Sentenza 28 gennaio 2010
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 28/01/2010, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2010 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00331/2010 REG.SEN.
N. 01558/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1558 del 2009, proposto da:
Pascià Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Finocchito, con domicilio eletto presso OV LE in Lecce, via Augusto Imperatore, 16;
contro
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata per legge in Lecce, via F.Rubichi 23; Comune di Otranto;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto n. 12783 del 27 luglio 2009, con il quale il Soprintendente ad interim per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto ha annullato l'autorizzazione paesaggistica n. 65 del 3 giugno 2009 rilasciata alla ricorrente dal Comune di Otranto, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale;.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2010 il ref. Claudia Lattanzi e uditi l’avv. Cursi, in sostituzione dell’avv. Finocchito, per la ricorrente e l’avv. Roberti dell’Avvocatura dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
La ricorrente ha presentato al comune di Otranto una domanda per la ristrutturazione e l’ampliamento della Masseria “Cerra”, sita in un’area tipizzata come E3 – agricola di salvaguardia paesaggistica, e la masseria, più in particolare, è classificata nella tipologia B2 dell’art. 62 del PRG, relativo al “Progetto agriturismo”.
Inoltre, la masseria ricade, come l’intero territorio otrantino, in zona vincolata paesaggisticamente ai sensi della l. 1497/1939 e nel PUUT/paesaggio, ed è inquadrata intermante in ambito B, per il quale l’art. 2.0.2 delle NTA consente la “conservazione e valorizzazione dell’assetto attuale” e il “recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione di detrattori e/o la mitigazione degli effetti negativi”.
Il Comune, con provvedimento del 4 giugno 2009 n. 65, ha rilasciato l’autorizzazione paesaggistica e ha inviato la stessa alla Soprintendenza per il controllo previsto dalla legge.
Quest’ultima, il 27 luglio 2009, ha annullato il provvedimento comunale per vizio di eccesso di potere per sviamento e per mancata considerazione degli interessi nazionali.
Avverso questo provvedimento è stato proposto il presente ricorso per i seguenti motivi: 1. Violazione dell’art. 159 d.lgs.42/2004. Difetto di motivazione. 2. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, irrazionalità ed illogicità. Istruttoria carente. Motivazione perplessa. 3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3.15 e 3.16 del PUUT/P. Eccesso di potere per falsa presupposizione di fatto e di diritto. Carenza di istruttoria. 4. Difetto di motivazione e di istruttoria sotto distinto profilo.
Il ricorrente deduce che: la Soprintendenza si sarebbe espressa, illegittimamente, sul merito della domanda e non ha effettuato un mero controllo di legittimità come a lei demandato dalla legge; la realizzazione di servizi al piano interrato non altererebbe la percezione visiva del paesaggio; la Soprintendenza avrebbe confuso tra area “annessa” e area”di pertinenza” errando così nel definire il regime applicabile ai lavori in oggetto.
Le Amministrazioni si sono costituite con atto del 5 novembre 2009 chiedendo l’inammissibilità, irricevibilità o comunque il rigetto del ricorso.
Nella pubblica udienza del 13 gennaio 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Con i motivi indicati la ricorrente lamenta sostanzialmente che la Soprintendenza ha travalicato i limiti del proprio potere esprimendosi sul merito delle opere realizzate sovrapponendo il proprio giudizio sulla compatibilità delle opere a quello già espresso in proposito dall’ente delegato, senza prendere in considerazione i fatti e le caratteristiche dell’intervento, così come invece valutati dal Comune.
Il Collegio osserva anzitutto che la Corte costituzionale (Corte cost. 7 novembre 2007, n. 367) ha rilevato come la previsione dell’art. 159, 3° comma del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, non attribuisca “all’amministrazione centrale un potere di annullamento del nulla-osta paesaggistico per motivi di merito, così da consentire alla stessa amministrazione di sovrapporre una propria valutazione a quella di chi ha rilasciato il titolo autorizzativo, ma riconosce ad essa un controllo di mera legittimità, che peraltro, può riguardare tutti i possibili vizi, tra cui anche l’eccesso di potere”.
I parametri cui deve informarsi il giudizio della Soprintendenza ai fini dell’eventuale adozione dell’atto di annullamento sono, pertanto, riconducibili alla completezza della documentazione ed alla ragionevolezza e congruità della medesima, come evincibile dal corredo motivazionale dell’atto regionale o comunale (così anche T.A.R. Puglia Lecce, n. 103/2009).
La Soprintendenza ha osservato che il progetto “prevede un intervento molto invasivo, con realizzazione di un piano interrato comprendente una piscina coperta, interessando parte della struttura e consentendo che la rimanente parte della Masseria Cerra resti nella situazione attuale, restituendo un immagine assolutamente alterata della struttura stessa inserita un zona di particolare pregio artistico”, rilevando infine che l’autorizzazione è affetta dal vizio di eccesso di potere per sviamento.
In realtà, la Soprintendenza ha operato senza tenere conto di quanto considerato dal comune nella propria autorizzazione, nella quale si trovano adeguatamente indicate le ragioni che hanno indotto ad emettere un parere positivo.
L’autorizzazione annullata, contiene un’analisi approfondita delle caratteristiche dell’area e del progetto, laddove effettua una valutazione del progetto, di generale compatibilità con il contesto paesaggistico, rilevando come il progetto “riqualifica l’attuale stato dei luoghi attraverso il recupero e la ristrutturazione della parte fatiscente del complesso masserizio esistente”.
Anche con riferimento alla realizzazione della piscina, la motivazione della Soprintendenza appare illogica, dato atto che, come dedotto dal Comune, la realizzazione dei servizi a piano interrato non altera la percezione visiva del paesaggio.
D’altronde anche la l.r. 20/1998 prevede che l’eventuale ampliamento delle masserie può essere effettuato esclusivamente attraverso la realizzazione di volumi interrati, così come individuato nel progetto.
In conclusione, risultano fondati i motivi, con i quali la ricorrente ha dedotto che il provvedimento impugnato, oltre ad essere viziato per travisamento dei fatti, è motivato genericamente e costituisce il frutto di un difetto di istruttoria e di un inammissibile riesame nel merito delle valutazioni compiute dall'Amministrazione comunale. Infatti la Soprintendenza ha tralasciato di effettuare una concreta analisi delle ragioni in base alle quali l’intervento era stato autorizzato.
In definitiva, il ricorso deve pertanto essere accolto.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia – Lecce, Prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso 1558/09, lo accoglie e per l’effetto annulla il decreto della Soprintendenza n. prot. 12873 del 20 luglio 2009.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Aldo Ravalli, Presidente
Massimo Santini, Referendario
Claudia Lattanzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/01/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO