisione della presente controversia.
Successivamente la ha emanato la legge n. 43/2018 che ha modificato Org_6
l'art.48 nonché introdotto l'art. 48bis.
A fronte dell'iniziativa del Governo di impugnare detta legge regionale davanti alla Corte
Costituzionale, la ha emanato la legge n. 6/2019 che ha introdotto all'art. Org_6
48 citato il comma 1bis, ha abrogato il comma 3, ha modificato il titolo dell'art. 48bis
("Omogeneizzazione del sistema Regione), ha sostituito al comma 1 le parole "1. Nel rispetto di quanto disposto dal comma 6 dell'articolo 48" con le parole "1. Nel rispetto di quanto disposto dai commi 1 bis e 6 dell'articolo 48, secondo le procedure di cui al titolo VI della legge regionale n. 31 del 1998, in quanto compatibili con le norme inderogabili di cui al
5 titolo III del decreto legislativo n. 165 del 2001 e in applicazione di quanto disposto dall'articolo 46, comma 13, del decreto legislativo medesimo."
All'esito dei richiamati provvedimenti normativi l'art.48 stabilisce, nella sua attuale formulazione, che "1. L'Agenzia subentra all nella titolarità dei Organizzazione_1
rapporti giuridici concernenti il personale, compreso quello con rapporto di lavoro a tempo determinato. 1 bis. Nel rispetto dei limiti in materia di ordinamento civile, i rapporti di lavoro dei dipendenti e dei dirigenti dell , amministrazione pubblica facente parte del CP_2
sistema Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 2 bis della legge regionale n. 31 del 1998, sono disciplinati dalla contrattazione collettiva, ai sensi del titolo VI della medesima legge regionale n. 31 del 1998, in applicazione del comma 13 dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nel rispetto delle norme inderogabili contenute nel titolo III del decreto legislativo medesimo."; 2) . Fino alla data di adozione della disciplina contrattuale di cui all'articolo 48 bis i dipendenti dell costituiscono un comparto di contrattazione CP_2
distinto dal comparto del personale dell'Amministrazione regionale e degli altri enti regionali e, fino alla stessa data, ad essi continua ad applicarsi: a) il contratto collettivo nazionale di lavoro degli operai forestali ed impiegati agricoli addetti ai lavori di sistemazione idraulicoforestale eseguiti in amministrazione diretta da enti, aziende o istituzioni pubbliche;
b) il contratto integrativo regionale stipulato ai sensi del presente articolo.
4. Al personale dirigente continua ad applicarsi il contratto collettivo nazionale dei dirigenti dell'agricoltura e il relativo contratto integrativo, negoziato dal medesimo comitato di cui all'articolo 59 della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni.
5. Gli indirizzi per la contrattazione collettiva integrativa sono deliberati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di personale d'intesa con l'Assessore competente in materia di ambiente. Si applica l'articolo 62 della legge regionale n. 31 del 1998. 6. ....", mentre l'art 48 bis ha disposto che "1. Nel rispetto di quanto disposto dai commi 1 bis e 6 dell'articolo 48, secondo le procedure di cui al titolo VI della legge regionale n. 31 del 1998, in quanto compatibili con le norme inderogabili di cui al titolo III del decreto legislativo n.
165 del 2001 e in applicazione di quanto disposto dall'articolo 46, comma 13, del decreto legislativo medesimo i dipendenti dell in servizio, assunti a tempo indeterminato, CP_2
sono inseriti nel comparto unico di contrattazione collettiva regionale dalla data di adozione di una compiuta disciplina contrattuale coerente con le attività e con le tipologie lavorative
6 del personale medesimo e, dalla medesima data, ad essi si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione).
2. Dalla data di adozione della disciplina contrattuale di cui al comma 1, il personale dirigente dell'Agenzia fa parte della autonoma e separata area di contrattazione, all'interno del comparto di contrattazione collettiva regionale, di cui al comma 4 dell'articolo 58 della legge regionale n. 31 del 1998."
In seguito ai rilievi della Corte dei Conti nei confronti della dirigenza di la CP_2 Org_6
, nelle more del procedimento di approvazione dell'accordo sindacale per il corretto
[...]
inquadramento del personale dell , ha emanato la legge n. 18/2020 il cui art. 1 ha CP_2
previsto che " 1. Sino al definitivo inquadramento, determinato dalle parti in sede di tavolo negoziale in ossequio alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), ed in conformità al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) per definire la compiuta disciplina del personale dell , così come previsto dalla legge regionale 11 febbraio 2019, n. 6 Controparte_2
(Modifiche delle leggi regionali n. 8 del 2016 e n. 43 del 2018 in materia di inquadramento del personale dell ), il medesimo personale è inquadrato nelle categorie e Controparte_2
fasce del comparto unico del Contratto collettivo regionale, in coerenza con i criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 28/1 del 26 luglio 2019, a far data dalla pubblicazione della presente legge secondo la seguente tabella, ...".
Detta norma è stata impugnata davanti alla Corte Costituzionale la quale, con sentenza n.
153/2021 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., l'art. 1, commi 1, 2 e 3, della legge reg. Sardegna n. 18 del 2020, evidenziando che nel contesto del complesso percorso di transizione del personale di al comparto unico di contrattazione collettiva regionale, le disposizioni impugnate CP_2
anticipano in via provvisoria l'inquadramento del personale, anche dirigente, dell CP_2
nelle categorie e nelle fasce del comparto unico del contratto collettivo regionale,
[...]
determinando anche il connesso trattamento retributivo, senza attendere il perfezionarsi delle procedure negoziali che avrebbero dovuto scandire tale processo, attuando una indebita sostituzione della fonte di disciplina del rapporto di lavoro che l'art. 2, comma 3, del d.lgs. n.
165 del 2001 - contenente un principio fondamentale della materia - individua nella
7 contrattazione collettiva.
Infatti, per costante giurisprudenza costituzionale, la disciplina del trattamento economico e giuridico, anche con riguardo al pubblico impiego regionale, è riconducibile alla materia dell'ordinamento civile, riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
A seguito della privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico, la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni è retta quindi dalle disposizioni del codice civile e dalla contrattazione collettiva, cui la legge dello Stato rinvia.
In seguito è progredito l'accordo sindacale per l'inquadramento giuridico ed economico del personale impiegatizio e dirigente dell perfezionatosi nelle date del 19,20 e Controparte_2
21 luglio 2021 e il cui art. 110 ha previsto che " 1.Ai sensi delle leggi regionali 19 novembre
2018, n. 43, 11 febbraio 2019, n. 6 e 25 dicembre 2020, n. 30, i dipendenti dell
[...]
in servizio, Parte_2
assunti a tempo indeterminato, sono inseriti nel comparto unico di contrattazione collettiva regionale e ad essi si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 13 novembre 1998,
n. 31. 2. Il trattamento normativo ed economico dei dipendenti appartenenti all' CP_2
è disciplinato dai seguenti articoli.
3. Nelle materie non esplicitamente
[...]
disciplinate dal presente capo si applicano le disposizioni del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per i Dipendenti dell'Amministrazione, Enti, Istituti, e Org_9 Org_10 la L. R. 27 aprile 2016, n. 8, istitutiva dell' e dal regolamento per Controparte_2
l'amministrazione del personale di Forestas, che dovrà essere adeguato al presente contratto collettivo entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del contratto.
4. La disciplina contrattuale, in coerenza con le attività e con le tipologie lavorative del personale medesimo, valorizza e migliora le attività, l'organizzazione del lavoro e ogni professionalità del personale dell' dislocato su tutto il territorio regionale, sia a livello centrale che CP_2
negli ambiti territoriali di intervento: Servizi, Presidi e Vivai forestali, Centri faunistici e ogni altra unità produttiva dell' .". CP_2
Org_ Attesa l'autonomia del rapporto di lavoro rispetto al rapporto previdenziale, l' ha ritenuto di inquadrare la neo istituita ex art. 49 L n. 88/1989 sulla base Controparte_2
della "natura giuridica dell'agenzia e delle categorie del personale dalla stessa assunto.
Dalla lettura combinata dei commi 4 e 7 dell'art. 35 della legge n. 8/2016 si rileva che l' è un ente pubblico non economico e come tale è compresa nell'ambito Org_8
8 delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo
2001 n. 165. L è obbligata pertanto ad iscrivere i propri dipendenti alla gestione CP_2
pubblica, segnatamente alla gestione CPDEL ai fini pensionistici, al fondo ex per la Org_5
prestazione di fine servizio e alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, fatta
Org_1 eccezione per il personale addetto ai lavori di forestazione iscritto al , settore agricolo, assunto secondo le norme di collocamento.".
Ciò che viene, dunque, in rilievo non è la previsione dell'art. 48, comma 2, lett. a) legge regionale n. 8/2016, quanto la disciplina dettata dall'art. 35 della citata legge che presenta significative differenze rispetto alla previsione contenuta nell'art. 3 della legge n. 24/1999 relativa all della Sardegna 7 , e soprattutto qualifica al comma 7 l' Org_1 CP_2
come ente pubblico regionale non economico, determinandone l'applicazione della
[...]
relativa disciplina e, in particolare, l'art. 1, comma 2 d.lgs. n. 165/2001.
Si richiama inoltre l'art. 3 della L. n. 1655 del 1962 "Norme per la disciplina dei contributi e delle prestazioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (E.)" che dispone che "I contributi di cui all'articolo 2 sono dovuti, con le limitazioni e le esclusioni previste nel presente articolo, dai datori di lavoro appresso indicati per i dipendenti con mansioni di dirigenti ed impiegati tecnici ed amministrativi, di concetto e di ordine, anche se assunti con periodo di prova o di tirocinio:
a) gli imprenditori, siano essi singoli o associati, o società, Consorzi ed Enti che esercitano attività agricola o attività connesse, i proprietari di fondi affittati e, in tutti i casi, i datori di lavoro ai quali siano applicabili le norme sugli assegni familiari in agricoltura;
b) (...); c) (...); d) (...); e) (... ); f) gli Enti di diritto pubblico, limitatamente alle imprese od aziende agricole da essi esercitate."
L ente pubblico strumentale della , non è compresa tra i Controparte_2 Org_6
soggetti indicati nell'art. 3 sopra trascritto, né ai sensi della lettera a), né ai sensi della lettera f), perché nessun carattere imprenditoriale è ravvisabile nell'attività svolta, destinata senza finalità economica al mantenimento e preservazione del patrimonio boschivo dell'isola.
Lo dimostrano gli artt. 35 e segg. della legge istitutiva n. 8/2016, ed in particolare l'art. 35
(...Si applicano all le disposizioni di legge riguardanti gli enti pubblici regionali non CP_2
economici ...) e gli artt. 38 e 39, sul finanziamento e sul sistema contabile dell , che CP_2
mostrano come il bilancio dell' dipenda essenzialmente dagli stanziamenti regionali. CP_2
9 Org_ L'iscrizione esclusiva dei dipendenti dell all discende quindi dalla sua Controparte_2
indiscussa natura di ente pubblico, evidentemente diversa da quella di ente pubblico economico e anche dalla natura pubblica del rapporto di lavoro dei suoi dipendenti, rapporto regolato, è vero, da una contrattazione collettiva di origine privatistica estranea a quella disciplinata dal D.L.vo n. 165 del 2001, ma certamente destinata a recedere quando sia in contrasto con la disciplina del rapporto di lavoro delle amministrazioni pubbliche (cfr. Cass.
2 dicembre 2016 n. 24666; Cass. 23 settembre 2011 n. 19412).
Non rileva, perciò, che l'iscrizione all sia prevista dalla peculiare contrattazione Pt_1
collettiva richiamata sia dalla L.R. n. 124 del 1999 istitutiva dell Organizzazione_1
, sia dalla L.R. n. 8 del 2016 istitutiva dell non potendo infatti
[...] Controparte_2
incidere le previsioni della contrattazione collettiva sul regime previdenziale di una pubblica amministrazione.
La domanda di parte ricorrente volta all'accertamento della non debenza del conto individuale è infondata: prevede l'art. 6 del regolamento interno in materia di prestazione, approvato con D.I. 19 novembre 1996 che "1) Al raggiungimento del 65° anno di età, è corrisposto all'iscritto l'ammontare del conto individuale determinato dal contributo versato per tale fine a partire dalla data dell'iniziale iscrizione al Fondo, rivalutato in base al tasso di interesse annuo composto del 4%. 2) Prima del raggiungimento del 65° anno di età
l'ammontare del conto individuale, come determinato al comma 1, è corrisposto:
a) all'iscritto che abbia cessato il rapporto di impiego ed abbia conseguito il trattamento pensionistico di vecchiaia nell'assicurazione generale obbligatoria o in forme sostitutive e sempreché non instauri un nuovo rapporto di lavoro;
b) all'iscritto colpito da invalidità permanente totale ed assoluta;
c) all'iscritto, trascorsi sei mesi dalla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro durante i quali non ne abbia instaurato un altro con conseguente diritto alla reiscrizione all'Ente; d) ai superstiti in caso di morte dell'iscritto".
Una volta venuta meno l'iscrizione all , nessuna delle previsioni dell'art. 6) sopra Pt_1
riportato giustifica che gli importi a titolo di conto individuale vengano trattenuti dalla non il comma 1), poiché la corresponsione al compimento del 65° anno deve Parte_1 avvenire in favore “dell'iscritto", e parte opposta non lo è più, né dovrebbe esserlo, e neppure il comma 2 lett. c), in base al quale l' può trattenere l'accantonamento individuale solo Pt_1
se, dopo la cessazione del rapporto da cui derivava l'obbligo di iscrizione, nei sei mesi
10 successivi il lavoratore abbia iniziato un nuovo rapporto da cui deriva sempre l'obbligo di iscrizione all'ente.
Infatti, se si dovesse intendere in senso letterale la "cessazione del rapporto" allora esisterebbe una lacuna nell'ipotesi di passaggio diretto da un datore iscritto all ad Pt_1
altro non tenuto all'iscrizione: la somma accantonata, infatti, non potrebbe essere trattenuta, ma neppure versata al lavoratore, né restituita all'Ente accantonante.
In realtà, proprio il collegamento esistente tra la "cessazione del rapporto" ed il diritto all'iscrizione all'Ente, porta invece a ritenere che ciò che conta è la cessazione o meno del diritto all'iscrizione all , quale elemento costitutivo del diritto al versamento diretto Pt_1
all'assicurato o, all'inverso, costitutivo della pretesa di trattenere le somme fino al 65° anno d'età da parte dell'Ente.
