TRIB
Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 31/07/2025, n. 3322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3322 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 15043/2020
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Palermo in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Sara Monteleone ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15043/2020 R.G., promossa
DA
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, tutti elettivamente Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 domiciliati in Palermo alla via Villareale n. 60, presso lo studio dell'Avv. Oreste Natoli che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
attori contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Biagio CP_1
Bruno, presso il cui studio, in Palermo alla via Nicolò Gallo n. 2/E è elettivamente domiciliata, giusta procura agli atti;
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Elvira Ganci, presso il cui Parte_10
studio, in Palermo alla via Alfonso Borrelli n. 50 è elettivamente domiciliato;
in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Ziniti, presso il cui studio, in
Palermo alla via S. Corleo n. 32 è elettivamente domiciliata;
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_3 domiciliato in Palermo alla via Libertà n. 39, presso lo studio dell'Avv. Stefano Rizzi, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Elvira Ganci, presso il cui Parte_11
studio, in Palermo alla via Alfonso Borrelli n. 50 è elettivamente domiciliata;
convenuti
RAGIONI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori in epigrafe indicati - premettendo di essere proprietari delle unità immobiliari situate nell'ala destra del complesso immobiliare storico denominato “Villa RO”, ubicato in
Piazza Leoni n. 9 a Palermo - hanno citato in giudizio e (rispettivamente proprietario Parte_10 CP_1
e presunta conduttrice dell'immobile situato nell'ala sinistra del complesso di “Villa RO”) lamentando la violazione del divieto di immissioni sonore ex art. 844 c.c. e del corretto uso delle cose comuni ex art. 1102 c.c.
Essi hanno in particolare dedotto:
che il fabbricato, ubicato in Palermo, con ingresso principale in Piazza Leoni, al civico 9, noto come “Villa
RO”, oggi è sostanzialmente diviso in due parti, l'ala destra (ponendosi con le spalle rivolte verso Piazza Leoni) adibita ad uso residenziale e appartenente sin dalla sua edificazione alla famiglia RO, attualmente frazionata in appartamenti di cui gli odierni attori sono proprietari, l'ala sinistra, ubicata sul lato ovest, appartenente in proprietà a
(il piano terra) ed alla sorella di costui, (i piani soprastanti); Parte_10 Parte_11
che la corte interna, che naturalmente viene creata dall'articolazione dei volumi costruiti intorno, alla quale si accede tramite un arco a tutto sesto (in un passato remoto adibita al transito ed alle manovre delle carrozze che permetteva l'ingresso dalla strada sino alle scuderie, ricavate in una delle due ali laterali) era un'area riservata, ove si affacciavano le finestre dei piani nobili, dalle ampie vetrate, e che preludeva ai giardini ed è attualmente adibita a parcheggio ad uso dei residenti della villa;
che la villa è ubicata al confine del parco della Favorita, e molti dei terreni di proprietà degli attori si estendono all'interno del parco stesso, sino alle falde del monte e per decenni, chi ha avuto la buona sorte di dimorare in tale contesto, ha goduto - attorniato da una singolare bellezza paesaggistica ed architettonica - di un ambiente di non comune salubrità ed amenità, franco da inquinamenti di sorta, un'oasi avulsa dal frastuono cittadino, e dall'inquinamento atmosferico ed acustico causato dal traffico;
che negli ultimi anni ha ceduto in locazione il pian terreno di sua proprietà a diverse Parte_10 società che ne hanno adibito i locali alle più disparate attività, dalla ristorazione all'organizzazione di eventi (feste sia per bambini che per adulti, presentazione di autovetture di nuova produzione, presentazione di collezioni di alta moda e kermesse di ogni genere), palestra e financo serate discoteca;
che ciò ha comportato un afflusso indistinto di avventori che per giocare a golf o in occasione degli eventi organizzati presso la villa, invadono a decine la corte comune parcheggiandovi le proprie auto privando totalmente i residenti della possibilità di farne analogo uso, e turbando la loro quiete, giungendo talvolta addirittura a bloccare con le auto l'accesso alle abitazioni;
che la corte comune veniva altresì periodicamente occupata da gazebo, strutture gonfiabili e altri arredi;
che inoltre l'organizzazione di feste ed eventi mondani da parte delle società conduttrici del Pt_10
produce immissioni rumorose eccedenti la normale tollerabilità anche in orario notturno.
Si sono costituiti in giudizio e la società i quali hanno variamente contestato Parte_10 CP_1
l'ammissibilità e la fondatezza delle domande attoree. La società convenuta ha in particolare eccepito in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo che le immissioni sonore, secondo la stessa ricostruzione degli attori, proverrebbero da feste ed eventi tenuti nei locali dell'ala sinistra di proprietà di
[...]
, alla cui locazione e gestione la società convenuta sarebbe totalmente estranea. Essa ha inoltre proposto Pt_10 domanda riconvenzionale volta alla cessazione della turbativa a suo dire costituita dall'aggirarsi dei cani di proprietà degli RO per il parco del complesso e in particolare anche in aree limitrofe ai campi da golf.
Con ordinanza del 14.10.2021, rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva - sul presupposto che non vi fosse stata “una errata individuazione del contraddittore necessario in quanto parte delle domande (quali quelle relative all'indiscriminato uso a parcheggio delle aree comuni da parte anche degli avventori dei campi da golf) appaiono legittimamente proposte nei confronti della e che per tale ragione va respinta l'eccezione di CP_1 difetto di legittimazione passiva dalla stessa formulata;
” – e ritenuto al contempo che “la confusione ingenerata dalla insolita circostanza che la società conduttrice dei terreni in cui sono situati i campi da golf e proprietaria di alcuni di essi (fin dall'inizio evocata in giudizio) fosse diversa da quella che gestisce la club house strumentale allo svolgimento del gioco del golf e destinata alla fruizione da parte degli stessi avventori dei campi da golf – differenza che è stata chiarita soltanto mediante le comparse di costituzione del convenuto e della convenuta Pt_10 CP_1
– non può tradursi a carico di parte attrice in un complesso e per certi versi diabolico onere di accertamento di
[...] assetti contrattuali ai quali essa è del tutto estranea”, è stata autorizzata la chiamata in giudizio, ex art. 269 c.p.c., di gestore della “club house” e conduttrice Controparte_2 dell'immobile situato nell'ala sinistra di proprietà del convenuto . Parte_10
Con comparsa di risposta del 3.2.2022 si è costituita in giudizio Controparte_2 contestando variamente l'ammissibilità e fondatezza delle domande degli attori ed
[...]
eccependo in particolare che le lamentate immissioni rumorose provenissero da eventi organizzati al piano nobile del palazzo e non dal piano terra di proprietà di occupato dalla “club house”. Parte_10
Con ordinanza del 24.2.2022 è stato integrato il contraddittorio ex art. 107 c.p.c. con , Parte_11 proprietaria del piano nobile dell'ala sinistra di Villa RO, nonché con la società che ha la disponibilità del predetto piano della villa (precisando al riguardo “che dalle difese delle due società convenute è emerso che, da un lato, la società conduttrice dei terreni in cui sono situati i campi da golf e proprietaria di alcuni di essi CP_1
(fin dall'inizio evocata in giudizio), è diversa da quella che gestisce la “club house” destinata alla fruizione da parte degli stessi avventori dei campi da golf ed avente luogo nel piano terreno di proprietà di – appunto Parte_10 la convenuta – e, dall'altro lato, che esiste un Controparte_2
terzo soggetto giuridico, distinto dalle predette società, che organizza eventi anche al piano nobile, di proprietà di
”). Parte_11
Si sono costituiti in giudizio, quindi, e (società conduttrice Parte_11 Controparte_3
dell'unità immobiliare situata al piano nobile) rispettivamente in data 7.6.2022 e 13.6.2022, le quali, contestata variamente la ricostruzione fornita dagli attori, hanno chiesto il rigetto delle domande. La causa è stata istruita mediante l'acquisizione dell'audizione degli informatori , CP_4 CP_5
, , , e Controparte_6 Controparte_7 CP_8 Controparte_9 CP_10 CP_11
- sentiti in contraddittorio e sotto giuramento nel procedimento cautelare in corso di causa - nonché mediante
[...]
CTU fonometrica affidata all'ing. . Persona_1
All'esito dell'istruttoria, respinte le residue istanze istruttorie delle parti, all'udienza del 15 ottobre 2024 - sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta - la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Con il presente giudizio gli attori sostanzialmente hanno chiesto accertarsi e dichiararsi la reiterata violazione ad opera dei convenuti dell'art. 1102 c.c. - concretatasi nell'aver alterato la destinazione dell'atrio comune destinandolo a parcheggio della molteplicità dei partecipanti agli eventi organizzati dalle società convenute, ovvero talvolta occupandolo con installazioni anche precarie di manufatti strumentali all'esercizio delle attività ludica e di svago organizzate dalle società convenute - nonché infine accertarsi la violazione dell'art. 844 c.c. a causa di intollerabili immissioni rumorose provocate dallo svolgimento di feste e ricevimenti tenuti nell'ala sinistra dell'edificio e nel giardino con l'uso di impianti di amplificazione e, per l'effetto, condannare i convenuti a fare cessare le predette illegittime immissioni ed a risarcire il danno patito dagli attori a causa di tali violazioni.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del giudizio, è bene chiarire che, a fronte delle domande attoree sussiste in astratto legittimazione passiva non solo in capo ai conduttori, autori diretti dei lamentati fatti illeciti (
[...]
e ), ma altresì in capo ai locatori ( e Controparte_2 Controparte_3 Parte_11 Parte_10
) proprietari delle relative unità immobiliari.
[...]
Deve invero ritenersi che il locatore non risponda per gli illeciti commessi dal conduttore, se i relativi atti si collocano al di fuori dell'orbita delle facoltà a quest'ultimo concesse nel contratto di locazione, sussistendo dunque la legittimazione passiva dei conduttori e non dei proprietari medesimi qualora si accerti che per effetto del rapporto di locazione appaia attribuita ai conduttori solo la facoltà di usare degli eventuali spazi in comunione con gli altri condomini e non invece l'uso distorto che essi ne hanno fatto, e non risulti che i proprietari abbiano concorso nell'illecito, sia pure implicitamente, per non aver fatto cessare l'abuso del quale fossero stati a conoscenza.
Facendo applicazione dell'illustrato principio, appare pienamente condivisibile l'opinione giurisprudenziale secondo cui in particolare “In tema di azione personale di risarcimento del danno da immissioni (intollerabili) ai sensi dell'art. 844 cod. civ., va riconosciuta la legittimazione passiva del proprietario del fondo da cui provengono le immissioni stesse, ancorché queste derivino solo dalle particolari modalità di uso del fondo da parte del conduttore del medesimo, quando sussiste il nesso oggettivo di causalità e non di mera occasionalità tra la condotta del proprietario e l'evento dannoso, e risulti, altresì, che l'eccedenza delle immissioni, rispetto ai limiti legali, sia imputabile a sua colpa per avere concesso il fondo in locazione con la consapevolezza della destinazione dello stesso ad attività di per sé molesta ai vicini e per non avere adottato alcun provvedimento idoneo ad indurre il conduttore ad apportare le modifiche e gli adattamenti necessari per eliminare le immissioni intollerabili” (Cass. n. 318/1985).
L'illustrato orientamento ha trovato l'avallo anche di recenti pronunce dei giudici di legittimità secondo cui “In materia di immissioni intollerabili, allorché le stesse originino da un immobile condotto in locazione, la responsabilità ex art. 2043 c.c. per i danni da esse derivanti può essere affermata nei confronti del proprietario, locatore del bene, soltanto quando si accerti in concreto che, al momento della stipula del contratto di locazione, il proprietario avrebbe potuto prefigurarsi, impiegando la diligenza di cui all'art. 1176 c.c., che il conduttore avrebbe certamente recato danni a terzi con la propria attività” (Cass. orc. N. 4908/2018).
Nel caso di specie, dal tenore di entrambi i contratti di locazione (quello intercorso tra e Parte_11
e quello stipulato tra e risulta con Controparte_3 Parte_10 Controparte_2
chiarezza che la destinazione degli immobili concessi in locazione sarebbe stata quella di centro di attività ricreative, ludiche, nonché di attività di ristorazione, organizzazione di eventi e concerti.
Ne deriva che i locatori, a fronte del carattere prettamente residenziale che gran parte del complesso di “Villa
RO” continua a possedere, avrebbero potuto e dovuto prevedere con l'ordinaria diligenza che la destinazione che i conduttori avevano intenzione di imprimere alle due unità immobiliari avrebbe potuto arrecare pregiudizio agli altri comproprietari del complesso, sia sotto il profilo di possibili immissioni rumorose, sia sotto quello del continuo andirivieni di automobili e motocicli di clienti e partecipanti agli eventi organizzati;
tanto più che in nessuno dei due contratti di locazione il proprietario locatore si è preoccupato di prevedere - in considerazione della destinazione impressa dai conduttori ai due immobili - limiti alle facoltà di fruizione della parti comuni, né l'obbligo dei conduttori di adottare particolari misure o accorgimenti per scongiurare le possibili immissioni o altri pregiudizi ai vicini.
Tanto le lamentate immissioni rumorose quanto l'abuso delle parti comuni derivano evidentemente dalle modalità di uso degli immobili locati - utilizzati per feste, eventi e concerti - che in assenza di apposite prescrizioni limitative appaiono di per sé moleste per un contesto residenziale come quello di Villa RO ed essendo tale destinazione esplicitamente prevista nei relativi contratti di locazione, da un lato, non può dubitarsi del nesso oggettivo di causalità tra la condotta del proprietario e l'evento dannoso e, dall'altro lato, l'eventuale eccedenza delle immissioni, rispetto ai limiti legali, sarà imputabile a colpa di quest'ultimo per avere concesso il fondo in locazione con la consapevolezza della destinazione dello stesso ad attività di per sé molesta per gli altri residenti (come l'organizzazione di ricevimenti e concerti) e per non avere imposto al conduttore alcun accorgimento idoneo a scongiurare il pregiudizio per i vicini.
Una volta accertata l'illegittimità delle immissioni, dunque, tanto l'azione inibitoria quanto l'eventuale condanna risarcitoria dovranno essere rivolte sia ai proprietari sia ai conduttori.
Ciò premesso sula legittimazione passiva, le domande attoree sono fondate nei limiti e termini che si diranno. È emerso dall'audizione degli informatori - assunta nell'ambito del procedimento cautelare in corso di causa e acquisita nel presente giudizio (“Le deposizioni rese nella fase sommaria del giudizio possessorio sono valutabili alla stregua di una prova testimoniale ove assunte in contraddittorio tra le parti, sotto il vincolo del giuramento e sulla base delle indicazioni fornite nei rispettivi atti introduttivi, mentre quelle raccolte ai fini dell'eventuale adozione del decreto "inaudita altera parte", ex art. 669 sexies, comma 2, c.p.c., sono qualificabili in termini di sommarie informazioni, pur essendo utilizzabili anche ai fini della decisione quali indizi liberamente valutabili” Cass. n. 107 del 07/01/2016) - che nell'autunno 2021 al piano nobile del palazzo, di proprietà di e nella Parte_11
disponibilità della convenuta , sono stati organizzate delle feste accompagnate da musica a Controparte_3 volume alto che si sono svolte in parte all'aperto, comunque con gli infissi della sala del piano nobile aperti e che ad una certa ora hanno coinvolto anche l'uso della terrazza per il taglio della torta con tanto di musica, cori e schiamazzi.
Particolarmente attendibile e qualificata risulta la deposizione del teste - redattore della perizia CP_4
fonometrica di parte depositata fagli attori - la cui audizione è stata ritenuta particolarmente rilevante in quanto lo stesso aveva relazionato di essersi “infiltrato” in un paio di occasioni, presentandosi come un cliente del ristorante allestito al pian terreno, nel quale egli ha trascorso la serata, apprezzando personalmente tenore ed entità delle immissioni rumorose provenienti dall'evento contemporaneamente in atto nel piano nobile (si rinvia a quanto diffusamente motivato in seno all'ordinanza istruttoria del 14.4.2023).
Più precisamente, l'informatore ha riferito di avere personalmente assistito all'evento del 16 CP_4
ottobre 2021 in cui era stato organizzato un diciottesimo compleanno con musica che riusciva ad essere fastidiosa anche per chi, come lui, stava cenando nel locale ristorante del pian terreno e che si era protratta ben oltre la mezzanotte, a volume così alto che dall'interno appartamento (in cui lo stesso si è spostato Parte_12 CP_4 dopo cena), situato nell'ala destra e adiacente al salone delle feste, si distinguevano persino i brani (il teste ha precisato che tenendo le finestre della stanza da letto aperte il volume era così alto da impedire la conversazione), precisando che intorno alle 00.20, dall'appartamento predetto si sentivano distintamente i cori degli invitati e le urla di gioia dei ragazzi;
egli ha inoltre riferito di un ricevimento di matrimonio tenutosi il 3 novembre 2021 durante il quale era stato allestito un gazebo all'aperto per l'aperitivo di benvenuto accompagnato da musica di sottofondo
(quindi a volume contenuto), nel corso del quale poi - spostatisi i festeggiamenti al piano nobile - la musica si è protratta per tutta la sera a volume talmente alto che dall'appartamento si sentiva “distintamente la Parte_12
musica a volume alto anche con la finestra chiusa e si sentiva la voce amplificata dell'animatore che incitava gli invitati a partecipare ai balli e a festeggiare. Sentivamo distintamente anche le voci degli invitati i quali inoltre, vista la serata non piovosa, entravano ed uscivano dal salone della festa stazionando quindi sul terrazzo”; il teste CP_4 ha riferito, sempre con riferimento all'evento del 3.11.2021, che sul finire della serata i festeggiamenti si sono spostati sulla terrazza dove è stata servita la torta con accompagnamento di musica nuziale ad alto volume, precisando che nel frattempo, tra la mezzanotte e l'una di notte diverse auto avevano cominciato ad andare via creando in alcuni momenti congestione del traffico in uscita dall'arco di accesso e che in quel lasso di tempo per parlare tra di loro dentro l'appartamento avevano dovuto alzare la voce perché il volume della musica e del vociare degli invitati era molto alto;
sempre con riferimento a tale serata il teste ha riferito che la corte comune antistante il palazzo era già in prima serata totalmente tappezzata da veicoli parcheggiati ovunque, tanto che per trovare posto egli era dovuto arrivare fino allo spiazzo in fondo alla proprietà.
Deve a questo punto precisarsi che - come si dirà meglio a breve - successivamente all'introduzione del giudizio ed agli eventi riferiti dal predetto informatore, la società convenuta si è spontaneamente Controparte_3 dotata di misure ed accorgimenti idonei ad evitare le propagazioni di musica e rumore all'esterno della sala da ballo del piano nobile (tra cui la chiusura totale durante i ricevimenti degli infissi prospicienti la terrazza, i doppi tendaggi,
i pannelli fonoassorbenti, i limitatori del livello sonoro, personale addetto a chiudere le porte dei disimpegni creando degli ambienti “filtro” in occasione dell'ingresso e dell'uscita degli ospiti), dei quali ha tenuto debitamente conto il
CTU Ing. nel redigere la consulenza disposta nel procedimento cautelare ed acquisita agli atti Persona_1 del presente giudizio, nell'ambito del quale - come si dirà - gli accertamenti demandati al tecnico sono stati poi estesi agli eventi organizzati nel periodo estivo.
Come già fatto nell'ambito del procedimento d'urgenza, preme anche in questa sede osservare che, nonostante la
- secondo quanto riferito anche dal CTU - si sia spontaneamente dotata di tali accorgimenti a Controparte_3
partire dal mese di marzo 2022 (vd. verbale del sopralluogo e relazione di consulenza pagg. 6 e 7), è tuttavia emerso che, successivamente, cominciata la stagione estiva, la società abbia organizzato (almeno in un paio di occasioni) feste al piano nobile con le finestre aperte sulla terrazza e certamente senza l'impiego delle cautele di cui la stessa si era pochi mesi prima spontaneamente dotata (e poi nuovamente applicate durante lo svolgimento della consulenza d'ufficio nella stagione invernale successiva).
In particolare, dall'esame della documentazione acquisita in seguito ad ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. disposto nel corso del giudizio cautelare, risulta che durante l'estate del 2022 sono stati organizzati al piano nobile ricevimenti e feste con modalità totalmente diverse da quelle che l'inverno successivo sarebbero poi state descritte nella relazione di consulenza, e cioè senza l'adozione delle cautele di cui la convenuta si era dotata a marzo 2022 per evitare le lamentate propagazioni di musica all'esterno (con le porte finestre aperte e senza nessuno degli accorgimenti “filtro” indicati): come risulta in particolare dall'annotazione di P.G. del 6.6.2022 in cui i Carabinieri intervenuti intorno alle ore 00.30, dando atto di avere riscontrato la veridicità della segnalazione di “musica ad alto volume” proveniente dalla sala ricevimenti del primo piano di “Villa RO”, hanno riferito di avere intimato al responsabile di sala, identificato in tale , di abbassare il volume della musica in modo da non Testimone_1 arrecare disturbo alla quiete pubblica e di avere personalmente constatato che quest'ultimo alla presenza dei carabinieri aveva provveduto a dare le relative indicazioni al Dj.
Anche in occasione del 27.5.2022 risulta essere stata organizzata un'altra festa con propagazioni di musica all'esterno, durante la quale, sebbene emerga dalla relativa annotazione di P.G. che la musica non fosse “assordante” (valutazione soggettiva di chi ha redatto l'annotazione), non sono stati certamente impiegati gli accorgimenti di cui la società aveva dato atto di essersi dotata già nel marzo 2022 ed il cui utilizzo, come riscontrato dal CTU durante il successivo inverno, valeva ad impedire pressoché totalmente la diffusione di musica all'esterno della sala da ballo del piano nobile.
Quindi se da un lato la deposizione dell'informatore vertente su fatti temporalmente collocati CP_4 nell'autunno 2021, potrebbe sembrare anacronistica, in quanto anteriore all'adozione degli accorgimenti di cui ad alcuni mesi di distanza si sarebbe dotata la società organizzatrice (imposte della terrazza Controparte_3
lucchettate, doppi tendaggi e pannelli fonoassorbenti installati nei cassettoni degli infissi, limitatore di livello sonoro)
- come si è già detto la società si è spontaneamente dotata di tali accorgimenti a partire dal mese di marzo 2022 (vd. verbale del sopralluogo e relazione di consulenza pagg. 6 e 7) - dall'altro lato, anche in epoca successiva a marzo
2022, con l'arrivo dell'estate, la società ha ripreso ad organizzare feste con le stesse modalità lamentate dagli attori, mostrando quindi di accantonare, all'occorrenza, le cautele precedentemente adottate, salvo poi applicarle nuovamente per l'organizzazione di eventi “invernali” durante lo svolgimento della Consulenza Tecnica disposta nell'ambito del procedimento d'urgenza.
Per tali ragioni si è ritenuta la necessità di integrare la Consulenza già espletata nel corso del giudizio cautelare in periodo invernale, in modo da rilevare altresì il livello delle immissioni rumorose provocate dalle feste che come si è detto continuavano ad essere organizzate al piano nobile in assenza delle necessarie cautele (vd. annotazioni di P.G. del 27.5.2022 e del 6.6.2022) e quindi verosimilmente con le medesime modalità degli eventi che hanno indotto gli odierni attori a promuovere il giudizio (dalla deposizione del teste e del teste emerge che tali CP_4 CP_7
propagazioni di musica e di forte vociare erano percepite dai residenti del complesso come insopportabili, tanto da distinguere dall'interno degli appartamenti adiacenti i brani musicali e le parole del Dj e ciò fino a circa l'una di notte).
All'esito della prima consulenza tecnica - quella svoltasi nell'ambito del giudizio cautelare - consistita nella rilevazione delle immissioni sonore (utilizzando come riferimento l'appartamento in quanto tra Parte_12 quelli dell'ala destra è il più vicino alla sala del piano nobile, da cui provengono le lamentate immissioni sonore) registratesi in occasione di sei eventi preventivamente individuati dal consulente tra quelli calendarizzati dalla società convenuta nei mesi di novembre e dicembre 2022, il CTU ha riferito che “durante tutte le misure le condizioni atmosferiche erano tali da non perturbare i rilevamenti. Con riferimento alle osservazioni ed alle misure effettuate
'da sé solo' nei giorni 25 e 26 ottobre 2022 (Rumore residuo e di fondo) e nei giorni 6,12,19 novembre e 11 Part dicembre (Rumore ambientale ed intrusivo), si è potuto constatare la costante presenza di personale della che stazionava all'interno dell'atrio interno di fronte il cancello di ingresso dell'abitazione del Dott. . La CP_7 presenza del limitatore del livello sonoro con sistema di taratura descritta dall'Ing. agli atti, ed il sistema di Per_2 gestione introdotto di recente, garantisce un'attenuazione pressoché totale della musica proveniente dalla sala che non è stata mai rilevata dallo strumento nelle quattro sedute di misura da sé solo. Tale sistema di gestione, come dichiarato dal CTP di parte convenuta Ing. , consiste nella realizzazione di un 'filtro acustico' Persona_3
(cfr all. 5) rappresentato dal disimpegno con accesso dal vano scala che permette l'ingresso alla sala danzante ed Part alla 'sala Conference Food'. In particolare la presenza di personale della assicura che all'apertura della porta della sala danzante viene garantita la chiusura dell'ingresso dal vano scala e viceversa, in modo che le suddette porte non vengano aperte in contemporanea per evitare la propagazione sonora all'esterno. Un sistema analogo è utilizzato, a detta dei resistenti, per l'accesso al terrazzo da entrambi i vani”.
Egli ha poi concluso che:
“
1. Le caratteristiche tecniche della sorgente sonora, causa delle immissioni rumorose è costituita dall'impianto di diffusione sonora presente nella sala danzante del 'Piano Nobile del complesso di Villa RO e dal rumore antropico costituito dalla presenza dei partecipanti all'evento quando si trovano all'esterno della sala (sul terrazzo)
o all'interno dell'atrio interno a Piano terra. I periodi temporali di esercizio sono prevalentemente quelli serali dalle
20,00 fino alle ore 01,00 concentrati nel fine settimana.
2. Il rumore si propaga, attraverso l'aria e si avverte di più al 1° piano presso la camera da letto dell'abitazione della IG.ra (ricorrente) e del coniuge IG. , piuttosto che nelle abitazioni Parte_3 Controparte_7
degli altri ricorrenti. Gli eventi sono avvenuti in ambiente chiuso con finestre chiuse e lucchettate;
non è stata rilevata presenza di diffusori all'esterno della sala danzante, in particolare sulla terrazza, né tantomeno gli eventi si sono spostati, anche in parte, sulla medesima terrazza.
3. Il rumore di fondo è quello riportato nelle tabelle riassuntive ed identificato con la denominazione L95 in assenza di attività ed il valore di intollerabilità è stato valutato coerentemente con quanto richiesto dall'orientamento della cassazione. Inoltre il campionamento per la determinazione del rumore di fondo e di quello ambientale è stato effettuato su un arco temporale lungo (campionamenti maggiori di > 30')
4. Il valore istantaneo misurato durante le osservazioni da sé solo non supera il limite della normale tollerabilità pari a 3 dB tranne che nella prima misura del 6/11/2022 che si ritiene ininfluente ai fini della valutazione complessiva perché dovuta a rumori non provenienti dall'attività dei resistenti.
5. Non ci sono a parere del sottoscritto ulteriori interventi da eseguire purché si mantengano gli accorgimenti adottati (regolazione del limitatore di livello sonoro, chiusura delle tende e delle imposte con la funzione di barriere acustiche, gestione dei flussi in uscita ed in ingresso degli astanti per la sussistenza del filtro acustico) già descritti”.
La significativa attenuazione delle immissioni sonore dovuta all'adozione dei predetti accorgimenti da parte di
è stata confermata anche dal teste , il quale ha riferito che “negli ultimi tempi” il Controparte_3 CP_7
volume della musica proveniente dal piano nobile era più contenuto e che ciò che invece continuava ad arrecare maggiore disturbo erano “gli schiamazzi, le chiusure ed aperture di sportelli di auto ed i clacson quando si intasa il traffico di auto che fanno manovra nel cortile per uscire” , precisando che gli schiamazzi ed il vociare degli invitati perdurano fino a che questi ultimi non vanno via tutti, cioè generalmente intorno alle ore 00.00/1.00, ogni tanto anche più tardi. Come riscontrato dal CTU in tale prima consulenza, con gli accorgimenti di cui la convenuta
[...]
si è dotata a decorrere da marzo 2022, il pregiudizio lamentato dagli odierni attori sembrava avere perso CP_3
attualità, se soltanto non fosse emerso, come si è detto, che a partire da allora (marzo 2022) non tutti gli eventi e le feste sono state organizzati con l'osservanza delle cautele indicate dal CTU (limitatore acustico, imposte della terrazza lucchettate, tende fonoassorbenti chiuse, personale specificamente addetto alla gestione dei flussi in uscita e in ingresso degli astanti per la sussistenza del filtro acustico).
Ciò ha lasciato quindi impregiudicato il timore che anche per il futuro, in mancanza di una pronuncia giudiziale, la convenuta possa fare una altalenante adozione degli accorgimenti esaminati dal CTU, a seconda della stagione più
o meno calda e della conseguente difficoltà di rispettare le stesse.
Pertanto, alla luce degli accertamenti tecnici eseguiti e dell'esito dell'istruttoria testimoniale - come sopra entrambi sinteticamente illustrati - il giudizio cautelare si è concluso con l'inibitoria dell'organizzazione di feste ed eventi serali e notturni (dalle ore 21.00 in poi) se non con gli accorgimenti e le modalità indicate nella CTU di cui tra l'altro la convenuta si era già dotata (doppi tendaggi, porte finestre “lucchettate”, personale Controparte_3 che regola l'apertura e chiusura delle porte degli ambienti filtro e di accesso alla terrazza), oltre che con la prescrizione di personale specificamente addetto a regolare il flusso degli avventori che si recano alle proprie auto al termine dei ricevimenti impedendone il vociare lungo il tragitto.
Nel corso poi del presente giudizio di merito, come si è già anticipato, acquisita la Consulenza Tecnica già espletata nel procedimento cautelare, ne è stata disposta l'integrazione al fine di estendere le rilevazioni alle immissioni provocate dalle feste organizzate durante la stagione estiva all'aperto (vd. ordinanza del 14.4.2023 alla cui motivazione si rinvia anche per quanto concerne il rigetto delle altre istanze istruttorie).
A tale riguardo preme osservare che durante la programmazione dei sopralluoghi - resa difficile dalla necessità del Consulente di ottenere il calendario delle attività organizzate e dal sequestro amministrativo dell'attività disposto nei confronti di in data 27.5.2023 - è emerso (vd. nota del CTU del 4.7.2023) che ad Controparte_3 organizzare eventi all'aperto con impianto elettroacustico di diffusione (di cui il perito di parte di
[...]
, Ing. , aveva riferito di avere effettuato la taratura e le misurazioni) era in quel periodo l'altra CP_3 Per_3
convenuta, Controparte_2 CP_2
Ciò precisato, il Consulente ha preliminarmente inquadrato i luoghi all'interno della “classe acustica III”
(Secondo lo strumento urbanistico del Comune di Palermo, Elaborato di zonizzazione della Variante Generale al
P.R.G - Adottata dal Commissario ad acta con delibera n° 470 del 24/10/2001), nella quale sono prescritti come limiti di accettabilità delle immissioni 60 dB(A) per il periodo diurno (h 06.00-22.00) e 50 dB(A) per il periodo notturno (h
22.00-06.00) e come valori limite differenziali di immissione (secondo l'art.4 comma 1 del DPCM 14 novembre
1997), all'interno degli ambienti abitativi, rispettivamente, 5 dB(A) per il periodo diurno e 3 dB(A) per il periodo notturno. Dai successivi accertamenti tecnici è emerso in sintesi - rinviando per il dettaglio alla relazione di consulenza le cui conclusioni questo Giudice pienamente condivide e fa proprie - che, ai fini della valutazione delle immissioni, occorre distinguere la tipologia di eventi organizzati da all'interno del piano nobile, e quelli Controparte_3
organizzati da nel giardino del complesso residenziale. Controparte_2
Per i primi, oltre a quanto rilevato nel corso della prima consulenza - cioè che i ricevimenti all'interno del piano nobile con diffusione di musica non provocano immissioni nocive se organizzati con gli accorgimenti indicati dal
Consulente - è emerso che i disturbi arrecati e percepiti nelle vicine unità immobiliari (avvertiti prevalentemente come rumore antropico) diventano “rilevanti”, superando il limite della normale tollerabilità (anche a finestre chiuse), nel momento in cui i partecipanti all'evento del piano nobile si recano in massa sul terrazzo a festeggiare
“temporaneamente”, ad esempio per lo spegnimento delle candeline o per il brindisi (vd. in particolare misurazioni effettuate il 17.9.2023), mentre non si è riscontrato superamento della soglia nemmeno a finestre aperte durante lo svolgimento di cene sul terrazzo del piano nobile senza diffusione di musica o altra amplificazione.
Per ciò che concerne invece gli eventi organizzati dal le immissioni rumorose Controparte_2
sono da intendersi ininfluenti in occasione di eventi organizzati senza diffusione sonora di musica o amplificazione di voce di animatori, mentre in occasione di quelli caratterizzati dalla presenza di un DJ e da diffusione sonora musicale o amplificazione di voce di un narratore (come nel caso della misurazione del 21.9.2023) è stato accertato l'ampio superamento della soglia della normale tollerabilità anche a finestre chiuse.
Può dunque dirsi che, all'esito dell'istruttoria, in particolare alla luce delle deposizioni degli informatori e degli accertamenti del CTU che ne ha accertato l'entità, nonché in considerazione della particolare natura dei luoghi - che, sebbene all'interno del tessuto urbano, sono immersi in area verde e silenziosa, e conservano carattere prettamente residenziale - deve ritenersi la fondatezza delle doglianze attoree relative alle immissioni acustiche di musica e rumore antropico provenienti dalle feste celebrate al piano nobile e nel parco, in assenza degli accorgimenti indicati dal CTU, risultate in diverse occasioni pregiudizievoli per il diritto alla quiete ed al riposo.
La giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che (cfr. Cass. n. 20198/2016) in tema di immissioni, nella specie acustiche, la differenziazione tra tutela civilistica e tutela amministrativa mantiene la sua attualità anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 6-ter del d.l. n. 208/2008 (convertito con modificazioni dalla legge n. 13 del 2009), al quale non può aprioristicamente attribuirsi una portata derogatoria e limitativa dell'art. 844
c.c., con l'effetto di escludere l'accertamento in concreto del superamento del limite della normale tollerabilità, dovendo comunque ritenersi prevalente, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, il soddisfacimento dell'interesse ad una normale qualità della vita rispetto alle esigenze della produzione. Ed invero
(cfr. Cass. n. 1151/2003), la normativa che fissa per esigenze di carattere pubblico i livelli di accettabilità delle immissioni persegue interessi pubblici, ed opera nei rapporti cd. verticali fra privati e la pubblica amministrazione, al fine di assicurare alla collettività il rispetto di livelli minimi di quiete, ma non può certo valere a rendere meno intensa la tutela nei rapporti civilistici tra privati. In altri termini, in materia di immissioni, se il superamento dei limiti di rumore stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano le attività produttive è senz'altro illecito - in quanto superando la soglia di accettabilità prevista dalla normativa speciale a tutela di interessi della collettività, così pregiudicando la quiete pubblica, a maggior ragione esse devono considerarsi intollerabili ex art. 844 c.c. e, pertanto illecite anche sotto il profilo civilistico ove si risolvano in immissioni nell'ambito della proprietà del vicino che è ancor più esposto degli altri, in ragione della contiguità dei fondi, ai loro effetti dannosi - tuttavia la disciplina delle immissioni moleste “in alienum” nei rapporti fra privati va rinvenuta prioritariamente nell'art. 844 cod. civ., alla stregua delle cui disposizioni, quand'anche dette immissioni non superino i limiti fissati dalle norme regolamentari pubblicistiche, il giudizio in ordine alla loro tollerabilità va compiuto secondo il prudente apprezzamento del giudice che tenga conto delle particolarità della situazione concreta (Cass. n. 1069/2017; Cass. n. 17281/2005).
Il che vale quanto dire che “I parametri fissati dalle norme speciali a tutela dell'ambiente (dirette alla protezione di esigenze della collettività, di rilevanza pubblicistica), pur potendo essere considerati come criteri minimali inderogabili, al fine di stabilire l'intollerabilità delle emissioni che li superino, non sono sempre vincolanti per il giudice civile il quale, nei rapporti fra privati, può pervenire al giudizio di intollerabilità ex art. 844 c.c. delle dette emissioni anche qualora siano contenute nei summenzionati parametri, sulla scorta di un prudente apprezzamento che tenga conto della particolarità della situazione concreta e dei criteri fissati dalla norma civilistica. La relativa valutazione, ove adeguatamente motivata, nell'ambito dei principi direttivi indicati dal citato art. 844 c.c., con specifico riguardo al contemperamento delle esigenze della proprietà privata con quelle della produzione, costituisce accertamento di merito insindacabile in sede di legittimità” (Cass. Ord. n. 23754/2018).
Nel caso di specie, le immissioni acustiche riscontrate dal CTU, derivanti da impianti di diffusione musicale e dall'insistente forte rumore antropico che si propagano nelle ore serali e notturne, sono in alcuni casi risultate (nei limiti e termini indicati dal Consulente) eccedenti sia il limite “amministrativo” sia quello della normale tollerabilità di cui all'art. 844 c.c.; in ogni caso, alla stregua dei criteri giurisprudenziali indicati, provenendo esse da un locale ubicato in un ambiente prettamente residenziale - situato per di più in un contesto immerso nel verde di per sé al riparo anche dal caos cittadino - deve ritenersi che le stesse siano intollerabili e idonee a creare nello specifico caso concreto effettivo disturbo al riposo dei residenti ed al pieno godimento delle unità immobiliari di loro proprietà.
Alla luce degli accertamenti espletati, il Consulente ha concluso indicando gli interventi necessari ai fini del contenimento delle immissioni entro il limite della normale tollerabilità e dell'accettabilità amministrativa, tra cui in primo luogo, per gli eventi organizzati al chiuso all'interno del piano nobile con diffusione di musica, il mantenimento degli accorgimenti adottati e descritti nella relazione peritale relativa al procedimento cautelare
(15043-1/2020) e di cui si è detto sopra (limitatore acustico, imposte della terrazza lucchettate, tende fonoassorbenti chiuse, personale specificamente addetto alla gestione dei flussi in uscita e in ingresso degli astanti per la sussistenza del filtro acustico), con prescrizioni per l'utilizzo temporaneo del terrazzo per torta e brindisi, quali “un tetto orario massimo e riducendo la durata dell'evento all'esterno. Ove possibile, concordando con parte attrice le modalità sopra descritte”; nonché, per le cene organizzate all'aperto sul terrazzo, l'assenza di diffusione sonora o altro tipo di amplificazione.
Mentre, per gli eventi organizzati all'aperto nelle varie parti del giardino (come quelli organizzati da
[...] nell'estate 2023) il Consulente ha ritenuto indispensabile: Controparte_2
la riduzione del settaggio del limitatore dell'impianto elettroacustico rispetto a quanto riscontrato dallo stesso CTU durante la misura del 31 luglio, “determinandone il valore in contraddittorio tra le parti”;
la fissazione comunque di un tetto orario massimo entro il quale porre termine alla diffusione musicale;
la garanzia di un servizio di vigilanza per regolare il deflusso degli ospiti per mitigare il rumore antropico.
Ne deriva che, allo stato dei fatti accertati dal CTU - dovendo anche tenersi conto della discontinua osservanza da parte di ai precetti dalla stessa spontaneamente adottati già a partire da marzo 2022 - può essere CP_3 consentita l'organizzazione di feste ed eventi serali e notturni (dalle ore 21.00 in poi) all'interno del piano nobile soltanto con le modalità indicate nella CTU resa nella fase cautelare in atti e con gli accorgimenti ivi previsti (doppi tendaggi, porte finestre “lucchettate”, personale che regola l'apertura e chiusura delle porte degli ambienti filtro e di accesso alla terrazza), così come può essere consentito l'uso del terrazzo per l'organizzazione di cene senza diffusione di musica o altra amplificazione, dovendo inoltre la società convenuta, in entrambi i predetti casi, provvedere con personale specificamente addetto a regolare il flusso degli avventori che si recano alle proprie auto al termine dei ricevimenti impedendone il vociare lungo il tragitto.
Deve a questo punto osservarsi che gli accertamenti peritali hanno, come si è illustrato, riscontrato il superamento del limite della normale tollerabilità durante l'utilizzo temporaneo del terrazzo nel corso di festeggiamenti con diffusione di musica all'interno del piano nobile ed a questo riguardo il CTU ha consigliato la previsione, in contraddittorio tra le parti - e dunque in un'ottica conciliativa che tuttavia nel caso di specie non si è realizzata neppure durante o in esito allo svolgimento della consulenza d'ufficio - di limitazioni all'uso del terrazzo
“fissando un tetto orario massimo e riducendo la durata dell'evento all'esterno. Ove possibile, concordando con parte attrice le modalità sopra descritte”.
In assenza di un accordo tra le parti appare equo - contemperando le diverse esigenze in rilievo - limitare l'uso temporaneo del terrazzo fissando in trenta minuti complessivi la durata dell'evento all'esterno (brindisi o candeline) e prescrivendo che lo stesso abbia termine entro le ore 23.30.
Andando invece agli eventi organizzati all'aperto nel parco del complesso - con riferimento ai quali come si è detto è stato accertato il coinvolgimento attivo anche di nell'organizzazione di feste ed eventi anche CP_2 all'aperto e con diffusione di musica senza l'impiego di alcun accorgimento volto al contenimento delle immissioni, con riscontrato superamento del limite di tollerabilità delle immissioni rumorose prodotte - il Consulente ha indicato, quali misure atte a scongiurare le immissioni illecite riscontrate, la riduzione del settaggio dell'impianto di amplificazione “in contraddittorio tra le parti” e la fissazione in ogni caso di un tetto orario entro cui porre termine agli eventi, oltre che, anche in questo caso, un servizio di vigilanza per regolare il deflusso dei partecipanti e ridurre al minimo il rumore antropico.
Sennonché, non avendo le parti provveduto all'esito della consulenza a concordare in contraddittorio con l'aiuto dei rispettivi tecnici la riduzione del settaggio dell'impianto, la presente decisione dovrà essere presa considerando le attuali condizioni dell'impianto elettroacustico utilizzato - come accertate dal Consulente - inibendo dunque totalmente l'utilizzo all'aperto dopo le 21.00, in tutta l'area del parco, di impianti di diffusione musicale o comunque di amplificazione della voce.
Accolta in questi termini la domanda di inibitoria relativa alle immissioni rumorose, non può invece trovare accoglimento la domanda risarcitoria spiegata dagli attori.
Si è in particolare affermato che le immissioni sonore intollerabili portano all'attenzione il rumore non già per le lesioni organiche che possa in ipotesi provocare per l'organismo umano, ma proprio per la oggettiva capacità dello stesso di travolgere l'equilibrio della persona, intesa come tale, cioè come soggetto teso a realizzare, come d'ordinario, le sue funzioni psichiche, e ad espletare le attività rispondenti all'esercizio delle sue qualità soggettive e sociali (cfr. Corte di Appello Venezia, 31/5/85; Tribunale di Milano, 21/10/99, in cui si legge che «è ravvisabile un danno esistenziale da inquinamento acustico nel caso in cui, a causa del superamento dei limiti di tollerabilità delle immissioni sonore fissali dalla legge, si verifichi in concreto una lesione della serenità personale dell'individuo, ossia un'alterazione del benessere psicofisico, dei normali ritmi di vita che si riflettono sulla tranquillità personale del soggetto danneggiato, incidendo sulle normali attività quotidiane e provocando uno stato di malessere psichico diffuso che, pur non sfociando in una vera e propria malattia, provoca, tuttavia, ansia, irritazione, difficoltà a far fronte alle normali occupazioni e depressione»).
Le immissioni rumorose intollerabili, quindi, posta la distinzione tra «integrità fisica dell'individuo» ed una nozione più estesa del bene «salute», comprendente il benessere psichico, la qualità della vita, anche di relazione, ed i valori della persona, integrano danno alla persona ed alla sua salute, anche in assenza di lesioni immediatamente obiettivabili, in sintesi, comprensivo di tutte le potenzialità dell'integrità psicofisica, del normale esercizio, cioè, delle qualità del soggetto, ivi compresa le capacità relazionali con l'ambiente circostante e con i propri simili (cfr. Corte di
Appello di Venezia, 31.5.1985, Corte di Appello di Milano 9.5.1986).
La accertata esposizione ad immissioni sonore intollerabili può in particolare determinare una lesione del diritto al riposo notturno e alla vivibilità della propria abitazione, risarcibile indipendentemente dalla sussistenza di un danno biologico documentato, quando sia riferibile alla lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane (Cass. Sezioni Unite, n. 2611/2017).
Deve tuttavia sul punto convenirsi con la migliore e più recente giurisprudenza della Suprema Corte vd. (Cass.
Ordinanza n. 19434/2019) che “il danno non patrimoniale subito in conseguenza di immissioni di rumore superiore alla normale tollerabilità non può ritenersi sussistente in re ipsa, atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno risarcibile con la lesione del diritto (nella specie quello al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione ed alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane) ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, per il quale non vi è copertura normativa, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni Unite della S.C. (sent. n. 26972 del 2008), secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico (sent. n. 16601 del 2017) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost. Ne consegue che il danneggiato che ne chieda in giudizio il risarcimento è tenuto a provare di aver subito un effettivo pregiudizio in termini di disagi sofferti in dipendenza della difficile vivibilità della casa, potendosi a tal fine avvalersi anche di presunzioni gravi, precise e concordanti, sulla base però di elementi indiziari (da allegare e provare da parte del preteso danneggiato) diversi dal fatto in sé dell'esistenza di immissioni di rumore superiori alla normale tollerabilità”.
Applicando tali condivisibili principi al caso di specie, non risulta provata neppure in termini indiziari la sussistenza di un danno non patrimoniale risarcibile in favore degli attori.
Non è invero stata neppure allegata da questi ultimi la tipologia di danno non patrimoniale sofferto, se relativo al disturbo del riposo o alla ridotta vivibilità della propria casa, né tanto meno l'entità di tale eventuale riduzione (con specificazione ad esempio degli ambienti domestici in cui è risultato compromesso il normale svolgimento della vita familiare o la libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane).
A fronte di tale genericità persino di allegazione, non possono nel caso di specie sopperire neanche presunzioni dotate dei requisiti della gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c.: la tipologia delle lamentate immissioni (diffusione di musica e rumore antropico) e la frequenza saltuaria o comunque discontinua degli eventi in occasione dei quali le stesse vengono provocate (non è stato accertato e invero neanche allegato che si tratti di immissioni quotidiane, neanche nel periodo estivo), non consentono di presumere che il solo fatto che tali immissioni superino (nelle serate in cui ciò avviene) il limite della normale tollerabilità - in mancanza di allegazione e prova di altri elementi - comporti di per sé un pregiudizio non patrimoniale sotto il profilo della difficile vivibilità del proprio ambiente domestico o del disturbo del riposo notturno con i problemi di ansia e irritazione che ne possono conseguire.
La domanda risarcitoria degli attori non merita dunque accoglimento.
Andando ora all'altro profilo delle doglianze di parte attrice, cioè quello relativo all'asserito abuso che secondo quest'ultima sarebbe perpetrato degli spazi comuni ad opera dei convenuti, la domanda attorea è fondata nei limiti che si diranno.
In particolare gli odierni attori lamentano che i convenuti - chi come proprietario dei locali, chi come gestore dell'attività di organizzazione di eventi che negli stessi si svolge - avrebbero in generale consentito agli avventori delle feste un accesso indiscriminato al complesso residenziale con le automobili creando, nei momenti di maggiore afflusso (generalmente inizio e fine serata), una vera e propria congestione di traffico molto nociva per i residenti, nonché in particolare avrebbero adibito la corte antistante l'edificio antico a parcheggio destinato alla massa indistinta degli invitati, i quali quando non trovano posto lì non si fanno scrupoli a parcheggiare persino davanti ai cancelli di accesso alle unità residenziali dell'ala destra, impedendo ai residenti di utilizzare tali varchi per l'ingresso e l'uscita dei motocicli dalle loro abitazioni.
Se dall'istruttoria (eseguita nel procedimento cautelare in corso di causa ed acquisita al presente giudizio) non è emerso alcun elemento a sostegno della tesi secondo cui la corte verrebbe occasionalmente occupata dalla “club house” con l'installazione di salottini, gazebi e gonfiabili - le immagini prodotte dagli attori si riferiscono verosimilmente ad eventi molto risalenti che, considerata la radicale mancanza di attualità, non appaiono utili ai fini della decisione - è invece risultata fondata la doglianza relativa alla vera e propria invasione di auto che i residenti del complesso di villa RO subiscono in occasione di feste e ricevimenti organizzati al piano nobile dalla
[...]
o nel giardino da CP_3 Controparte_2
Pressoché tutti i testi - la cui deposizione, assunta nell'ambito del procedimento cautelare in corso di causa, è stata acquisita nel presente giudizio - hanno confermato che si è verificato diverse volte che la corte comune fosse totalmente occupata da auto parcheggiate senza alcuna regola dagli invitati, costringendo i residenti anche a tarda sera a parcheggiare fuori dal complesso, nonché di frequente ostruendo anche i cancelli situati a destra dell'arco di ingresso delimitanti l'accesso alle proprietà dei residenti dell'ala destra (vd. audizione , CP_5 [...]
, , ). CP_6 Controparte_7 CP_10
I medesimi informatori hanno riferito di essere stati costretti in diverse occasioni ad attendere in coda nella propria auto prima di potere fare accesso dall'arco di ingresso a villa RO a causa della congestione creatasi dall'afflusso di auto degli avventori che si recavano o uscivano dalle feste organizzate all'interno.
La disciplina cui deve farsi riferimento è evidentemente quella di cui all'art. 1102 c.c. ai sensi del quale, ciascun partecipante può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
Costituisce insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che non sussiste un generale principio di par condicio tra i proprietari, perché le posizioni dei singoli compartecipi sono naturaliter tra loro differenziate e tali possono rimanere, senza che ciò comporti disparità di trattamento (Trib. Napoli 29.4.2003); in altri termini, la nozione di pari uso della cosa comune che ogni compartecipe, nell'utilizzare la cosa medesima, deve consentire agli altri non va intesa nel senso di uso identico, in quanto l'identità nello spazio o addirittura nel tempo potrebbe importare il divieto per ogni condomino di fare della cosa comune un uso particolare e a proprio vantaggio.
Tuttavia, posta tale premessa, deve considerarsi che in tema di uso della cosa comune, secondo i criteri stabiliti nell'art. 1102, c.c., lo sfruttamento esclusivo del bene, da parte del singolo, che ne impedisca la simultanea fruizione degli altri, non è riconducibile alla facoltà di ciascun condomino di trarre dal bene comune la più intensa utilizzazione, ma ne integra un uso illegittimo, in quanto il principio di solidarietà, cui devono essere informati i rapporti condominiali, richiede un costante equilibrio tra le esigenze e gli interessi di tutti i partecipanti alla comunione (Cass. n. 17208/2008) e ciò anche quando la completa appropriazione riguardi una ridotta parte del bene comune (Cass. n. 11287/2010).
Sulla scorta di tali principi, l'occupazione ricorrente di un'area condominiale destinata a parcheggio dei residenti consentendovi invece l'accesso ed il parcheggio indiscriminato ai propri clienti e, quindi, ad una massa indistinta di avventori, equivale a sottrarre tale porzione ad ogni possibilità di godimento da parte degli altri condòmini, e deve pertanto ritenersi illegittima, in quanto determina, in violazione dell'art. 1102 c.c., l'esclusione dall'uso e dal godimento di costoro oltre che un'alterazione della destinazione del bene condominiale (in tal senso vd. Cass. n.
36480/2021; Cass. n. 11870/2021; Cass. n. 41490/2021).
Sebbene, come si è detto, la nozione di pari uso della cosa comune, di cui all'art. 1102 c.c., non debba intendersi nel senso di uso identico e contemporaneo, essa implica pur sempre che la destinazione della cosa resti compatibile con i diritti degli altri partecipanti, onde il consentirne l'accesso e l'utilizzo a parcheggio ad una moltitudine di soggetti estranei alla compagine condominiale che affluiscono tutti nella stessa fascia oraria per partecipare all'evento mondano del caso, ne altera evidentemente la destinazione, impedisce agli altri condòmini di farne parimenti uso secondo il loro diritto e costituisce una modifica del bene comune rispetto alla sua primitiva configurazione, risultandone alterata unilateralmente la funzione e la destinazione dell'area, in tal modo assoggettata ad un uso estraneo a quello originario comune, che viene perciò soppresso, con violazione dei diritti di comproprietà
e delle inerenti facoltà di uso e godimento spettanti agli altri condòmini.
Né può nel caso di specie assumere alcun rilievo la circostanza - dedotta dalle parti convenute e confermata dall'audizione di alcun informatori (vd. in particolare audizione di - che anche in occasioni diverse CP_8
dalle feste organizzate all'interno del complesso, sono stati osservati singoli soggetti estranei al condominio i quali, approfittando dell'accesso aperto hanno parcheggiato la propria auto per andare a fare acquisti in zona o per recarsi al vicino Stadio Persona_4
Non è invero assimilabile il forte pregiudizio arrecato dall'invasione di decine e decine di autovetture che - tutte nella medesima fascia oraria (di inizio della festa) - si collocano ad ogni angolo del comprensorio, al semplice ed eventuale lieve disagio discendente dal singolo posto arbitrariamente occupato da un soggetto estraneo introdottosi
(sia pure abusivamente) nel condominio, con la doverosa precisazione che l'indiscriminato accesso di auto di partecipanti alle attività organizzate all'interno del comprensorio refluisce negativamente anche sotto il diverso profilo delle immissioni acustiche provocate dal traffico che si congestiona all'interno dello spazio limitato e peculiare della corte e dell'arco di accesso, con conseguente rumore di motori accesi e di colpi di clacson (è emerso dall'audizione degli informatori - vd. in particolare la deposizione di - che in occasione degli eventi CP_7 mondani organizzati all'interno della villa si crea un viavai di auto che soprattutto a fine serata crea disturbo soprattutto per il rumore dei motori delle vetture che fanno manovra nel cortile e del suono dei clacson).
Inoltre, non può seriamente dubitarsi che l'abuso lamentato dagli attori faccia riferimento specificamente a quanto si verifica - come emerso univocamente dalle deposizioni testimoniali - in occasione delle feste organizzate all'interno del comprensorio, tanto che gli informatori sentiti hanno riferito di essersi rivolti in quelle occasioni al personale del locale del piano nobile per fare spostare le auto che nelle diverse occasioni ostruivano i cancelli di accesso alle abitazioni dell'ala destra, risultandone pertanto confermato che, al contrario di quanto adombrato dalle parti convenute, le auto parcheggiate nella corte e dinanzi i cancelli predetti appartenevano proprio a partecipanti alle feste in corso e non a terzi estranei ed occasionali avventori (gli informatori hanno riferito che dopo la segnalazione al personale di servizio si presentavano gli invitati proprietari della auto per spostarle).
Ciò detto, deve ritenersi fondata la domanda attorea volta alla cessazione della descritta violazione dell'art. 1102
c.c.
In conclusione deve in questa sede ribadirsi che le ore post lavorative, normalmente quelle serali, sono comunemente dedicate al riposo della persona, essenziale per un corretto equilibrio psicofisico, e che la notte è dedicata alla forma più completa di riposo, il sonno, che è esigenza imprescindibile ed irrinunciabile per l'essere umano.
Se, dunque, dette esigenze appaiono in astratto compatibili con la normale attività di ristorazione della “club house” e di gioco del golf, esse non risultano invece conciliabili con l'organizzazione di feste e ricevimenti serali con propagazione di musica ad alto volume ed assembramenti particolarmente rumorosi di un rilevante numero di persone e, soprattutto, di mezzi meccanici in movimento.
Né l'attività di ristorazione gestita dalla convenuta né tanto meno quella del Controparte_2 gioco del golf gestita dalla convenuta risultano essere all'origine delle intollerabili immissioni acustiche CP_1 provocate da musica amplificata e rumore antropico, né dell'assembramento di auto e della conseguente confusione che si crea ad inizio e fine serata in occasione dei ricevimenti del piano nobile.
Destinatari del presente provvedimento di inibitoria saranno dunque, da un lato, la convenuta , Parte_11 in quanto proprietaria dell'unità immobiliare da cui provengono tanto le immissioni acustiche quanto l'abuso ex art. 1102 c.c. della corte comune (a nulla rileva come si è diffusamente detto sopra che l'attività fonte di emissioni che determinano immissioni nocive sia commessa da terzi, ciò che rileva è che provenga dalla sua proprietà) e dall'altro lato la convenuta , la quale in qualità di conduttrice del predetto immobile e gestrice Controparte_3 dell'attività in esso esercitata dovrà farsi carico della regolamentazione - mediante personale specificamente addetto - del flusso in entrata ed in uscita delle auto degli ospiti delle feste, in modo da evitare la formazione di ingorghi in corrispondenza dell'arco di accesso, da interdire a questi ultimi il parcheggio nell'area della corte comune e lungo i cancelli di accesso alle unità immobiliari dell'ala destra, e da orientarli invece verso gli spiazzi sterrati che si trovano più avanti.
Analogamente è a dirsi per e con riferimento alla Parte_10 Controparte_2 responsabilità per le immissioni provocate dalle feste organizzate da quest'ultima nel parco con diffusione di musica ed ai quali è dunque rivolta l'inibitoria nei termini che si sono già indicati (come si è diffusamente illustrato sopra
, quale proprietario dell'immobile del pian terreno era a conoscenza della destinazione anche ad Parte_10 eventi ricreativi cui il conduttore intendeva destinare l'immobile e non si è preoccupato di imporre dei limiti e delle prescrizioni nell'uso degli spazi comuni - quali il parco - idonei a scongiurare il possibile pregiudizio per i vicini).
In conclusione, al fine di realizzare la tutela inibitoria prevista per le immissioni intollerabili - limitate nel caso di specie alle immissioni acustiche serali e notturne ed all'assembramento di auto in occasione dell'inizio e della fine dei ricevimenti organizzati all'interno del comprensorio - si ritiene necessario:
inibire alla convenuta l'organizzazione di feste ed eventi all'interno del piano nobile con Controparte_3 diffusione di musica dopo le ore 21.00 se non con l'impiego delle cautele e degli accorgimenti indicati dal CTU, nonché inibire alla stessa, in tali occasioni l'utilizzo del terrazzo per candeline e brindisi, salvo che per complessivi trenta minuti ed entro le ore 23.30,
inibire tanto a quanto a l'organizzazione, nel parco del Controparte_3 Controparte_2 comprensorio, di eventi all'aperto dopo le 21.00 con diffusione di musica o comunque amplificazione della voce;
ordinare ad entrambe le predette convenute, in occasione delle serate rispettivamente organizzate, di regolare mediante apposito personale il flusso di auto in ingresso ed in uscita in occasione dei predetti eventi serali, in modo da impedire ai partecipanti il parcheggio nella corte comune e lungo la strada che costeggia i cancelli di accesso delle proprietà dell'ala destra, orientando gli avventori a parcheggiare negli spiazzi sterrati più avanti, nonché infine ordinare alle stesse di impedire, sempre tramite personale addetto, agli ospiti in uscita che si recano alle auto urla e schiamazzi;
ordinare ai proprietari e di attenersi, nei rapporti di locazione aventi ad oggetto Parte_11 Parte_10
gli immobili per cui è causa, alle prescrizioni sopra indicate.
Devono inoltre condannarsi entrambe le predette società nonché i rispettivi locatori, e Parte_11
a cessare immediatamente le condotte integranti abuso della cosa comunque ai sensi dell'art. 1102 Parte_10
c.c. con riferimento all'uso della corte comune da parte dei partecipanti agli eventi organizzati all'interno del comprensorio.
Deve infine dichiararsi l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta da volta ad CP_1 ottenere l'inibitoria delle turbative asseritamente arrecate dai cani di proprietà degli “RO” che si aggirano liberamente all'interno del comprensorio ed anche nelle aree limitrofe ai campi da golf.
Com'è noto, i requisiti di ammissibilità della domanda riconvenzionale dipendono dalla comunanza della stessa con il titolo fatto valere nella domanda principale o comunque da un collegamento con la medesima e deve trattarsi di un collegamento obiettivo, tale da rendere consigliabile decidere entrambe le questioni nello stesso processo, realizzando così il cosiddetto “simultaneus processus” (Cass. 27654/2011).
Nel caso di specie non appare ravvisabile alcun collegamento obiettivo con la domanda principale tale da consigliare la celebrazione di simultaneus processus.
In particolare - ferma ed impregiudicata la possibilità per la predetta società convenuta di agire con separato giudizio verso gli RO - la denunciata turbativa al possesso lamentata da non ha nulla a che vedere CP_1 con le violazioni al diritto di proprietà lamentate, ai sensi degli artt. 844 e 1102 c.c., dagli odierni attori, con la conseguenza che l'eventuale accertamento delle molestie lamentate dalla convenuta non avrebbe alcuna influenza sull'esito dell'accertamento delle violazioni lamentate dagli attori, con l'unico effetto di appesantire oltre misura lo svolgimento del processo.
Non sussistendo dunque tra le due domande un elemento di collegamento che renda opportuno lo svolgimento di simultaneus processus e che anzi si porrebbe in contrasto con il principio di economia processuale ampliare il thema decidendum odierno, la domanda riconvenzionale proposta da deve ritenersi inammissibile. CP_1
Per la regolazione delle spese di lite relative al giudizio di merito - compensate tra le parti le spese relative ai due procedimenti cautelari in corso di causa che hanno avuto esito opposto (l'uno di accoglimento e l'altro di rigetto) -
l'accoglimento soltanto parziale delle domande attoree (è stata accolta l'inibitoria e respinta la domanda risarcitoria) suggerisce la compensazione tra le parti delle spese in ragione di 1/4 e la condanna delle parti convenute, in solido tra loro, alla rifusione in favore degli attori della restante parte liquidata come in dispositivo (D.M. 147/2022, parametri medi per causa di valore indeterminabile di media complessità, con maggiorazione del 30% in considerazione del numero delle parti, ai sensi dell'art. 4 comma 2 D.M. 55/2014).
Sebbene, come sopra illustrato, sia risultata estranea alla produzione di immissioni e, CP_1 sostanzialmente, anche alla violazione dell'art. 1102 c.c. - che risulta perpetrata primariamente in occasione degli eventi serali organizzati dalle altre società convenute (e non dai frequentatori dei campi da golf) - tuttavia la sua soccombenza rispetto alla domanda riconvenzionale induce a non considerare la stessa esente dalla regolazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
- accerta la sussistenza delle immissioni rumorose eccedenti la normale tollerabilità all'interno del comprensorio noto come “Villa RO” nei termini e per le causali di cui alla parte motiva e per l'effetto:
ordina che gli eventi organizzati con diffusione di musica dopo le 21.00 al piano nobile di proprietà di e attualmente in uso a si svolgano con l'impiego degli accorgimenti Parte_11 Controparte_12
indicati dal CTU nella relazione di consulenza espletata nel procedimento cautelare in corso di causa (R.G. n. 15043-
1/2020);
ordina che durante i predetti eventi sia inibito l'uso del pertinente terrazzo salvo che per la durata complessiva di trenta minuti, al termine della serata, e non oltre le 23.30;
ordina che gli eventi organizzati dopo le 21.00 al pian terreno di proprietà di e attualmente Parte_10
in uso a Golf Club Palermo Parco RO S.r.l. si svolgano senza diffusione di musica o altra amplificazione;
inibisce l'organizzazione dopo le 21.00 di eventi all'aperto nel parco del comprensorio con diffusione di musica o altra amplificazione;
ordina che in occasione di qualsiasi evento organizzato all'interno del comprensorio, la società convenuta di volta in volta responsabile dell'organizzazione provveda mediante apposito personale a regolare il flusso delle auto in entrata ed in uscita dal complesso “Villa RO” in modo da evitare la formazione di ingorghi in corrispondenza dell'arco di accesso al complesso e da evitare che gli ospiti in uscita creino schiamazzi e tengano un tono di voce elevato mentre si recano alle proprie auto;
- inibisce a tutti i convenuti l'uso della corte comune (e della strada che costeggia i cancelli di accesso alle unità residenziali dell'ala destra dell'edificio) come parcheggio dei clienti e partecipanti agli eventi organizzati dalle società convenute;
- rigetta ogni altra domanda attorea;
- dichiara l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta da CP_1
- compensa tra le parti le spese di lite relative ai due procedimenti cautelari in corso di causa;
- compensa tra le parti in ragione di un quarto le spese di lite relative al giudizio di merito, condannando le parti convenute in solido tra loro, al pagamento in favore della parte attrice, della restante parte che si liquida in €
10.588,50, oltre spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge;
- pone definitivamente le spese delle due CTU espletate a carico di tutte le parti convenute in solido tra loro.