Nelle fattispecie in esame, è ormai accertato che non vi è alcun diritto alla reiscrizione dei dipendenti all e che i sei mesi richiesti sono abbondantemente trascorsi. Pt_1
La formulazione testuale che prevede "cessazione del rapporto", per evitare l'evidente lacuna normativa, deve perciò essere interpretata in modo estensivo, in relazione a tutti i casi in cui il rapporto abbia subito vicende che, pur non comportandone la cessazione, abbiano però comportato la cessazione del rapporto assicurativo con l' , senza possibilità che lo Pt_1
stesso possa risorgere nei sei mesi successivi o, come nella fattispecie, possa risorgere in alcun modo.
Deve invece ritenersi fondato il motivo dedotto da parte opponente in ordine alla non debenza del TFR.
La disposizione di riferimento è uno specifico regolamento di , adottato con D.I. del Pt_1
23 aprile 1997 che ha previsto: "1. All'atto della cessazione del rapporto di impiego, l'Ente corrisponde agli iscritti al Fondo, a titolo di trattamento di fine rapporto, l'importo che risulta accantonato per l periodo di iscrizione al nominativo di ciascuno, ai sensi dell'articolo precedente. 2 (...).
3. Nel caso in cui la si estingue per effetto di provvedimenti di legge CP_3
o di altro atto di autorità che non comporti acquisizione del diritto al trattamento di fine rapporto, oppure sia assoggettato ad un diverso inquadramento previdenziale, viene restituita la somma dei saldi accantonati per ciascun dipendente al 31 dicembre dell'anno precedente alla cessazione del rapporto assicurativo, maggiorata del tasso di rivalutazione risultante alla data del pagamento.”… nel caso in esame il rapporto di lavoro non è cessato, ed i
11 lavoratori non hanno, quindi, diritto al t.f.r. e si è verificato quanto previsto nel terzo comma:
l'ente datore di lavoro è stato soppresso per legge, senza diritto al t.f.r., ed il rapporto è proseguito con altro datore assoggettato ad un diverso inquadramento;
quindi l' deve Pt_1
restituire gli accantonamenti, non al lavoratore, bensì al nuovo datore.
Si osserva inoltre che in nessun caso dall'applicazione della disposizione richiamata (art. 3 regolamento) può derivare l'attribuzione ai lavoratori dell'accantonamento esistente per il
TFR: in disparte la preliminare osservazione che l'estinzione dell'ente datore per provvedimento normativo ed il cambiamento di regime previdenziale non sono requisiti tra loro concorrenti, ma alternativi, è lo stesso regolamento a prevedere che, nel caso di cambiamento di regime assicurativo, disposizione applicabile alla fattispecie, “viene restituita la somma dei saldi accantonati per ciascun dipendente….”.
Nel caso di specie, parte opposta, ex dipendente dell , ha visto Organizzazione_1
subentrare quale datore di lavoro la neo costituita con estinzione sì del Controparte_2
suddetto per effetto della legge regionale n. 8/2016, ma con assoggettamento ad Org_1
un diverso inquadramento previdenziale, con la conseguenza che non è tenuta a Pt_1
"restituire" a parte opposta la somma dei saldi accantonati al 31 dicembre dell'anno precedente alla cessazione del rapporto assicurativo, maggiorata del tasso di rivalutazione risultante alla data del pagamento.
Il concetto stesso di restituzione, peraltro, comporta che gli accantonamenti vengano restituiti a chi li ha effettuati, vale a dire al datore di lavoro, non certo al dipendente, che non ha ancora alcun diritto maturato al riguardo.
In ordine all'inesistenza di un diritto del dipendente antecedentemente alla data di maturazione di quello al TFR si richiama la giurisprudenza unanime e costante;
ci si limita soltanto a rilevare che l'accoglimento della domanda del lavoratore sul punto darebbe luogo ad una sorta di “anticipo” del TFR, estraneo ai meccanismi previsti e, perciò, contrario a qualsiasi principio del pubblico impiego privatizzato.
In ordine alle eccezioni di illegittimità costituzionale, si osserva quanto segue.
Quanto all'asserita violazione dell'art. 117, comma 2, lett. o) Cost. da parte degli artt. 48 e 48 bis come riscritti dalla legge regionale n. 6/2019, il Tribunale rileva la manifesta infondatezza della questione dal momento che nessuna delle richiamate disposizioni si occupa della materia della previdenza sociale oggetto di riserva di legge, tenuto conto anche
12 della circostanza che detta materia non può formare oggetto di contrattazione collettiva.
Pertanto, il richiamo al comparto unico della contrattazione regionale o a un comparto autonomo della contrattazione regionale è del tutto inidoneo ad incidere sulla materia della previdenza sociale, neppure indirettamente ossia mediante tecnica interpretativa.
Invero, il mutamento del regime previdenziale non discende dagli artt. 48 e 48 bis legge n.
8/2016 bensì dagli artt. 35e ss di tale legge, posto che la natura e le funzioni concretamente
Org_ assegnate all hanno indotto l soggetto autorizzato ex art. 49 l. n. Controparte_2
88/1989, ad escludere di potere qualificare l' come impresa agricola ex art. 2135 c.c. CP_2
e, conseguentemente i suoi impiegati e dirigenti come lavoratori agricoli.
D'altra parte, il richiamo operato da tali norme al comparto della contrattazione collettiva regionale ha riguardato, secondo le plurime pronunce della Corte Costituzionale, determinati aspetti delle modalità di regolamentazione del rapporto di lavoro in quanto eccedenti la potestà legislativa regionale per essere ricomprese nell'ordinamento civile di cui alla lett. l) dell'art. 117 cost. citato, non anche la normativa previdenziale di cui alla lett. o) dell'art. 117 cost.
Non è dato dunque residuare alcun conflitto fra fonti di rango diverse (legge statale n.
1655/1962, e legge statale n. 88/1989) né comunque tra legge regionale e legge statale, atteso che la prima si è limitata a normare nel perimetro legale previsto dalla legge costituzionale che ne ha riconosciuto l'autonomia speciale.
Org_ Né vi è stata alcuna elisione di specifica normativa legislativa da parte dell bensì esercizio legittimo da parte di quest'ultima di un potere di qualificazione che può essere contestato nelle sedi e nei modi opportuni, ma non compresso né comunque sindacato in questo giudizio nel quale l'istituto è rimasto e rimane estraneo, ragione per la quale questo
Tribunale non ritiene di disporre l'integrazione del contradditorio nei suoi confronti.
Risulta parimenti infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 48 citato per asserita violazione dell'art. 39 Cost. con conseguente lesione della libertà sindacale come si esprime nella contrattazione collettiva.
Parte opponente ha sostenuto che l'art. 48 bis l.r. n. 8/2016, laddove rimanda all'applicazione ai dipendenti dell delle norme del contratto collettivo del comparto CP_2
unico dei dipendenti della regione Sardegna, imporrebbe per legge un diverso contratto collettivo applicabile a tutto il personale di Forestas, con violazione dell'art. 39 Cost..
13 Ad avviso del Tribunale, il presupposto per l'applicazione integrale del CCNL in esame è, per la parte che rileva in questa sede, l'esistenza di un rapporto di lavoro intercorso con i "datori di lavoro di cui all'art. 1 del presente contratto (i quali) sono tenuti, ai sensi della legge 29 novembre 1962, n. 1655, ad iscrivere gli impiegati dipendenti all'
[...]
.". Organizzazione_12
Dal che consegue che poiché l' non è ricompresa tra gli enti pubblici di cui Controparte_2
all'art. 3, comma 1, lett. f) , in forza della disciplina dettata dagli artt. 35 ss legge regionale n.