Palermo, 30 luglio 2025
IL GIUDICE
Sara Monteleone
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Palermo in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Sara Monteleone ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15043/2020 R.G., promossa
DA
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, tutti elettivamente Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 domiciliati in Palermo alla via Villareale n. 60, presso lo studio dell'Avv. Oreste Natoli che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
attori contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Biagio CP_1
Bruno, presso il cui studio, in Palermo alla via Nicolò Gallo n. 2/E è elettivamente domiciliata, giusta procura agli atti;
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Elvira Ganci, presso il cui Parte_10
studio, in Palermo alla via Alfonso Borrelli n. 50 è elettivamente domiciliato;
in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Ziniti, presso il cui studio, in
Palermo alla via S. Corleo n. 32 è elettivamente domiciliata;
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_3 domiciliato in Palermo alla via Libertà n. 39, presso lo studio dell'Avv. Stefano Rizzi, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Elvira Ganci, presso il cui Parte_11
studio, in Palermo alla via Alfonso Borrelli n. 50 è elettivamente domiciliata;
convenuti
RAGIONI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori in epigrafe indicati - premettendo di essere proprietari delle unità immobiliari situate nell'ala destra del complesso immobiliare storico denominato “Villa RO”, ubicato in
Piazza Leoni n. 9 a Palermo - hanno citato in giudizio e (rispettivamente proprietario Parte_10 CP_1
e presunta conduttrice dell'immobile situato nell'ala sinistra del complesso di “Villa RO”) lamentando la violazione del divieto di immissioni sonore ex art. 844 c.c. e del corretto uso delle cose comuni ex art. 1102 c.c.
Essi hanno in particolare dedotto:
che il fabbricato, ubicato in Palermo, con ingresso principale in Piazza Leoni, al civico 9, noto come “Villa
RO”, oggi è sostanzialmente diviso in due parti, l'ala destra (ponendosi con le spalle rivolte verso Piazza Leoni) adibita ad uso residenziale e appartenente sin dalla sua edificazione alla famiglia RO, attualmente frazionata in appartamenti di cui gli odierni attori sono proprietari, l'ala sinistra, ubicata sul lato ovest, appartenente in proprietà a
(il piano terra) ed alla sorella di costui, (i piani soprastanti); Parte_10 Parte_11
che la corte interna, che naturalmente viene creata dall'articolazione dei volumi costruiti intorno, alla quale si accede tramite un arco a tutto sesto (in un passato remoto adibita al transito ed alle manovre delle carrozze che permetteva l'ingresso dalla strada sino alle scuderie, ricavate in una delle due ali laterali) era un'area riservata, ove si affacciavano le finestre dei piani nobili, dalle ampie vetrate, e che preludeva ai giardini ed è attualmente adibita a parcheggio ad uso dei residenti della villa;
che la villa è ubicata al confine del parco della Favorita, e molti dei terreni di proprietà degli attori si estendono all'interno del parco stesso, sino alle falde del monte e per decenni, chi ha avuto la buona sorte di dimorare in tale contesto, ha goduto - attorniato da una singolare bellezza paesaggistica ed architettonica - di un ambiente di non comune salubrità ed amenità, franco da inquinamenti di sorta, un'oasi avulsa dal frastuono cittadino, e dall'inquinamento atmosferico ed acustico causato dal traffico;
che negli ultimi anni ha ceduto in locazione il pian terreno di sua proprietà a diverse Parte_10 società che ne hanno adibito i locali alle più disparate attività, dalla ristorazione all'organizzazione di eventi (feste sia per bambini che per adulti, presentazione di autovetture di nuova produzione, presentazione di collezioni di alta moda e kermesse di ogni genere), palestra e financo serate discoteca;
che ciò ha comportato un afflusso indistinto di avventori che per giocare a golf o in occasione degli eventi organizzati presso la villa, invadono a decine la corte comune parcheggiandovi le proprie auto privando totalmente i residenti della possibilità di farne analogo uso, e turbando la loro quiete, giungendo talvolta addirittura a bloccare con le auto l'accesso alle abitazioni;
che la corte comune veniva altresì periodicamente occupata da gazebo, strutture gonfiabili e altri arredi;
che inoltre l'organizzazione di feste ed eventi mondani da parte delle società conduttrici del Pt_10
produce immissioni rumorose eccedenti la normale tollerabilità anche in orario notturno.
Si sono costituiti in giudizio e la società i quali hanno variamente contestato Parte_10 CP_1
l'ammissibilità e la fondatezza delle domande attoree. La società convenuta ha in particolare eccepito in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo che le immissioni sonore, secondo la stessa ricostruzione degli attori, proverrebbero da feste ed eventi tenuti nei locali dell'ala sinistra di proprietà di
[...]
, alla cui locazione e gestione la società convenuta sarebbe totalmente estranea. Essa ha inoltre proposto Pt_10 domanda riconvenzionale volta alla cessazione della turbativa a suo dire costituita dall'aggirarsi dei cani di proprietà degli RO per il parco del complesso e in particolare anche in aree limitrofe ai campi da golf.
Con ordinanza del 14.10.2021, rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva - sul presupposto che non vi fosse stata “una errata individuazione del contraddittore necessario in quanto parte delle domande (quali quelle relative all'indiscriminato uso a parcheggio delle aree comuni da parte anche degli avventori dei campi da golf) appaiono legittimamente proposte nei confronti della e che per tale ragione va respinta l'eccezione di CP_1 difetto di legittimazione passiva dalla stessa formulata;
” – e ritenuto al contempo che “la confusione ingenerata dalla insolita circostanza che la società conduttrice dei terreni in cui sono situati i campi da golf e proprietaria di alcuni di essi (fin dall'inizio evocata in giudizio) fosse diversa da quella che gestisce la club house strumentale allo svolgimento del gioco del golf e destinata alla fruizione da parte degli stessi avventori dei campi da golf – differenza che è stata chiarita soltanto mediante le comparse di costituzione del convenuto e della convenuta Pt_10 CP_1
– non può tradursi a carico di parte attrice in un complesso e per certi versi diabolico onere di accertamento di
[...] assetti contrattuali ai quali essa è del tutto estranea”, è stata autorizzata la chiamata in giudizio, ex art. 269 c.p.c., di gestore della “club house” e conduttrice Controparte_2 dell'immobile situato nell'ala sinistra di proprietà del convenuto . Parte_10
Con comparsa di risposta del 3.2.2022 si è costituita in giudizio Controparte_2 contestando variamente l'ammissibilità e fondatezza delle domande degli attori ed
[...]
eccependo in particolare che le lamentate immissioni rumorose provenissero da eventi organizzati al piano nobile del palazzo e non dal piano terra di proprietà di occupato dalla “club house”. Parte_10
Con ordinanza del 24.2.2022 è stato integrato il contraddittorio ex art. 107 c.p.c. con , Parte_11 proprietaria del piano nobile dell'ala sinistra di Villa RO, nonché con la società che ha la disponibilità del predetto piano della villa (precisando al riguardo “che dalle difese delle due società convenute è emerso che, da un lato, la società conduttrice dei terreni in cui sono situati i campi da golf e proprietaria di alcuni di essi CP_1
(fin dall'inizio evocata in giudizio), è diversa da quella che gestisce la “club house” destinata alla fruizione da parte degli stessi avventori dei campi da golf ed avente luogo nel piano terreno di proprietà di – appunto Parte_10 la convenuta – e, dall'altro lato, che esiste un Controparte_2
terzo soggetto giuridico, distinto dalle predette società, che organizza eventi anche al piano nobile, di proprietà di
”). Parte_11
Si sono costituiti in giudizio, quindi, e (società conduttrice Parte_11 Controparte_3
dell'unità immobiliare situata al piano nobile) rispettivamente in data 7.6.2022 e 13.6.2022, le quali, contestata variamente la ricostruzione fornita dagli attori, hanno chiesto il rigetto delle domande. La causa è stata istruita mediante l'acquisizione dell'audizione degli informatori , CP_4 CP_5
, , , e Controparte_6 Controparte_7 CP_8 Controparte_9 CP_10 CP_11
- sentiti in contraddittorio e sotto giuramento nel procedimento cautelare in corso di causa - nonché mediante
[...]
CTU fonometrica affidata all'ing. . Persona_1
All'esito dell'istruttoria, respinte le residue istanze istruttorie delle parti, all'udienza del 15 ottobre 2024 - sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta - la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Con il presente giudizio gli attori sostanzialmente hanno chiesto accertarsi e dichiararsi la reiterata violazione ad opera dei convenuti dell'art. 1102 c.c. - concretatasi nell'aver alterato la destinazione dell'atrio comune destinandolo a parcheggio della molteplicità dei partecipanti agli eventi organizzati dalle società convenute, ovvero talvolta occupandolo con installazioni anche precarie di manufatti strumentali all'esercizio delle attività ludica e di svago organizzate dalle società convenute - nonché infine accertarsi la violazione dell'art. 844 c.c. a causa di intollerabili immissioni rumorose provocate dallo svolgimento di feste e ricevimenti tenuti nell'ala sinistra dell'edificio e nel giardino con l'uso di impianti di amplificazione e, per l'effetto, condannare i convenuti a fare cessare le predette illegittime immissioni ed a risarcire il danno patito dagli attori a causa di tali violazioni.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del giudizio, è bene chiarire che, a fronte delle domande attoree sussiste in astratto legittimazione passiva non solo in capo ai conduttori, autori diretti dei lamentati fatti illeciti (
[...]
e ), ma altresì in capo ai locatori ( e Controparte_2 Controparte_3 Parte_11 Parte_10
) proprietari delle relative unità immobiliari.
[...]
Deve invero ritenersi che il locatore non risponda per gli illeciti commessi dal conduttore, se i relativi atti si collocano al di fuori dell'orbita delle facoltà a quest'ultimo concesse nel contratto di locazione, sussistendo dunque la legittimazione passiva dei conduttori e non dei proprietari medesimi qualora si accerti che per effetto del rapporto di locazione appaia attribuita ai conduttori solo la facoltà di usare degli eventuali spazi in comunione con gli altri condomini e non invece l'uso distorto che essi ne hanno fatto, e non risulti che i proprietari abbiano concorso nell'illecito, sia pure implicitamente, per non aver fatto cessare l'abuso del quale fossero stati a conoscenza.
Facendo applicazione dell'illustrato principio, appare pienamente condivisibile l'opinione giurisprudenziale secondo cui in particolare “In tema di azione personale di risarcimento del danno da immissioni (intollerabili) ai sensi dell'art. 844 cod. civ., va riconosciuta la legittimazione passiva del proprietario del fondo da cui provengono le immissioni stesse, ancorché queste derivino solo dalle particolari modalità di uso del fondo da parte del conduttore del medesimo, quando sussiste il nesso oggettivo di causalità e non di mera occasionalità tra la condotta del proprietario e l'evento dannoso, e risulti, altresì, che l'eccedenza delle immissioni, rispetto ai limiti legali, sia imputabile a sua colpa per avere concesso il fondo in locazione con la consapevolezza della destinazione dello stesso ad attività di per sé molesta ai vicini e per non avere adottato alcun provvedimento idoneo ad indurre il conduttore ad apportare le modifiche e gli adattamenti necessari per eliminare le immissioni intollerabili” (Cass. n. 318/1985).
L'illustrato orientamento ha trovato l'avallo anche di recenti pronunce dei giudici di legittimità secondo cui “In materia di immissioni intollerabili, allorché le stesse originino da un immobile condotto in locazione, la responsabilità ex art. 2043 c.c. per i danni da esse derivanti può essere affermata nei confronti del proprietario, locatore del bene, soltanto quando si accerti in concreto che, al momento della stipula del contratto di locazione, il proprietario avrebbe potuto prefigurarsi, impiegando la diligenza di cui all'art. 1176 c.c., che il conduttore avrebbe certamente recato danni a terzi con la propria attività” (Cass. orc. N. 4908/2018).
Nel caso di specie, dal tenore di entrambi i contratti di locazione (quello intercorso tra e Parte_11
e quello stipulato tra e risulta con Controparte_3 Parte_10 Controparte_2
chiarezza che la destinazione degli immobili concessi in locazione sarebbe stata quella di centro di attività ricreative, ludiche, nonché di attività di ristorazione, organizzazione di eventi e concerti.
Ne deriva che i locatori, a fronte del carattere prettamente residenziale che gran parte del complesso di “Villa
RO” continua a possedere, avrebbero potuto e dovuto prevedere con l'ordinaria diligenza che la destinazione che i conduttori avevano intenzione di imprimere alle due unità immobiliari avrebbe potuto arrecare pregiudizio agli altri comproprietari del complesso, sia sotto il profilo di possibili immissioni rumorose, sia sotto quello del continuo andirivieni di automobili e motocicli di clienti e partecipanti agli eventi organizzati;
tanto più che in nessuno dei due contratti di locazione il proprietario locatore si è preoccupato di prevedere - in considerazione della destinazione impressa dai conduttori ai due immobili - limiti alle facoltà di fruizione della parti comuni, né l'obbligo dei conduttori di adottare particolari misure o accorgimenti per scongiurare le possibili immissioni o altri pregiudizi ai vicini.
Tanto le lamentate immissioni rumorose quanto l'abuso delle parti comuni derivano evidentemente dalle modalità di uso degli immobili locati - utilizzati per feste, eventi e concerti - che in assenza di apposite prescrizioni limitative appaiono di per sé moleste per un contesto residenziale come quello di Villa RO ed essendo tale destinazione esplicitamente prevista nei relativi contratti di locazione, da un lato, non può dubitarsi del nesso oggettivo di causalità tra la condotta del proprietario e l'evento dannoso e, dall'altro lato, l'eventuale eccedenza delle immissioni, rispetto ai limiti legali, sarà imputabile a colpa di quest'ultimo per avere concesso il fondo in locazione con la consapevolezza della destinazione dello stesso ad attività di per sé molesta per gli altri residenti (come l'organizzazione di ricevimenti e concerti) e per non avere imposto al conduttore alcun accorgimento idoneo a scongiurare il pregiudizio per i vicini.
Una volta accertata l'illegittimità delle immissioni, dunque, tanto l'azione inibitoria quanto l'eventuale condanna risarcitoria dovranno essere rivolte sia ai proprietari sia ai conduttori.
Ciò premesso sula legittimazione passiva, le domande attoree sono fondate nei limiti e termini che si diranno. È emerso dall'audizione degli informatori - assunta nell'ambito del procedimento cautelare in corso di causa e acquisita nel presente giudizio (“Le deposizioni rese nella fase sommaria del giudizio possessorio sono valutabili alla stregua di una prova testimoniale ove assunte in contraddittorio tra le parti, sotto il vincolo del giuramento e sulla base delle indicazioni fornite nei rispettivi atti introduttivi, mentre quelle raccolte ai fini dell'eventuale adozione del decreto "inaudita altera parte", ex art. 669 sexies, comma 2, c.p.c., sono qualificabili in termini di sommarie informazioni, pur essendo utilizzabili anche ai fini della decisione quali indizi liberamente valutabili” Cass. n. 107 del 07/01/2016) - che nell'autunno 2021 al piano nobile del palazzo, di proprietà di e nella Parte_11
disponibilità della convenuta , sono stati organizzate delle feste accompagnate da musica a Controparte_3 volume alto che si sono svolte in parte all'aperto, comunque con gli infissi della sala del piano nobile aperti e che ad una certa ora hanno coinvolto anche l'uso della terrazza per il taglio della torta con tanto di musica, cori e schiamazzi.
Particolarmente attendibile e qualificata risulta la deposizione del teste - redattore della perizia CP_4
fonometrica di parte depositata fagli attori - la cui audizione è stata ritenuta particolarmente rilevante in quanto lo stesso aveva relazionato di essersi “infiltrato” in un paio di occasioni, presentandosi come un cliente del ristorante allestito al pian terreno, nel quale egli ha trascorso la serata, apprezzando personalmente tenore ed entità delle immissioni rumorose provenienti dall'evento contemporaneamente in atto nel piano nobile (si rinvia a quanto diffusamente motivato in seno all'ordinanza istruttoria del 14.4.2023).