8/2016, non può profilarsi la lamentata violazione dell'art. 39 Cost. atteso che ai dipendenti dell non si può applicare il predetto contratto collettivo, e ciò non in conseguenza CP_2
della previsione degli artt. 48 e 48 bis citati, bensì in conseguenza della disciplina dettata dagli artt. 35 ss citati che, comportando l'esclusione del personale dell' dal campo di CP_2
applicazione del contratto collettivo applicato agli addetti ai lavori di sistemazione idraulico- Org_ forestale e idraulico-agraria, come ritenuto anche dall nell'esercizio dei suoi poteri ex art. 49 citato, ha logicamente indicato la disciplina contrattuale regionale come quella da applicare previa sua elaborazione secondo i principi dettati dagli artt. 40 ss d.lgs. 165/2001.
Opinando diversamente si arriverebbe ad affermare che il ccnl degli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria troverebbe applicazione nei confronti di soggetti esclusi dal campo di applicazione della legge n. 1655/1962, come l Controparte_2
La questione risulta pertanto manifestamente infondata” (sentenza n. 173 del 6.4.2023).
Di talché, l'opposizione deve essere accolta per quanto riguarda la condanna a corrispondere l'importo a titolo di trattamento di fine rapporto.
Il ricorso deve invece essere respinto con riferimento alla questione della liquidazione del conto individuale. Pertanto, la deve essere condannata al pagamento a Parte_1 parte opposta dell'importo di € 33.107,00, oltre interessi in misura legale dal dovuto al saldo.
Le spese processuali seguono la soccombenza di e sono liquidate come Parte_1
da dispositivo, sulla scorta del D.M. n. 55 del 10/3/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del
13/08/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, sul parametro del valore della causa compreso nello scaglione tra € 26.001,00 ed € 52.000,00.
Il parziale accoglimento dell'opposizione giustifica altresì una compensazione delle spese in misura della metà.
Queste ultime sono dunque liquidate in complessivi € 1.750,00 per compensi professionali,
14 oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- in accoglimento parziale dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo emesso dal
Tribunale di AS n. 468/2020 del 4.11.2020;
- accerta il diritto di parte opposta alla liquidazione del conto individuale e condanna per tale titolo al pagamento della somma di € 33.107,00, oltre interessi in Parte_1
misura legale dal dovuto sino al saldo;
- rigetta la domanda avanzata da parte opposta in ordine al pagamento del TFR;
- compensa per metà le spese di lite tra le parti e condanna al Parte_1
pagamento della restante metà in favore di parte opposta, che liquida € 1.750,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e spese forfettarie.
AS, 14/02/2024 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
15
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di AS
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
Parte_1
(C.F. ), rappresentata e
[...] P.IVA_1
difesa dall'Avv.to Ferruccio Pezzulla, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Cola di Rienzo n. 217;
OPPONENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv.to CP_1 C.F._1
Roberto Sechi, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in AS, Via
IV Novembre n. 1;
OPPOSTO
OGGETTO: liquidazione conto individuale e TFR All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di AS, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 18.12.2020, la ha opposto il decreto ingiuntivo n. 468/2020 del 4.11.2020, con Parte_1
cui le è stato intimato il pagamento della somma di € 76.005,00 a favore di CP_1
[...]
Quest'ultimo in sede monitoria rappresentava di essere dipendente dell' , Controparte_2
istituita con la legge regione Sardegna n. 8/2016, e che ha soppresso l' Organizzazione_1
[...] Secondo l'ingiungente, a seguito della nascita dell' , i dipendenti di Controparte_2
Org_ quest'ultima sarebbero stati assoggettati al regime previdenziale (ex riservato Org_3 ai dipendenti pubblici mediante l'iscrizione delle casse e , laddove invece i Org_4 Org_5
dipendenti dell'oramai disciolto erano iscritti al regime Organizzazione_1
previdenziale privato gestito dalla . Parte_1
Con riferimento a quest'ultimo, in base all'art. 6, commi 1° e 2° lett. c), del Regolamento per il Fondo di Previdenza, “Al raggiungimento del 65° anno di età, è corrisposto all'iscritto l'ammontare del conto individuale determinato dal contributo versato per tale fine a partire dalla data dell'iniziale iscrizione al Fondo, rivalutato in base al tasso di interesse annuo composto del 4% […] Prima del raggiungimento del 65° anno di età l'ammontare del conto individuale, come determinato al comma 1, è corrisposto: […] all'iscritto, trascorsi sei mesi dalla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro durante i quali non ne abbia instaurato un altro con conseguente diritto alla reiscrizione all'Ente”.
Allo stesso modo, per quanto riguarda il TFR, secondo quanto previsto dall'art. 3, commi 1° e
3°, del Regolamento per il Trattamento di Fine Rapporto del regime previdenziale della
, “all'atto della cessazione del rapporto di impiego, l'Ente corrisponde Parte_1 agli iscritti al Fondo, a titolo di trattamento di fine rapporto, l'importo che risulta accantonato per il periodo di iscrizione al nominativo di ciascuno, ai sensi dell'articolo precedente […] nel caso in cui la si estingue per effetto di provvedimenti di legge o di CP_3
altro atto di autorità che non comporti acquisizione del diritto al trattamento di fine rapporto, oppure sia assoggettato ad un diverso inquadramento previdenziale, viene restituita la somma dei saldi accantonati per ciascun dipendente al 31 dicembre dell'anno precedente alla cessazione del rapporto assicurativo, maggiorata del tasso di rivalutazione risultante alla data del pagamento”.
Pertanto, il ricorrente in sede monitoria avrebbe rappresentato di non essere più iscritto alla dall'aprile 2016, agendo per ottenere la liquidazione del conto Parte_1
individuale, per la cifra di € 33.107,00, oltre all'importo di € 42.898,00 a titolo di TFR.
Al decreto ingiuntivo ha proposto opposizione la , sollevando le censure Parte_1
di seguito riportate.
2 Anzitutto, il ricorrente ha sollevato questione di costituzionalità degli artt. 48 e 48 bis, per come ridisegnati dalla legge n. 6/2019, con riferimento tanto all'art. 117, Org_6
comma 2, lett. o) Cost., quanto dell'art. 39 Cost.
Nel merito, secondo l'odierna ricorrente il lavoratore avrebbe fondato la propria domanda sull'erroneo presupposto dell'avvenuta cessazione del rapporto lavorativo con l'
[...]
, il quale, invece, sarebbe proseguito senza soluzione di continuità in capo ad Org_1
. Controparte_2
Inoltre, parte opponente ha eccepito che la soppressione dell' non Organizzazione_1 avrebbe comportato il mutamento del regime previdenziale ed il venir meno dell'iscrizione alla . Invero, il personale transitato dall' Parte_1 Organizzazione_1 all' costituirebbe pur sempre un comparto di contrattazione distinto dal Controparte_2
comparto del personale dell'Amministrazione regionale e degli altri Enti regionali, al quale continuerebbe ad applicarsi il “contratto collettivo nazionale di lavoro degli operai forestali ed impiegati agricoli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale eseguiti in amministrazione diretta da enti, aziende o istituzioni pubbliche”, che imporrebbe appunto l'iscrizione dei lavoratori alla . Parte_1
Pertanto, con riferimento alla non debenza del conto individuale, parte opponente ha richiamato l'art. 6 del “Regolamento del Fondo di Previdenza”, secondo il quale il mero mutamento dell'inquadramento previdenziale del datore di lavoro non comporterebbe la cessazione del rapporto lavorativo e quindi il diritto all'erogazione del conto.
La medesima conclusione ha tratto parte ricorrente anche con riferimento al TFR, secondo quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento per il trattamento di fine rapporto della
. Parte_1
Inoltre, quest'ultima ha ulteriormente eccepito che, in ogni caso, l'odierno opposto non avrebbe legittimazione attiva rispetto alla restituzione del TFR, atteso che quest'ultimo, semmai, dovrebbe essere restituito al datore di lavoro subentrato ex lege, il quale sarebbe obbligato all'erogazione verso l'avente diritto soltanto in seguito alla cessazione del rapporto lavorativo.
Parte opposta, regolarmente costituitasi, ha chiesto il rigetto dell'opposizione deducendo la sussistenza tanto del diritto alla corresponsione del conto individuale che del trattamento di fine rapporto, sul presupposto della successione in forza di legge di Organizzazione_7
3 e della chiusura delle posizioni dei dipendenti Organizzazione_1 CP_2
Org_ presso la , con versamento all' dei contributi previdenziali. Parte_1
Mutata la persona del giudice, a seguito dello scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa sulla base delle seguenti
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'opposizione è parzialmente fondata, nei limiti di cui in motivazione.
In ordine alla vicenda oggetto della controversia, si richiama, ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c., l'orientamento di questa Sezione, già condiviso in precedenza dall'odierno giudicante:
“preliminarmente si osserva che il presente giudizio, facente parte di un più ampio contenzioso che ha interessato i tribunali della , ha trovato unanime Org_6 definizione con le decisioni rese dalla Corte d'Appello di AG (n. 215/2021, 42/2022,
177/22) nonché, ancor più di recente, dalla Corte D'Appello di AG Sezione distaccata di
AS (sentenza n. 168 del 9.11.2022), alle quali il Tribunale aderisce condividendone le argomentazioni in quanto coerenti ed esaustive.
Le argomentazioni di cui alle sentenze citate si basano sull'analisi dello sviluppo delle norme regolanti la materia oggetto di causa, ricavando quanto segue.
Oggetto del presente giudizio sono le pretese di parte opposta, ex dipendente dell
[...]
al quale è subentrata l' Org_1 E_
, rivolte all al fine di ottenere il pagamento del tfr
[...] Pt_1
maturato durante il periodo lavorativo svolto presso l' nonché le somme versate Org_1
nel conto individuale.
Secondo l'art. 48 della legge regionale n. 8/2016 nella sua originaria formulazione "1.
L'Agenzia subentra all nella titolarità dei rapporti giuridici Organizzazione_1
concernenti il personale, compreso quello con rapporto di lavoro a tempo determinato.
2. Ai dipendenti dell , che costituisce un comparto di contrattazione distinto dal comparto CP_2
del personale dell'Amministrazione regionale e degli altri enti regionali, continua ad applicarsi: a) il contratto collettivo nazionale di lavoro degli operai forestali ed impiegati agricoli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale eseguiti in amministrazione diretta da enti, aziende o istituzioni pubbliche;
b) il contratto integrativo regionale stipulato ai sensi del presente articolo.
3. Limitatamente alle materie indicate dal contratto collettivo nazionale di lavoro, la disciplina contrattuale dei dipendenti di cui al comma 2 può essere
4 integrata dal contratto collettivo decentrato, negoziato dal comitato di cui all'articolo 59 della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni.
4. Al personale dirigente continua ad applicarsi il contratto collettivo nazionale dei dirigenti dell'agricoltura e il relativo contratto integrativo, negoziato dal medesimo comitato di cui all'articolo 59 della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni.
5. Gli indirizzi per la contrattazione collettiva integrativa sono deliberati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di personale d'intesa con l'Assessore competente in materia di ambiente. Si applica l'articolo 62 della legge regionale n. 31 del 1998. 6. Le risorse finanziarie da destinare alla copertura degli oneri contrattuali relativi al personale dell sono comunque determinate nel rispetto della normativa nazionale e regionale in CP_2
materia di spese per il personale delle pubbliche amministrazioni."
Org_ A fronte della riportata disciplina normativa, l' in forza dell'art. 49 L n. 88/1989, ha ritenuto di classificare la neo-costituita azienda in maniera differente rispetto a quella disposta per l' . Organizzazione_1
Org_ Ciò ha comportato l'iscrizione obbligatoria all del personale impiegatizio come la parte opposta, non rientrante nella previsione dell'art. 3 della legge n. 1655/1962, con l'ulteriore conseguenza che non è tenuta a corrispondere all i contributi previsti dalla CP_2 Pt_1
citata legge 1655/1962.
Detto provvedimento di inquadramento, comportante l'applicazione di un regime previdenziale differente rispetto a quello applicato al personale del soppresso Ente Forestale, non risulta impugnato sicché costituisce un punto invalicabile nella decisione della presente controversia.
Successivamente la ha emanato la legge n. 43/2018 che ha modificato Org_6
l'art.48 nonché introdotto l'art. 48bis.
A fronte dell'iniziativa del Governo di impugnare detta legge regionale davanti alla Corte
Costituzionale, la ha emanato la legge n. 6/2019 che ha introdotto all'art. Org_6
48 citato il comma 1bis, ha abrogato il comma 3, ha modificato il titolo dell'art. 48bis
("Omogeneizzazione del sistema Regione), ha sostituito al comma 1 le parole "1. Nel rispetto di quanto disposto dal comma 6 dell'articolo 48" con le parole "1. Nel rispetto di quanto disposto dai commi 1 bis e 6 dell'articolo 48, secondo le procedure di cui al titolo VI della legge regionale n. 31 del 1998, in quanto compatibili con le norme inderogabili di cui al
5 titolo III del decreto legislativo n. 165 del 2001 e in applicazione di quanto disposto dall'articolo 46, comma 13, del decreto legislativo medesimo."
All'esito dei richiamati provvedimenti normativi l'art.48 stabilisce, nella sua attuale formulazione, che "1. L'Agenzia subentra all nella titolarità dei Organizzazione_1
rapporti giuridici concernenti il personale, compreso quello con rapporto di lavoro a tempo determinato. 1 bis. Nel rispetto dei limiti in materia di ordinamento civile, i rapporti di lavoro dei dipendenti e dei dirigenti dell , amministrazione pubblica facente parte del CP_2
sistema Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 2 bis della legge regionale n. 31 del 1998, sono disciplinati dalla contrattazione collettiva, ai sensi del titolo VI della medesima legge regionale n. 31 del 1998, in applicazione del comma 13 dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nel rispetto delle norme inderogabili contenute nel titolo III del decreto legislativo medesimo."; 2) . Fino alla data di adozione della disciplina contrattuale di cui all'articolo 48 bis i dipendenti dell costituiscono un comparto di contrattazione CP_2
distinto dal comparto del personale dell'Amministrazione regionale e degli altri enti regionali e, fino alla stessa data, ad essi continua ad applicarsi: a) il contratto collettivo nazionale di lavoro degli operai forestali ed impiegati agricoli addetti ai lavori di sistemazione idraulicoforestale eseguiti in amministrazione diretta da enti, aziende o istituzioni pubbliche;
b) il contratto integrativo regionale stipulato ai sensi del presente articolo.
4. Al personale dirigente continua ad applicarsi il contratto collettivo nazionale dei dirigenti dell'agricoltura e il relativo contratto integrativo, negoziato dal medesimo comitato di cui all'articolo 59 della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni.