Più precisamente, l'informatore ha riferito di avere personalmente assistito all'evento del 16 CP_4
ottobre 2021 in cui era stato organizzato un diciottesimo compleanno con musica che riusciva ad essere fastidiosa anche per chi, come lui, stava cenando nel locale ristorante del pian terreno e che si era protratta ben oltre la mezzanotte, a volume così alto che dall'interno appartamento (in cui lo stesso si è spostato Parte_12 CP_4 dopo cena), situato nell'ala destra e adiacente al salone delle feste, si distinguevano persino i brani (il teste ha precisato che tenendo le finestre della stanza da letto aperte il volume era così alto da impedire la conversazione), precisando che intorno alle 00.20, dall'appartamento predetto si sentivano distintamente i cori degli invitati e le urla di gioia dei ragazzi;
egli ha inoltre riferito di un ricevimento di matrimonio tenutosi il 3 novembre 2021 durante il quale era stato allestito un gazebo all'aperto per l'aperitivo di benvenuto accompagnato da musica di sottofondo
(quindi a volume contenuto), nel corso del quale poi - spostatisi i festeggiamenti al piano nobile - la musica si è protratta per tutta la sera a volume talmente alto che dall'appartamento si sentiva “distintamente la Parte_12
musica a volume alto anche con la finestra chiusa e si sentiva la voce amplificata dell'animatore che incitava gli invitati a partecipare ai balli e a festeggiare. Sentivamo distintamente anche le voci degli invitati i quali inoltre, vista la serata non piovosa, entravano ed uscivano dal salone della festa stazionando quindi sul terrazzo”; il teste CP_4 ha riferito, sempre con riferimento all'evento del 3.11.2021, che sul finire della serata i festeggiamenti si sono spostati sulla terrazza dove è stata servita la torta con accompagnamento di musica nuziale ad alto volume, precisando che nel frattempo, tra la mezzanotte e l'una di notte diverse auto avevano cominciato ad andare via creando in alcuni momenti congestione del traffico in uscita dall'arco di accesso e che in quel lasso di tempo per parlare tra di loro dentro l'appartamento avevano dovuto alzare la voce perché il volume della musica e del vociare degli invitati era molto alto;
sempre con riferimento a tale serata il teste ha riferito che la corte comune antistante il palazzo era già in prima serata totalmente tappezzata da veicoli parcheggiati ovunque, tanto che per trovare posto egli era dovuto arrivare fino allo spiazzo in fondo alla proprietà.
Deve a questo punto precisarsi che - come si dirà meglio a breve - successivamente all'introduzione del giudizio ed agli eventi riferiti dal predetto informatore, la società convenuta si è spontaneamente Controparte_3 dotata di misure ed accorgimenti idonei ad evitare le propagazioni di musica e rumore all'esterno della sala da ballo del piano nobile (tra cui la chiusura totale durante i ricevimenti degli infissi prospicienti la terrazza, i doppi tendaggi,
i pannelli fonoassorbenti, i limitatori del livello sonoro, personale addetto a chiudere le porte dei disimpegni creando degli ambienti “filtro” in occasione dell'ingresso e dell'uscita degli ospiti), dei quali ha tenuto debitamente conto il
CTU Ing. nel redigere la consulenza disposta nel procedimento cautelare ed acquisita agli atti Persona_1 del presente giudizio, nell'ambito del quale - come si dirà - gli accertamenti demandati al tecnico sono stati poi estesi agli eventi organizzati nel periodo estivo.
Come già fatto nell'ambito del procedimento d'urgenza, preme anche in questa sede osservare che, nonostante la
- secondo quanto riferito anche dal CTU - si sia spontaneamente dotata di tali accorgimenti a Controparte_3
partire dal mese di marzo 2022 (vd. verbale del sopralluogo e relazione di consulenza pagg. 6 e 7), è tuttavia emerso che, successivamente, cominciata la stagione estiva, la società abbia organizzato (almeno in un paio di occasioni) feste al piano nobile con le finestre aperte sulla terrazza e certamente senza l'impiego delle cautele di cui la stessa si era pochi mesi prima spontaneamente dotata (e poi nuovamente applicate durante lo svolgimento della consulenza d'ufficio nella stagione invernale successiva).
In particolare, dall'esame della documentazione acquisita in seguito ad ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. disposto nel corso del giudizio cautelare, risulta che durante l'estate del 2022 sono stati organizzati al piano nobile ricevimenti e feste con modalità totalmente diverse da quelle che l'inverno successivo sarebbero poi state descritte nella relazione di consulenza, e cioè senza l'adozione delle cautele di cui la convenuta si era dotata a marzo 2022 per evitare le lamentate propagazioni di musica all'esterno (con le porte finestre aperte e senza nessuno degli accorgimenti “filtro” indicati): come risulta in particolare dall'annotazione di P.G. del 6.6.2022 in cui i Carabinieri intervenuti intorno alle ore 00.30, dando atto di avere riscontrato la veridicità della segnalazione di “musica ad alto volume” proveniente dalla sala ricevimenti del primo piano di “Villa RO”, hanno riferito di avere intimato al responsabile di sala, identificato in tale , di abbassare il volume della musica in modo da non Testimone_1 arrecare disturbo alla quiete pubblica e di avere personalmente constatato che quest'ultimo alla presenza dei carabinieri aveva provveduto a dare le relative indicazioni al Dj.
Anche in occasione del 27.5.2022 risulta essere stata organizzata un'altra festa con propagazioni di musica all'esterno, durante la quale, sebbene emerga dalla relativa annotazione di P.G. che la musica non fosse “assordante” (valutazione soggettiva di chi ha redatto l'annotazione), non sono stati certamente impiegati gli accorgimenti di cui la società aveva dato atto di essersi dotata già nel marzo 2022 ed il cui utilizzo, come riscontrato dal CTU durante il successivo inverno, valeva ad impedire pressoché totalmente la diffusione di musica all'esterno della sala da ballo del piano nobile.
Quindi se da un lato la deposizione dell'informatore vertente su fatti temporalmente collocati CP_4 nell'autunno 2021, potrebbe sembrare anacronistica, in quanto anteriore all'adozione degli accorgimenti di cui ad alcuni mesi di distanza si sarebbe dotata la società organizzatrice (imposte della terrazza Controparte_3
lucchettate, doppi tendaggi e pannelli fonoassorbenti installati nei cassettoni degli infissi, limitatore di livello sonoro)
- come si è già detto la società si è spontaneamente dotata di tali accorgimenti a partire dal mese di marzo 2022 (vd. verbale del sopralluogo e relazione di consulenza pagg. 6 e 7) - dall'altro lato, anche in epoca successiva a marzo
2022, con l'arrivo dell'estate, la società ha ripreso ad organizzare feste con le stesse modalità lamentate dagli attori, mostrando quindi di accantonare, all'occorrenza, le cautele precedentemente adottate, salvo poi applicarle nuovamente per l'organizzazione di eventi “invernali” durante lo svolgimento della Consulenza Tecnica disposta nell'ambito del procedimento d'urgenza.
Per tali ragioni si è ritenuta la necessità di integrare la Consulenza già espletata nel corso del giudizio cautelare in periodo invernale, in modo da rilevare altresì il livello delle immissioni rumorose provocate dalle feste che come si è detto continuavano ad essere organizzate al piano nobile in assenza delle necessarie cautele (vd. annotazioni di P.G. del 27.5.2022 e del 6.6.2022) e quindi verosimilmente con le medesime modalità degli eventi che hanno indotto gli odierni attori a promuovere il giudizio (dalla deposizione del teste e del teste emerge che tali CP_4 CP_7
propagazioni di musica e di forte vociare erano percepite dai residenti del complesso come insopportabili, tanto da distinguere dall'interno degli appartamenti adiacenti i brani musicali e le parole del Dj e ciò fino a circa l'una di notte).
All'esito della prima consulenza tecnica - quella svoltasi nell'ambito del giudizio cautelare - consistita nella rilevazione delle immissioni sonore (utilizzando come riferimento l'appartamento in quanto tra Parte_12 quelli dell'ala destra è il più vicino alla sala del piano nobile, da cui provengono le lamentate immissioni sonore) registratesi in occasione di sei eventi preventivamente individuati dal consulente tra quelli calendarizzati dalla società convenuta nei mesi di novembre e dicembre 2022, il CTU ha riferito che “durante tutte le misure le condizioni atmosferiche erano tali da non perturbare i rilevamenti. Con riferimento alle osservazioni ed alle misure effettuate
'da sé solo' nei giorni 25 e 26 ottobre 2022 (Rumore residuo e di fondo) e nei giorni 6,12,19 novembre e 11 Part dicembre (Rumore ambientale ed intrusivo), si è potuto constatare la costante presenza di personale della che stazionava all'interno dell'atrio interno di fronte il cancello di ingresso dell'abitazione del Dott. . La CP_7 presenza del limitatore del livello sonoro con sistema di taratura descritta dall'Ing. agli atti, ed il sistema di Per_2 gestione introdotto di recente, garantisce un'attenuazione pressoché totale della musica proveniente dalla sala che non è stata mai rilevata dallo strumento nelle quattro sedute di misura da sé solo. Tale sistema di gestione, come dichiarato dal CTP di parte convenuta Ing. , consiste nella realizzazione di un 'filtro acustico' Persona_3
(cfr all. 5) rappresentato dal disimpegno con accesso dal vano scala che permette l'ingresso alla sala danzante ed Part alla 'sala Conference Food'. In particolare la presenza di personale della assicura che all'apertura della porta della sala danzante viene garantita la chiusura dell'ingresso dal vano scala e viceversa, in modo che le suddette porte non vengano aperte in contemporanea per evitare la propagazione sonora all'esterno. Un sistema analogo è utilizzato, a detta dei resistenti, per l'accesso al terrazzo da entrambi i vani”.
Egli ha poi concluso che:
“
1. Le caratteristiche tecniche della sorgente sonora, causa delle immissioni rumorose è costituita dall'impianto di diffusione sonora presente nella sala danzante del 'Piano Nobile del complesso di Villa RO e dal rumore antropico costituito dalla presenza dei partecipanti all'evento quando si trovano all'esterno della sala (sul terrazzo)
o all'interno dell'atrio interno a Piano terra. I periodi temporali di esercizio sono prevalentemente quelli serali dalle
20,00 fino alle ore 01,00 concentrati nel fine settimana.
2. Il rumore si propaga, attraverso l'aria e si avverte di più al 1° piano presso la camera da letto dell'abitazione della IG.ra (ricorrente) e del coniuge IG. , piuttosto che nelle abitazioni Parte_3 Controparte_7
degli altri ricorrenti. Gli eventi sono avvenuti in ambiente chiuso con finestre chiuse e lucchettate;
non è stata rilevata presenza di diffusori all'esterno della sala danzante, in particolare sulla terrazza, né tantomeno gli eventi si sono spostati, anche in parte, sulla medesima terrazza.
3. Il rumore di fondo è quello riportato nelle tabelle riassuntive ed identificato con la denominazione L95 in assenza di attività ed il valore di intollerabilità è stato valutato coerentemente con quanto richiesto dall'orientamento della cassazione. Inoltre il campionamento per la determinazione del rumore di fondo e di quello ambientale è stato effettuato su un arco temporale lungo (campionamenti maggiori di > 30')
4. Il valore istantaneo misurato durante le osservazioni da sé solo non supera il limite della normale tollerabilità pari a 3 dB tranne che nella prima misura del 6/11/2022 che si ritiene ininfluente ai fini della valutazione complessiva perché dovuta a rumori non provenienti dall'attività dei resistenti.
5. Non ci sono a parere del sottoscritto ulteriori interventi da eseguire purché si mantengano gli accorgimenti adottati (regolazione del limitatore di livello sonoro, chiusura delle tende e delle imposte con la funzione di barriere acustiche, gestione dei flussi in uscita ed in ingresso degli astanti per la sussistenza del filtro acustico) già descritti”.
La significativa attenuazione delle immissioni sonore dovuta all'adozione dei predetti accorgimenti da parte di
è stata confermata anche dal teste , il quale ha riferito che “negli ultimi tempi” il Controparte_3 CP_7
volume della musica proveniente dal piano nobile era più contenuto e che ciò che invece continuava ad arrecare maggiore disturbo erano “gli schiamazzi, le chiusure ed aperture di sportelli di auto ed i clacson quando si intasa il traffico di auto che fanno manovra nel cortile per uscire” , precisando che gli schiamazzi ed il vociare degli invitati perdurano fino a che questi ultimi non vanno via tutti, cioè generalmente intorno alle ore 00.00/1.00, ogni tanto anche più tardi. Come riscontrato dal CTU in tale prima consulenza, con gli accorgimenti di cui la convenuta
[...]
si è dotata a decorrere da marzo 2022, il pregiudizio lamentato dagli odierni attori sembrava avere perso CP_3
attualità, se soltanto non fosse emerso, come si è detto, che a partire da allora (marzo 2022) non tutti gli eventi e le feste sono state organizzati con l'osservanza delle cautele indicate dal CTU (limitatore acustico, imposte della terrazza lucchettate, tende fonoassorbenti chiuse, personale specificamente addetto alla gestione dei flussi in uscita e in ingresso degli astanti per la sussistenza del filtro acustico).
Ciò ha lasciato quindi impregiudicato il timore che anche per il futuro, in mancanza di una pronuncia giudiziale, la convenuta possa fare una altalenante adozione degli accorgimenti esaminati dal CTU, a seconda della stagione più
o meno calda e della conseguente difficoltà di rispettare le stesse.
Pertanto, alla luce degli accertamenti tecnici eseguiti e dell'esito dell'istruttoria testimoniale - come sopra entrambi sinteticamente illustrati - il giudizio cautelare si è concluso con l'inibitoria dell'organizzazione di feste ed eventi serali e notturni (dalle ore 21.00 in poi) se non con gli accorgimenti e le modalità indicate nella CTU di cui tra l'altro la convenuta si era già dotata (doppi tendaggi, porte finestre “lucchettate”, personale Controparte_3 che regola l'apertura e chiusura delle porte degli ambienti filtro e di accesso alla terrazza), oltre che con la prescrizione di personale specificamente addetto a regolare il flusso degli avventori che si recano alle proprie auto al termine dei ricevimenti impedendone il vociare lungo il tragitto.
Nel corso poi del presente giudizio di merito, come si è già anticipato, acquisita la Consulenza Tecnica già espletata nel procedimento cautelare, ne è stata disposta l'integrazione al fine di estendere le rilevazioni alle immissioni provocate dalle feste organizzate durante la stagione estiva all'aperto (vd. ordinanza del 14.4.2023 alla cui motivazione si rinvia anche per quanto concerne il rigetto delle altre istanze istruttorie).
A tale riguardo preme osservare che durante la programmazione dei sopralluoghi - resa difficile dalla necessità del Consulente di ottenere il calendario delle attività organizzate e dal sequestro amministrativo dell'attività disposto nei confronti di in data 27.5.2023 - è emerso (vd. nota del CTU del 4.7.2023) che ad Controparte_3 organizzare eventi all'aperto con impianto elettroacustico di diffusione (di cui il perito di parte di
[...]
, Ing. , aveva riferito di avere effettuato la taratura e le misurazioni) era in quel periodo l'altra CP_3 Per_3
convenuta, Controparte_2 CP_2
Ciò precisato, il Consulente ha preliminarmente inquadrato i luoghi all'interno della “classe acustica III”
(Secondo lo strumento urbanistico del Comune di Palermo, Elaborato di zonizzazione della Variante Generale al
P.R.G - Adottata dal Commissario ad acta con delibera n° 470 del 24/10/2001), nella quale sono prescritti come limiti di accettabilità delle immissioni 60 dB(A) per il periodo diurno (h 06.00-22.00) e 50 dB(A) per il periodo notturno (h
22.00-06.00) e come valori limite differenziali di immissione (secondo l'art.4 comma 1 del DPCM 14 novembre
1997), all'interno degli ambienti abitativi, rispettivamente, 5 dB(A) per il periodo diurno e 3 dB(A) per il periodo notturno. Dai successivi accertamenti tecnici è emerso in sintesi - rinviando per il dettaglio alla relazione di consulenza le cui conclusioni questo Giudice pienamente condivide e fa proprie - che, ai fini della valutazione delle immissioni, occorre distinguere la tipologia di eventi organizzati da all'interno del piano nobile, e quelli Controparte_3
organizzati da nel giardino del complesso residenziale. Controparte_2
Per i primi, oltre a quanto rilevato nel corso della prima consulenza - cioè che i ricevimenti all'interno del piano nobile con diffusione di musica non provocano immissioni nocive se organizzati con gli accorgimenti indicati dal
Consulente - è emerso che i disturbi arrecati e percepiti nelle vicine unità immobiliari (avvertiti prevalentemente come rumore antropico) diventano “rilevanti”, superando il limite della normale tollerabilità (anche a finestre chiuse), nel momento in cui i partecipanti all'evento del piano nobile si recano in massa sul terrazzo a festeggiare
“temporaneamente”, ad esempio per lo spegnimento delle candeline o per il brindisi (vd. in particolare misurazioni effettuate il 17.9.2023), mentre non si è riscontrato superamento della soglia nemmeno a finestre aperte durante lo svolgimento di cene sul terrazzo del piano nobile senza diffusione di musica o altra amplificazione.