5. Gli indirizzi per la contrattazione collettiva integrativa sono deliberati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di personale d'intesa con l'Assessore competente in materia di ambiente. Si applica l'articolo 62 della legge regionale n. 31 del 1998. 6. ....", mentre l'art 48 bis ha disposto che "1. Nel rispetto di quanto disposto dai commi 1 bis e 6 dell'articolo 48, secondo le procedure di cui al titolo VI della legge regionale n. 31 del 1998, in quanto compatibili con le norme inderogabili di cui al titolo III del decreto legislativo n.
165 del 2001 e in applicazione di quanto disposto dall'articolo 46, comma 13, del decreto legislativo medesimo i dipendenti dell in servizio, assunti a tempo indeterminato, CP_2
sono inseriti nel comparto unico di contrattazione collettiva regionale dalla data di adozione di una compiuta disciplina contrattuale coerente con le attività e con le tipologie lavorative
6 del personale medesimo e, dalla medesima data, ad essi si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione).
2. Dalla data di adozione della disciplina contrattuale di cui al comma 1, il personale dirigente dell'Agenzia fa parte della autonoma e separata area di contrattazione, all'interno del comparto di contrattazione collettiva regionale, di cui al comma 4 dell'articolo 58 della legge regionale n. 31 del 1998."
In seguito ai rilievi della Corte dei Conti nei confronti della dirigenza di la CP_2 Org_6
, nelle more del procedimento di approvazione dell'accordo sindacale per il corretto
[...]
inquadramento del personale dell , ha emanato la legge n. 18/2020 il cui art. 1 ha CP_2
previsto che " 1. Sino al definitivo inquadramento, determinato dalle parti in sede di tavolo negoziale in ossequio alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), ed in conformità al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) per definire la compiuta disciplina del personale dell , così come previsto dalla legge regionale 11 febbraio 2019, n. 6 Controparte_2
(Modifiche delle leggi regionali n. 8 del 2016 e n. 43 del 2018 in materia di inquadramento del personale dell ), il medesimo personale è inquadrato nelle categorie e Controparte_2
fasce del comparto unico del Contratto collettivo regionale, in coerenza con i criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 28/1 del 26 luglio 2019, a far data dalla pubblicazione della presente legge secondo la seguente tabella, ...".
Detta norma è stata impugnata davanti alla Corte Costituzionale la quale, con sentenza n.
153/2021 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., l'art. 1, commi 1, 2 e 3, della legge reg. Sardegna n. 18 del 2020, evidenziando che nel contesto del complesso percorso di transizione del personale di al comparto unico di contrattazione collettiva regionale, le disposizioni impugnate CP_2
anticipano in via provvisoria l'inquadramento del personale, anche dirigente, dell CP_2
nelle categorie e nelle fasce del comparto unico del contratto collettivo regionale,
[...]
determinando anche il connesso trattamento retributivo, senza attendere il perfezionarsi delle procedure negoziali che avrebbero dovuto scandire tale processo, attuando una indebita sostituzione della fonte di disciplina del rapporto di lavoro che l'art. 2, comma 3, del d.lgs. n.
165 del 2001 - contenente un principio fondamentale della materia - individua nella
7 contrattazione collettiva.
Infatti, per costante giurisprudenza costituzionale, la disciplina del trattamento economico e giuridico, anche con riguardo al pubblico impiego regionale, è riconducibile alla materia dell'ordinamento civile, riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
A seguito della privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico, la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni è retta quindi dalle disposizioni del codice civile e dalla contrattazione collettiva, cui la legge dello Stato rinvia.
In seguito è progredito l'accordo sindacale per l'inquadramento giuridico ed economico del personale impiegatizio e dirigente dell perfezionatosi nelle date del 19,20 e Controparte_2
21 luglio 2021 e il cui art. 110 ha previsto che " 1.Ai sensi delle leggi regionali 19 novembre
2018, n. 43, 11 febbraio 2019, n. 6 e 25 dicembre 2020, n. 30, i dipendenti dell
[...]
in servizio, Parte_2
assunti a tempo indeterminato, sono inseriti nel comparto unico di contrattazione collettiva regionale e ad essi si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 13 novembre 1998,
n. 31. 2. Il trattamento normativo ed economico dei dipendenti appartenenti all' CP_2
è disciplinato dai seguenti articoli.
3. Nelle materie non esplicitamente
[...]
disciplinate dal presente capo si applicano le disposizioni del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per i Dipendenti dell'Amministrazione, Enti, Istituti, e Org_9 Org_10 la L. R. 27 aprile 2016, n. 8, istitutiva dell' e dal regolamento per Controparte_2
l'amministrazione del personale di Forestas, che dovrà essere adeguato al presente contratto collettivo entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del contratto.
4. La disciplina contrattuale, in coerenza con le attività e con le tipologie lavorative del personale medesimo, valorizza e migliora le attività, l'organizzazione del lavoro e ogni professionalità del personale dell' dislocato su tutto il territorio regionale, sia a livello centrale che CP_2
negli ambiti territoriali di intervento: Servizi, Presidi e Vivai forestali, Centri faunistici e ogni altra unità produttiva dell' .". CP_2
Org_ Attesa l'autonomia del rapporto di lavoro rispetto al rapporto previdenziale, l' ha ritenuto di inquadrare la neo istituita ex art. 49 L n. 88/1989 sulla base Controparte_2
della "natura giuridica dell'agenzia e delle categorie del personale dalla stessa assunto.
Dalla lettura combinata dei commi 4 e 7 dell'art. 35 della legge n. 8/2016 si rileva che l' è un ente pubblico non economico e come tale è compresa nell'ambito Org_8
8 delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo
2001 n. 165. L è obbligata pertanto ad iscrivere i propri dipendenti alla gestione CP_2
pubblica, segnatamente alla gestione CPDEL ai fini pensionistici, al fondo ex per la Org_5
prestazione di fine servizio e alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, fatta
Org_1 eccezione per il personale addetto ai lavori di forestazione iscritto al , settore agricolo, assunto secondo le norme di collocamento.".
Ciò che viene, dunque, in rilievo non è la previsione dell'art. 48, comma 2, lett. a) legge regionale n. 8/2016, quanto la disciplina dettata dall'art. 35 della citata legge che presenta significative differenze rispetto alla previsione contenuta nell'art. 3 della legge n. 24/1999 relativa all della Sardegna 7 , e soprattutto qualifica al comma 7 l' Org_1 CP_2
come ente pubblico regionale non economico, determinandone l'applicazione della
[...]
relativa disciplina e, in particolare, l'art. 1, comma 2 d.lgs. n. 165/2001.
Si richiama inoltre l'art. 3 della L. n. 1655 del 1962 "Norme per la disciplina dei contributi e delle prestazioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (E.)" che dispone che "I contributi di cui all'articolo 2 sono dovuti, con le limitazioni e le esclusioni previste nel presente articolo, dai datori di lavoro appresso indicati per i dipendenti con mansioni di dirigenti ed impiegati tecnici ed amministrativi, di concetto e di ordine, anche se assunti con periodo di prova o di tirocinio:
a) gli imprenditori, siano essi singoli o associati, o società, Consorzi ed Enti che esercitano attività agricola o attività connesse, i proprietari di fondi affittati e, in tutti i casi, i datori di lavoro ai quali siano applicabili le norme sugli assegni familiari in agricoltura;
b) (...); c) (...); d) (...); e) (... ); f) gli Enti di diritto pubblico, limitatamente alle imprese od aziende agricole da essi esercitate."
L ente pubblico strumentale della , non è compresa tra i Controparte_2 Org_6
soggetti indicati nell'art. 3 sopra trascritto, né ai sensi della lettera a), né ai sensi della lettera f), perché nessun carattere imprenditoriale è ravvisabile nell'attività svolta, destinata senza finalità economica al mantenimento e preservazione del patrimonio boschivo dell'isola.
Lo dimostrano gli artt. 35 e segg. della legge istitutiva n. 8/2016, ed in particolare l'art. 35
(...Si applicano all le disposizioni di legge riguardanti gli enti pubblici regionali non CP_2
economici ...) e gli artt. 38 e 39, sul finanziamento e sul sistema contabile dell , che CP_2
mostrano come il bilancio dell' dipenda essenzialmente dagli stanziamenti regionali. CP_2
9 Org_ L'iscrizione esclusiva dei dipendenti dell all discende quindi dalla sua Controparte_2
indiscussa natura di ente pubblico, evidentemente diversa da quella di ente pubblico economico e anche dalla natura pubblica del rapporto di lavoro dei suoi dipendenti, rapporto regolato, è vero, da una contrattazione collettiva di origine privatistica estranea a quella disciplinata dal D.L.vo n. 165 del 2001, ma certamente destinata a recedere quando sia in contrasto con la disciplina del rapporto di lavoro delle amministrazioni pubbliche (cfr. Cass.
2 dicembre 2016 n. 24666; Cass. 23 settembre 2011 n. 19412).
Non rileva, perciò, che l'iscrizione all sia prevista dalla peculiare contrattazione Pt_1
collettiva richiamata sia dalla L.R. n. 124 del 1999 istitutiva dell Organizzazione_1
, sia dalla L.R. n. 8 del 2016 istitutiva dell non potendo infatti
[...] Controparte_2
incidere le previsioni della contrattazione collettiva sul regime previdenziale di una pubblica amministrazione.
La domanda di parte ricorrente volta all'accertamento della non debenza del conto individuale è infondata: prevede l'art. 6 del regolamento interno in materia di prestazione, approvato con D.I. 19 novembre 1996 che "1) Al raggiungimento del 65° anno di età, è corrisposto all'iscritto l'ammontare del conto individuale determinato dal contributo versato per tale fine a partire dalla data dell'iniziale iscrizione al Fondo, rivalutato in base al tasso di interesse annuo composto del 4%. 2) Prima del raggiungimento del 65° anno di età
l'ammontare del conto individuale, come determinato al comma 1, è corrisposto:
a) all'iscritto che abbia cessato il rapporto di impiego ed abbia conseguito il trattamento pensionistico di vecchiaia nell'assicurazione generale obbligatoria o in forme sostitutive e sempreché non instauri un nuovo rapporto di lavoro;
b) all'iscritto colpito da invalidità permanente totale ed assoluta;
c) all'iscritto, trascorsi sei mesi dalla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro durante i quali non ne abbia instaurato un altro con conseguente diritto alla reiscrizione all'Ente; d) ai superstiti in caso di morte dell'iscritto".
Una volta venuta meno l'iscrizione all , nessuna delle previsioni dell'art. 6) sopra Pt_1
riportato giustifica che gli importi a titolo di conto individuale vengano trattenuti dalla non il comma 1), poiché la corresponsione al compimento del 65° anno deve Parte_1 avvenire in favore “dell'iscritto", e parte opposta non lo è più, né dovrebbe esserlo, e neppure il comma 2 lett. c), in base al quale l' può trattenere l'accantonamento individuale solo Pt_1
se, dopo la cessazione del rapporto da cui derivava l'obbligo di iscrizione, nei sei mesi
10 successivi il lavoratore abbia iniziato un nuovo rapporto da cui deriva sempre l'obbligo di iscrizione all'ente.
Infatti, se si dovesse intendere in senso letterale la "cessazione del rapporto" allora esisterebbe una lacuna nell'ipotesi di passaggio diretto da un datore iscritto all ad Pt_1
altro non tenuto all'iscrizione: la somma accantonata, infatti, non potrebbe essere trattenuta, ma neppure versata al lavoratore, né restituita all'Ente accantonante.
In realtà, proprio il collegamento esistente tra la "cessazione del rapporto" ed il diritto all'iscrizione all'Ente, porta invece a ritenere che ciò che conta è la cessazione o meno del diritto all'iscrizione all , quale elemento costitutivo del diritto al versamento diretto Pt_1
all'assicurato o, all'inverso, costitutivo della pretesa di trattenere le somme fino al 65° anno d'età da parte dell'Ente.
Nelle fattispecie in esame, è ormai accertato che non vi è alcun diritto alla reiscrizione dei dipendenti all e che i sei mesi richiesti sono abbondantemente trascorsi. Pt_1
La formulazione testuale che prevede "cessazione del rapporto", per evitare l'evidente lacuna normativa, deve perciò essere interpretata in modo estensivo, in relazione a tutti i casi in cui il rapporto abbia subito vicende che, pur non comportandone la cessazione, abbiano però comportato la cessazione del rapporto assicurativo con l' , senza possibilità che lo Pt_1
stesso possa risorgere nei sei mesi successivi o, come nella fattispecie, possa risorgere in alcun modo.
Deve invece ritenersi fondato il motivo dedotto da parte opponente in ordine alla non debenza del TFR.
La disposizione di riferimento è uno specifico regolamento di , adottato con D.I. del Pt_1
23 aprile 1997 che ha previsto: "1. All'atto della cessazione del rapporto di impiego, l'Ente corrisponde agli iscritti al Fondo, a titolo di trattamento di fine rapporto, l'importo che risulta accantonato per l periodo di iscrizione al nominativo di ciascuno, ai sensi dell'articolo precedente. 2 (...).
3. Nel caso in cui la si estingue per effetto di provvedimenti di legge CP_3
o di altro atto di autorità che non comporti acquisizione del diritto al trattamento di fine rapporto, oppure sia assoggettato ad un diverso inquadramento previdenziale, viene restituita la somma dei saldi accantonati per ciascun dipendente al 31 dicembre dell'anno precedente alla cessazione del rapporto assicurativo, maggiorata del tasso di rivalutazione risultante alla data del pagamento.”… nel caso in esame il rapporto di lavoro non è cessato, ed i
11 lavoratori non hanno, quindi, diritto al t.f.r. e si è verificato quanto previsto nel terzo comma:
l'ente datore di lavoro è stato soppresso per legge, senza diritto al t.f.r., ed il rapporto è proseguito con altro datore assoggettato ad un diverso inquadramento;
quindi l' deve Pt_1
restituire gli accantonamenti, non al lavoratore, bensì al nuovo datore.
Si osserva inoltre che in nessun caso dall'applicazione della disposizione richiamata (art. 3 regolamento) può derivare l'attribuzione ai lavoratori dell'accantonamento esistente per il
TFR: in disparte la preliminare osservazione che l'estinzione dell'ente datore per provvedimento normativo ed il cambiamento di regime previdenziale non sono requisiti tra loro concorrenti, ma alternativi, è lo stesso regolamento a prevedere che, nel caso di cambiamento di regime assicurativo, disposizione applicabile alla fattispecie, “viene restituita la somma dei saldi accantonati per ciascun dipendente….”.