Per ciò che concerne invece gli eventi organizzati dal le immissioni rumorose Controparte_2
sono da intendersi ininfluenti in occasione di eventi organizzati senza diffusione sonora di musica o amplificazione di voce di animatori, mentre in occasione di quelli caratterizzati dalla presenza di un DJ e da diffusione sonora musicale o amplificazione di voce di un narratore (come nel caso della misurazione del 21.9.2023) è stato accertato l'ampio superamento della soglia della normale tollerabilità anche a finestre chiuse.
Può dunque dirsi che, all'esito dell'istruttoria, in particolare alla luce delle deposizioni degli informatori e degli accertamenti del CTU che ne ha accertato l'entità, nonché in considerazione della particolare natura dei luoghi - che, sebbene all'interno del tessuto urbano, sono immersi in area verde e silenziosa, e conservano carattere prettamente residenziale - deve ritenersi la fondatezza delle doglianze attoree relative alle immissioni acustiche di musica e rumore antropico provenienti dalle feste celebrate al piano nobile e nel parco, in assenza degli accorgimenti indicati dal CTU, risultate in diverse occasioni pregiudizievoli per il diritto alla quiete ed al riposo.
La giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che (cfr. Cass. n. 20198/2016) in tema di immissioni, nella specie acustiche, la differenziazione tra tutela civilistica e tutela amministrativa mantiene la sua attualità anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 6-ter del d.l. n. 208/2008 (convertito con modificazioni dalla legge n. 13 del 2009), al quale non può aprioristicamente attribuirsi una portata derogatoria e limitativa dell'art. 844
c.c., con l'effetto di escludere l'accertamento in concreto del superamento del limite della normale tollerabilità, dovendo comunque ritenersi prevalente, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, il soddisfacimento dell'interesse ad una normale qualità della vita rispetto alle esigenze della produzione. Ed invero
(cfr. Cass. n. 1151/2003), la normativa che fissa per esigenze di carattere pubblico i livelli di accettabilità delle immissioni persegue interessi pubblici, ed opera nei rapporti cd. verticali fra privati e la pubblica amministrazione, al fine di assicurare alla collettività il rispetto di livelli minimi di quiete, ma non può certo valere a rendere meno intensa la tutela nei rapporti civilistici tra privati. In altri termini, in materia di immissioni, se il superamento dei limiti di rumore stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano le attività produttive è senz'altro illecito - in quanto superando la soglia di accettabilità prevista dalla normativa speciale a tutela di interessi della collettività, così pregiudicando la quiete pubblica, a maggior ragione esse devono considerarsi intollerabili ex art. 844 c.c. e, pertanto illecite anche sotto il profilo civilistico ove si risolvano in immissioni nell'ambito della proprietà del vicino che è ancor più esposto degli altri, in ragione della contiguità dei fondi, ai loro effetti dannosi - tuttavia la disciplina delle immissioni moleste “in alienum” nei rapporti fra privati va rinvenuta prioritariamente nell'art. 844 cod. civ., alla stregua delle cui disposizioni, quand'anche dette immissioni non superino i limiti fissati dalle norme regolamentari pubblicistiche, il giudizio in ordine alla loro tollerabilità va compiuto secondo il prudente apprezzamento del giudice che tenga conto delle particolarità della situazione concreta (Cass. n. 1069/2017; Cass. n. 17281/2005).
Il che vale quanto dire che “I parametri fissati dalle norme speciali a tutela dell'ambiente (dirette alla protezione di esigenze della collettività, di rilevanza pubblicistica), pur potendo essere considerati come criteri minimali inderogabili, al fine di stabilire l'intollerabilità delle emissioni che li superino, non sono sempre vincolanti per il giudice civile il quale, nei rapporti fra privati, può pervenire al giudizio di intollerabilità ex art. 844 c.c. delle dette emissioni anche qualora siano contenute nei summenzionati parametri, sulla scorta di un prudente apprezzamento che tenga conto della particolarità della situazione concreta e dei criteri fissati dalla norma civilistica. La relativa valutazione, ove adeguatamente motivata, nell'ambito dei principi direttivi indicati dal citato art. 844 c.c., con specifico riguardo al contemperamento delle esigenze della proprietà privata con quelle della produzione, costituisce accertamento di merito insindacabile in sede di legittimità” (Cass. Ord. n. 23754/2018).
Nel caso di specie, le immissioni acustiche riscontrate dal CTU, derivanti da impianti di diffusione musicale e dall'insistente forte rumore antropico che si propagano nelle ore serali e notturne, sono in alcuni casi risultate (nei limiti e termini indicati dal Consulente) eccedenti sia il limite “amministrativo” sia quello della normale tollerabilità di cui all'art. 844 c.c.; in ogni caso, alla stregua dei criteri giurisprudenziali indicati, provenendo esse da un locale ubicato in un ambiente prettamente residenziale - situato per di più in un contesto immerso nel verde di per sé al riparo anche dal caos cittadino - deve ritenersi che le stesse siano intollerabili e idonee a creare nello specifico caso concreto effettivo disturbo al riposo dei residenti ed al pieno godimento delle unità immobiliari di loro proprietà.
Alla luce degli accertamenti espletati, il Consulente ha concluso indicando gli interventi necessari ai fini del contenimento delle immissioni entro il limite della normale tollerabilità e dell'accettabilità amministrativa, tra cui in primo luogo, per gli eventi organizzati al chiuso all'interno del piano nobile con diffusione di musica, il mantenimento degli accorgimenti adottati e descritti nella relazione peritale relativa al procedimento cautelare
(15043-1/2020) e di cui si è detto sopra (limitatore acustico, imposte della terrazza lucchettate, tende fonoassorbenti chiuse, personale specificamente addetto alla gestione dei flussi in uscita e in ingresso degli astanti per la sussistenza del filtro acustico), con prescrizioni per l'utilizzo temporaneo del terrazzo per torta e brindisi, quali “un tetto orario massimo e riducendo la durata dell'evento all'esterno. Ove possibile, concordando con parte attrice le modalità sopra descritte”; nonché, per le cene organizzate all'aperto sul terrazzo, l'assenza di diffusione sonora o altro tipo di amplificazione.
Mentre, per gli eventi organizzati all'aperto nelle varie parti del giardino (come quelli organizzati da
[...] nell'estate 2023) il Consulente ha ritenuto indispensabile: Controparte_2
la riduzione del settaggio del limitatore dell'impianto elettroacustico rispetto a quanto riscontrato dallo stesso CTU durante la misura del 31 luglio, “determinandone il valore in contraddittorio tra le parti”;
la fissazione comunque di un tetto orario massimo entro il quale porre termine alla diffusione musicale;
la garanzia di un servizio di vigilanza per regolare il deflusso degli ospiti per mitigare il rumore antropico.
Ne deriva che, allo stato dei fatti accertati dal CTU - dovendo anche tenersi conto della discontinua osservanza da parte di ai precetti dalla stessa spontaneamente adottati già a partire da marzo 2022 - può essere CP_3 consentita l'organizzazione di feste ed eventi serali e notturni (dalle ore 21.00 in poi) all'interno del piano nobile soltanto con le modalità indicate nella CTU resa nella fase cautelare in atti e con gli accorgimenti ivi previsti (doppi tendaggi, porte finestre “lucchettate”, personale che regola l'apertura e chiusura delle porte degli ambienti filtro e di accesso alla terrazza), così come può essere consentito l'uso del terrazzo per l'organizzazione di cene senza diffusione di musica o altra amplificazione, dovendo inoltre la società convenuta, in entrambi i predetti casi, provvedere con personale specificamente addetto a regolare il flusso degli avventori che si recano alle proprie auto al termine dei ricevimenti impedendone il vociare lungo il tragitto.
Deve a questo punto osservarsi che gli accertamenti peritali hanno, come si è illustrato, riscontrato il superamento del limite della normale tollerabilità durante l'utilizzo temporaneo del terrazzo nel corso di festeggiamenti con diffusione di musica all'interno del piano nobile ed a questo riguardo il CTU ha consigliato la previsione, in contraddittorio tra le parti - e dunque in un'ottica conciliativa che tuttavia nel caso di specie non si è realizzata neppure durante o in esito allo svolgimento della consulenza d'ufficio - di limitazioni all'uso del terrazzo
“fissando un tetto orario massimo e riducendo la durata dell'evento all'esterno. Ove possibile, concordando con parte attrice le modalità sopra descritte”.
In assenza di un accordo tra le parti appare equo - contemperando le diverse esigenze in rilievo - limitare l'uso temporaneo del terrazzo fissando in trenta minuti complessivi la durata dell'evento all'esterno (brindisi o candeline) e prescrivendo che lo stesso abbia termine entro le ore 23.30.
Andando invece agli eventi organizzati all'aperto nel parco del complesso - con riferimento ai quali come si è detto è stato accertato il coinvolgimento attivo anche di nell'organizzazione di feste ed eventi anche CP_2 all'aperto e con diffusione di musica senza l'impiego di alcun accorgimento volto al contenimento delle immissioni, con riscontrato superamento del limite di tollerabilità delle immissioni rumorose prodotte - il Consulente ha indicato, quali misure atte a scongiurare le immissioni illecite riscontrate, la riduzione del settaggio dell'impianto di amplificazione “in contraddittorio tra le parti” e la fissazione in ogni caso di un tetto orario entro cui porre termine agli eventi, oltre che, anche in questo caso, un servizio di vigilanza per regolare il deflusso dei partecipanti e ridurre al minimo il rumore antropico.
Sennonché, non avendo le parti provveduto all'esito della consulenza a concordare in contraddittorio con l'aiuto dei rispettivi tecnici la riduzione del settaggio dell'impianto, la presente decisione dovrà essere presa considerando le attuali condizioni dell'impianto elettroacustico utilizzato - come accertate dal Consulente - inibendo dunque totalmente l'utilizzo all'aperto dopo le 21.00, in tutta l'area del parco, di impianti di diffusione musicale o comunque di amplificazione della voce.
Accolta in questi termini la domanda di inibitoria relativa alle immissioni rumorose, non può invece trovare accoglimento la domanda risarcitoria spiegata dagli attori.
Si è in particolare affermato che le immissioni sonore intollerabili portano all'attenzione il rumore non già per le lesioni organiche che possa in ipotesi provocare per l'organismo umano, ma proprio per la oggettiva capacità dello stesso di travolgere l'equilibrio della persona, intesa come tale, cioè come soggetto teso a realizzare, come d'ordinario, le sue funzioni psichiche, e ad espletare le attività rispondenti all'esercizio delle sue qualità soggettive e sociali (cfr. Corte di Appello Venezia, 31/5/85; Tribunale di Milano, 21/10/99, in cui si legge che «è ravvisabile un danno esistenziale da inquinamento acustico nel caso in cui, a causa del superamento dei limiti di tollerabilità delle immissioni sonore fissali dalla legge, si verifichi in concreto una lesione della serenità personale dell'individuo, ossia un'alterazione del benessere psicofisico, dei normali ritmi di vita che si riflettono sulla tranquillità personale del soggetto danneggiato, incidendo sulle normali attività quotidiane e provocando uno stato di malessere psichico diffuso che, pur non sfociando in una vera e propria malattia, provoca, tuttavia, ansia, irritazione, difficoltà a far fronte alle normali occupazioni e depressione»).
Le immissioni rumorose intollerabili, quindi, posta la distinzione tra «integrità fisica dell'individuo» ed una nozione più estesa del bene «salute», comprendente il benessere psichico, la qualità della vita, anche di relazione, ed i valori della persona, integrano danno alla persona ed alla sua salute, anche in assenza di lesioni immediatamente obiettivabili, in sintesi, comprensivo di tutte le potenzialità dell'integrità psicofisica, del normale esercizio, cioè, delle qualità del soggetto, ivi compresa le capacità relazionali con l'ambiente circostante e con i propri simili (cfr. Corte di
Appello di Venezia, 31.5.1985, Corte di Appello di Milano 9.5.1986).
La accertata esposizione ad immissioni sonore intollerabili può in particolare determinare una lesione del diritto al riposo notturno e alla vivibilità della propria abitazione, risarcibile indipendentemente dalla sussistenza di un danno biologico documentato, quando sia riferibile alla lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane (Cass. Sezioni Unite, n. 2611/2017).
Deve tuttavia sul punto convenirsi con la migliore e più recente giurisprudenza della Suprema Corte vd. (Cass.
Ordinanza n. 19434/2019) che “il danno non patrimoniale subito in conseguenza di immissioni di rumore superiore alla normale tollerabilità non può ritenersi sussistente in re ipsa, atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno risarcibile con la lesione del diritto (nella specie quello al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione ed alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane) ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, per il quale non vi è copertura normativa, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni Unite della S.C. (sent. n. 26972 del 2008), secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico (sent. n. 16601 del 2017) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost. Ne consegue che il danneggiato che ne chieda in giudizio il risarcimento è tenuto a provare di aver subito un effettivo pregiudizio in termini di disagi sofferti in dipendenza della difficile vivibilità della casa, potendosi a tal fine avvalersi anche di presunzioni gravi, precise e concordanti, sulla base però di elementi indiziari (da allegare e provare da parte del preteso danneggiato) diversi dal fatto in sé dell'esistenza di immissioni di rumore superiori alla normale tollerabilità”.
Applicando tali condivisibili principi al caso di specie, non risulta provata neppure in termini indiziari la sussistenza di un danno non patrimoniale risarcibile in favore degli attori.
Non è invero stata neppure allegata da questi ultimi la tipologia di danno non patrimoniale sofferto, se relativo al disturbo del riposo o alla ridotta vivibilità della propria casa, né tanto meno l'entità di tale eventuale riduzione (con specificazione ad esempio degli ambienti domestici in cui è risultato compromesso il normale svolgimento della vita familiare o la libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane).
A fronte di tale genericità persino di allegazione, non possono nel caso di specie sopperire neanche presunzioni dotate dei requisiti della gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c.: la tipologia delle lamentate immissioni (diffusione di musica e rumore antropico) e la frequenza saltuaria o comunque discontinua degli eventi in occasione dei quali le stesse vengono provocate (non è stato accertato e invero neanche allegato che si tratti di immissioni quotidiane, neanche nel periodo estivo), non consentono di presumere che il solo fatto che tali immissioni superino (nelle serate in cui ciò avviene) il limite della normale tollerabilità - in mancanza di allegazione e prova di altri elementi - comporti di per sé un pregiudizio non patrimoniale sotto il profilo della difficile vivibilità del proprio ambiente domestico o del disturbo del riposo notturno con i problemi di ansia e irritazione che ne possono conseguire.
La domanda risarcitoria degli attori non merita dunque accoglimento.
Andando ora all'altro profilo delle doglianze di parte attrice, cioè quello relativo all'asserito abuso che secondo quest'ultima sarebbe perpetrato degli spazi comuni ad opera dei convenuti, la domanda attorea è fondata nei limiti che si diranno.
In particolare gli odierni attori lamentano che i convenuti - chi come proprietario dei locali, chi come gestore dell'attività di organizzazione di eventi che negli stessi si svolge - avrebbero in generale consentito agli avventori delle feste un accesso indiscriminato al complesso residenziale con le automobili creando, nei momenti di maggiore afflusso (generalmente inizio e fine serata), una vera e propria congestione di traffico molto nociva per i residenti, nonché in particolare avrebbero adibito la corte antistante l'edificio antico a parcheggio destinato alla massa indistinta degli invitati, i quali quando non trovano posto lì non si fanno scrupoli a parcheggiare persino davanti ai cancelli di accesso alle unità residenziali dell'ala destra, impedendo ai residenti di utilizzare tali varchi per l'ingresso e l'uscita dei motocicli dalle loro abitazioni.