Nel caso di specie, parte opposta, ex dipendente dell , ha visto Organizzazione_1
subentrare quale datore di lavoro la neo costituita con estinzione sì del Controparte_2
suddetto per effetto della legge regionale n. 8/2016, ma con assoggettamento ad Org_1
un diverso inquadramento previdenziale, con la conseguenza che non è tenuta a Pt_1
"restituire" a parte opposta la somma dei saldi accantonati al 31 dicembre dell'anno precedente alla cessazione del rapporto assicurativo, maggiorata del tasso di rivalutazione risultante alla data del pagamento.
Il concetto stesso di restituzione, peraltro, comporta che gli accantonamenti vengano restituiti a chi li ha effettuati, vale a dire al datore di lavoro, non certo al dipendente, che non ha ancora alcun diritto maturato al riguardo.
In ordine all'inesistenza di un diritto del dipendente antecedentemente alla data di maturazione di quello al TFR si richiama la giurisprudenza unanime e costante;
ci si limita soltanto a rilevare che l'accoglimento della domanda del lavoratore sul punto darebbe luogo ad una sorta di “anticipo” del TFR, estraneo ai meccanismi previsti e, perciò, contrario a qualsiasi principio del pubblico impiego privatizzato.
In ordine alle eccezioni di illegittimità costituzionale, si osserva quanto segue.
Quanto all'asserita violazione dell'art. 117, comma 2, lett. o) Cost. da parte degli artt. 48 e 48 bis come riscritti dalla legge regionale n. 6/2019, il Tribunale rileva la manifesta infondatezza della questione dal momento che nessuna delle richiamate disposizioni si occupa della materia della previdenza sociale oggetto di riserva di legge, tenuto conto anche
12 della circostanza che detta materia non può formare oggetto di contrattazione collettiva.
Pertanto, il richiamo al comparto unico della contrattazione regionale o a un comparto autonomo della contrattazione regionale è del tutto inidoneo ad incidere sulla materia della previdenza sociale, neppure indirettamente ossia mediante tecnica interpretativa.
Invero, il mutamento del regime previdenziale non discende dagli artt. 48 e 48 bis legge n.
8/2016 bensì dagli artt. 35e ss di tale legge, posto che la natura e le funzioni concretamente
Org_ assegnate all hanno indotto l soggetto autorizzato ex art. 49 l. n. Controparte_2
88/1989, ad escludere di potere qualificare l' come impresa agricola ex art. 2135 c.c. CP_2
e, conseguentemente i suoi impiegati e dirigenti come lavoratori agricoli.
D'altra parte, il richiamo operato da tali norme al comparto della contrattazione collettiva regionale ha riguardato, secondo le plurime pronunce della Corte Costituzionale, determinati aspetti delle modalità di regolamentazione del rapporto di lavoro in quanto eccedenti la potestà legislativa regionale per essere ricomprese nell'ordinamento civile di cui alla lett. l) dell'art. 117 cost. citato, non anche la normativa previdenziale di cui alla lett. o) dell'art. 117 cost.
Non è dato dunque residuare alcun conflitto fra fonti di rango diverse (legge statale n.
1655/1962, e legge statale n. 88/1989) né comunque tra legge regionale e legge statale, atteso che la prima si è limitata a normare nel perimetro legale previsto dalla legge costituzionale che ne ha riconosciuto l'autonomia speciale.
Org_ Né vi è stata alcuna elisione di specifica normativa legislativa da parte dell bensì esercizio legittimo da parte di quest'ultima di un potere di qualificazione che può essere contestato nelle sedi e nei modi opportuni, ma non compresso né comunque sindacato in questo giudizio nel quale l'istituto è rimasto e rimane estraneo, ragione per la quale questo
Tribunale non ritiene di disporre l'integrazione del contradditorio nei suoi confronti.
Risulta parimenti infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 48 citato per asserita violazione dell'art. 39 Cost. con conseguente lesione della libertà sindacale come si esprime nella contrattazione collettiva.
Parte opponente ha sostenuto che l'art. 48 bis l.r. n. 8/2016, laddove rimanda all'applicazione ai dipendenti dell delle norme del contratto collettivo del comparto CP_2
unico dei dipendenti della regione Sardegna, imporrebbe per legge un diverso contratto collettivo applicabile a tutto il personale di Forestas, con violazione dell'art. 39 Cost..
13 Ad avviso del Tribunale, il presupposto per l'applicazione integrale del CCNL in esame è, per la parte che rileva in questa sede, l'esistenza di un rapporto di lavoro intercorso con i "datori di lavoro di cui all'art. 1 del presente contratto (i quali) sono tenuti, ai sensi della legge 29 novembre 1962, n. 1655, ad iscrivere gli impiegati dipendenti all'
[...]
.". Organizzazione_12
Dal che consegue che poiché l' non è ricompresa tra gli enti pubblici di cui Controparte_2
all'art. 3, comma 1, lett. f) , in forza della disciplina dettata dagli artt. 35 ss legge regionale n.
8/2016, non può profilarsi la lamentata violazione dell'art. 39 Cost. atteso che ai dipendenti dell non si può applicare il predetto contratto collettivo, e ciò non in conseguenza CP_2
della previsione degli artt. 48 e 48 bis citati, bensì in conseguenza della disciplina dettata dagli artt. 35 ss citati che, comportando l'esclusione del personale dell' dal campo di CP_2
applicazione del contratto collettivo applicato agli addetti ai lavori di sistemazione idraulico- Org_ forestale e idraulico-agraria, come ritenuto anche dall nell'esercizio dei suoi poteri ex art. 49 citato, ha logicamente indicato la disciplina contrattuale regionale come quella da applicare previa sua elaborazione secondo i principi dettati dagli artt. 40 ss d.lgs. 165/2001.
Opinando diversamente si arriverebbe ad affermare che il ccnl degli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria troverebbe applicazione nei confronti di soggetti esclusi dal campo di applicazione della legge n. 1655/1962, come l Controparte_2
La questione risulta pertanto manifestamente infondata” (sentenza n. 173 del 6.4.2023).
Di talché, l'opposizione deve essere accolta per quanto riguarda la condanna a corrispondere l'importo a titolo di trattamento di fine rapporto.
Il ricorso deve invece essere respinto con riferimento alla questione della liquidazione del conto individuale. Pertanto, la deve essere condannata al pagamento a Parte_1 parte opposta dell'importo di € 33.107,00, oltre interessi in misura legale dal dovuto al saldo.
Le spese processuali seguono la soccombenza di e sono liquidate come Parte_1
da dispositivo, sulla scorta del D.M. n. 55 del 10/3/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del
13/08/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, sul parametro del valore della causa compreso nello scaglione tra € 26.001,00 ed € 52.000,00.
Il parziale accoglimento dell'opposizione giustifica altresì una compensazione delle spese in misura della metà.
Queste ultime sono dunque liquidate in complessivi € 1.750,00 per compensi professionali,
14 oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- in accoglimento parziale dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo emesso dal
Tribunale di AS n. 468/2020 del 4.11.2020;
- accerta il diritto di parte opposta alla liquidazione del conto individuale e condanna per tale titolo al pagamento della somma di € 33.107,00, oltre interessi in Parte_1
misura legale dal dovuto sino al saldo;
- rigetta la domanda avanzata da parte opposta in ordine al pagamento del TFR;
- compensa per metà le spese di lite tra le parti e condanna al Parte_1
pagamento della restante metà in favore di parte opposta, che liquida € 1.750,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e spese forfettarie.
AS, 14/02/2024 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
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