Se dall'istruttoria (eseguita nel procedimento cautelare in corso di causa ed acquisita al presente giudizio) non è emerso alcun elemento a sostegno della tesi secondo cui la corte verrebbe occasionalmente occupata dalla “club house” con l'installazione di salottini, gazebi e gonfiabili - le immagini prodotte dagli attori si riferiscono verosimilmente ad eventi molto risalenti che, considerata la radicale mancanza di attualità, non appaiono utili ai fini della decisione - è invece risultata fondata la doglianza relativa alla vera e propria invasione di auto che i residenti del complesso di villa RO subiscono in occasione di feste e ricevimenti organizzati al piano nobile dalla
[...]
o nel giardino da CP_3 Controparte_2
Pressoché tutti i testi - la cui deposizione, assunta nell'ambito del procedimento cautelare in corso di causa, è stata acquisita nel presente giudizio - hanno confermato che si è verificato diverse volte che la corte comune fosse totalmente occupata da auto parcheggiate senza alcuna regola dagli invitati, costringendo i residenti anche a tarda sera a parcheggiare fuori dal complesso, nonché di frequente ostruendo anche i cancelli situati a destra dell'arco di ingresso delimitanti l'accesso alle proprietà dei residenti dell'ala destra (vd. audizione , CP_5 [...]
, , ). CP_6 Controparte_7 CP_10
I medesimi informatori hanno riferito di essere stati costretti in diverse occasioni ad attendere in coda nella propria auto prima di potere fare accesso dall'arco di ingresso a villa RO a causa della congestione creatasi dall'afflusso di auto degli avventori che si recavano o uscivano dalle feste organizzate all'interno.
La disciplina cui deve farsi riferimento è evidentemente quella di cui all'art. 1102 c.c. ai sensi del quale, ciascun partecipante può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
Costituisce insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che non sussiste un generale principio di par condicio tra i proprietari, perché le posizioni dei singoli compartecipi sono naturaliter tra loro differenziate e tali possono rimanere, senza che ciò comporti disparità di trattamento (Trib. Napoli 29.4.2003); in altri termini, la nozione di pari uso della cosa comune che ogni compartecipe, nell'utilizzare la cosa medesima, deve consentire agli altri non va intesa nel senso di uso identico, in quanto l'identità nello spazio o addirittura nel tempo potrebbe importare il divieto per ogni condomino di fare della cosa comune un uso particolare e a proprio vantaggio.
Tuttavia, posta tale premessa, deve considerarsi che in tema di uso della cosa comune, secondo i criteri stabiliti nell'art. 1102, c.c., lo sfruttamento esclusivo del bene, da parte del singolo, che ne impedisca la simultanea fruizione degli altri, non è riconducibile alla facoltà di ciascun condomino di trarre dal bene comune la più intensa utilizzazione, ma ne integra un uso illegittimo, in quanto il principio di solidarietà, cui devono essere informati i rapporti condominiali, richiede un costante equilibrio tra le esigenze e gli interessi di tutti i partecipanti alla comunione (Cass. n. 17208/2008) e ciò anche quando la completa appropriazione riguardi una ridotta parte del bene comune (Cass. n. 11287/2010).
Sulla scorta di tali principi, l'occupazione ricorrente di un'area condominiale destinata a parcheggio dei residenti consentendovi invece l'accesso ed il parcheggio indiscriminato ai propri clienti e, quindi, ad una massa indistinta di avventori, equivale a sottrarre tale porzione ad ogni possibilità di godimento da parte degli altri condòmini, e deve pertanto ritenersi illegittima, in quanto determina, in violazione dell'art. 1102 c.c., l'esclusione dall'uso e dal godimento di costoro oltre che un'alterazione della destinazione del bene condominiale (in tal senso vd. Cass. n.
36480/2021; Cass. n. 11870/2021; Cass. n. 41490/2021).
Sebbene, come si è detto, la nozione di pari uso della cosa comune, di cui all'art. 1102 c.c., non debba intendersi nel senso di uso identico e contemporaneo, essa implica pur sempre che la destinazione della cosa resti compatibile con i diritti degli altri partecipanti, onde il consentirne l'accesso e l'utilizzo a parcheggio ad una moltitudine di soggetti estranei alla compagine condominiale che affluiscono tutti nella stessa fascia oraria per partecipare all'evento mondano del caso, ne altera evidentemente la destinazione, impedisce agli altri condòmini di farne parimenti uso secondo il loro diritto e costituisce una modifica del bene comune rispetto alla sua primitiva configurazione, risultandone alterata unilateralmente la funzione e la destinazione dell'area, in tal modo assoggettata ad un uso estraneo a quello originario comune, che viene perciò soppresso, con violazione dei diritti di comproprietà
e delle inerenti facoltà di uso e godimento spettanti agli altri condòmini.
Né può nel caso di specie assumere alcun rilievo la circostanza - dedotta dalle parti convenute e confermata dall'audizione di alcun informatori (vd. in particolare audizione di - che anche in occasioni diverse CP_8
dalle feste organizzate all'interno del complesso, sono stati osservati singoli soggetti estranei al condominio i quali, approfittando dell'accesso aperto hanno parcheggiato la propria auto per andare a fare acquisti in zona o per recarsi al vicino Stadio Persona_4
Non è invero assimilabile il forte pregiudizio arrecato dall'invasione di decine e decine di autovetture che - tutte nella medesima fascia oraria (di inizio della festa) - si collocano ad ogni angolo del comprensorio, al semplice ed eventuale lieve disagio discendente dal singolo posto arbitrariamente occupato da un soggetto estraneo introdottosi
(sia pure abusivamente) nel condominio, con la doverosa precisazione che l'indiscriminato accesso di auto di partecipanti alle attività organizzate all'interno del comprensorio refluisce negativamente anche sotto il diverso profilo delle immissioni acustiche provocate dal traffico che si congestiona all'interno dello spazio limitato e peculiare della corte e dell'arco di accesso, con conseguente rumore di motori accesi e di colpi di clacson (è emerso dall'audizione degli informatori - vd. in particolare la deposizione di - che in occasione degli eventi CP_7 mondani organizzati all'interno della villa si crea un viavai di auto che soprattutto a fine serata crea disturbo soprattutto per il rumore dei motori delle vetture che fanno manovra nel cortile e del suono dei clacson).
Inoltre, non può seriamente dubitarsi che l'abuso lamentato dagli attori faccia riferimento specificamente a quanto si verifica - come emerso univocamente dalle deposizioni testimoniali - in occasione delle feste organizzate all'interno del comprensorio, tanto che gli informatori sentiti hanno riferito di essersi rivolti in quelle occasioni al personale del locale del piano nobile per fare spostare le auto che nelle diverse occasioni ostruivano i cancelli di accesso alle abitazioni dell'ala destra, risultandone pertanto confermato che, al contrario di quanto adombrato dalle parti convenute, le auto parcheggiate nella corte e dinanzi i cancelli predetti appartenevano proprio a partecipanti alle feste in corso e non a terzi estranei ed occasionali avventori (gli informatori hanno riferito che dopo la segnalazione al personale di servizio si presentavano gli invitati proprietari della auto per spostarle).
Ciò detto, deve ritenersi fondata la domanda attorea volta alla cessazione della descritta violazione dell'art. 1102
c.c.
In conclusione deve in questa sede ribadirsi che le ore post lavorative, normalmente quelle serali, sono comunemente dedicate al riposo della persona, essenziale per un corretto equilibrio psicofisico, e che la notte è dedicata alla forma più completa di riposo, il sonno, che è esigenza imprescindibile ed irrinunciabile per l'essere umano.
Se, dunque, dette esigenze appaiono in astratto compatibili con la normale attività di ristorazione della “club house” e di gioco del golf, esse non risultano invece conciliabili con l'organizzazione di feste e ricevimenti serali con propagazione di musica ad alto volume ed assembramenti particolarmente rumorosi di un rilevante numero di persone e, soprattutto, di mezzi meccanici in movimento.
Né l'attività di ristorazione gestita dalla convenuta né tanto meno quella del Controparte_2 gioco del golf gestita dalla convenuta risultano essere all'origine delle intollerabili immissioni acustiche CP_1 provocate da musica amplificata e rumore antropico, né dell'assembramento di auto e della conseguente confusione che si crea ad inizio e fine serata in occasione dei ricevimenti del piano nobile.
Destinatari del presente provvedimento di inibitoria saranno dunque, da un lato, la convenuta , Parte_11 in quanto proprietaria dell'unità immobiliare da cui provengono tanto le immissioni acustiche quanto l'abuso ex art. 1102 c.c. della corte comune (a nulla rileva come si è diffusamente detto sopra che l'attività fonte di emissioni che determinano immissioni nocive sia commessa da terzi, ciò che rileva è che provenga dalla sua proprietà) e dall'altro lato la convenuta , la quale in qualità di conduttrice del predetto immobile e gestrice Controparte_3 dell'attività in esso esercitata dovrà farsi carico della regolamentazione - mediante personale specificamente addetto - del flusso in entrata ed in uscita delle auto degli ospiti delle feste, in modo da evitare la formazione di ingorghi in corrispondenza dell'arco di accesso, da interdire a questi ultimi il parcheggio nell'area della corte comune e lungo i cancelli di accesso alle unità immobiliari dell'ala destra, e da orientarli invece verso gli spiazzi sterrati che si trovano più avanti.
Analogamente è a dirsi per e con riferimento alla Parte_10 Controparte_2 responsabilità per le immissioni provocate dalle feste organizzate da quest'ultima nel parco con diffusione di musica ed ai quali è dunque rivolta l'inibitoria nei termini che si sono già indicati (come si è diffusamente illustrato sopra
, quale proprietario dell'immobile del pian terreno era a conoscenza della destinazione anche ad Parte_10 eventi ricreativi cui il conduttore intendeva destinare l'immobile e non si è preoccupato di imporre dei limiti e delle prescrizioni nell'uso degli spazi comuni - quali il parco - idonei a scongiurare il possibile pregiudizio per i vicini).
In conclusione, al fine di realizzare la tutela inibitoria prevista per le immissioni intollerabili - limitate nel caso di specie alle immissioni acustiche serali e notturne ed all'assembramento di auto in occasione dell'inizio e della fine dei ricevimenti organizzati all'interno del comprensorio - si ritiene necessario:
inibire alla convenuta l'organizzazione di feste ed eventi all'interno del piano nobile con Controparte_3 diffusione di musica dopo le ore 21.00 se non con l'impiego delle cautele e degli accorgimenti indicati dal CTU, nonché inibire alla stessa, in tali occasioni l'utilizzo del terrazzo per candeline e brindisi, salvo che per complessivi trenta minuti ed entro le ore 23.30,
inibire tanto a quanto a l'organizzazione, nel parco del Controparte_3 Controparte_2 comprensorio, di eventi all'aperto dopo le 21.00 con diffusione di musica o comunque amplificazione della voce;
ordinare ad entrambe le predette convenute, in occasione delle serate rispettivamente organizzate, di regolare mediante apposito personale il flusso di auto in ingresso ed in uscita in occasione dei predetti eventi serali, in modo da impedire ai partecipanti il parcheggio nella corte comune e lungo la strada che costeggia i cancelli di accesso delle proprietà dell'ala destra, orientando gli avventori a parcheggiare negli spiazzi sterrati più avanti, nonché infine ordinare alle stesse di impedire, sempre tramite personale addetto, agli ospiti in uscita che si recano alle auto urla e schiamazzi;
ordinare ai proprietari e di attenersi, nei rapporti di locazione aventi ad oggetto Parte_11 Parte_10
gli immobili per cui è causa, alle prescrizioni sopra indicate.
Devono inoltre condannarsi entrambe le predette società nonché i rispettivi locatori, e Parte_11
a cessare immediatamente le condotte integranti abuso della cosa comunque ai sensi dell'art. 1102 Parte_10
c.c. con riferimento all'uso della corte comune da parte dei partecipanti agli eventi organizzati all'interno del comprensorio.
Deve infine dichiararsi l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta da volta ad CP_1 ottenere l'inibitoria delle turbative asseritamente arrecate dai cani di proprietà degli “RO” che si aggirano liberamente all'interno del comprensorio ed anche nelle aree limitrofe ai campi da golf.
Com'è noto, i requisiti di ammissibilità della domanda riconvenzionale dipendono dalla comunanza della stessa con il titolo fatto valere nella domanda principale o comunque da un collegamento con la medesima e deve trattarsi di un collegamento obiettivo, tale da rendere consigliabile decidere entrambe le questioni nello stesso processo, realizzando così il cosiddetto “simultaneus processus” (Cass. 27654/2011).
Nel caso di specie non appare ravvisabile alcun collegamento obiettivo con la domanda principale tale da consigliare la celebrazione di simultaneus processus.
In particolare - ferma ed impregiudicata la possibilità per la predetta società convenuta di agire con separato giudizio verso gli RO - la denunciata turbativa al possesso lamentata da non ha nulla a che vedere CP_1 con le violazioni al diritto di proprietà lamentate, ai sensi degli artt. 844 e 1102 c.c., dagli odierni attori, con la conseguenza che l'eventuale accertamento delle molestie lamentate dalla convenuta non avrebbe alcuna influenza sull'esito dell'accertamento delle violazioni lamentate dagli attori, con l'unico effetto di appesantire oltre misura lo svolgimento del processo.
Non sussistendo dunque tra le due domande un elemento di collegamento che renda opportuno lo svolgimento di simultaneus processus e che anzi si porrebbe in contrasto con il principio di economia processuale ampliare il thema decidendum odierno, la domanda riconvenzionale proposta da deve ritenersi inammissibile. CP_1
Per la regolazione delle spese di lite relative al giudizio di merito - compensate tra le parti le spese relative ai due procedimenti cautelari in corso di causa che hanno avuto esito opposto (l'uno di accoglimento e l'altro di rigetto) -
l'accoglimento soltanto parziale delle domande attoree (è stata accolta l'inibitoria e respinta la domanda risarcitoria) suggerisce la compensazione tra le parti delle spese in ragione di 1/4 e la condanna delle parti convenute, in solido tra loro, alla rifusione in favore degli attori della restante parte liquidata come in dispositivo (D.M. 147/2022, parametri medi per causa di valore indeterminabile di media complessità, con maggiorazione del 30% in considerazione del numero delle parti, ai sensi dell'art. 4 comma 2 D.M. 55/2014).
Sebbene, come sopra illustrato, sia risultata estranea alla produzione di immissioni e, CP_1 sostanzialmente, anche alla violazione dell'art. 1102 c.c. - che risulta perpetrata primariamente in occasione degli eventi serali organizzati dalle altre società convenute (e non dai frequentatori dei campi da golf) - tuttavia la sua soccombenza rispetto alla domanda riconvenzionale induce a non considerare la stessa esente dalla regolazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
- accerta la sussistenza delle immissioni rumorose eccedenti la normale tollerabilità all'interno del comprensorio noto come “Villa RO” nei termini e per le causali di cui alla parte motiva e per l'effetto:
ordina che gli eventi organizzati con diffusione di musica dopo le 21.00 al piano nobile di proprietà di e attualmente in uso a si svolgano con l'impiego degli accorgimenti Parte_11 Controparte_12
indicati dal CTU nella relazione di consulenza espletata nel procedimento cautelare in corso di causa (R.G. n. 15043-
1/2020);
ordina che durante i predetti eventi sia inibito l'uso del pertinente terrazzo salvo che per la durata complessiva di trenta minuti, al termine della serata, e non oltre le 23.30;
ordina che gli eventi organizzati dopo le 21.00 al pian terreno di proprietà di e attualmente Parte_10
in uso a Golf Club Palermo Parco RO S.r.l. si svolgano senza diffusione di musica o altra amplificazione;
inibisce l'organizzazione dopo le 21.00 di eventi all'aperto nel parco del comprensorio con diffusione di musica o altra amplificazione;
ordina che in occasione di qualsiasi evento organizzato all'interno del comprensorio, la società convenuta di volta in volta responsabile dell'organizzazione provveda mediante apposito personale a regolare il flusso delle auto in entrata ed in uscita dal complesso “Villa RO” in modo da evitare la formazione di ingorghi in corrispondenza dell'arco di accesso al complesso e da evitare che gli ospiti in uscita creino schiamazzi e tengano un tono di voce elevato mentre si recano alle proprie auto;
- inibisce a tutti i convenuti l'uso della corte comune (e della strada che costeggia i cancelli di accesso alle unità residenziali dell'ala destra dell'edificio) come parcheggio dei clienti e partecipanti agli eventi organizzati dalle società convenute;
- rigetta ogni altra domanda attorea;
- dichiara l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta da CP_1
- compensa tra le parti le spese di lite relative ai due procedimenti cautelari in corso di causa;
- compensa tra le parti in ragione di un quarto le spese di lite relative al giudizio di merito, condannando le parti convenute in solido tra loro, al pagamento in favore della parte attrice, della restante parte che si liquida in €
10.588,50, oltre spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge;
- pone definitivamente le spese delle due CTU espletate a carico di tutte le parti convenute in solido tra loro.
Palermo, 30 luglio 2025
IL GIUDICE
Sara Monteleone